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Con l’intervenuta sentenza di condanna, provvisoriamente esecutiva, il predetto sequestro conservativo si è convertito automaticamente in pignoramento, ai sensi dell’art

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FIRENZE,10/11/2020 RELAZIONE

Oggetto: attività professionale per annotazione titolo esecutivo presso Conservatoria dei registri immobiliari e presso il registro delle imprese; per iscrizione ipotecaria nonchè per relazione notarile ventennale su immobili pignorati

CIG: Z432F1E0F0

PREMESSE

In data 4 giugno u.s., l’Avv. Angela Barsantini dell’Avvocatura regionale per la Toscana, ha

segnalato a questa Direzione regionale, che con sentenza n. 85 del 26 maggio 2020 del Tribunale di Arezzo – Sez. Lavoro, è stata accolta l’azione ex artt. 10 e 11 D.p.r. n. 1124/1965, promossa

dall’Istituto per il recupero, ai danni del datore di lavoro (F.lli Paggetti s.n.c.), di prestazioni indebitamente erogate per l’infortunio occorso a tal Vijon Marian.

Il riferito professionista, nel ripercorrere brevemente le vicende processuali, ha ricordato come l’Istituto avesse richiesto ed ottenuto in corso di causa un provvedimento cautelare di sequestro conservativo, debitamente trascritto, presso la Conservatoria dei registri immobiliari e presso il registro delle imprese, di tutti i beni immobili e mobili del convenuto.

Con l’intervenuta sentenza di condanna, provvisoriamente esecutiva, il predetto sequestro conservativo si è convertito automaticamente in pignoramento, ai sensi dell’art. 686 c.p.c.,

onerando il creditore procedente (INAIL) di richiedere, preliminarmente, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della sentenza di condanna, l’annotazione della stessa presso la Conservatoria dei registri immobiliari (art. 156 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile).

Per coltivare la procedura esecutiva mobiliare ed immobiliare, iniziata con il deposito della sentenza di condanna, presso la cancelleria del giudice delle esecuzioni, sono posti a carico del creditore procedente altri oneri processuali, quali la presentazione, entro 45 giorni dall’inizio della procedura esecutiva, dell’istanza di vendita, a corredo della quale deve essere depositata una relazione

notarile sullo stato ventennale degli immobili pignorati, nonché gli ulteriori incombenti.

I termini decadenziali per porre in essere le riferite attività processuali, così come riferito dall’Avv.

Barsantini, hanno reso indispensabile e non procastinabile, pena la perdita degli effetti processuali del sequestro conservativo posto in essere dall’Istituto, l’esigenza di rivolgersi ad un professionista competente cui affidare le prestazioni in oggetto.

ASPETTI TECNICI

Il Rup è la dott.ssa Silvia Agabiti, nominata con provvedimento del 5 novembre 2020.

L’attività professionale da porre in essere consiste nelle annotazioni presso la competente

Conservatoria dei registri immobiliari e presso il registro delle imprese, della sentenza di condanna n. 85 del 26 maggio 2020 del Tribunale di Arezzo – Sez. Lavoro, nonché nell’iscrizione di ipoteca e nella relazione notarile ventennale di cui all’art. 567 c.p.c.

ISTRUTTORIA

Procedura adottata e criterio di aggiudicazione: L’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore a € 75.000,00 (eccezionalmente fino al 31.12.2021), può essere aggiudicato mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’ art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e degli artt. 28 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018.

Ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice degli appalti, il Ministero dell’Economia e Pagina 1di 4

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delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle stazioni appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare con ordine diretto (O.d.A.), con richiesta di offerta (R.d.O.) o mediante Trattativa Diretta.

L’art. 1 comma 450 della legge n. 296/2006 prescrive, per le amministrazioni pubbliche, l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 5.000,00 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

Trattasi nella fattispecie di un servizio attinente all’architettura e all’ingegneria, di importo inferiore a € 5.000,00, per cui non vi è obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica

amministrazione, alla luce del novellato articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006.

Lo stesso Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018, all’art. 29 comma 5, attribuisce la facoltà alle stazioni appaltanti di espletare le procedure di affidamento diretto dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria sul mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato da Consip s.p.a.

Nel rispetto pertanto dei principi che governano l’azione amministrativa e di quanto indicato nelle Linee Guida ANAC in considerazione della riferita urgenza e indifferibilità delle attività professionali, l’Istituto, nella persona dell’Avv, Barsantini, previamente autorizzato dal Direttore regionale, ha acquisito informazioni sugli studi notarili disponibili nell’immediato a porre in essere le attività descritte, anche in considerazione della mancanza di un elenco specifico di operatori economici dell’Inail.

E’ stato pertanto individuato e consultato, il notaio Elena Bucciarelli Ducci, con studio in Arezzo, via Margaritone n. 3.

