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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

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Oggi siamo già nel futuro.

Da leader.

Novità Fiscali 2014

Dott. Maurizio Coser

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

Art. 18 - Ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO ... destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data del 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015, è attribuito un credito d'imposta nella misura del 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Ambito Oggettivo “Tremonti-ter”

(art. 5 DL 78/2009)

Circolare A.D.E.

n. 44/2009

Calcolo investimenti “Tremonti-ter”

(art. 5 DL 78/2009)

Circolare A.D.E.

n. 44/2009

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

AMBITO SOGGETTIVO

Tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal settore produttivo di appartenenza, nonché dall’adozione di particolari regimi d’imposta o contabili.

Soggetti in contabilità

semplificata AMMESSI

Soggetti in regime forfetario o con

imposta sostitutiva AMMESSI

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI SOGGETTI AMMESSI (Circ. 44/2009)

contribuenti “minimi” esercenti attività d’impresa (L. 244/2007 + DL 98/2011);

soggetti che si avvalgono del regime per le nuove attività produttive (L. 388/2000);

imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito d’impresa (art. 5 L. 413/91);

soggetti esercenti attività agricole che determinano il reddito d’impresa ai sensi degli artt. 56 co. 5 e 56-bis TUIR;

persone fisiche e le società semplici, con riferimento all’attività agricola oltre i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR;

società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agricola le quali, pur avendo optato per la tassazione in base al reddito agrario ex art. 32 del TUIR, rientrano naturalmente nel reddito d’impresa (art. 2 DLgs. 99/2004);

soggetti che hanno optato per il regime forfetario di cui agli artt. 155 - 161 TUIR (c.d. “tonnage tax”)

Semplificazione obblighi contabili

obbligo di documentare i costi sostenuti per gli investimenti

agevolabili

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI AMBITO SOGGETTIVO – CASI PARTICOLARI

Soggetti in attività al 25.6.2014 che hanno iniziato l’attività da meno di cinque anni

Soggetti che si costituiscono nel periodo agevolato (= nel periodo che va dal 25.6.2014 al 30.6.2015)

Attività a rischio incidenti (attività industriali connessi

con determinate sostanze pericolose ex

DLgs. 334/99

Possono fruire dell’agevolazione solo se è documentato l’adempimento degli obblighi

e delle prescrizioni previste AMMESSI

2.

1.

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

SOGGETTI ESCLUSI (Circ. 44/2009)

• Titolari di reddito di lavoro autonomo (ancorché riuniti in associazioni senza personalità giuridica)

• Persone fisiche e le società semplici esercenti attività agricola entro i limiti pre visti dall’art. 32 TUIR

• enti non commerciali, se non titolari di reddito d’impresa

• Soggetti in liquidazione (salvo in caso di revoca della stessa)

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI AMBITO OGGETTIVO

Investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco di cui al provv. Direttore Agenzia delle Entrate 16.11.2007 effettuati mediante:

• acquisti in proprietà, anche con patto di riservato dominio (art. 1523 c.c.);

contratti di leasing finanziario e di lease-back  escluso leasing operativo

• contratti di appalto;

• costruzioni in economia  anche per le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione del beneficio fiscale, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo agevolato

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI INDIVIDUAZIONE DEI BENI AGEVOLABILI

Beni strumentali classificati nella divisione 28 della Tabella ATECO 2007, denominata “Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature

n.c.a.”.

Macchinari ed apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali e sui processi di lavorazione.

E’ irrilevante che il soggetto cedente abbia o meno un codice attività

appartenente a tale divisione  commerciante o impresa che produce

altri beni.

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI INDIVIDUAZIONE DEI BENI AGEVOLABILI

Occorre verificare che i beni siano classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della Tabella ATECO 2007, indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa

Al fine di individuare i beni agevolabili, è possibile fare riferimento anche alle indicazioni fornite:

nelle “Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della

classificazione” elaborato dall’ISTAT, documento che riporta

specifici esempi di inclusione ed esclusione rispetto a ciascuna divisione;

nell’“Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di

attività economiche” elaborato dall’ISTAT.

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI BENI AGEVOLABILI – CASI PARTICOLARI

Investimenti in macchinari ed apparecchiature nuovi compresi nella divisione 28, destinati ad essere incorporati in beni complessi già esistenti non compresi nella suddetta divisione;

Componenti e parti indispensabili per il funzionamento dei beni complessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (es. computer e software), che ne costituiscono dotazione  beni “serventi esclusivamente al funzionamento” dei macchinari e apparecchiature e che siano INDISPENSABILI (es. gli stampi sono indispensabili per i forni, il nastro trasportatore no)

Sono AMMESSI:

Investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28, costituito anche da nuovi macchinari e apparecchiature comprese nella divisione  l’investimento è agevolabile nel limite del

1.

2.

3.

(6)

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI BENI AGEVOLABILI – REQUISITI Requisito della NOVITA’ :

 acquisto del bene dal produttore / rivenditore

 acquisto da un soggetto diverso dal produttore / rivenditore, purché non sia già stato utilizzato né da parte del cedente né da al- cun altro soggetto (Circ. 90/2001)

 macchinari, nuovi di fabbrica, esposti nello show room e utilizzati dal rivenditore ai soli fini dimostrativi e pertanto mai entrati in funzione

 utilizzo di beni usati nella realizzazione di beni complessi:

o realizzati in economia = il requisito della novità sussiste in relazione all’intero bene purché il costo del bene usato non sia di entità rilevante rispetto al costo complessivamente sostenuto

o acquistati presso terzi = il cedente dovrà attestare che l’impiego del bene usato non è di rilevante entità rispetto al costo complessivamente sostenuto

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI BENI AGEVOLABILI – REQUISITI Requisito della TERRITORIALITA’ (Circ. 90/2001):

• i beni oggetto di investimento devono essere destinati in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato

• i beni oggetto dell’investimento devono appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all’estero

l’effettiva destinazione del bene deve trovare riscontro in elementi

oggettivi, non essendo di per sé sufficiente, ai fini dell’agevolazione,

la mera iscrizione contabile del bene nel bilancio della società

residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI BENI AGEVOLABILI – REQUISITI

Requisito della STRUMENTALITA’ (Circ. 90/2001):

 beni suscettibili di ammortamento (libro cespiti)

 beni utilizzati dal comodatario nell’ambito di un’attività strettamente funzionale all’esigenza di produzione del comodante.

