REGIONE LAZIO
DELIBERAZIONE N. DEC47 DEL 04/08/2020 PROPOSTA N. 10065 DEL 30/06/2020 GIUNTA REGIONALESTRUTTURA PROPONENTE
ASSESSORATO PROPONENTE
DI CONCERTO
Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA
Area: LEGISLATIVA E CONFERENZE DI SERVIZI
Prot. n. ___________________ del ___________________
OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:
(MARCELLI GIAN MARCO) (MARCELLI GIAN MARCO) (P. GAZZANI) (M. MANETTI)
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
L' ESTENSORE IL RESP. PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE RESPONSABILE IL DIRETTORE REGIONALE
POLITICHE ABITATIVE, URBANISTICA, CICLO DEI RIFIUTI E IMPIANTI DI TRATTAM., SMALTIMENTO E RECUPERO ___________________________(Valeriani Massimiliano)
L'ASSESSORE
___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________
IL DIRETTORE
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE X
COMMISSIONE CONSILIARE: VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:
Data dell' esame:
con osservazioni senza osservazioni
SEGRETERIA DELLA GIUNTA Data di ricezione: 29/07/2020 prot. 538 ISTRUTTORIA:
____________________________________ ____________________________________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE COMPETENTE
____________________________________ ____________________________________
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE
Istituzione dell'Albo Regionale Esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica e disciplina dell'attività commissariale.
___________________________
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio
Pagina 1 / 1 Pagina 1 / 6 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
Oggetto: Istituzione dell’Albo Regionale Esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica e disciplina dell’attività commissariale.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei Rifiuti e impianti di trattamento, smaltimento e recupero
VISTO lo Statuto della Regione Lazio, in particolare l’art. 49;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.;
VISTA la L.R. 11 agosto 2008, n. 15 e ss.mm.;
VISTA la L.R. n. 8/2012 e ss.mm.;
VISTA la Legge Regionale n. 1/2020 avente ad oggetto “Misure per lo sviluppo economico, l’attrattività degli investimenti e la semplificazione”;
VISTA la D.G.R. n. 281/2012 come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 458 del 2015 che, in attuazione dell’art. 32 comma 1, della Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 15 ha istituito l’Albo regionale dei tecnici esterni per la nomina dei commissari ad acta ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia di vigilanza urbanistica-edilizia disciplinandone la formazione, la gestione, l’articolazione e l’attività;
PREMESSO
- che la Regione Lazio esercita i poteri sostitutivi su istanza dei soggetti privati interessati o su richiesta di altre pubbliche amministrazioni o su pronuncia dell’autorità giudiziaria, in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica nelle diverse fattispecie previste dalla legge;
- che l’art. 32 comma 1, della Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 15 prevede la scelta del commissario ad acta tra i dipendenti regionali in possesso dei requisiti necessari per l’espletamento delle funzioni richieste o tra tecnici esterni alla Regione Lazio iscritti in un apposito albo istituito presso l’assessorato regionale competente in materia di urbanistica;
- che in attuazione del predetto art. 32 comma 1, della Legge Regionale 11 agosto 2008, n. 15, la D.G.R. n. 281/2012 come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 458
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del 2015, ha istituito l’Albo regionale dei tecnici esterni per la nomina dei commissari ad acta ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali in materia di vigilanza urbanistica-edilizia disciplinandone la formazione, la gestione, l’articolazione e l’attività;
ATTESO
- che con L.R. n. 1/2020 è stato introdotto il comma 1 bis del citato art. 32 della L.R.