Il riferito professionista non ha potuto quantificare, preliminarmente, in termini economici, il corrispettivo complessivo delle prestazioni da porre in essere, in quanto dipendenti da molte variabili quali il numero di visure, le trasferte e il numero degli immobili oggetto di certificazione notarile. L’Istituto, in considerazione delle attività processuali da porre in essere, per non

compromettere l’esecuzione forzata posta in essere, con il rischio più che fondato di non ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito, quantificato in sentenza in circa € 352.000,00, ha comunque dato mandato al notaio Bucciarelli Ducci di porre in essere tutte le attività di cui in oggetto.

All’esito, per l’attività posta in essere, il notaio Bucciarelli Ducci ha fatto tenere le seguenti note spese per le prestazioni eseguite:

• nota spese n. 389 del 4/08/2020 per la certificazione notarile ventennale per un importo di € 1.666,67 oltre Iva 22%;

• nota spese n. 554 del 21/10/2020 per l’integrazione della certificazione notarile, anche con riferimento all’ulteriore e diversa verifica delle quote di titolarità anche degli altri comproprietari dei beni pignorati, per un importo di € 1.352,94 oltre Iva 22%;

• nota spese n. 354 del 16/07/2020 per 2 domande di annotazione c/o Registri Immobiliari di Arezzo ed iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo per l’importo di € 900,00 oltre Iva 22% ed

€ 743,00 per anticipazioni di spese facenti carico direttamente al cliente , escluse dall'I.V.A (art 15 D.P.R. 633/1972);

• nota spese n. 553 del 21/10/2020 per iscrizione ipoteca presso la Conservatoria dei registri immobiliari, dell’importo di € 320,59 oltre Iva 22%.

La complessiva somma, per prestazioni professionali, richiesta dal suindicato professionista ammonta a € 4.983,20 oltre Iva 22% pari a € 932,84, per un totale di € 5.916,04

La stessa, alla luce anche dei chiarimenti richiesti e forniti dal professionista, è stata quantificata (aldilà delle tasse e imposte ipotecarie la cui misura è predeterminata per legge), sulla base sia della tariffa notarile che del D.M. n. 140/2012, considerando lo scaglione di valore di riferimento e il grado di complessità della pratica.

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ESONERO GARANZIA PROVVISORIA

Per la modalità di affidamento diretto de qua, il comma 4 dell’art. 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, stabilisce che la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato. rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93.

Nel caso di specie, a parere dello scrivente Ufficio, ricorrono i presupposti per l’esonero della garanzia provvisoria.

ASPETTI CONTABILI

La spesa è di pertinenza della voce di bilancio U.1.03.02.11.999.20 (altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c), che presenta la disponibilità di competenza e cassa.

Si evidenzia che trattasi di spesa rientrante nelle limitazioni previste dall’art. 1 commi

591/592 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che a decorrere dal 1.1.2020 le Amministrazioni Pubbliche non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018.

Si è pertanto provveduto, vista la nota della DCPBC prot. 3011 del 5/5/2020, ad effettuare la verifica prevista e l’impegno può essere assunto in quanto rientrante nella media del triennio.

Inoltre, seppure la spesa non è da ricondursi all’erogazione di prestazioni istituzionali o all’emergenza sanitaria la stessa non può considerarsi meramente discrezionale in quanto necessaria per la tutela del patrimonio mobiliare dell’Istituto.

PROPOSTA DI AFFIDAMENTO

Premesso quanto sopra, qualora Ella concordi, verificata la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul predetto conto di finanziaria, si propone:

- l’affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i., e degli art 28 e ss. del Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con determina del Presidente n. 65 del 8.02.2018, delle prestazioni professionali per l’annotazione di titolo esecutivo presso la Conservatoria dei registri immobiliari e presso il registro delle imprese; per iscrizione ipotecaria nonché per la relazione notarile ventennale volta a delineare la storia ipotecaria e catastale dei beni immobili pignorati, in favore del notaio Elena Bucciarelli Ducci, con studio in Arezzo, via Margaritone n. 3, per l’importo di € 4.983,20 oltre Iva 22% pari a € 932,84, per un totale di € 5.916,04;

-la conseguente stipula del contratto mediante lettera ordinativo, con il notaio Elena Bucciarelli Ducci;

- la registrazione dell’impegno di spesa, in favore del riferito professionista di € 4.983,20 oltre Iva 22% pari a € 932,84, per un totale di € 5.916,04, da imputare sul conto di finanziaria

U.1.03.02.11.999.20 (altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.) del bilancio di previsione 2020, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.

Riepilogo impegno:

professionista: Elena Bucciarelli Ducci – imponibile € 4.983,20 – Iva € 932,84– totale impegnato: € 5.916,04.

Il funzionario

dott. Alfredo Di Rito

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Il Responsabile del processo dott.ssa Silvia Agabiti

Il Dirigente dell’Ufficio Attività Strumentali dott.ssa Rossana Ruggieri

Responsabile Struttura Dirigenziale ROSSANA RUGGIERI

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