• Non ci sono risultati.

Di seguito l’analisi della bozza di decreto: •

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Di seguito l’analisi della bozza di decreto: •"

Copied!
7
0
0

Testo completo

(1)

Di seguito l’analisi della bozza di decreto:

Misure urgenti di contenimento sull’intero territorio nazionale (art. 1): si conferma l’obbligo di tenere sempre con sé le mascherine e di indossarle nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazione private e in tutti i luoghi all’aperto qualora non sia garantita la distanza dalle persone non conviventi. Rimangono esclusi da tali obblighi i soggetti che svolgono attività sportiva, i bambini minori di 6 anni e i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina (e coloro che per interagire con loro versano nella stessa incompatibilità). Si raccomanda l’uso della mascherina anche nelle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Si possono impiegare anche mascherine di comunità, monouso, lavabili, autoprodotte, in materiali multistrato idonei. Inoltre:

o Permane l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

o Dalle 22.00 alle 5.00 sono consentiti esclusivamente di spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute; tuttavia, si raccomanda fortemente a tutti di non spostarsi per l’intera giornata, con mezzi di trasporto propri o pubblici, se non per le suddette esigenze.

o Si può disporre la chiusura al pubblico per tutta la giornata o in determinati orari di strade o piazze dei centri urbani dove vi è l’eventualità che si creino assembramenti, garantendo ovviamente la possibilità di accesso e deflusso per esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

o Tutti i locali pubblici e aperti al pubblico e tutti gli esercizi commerciali hanno l’obbligo di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno degli stessi;

o Le disposizioni relative a obbligo mascherina e distanza interpersonale sono derogabili esclusivamente con Protocolli validati dal CTS;

o L’utilizzo delle mascherine, il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani restano protezioni invariate e prioritarie.

Sempre sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

o Chi ha la febbre più forte di 37,5° deve rimanere presso il proprio domicilio e contattare il medico curante;

o Per l’accesso a parchi, ville, giardini pubblici rimane il divieto di assembramento e l’obbligo della distanza interpersonale di almeno un metro. L’accesso è consentito anche ai minori, anche assieme ai familiari o persone conviventi o deputate alla loro cura, per aree gioco all’interno di parchi, ville, giardini pubblici.

(2)

o Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (eccetto per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA), nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. L’attività sportiva di base e l’attività motoria in generale, svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento. Sono consentite anche le attività dei centri di riabilitazione.

o Le manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica e con distanza interpersonale.

o Sospese anche le attività di teatri, sale da concerto, cinema e in altri spazi anche all’aperto, così discoteche e simili, e sono vietate le feste anche legate a cerimonie civili e religiose. Si raccomanda fortemente di non ricevere in casa persone non conviventi se non per esigenze lavorative o situazioni di necessità/urgenza.

o Sono vietate sagre, fiere di qualunque genere e altri eventi analoghi. o Sono sospesi convegni, congressi ed eventi che non siano in modalità a

distanza.

o Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono senza pubblico e, per la PA, le riunioni si svolgono a distanza se non sussistono motivate ragioni. Si raccomanda fortemente di svolgere a distanza anche le riunioni private. o Sono sospese anche mostre e servizi di apertura al pubblico di musei e altri

istituti e luoghi della cultura.

o L’accesso ai luoghi di culto deve essere organizzato in maniera tale da evitare assembramenti e tenendo conto di dimensioni e caratteristiche dei luoghi, e garantendo la distanza interpersonale di almeno un metro.

o Le scuole di secondo grado adottano la DAD al 100%, eccezion fatta per necessità di laboratori o di situazioni di disabilità e disturbi specifici di apprendimento o altri bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono a distanza.

o Il primo ciclo di istruzione e i servizi educativi per l’infanzia rimangono in presenza.

o I corsi di formazione pubblici e privati si svolgono solo a distanza, eccezion fatta per i corsi di formazione specifica in Medicina generale. I corsi per i Medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono proseguire anche in modalità non in presenza.

o Le Università, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono – in base all’andamento del quadro epidemiologico – piani di organizzazione di didattica e attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative e di sicurezza sanitaria, rispettando le relative linee guida del MUR e sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19. Per gli studenti che non riescono a partecipare alle attività didattiche o curriculari, le stesse si possono svolgere – ove possibile – a distanza, avuto anche riguardo delle specifiche esigenze degli studenti con disabilità. Le Università assicurano, ove necessario, il recupero delle attività formative, curriculari e di ogni altra prova o verifica, anche intermedia. Le assenze degli studenti non sono conteggiate alla fine dell’eventuale ammissione a esami finali o delle relative valutazioni.