15/2008 che prevede che: “Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono disciplinate le modalità di costituzione, gestione ed aggiornamento dell’albo di cui al comma 1. L’albo è suddiviso in sezioni in ragione delle competenze professionali dei tecnici in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica.” ed il comma 2 del medesimo articolo è stato sostituito dal seguente: “I compensi spettanti al Commissario ad acta e il rimborso delle eventuali spese sostenute sono a carico del comune inadempiente e sono determinati secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.”;
- che la medesima L. R. n. 1/2020 ha, tra l’altro:
o disciplinato la fattispecie di intervento sostitutivo regionale in ipotesi di inerzia del Comune nel rilascio del permesso di costruire (art. 2 comma 1 punto 3 che ha sostituito la lett. b) dell’art. 31 della L.R. 15/2008);
o introdotto la fattispecie di intervento sostitutivo regionale in ipotesi di inerzia del Comune nel rilascio del permesso a costruire convenzionato (art. 5 comma 1 lett. c) che ha modificato l’art. 1ter della L.R. n. 36/1987);
o disciplinato, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 22 della L. 136/1999, l’intervento sostitutivo regionale in ipotesi di inerzia del Comune nell’adozione dei piani attuativi, (art. 5 comma 1 lett. e) che ha introdotto l’art.
1 quinquies della L. R. n. 36/1987);
- che l’art. 3 comma 3 della L.R. n. 8/2012 prevede l’esercizio dei poteri sostitutivi regionali in caso di inerzia nell’esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica, mediante nomina del commissario ad acta individuato con le modalità di cui all’articolo 32 della L.R. 15/2008;
- che sussistono ulteriori fattispecie, previste dalla legislazione, di intervento sostitutivo regionale in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica in ipotesi di inerzia dei comuni nell’assolvimento degli obblighi di legge tra cui:
o la L.R. n. 14/1999 che prevede l’esercizio del potere sostitutivo regionale in ipotesi di inerzia del Comune nell’assolvimento degli obblighi stabiliti dalla medesima legge, tra cui quelli previsti dall’art. 95 concernenti la materia urbanistico-edilizia;
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o la L.R. n. 14 del 2011, che prevede l’esercizio del potere sostitutivo regionale in ipotesi di inerzia del Comune nell’assolvimento degli obblighi stabiliti dalla medesima legge di disciplina delle strutture ricettive all’aria aperta;
o che alle fattispecie sopra indicate si aggiungono le nomine in qualità di commissario ad acta da parte dell’autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 21 e 117 del D.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. in ipotesi anche non coincidenti con le predette fattispecie;
- che il predetto Albo di cui alla D.G.R. n. 281/2012 come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 458 del 2015 non ha previsto l’individuazione di tecnici competenti in materia paesaggistica e di pianificazione urbanistica ma soltanto di vigilanza urbanistico-edilizia;
ATTESO altresì
- che l’art. 356 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm prevede che “É consentito affidare incarichi a esperti esterni all’amministrazione regionale soltanto quando ciò sia espressamente previsto dalla legge ovvero per prestazioni e attività:
a) che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza delle specifiche figure professionali;
b) che non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
c) che riguardino oggetti e materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interessi pubblici, in ordine ai quali sia ravvisata l’opportunità di rivolgersi a professionisti esterni.”;
CONSIDERATO, che a fronte di un registrato incremento dell’esigenza di ricorrere all’intervento sostitutivo regionale nelle succitate fattispecie, all’introduzione e modifica di ulteriori fattispecie di intervento sostitutivo regionale e alla suddivisione in sezioni specializzate dell’Albo di cui all’art. 32 della L.R. 15/2008 operata con la L.R. n. 1/2020 e al fine di semplificare e razionalizzare l’azione amministrativa, è necessario ampliare l’Albo dei tecnici esterni in materia di vigilanza urbanistico-edilizia mediante l’istituzione di un nuovo Albo regionale di tecnici esterni che comprenda tecnici competenti in materia paesaggistica e di pianificazione urbanistica e che al contempo comprenda soggetti dotati di adeguata professionalità da cui attingere per le nomine in qualità di commissari ad acta nelle diverse ipotesi di intervento sostitutivo previste dalla legge o disposte dall’autorità giudiziaria in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica, nel rispetto dei presupposti di cui all’art. 356 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm;
CONSIDERATO altresì di dover disciplinare la formazione, gestione e articolazione del nuovo Albo regionale permanente dei tecnici esterni in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica suddividendolo in sezioni specializzate e di dover disciplinare i criteri di
