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30 Compleanno. Anno 30 N. 2 Febbraio 2019 *********************** Nella prima riunione del 1990 il Consiglio deliberava l organo di comunicazione

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Anno 30 N. 2

Febbraio 2019

***********************

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Informativa ai sensi del GDPR 679/2016. Il trattamento dei dati da Lei forniti è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione del servizio da Lei richiesto e nel rispetto delle idonee misure di sicurezza e della normativa vigente. In ogni momento, ai sensi del GDPR 679/2016 potrà esercitare i Suoi diritti (accesso, cancellazione, rettifica, opposizione nei confronti dell’

Associazione Bresciana Installatori, titolare del trattamento.

Buon 30° Compleanno

Nella prima riunione del 1990 il Consiglio deliberava

l’organo di comunicazione ufficiale ABI, e così vedeva la luce nel febbraio 1990 il n. 1 anno 1, pubblicazione semestrale.

Inizialmente i contatti con gli Associati avvenivano tramite lettere circolari ma già nel febbraio 1969 usciva una pubblicazione come numero unico con cadenza annuale.

I direttori responsabili sono stati:

1969 Ippolito Claudani 1990 Bruno Bernoni 1999 Nicola Manenti 2000 Giancarlo Caldera - 2010 Alberto Piva

In tutti questi 30 anni abbiamo cercato sempre di essere al servizio unicamente dell’artigiano e supportarlo nei limiti delle nostre capacità, dato che l’ABI è formata unicamente da ….. maestri ARTIGIANI.

Se ci siamo riusciti, non spetta noi dirlo; senza smentite, ci abbiamo provato.

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Terzo responsabile per Centrali Termiche

D. Un inquilino di un condominio, che è un ingegnere iscritto all’Albo, sostiene di poter essere nominato Terzo Responsabile della sua Centrale Termica di 250 kW e che poi farebbe eseguire le varie operazioni necessarie a personale qualificato e con le varie certificazioni.

E’ consentita una cosa del genere ?

R. No.

La laurea in ingegneria, come previsto dal D.M. 37:2008, consente eventualmente di avviare una impresa artigiana di cui essere il Tecnico Responsabile.

Il Terzo Responsabile sia per il DPR 74:2013 che per la DGR 3965 deve essere una

“impresa”

DPR 16 aprile 2013 n. 74

Art. 7. Controllo e manutenzione degli impianti termici

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.

DGR 31 luglio 2015 n. 3965 Art. 4 Definizioni

ttt. “Terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”: impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal Responsabile ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della conduzione, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici ed alla salvaguardia ambientale.

Art. 11 Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico

1 Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico 1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell’impianto, così come definito all’art. 4 comma 1 lettera fff), che può delegarle ad un terzo.

CONCLUSIONI

Se l’Ingegnere è solamente iscritto all’Albo, non può essere delegato alla manutenzione di impianti termici, di qualsiasi potenzialità.

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APERTURE di VENTILAZIONE

D. Mi è stata contestata l’assenza del foro di ventilazione in un ampio locale unico, sala da pranzo- cucina.

Il locale ha ampia finestra apribile verso l’esterno; le dimensioni del locale sono mt 3x4 h mt 2,7 per un volume di m3 32,4; non vi sono installati altri apparecchi a gas di tipo A o B ed il piano di cottura, di portata termica di 10 kW, è con dispositivo di sorveglianza di fiamma e cappa a tiraggio naturale.

Con queste caratteristiche il foro di ventilazione non è necessario

R. Quanto riportato è corretto e il locale sala da pranzo-cucina è a norma.

Il Regolamento di Igiene Tipo prevede all’art. 3.4.25 Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali. Nei locali degli alloggi dove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell’acqua, cottura dei cibi, etc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione. L’afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture sull’eterno con sezione libera totale di almeno 6 cm2 per ogni 1000 Kcal/h con un minimo di 100 cm2.

La stessa prescrizione, con l’aggiunta di una precisazione, è prevista dalla norma UNI 7129-2:2015 all’punto 5.2.1 Calcolo della sezione netta totale delle aperture di ventilazione. La sezione netta totale S1 (espressa in centimetri quadrati) delle aperture destinate alla ventilazione del locale di installazione, salvo quanto riportato nel punto A2, deve rispettare le seguenti due condizioni:

a) S1 ≥ 6x Q (1) b) S1 ≥ 100 cm2 dove

Q è la portata termica nominale massima complessiva degli apparecchi installati nel medesimo locale, espresso in kilowatt. Sono esclusi gli apparecchi di tipo C.

Nell’allegato A2, che riproduciamo, sono elencate le caratteristiche necessarie per poter soprassedere ai fori di ventilazione.