Requisito del LIMITE MINIMO:

il credito d’imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000,00 euro: novità rispetto all’ambito applicativo della precedente Tremonti-ter

 CHIARIMENTI UFFICIALI??

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI AMBITO TEMPORALE Investimenti fatti nel periodo

dal 25.6.2014 al 30.6.2015

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL’INVESTIMENTO

Criteri stabili dall’art. 109 TUIR per la competenza fiscale

1.

BENI MOBILI

data di consegna o spedizione;

ovvero, se successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Es. acquisto di un bene consegnato dal fornitore il 26.6.2014, con

pagamento di acconto o dell’intero prezzo entro il 24.6.2014

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI AMBITO TEMPORALE

2.

VENDITA CON POSA IN OPERA - rileva comunque il momento della consegna del bene, a prescindere da quando verranno completate le prestazioni aggiuntive (Assonime circ.

7/2010)

3.

APPALTO – solo con il collaudo dell’opera si considera perfezionato l’effetto traslativo che rileva ai fini della fruizione dell’agevolazione (Assonime circ. 7/2010)  un macchinario già acquistato con contratto di “vendita appalto” può rientrare nell’agevolazione ove il collaudo venga effettuato dal 25.6.2014

4.

CLAUSOLA DI PROVA – l’investimento si ritiene realizzato quando l’acquirente sciolga la riserva e manifesti la volontà di acquisto del bene

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI AMBITO TEMPORALE

5.

PRESTAZIONI DI SERVIZI - Le spese di acquisizione di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell’investi- mento, non comprese nel costo di acquisto dei beni, si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate

6. APPALTO – data di ultimazione della prestazione

7.

APPALTO CON S.A.L. – data in cui l’opera o la porzione d’opera viene verificata ed accettata dal committente.

N.B. Anche nel caso in cui la suddivisione dell’opera in stati di avanzamento non fosse prevista originariamente, ma sia frutto di un’integrazione del contratto originario mediante l’inserimento a posteriori di una specifica clausola (Ris.

A.D.E. 75/2003)

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI AMBITO TEMPORALE

8.

INVESTIMENTI REALIZZATI IN ECONOMIA - spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta di applicazione dell’agevolazione

 non rileva il momento di inizio dei lavori: l’agevolazione riguarda anche le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione del beneficio fiscale, ma limitatamente ai costi sostenuti negli esercizi agevolabili

 non dovrebbe rilevare il fatto che la costruzione sia ultimata entro la fine del periodo agevolato, posto che il beneficio non è vincolato all’entrata in funzione del bene

9.

LEASING - L’agevolazione spetta unicamente all’utilizzatore con riferimento al periodo d’imposta nel corso del quale il bene è consegnato (se il contratto prevede la clausola di prova a favore del locatario, rileva la dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte del locatario)

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

COSTO FISCALE AGEVOLATO - il valore agevolabile è pari al costo dei beni determinato secondo i principi stabili dall’art.

110 co. 1 lett. a) e b) del TUIR, indipendentemente dal regime contabile adottato  il costo è comprensivo anche dell’IVA indetraibile.

Si comprendono anche gli oneri accessori di diretta imputazione, ad esempio:

• spese di trasporto e di montaggio;

• spese di progettazione;

• dazi doganali;

• onorari per perizie e collaudi.

QUANTIFICAZIONE BENEFICIO FISCALE - INVESTIMENTO

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

LEASING FINANZIARIO - costo sostenuto dal concedente (no prezzo pattuito per il riscatto)

LEASING APPALTO - corrispettivi liquidati dalla società di leasing

PERMUTA - valore d’acquisto del bene ceduto, maggiorato dell’eventuale conguaglio in denaro

COSTRUZIONI IN ECONOMIA – Spese relative a:

• progettazione

• materiali

• manodopera diretta

• ammortamenti di beni strumentali impiegati

• costi industriali imputabili all’opera

QUANTIFICAZIONE BENEFICIO FISCALE - INVESTIMENTO

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

QUANTIFICAZIONE BENEFICIO FISCALE - CALCOLO Il credito d’imposta è pari al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti nei suddetti beni strumentali (di cui alla divisione 28 della Tabella ATECO) realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l’investimento è stato maggiore

1. per gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2014 (25.6.2014 - 31.12.2014), occorre considerare la media degli investimenti 2009-2013

2. per quelli effettuati nel periodo d’imposta 2015 (1.1.2015 -

30.6.2015), occorre invece considerare la media degli

investimenti 2010-2014

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

QUANTIFICAZIONE BENEFICIO FISCALE - CALCOLO

IRRILEVANZA DEI DISINVESTIMENTI - La “nuova”

versione dell’agevolazione, a differenza di quella prevista dal DL 357/94, non prevede che il valore degli investimenti sia assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d’imposta

Possibile interpretazione «sistematica» contraria dell’A.d.e. in via di prassi, con riferimento alle precedenti agevolazioni?

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

QUANTIFICAZIONE BENEFICIO FISCALE - CALCOLO

DETERMINAZIONE DELLA MEDIA

Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, la disposizione “di- mezza” il periodo rilevante ai fini degli investimenti, mentre non sembra avvenire altrettanto in relazione alla media di raffronto; infatti, gli investimenti effettuati nel periodo 25.6.2014 - 31.12.2014 vengono raffrontati con la media piena del quinquennio precedente.

Per quanto riguarda gli investimenti effettuati nel 2015 ai fini

della media di riferimento devono essere computati tutti gli

investimenti del periodo d’imposta 2014 e non solo quelli

effettuati successivamente al 25.6.2014 (Circ. 4/2002)

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

QUANTIFICAZIONE BENEFICIO FISCALE - CALCOLO

ESCLUSIONE DEL PERIODO CON MAGGIORI INVESTIMENTI Prevista la possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo d’imposta in cui l’investimento è stato maggiore

 in tal caso il divisore della sommatoria degli investimenti sarà pari a 4 e non a 5.

Ad esempio, in caso di investimenti effettuati nella seconda metà del 2014, se l’investimento maggiore è del 2010, la media sarà calcolata con riferimento al 2009, 2011, 2012 e 2013, diviso quattro

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

QUANTIFICAZIONE BENEFICIO FISCALE - CALCOLO

SOGGETTI CON ATTIVITÀ INFERIORE AL QUINQUENNIO La media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati in tutti i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 25/6/2014 o a quello successivo

 anche per i soggetti che si sono costituiti nel quinquennio opera una media variabile.