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determinazione dei compensi e dei rimborsi spettanti ai Commissari ad acta in relazione all’attività svolta dagli stessi da imputarsi a carico del comune inadempiente;
CONSIDERATO di dover garantire al contempo la necessaria continuità dell’azione amministrativa prevedendo l’abrogazione della D.G.R. n. 281/2012 come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 458 del 2015 istitutiva del precedente Albo regionale dei tecnici esterni in materia di vigilanza urbanistico-edilizia a decorrere dalla pubblicazione della presente sul Bollettino Ufficiale Regionale facendo però salva l’attuale graduatoria degli iscritti fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del primo elenco degli iscritti al nuovo Albo regionale e facendo salva l’attuale composizione della Commissione di valutazione fino al termine del presente anno solare;
RITENUTO, per le ragioni suesposte di dover:
- istituire l’Albo Regionale Esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico- edilizia e paesaggistica;
- disciplinare la formazione, gestione e articolazione del predetto Albo e la disciplina dell’attività commissariale secondo le modalità di cui all’Allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto “Albo Regionale Esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica. Criteri di formazione, gestione e articolazione. (Allegato A)”;
- prevedere che le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 281/2012 come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 458 del 2015 siano abrogate a decorrere dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R. fatta salva la graduatoria degli iscritti al precedente Albo fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del primo elenco degli iscritti al nuovo Albo e fatta salva l’attuale composizione della Commissione di valutazione fino al termine del presente anno solare;
ACQUISITO il parere della competente Commissione consiliare espresso nella seduta del……..
DELIBERA
per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
1. di istituire l’Albo Regionale Esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico- edilizia e paesaggistica;
2. di disciplinare la formazione, gestione e articolazione del predetto Albo secondo le modalità di cui all’Allegato A del presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto “Albo Regionale Esterno dei Commissari ad acta in
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materia urbanistico-edilizia e paesaggistica. Criteri di formazione, gestione e articolazione. (Allegato A)”;
3. di prevedere che le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 281/2012 come modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 458 del 2015 siano abrogate a decorrere dalla pubblicazione della presente deliberazione sul B.U.R. fatta salva la graduatoria degli iscritti al precedente Albo fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del primo elenco degli iscritti al nuovo Albo e fatta salva l’attuale composizione della Commissione di valutazione fino al termine del presente anno solare;
La Direzione regionale competente in materia urbanistica, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, provvederà ad adottare tutti gli atti di competenza necessari all’esecuzione del presente provvedimento.
Il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio
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Allegato A
Albo Regionale Esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico- edilizia e paesaggistica. Criteri di formazione, gestione e articolazione.
Capo I ISTITUZIONE DELL’ALBO
I. Finalità e principi
1. Il presente documento, in attuazione dell’art. 32 della L.R. n.15/2008 e dell’art. 3 della L.R. n.
8/2012, istituisce l’Albo Regionale Esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico- edilizia e paesaggistica ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsti dalla legge o disposti dall’autorità giudiziaria e ne definisce i criteri di formazione, la gestione e l’articolazione e disciplina l’attività dei Commissari ad acta prevedendo criteri di determinazione dei compensi e rimborsi.
2. L’Albo è istituito presso l’Assessorato competente in materia urbanistica e tenuto ed aggiornato a cura della Direzione regionale competente in materia urbanistica.
3. Non possono essere conferiti incarichi esterni di commissari ad acta in materia urbanistico- edilizia e paesaggistica a soggetti non iscritti al presente Albo.
4. L’inserimento nel presente Albo non comporta alcun diritto da parte dell’iscritto ad ottenere incarichi di Commissari ad acta.
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Capo II ARTICOLAZIONE E REQUISITI
2. Le sezioni dell’Albo
1. L’Albo è articolato in 3 Sezioni, come di seguito specificato:
Sezione A - Attività in materia edilizia;
Sezione B - Attività in materia paesaggistica;
Sezione C - Attività in materia urbanistica.
