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VADEMECUM per il cittadino IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012

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Academic year: 2022

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COMUNE DI CUGGIONO

VADEMECUM per il cittadino

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012

SOMMARIO

Descrizione Pag.

Cos’è l’I.M.U.? 2

Chi deve pagare l’I.M.U.? 2

Quali immobili pagano l’I.M.U.? 2

L’abitazione principale e le pertinenze 3

Le detrazioni e le maggiorazioni per l’abitazione principale 4

Come si calcola l’imposta da pagare? 5

Tabella relativa ai valori venali minimi delle aree fabbricabili 6

Come si paga l’I.M.U.? 7

Quando si paga? 8

Casi particolari 9

La dichiarazione I.M.U. 11

Faq – domande frequenti 13

Avvisi importanti 15

Sportello comunale assistenza I.M.U. 16

(2)

2 L’IMU è l’Imposta Municipale Propria che dal 1° Gennaio 2012 ha sostituito l’ICI e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali, dovute in riferimento ai redditi fondiari concernenti gli immobili non locati o non affittati.

Devono pagare l’imposta tutti coloro che sono proprietari o titolari di un diritto reale di godimento (come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie) su fabbricati, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze, terreni o aree edificabili, a qualsiasi uso destinati (inclusi gli immobili strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa).

In caso di successione, il coniuge superstite diviene

titolare per legge (Art.540 del Codice Civile) del diritto di abitazione sull’immobile di residenza coniugale e quindi, seppure in presenza di altri eredi, è tenuto al pagamento dell’IMU per intero.

Nel caso di concessione di aree demaniali, deve pagare il concessionario.

Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (“leasing”) deve pagare il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Per gli immobili di proprietà indivisa condominiale o per gli immobili in multiproprietà, sui quali, cioè, sono stati costituiti diritti di godimento a tempo parziale, il pagamento dell’IMU è effettuato dall’amministratore a nome e per conto del condominio.

Non devono pagare l’IMU gli inquilini o i nudi proprietari.

Immobili posseduti dallo Stato, nonché immobili posseduti nel proprio territorio dalle Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, enti del servizio sanitario nazionale e tutti i consorzi tra questi enti, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali

Fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale E

Fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’art. 5-bis DPR 29/09/1973 n. 601

Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli art. 8 e 9 della Costituzione, e loro pertinenze

Fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14 e 15 del Trattato Lateranense Fabbricati appartenenti agli stati Esteri e alle organizzazioni internazionali

Immobili utilizzati da enti non commerciali destinati escusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, che non abbiano natura commerciale.

(3)

3 Va ricordato che:

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il proprietario o il titolare di diritto reale dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (box, garages e posti auto) e C/7 (tettoie), nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria. Da notare che anche se iscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale, l’unità pertinenziale concorre al numero massimo previsto dalla legge per ciascuna delle categorie catastali suddette. Quindi se, per esempio, una cantina è accatastata unitamente all’unità abitativa, poiché la rendita ricomprende anche il valore della cantina e quest’ultima – se accatastata separatamente all’abitazione – sarebbe classificata nella categoria C/2, non è possibile considerare pertinenza nessun’altra unità immobiliare di categoria C/2, ma, se possedute, solo una pertinenza c/6 e una classificata C/7.

Bisogna ricordare che la pertinenza, per essere qualificata tale, deve essere direttamente ed effettivamente utilizzata dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale) tenuto al agamento dell’imposta per l’abitazione principale di residenza, con l’esclusione – quindi – delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi.

(4)

4 L’IMU per l’abitazione principale e le pertinenze si calcola applicando la specifica aliquota e detraendo dall’imposta

dovuta Euro 200,00.