Nello specifico, con riferimento ai soggetti “solari”:

per gli investimenti nel periodo 2014 (25.6.2014 - 31.12.2014), occorre considerare la media: periodo di costituzione - 2013;

per gli investimenti nel periodo 2015 (1.1.2015 - 30.6.2015), occorre

considerare la media: periodo di costituzione - 2014

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI

QUANTIFICAZIONE BENEFICIO FISCALE - CALCOLO CASI PARTICOLARI

1. Imprese che hanno avviato la propria attività nel periodo d’imposta anteriore alla data di entrata in vigore del DL 91/2014 (per i soggetti “solari” si tratta del periodo d’imposta 2013)

 agevolazione sul 100% degli investimenti effettuati (possibilità di non considerare il periodo d’imposta pregresso – in questo caso, l’unico – caratterizzato dal più elevato livello di investimenti)

2. Soggetti costituiti nel periodo 25.6.2014 - 30.6.2015 potranno fruire dell’agevolazione nello stesso esercizio, anche in assenza di un periodo d’imposta su cui operare il confronto  per espressa previsione normativa il credito d’imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d’imposta agevolato

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI OPERAZIONI STRAORDINARIE

FUSIONI nel periodo di media  l’incorporante calcola la media sommando gli investimenti propri e quelli dell’incorporata;

SCISSIONI  la beneficiaria deve aggiungere gli acquisti di beni strumentali effettuati dalla scissa in proporzione alla quota di patrimonio netto contabile trasferito;

TRASFORMAZIONE  si deve tener conto anche degli investimenti effettuati dalla trasformata nei periodi anteriori alla trasformazione stessa;

CONFERIMENTI D’AZIENDA  la conferitaria considera solo gli

investimenti propri e non anche quelli del conferente, trattandosi di due

diversi soggetti giuridici

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI FRUIZIONE DELL’AGEVOLAZIONE

1. Il beneficio fiscale non è sottoposto ad alcuna procedura di autorizzazione preventiva

2. Il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione mediante F24 in misura pari ad 1/3 per ciascun anno, a decorrere dal secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento:

• in caso di investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2014 (25.6.2014 - 31.12.2014), la prima quota è utilizzabile dall’1.1.2016;

• in caso di investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2015 (1.1.2015 - 30.6.2015), la prima quota è utilizzabile dall’1.1.2017.

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI TRATTAMENTO CONTABILE

OIC n. 16 par. 82 - I contributi in conto impianti commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono rilevati a conto economico con un criterio sistematico, gradualmente lungo la vita utile dei cespiti. Ciò può essere applicato con due metodi:

1. i contributi, imputati al conto economico tra gli Altri ricavi e

proventi (voce A 5), sono rinviati per competenza agli esercizi

successivi attraverso l’iscrizione di Risconti passivi;

2. con il secondo metodo i contributi sono portati a riduzione del costo

dei cespiti cui si riferiscono.

Con il primo metodo sono imputati al conto economico, da un lato, ammortamenti calcolati sul costo lordo dei cespiti e, dall’altro, altri ricavi e proventi per la quota di contributo di competenza dell’esercizio;

con il secondo, sono imputati al conto economico solo ammortamenti

determinati sul valore contabile netto del cespite.

(15)

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI TRATTAMENTO FISCALE 1. Il credito d’imposta:

non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP;

non rileva ai fini della determinazione del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ex artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR

• deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito d’imposta;

• deve essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi nei quali il credito è utilizzato 2. Il credito d’imposta non è soggetto al limite annuale di utilizzo

(250.000,00 euro) previsto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 per i crediti d’imposta indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE

Revoca dell’agevolazione nel caso in cui «l’imprenditore cede a

terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee

all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo di imposta

successivo all’acquisto» (l’espressione

“prima del secondo periodo d’imposta” deve essere interpretata nel senso di “prima

dell’inizio del secondo periodo d’imposta“)

 i beni acquistati nel periodo 2014 (25.6.2014 - 31.12.2014) devono essere conservati nel patrimonio dell’impresa fino al 31.12.2015;

 i beni acquistati nel periodo 2015 (1.1.2015 - 30.6.2015)

devono essere conservati nel patrimonio dell’impresa fino al

31.12.2016

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE Operazioni che fanno scattare la revoca:

• cessione a terzi dei beni oggetto di investimento;

• destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;

• dismissioni;

• donazione;

• conferimento;

• assegnazione ai soci;

• destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore

• mancato esercizio del diritto di riscatto;

• cessione del contratto di leasing a terzi Operazioni che NON fanno scattare la revoca:

• furto del bene oggetto dell’agevolazione (comprovato dalla denuncia alle autorità competenti)

• operazione di lease-back

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE

Operazioni STRAORDINARIE

1. Il periodo di sorveglianza viene “ridotto” in caso di alcune operazioni straordinarie che spezzano l’anno solare in due periodi d’imposta (es. TRASFORMAZIONE)

2. Fusione, scissione, trasformazione (operazioni straordinarie fiscalmente neutre)  non assumono rilievo ai fini dell’applicazione della revoca

3. Cessione e conferimento d’azienda  la cessione del bene rientra in un più ampio schema di riorganizzazione aziendale

 non assumono rilievo ai fini dell’applicazione della revoca

(N.B. obblighi da osservare negli atti relativi alle operazioni di

cessione/conferimento, al fine di evitare possibili abusi)

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D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE

TRASFERIMENTO DEI BENI IN STRUTTURE PRODUTTIVE FUORI ITALIA

L’agevolazione è revocata se i beni oggetto di investimento sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato italiano, ancorché appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione.

Tale ipotesi di revoca opera entro il termine di cui all’art. 43 co. 1 del DPR 600/73, ossia entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento

D.L. 91/2014 – BONUS INVESTIMENTI REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE

EFFETTI DELLA REVOCA

In una delle fattispecie per cui è prevista la revoca dell’agevolazione il credito d’imposta indebitamente utilizzato deve essere versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si è verificata l’ipotesi di revoca.