2. La «Sezione A - Attività in materia edilizia» concerne:
a) gli interventi sostitutivi di cui all’art. 31 della L.R. 15/2008 e ss.mm. inerenti alla repressione degli abusi edilizi;
b) gli interventi sostitutivi di cui all’art. 31 della L.R. 15/2008 e ss.mm. inerenti all’attuazione dell’art. 21 del D.P.R.380/2001;
c) ogni altro intervento sostitutivo in materia edilizia attribuito alla Regione dal vigente ordinamento giuridico, ovvero posto in capo alla Regione dall’Autorità Giudiziaria ordinaria o amministrativa.
3. La «Sezione B - Attività in materia paesaggistica» concerne:
a) gli interventi sostitutivi di cui alla L. R. n. 8/2012;
b) ogni altro intervento sostitutivo in materia paesaggistica attribuito alla Regione dal vigente ordinamento giuridico, ovvero posto in capo alla Regione dall’Autorità Giudiziaria ordinaria o amministrativa.
4. La «Sezione C - Attività in materia urbanistica» concerne:
a) gli interventi sostitutivi di cui agli artt. 1ter e 1 quinquies della L.R. n. 36/1987;
b) gli interventi sostitutivi di cui alla L.R. n. 14/2011;
c) ogni altro intervento sostitutivo in materia urbanistica attribuito alla Regione dal vigente ordinamento giuridico, ovvero posto in capo alla Regione dall’Autorità Giudiziaria ordinaria o amministrativa.
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3. Requisiti di iscrizione
1. Possono avere titolo all’iscrizione alla Sezione A “Attività in materia edilizia”:
- gli ingegneri settore civile ed ambientale o gli architetti iscritti all’albo del relativo Ordine professionale da almeno cinque anni e che siano in possesso di comprovata qualificazione professionale ed esperienza, attestate da apposito curriculum, attinenti alla materia edilizia;
- i dipendenti pubblici esterni all’amministrazione regionale, i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori delle università italiane e posizioni assimilate purché abilitati all’esercizio delle professioni indicate al precedente alinea e che siano in possesso di comprovata qualificazione professionale ed esperienza, attestate da apposito curriculum, attinenti alla materia edilizia, fatta salva l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza;
2. Possono avere titolo all’iscrizione alla Sezione B «Attività in materia paesaggistica»:
- gli ingegneri settore civile ed ambientale o gli architetti iscritti all’albo del relativo Ordine professionale da almeno cinque anni e che siano in possesso di comprovata qualificazione professionale ed esperienza, attestate da apposito curriculum, attinenti alla materia paesaggistico-ambientale;
- i dipendenti pubblici esterni all’amministrazione regionale, i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori delle università italiane e posizioni assimilate purché abilitati all’esercizio delle professioni indicate al precedente alinea e che siano in possesso di comprovata qualificazione professionale ed esperienza, attestate da apposito curriculum, attinenti alla materia paesaggistico-ambientale, fatta salva l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza;
3. Possono avere titolo all’iscrizione Sezione C «Attività in materia urbanistica»:
- gli ingegneri settore civile ed ambientale o gli architetti iscritti all’albo del relativo Ordine professionale da almeno cinque anni e che siano in possesso di comprovata qualificazione professionale ed esperienza, attestate da apposito curriculum, attinenti alla materia urbanistica;
- i dipendenti pubblici esterni all’amministrazione regionale, i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori delle università italiane e posizioni assimilate purché abilitati all’esercizio delle professioni indicate al precedente alinea e che siano in possesso di comprovata qualificazione professionale ed esperienza, attestate da apposito curriculum, attinenti alla materia urbanistica, fatta salva l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
4. La comprovata qualificazione professionale ed esperienza, attestata da apposito curriculum, sarà dettata oltre che dalla complessiva attività professionale, dall’aver svolto incarichi di carattere pubblicistico, quali consulenze tecniche d’ufficio o commissariamenti o altre attività di rilievo pubblicistico, per conto di una Pubblica Amministrazione o dell’Autorità Giudiziaria.