Esclusivamente per gli anni 2012 e 2013, la detrazione per l’abitazione principale è maggiorata di Euro 50,00 per ciascun figlio che non abbia ancora compiuto il 26° anno di età, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Questa maggiore detrazione spetta proporzionalmente al periodo dell’anno in cui si sono verificati i suddetti requisiti (età del figlio inferiore a 26 anni + residenza). Per poter computare per l’intero mese nel calcolo della maggiorazione, occorre che:

il compimento del 26° anno di età di verifichi dal 15° giorno del mese in poi,

la nascita si sia verificata da almeno 15 giorni.

L’importo complessivo della maggiorazione per i figli non può comunque superare l’importo massimo di Euro 400,00. Per cui, la detrazione massima complessiva non potrà essere superiore a Euro 600,00 (Euro 200,00+Euro 400,00).

La sola detrazione prevista per l’abitazione principale e per le relative pertinenze si applica altresì a:

• Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

• Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o altrimenti denominati.

La detrazione deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale persiste la destinazione dell’immobile ad abitazione principale. Se si può usufruire della detrazione solo per una parte dell’anno (perché, per esempio, è stata acquisita la residenza nell’immobile nel corso dello stesso) va ricordato di applicarla solo per i mesi compiuti di utilizzo dell’immobile come abitazione principale. La detrazione è prevista per l’immobile e non per proprietario: quindi se ci sono comproprietari che convivono anagraficamente, la detrazione deve essere suddivisa fra loro in parti uguali (e non secondo le quote di proprietà).

Il Comune di Cuggiono ha approvato le seguenti “maggiorazioni delle detrazioni” per l’applicazione dell’IMU 2012:

• Maggiorazione della detrazione per l’abitazione principale fino alla concorrenza dell’imposta, per i contribuenti delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale con nucleo familiare composto di persone portatrici di handicap ai sensi della legge 104/1992, e con indicatore ISEE non superiore a € 9.000.

• Maggiorazione della detrazione per l’abitazione principale fino alla concorrenza dell’imposta, per i contribuenti delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e con indicatore ISEE non superiore ad € 7.000.

Per aver diritto all’applicazione delle suddette maggiori detrazioni, il contribuente deve presentare nei termini previsti della dichiarazione IMU (per le variazioni dal 1° Gennaio 2012 al 1° Settembre 2012, entro il 30 Novembre 2012) le certificazioni a sostegno delle posizioni acquisite. Le stesse verranno mantenute valide fino ad eventuale modifica. (sono disponibili gli appositi moduli sul sito comunale all’indirizzo www.comune.cuggiono.mi.it, sezione I.M.U.)

(5)

5 Per calcolare quanto si deve pagare è necessario applicare alla cosiddetta “BASE

IMPONIBILE” l’aliquota relativa all’immobile e l’eventuale detrazione d’imposta, se spettante.

La base imponibile si ottiene con la seguente formula:

Per i fabbricati

Base imponibile = Rendita Catastale + 5% x Coefficiente di moltiplicazione I coefficienti di moltiplicazione per i fabbricati sono i seguenti:

TIPO DI IMMOBILE (CATEGORIA CATASTALE

COEFFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE

Categorie A, C/2, C/6 e C/7 (escluso A/10) 160

Categorie A/10 e D/5 80

Categorie B e C/3, C/4, C/5 140

Categoria D (escluso D/5) 60

(65 dal 1/1/2013)

C/1 55

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile è determinata applicando al valore contabile i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Per i terreni

Base imponibile = Reddito Dominicale + 25% x 135 (*)

(*) oppure 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

Per le aree edificabili

Valore venale in comune commercio del terreno alla data del 1° gennaio 2012 (utilizzare la tabella relativa ai valori venali minimi delle aree fabbricabili pubblicata dal Comune di Cuggiono)

Il calcolo dell’IMU annua si effettua secondo questa formula

IMU annua = Base imponibile x aliquota %

Applicando questa formula si determina l’IMU dovuta per tutto l’anno. Se si deve pagare solo per una parte dell’anno (perché, per esempio, è avvenuta una compravendita nel corso dell’anno medesimo) si deve ricordare di proporzionare l’imposta dovuta ai mesi di possesso. Si considera dovuto per intero il mese nel quale si è avuto un periodo di possesso dell’immobile di almeno 15 giorni consecutivi.