CUMULABILITÀ CON ALTRE AGEVOLAZIONI

La norma agevolativa non prevede alcuna specifica disposizione

con riferimento alla cumulabilità del credito d’imposta in esame

con altre agevolazioni (es. «Nuova Sabatini»)

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D.L. 91/2014 – MODIFICHE SOCIETARIE CAPITALE SOCIALE MINIMO DELLE SPA

Modificato l’art. 2327 Codice Civile: ridotto da euro 120.000 ad euro 50.000 il capitale sociale minimo delle società per azioni

Diminuzione del costo fiscale della partecipazione

Deliberazione della riduzione del capitale sociale e conseguente rimborso ai soci (2445 C.C.)

Diminuzione della base di calcolo dell’Ace sin dall’inizio

del periodo d’imposta della decisione degli azionisti

D.L. 91/2014 – MODIFICHE SOCIETARIE CONTROLLI SOCIETARI

Abrogato il co. 2 dell’art. 2477 Codice Civile: eliminata l’ipotesi di nomina obbligatoria dell’organo sindacale della s.r.l. in presenza

di capitale sociale almeno pari a quello minimo delle s.p.a.

Viene esclusa, quindi, la permanenza in carica fino alla scadenza del mandato dell’organo di controllo, al pari di quanto previsto

con riferimento al revisore legale dei conti (D.M. 261/2012)

1.

La sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore costituisce

giusta causa di revoca

2.

(19)

37

D.L. 91/2014 – MODIFICHE SOCIETARIE CONTROLLI SOCIETARI

OBBLIGO DI NOMINA dell'organo di controllo o del revisore nelle s.r.l. quando:

 l'atto costitutivo preveda, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore;

 la società a responsabilità limitata:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis c.c. (bilancio abbreviato)

D.L. 91/2014 – MODIFICHE SOCIETARIE CONTROLLI SOCIETARI

Nulla cambia in merito alla possibilità prevista nelle sole SRL di nominare un revisore legale dei conti in alternativa all’organo di

controllo unipersonale o collegiale

Possibilità di SCELTA

1. struttura di controllo solo interno  nomina di un organo di controllo, unipersonale o collegiale, che svolga sia la funzione di controllo sulla gestione, sia la revisione legale;

2. struttura di controllo solo esterno  nomina di un revisore (rectius società di revisione), che svolga la sola revisione legale;

3. struttura di controllo interno ed esterno  nomina sia

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D.L. 91/2014 – MODIFICHE SOCIETARIE CONTROLLI SOCIETARI - DECORRENZA

TESI 1 – Decadenza IMMEDIATA l’organo di controllo, al cessare del presupposto, sarebbe decaduto “ipso iure”  la decisione dei soci di sopprimere i controlli ha una funzione meramente dichiarativa con esclusione di qualsiasi vaglio di legittimità dell’Autorità giudiziaria TESI 2 – Decadenza AL TERMINE DEL MANDATO  la cessazione dell’organo di controllo è subordinata all'inderogabilità del termine di durata triennale delle cariche sindacali (artt. 2400 e 2401 c.c.)

LEGGE DI CONVERSIONE: la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina (dell’organo di controllo o del revisore legale) correlato all’entità minima del capitale sociale “costituisce giusta causa di revoca”  in assenza di dimissioni spontanee del collegio o del sindaco unico, occorrerà ricorrere alla procedura ex art.

2400 co. 2 c.c. (convocazione di apposita assemblea che – riscontrata la sussistenza di una giusta causa di revoca – sancirà la cessazione).

D.L. 91/2014 – MODIFICHE SOCIETARIE ORGANO DI CONTROLLO PREVISTO PER STATUTO

Caso di una srl, con capitale sociale superiore a 120.000 euro e che preveda anche espressamente, nello statuto, la nomina obbligatoria dell'organo di controllo in presenza di capitale sociale pari o superiore al limite minimo stabilito per le spa

Per eliminare l'organo di controllo è necessario, in primo luogo, modificare lo statuto, eliminando la clausola che impone i controlli quando il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le spa

Delibera di revoca per giusta causa: nel caso di specie ci si trova, però, di fronte ad una volontà pattizia che si è andata ad aggiungere a quanto, in allora, imposto a livello legale

La modifica dello statuto che elimina anche l'obbligo convenzionale di nomina dell'organo di controllo non può esplicare effetti sulla convenzione in corso,  l'organo di controllo "in carica" dovrebbe continuare ad operare fino alla scadenza del mandato

(21)

41

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Modello 730 PRECOMPILATO

Prevista la precompilazione dei modelli 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate:

• a decorrere dal 2015, in via sperimentale;

• utilizzando i dati contenuti nelle certificazioni dei sostituti d’imposta, le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi.

I sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti (es. modelli CUD):

• in via telematica;

• entro il 7 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento

N.B. In caso di omissione, sanzione di 100,00 euro, senza possibilità di applicare il “cumulo giuridico” ex art. 12 del DLgs. 472/97

1.

Entro il 7 marzo, unitamente alle certificazioni, i sostituti d’imposta dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate anche la “sede telematica” per la ricezione delle comunicazioni relative ai conguagli

2.

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Modello 730 PRECOMPILATO

Acquisizione dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili I soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate una comunicazione:

• contenente i dati degli oneri corrisposti nell’anno precedente (quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso, premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, contributi previdenziali ed assistenziali e contributi di previdenza complementare);

• entro il 28 febbraio di ogni anno

Viene anticipato l’ordinario termine del 30 aprile (già previsto per legge)

3.

(22)

43

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Modello 730 PRECOMPILATO

Acquisizione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie Obblighi di comunicazione:

• da parte delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dei policlinici universitari, delle farmacie (pubbliche e private), dei presidi di specialistica ambulatoriale, delle strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, degli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari, nonché degli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;

• mediante il Sistema Tessera Sanitaria

Si partirà però dalle prestazioni erogate nel 2015, al fine di inserire nei modelli 730/2016

4.

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Modello 730 PRECOMPILATO - CONSEGNA AL CONTRIBUENTE -

L’Agenzia delle Entrate renderà disponibile il modello 730 precompilato, relativo al periodo d’imposta precedente:

• ai titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati e pensionati, che possono avvalersi dell’assistenza fiscale;

• entro il 15 aprile di ciascun anno.

