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Martedì 7 luglio 2015

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ALLEGATO 1

7-00636 Lenzi: Applicazione delle linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica.

NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione, premesso che:

il decreto del Ministro della salute dell’8 agosto 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 ottobre 2014, n. 243, con- tiene le linee guida in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agoni- stica, che prevedono per i praticanti detta attività una certificazione basata su una serie rilevante di accertamenti clinici e diagnostici;

l’attività ludico motoria in base all’articolo 42-bis del decreto-legge 21 giu- gno 2013, n. 69, convertito, con modifica- zioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non esige alcuna certificazione medica; molte associazioni sportive e palestre, non es- sendovi distinzione fra attività non agoni- stiche e ludico motorie in termini di impegno fisico del praticante, caratteristi- che e tipologia dell’attività, richiedono co- munque una certificazione medica per attività non agonistica, la quale risulta quindi spesso essere inappropriata oltre- ché onerosa; in questo senso desta molte perplessità tra gli operatori la previsione, requisito obbligatorio per la certificazione, dell’elettrocardiogramma « una volta nella vita », intervento di scarsa efficacia pre- ventiva e di nessuna utilità, data l’assenza di programmi strutturati, supportati da rigorosi studi propedeutici e da un conti- nuo monitoraggio dei risultati, ai fini di accertamento sanitario preventivo a livello di popolazione; l’obbligatorietà di una cer- tificazione sanitaria per accedere a deter- minate attività è una misura impegnativa e onerosa, dissuasiva verso un comporta-

mento, la pratica dell’attività motoria e sportiva, universalmente riconosciuto come un fenomeno di alto valore sociale e civile, oltreché fondamentale per la diffu- sione di sani stili di vita e per la preven- zione sanitaria e dovrebbe, pertanto, es- sere utilizzata in modo rigoroso e non per surrogare, con un atto medico legale, la necessità di una presa in carico delle persona che assicuri controllo, indicazioni ed assistenza costante da parte del medico sulle ricadute sanitarie di ogni scelta re- lativa ai liberi comportamenti individuali degli assistiti; l’onerosità di tale certifica- zione obbligatoria discrimina le persone con un basso livello di reddito e quei soggetti, in particolare disabili e minori che avrebbero più necessità di accedere alla pratica motoria; la prescrizione di un gran numero di elettrocardiogrammi a riposo finalizzati al rilascio del certificato, anche se spesso diversamente motivati, provoca l’aumento delle liste d’attesa e un aggravio immotivato dei costi per il si- stema sanitario nazionale; alcune regioni, tra cui l’Emilia Romagna, si sono attrez- zate per garantire a minori e disabili la gratuità del rilascio delle certificazioni di idoneità non agonistica e la possibilità di accedere agli esami necessari in tempi ragionevoli, comunque entro i 30 giorni; il suddetto decreto del Ministero della salute 8 agosto 2014 elude il tema, più volte sollevato, della differenza di trattamento tra le attività organizzate da associazioni e società sportive iscritte al registro del CONI e le medesime attività proposte al di fuori dell’organizzazione sportiva, ancor- ché organizzate da soggetti privati for profit o associativi non sportivi per le quali

Martedì 7 luglio 2015 — 110 — Commissione XII

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non viene richiesta alcuna certificazione ai praticanti, differenziando così la tutela della salute degli sportivi in relazione all’organizzatore e non al tipo di attività, impegna il Governo ad intrapren- dere iniziative urgenti per:

a) garantire l’uniformità dell’ap- plicazione del decreto ministeriale citato in premessa su tutto il territorio nazio- nale, riaffermando con chiarezza che nes- suna certificazione medica deve essere richiesta per coloro che vogliano svolgere attività ludico motoria;

b) indicare un approccio orien- tato alla presa in carico costante delle persone che svolgono attività sportiva di carattere ludico motorio nel corso della vita da parte di pediatri e medici di medicina generale, in modo da promuo- vere l’attività fisica e contrastare la seden- tarietà, consigliarne intensità e frequenza in base alla tipologia di attività e alle accertate condizioni di salute della per- sona anche allo scopo di garantirne la sicurezza;

c) contrastare la proliferazione di accertamenti clinici e diagnostici conse- guente all’aumento delle certificazioni me- dico sportive inappropriate che stanno creando inefficienze nel sistema sanitario, oneri a carico dei cittadini, grave diminu-

zione dell’avviamento e mantenimento nella pratica sportiva e motoria soprat- tutto per le fasce più disagiate della po- polazione;

d) inserire nell’ambito delle tipo- logie delle attività non agonistiche svolte dai tesserati di associazioni e società spor- tive affiliate alle Federazioni sportive na- zionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, affidata al CONI attraverso la nota esplicativa del 25 giugno 2015, anche la fattispecie dei tesserati che svolgano « attività sportive di carattere ludico motorio », che non do- vranno presentare certificati;

e) modificare la norma prevista dal decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013 che, di fatto, sta producendo una diversa tutela sanitaria per cittadini che svolgono identica attività, in relazione all’appartenenza associativa e allo status dell’organizzatore;

f) promuovere iniziative con le Regioni al fine di assicurare almeno per i minori, anziani e i disabili la sostenibilità delle prestazioni sanitarie finalizzate al- l’avviamento, al mantenimento ed alla si- curezza nella pratica motoria e sportiva.

(8-00125) « Lenzi, Molea, Fossati, Gelli, Nicchi, Paola Bragantini, Piazzoni, Sbrollini, Fucci, Ca- labrò ».

Martedì 7 luglio 2015 — 111 — Commissione XII

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