(6)

6

(7)

7 L’acconto doveva essere versato esclusivamente con modello F24 presso uffici postali o sportelli bancari. Per il saldo, la legge prevede che, a decorrere dal 1° dicembre 2012, il versamento dell’IMU – oltre che tramite modello F24 – potrà essere effettuato tramite apposito bollettino postale, il cui modello ed istruzioni sono rese disponibili dal Ministero delle Finanze.

Il codice identificativo del Comune di Cuggiono è D198.

Questi sono i codici tributo da riportare nella sezione IMU e altri tributi locali, del modello F24

TIPOLOGIA IMMOBILI CODICE TRIBUTO IMU

quota per il Comune

CODICE TRIBUTO IMU quota per lo

Stato

Abitazione principale e pertinenze 3912 Non prevista

Fabbricati rurali ad uso strumentale 3913 Non prevista

Terreni 3914 3915

Aree fabbricabili 3916 3917

Altri fabbricati 3918 3919

E’ possibile utilizzare anche il Mod. F24 semplificato (molto più semplice e completo). Nel versamento è necessario separare la quota per il comune da quella per lo stato.

L’importo da pagare deve essere arrotondato:

• Per difetto all’Euro inferiore se la frazione è minore o uguale a 49 centesimi

• Per eccesso all’Euro superiore se la frazione è maggiore di 49 centesimi.

Il pagamento non deve avere luogo se l’imposta da versare su base annua (compresa la quota destinata allo stato)è inferiore a Euro 12,00.

RATA DI SALDO. In occasione della rata di SALDO si deve ricordare di applicare le seguenti aliquote, approvate dal Comune di Cuggiono:

TIPOLOGIA ALIQUOTA

a) IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,49%

b) IMMOBILI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,20%

c) ALIQUOTA ORDINARIA per tutti gli immobili, esclusi quelli di cui alla lettera a) e b) 1,06%

LA QUOTA DI IMU RISERVATA ALLO STATO

E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile, l’aliquota base del 0,76%; tale quota deve essere versata allo Stato contestualmente e separatamente da quella di competenza del Comune. La quota statale è dovuta, come regola generale, per tutti gli immobili.

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8 Fanno eccezione i seguenti casi in cui NON è dovuta la quota IMU riservata allo Stato:

• L’abitazione principale e una pertinenza per categoria C/2, C/6 e C/7

• L’abitazione (e relative pertinenze nel numero massimo di una per categoria C/2, C/6 e C/7) posseduta, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi

• L’abitazione coniugale assegnata a uno dei due ex coniugi, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

• I fabbricati rurali ad uso strumentale

• Le unità immobiliari di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Per l’anno 2012 l’IMU si poteva pagare in due diverse modalità, di cui una in tre rate riservata esclusivamente all’abitazione principale e utilizzabile in alternativa al versamento in due rate:

IN DUE RATE (per tutti gli immobili)

PRIMA RATA: Entro il 18 Giugno (poiché il 16 cadeva in sabato) doveva essere pagato il 50% dell’imposta dovuta applicando le aliquote di base stabilite dallo stato (0,4% per l’abitazione principale e le sue pertinenze, 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili) SECONDA RATA: Entro il 17 Dicembre (il 16 cade di domenica) deve essere pagato il rimanente, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, con conguaglio sulla precedente rata. Per il calcolo di questa rata dovranno essere utilizzate le aliquote effettivamente deliberate dal Comune per le fattispecie relative ai propri immobili.

IN TRE RATE (solo per l’abitazione principale e le sue pertinenze)

PRIMA RATA: Entro il 18 Giugno (poiché il 16 cadeva in sabato) doveva essere pagato un terzo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base stabilite dallo stato dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e le sue pertinenze.

SECONDA RATA: Entro il 17 Settembre (il 16 cadeva in domenica) doveva essere pagato un terzo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota di base stabilite dallo stato dello 0,4% prevista per l’abitazione principale e le sue pertinenze.