La dichiarazione precompilata è resa disponibile, in via telematica:

• direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;

• oppure, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un CAF-dipendenti o un professionista iscritto nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o dei consulenti del lavoro, abilitato allo svolgimento dell’assistenza fiscale

(23)

45

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Modello 730 PRECOMPILATO - ACCETTAZIONE / MODIFICA -

Il modello 730 precompilato potrà essere accettato o modificato dal contribuente, secondo modalità che saranno definite con un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Es. i coniugi possono congiungere le proprie dichiarazioni precompilate

La dichiarazione precompilata è presentata, entro il 7 luglio (ovvero 31 maggio soggetti che non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare i conguagli):

• all’Agenzia delle Entrate, direttamente in via telematica;

• oppure al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale;

• oppure ad un CAF-dipendenti o un professionista, presentando anche la relativa documentazione, ai fini del rilascio del visto di conformità  su tutti i dati della dichiarazione, compresi quelli forniti dall’Agenzia delle Entrate in sede di precompilazione

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Modello 730 PRECOMPILATO

- POTERI DI CONTROLLO -

1. Presentazione, senza modifiche, della dichiarazione precompilata direttamente o per il tramite del sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale  non si effettua il controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73) sui dati:

• forniti dai sostituti d’imposta, con le certificazioni;

• relativi agli oneri deducibili e detraibili, indicati nella dichiarazione precompilata, forniti dai soggetti terzi

2. Presentazione, con o senza modifiche, ad un CAF o professionista  il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista stesso, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata N.B. Resta comunque fermo il controllo:

della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni;

degli oneri certificati dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non hanno

(24)

47

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Modello 730 PRECOMPILATO - RESPONSABILITA’ DEI CAF -

Il (CAF) che rilascia un visto di conformità considerato infedele è tenuto nei confronti dello Stato o del diverso ente impositore:

• al pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta;

• oltre alla sanzione e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’articolo 36-ter del DPR 600/7321.

 non dovuta la sanzione fissa da euro 258,00 ad euro 2.582,00

Ai fini della verifica del visto di conformità, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di trasmissione della dichiarazione, l’Agenzia delle Entrate trasmette in via telematica le richieste di documenti e di chiarimenti relative al 730 al CAF e al responsabile dell’assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità  trasmissione in via telematica all’Agenzia delle Entrate della documentazione e dei chiarimenti richiesti entro 30 giorni.

2015

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Modello 730 PRECOMPILATO

- RESPONSABILITA’ DEL CAF/PROFESSIONISTA- La responsabilità per visto infedele è esclusa quando lo stesso visto sia stato indotto dalla condotta dolosa del contribuente.

Qualora il CAF o il professionista, entro il 10 novembre dell’anno in cui la violazione è stata commessa, trasmetta una dichiarazione rettificativa del contribuente, gli intermediari sono chiamati al pagamento della sola sanzione, ferma restando la richiesta di pagamento a carico del contribuente per l’imposta e gli interessi.

In tali casi, la sanzione a carico del CAF o del professionista è ridotta ad un ottavo se il versamento è effettuato entro la stessa data del 10 novembre.

(25)

49

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

Dichiarazione di SUCCESSIONE Esonero dalla presentazione della dichiarazione

La dichiarazione di successione può essere omessa se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

• l’eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli, nipoti ex figlio, genitori) del defunto;

• l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari;

• l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.822,84 euro  nuovo limite = 100.000,00 euro

1.

Documentazione da allegare alla dichiarazione

Possibilità di allegare copie non autentiche, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 47 del DPR 445/2000

2.

Semplificazioni in presenza di crediti fiscali

In presenza di crediti fiscali a favore del de cuius, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate può erogare i rimborsi dopo la presentazione della dichiarazione di successione senza necessità di una dichiarazione integrativa (liquidando l’imposta di successione al netto di tali importi)

3.

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

SEMPLIFICAZIONE ADDIZIONALI IRPEF

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano devono inviare i dati contenuti nei provvedimenti di variazione dell’addizionale regionale IRPEF al MEF (per la relativa pubblicazione nel sito Internet www.finanze.gov.it), entro il 31 gennaio dell’anno cui l’addizionale si riferisce (armonizzazione con l’addizionale comunale)  il mancato inserimento nel suddetto sito informatico comporta l’inapplicabilità di sanzioni e interessi

1.

L’addizionale regionale IRPEF è versata alla Regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1°gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa  armonizzazione con l’addizionale comunale

2.

Ai fini della determinazione dell’acconto dell’addizionale comunale, si considera sempre l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione vigente nell’anno precedente  abrogata la disposizione che prevedeva l’utilizzo dell’aliquota e dell’eventuale soglia di esenzione deliberata per lo stesso anno di riferimento dell’acconto (solo se delibera pubblicata sul

3.

(26)

51

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

SPESE VITTO/ALLOGGIO SOSTENUTE DAL COMMITTENTE

Art. 54 c. 5 TUIR - Attualmente è previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande siano integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura al committente.

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2015, viene invece previsto che le predette spese sostenute direttamente dal committente non sono compensi in natura per il professionista

ESONERO DALLA RIFATTURAZIONE

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

RIMBORSI IVA ANNUALI / INFRANNUALI

Eliminazione dell’obbligo di prestare specifica garanzia per l’esecuzione dei rimborsi IVA annuali e trimestrali di importo superiore a 5.164,57 euro.

 Potrà essere chiesta a rimborso l’eccedenza del credito IVA:

• senza specifiche formalità, per crediti di importo non superiore a 15.000,00 euro;

• mediante apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione da parte dei revisori contabili) sulla dichiarazione annuale o sul modello TR, per crediti di importo superiore a 15.000,00 euro

Le due formalità (garanzia e visto di conformità) vengono ad assumere carattere alternativo.

1.

(27)

53

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

RIMBORSI IVA ANNUALI / INFRANNUALI

Dichiarazione sostitutiva di atto notorio

Alla dichiarazione annuale o all’istanza di rimborso, munite di visto di conformità o di sottoscrizione da parte dei revisori contabili, deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che il contribuente è in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

• rispetto all’ultimo bilancio approvato il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% e la consistenza immobiliare non si è ridotta di oltre il 40%;

• l’attività non è cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di azienda o di rami di azienda;

• non sono state cedute, nell’anno precedente la richiesta di rimborso, partecipazioni per oltre il 50% del capitale sociale (per le società di capitali non quotate);

• sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

2.