(3)

proceda alla correzione delle prove scritte da remoto e ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario (compresi gli esami di Stato e abilitativi per medici chirurghi).

o Vi è il divieto per gli accompagnatori dei pazienti di rimanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso, a eccezione di specifiche indicazioni differenti del relativo personale sanitario. o L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza,

RSA, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani (autosufficienti e non) è limitato ai soli casi indicati dalle relative direzioni sanitarie, che adottano le misure necessarie per evitare contagi.

o Le articolazioni territoriali del SSN assicurano al Ministero della Giustizia il supporto idoneo per i nuovi ingressi in istituti penali e penitenziari.

o Le attività commerciali al dettaglio si svolgono se viene assicurato un ingresso dilazionato dei clienti, la distanza interpersonale e la sosta limitata al solo acquisto dei beni. Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le strutture medie e grandi di vendita e gli esercizi contenuti in centri commerciali e mercati, eccezion fatta per farmacie, parafarmacie, presidi sanitari e punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

o Le attività di ristorazione – inclusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie – sono consentite dalle 5.00 alle 18.00, a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle stesse con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, individuando anche protocolli e linee guida per evitare contagi; consumo al tavolo consentito per max 4 persone, a meno che non siano conviventi; dopo le 18.00 è vietato il consumo di cibi e bevande in luoghi pubblici e aperti al pubblico. Non vi sono limiti di orario per ristorazione in alberghi e strutture ricettive esclusivamente per i clienti alloggiati. Consegna a domicilio garantita, e anche l’asporto consentito fino alle ore 22.00. Rimangono garantite le attività di mense e catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale. Rimangono aperti gli esercizi di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento in autostrade, ospedali e aeroporti,.

o Restano ovviamente garantiti i servizi bancari, finanziari, assicurativi e l’attività del settore agricolo, zootecnico, di trasformazione agroalimentare, comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

o A esclusione del trasporto scolastico dedicato, sui mezzi del TPL e delle ferrovie regionali si viaggia al massimo al 50% della capienza.

o Si raccomanda di lavorare in smart working ove possibile, incentivando anche ferie e congedi retribuiti e gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. Si raccomandano altresì protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzo delle mascherine, e le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, impiegando a tal fine anche ammortizzatori sociali.

(4)

stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”. Con ordinanze adottate dal MINSAL d’intesa con il Presidente della Regione interessata, in relazione a specifiche parti del territorio regionale e in base al rischio epidemiologico accertato, si potranno esimere dall’applicazione di una o più delle misure di cui sotto specifiche parti del territorio regionale.

[Il MINSAL, con frequenza almeno settimanale, verifica il permanere dei presupposti e aggiorna l’elenco di Regioni e loro parti con scenario di tipo 3 e livello di rischio alto.]. Le misure, che entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in GU dell’ordinanza del MINSAL che individua tali Regioni e loro parti e che sono valide per un minimo di 15 giorni e non oltre il 3 dicembre, sono:

o Divieto di spostamento in entrata e uscita, se non per esigenze lavorative, necessità o di salute. Sono consentiti gli spostamenti per assicurare lo svolgimento di didattica in presenza. È consentito il rientro presso domicilio, residenza o abitazione.

o Divieto di spostamento con mezzi di trasporto pubblico o privato in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, se non per esigenze lavorative, necessità, di studio o di salute o per servizi non disponibili nel proprio Comune.

o Sospensione delle attività di ristorazione – inclusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie – a esclusione di mense e catering su base contrattuale previo rispetto protocolli e linee guida. È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, l’asporto, sempre con divieto di consumo sul posto o nelle vicinanze. Rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti in aree di servizio e rifornimento in autostrade, ospedali e aeroporti.

o Tutte le altre misure del DPCM – escluse quelle dell’art. 1-ter – si applicano anche in questi territori, qualora non siano previste analoghe misure più rigorose.