TERZA RATA: Entro il 17 Dicembre (il 16 cade di domenica) deve essere pagato il rimanente, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta, con conguaglio sulle precedenti rate. Per il calcolo di questa rata dovrà essere utilizzata l’aliquota effettivamente deliberata dal Comune per l’abitazione principale e le sue pertinenze.

PER L’ANNO 2012 NON ERA AMMESSO IL VERSAMENTO IN UN’UNICA SOLUZIONE.

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9 I CONIUGI SEPARATI

Paga l’imposta il coniuge, che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risulta essere assegnatario dell’immobile. In tal caso, se l’immobile assegnato costituisce abitazione principale, potrà essere applicata la specifica aliquota, operata la detrazione di euro 200,00 ed eventualmente aggiunta la detrazione spettante per i figli sotto i 26 anni (dimoranti e residenti con il coniuge assegnatario). Questa fattispecie è assoggettata all’onere di presentazione al Comune della dichiarazione IMU nei termini di legge previsti.

GLI ANZIANI RICOVERATI PERMANENTEMENTE

L’abitazione e relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà, usufrutto o di diritto reale di godimento, da soggetto anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di cura o sanitari a seguito di ricovero permanente, usufruisce del medesimo regime impositivo dell’abitazione principale (aliquota e detrazione) a condizione che non sia locata o detenuta da parte di soggetti terzi. Questa fattispecie è assoggettata all’onere di presentazione al Comune di apposita richiesta entro i termini di presentazione della dichiarazione I.M.U.

LE ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO D’USO GRATUITO A GENITORI, FIGLI O PARENTI Per l’IMU la legge non prevede la possibilità da parte dei comuni di assimilare all’abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito ai parenti, di qualunque grado. Pertanto l’imposta deve essere pagata applicando l’aliquota ordinaria.

GLI IMMOBILI DI COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA’ INDIVISA E ALLOGGI IACP

La detrazione per l’abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari, ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).

Occorre precisare che la disposizione in materia di detrazione deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.

Tutti i soggetti richiamati possono beneficiare della sola detrazione di € 200,00 prevista per l’abitazione principale e non dell’aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.

SUCCESSIONI

Al coniuge superstite spetta il diritto di abitazione sull’immobile adibito a residenza familiare, se di proprietà del coniuge defunto o comune, comprese le pertinenze.

Tale diritto prevale sulle quote di comproprietà degli eventuali eredi. Il soggetto passivo d’imposta è quindi il coniuge superstite, sul 100% dell’immobile e delle pertinenze. Gli eredi non sono soggetti all’imposta.

(10)

10 GLI IMMOBILI INAGIBILI/INABITABILI

Per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati, la base imponibile IMU è ridotta del 50% limitatamente al periodo dell’anno in cui sussistono tali condizioni. Il mancato allacciamento o il rifacimento di impianti (gas, luce, acqua, fognature) non costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità. Questa fattispecie è assoggettata all’onere di presentazione al Comune della dichiarazione IMU nei termini di legge previsti. Per maggiori particolari sulla definizione di inagibilità/inabitabilità ai fini IMU, fare riferimento all’art. 6, comma 10, punto b) e c) del Regolamento Comunale IMU. (è disponibile sul sito comunale www.comune.cuggiono.mi.it apposita modulistica da presentare entro il termine di presentazione della dichiarazione I.M.U.

GLI IMMOBILI SOGGETTI A VINCOLO STORICO/ARTISTICO

Per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all’art. 10 del D. Lgs. N. 42/2004) la base imponibile ai fini IMU è ridotta del 50%.

I CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO ISCRITTI ALL’A.I.R.E.

Per l’abitazione posseduta nel Comune di Cuggiono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento dal cittadino italiano residente all’estero iscritto all’A.I.R.E., l’IMU deve essere calcolata applicando l’aliquota ordinaria.