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

RIMBORSI IVA ANNUALI / INFRANNUALI

Individuazione di contribuenti «A RISCHIO»

Soggetti per i quali permane l’obbligo di prestare la garanzia per tutte le richieste aventi ad oggetto rimborsi di importo superiore a 15.000,00 euro:

• esercitano un’attività di impresa da meno di due anni, fatta eccezione per le start-up innovative (ex art. 25 DL 179/2012)

• nei due anni precedenti alla richiesta di rimborso hanno ricevuto notifica di avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi dichiarati e quelli dovuti superiore a determinati limiti percentuali sugli importi dichiarati

• richiedono il rimborso del credito IVA emergente all’atto della cessazione dell’attività;

• non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (v. prima).

3.

(28)

55

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO

Nuova procedura per la trasmissione delle lettere di intento:

• l’esportatore abituale trasmette all’A.d.E. preventivamente i dati contenuti nella dichiarazione di intento che sarà consegnata al proprio fornitore;

• l’A.d.E. rilascia apposita ricevuta con l’indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione di intento trasmessa dall’esportatore abituale;

• l’esportatore consegna al proprio fornitore, ovvero in Dogana, la dichiarazione di intento unitamente alla ricevuta dell’Agenzia delle Entrate;

• il fornitore, una volta in possesso della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta, può effettuare l’operazione senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72;

• il fornitore riepiloga nella dichiarazione annuale IVA i dati delle dichiarazioni di intento ricevute.

1.

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

COMUNICAZIONE DELLE DICHIARAZIONI D’INTENTO

Modifica regime sanzionatorio

E’ sanzionato, per un importo dal 100% al 200% dell’imposta dovuta, il fornitore che effettua operazioni non imponibili prima di aver ricevuto dall’esportatore abituale la dichiarazione di intento e prima di aver riscontrato telematicamente l’avvenuta ricezione della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle Entrate

2.

(29)

57

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

MODELLI INTRASTAT SERVIZI

Nuovo contenuto dei modelli INTRA 1-quater e INTRA 2-quater  i dati richiesti vengono limitati a:

• numero di identificazione IVA delle controparti;

• valore totale delle transazioni;

• codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta;

• Stato di pagamento.

1.

Modifica regime sanzionatorio  abolizione delle sanzioni (art. 11 DLgs.

n. 322/89) per l’omessa o inesatta comunicazione dei dati statistici richiesti nei modelli INTRA

N.B. Restano soggette alle sanzioni le sole imprese incluse in uno specifico elenco pubblicato periodicamente dall’Istat

2.

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

ISCRIZIONE ARCHIVIO VIES

L’inclusione nel sistema VIES avverrà contestualmente all’attribuzione della partita IVA, senza necessità di attendere i 30 giorni previsti dall’attuale disposizione (dell’art. 35 co. 7-bis del DPR 633/72)

1.

Introduzione di regole più stringenti per la cancellazione dalla banca dati VIES:

• l’Agenzia delle Entrate, in seguito alla dichiarazione di inizio attività, verifica che i dati forniti dal soggetto passivo siano completi ed esatti, e in caso negativo, può emanare un provvedimento di esclusione della partita IVA dalla banca dati VIES;

• un soggetto passivo che non presenti elenchi INTRA per quattro trimestri consecutivi, successivi alla data di inclusione nel VIES, si presume che non intenda più effettuare operazioni INTRA-UE  l’Agenzia delle Entrate provvede a escluderne la partita IVA dalla banca dati, previa comunicazione all’interessato

2.

(30)

59

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI “BLACK LIST”

Le comunicazioni relative alle operazioni con controparti localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata:

• saranno presentate con cadenza sempre annuale (e non più, quindi, con periodicità mensile o trimestrale);

• saranno obbligatorie solo per operazioni di importo superiore a 10.000,00 euro (l’attuale limite è fissato in 500,00 euro).

Decorrenza

Entrambe le modifiche (nuova periodicità e soglia minima) si dovrebbero applicare alle operazioni poste in essere nell’anno solare in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento

 se, come presumibile, il decreto entrerà in vigore nel 2014, saranno quindi già le operazioni effettuate nel 2014 stesso ad essere comunicate secondo le nuove modalità

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

NOTE VARIAZIONE IVA EX ART. 26 D.P.R. 633/72 Integrazione dell’art. 26 co. 2 del DPR 633/72 con il riferimento anche a:

• omologazione di un accordo di ristrutturazione del debito ex art.

182-bis L.F.;

• perfezionamento di un piano attestato di risanamento ex art. 67 L.F.

Le due procedure vengono equiparate, anche ai fini dell’IVA, alle procedure concorsuali “vere e proprie” (fallimento, concordato preventivo ecc.); ciò evita le penalizzazioni attualmente gravanti sui creditori, tenuti ad emettere le note di variazione entro un anno dall’effettuazione dell’operazione principale

Emissione di nota di credito SENZA LIMITI TEMPORALI

(31)

61

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

OMAGGI

Innalzamento a 50,00 euro della soglia per la detraibilità dell’IVA sugli omaggi, al fine di allineare il valore unitario per la detrazione a quello previsto per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Il valore di 50,00 euro viene sostituito al precedente valore di 25,82 euro nell’ambito:

• dell’art. 2 co. 2 n. 4 DPR 633/72, relativo alle cessioni gratuite di beni;

• dell’art. 19-bis1 co. 1 lett. h) DPR 633/72, riguardante le spese di rappresentanza.

L’IVA “a monte” relativa all’acquisto di beni non oggetto dell’attività d’impresa da omaggiare a clienti sarà:

• detraibile, se il costo unitario del bene non è superiore a 50,00 euro;

• indetraibile, se il costo unitario del bene supera la suddetta soglia.