4 5. È possibile l’iscrizione del candidato a più Sezioni dell’Albo fatto salvo il rispetto del limite numerico complessivo di incarichi conferiti stabilito all’art. 10 comma 4 del presente documento.
Capo III FORMAZIONE E GESTIONE
4. Iscrizione
1. L’Albo Regionale Esterno dei Commissari ad acta in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica è un Albo permanente ed aperto e pertanto:
- avrà validità sino ad eventuali nuove determinazioni dell’Amministrazione regionale;
- gli interessati potranno presentare domanda in qualsiasi momento entro l’arco temporale di validità del medesimo.
2. La domanda di iscrizione, redatta secondo la modulistica regionale, può essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente documento sul Bollettino Ufficiale Regionale.
3. L’accoglimento o il rigetto delle domande d’iscrizione all’Albo sono disposti con determinazione del Direttore su proposta della Commissione di cui al Capo IV del presente documento.
4. Il numero di iscrizione all’Albo, nella specifica Sezione, avviene secondo il criterio cronologico di presentazione della domanda.
5. L’elenco degli iscritti all’Albo è pubblicato sul sito internet regionale al link dedicato ai “Poteri sostitutivi” in materia urbanistica.
6. L’elenco è aggiornato in modo dinamico e comunque con cadenza trimestrale.
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5. Incompatibilità
1. Fatti salve le fattispecie di incompatibilità e/o inconferibilità e/o conflitto di interesse anche solo potenziale previste dall’ordinamento giuridico, il Commissario:
- non deve avere svolto prestazioni professionali negli ultimi tre anni in favore del Comune sostituito, degli interessati, né avere nei confronti degli stessi un grado di parentela sino al quarto grado o affinità sino al secondo grado o rapporti di coniugio o convivenza;
- può svolgere incarichi soltanto nei territori delle province diversi da quello del suo ordine professionale di appartenenza, al fine di prevenire eventuali situazioni potenziali di conflitto d’interesse;
- deve essere residente in una provincia diversa da quella oggetto dell’incarico;
- non deve assumere incarichi nei comuni sostituiti e non deve avere un interesse diretto o comunque tale da pregiudicare l'imparzialità dell'attività svolta.
6. Cancellazione
1. Fatte salve le conseguenze previste dalla normativa civile, amministrativa, penale o contabile, sono cancellati dall'Albo gli iscritti che ne facciano richiesta o nei confronti dei quali si accertino:
i. una o più violazioni gravi delle disposizioni previste dal Capo VI del presente documento;
ii. una o più circostanze di cui all’art. 5 del presente documento;
iii. il rifiuto o la mancata accettazione di 3 proposte di incarico nell’arco di un biennio;
iv. grave negligenza o ingiustificato ritardo nell’espletamento dell’incarico;
v. dichiarazioni non veritiere.
2. La cancellazione dall'Albo è disposta con determinazione della Direzione competente in materia urbanistica su proposta della Commissione di cui al Capo IV del presente documento, a seguito di procedura che garantisca la partecipazione dell’interessato.
3. È sempre fatta salva la possibilità dell’Amministrazione regionale di sospendere in via cautelare l’iscritto in presenza di fatti o atti anche solo potenzialmente lesivi degli interessi e/o dell’immagine della Regione Lazio e/o degli interessi generali anche al di fuori delle ipotesi previste per la cancellazione.La sospensione dall'Albo è disposta con determinazione della Direzione competente in materia urbanistica su proposta della Commissione di cui al Capo IV del presente documento.
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Capo IV LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE
7. Composizione
1. Con determinazione della Direzione competente in materia urbanistica viene istituita la “Commissione di Valutazione” avente le funzioni di cui all’art. 8 composta da 5 membri esperti in materia urbanistico-edilizia e paesaggistica di cui 4 dipendenti regionali e un dirigente regionale con funzioni di Presidente.