RIDUZIONI PER TERRENI AGRICOLI

Sono previste riduzioni per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, in misura percentuale a seconda del valore del terreno (si veda al riguardo l’art. 7 del Regolamento Comunale IMU). Questa fattispecie è assoggettata all’onere di presentazione al Comune della dichiarazione IMU nei termini di legge previsti.

FABBRICATI RURALI

Tutti i fabbricati rurali iscritti nel catasto terreni, abitativi e non, devono essere iscritti nel catasto fabbricati entro il 30 Novembre 2012. E’ previsto, per tali immobili, il pagamento in un’unica soluzione entro il 16 dicembre. Per questo particolare caso, la dichiarazione IMU deve essere presentata entro 90 giorni con decorrenza dal 30 Novembre 2012.

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11 IN QUALI CASI SI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IMU

La dichiarazione IMU deve essere presentata quando:

GLI IMMOBILI GODONO DI RIDUZIONI D’IMPOSTA. Le fattispecie sono le seguenti:

• I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati

• I fabbricati di interesse storico o artistico

• I terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP)

GLI IMMOBILI SONO STATI OGGETTO DI ATTI PER I QUALI NON E’ STATO UTILIZZATO IL MUI (MODELLO UNICO INFORMATICO).

IL COMUNE NON E’ COMUNQUE IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA. Le fattispecie più significative sono le seguenti:

• L’immobile è stato oggetto di locazione finanziaria (leasing)

• L’atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto a oggetto un’area edificabile

• Il terreno agricolo è divenuto area edificabile

• L’area è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato

• L’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa, in via provvisoria.

• L’immobile è assegnato al socio della cooperativa edilizia a proprietà indivisa oppure è variata la destinazione ad abitazione principale dell’alloggio

• L’immobile è stato concesso in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità

• Gli immobili esenti, anche per quelli posseduti anteriormente al 1° Gennaio 2012

• L’immobile ha perso oppure ha acquistato durante l’anno di riferimento il diritto all’esenzione IMU

• Il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, per il quale sono stati computati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione

• È intervenuta, relativamente all’immobile, una riunione di usufrutto, non dichiarata in catasto

• È intervenuta, relativamente all’immobile, un’estinzione del diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie (se non dichiarata in catasto da atto per il quale sono state applicate le procedure telematiche MUI)

• Le parti comuni dell’edificio sono accatastate in via autonoma, come bene comune censibile. Nel caso in cui venga costituito il condominio la dichiarazione deve essere presentata dall’amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.

• Si è verificato l’acquisto o la cessazione di un diritto reale sull’immobile per effetto di legge (ad esempio l’usufrutto legale dei genitori, o l’assegnazione dell’ex casa coniugale in sede di separazione).

• In tutti i casi in cui il contribuente non ha richiesto gli aggiornamenti della banca dati catastale

• L’immobile in comproprietà fra coniugi, destinato all’abitazione principale, nel quale risiede e dimora solo uno dei due coniugi – non legalmente separati – poiché l’altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune. In tal caso, l’agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo a uno dei due coniugi, che sarà tenuto alla presentazione della dichiarazione IMU.

In quanto compatibili sono fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini Ici.

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12 Termine di invio

La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dal verificarsi dell’evento sopra indicato. Per l’anno 2012, l’ultima proroga del Ministero delle Finanze fissa al 30 Novembre 2012, il termine in cui vanno presentate le dichiarazioni relative agli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 al 1° settembre 2012.

Modalità

La dichiarazione Imu, secondo le istruzioni, va presentata al comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

Se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i comuni, in ciascuna di esse verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del comune al quale la dichiarazione viene inviata.

La dichiarazione va consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, che ne rilascia apposita ricevuta, oppure può essere spedita in busta chiusa a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura “Dichiarazione IMU”, indicando anche l’anno di riferimento. In questi casi la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è presentata all’ufficio postale.