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

AGEVOLAZIONE PRIMA CASA

Riallineamento della definizione di “prima casa” operante nell’ambito delle agevolazioni per il trasferimento di immobili abitativi, cancellando, anche in ambito IVA, il riferimento alla definizione di immobili “non di lusso” recata dal DM 2.8.69

Sia ai fini Registro sia ai fini IVA l’aliquota agevolata del 4% trova applicazione alle «case di abitazione ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9»

• Accederanno al beneficio solo gli immobili accatastati nelle categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6, A7, A11, anche ove fossero qualificabili come “di lusso” ai sensi del DM 2.8.69

• Non accederanno al beneficio gli immobili accatastati nelle categorie catastali A1, A8 e A9, anche ove fossero qualificabili come “non di

(32)

63

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

SOCIETA’ DI COMODO PER PERDITE SISTEMATICHE Il periodo di monitoraggio dovrebbe passare da tre a cinque periodi di imposta (o quattro in perdita e uno con reddito inferiore al «minimo di comodo»)

ENTRATA IN VIGORE: a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto  la norma sulle semplificazioni opera di fatto dal 2014

Saranno di comodo, per il modello Unico 2015, le società che nel periodo 2009-2013 hanno dichiarato cinque volte una perdita fiscale oppure quattro perdite e un reddito sotto la soglia delle non operative

 Le società in perdita nel triennio 2011-2013 (di comodo per il 2014 in base alla regola attuale) escono dalla disciplina per il 2014 se nel 2009 e/o nel 2010 avevano evidenziato un risultato positivo

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

ESTINZIONE TRIBUTARIA DELLE SOCIETA’

Art. 28 D.Lgs Semplificazioni: «ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese»

FASE TRANSITORIA

L’irrilevanza fiscale si verifica solo per le società cancellate dalla data di entrata in vigore nella nuova norma

L’irrilevanza fiscale si verifica per le cancellazioni sino ai 5 anni antecedenti all’entrata in vigore nella nuova norma

L’irrilevanza fiscale si verifica per le cancellazioni avvenute nei 5 anni antecedenti all’entrata in vigore nella nuova norma

(33)

65

D.Lgs. SEMPLIFICAZIONI FISCALI

ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA Situazione attuale: in caso di mancata allegazione dell’APE agli atti immobiliari, non è più contemplata la sanzione della nullità contrattuale, ma trova applicazione una sanzione amministrativa

Modifiche:

• la dichiarazione concernente l’APE o la copia dell’attestato di prestazione energetica medesimo, inizialmente omessi, devono essere presentati al Ministero dello Sviluppo economico (entro 45 giorni);

• previsto un sistema di cooperazione tra l’Agenzia delle Entrate ed il Mi.S.E., che consenta la trasmissione, da parte dell’Agenzia delle Entrate al Mi.S.E., delle informazioni acquisite nel corso della procedura di registrazione;

• il Ministero dello Sviluppo economico, per l’accertamento e la contestazione della violazione, si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza.

D.Lgs. RIFORMA DEL CATASTO

RENDITA CATASTALE E VALORE PATRIMONIALE

PRIMA

IMMOBILE RENDITA VALORE

DOPO

IMMOBILE

RENDITA

VALORE

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67

D.Lgs. RIFORMA DEL CATASTO

NUOVA RENDITA CATASTALE

Valori locativi annui espressi al metro quadrato

Riduzione derivante dalle spese: manutenzione straordinaria, amministrazione, assicurazioni, adeguamenti tecnici di legge, ecc.

 abbattimento circa 47-52 %

Valore annuo rettificato al metro quadro x superficie

RENDITA CATASTALE

D.Lgs. RIFORMA DEL CATASTO

NUOVO VALORE CATASTALE

Valore di mercato al metro quadrato

Determinazione coefficienti specifici (scale, anno di costruzione, piano, esposizione, ascensore, stato di manutenzione, ecc)

 ALGORITMO

Valore/mq RETTIFICATO x superficie

VALORE PATRIMONIALE

(35)

69

D.Lgs. RIFORMA DEL CATASTO

IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

Impossibilità di applicazione dell’algoritmo

STIMA DIRETTA A VALORI DI MERCATO

Metodi standardizzati e parametri di consistenza

specifici per ciascuna destinazione catastale

speciale

STIMA DIRETTA NON A VALORI DI MERCATO

Criterio del costo per gli immobili a

carattere prevalentemente

strumentale

Criterio reddituale per gli immobili per i quali la redditività costituisce l’aspetto

prevalente

D.L. 66/2014 – DECRETO RENZI

ESTENSIONE OBBLIGO F24 TELEMATICO

DECORRENZA = 1 OTTOBRE 2014

F24 a SALDO ZERO Servizi telematici dell’Ade (ENTRATEL / FISCONLINE) F24 CON

COMPENSAZIONI

Servizi telematici dell’Ade + Home Banking

F24 SENZA COMPENSAZIONI

CARTACEO Saldo < 1000 euro

Servizi telematici dell’Ade + Home Banking Saldo > 1000 euro

(36)

71

D.L. 66/2014 – DECRETO RENZI

ESTENSIONE OBBLIGO F24 TELEMATICO

CIRC. 27 19/9/2014

I nuovi obblighi si aggiungono a quelli già vigenti in materia di versamenti (D.L. 223/2006)

I soggetti titolari di partita IVA utilizzano:

• modalità di pagamento esclusivamente telematiche per il versamento di imposte, contributi e premi

• esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, per effettuare la compensazione, tramite modello F24, del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000,00 euro annui

D.L. 66/2014 – DECRETO RENZI

ESTENSIONE OBBLIGO F24 TELEMATICO

CIRC. 27 19/9/2014

DEROGHE - La presentazione del modello F24 in forma cartacea è ammessa nei seguenti casi particolari:

1. contribuenti che utilizzano deleghe di pagamento precompilate, inviate dagli enti impositori (es. A.d.e., Comuni, etc.), con saldo finale superiore a 1.000,00 euro, a condizione che non siano indicati crediti in compensazione;

2. contribuenti non titolari di partita IVA che hanno in corso versamenti rateali di tributi, contributi e altre entrate, ma solo fino al 31 dicembre 2014 (anche per importi superiori a 1.000,00 euro e/o con crediti in compensazione, oppure se il saldo del modello è pari a zero)

3. soggetti che hanno diritto ad agevolazioni fiscali, nella forma di crediti d’imposta, utilizzabili in compensazione esclusivamente presso gli agenti della riscossione

(37)

73

D.L. 66/2014 – DECRETO RENZI

ESTENSIONE OBBLIGO F24 TELEMATICO

CIRC. 27 19/9/2014

CONTRIBUENTI OGGETTIVAMENTE IMPOSSIBILITATI A DETENERE UN CONTO CORRENTE

1. I modelli F24 con saldo superiore a 1.000,00 euro, senza l’utilizzo di crediti in compensazione, potranno essere inviati telematicamente rivolgendosi ad un intermediario abilitato a Entratel (disponibile all’addebito del pagamento sul proprio conto corrente) ovvero ad intermediari della riscossione che consentono di presentare il modello F24 con modalità telematiche anche a soggetti non titolari di conto corrente (es. carte prepagate)  in via residuale, potrà essere utilizzato anche il modello F24 cartaceo

D.L. 66/2014 – DECRETO RENZI

ESTENSIONE OBBLIGO F24 TELEMATICO

CIRC. 27 19/9/2014

CONTRIBUENTI OGGETTIVAMENTE IMPOSSIBILITATI A DETENERE UN CONTO CORRENTE

2. I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione, con saldo finale maggiore di zero, potranno essere presentati con le modalità telematiche di cui ante  in via residuale, potrà essere presentato, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, un modello F24 a saldo zero nel quale compensare il totale dei crediti a disposizione con una parte del debito da versare; il versamento del restante debito potrà essere effettuato anche con modello F24 cartaceo

(38)

75

D.L. 66/2014 – DECRETO RENZI

COMPENSAZIONE DEI CREDITI VERSO LA P.A.