2. L’incarico di membro della Commissione è a titolo gratuito.
8. Funzioni
1. La Commissione ha il compito di:
i. esaminare le domande d’iscrizione proponendone l’accoglimento o il rigetto;
ii. proporre l’eventuale sospensione e/o cancellazione dell’iscritto;
iii. valutare le richieste di proroga degli incarichi ed effettuare le relative proposte ad eccezione degli incarichi disposti dall’Autorità Giudiziaria;
iv. esprimere la valutazione della congruità dei compensi ad eccezione degli incarichi disposti dall’Autorità Giudiziaria;
v. effettuare proposte di aggiornamento della pubblicazione sul sito regionale nell’apposita sezione dedicata ai “Poteri sostitutivi” delle informazioni concernenti l’Albo.
9. Funzionamento e durata in carica
1. La Commissione dura in carica 3 anni che decorrono dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. La Commissione deve essere rinnovata:
i. alla scadenza dei 3 anni fatti salvi i termini generali di prorogatio previsti per gli organi delle pubbliche amministrazioni;
ii. in ipotesi di perdita dei requisiti della maggioranza dei membri o del Presidente o di impedimento degli stessi per un periodo superiore ai due mesi.
2. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno 3 membri tra cui il Presidente e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale la posizione del Presidente.
3. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Presidente e avvengono almeno una volta a semestre.
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Capo V PROCEDURA DI INCARICO
10. Presupposti dell’incarico
1. Possono essere conferiti incarichi esterni di commissari ad acta in materia urbanistico- edilizia e paesaggistica ai soggetti iscritti al presente Albo qualora, per ciascun incarico, venga esperita una ricerca di professionalità interna all’Amministrazione regionale che rimanga senza esito o, in ipotesi di istituzione di un Albo interno di dipendenti regionali, venga esperita una ricerca all’interno dell’Albo che rimanga senza esito.
2. In ipotesi di ricerca rimasta senza esito ai sensi del comma 1, sono soddisfatti i presupposti di cui all’ art. 356 del Regolamento degli uffici e dei servizi della Giunta regionale del 06/09/2002, n. 1 e ss.mm. per l’affidamento di incarichi a soggetti esterni.
3. Gli incarichi conferiti dall’autorità giudiziaria ordinaria o amministrativa, in ipotesi di ricerca rimasta senza esito ai sensi del comma 1 e/o di mancata autorizzazione della stessa Autorità Giudiziaria allo svolgimento dell’incarico da parte di soggetto esterno e/o di mancata accettazione degli iscritti al presente Albo, sono attribuiti d’ufficio dalla Direzione competente in materia urbanistica a dipendenti regionali in possesso di idonea professionalità secondo criterio di rotazione. In tale ipotesi l’incarico è svolto nell’ambito dell’attività lavorativa e il Commissario ad acta provvede a richiedere all’Autorità Giudiziaria che gli oneri dell’attività commissariale, posti a carico del Comune inadempiente, siano liquidati a favore della Regione. Gli incarichi di verificatore ai sensi del Dlgs. n. 104/2010 (cpa) rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma. La procedura si applica anche agli incarichi conferiti dalla Regione.
4. Nell’arco dell’anno solare non possono essere attribuiti più di due incarichi allo stesso soggetto.
11. Proposta di incarico
1. Le proposte di conferimento di incarico sono effettuate secondo il criterio di rotazione degli iscritti nelle singole sezioni dell'Albo, tenuto conto del numero, della durata e della complessità degli incarichi assegnati.
2. La Proposta di incarico indica in particolare:
i. Una breve sintesi dell’oggetto incarico;
ii. I soggetti interessati;
iii. La documentazione e la modulistica da allegare all’accettazione;
iv. Il termine di efficacia della Proposta di incarico.
