Il quadro normativo previsto dalla legge 8 ottobre 2010 n. 170
Pietro Biasiol 1°aprile 2011
Art. 1 RICONOSCIMENTO
Art. 2 FINALITA’ (diritti, doveri, opportunità) Art. 3 DIAGNOSI
Art. 4 FORMAZIONE NELLA SCUOLA
Art. 5 MISURE EDUCATIVE E
DIDATTICHE DI SUPPORTO Art. 6 MISURE PER I FAMILIARI
Artt.7,8,9 Disposiz. attuative e finali
La Legge 170/2010: sguardo di sintesi
Art. 4 FORMAZIONE NELLA SCUOLA
adeguata preparazione
finalizzata ad acquisire la competenza di a) individuare precocemente i segnali di
DSA
b) applicare strategie didattiche adeguate (oneri finanziari dedicati)
Formazione nella scuola
Individuare precocemente i segnali di DSA rientra in una serie di attività indicate all’art. 3
a) comunicare alle famiglie difficoltà persistenti nonostante recupero didattico
mirato
b) attivare interventi tempestivi idonei ad individuare i casi sospetti
ESITO ATTIVITA’ = NON E’ DIAGNOSI
Formazione nella scuola
(Comma 1 –)
Gli studenti con diagnosi di DSA [= EROGATA DAL SSN !]
hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e
compensativi di flessibilità didattica [= AUTONOMIA DIDATT. /POF !]
in tutti i cicli di istruzione e formazione e all’università
Misure educative e didattiche –art. 5
(Comma 2 –) Garantire
a) didattica individualizzata e personalizzata…
b) strumenti compensativi e misure dispensative da prestazioni non
essenziali
c) con particolare riguardo alla LS
(comunicazione verbale, gradualità, possibile esonero)
Misure educative e didattiche –art. 5
(Comma 3 –) Monitoraggio (Comma 4 –)
Adeguate forme di verifica e valutazione
anche per quanto concerne esami di Stato e universitari
Misure educative e didattiche –art. 5
a) didattica individualizzata e personalizzata
Misure educative e didattiche –art. 5, comma 2
Nota MIUR 28 maggio 2009 n. 5744 (Esami di Stato e DSA):
* scrutini dopo la predisposizione di percorsi personalizzati con le indicazioni di compensazione e dispensa, e considerando in ogni caso se le carenze presenti in questi allievi siano o meno da imputarsi al
disturbo di apprendimento.
* esami conclusivi del I e II ciclo, le Commissioni adottino, nel rispetto delle regole generali che disciplinano la materia degli esami di Stato, ogni opportuna iniziativa per un appropriato svolgimento delle prove da parte degli studenti affetti da disturbi specifici dell'apprendimento.
Didattica individualizzata e personalizzata
Nota 5 ottobre 2004 prot. 4099/A/4
(strumenti compensativi e misure dispensative)
Nota 5 gennaio 2005 (diagnosi specialistica;
conferma nel percorso)
CM 10 maggio 2007 (precisazione sulle prove scritte durante esami: metodologie compensative)
DPR 22 giugno 2009 n. 122 Regol. Valutaz.
OM 5 maggio 2010 n. 44 sugli esami II ciclo CM 20 maggio 2010 n.49 sugli esami I ciclo
Altre norme MIUR
DPR 122/2009
Articolo 10 - Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento (DSA)
1. Per gli alunni con difficoltà specifiche di
apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti,
comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle
specifiche situazioni soggettive di tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell’attività didattica e delle prove di esame, sono adottati, nell’ambito delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.
2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di
svolgimento e della differenziazione delle prove.
Regolamento sulla Valutazione
• Individualizzazione è il grado di
adeguatezza dell’istruzione scolastica alle caratteristiche di tutti gli studenti, cioè alla misura in cui ognuno di loro viene messo nelle condizioni di poter acquisire le
competenze curricolari.
• E’ opportuno cercare di chiarirne meglio il significato, distinguendo
livello pedagogico, più ampio e generale, e livello didattico, più delimitato e specifico.
Didattica individualizzata: le possibili letture
A livello pedagogico, l’individualizzazione costituisce un criterio regolativo generale dell’educazione: è principio formativo che esige attenzione alle differenze della
persona nella pluralità delle sue
dimensioni individuali (cognitive e
affettive) e sociali (l’ambiente familiare e il contesto socio-culturale). Requisito di ogni azione formativa : l’essere stata concepita in funzione delle caratteristiche dell’alunno
Didattica individualizzata: le possibili letture
A livello didattico indica invece l’adattamento dell’insegnamento alle caratteristiche
individuali dei discenti, attraverso precise e concrete modalità d’insegnamento: un
ambito circoscritto di strategie didattiche.
A proposito di quest’ultime, occorre compiere una ulteriore distinzione:
tra “individualizzazione” in senso stretto e “personalizzazione
Didattica individualizzata: le possibili letture
• L’“individualizzazione” in senso stretto si
riferisce alle strategie didattiche che mirano ad assicurare a tutti gli studenti il
raggiungimento delle competenze
fondamentali del curricolo, attraverso una diversificazione dei percorsi di
insegnamento.