Le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni / forniture / appalti e prestazioni professionali nei confronti della PA, possono compensare le somme “da accertamento tributario” dovute relativamente ad alcuni istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) utilizzando i crediti vantati nei confronti dello Stato / Regioni / Enti.

N.B. La legge di conversione ha eliminato il requisito temporale concernente la maturazione del credito fino al 31.12.2012

utilizzare il sito: www.certificazionecrediti.mef.gov.it

IL PUNTO SUL VISTO DI CONFORMITA’

Risoluzione A.D.E. 82/E - i professionisti, in possesso dei

requisiti previsti dalla legge, che intendono utilizzare in

compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi

e alle relative addizionali, all’IRAP e alle ritenute alla fonte,

emergenti dalla propria dichiarazione, possono autonomamente

apporre il visto di conformità sulla stessa, senza essere obbligati a

rivolgersi a terzi. Ciò anche in conformità ai chiarimenti forniti

con circ. n. 54/E del 2001 con riferimento all’asseverazione degli

elementi contabili ed extra contabili rilevanti ai fini degli studi di

settore.

(39)

77

IL PUNTO SUL VISTO DI CONFORMITA’

L’elenco centralizzato dell’Agenzia delle Entrate dei soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali diverse dall’IVA (ex L. 147/2013) è lo stesso nel quale sono stati iscritti in passato tutti coloro che hanno presentato la comunicazione di cui all’art. 21 D.M. 164/1999

Non è stato creato un elenco nuovo e differente rispetto a quello relativo ai soggetti già inseriti

Il professionista già iscritto nell’elenco dei legittimati all’apposizione del visto di conformità (leggero) può rilasciare il visto su tutte le dichiarazioni fiscali.

IL PUNTO SUL VISTO DI CONFORMITA’

I riferimenti normativi relativi ai requisiti della polizza assicurativa rimangono invariati e sono rappresentati dall’art. 35 co. 1 lett. a) D.lgs. n. 241/1997 e dall’art. 22 del D.M. 31 maggio 1999, n. 164.

La copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione

I professionisti iscritti nell’elenco non devono procedere ad alcuna

integrazione, modifica o emendamento della polizza assicurativa

già presentata.

(40)

79

IL PUNTO SUL VISTO DI CONFORMITA’

CIRC. 28/E del 25/9/2014

I controlli che devono essere effettuati per rilasciare il visto di conformità corrispondono in buona parte a quelli previsti dagli articoli 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/73 e sono finalizzati ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni

Il rilascio del visto di conformità implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto, i versamenti

IL PUNTO SUL VISTO DI CONFORMITA’

CIRC. 28/E del 25/9/2014

Limitatamente alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2013, il controllo della documentazione contabile può riguardare i documenti di importo superiore al 10 per cento dell’ammontare complessivo dei componenti negativi

Per attestare lo svolgimento dei controlli previsti, il soggetto che appone il visto deve conservare copia della documentazione controllata.

Il limite dei 15.000 euro, superato il quale scatta l’obbligo di

apporre il visto di conformità, è riferibile esclusivamente alla

compensazione orizzontale dei crediti e quindi non alla

compensazione verticale, ancorché questa venga effettuata

mediante la delega di versamento F24

(41)

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IL PUNTO SUL VISTO DI CONFORMITA’

CIRC. 28/E del 25/9/2014

CASO PARTICOLARE: il soggetto che utilizza in compensazione il credito d’imposta è un soggetto diverso da quello che lo ha generato:

1. cessione delle eccedenze Ires nell'ambito del gruppo il visto va apposto anche sulla dichiarazione del soggetto cedente dalla quale risulta la cessione del credito di importo superiore ai 15.000 euro (il visto apposto sulla dichiarazione del cessionario avrà ad oggetto il mero riscontro dell’ammontare del credito ceduto)

2. consolidato nazionale nessun visto in capo alle consolidate (salvo cessione delle eccedenze di imposta) 3. Retrocessione delle ritenute IRPEF i

soci/associati/partecipanti non sono tenuti all’apposizione del visto di conformità

IL PUNTO SUL VISTO DI CONFORMITA’

CIRC. 28/E del 25/9/2014 SANZIONI

L’infedele attestazione dell’esecuzione dei controlli comporta l’applicazione di una sanzione da 258,00 a 2,065,82 euro.

L’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore ad euro 15.000 senza che sia stato apposto sulla dichiarazione il prescritto visto di conformità comporta, nei confronti del contribuente, l’applicazione della sanzione prevista nel caso di omesso versamento (pari al 30 per cento del credito indebitamente utilizzato in compensazione).

NO AUTOMATISMO

(42)

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IL PUNTO SUL VISTO DI CONFORMITA’

Le rettifiche fiscali per determinare il corrispondente reddito imponibile corrispondono alle variazioni in aumento/diminuzione indicate nel quadro RF del modello UNICO?

I controlli non comportano valutazioni di merito, ma solo il riscontro formale della loro corrispondenza, in ordine all’ammontare delle componenti positive e negative relative all’attività d’impresa esercitata e rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell‘IVA (C.M. 17.6.99 n. 134/E )

CONTRADDIZIONE?

CHECK LIST CNDCEC MILANO

IL PUNTO SULLA TASI

Approvazione delibere entro 23/5/2014 e pubblicazione sul sito entro il 31/5/2014

Acconto TASI 16/6/2014 (salvo proroghe «volontarie»)

Approvazione delibere entro 10/9/2014 e pubblicazione sul sito entro il 18/9/2014

Acconto TASI 16/10/2014

Approvazione delibere oltre 10/9/2014

Unica soluzione TASI

16/12/2014

Riferimenti

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