Ulteriori misure su alcune aree del territorio nazionale con scenari di massima gravità e livello di rischio alto (art. 1-ter): allo scopo di contrastare l’emergenza COVID-19, con ordinanza del MINSAL sono individuate le Regioni – o parti di esse – che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio alto come stabilito nel documento di “Prevenzione e risposta a COVID-19; evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”. Anche qui, con ordinanze adottate dal MINSAL d’intesa con il Presidente della Regione interessata, in relazione a specifiche parti del territorio regionale e in base al rischio epidemiologico accertato, si potranno esimere dall’applicazione di una o più delle misure di cui sotto specifiche parti del territorio regionale.

(5)

Le misure, che entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione in GU dell’ordinanza del MINSAL che individua tali Regioni e loro parti e sono valide per un minimo di 15 giorni e non oltre il 3 dicembre, sono:

o Divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita, , se non per esigenze lavorative, necessità o di salute. Sono consentiti gli spostamenti per assicurare lo svolgimento di didattica in presenza. È consentito il rientro presso domicilio, residenza o abitazione.

o Sospensione di attività commerciali al dettaglio, eccezion fatta per vendita di generi alimentari e di prima necessità (allegato XX), sia di vicinato sia di media e grande distribuzione, inclusi i centri commerciali. Sono chiusi tutti i mercati, eccezion fatta per le attività di vendita di soli generi alimentari. Rimangono aperte edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie.

o Sospensione delle attività di ristorazione – inclusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie – a esclusione di mense e catering su base contrattuale previo rispetto protocolli e linee guida. È consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle ore 22.00, l’asporto, sempre con divieto di consumo sul posto o nelle vicinanze. Rimangono aperti gli esercizi di somministrazione di bevande e alimenti in aree di servizio e rifornimento in autostrade, ospedali e aeroporti.

o Si può svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza interpersonale di un metro e con obbligo di mascherina. Si può svolgere attività sportiva all’aperto e individualmente, ma sono sospese tutte le attività sportive e simili (palestre, piscine, centri natatori e benessere e termali).

o Le attività scolastiche e didattiche si svolgono a distanza, eccezion fatta per la possibilità di svolgere in presenza i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del d.lgs. 65/2017 (nidi, micronidi, sezioni primavera, servizi integrativi, spazi gioco, centri per bambini e famiglie, servizi educativi in contesto domiciliare, servizi educativi per l’infanzia, scuola dell’infanzia e il primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado.

o Sospese tutte le attività di servizi alla persona – inclusi parrucchieri, barbieri, estetisti – eccezion fatta per quelle individuate nell’Allegato X.

o I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza. o Tutte le altre misure previste dal DPCM si applicano a meno che non siano previste

analoghe misure più rigorose.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2): le attività produttive, industriali e commerciali non indicate nell’articolo 1 dorranno continuare a rispettare le disposizioni previste nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per

il contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro

sottoscritto tra il Governo e le parti sociali il 24 aprile scorso, e - per le parti di competenza - il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della

diffusione del COVID-19 nei cantieri” e il “Protocollo condiviso di regolamentazione

per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica”.

(6)

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3): il provvedimento rende obbligatorio per gli operatori sanitari del Dipartimento di prevenzione delle ASL di accedere ai sistema centrale di Immuni e caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività, rendendo così più efficace il “contact tracing”. Il personale sanitario deve attenersi alle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente e dal Ministero della Salute sulla base delle indicazioni dell’OMS mentre i responsabili delle singole strutture dovranno provvedere ad applicare le indicazioni per la sanificazioni e la disinfezione degli ambienti fornite dal MINSAL. L’articolo dispone inoltre le seguenti misure:

o Informazioni misure di prevenzione: università e scuole di ogni ordine e grado dovranno esporre informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie presso gli ambienti aperti al pubblico e nei luoghi di potenziale maggiore affollamento.