PER VERIFICARE LE IPOTESI IN CUI VI E’ L’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE SI INVITA A SCARICARE DAL SITO DEL COMUNE LA DICHIARAZIONE IMU E LE RELATIVE ISTRUZIONI, APPROVATE CON DECRETO MINISTERIALE DEL 30 OTTOBRE 2012.

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13 Se due coniugi risiedono in due immobili diversi situati in diversi

comuni in che modo possono usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale? E, inoltre, se i due coniugi hanno due figli di età non superiore a 26 anni chi usufruirà della maggiorazione?

Nel caso in questione gli immobili sono situati in comuni diversi e,

pertanto, entrambi i coniugi possono usufruire dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per l’abitazione principale.

Per quanto riguarda la maggiorazione per i figli si precisa che essa spetterà al coniuge per l’immobile in cui i figli dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Se due coniugi risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente in due immobili diversi situati nello stesso comune possono usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale?

Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Per poter usufruire della maggiorazione per i figli è richiesto che questi siano fiscalmente a carico?

No, poiché le uniche condizioni richieste dalla legge sono che i figli abbiano un’età non superiore a 26 anni e che dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente nell’abitazione principale.

Se padre e figlio possiedono ognuno il 50% di un immobile in cui vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente il figlio, il padre può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale?

Le agevolazioni per abitazione principale possono essere usufruite soltanto dal soggetto proprietario che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Nel caso di specie solo il figlio potrà usufruire dell’aliquota ridotta e dell’intera detrazione di € 200,00. Il padre, invece, non può usufruire di alcuna agevolazione e, pertanto, sarà tenuto per lo stesso immobile al pagamento del tributo come “altro fabbricato” utilizzando l’aliquota relativa ad immobili diversi dall’abitazione principale. Per l’IMU, infatti, non è prevista la possibilità da parte dei comuni di assimilare ad abitazione principale l’immobile dato in uso gratuito ai parenti.

Se un soggetto risiede anagraficamente in un immobile di sua proprietà ma dimora abitualmente, per motivi di lavoro, in un immobile di cui non è il proprietario situato in un comune diverso, per il pagamento dell’IMU può usufruire delle agevolazioni per l’abitazione principale?

(14)

14 Le agevolazioni per l’abitazione principale possono essere usufruite soltanto dal soggetto proprietario che vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Pertanto, nel caso in specie, non ricorrendo i requisiti prescritti, il contribuente sarà tenuto a pagare l’IMU senza usufruire delle agevolazioni in discorso, considerando l’immobile come abitazione a disposizione.

Se due soggetti hanno un immobile in comproprietà e uno possiede il 30% e l’altro il 70%, ed entrambi dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente nello stesso immobile, la detrazione di € 200 spetta in parti uguali o in proporzione alle quote di possesso?

Nel caso in cui l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione di € 200 è suddivisa fra i soggetti passivi in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso e proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione stessa si verifica.

Se tre soggetti – genitore e due figli - hanno acquistato la proprietà di un immobile per successione ereditaria e l’immobile è adibito ad abitazione principale del coniuge superstite come avviene il pagamento dell’IMU?

Nel caso proposto il pagamento dell’IMU deve essere effettuato per intero dal coniuge superstite in quanto titolare del diritto di abitazione ex art. 540 del Codice Civile, usufruendo delle agevolazioni per l’abitazione principale. Pertanto, i figli pur essendo comproprietari dell’immobile, non sono tenuti ad effettuare il versamento IMU.

Per quanto riguarda le pertinenze dell’abitazione principale, cosa accade nel caso in cui la cantina risulti accatastata unitamente all’abitazione?

Il contribuente può intendere come pertinenza dell’abitazione principale soltanto le unità immobiliari accatastate nelle categorie C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa. In tale limite rientra anche la pertinenza accatastata unitamente all’abitazione principale. Per cui, nel caso prospettato, il contribuente deve applicare le agevolazioni previste solo ad altre due pertinenze di categoria catastale diversa da C/2, poiché in tale categoria rientrerebbe la cantina iscritta in catasto congiuntamente all’abitazione principale.