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Camino per caldaie a condensazione

Buongiorno, sono un impiantista termoidraulico e mi capita spesso di imbattermi in concorrenti del mio settore su offerte proposte al medesimo cliente (nello specifico sostituzione di caldaie con nuove a condensazione).

Nella mia offerta preventivo sempre il condotto di evacuazione fumi fino a tetto ma mi capita spesso di perdere i lavori perché altri concorrenti non includono la canna fumaria a tetto (ma giusto un metro, un metro e mezzo di lunghezza complessiva).

La normativa corretta prevede un condotto con scarico a tetto o basta semplicemente far uscire lo sbocco dello stesso alla prima "luce d'aria" raggiungibile?!

Salve e spero di essere stato esplicito e chiaro nel porre il mio quesito R.

Le caldaie a condensazione si devono installare a norma secondo la UNI 7129:2015

Installazione con camino singolo cioè al servizio di un solo apparecchio.

La norma UNI 7129-5:2015 all’appendice A al punto A1 comma 3 dice che una caldaia a condensazione da 24 kW produce circa 30 litri di condensa al giorno.

Se tutta la tubazione, in materiale idoneo ed a tenuta, non è continua dalla caldaia fino oltre la copertura del tetto (comignolo) non potrà essere convenientemente drenato come prescritto ad esempio nella fig. 1 sempre dalla UNI 7129-5:2015

Una installazione come preventivata dai concorrenti non è a norma e di cui non si

potrà rilasciare la relativa D.C.; nel giro di breve tempo le pareti saranno piene di macchie: 30 litri di condensa al giorno.

CONCLUSIONE

Il suo comportamento è quello corretto e può/deve fare presente al committente le irregolarità a cui andrebbe incontro, a prescindere dai sicuri inconvenienti che ne conseguirebbero.

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Sostituzione scaldabagno da elettrico a gas

D. In un vecchio condominio sono stato chiamato per sostituire un vecchio scaldabagno elettrico con un più moderno scaldabagno a gas.

L’impianto di riscaldamento è centralizzato e non ci sono altre canne fumarie se non la cappa sopra il piano cottura.

L’amministratore dice che non è fattibile.

Esiste qualche possibilità di derogare ?

R.

Se si deve intervenire su parti comuni del condominio, bisogna per prima cosa domandare il consenso dei condomini.

Lo scaldabagno, in generale, non viene mai considerato e normato come apparecchio indipendente.

Esso rientra nella UNI 7129:2015 genericamente nelle varie tipologie A – B e C.

Quindi dobbiamo considerarlo come un apparecchio qualsiasi per la produzione di acqua calda sanitaria, funzionante a gas.

Il D.Lgs 192 del 2005 all’art. 2 comma I trieces e la DGR 8355 del 5 novembre 2008 parlano di trattamento particolare per gli scaldacqua unifamiliari non considerandoli impianti termici ed escludendoli pertanto dalla registrazione, tenuta libretto, ecc. senza aggiungere nulla di specifico per la loro installazione.

D.Lgs. 192/2005 art. 2 comma I trieces

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

DGR 8355 art. 6 Ambito di applicazione

…. omissis

Sono pertanto esclusi:

…. omissis

- Impianti costituiti da scaldacqua unifamiliari, anche di potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 15 kW.

CONCLUSIONE

Dato gli inconvenienti insiti nella produzione di acqua calda sanitaria con apparecchi elettrici, sia pratici che economici, si potrebbe suggerire a tutti i condomini di installare una canna fumaria progettata appositamente per tutte le utenze, approfittando, come manutenzione straordinaria, delle detrazioni fiscali del 50 % previsti dalla normativa Nazionale.

Lo scaldabagno a gas è installabile se si può rispettare tutto quanto prevede la UNI 7129:2015 riguardo l’impianto interno gas, posizione dell’apparecchio, aerazione e ventilazione, evacuazione prodotti della combustione.

Per la successiva conduzione e manutenzione va rispettato quanto indicato nel libretto di istruzione del costruttore dello scaldabagno.

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Scarico condensa

D. Vorrei un chiarimento circa lo scarico della caldaia che ho appena installato perché il tecnico che mi ha fatto il lavoro mi fa scaricare la condensa nel pluviale tramite il passaggio di quest’ultima in un filtro (chiamato volgarmente abbattitore) che ne diminuisce l’acidità.

È corretto tutto ciò, oppure devo porre rimedio?

C’è una qualche normativa a cui far riferimento?

Ma a lungo andare il pluviale non si corroderà?

R. La norma che tratta in maniera esaustiva lo scarico delle condense è la UNI 7129-5:2015 Sistemi per lo scarico delle condense.

Come previsto nella nell’appendice A1 l’installazione in una unità ad uso abitativo non prevede nessuna aggiunta ad uno scarico diretto in fogna; un “abbattitore” non è obbligatorio ma comunque migliorativo.