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12. Accettazione dell’incarico
1. Gli iscritti al presente Albo, all’atto dell’accettazione della proposta di conferimento dell’incarico, devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- di accettare l’incarico, obbligandosi a svolgerlo secondo tempi e modalità previste dall’Atto di nomina e nel rispetto della disciplina di cui al presente documento;
- di essere in possesso degli specifici requisiti previsti per l’incarico; a tal fine gli iscritti compilano le dichiarazioni sostitutive predisposte dall’Amministrazione regionale;
- le condanne penali riportate anche siano stati concessi amnistia, condono o perdono giudiziale e i procedimenti penali e contabili in corso;
- l’appartenenza allo specifico Ordine professionale e il numero di iscrizione al medesimo;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di divieto e delle condizioni di incompatibilità/inconferibilità e/o conflitto di interessi anche solo potenziali previste dall’ordinamento giuridico in relazione allo specifico incarico ivi comprese le situazioni di cui all’art. 5 del presente documento;
- di obbligarsi a comunicare alla Struttura conferente l’incarico eventuali fatti o atti sopravvenuti che, successivamente alla nomina, determinino variazioni in ordine ai requisiti sopra dichiarati
- di obbligarsi a fornire i propri recapiti presso cui effettuare tutte le comunicazioni inerenti all’incarico in questione obbligandosi a comunicare alla Struttura conferente l’incarico eventuali variazioni dei suddetti recapiti.
2. Gli iscritti al presente Albo, se dipendenti pubblici esterni all’amministrazione regionale, o professori ordinari, o professori associati, o ricercatori delle università italiane e posizioni assimilate, devono produrre, all’atto dell’accettazione della proposta di conferimento dell’incarico, l’autorizzazione della propria amministrazione ai sensi del Dlgs. 165/2001.
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Capo VI ATTIVITÀ COMMISSARIALE
13. Codice di comportamento
1. La condotta ed il contegno del Commissario incaricato dovrà essere ispirata ai seguenti criteri di comportamento professionale:
i. non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o degli interessi dell’Amministrazione regionale, nonché nei confronti dei soggetti coinvolti;
ii. operare con autonomia ed obiettività nello svolgimento dell’incarico affidato ed effettuare ogni valutazione in maniera totalmente indipendente, senza tener conto di pressioni ed influenze di qualsiasi provenienza o natura;
iii. soddisfare tempestivamente tutti gli impegni presi con l’incarico;
iv. mantenere sempre e comunque un comportamento irreprensibile in ragione dell’importanza dell’incarico ricevuto;
v. garantire integrità morale e riservatezza su tutte le informazioni riguardanti l’attività di soggetti coinvolti;
vi. non utilizzare le predette informazioni a vantaggio proprio e/o di terzi;
vii. comunicare l’insorgenza di eventuali cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi anche solo potenziale.
2. Il rapporto nascente dall’incarico potrà essere in qualsiasi momento interrotto dall’Amministrazione regionale qualora il comportamento del Commissario risulti lesivo degli interessi generali cui è ispirato il rapporto di fiducia.
14. Avvio dell’attività commissariale
1. Il Commissario è tenuto a comunicare alla struttura regionale competente l’inizio delle attività commissariali, che comunque decorrono a partire dalla data di pubblicazione dell’Atto di nomina.
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15. L’eventuale proroga dell’incarico
1. Eventuali richieste di proroga del Commissario debbono essere motivate, documentate e accordate con determinazione della Direzione competente in materia urbanistica, previa valutazione della Commissione di cui al Capo IV del presente documento.
2. I termini per la presentazione, prima della scadenza dell’incarico, di eventuale richiesta di proroga sono stabiliti dall’Atto di nomina.
16. Completamento dell’attività
1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge, ad esaurimento dell’incarico, il Commissario dovrà rimettere dettagliata relazione sull’esito dell’attività svolta, copia del provvedimento finale e copia della relativa parcella che farà carico all’Amministrazione comunale inadempiente.
2. Ad esaurimento dell’incarico o anche in ipotesi di rinuncia o mancato completamento dello stesso, il Commissario dovrà depositare il fascicolo contenente i documenti inerenti all’attività commissariale presso il Comune sostituito e presso la Regione Lazio- Direzione competente in materia urbanistica.
3. In caso di nomina commissariale richiesta dall’autorità giudiziaria, l’eventuale richiesta di proroga, la relazione sull’esito del mandato e sull’attività svolta e l’eventuale richiesta di liquidazione del compenso debbono essere trasmesse dal Commissario all’autorità giudiziaria competente.