o Disinfettante per mani: nelle PA - in particolare nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario – e nei locali aperti al pubblico dovranno essere messe a disposizione di addetti, utenti e visitatori apposite soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

o Organizzazione smart-working PA: tutte le pubbliche amministrazioni dovranno adottare modalità organizzative tali da assicurare le più elevate percentuali possibili di lavoro agile. Inoltre, ogni dirigente dovrà organizzare il lavoro in modo da assicurare ad almeno il 50% del personale la possibilità di lavorare in smart-working su base plurisettimanale, settimanale o giornaliera e adotta ogni soluzione utile per assicurare a tutti i lavoratori fragili (e ai genitori di figli conviventi in quarantena obbligatoria) lo svolgimento del servizio in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale. Tale disposizione riprende il contenuto del Decreto 19 ottobre 2020 recante la disciplina dello smart-working nella PA.

o Differenziazione orari ingresso e uscita: le PA dovranno inoltre predisporre una differenziazione dell’orario di ingresso e di uscita del personale. Tale disposizione non si adatta al personale sanitario e quello impegnato in attività connessa all’emergenza o in servizi pubblici essenziali.

o Smart-working per datori di lavoro privati: fino alla cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro privati sono fortemente raccomandati di utilizzare le modalità di lavoro agile per i dipendenti che hanno almeno un figlio minore di anni 14. L’articolo raccomanda inoltre il rispetto dei protocolli indicati nell’articolo 2 (contenimento virus in ambiente di lavoro e nei cantieri).

Spostamenti da e per l’estero (artt. 4, 5 e 6): il decreto rinnova il divieto agli spostamenti da e per l’estero nei paesi previsti negli elenchi E ed F (in allegato) ad eccezione di: comprovati motivi di lavoro, salute, studio, rientro nel proprio domicilio/residenza o di quella di una persona non convivente ma con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva; rientro di cittadini europei, soggiornati in UE di lungo periodo o loro familiari.

(7)

per tornare nel proprio domicilio/residenza (in cui dovrà rimanere nei casi in cui sia previsto l’isolamento) ed il proprio recapito telefonico. Le persone che rientrano dai paesi indicati negli elenchi D, E ed F dovranno essere sottoposti a sorveglianza sanitaria per 14 giorni, anche se asintomatiche, tracciati dalle ASL di riferimento e monitorati per tutto il protrarsi del periodo di isolamento.

Il decreto prevede inoltre le modalità con cui l’operatore di sanità pubblica e i servizi sanitari territorialmente competenti dovranno operare il tracciamento e prescrivere la permanenza domiciliare a chi rientra in Italia. Tra le diverse categorie elencate, vi informiamo che le disposizioni relative alla permanenza domiciliare non si applicano: o a chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza. Scadute le 120 ore, per tali categorie sopraggiunge l'obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale o di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

o al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;

o ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.

Trasporto pubblico di linea (art. 9): le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, dovranno essere implementate alla luce di quanto contenuto nel Protocollo sottoscritto il 20 marzo 2020 e nelle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico”.

Tali protocolli, potranno essere integrati con Decreto ministeriale del MIT, di concerto con il Ministero della Salute e previo accordo con i soggetti firmatari.

Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità (art. 10): il decreto prevede che le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, vengano svolte secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori. Tali garanzie potranno essere assicurate anche attraverso la previsione di eventuali protocolli ad hoc.

Riferimenti

Documenti correlati

• Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00.. • Massimo quattro persone

Bun artigianale, hamburger selezione Radici 180 gr, zucca, grana, radicchio all’olio, cipolla caramellata, bacon, maionese al barbecue.. Patate rosse con

Si offre iniziale contratto di somministrazione a tempo determinato finalizzato all’inserimento in organico aziendale.. Luogo di lavoro: Provincia

Blocco note con copertina rigida in carta kraft, 120 pagine lisce di carta riciclata e penna a sfera inclusa.. 130 x 177 mm SCR - 80 x

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dal- le ore 5,00 fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo è

gg) le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00; il consumo al tavolo è

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00; il consumo al tavolo

• le attività di ristorazione (bar. ristoranti, pub, gelaterie, pastic- cerie, etc.) sono consentite previa la verifica da parte di regioni e province autonome della