Come raccomandato all’art. 4.2 bisogna porre attenzione ai materiali e quindi uno scarico diretto nel pluviale non sarebbe indicato, con l’abbattitore certamente meno pericoloso.

Art. 4.2

Appendice A.1

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DPR 146 del 16/11/2018 Nuovo Decreto F-Gas

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPR. n. 146 del 16 novembre 2018, che attua il Regolamento UE 517/2014 sui gas fluorati ad effetto serra e abroga il precedente DPR n. 43 del 27/01/2012.

Il nuovo decreto, in vigore dal 24/01/2019, definisce le modalità attuative del Regolamento (UE) n. 517/2014 relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche.

Di seguito le principali novità introdotte dal nuovo decreto che interessano il mondo degli installatori e manutentori.

Per quanto riguarda la certificazione degli addetti, si amplia il novero delle persone che sono soggette all’obbligo della certificazione, estendendo il campo di applicazione a:

smantellamento di impianti fissi di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore;

installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigoriferi;

smantellamento di impianti antincendio;

installazione, manutenzione e riparazione di commutatori elettrici.

La più rilevante novità è l’istituzione di una Banca Dati sui gas fluorurati gestita dalla Camera di Commercio competente alla quale dovranno essere comunicate:

• le vendite di FGas

• le vendite di apparecchiature contenenti FGas

• le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse.

I rivenditori dovranno inserire i dati relativi alle vendite effettuate, compresi i numeri dei certificati, nonché indicazioni sugli utilizzatori finali in caso di precaricate.

Imprese e persone fisiche certificate, dall’ottavo mese di entrata in vigore del DPR, entro 30gg dall’installazione di apparecchiature contenenti FGas, dovranno trasmettere per via telematica alla Banca Dati informazioni inerenti l’operatore, l’installazione, le apparecchiature e i gas in esse contenuti al fine di garantirne una maggiore tracciabilità.

Stessi adempimenti dovranno svolgere persone ed imprese certificate a partire dall’effettuazione del primo controllo delle perdite, manutenzione, riparazione nonché smantellamento di apparecchiature già installate e per ogni successivo intervento.

Tali comunicazioni andranno a sostituire la comunicazione FGas all’Ispra.

Continuerà ad esistere il registro telematico nazionale per le persone e imprese certificate, gestito dalle Camere di Commercio.

Il nuovo decreto introduce inoltre una novità in quanto prevede la cancellazione automatica dal Registro delle persone fisiche e delle imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi dall’ iscrizione al Registro stesso.

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ANGOLO ELETTRICO

Quando le norme si fanno troppo spigolose…

NO FROR? NEW FROR

Con l’avvento dei cavi CPR si è generata inizialmente un po’ di incertezza nell’utilizzo dei cavi con le nuove sigle. Un tassello che sicuramente mancava era il cavo FROR, grande

“rimpianto” per alcuni installatori che

“scambiavano” il grigio FG7-R con il meno caro grigio FROR, fregandosene spassionatamente delle diverse tensioni di isolamento e delle diverse tipologie di utilizzo previste per i due cavi a doppio isolamento.

Ora il vecchio cavo FROR 300/500V è sostituito dal nuovo cavo FS180R18 300/500V:

Guaina R18 di colore marrone Isolamento S18

Classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3 Tensione di isolamento verso terra Uo=300V Tensione di isolamento tra le fasi U=500V

EVACUATORI DI FUMO: COME ALIMENTARLI?

Le linee che comandano gli evacuatori di fumo devono essere resistenti al fuoco, per costruzione o installazione, per un tempo di 30 minuti. Essi possono essere posati in singola tratta o impiegando soluzioni equivalenti capaci di assicurare la stessa resistenza al fuoco della conduttura (norme di riferimento: fino a 100V norma CEI 20-105, oltre i 100V la norma CEI 20- 45).

Secondo la norma Uni 9494-1 del 2017 occorre posare le condutture elettriche “in conformità a

quanto previsto per i circuiti di alimentazione dei servizi di sicurezza”.

Questo l’implica l’indipendenza dagli altri circuiti e il non attraversamento dei luoghi con pericolo di esplosione.

Se però i cavi che comandano l’apertura degli evacuatori di fumo sono resistenti al fuoco per costruzione, non occorre adottare particolari provvedimenti. Se invece la resistenza al fuoco è ottenuta per installazione, in tale caso occorre soddisfare una delle seguenti condizioni:

- Setto separatore: son ammessi cavi unipolari senza guaina

- Cavi unipolari con guaina - Cavi multipolari distinti

Per l’alimentazione di un SEFNC (sistema di evacuazione naturale di fumo e calore) non serve l’alimentazione a monte dell’interruttore generale.

