REGIONE LAZIO
DELIBERAZIONE N. DELPROPOSTA N. 9143 DEL 12/06/2020 GIUNTA REGIONALE
STRUTTURA PROPONENTE
ASSESSORATO PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione: BILANCIO, GOVERNO SOCIETARIO, DEMANIO E PATRIMONIO
Area: GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(CHIESA FILIPPO) (CHIESA FILIPPO) (G. DEL BORRELLO) (M. MARAFINI)
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L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
(Sartore Alessandra) ___________________________
L'ASSESSORE
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IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 17/06/2020 prot. 399 ISTRUTTORIA:
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
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Modifiche al regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 - Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell'articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e successive modificazioni (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo - in conformità all'articolo 7, commi 14 e 15 della Legge regionale 27 febbraio 2020, n.1.
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
389 23/06/2020
Oggetto: Modifiche al regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 - Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e successive modificazioni (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo - in conformità all’articolo 7, commi 14 e 15 della Legge regionale 27 febbraio 2020, n.1.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTO l’art. 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), pubblicata sul BURL dell'11 agosto 2016, n. 64. s.o. n. 2;
VISTO il regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n.12 e successive modificazioni e integrazioni “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo);
CONSIDERATO che l’articolo 7, commi 14 e 15 della Legge regionale 27 febbraio 2020, n.1
“Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”, hanno apportato delle modifiche al comma 2 dell’articolo
regionale 11 aprile 2017, n. 11 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successive modificazioni “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo)”, che si compone di 2 articoli;
CONSIDERATO che l’Ufficio legislativo, con nota prot. n. 416697 del 12 maggio 2020, ha comunicato che è stato effettuato, ai sensi dell’art. 65, comma 5 bis, del Regolamento regionale 10 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche, il coordinamento formale e sostanziale del testo della suindicata proposta di regolamento regionale;
RITENUTO pertanto di provvedere alla modifica del regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 - Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e successive modifiche (Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione), recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo - in conformità all’articolo 7, commi 14 e 15 della Legge regionale 27 febbraio 2020, n.1.
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale
DELIBERA
Per i motivi di cui in premessa che si intendono integralmente riportati:
di adottare il regolamento regionale, recante “Modifiche al regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12, e successive modificazioni “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo)” , allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 2 articoli.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
REGOLAMENTO REGIONALE
“Modifiche al regolamento regionale 11 aprile 2017, n. 11 (Regolamento regionale di attuazione e integrazione dell’articolo 18 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 e successive modificazioni
“Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della Regione”, recante norme sui criteri, le modalità e gli strumenti operativi per la gestione e la valorizzazione del patrimonio immobiliare agricolo)”
Articolo 1
(Modifiche all’articolo 4 del r.r. 11/2017)
1. All’articolo 4 del r.r. 11/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2bis Le richieste di rinnovo dei contratti di cui al primo periodo della lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 12/2016 e successive modifiche, ove non ancora presentate ai sensi del comma 2 del presente regolamento, devono essere trasmesse alla direzione regionale competente, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 (Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione), fatto salvo quanto previsto in materia di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi dall’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e dall’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23. La Regione rientra nella piena disponibilità dei fondi i cui contratti di affitto siano scaduti e per i quali non sia stata presentata richiesta di rinnovo entro il termine di cui al precedente periodo.”;
b) al comma 3 la parola “ed” è sostituita dalle seguenti: “. Ai fini della determinazione del canone viene, altresì, computato il 50 per cento delle unità immobiliari ad uso abitativo per fondo rustico successive alla prima. Il canone”;
c) al comma 4 dopo le parole “sette anni” sono inserite le seguenti: “secondo quanto previsto dall’articolo 4 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari)”;
d) al comma 7 la parola “ed” è sostituita dalle seguenti: “. Ai contratti scaduti precedentemente all’annata agraria 10 novembre 2017, ai fini della determinazione del nuovo canone di affitto, si applicano le medesime disposizioni di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), della l.r. 12/2016 e successive modifiche. Il canone di affitto”;
e) al comma 8 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Al fine di determinare l’indennità di occupazione per i contratti scaduti prima dell’annata agraria 10 novembre 2017, si applica lo scaglione percentuale di cui all’art. 17, comma 3, lettera c), della l.r. 29/2003 e successive modifiche.”;
f) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
“9 bis. Nei contratti rinnovati ai sensi del presente articolo è inserita una clausola risolutiva espressa, ai sensi della quale i conduttori hanno l’obbligo di adeguamento alla disciplina vigente in materia di acque reflue di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, entro diciotto mesi dalla data di rinnovo del contratto, pena la risoluzione automatica del contratto stesso.”
Articolo 2 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.