• La “personalizzazione” indica invece le
strategie didattiche finalizzate a garantire ad ogni studente una propria forma di
eccellenza cognitiva, attraverso possibilità elettive di coltivare le proprie potenzialità intellettive (intese come punti di “spicco”).
Didattica individualizzata e personalizzata
L’individualizzazione ha lo scopo di far sì che certi traguardi siano raggiunti da tutti: gli obiettivi sono comuni per tutti.
La personalizzazione è finalizzata a far sì che ognuno sviluppi propri personali talenti: l’obiettivo è diverso per ciascuno.
Didattica individualizzata e personalizzata
Versante metodologico dell’individualizzazione.
Il termine designa, un processo il cui tipo
logico è quello della situazione didattica che vede un docente lavorare con uno solo o
pochissimi discenti. Invece adattare l’insegnamento alle caratteristiche del
gruppo-classe significa cercare di formulare una proposta didattica globalmente
compatibile per l’insieme di questo sistema
Limiti dell’individualizz. e personalizzazione
• E’ del tutto improbabile, che ciò che è ragionevolmente adattivo a livello di
sistema lo sia in maniera ottimale anche per tutti i singoli membri che fanno parte di
questo.
• In una situazione di insegnamento
collettivo l’adeguatezza di una proposta didattica in rapporto ad ogni singolo
alunno sarà soltanto parziale, il che richiederà ad ognuno di loro un
concomitante sforzo di adattamento ( a loro portata).
Limiti dell’individualizz. e personalizzazione
• Perciò è sempre necessario che a
livello collettivo l’individualizzazione preveda un dispositivo di regolazione e di correzione della proposta
didattica (che consiste essenzialmente nel binomio: valutazione formativa e recupero).
Individualizzazione: le possibili letture
Nel caso degli alunni con DSA,
intervengono anche altre condizioni:
la realizzazione di un adeguato contesto didattico (supporti didattici)
un maggior grado di pluralismo dei percorsi formativi,
la possibilità di scelta da parte dell’alunno,
un certo grado di consapevolezza circa il proprio profilo di abilità
Protocollo di accoglienza – PEP/PDP
Individualizzazione: le possibili letture
Valutazione ed esame di Stato
DPR 122/2009
Quattro aree della valutazione
1. Quotidiana e periodica del docente 2. Finale della scuola (quadr. e annuale) 3. In regime di esame di Stato
4.Di livello nazionale (INVALSI) e
internazionale (OCSE Pisa)
Valutazione ed esame di Stato
Diverse finalità:
Valutare per la promozione È diverso dal valutare per la
certificazione (delle competenze)
È diverso dal valutare per assegnare il
titolo di studio
Valutazione ed esame di Stato
(Promozione)
Un conto è valutare nel complesso i
risultati di apprendimento uno
studente e decidere sulla base di
questo le promozioni e i voti (è giusto
tenere in considerazione tutto: dai
livelli di partenza all’impegno ecc., pur
senza trascurare i livelli di arrivo)
Valutazione ed esame di Stato
(Competenze)
Un altro conto è invece dichiarare che
cosa lo studente sa effettivamente e sa
fare in vari campi e secondo diverse
prospettive, nei quali si possono anche
registrare differenze di livello e
lacune dovute fra l’altro alle differenze
fra i soggetti
Valutazione ed esame di Stato
Quali competenze devono essere valutate e certificate?
Conoscenze ed abilità
Capacità di trattare l’informazione, uso critico e creativo delle medesime
Competenze disciplinari Competenze trasversali Competenze per la vita
Competenze per la cittadinanza
Competenze per la prosecuzione degli studi Competenze per il lavoro.
Valutazione ed esame di Stato
(Titolo di studio da esame di Stato) Un altro conto è rilasciare, attraverso
un vero e proprio certificato pubblico,
dall'autorità preposta nell’esercizio di
una potestà pubblica e “in nome della
Legge, un riconoscimento giuridico
che comporta una “protezione legale”
Valutazione ed esame di Stato
Candidati con disturbi specifici di apprendimento (art.12 co. 7)
• Possono sostenere le prove scritte con l’impiego di misure dispensative e di strumenti
compensativi nonché di tempi più lunghi di quelli ordinari. Può essere consentita
l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati utilizzati per le verifiche in corso d’anno.
• Nel diploma finale, nelle certificazioni
sostitutive e nella pubblicizzazione degli esiti conclusivi non deve esservi menzione delle misure compensative
Esame di Stato 2009/2010: OM 44 art.12 comma 7 (dal testo)
La Commissione - anche sulla base di quanto previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 22/6/2009, n. 122 e di eventuali elementi forniti dal Consiglio di classe - terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive,
adeguatamente certificate, relative ai candidati affetti da disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.), sia in sede di svolgimento delle prove scritte che, in particolare, di
predisposizione della terza prova scritta, [che in sede di valutazione delle altre due prove scritte,] prevedendo anche la possibilità di riservare comunque alle stesse tempi più lunghi di quelli ordinari. Al candidato potrà
essere [sarà] consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno