Analisi
Di seguito l’analisi decreto legislativo che attua la Direttiva UE 2018/958 “relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle
professioni”, all’esame del pre-Consiglio dei Ministri di oggi.
Per quanto concerne la Direttiva, questa mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare restrizioni sproporzionate all’accesso a professioni
regolamentate o al loro esercizio. L’intervento si è reso necessario in considerazione della tutela non appagante rispetto ai precedenti atti normativi. Infatti, dalla precedente
normativa (attuata in Italia con il d.lgs. 206/2007) è emersa la mancanza di chiarezza e disomogeneità dei criteri che gli Stati membri utilizzano nella valutazione della
proporzionalità dei requisiti oggetto di valutazione.
L’ambito di applicazione della presente direttiva riguarda quelli della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (dove alla sezione 3 si disciplina anche il riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione dell’infermiere).
La direttiva chiede quindi agli Stati di garantire obiettività e indipendenza nel procedimento di valutazione della proporzionalità, anche dall’influenza di portatori di interessi che la norma comunque impone di ascoltare nel processo di adozione delle disposizioni.
Pertanto, il decreto legislativo allegato, attuativo della Direttiva in oggetto, dispone:
• Oggetto e ambito di applicazione (art. 1): il decreto detta disposizioni per valutare la
proporzionalità di norme che limitano l’accesso a professioni regolamentate (o il loro esercizio o una delle sue modalità). Le disposizioni non si applicano nei casi in cui i requisiti specifici siano stabiliti in attuazione di atti UE.
• Definizioni (art. 2): l’articolo reca una serie di definizioni per inquadrare l’applicazione della normativa e in particolare di:
o titolo professionale protetto: l’uso del titolo in un’attività professionale è subordinato normativamente al possesso di una qualifica professionale il cui uso improprio è subordinato a sanzioni.
o attività riservate: l’accesso è riservato normativamente a chi esercita una professione regolamentata.
o soggetti regolatori: sono le autorità legittimate ad emanare disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che disciplinano l’accesso a professioni regolamentate.
• Valutazione ex ante di nuovi provvedimenti (art. 3) e divieto di discriminazione (art.4): i soggetti regolatori nell’ambito dell’analisi di impatto della regolamentazione degli atti che limitano l’accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio procedono alla valutazione di proporzionalità. Le valutazioni sono trasmesse all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed esiste un monitoraggio ex post. Nella valutazione non sono ammesse discriminazioni in base alla
nazionalità/residenza e neanche di natura esclusivamente economica o amministrativa. Tra i motivi di esclusione figura la tutela della sanità pubblica (art. 4). I soggetti regolatori valutano gli effetti sia positivi che negativi della nuova disposizione in combinazione con uno o più requisiti (tra cui attività riservate, obbligo di aggiornamento professionale, norme relative all’organizzazione della professione e deontologia, restrizioni quantitative, affiliazione a un ordine professionale).
• Portatori di interesse (art. 5): i soggetti regolatori assicurano l’informazione dei cittadini e dei destinatari dei servizi e degli altri portatori di interessi sia nel procedimento di adozione e, in ogni caso, in una fase diversa da quella in cui viene effettuata la valutazione della proporzionalità delle disposizioni medesime.
• Accesso alla giustizia (art. 6): avverso i provvedimenti amministrativi adottati ai sensi del decreto è ammesso ricorso dinnanzi al giudice amministrativo.
• Scambio di informazioni (art.7): il Dipartimento delle Politiche UE assicura lo scambio di
informazioni con gli altri stati membri sulle questioni del decreto e in particolare sul modo in cui una professione è regolamentata o sugli effetti della regolamentazione.
• Trasparenza (art.8): i motivi in base ai quali le disposizioni sono adottate vengono comunicate alla Commissione UE insieme alle relative disposizioni e registrate nella banca dati delle professioni regolamentate.
• Clausola di invarianza finanziaria (art. 9): non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
• Allegato 1: è la tabella che i soggetti regolatori devono compilare quando effettuano la valutazione della proporzionalità delle disposizioni che intendono adottare che deve essere corredate all’atto normativo/amministrativo da emanare.