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Capo VII CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COMPENSI
17. Criteri generali
1. I compensi spettanti ai Commissari ad acta sono a carico dell’Amministrazione inadempiente e sono riconosciuti secondo il criterio generale di proporzionalità, avuto riguardo alla natura, alla complessità dell’incarico, all’entità dell’intervento e al completamento delle diverse fasi procedimentali.
2. Gli importi di cui alle seguenti disposizioni devono essere intesi al netto degli oneri e accessori dovuti per legge e delle spese vive documentate.
3. In ogni caso gli importi riconoscibili, al netto delle spese vive documentate e degli oneri e accessori dovuti per legge, non possono superare il tetto massimo di euro 15.000 in ipotesi di intervento sostitutivo nei confronti di Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e non possono superare il tetto massimo di euro 25.000 in ipotesi di intervento sostitutivo nei confronti di Comuni con popolazione superiore.
4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capo si applicano le disposizioni compatibili, in materia di spese di giustizia, relative agli incarichi di Commissario ad acta conferiti dall’autorità giudiziaria.
18. Importi per le attività rientranti nella Sezione A
1. Per le attività rientranti nella Sezione A:
L’importo può variare, in considerazione delle fasi di attività svolte, secondo il seguente prospetto:
i. Attività di cui alla Sezione A - Attività in materia edilizia lett. a) interventi sostitutivi di cui all’art. 31 della L.R. 15/2008 e ss.mm. inerenti alla repressione degli abusi edilizi - importo riconoscibile fino a 10.000 Euro;
ii. Attività di cui alla Sezione A - Attività in materia edilizia lett. b) interventi sostitutivi di cui all’art. 31 della L.R. 15/2008 e ss.mm. inerenti all’attuazione dell’art. 21 del D.P.R.380/2001- importo riconoscibile fino a 3.000 Euro;
iii. Attività di cui alla Sezione A - Attività in materia edilizia lett. c) altri interventi sostitutivi ad eccezione di quelli disposti dall’Autorità Giudiziaria- importo riconoscibile fino a 7.000 Euro.
12 2. Per le attività rientranti nella presente Sezione si ha incarico plurimo nell’ipotesi di incarico relativo ad interventi su edifici diversi. In tal caso i compensi si possono moltiplicare per il numero di interventi qualora il Commissario dimostri di aver svolto attività di diversa tipologia, natura e complessità.
18. Importi per le attività rientranti nella Sezione B
1. Per le attività rientranti nella Sezione B:
L’importo può variare, in considerazione delle fasi di attività svolte, secondo il seguente prospetto:
i. Attività di cui alla Sezione B - Attività in materia paesaggistica lett. a) interventi sostitutivi di cui alla L. R. n. 8/2012. - importo riconoscibile fino a 5.000 Euro;
ii. Attività di cui alla Sezione B - Attività in materia paesaggistica lett. b) altri interventi sostitutivi ad eccezione di quelli disposti dall’Autorità Giudiziaria - importo riconoscibile fino a 5.000 Euro.
2. Per le attività rientranti nella presente Sezione si ha incarico plurimo nell’ipotesi di incarico relativo ad istanze diverse. In tal caso i compensi si possono moltiplicare per il numero di procedimenti.
19.
Importi per le attività rientranti nella Sezione C
1- Per le attività rientranti nella Sezione C:
L’importo può variare, in considerazione delle fasi di attività svolte, secondo il seguente prospetto:
i. Attività di cui alla Sezione C - Attività in materia urbanistica lett. a) gli interventi sostitutivi di cui agli artt. 1ter e 1 quinquies della L.R. n. 36/1987; - importo riconoscibile fino a 13.000 Euro;
ii. Attività di cui alla Sezione C - Attività in materia urbanistica lett. b) interventi sostitutivi di cui L.R. n. 14/2011- importo riconoscibile fino a 13.000 Euro;
iii. Attività di cui alla Sezione C - Attività in materia urbanistica lett. c) altri interventi sostitutivi ad eccezione di quelli disposti dall’Autorità Giudiziaria- importo riconoscibile fino a 13.000 Euro.