Come bisogna calcolare l’IMU nel caso in cui due pertinenze, ad esempio soffitta e cantina, siano accatastate unitamente all’abitazione principale, tenendo conto del fatto che se dette pertinenze fossero accatastate separatamente sarebbero incluse nella categoria catastale C/2?

In tal caso, non essendo possibile scindere le due unità accatastate unitamente all’abitazione, il contribuente può usufruire delle agevolazioni proprie dell’abitazione principale per una sola altra pertinenza, ad esempio un garage, classificata in categoria catastale C/6 o C/7.

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15 Si consiglia a tutti i contribuenti di verificare la propria posizione fiscale dotandosi di una visura catastale aggiornata.

La rendita catastale dei propri immobili può essere verificata presso l’Agenzia del Territorio (ufficio del catasto di Corbetta – Via Giuseppe Verdi 26, tel. 02/97270007.

Si può conoscere la rendita anche via internet collegandosi al sito www.agenziaterritorio.it (occorre essere in possesso del codice fiscale e dei riferimenti catastali dell’immobile del quale si vuole conoscere la rendita – foglio, mappale, subalterno). Una volta ottenuta la visura catastale aggiornata si consiglia di controllarne l’esattezza e successivamente di utilizzarla come base per il calcolo dell’imposta.

Si consiglia inoltre di verificare chi siano realmente i soggetti passivi ovvero chi debba versare l’IMU affinchè non si debba essere in seguito oggetto di verifiche fiscali.

Il Comune di Cuggiono ha messo a disposizione gratuitamente un calcolatore IMU sul proprio sito internet www.comune.cuggiono.mi.it.

Cliccando sulla sezione IMU è possibile calcolare la propria IMU inserendo i propri dati catastali e anagrafici. Al termine si potrà stampare il modello F24 per effettuare direttamente il pagamento.

Sarà inoltre possibile stampare la propria dichiarazione I.M.U.

(16)

16 Lo sportello fornisce assistenza agli utenti per il calcolo e la stampa del mod. F24 dell’IMU SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE E LE RELATIVE PERTINENZE.

ORARIO DI SPORTELLO APERTO AL PUBBLICO:

MARTEDI’ dalle 09.00 alle 13.00 MERCOLEDI’ dalle 14.00 alle 18.00 SABATO dalle 09.00 alle 12.00 Lo sportello sarà operativo a far data

dal 13 Novembre 2012 fino al 15 Dicembre 2012

(occorre preventivamente munirsi di relativo numero di prenotazione all’ingresso, ed esibire visura catastale e ricevuta del versamento dell’acconto)

PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI SULL’IMU

Saranno operativi i seguenti accessi per le richieste di informazioni, dal 12 Novembre 2012:

orario di risposta telefonica allo 02/97263207 – LUNEDI’ dalle 09.00 alle 14.00 oppure invia una mail all’indirizzo di posta elettronica imu@comune.cuggiono.mi.it

SONO DISPONIBILI SUL SITO COMUNALE WWW.COMUNE.CUGGIONO.MI.IT LE SEGUENTI DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DELLA DICHIARAZIONE I.M.U. (PER VARIAZIONI DAL 1°

GENNAIO 2012 AL 1° SETTEMBRE 2012, ENTRO 30/11/2012):

- Dichiarazione sostitutiva anziani che hanno acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

- Dichiarazione sostitutiva immobili inagibili/inabitabili

- Richiesta riconoscimento maggiori detrazioni abitazione principale per nuclei familiari con portatori di handicap e indicatore ISEE fino a € 9.000

- Richiesta riconoscimento maggiori detrazioni abitazione principale per nuclei familiari con indicatore ISEE fino a € 7.000

Settore Tributi Comune di Cuggiono Responsabile Dott.ssa Sonia Antonietta Dalla Longa Incaricata Antonia Samadello

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