La sorgente di alimentazione deve essere conforme alla norma UNI EN 12101.10. Nel caso in cui la valutazione dei rischi evidenzi la necessità di un’alimentazione di sicurezza occorre in aggiunta seguire le prescrizioni della norma CEI 64-8 capitolo 56.

Nel caso di SEFFC (sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore), circuiti e quadri di sistema devono essere indipendenti dai circuiti ordinari. Il quadro di comando deve essere posto in compartimento con resistenza al fuoco non inferiore ai 60 minuti, alimentato a monte dell’interruttore generale, con etichetta che avvisi di non aprire in caso di incendio, con quadro o locale chiuso a chiave. Come per i SENFC, occorre valutare se occorre seguire le prescrizioni della norma CEI 64-8 capitolo 56.

a cura dello Studio Tecnico Dott. Filippini Per. Ind. Alessandro

filippini.progetti@gmail.com Tel. 3286657839

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ELETTRODUBBIO

a cura di Angelo Baggini Università degli Studi di Bergamo Dipartimento Ingegneria Industriale

Elettro 01/2019, ed. Tecniche Nuove

PROGETTISTA SÌ O PROGETTISTA NO?

D. Devo realizzare l’impianto elettrico al piano terra di una villetta (superficie di 180 m2) alimentata da un contatore trifase da 4,5 kW ed è

presente un impianto fotovoltaico trifase da 12 kW.

Occorre il progetto da parte di un professionista?

R. Quesito particolarmente interessante!

Anticipo la conclusione: sì ai sensi del D.M. 37/08 è necessario il progetto a firma di tecnico abilitato.

La risposta si trova nel D.M. 37/08 stesso benché scritto prima dell’ondata di piena del fotovoltaico.

In particolare all’Art. 5. Progettazione degli impianti si legge: “Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi: a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità

abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità

abitative di superficie superiore a 400 mq [...]”.

Il problema si sposta quindi, nel caso del lettore, sulla definizione di potenza impegnata.

Definizione che è contenuta nell’Art. 2. Definizioni relative agli impianti che riporta: “b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l’eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati”.

La conclusione quindi non può essere che, presso la villetta, nella quale il lettore deve realizzare l’impianto elettrico al piano terra alimentata da un contatore trifase da 4,5 kW con un impianto fotovoltaico trifase da 12 kW, occorre il progetto da parte di un professionista iscritto all’albo professionale.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE, DOVE POSIZIONARLI?

D. Devo intervenire sull’impianto elettrico di un capannone dove all’interno viene lavorato il marmo e ho notato che non è presente un quadro immediatamente a valle del contatore.

Posso quindi procedere oppure l’impianto non è a norma?

R. Direi che il problema del lettore deve essere inquadrato nell’ubicazione del dispositivo di protezione.

Escludiamo anche per semplificare, ma soprattutto perché mi sembra che questo il caso descritto, che non vi siano linee che alimentino carichi senza protezione (e quindi non vi sia pericolo di sovraccarico), ma solo un montante che alimenta un quadro generale installato a una certa distanza.

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Parliamo cioè di cortocircuito.

Ogni circuito deve essere protetto contro le correnti di circuito a meno che la sorgente non sia in grado di erogare correnti pericolose per la buona conservazione del cavo, ma non è questo il nostro caso.

Il dispositivo di protezione contro il cortocircuito deve essere ubicato all’inizio della conduttura.

È necessario invece evitare l’installazione di dispositivi di protezione contro il cortocircuito nei circuiti di:

• alimentazione di elettromagneti di sollevamento;

• eccitazione di macchine rotanti;

• secondari di trasformatori di corrente.

Quando cioè l’interruzione del circuito può dare origine a pericoli più gravi dell’invecchiamento precoce del cavo. Per ragioni pratiche è ugualmente consentito omettere la protezione sulle condutture che collegano il trasformatore o la sorgente di energia ai rispettivi quadri di distribuzione (CEI 64-8).

Il dispositivo di protezione contro il cortocircuito deve essere ubicato all’inizio della conduttura, anche se è consentita dalla Norma citata una certa elasticità nella dislocazione del dispositivo di protezione entro i primi 3 m di conduttura.

In tutti i casi suddetti la conduttura deve essere realizzata in modo da ridurre

al minimo il pericolo di cortocircuito, il danno per le cose e le persone; in particolare non si deve trovare in vicinanza di materiali combustibili.

I TRASFORMATORI DI CORRENTE

D. Nel modificare un quadro ho trovato, al suo interno, dei trasformatori di corrente TA con classe di precisione 5 e non 5P come ho sempre visto. Volevo capire le differenze tra le due classi

R. Significa che si tratta di un trasformatore di corrente per misura e non per protezione.

I trasformatori di corrente per misura sono TA destinati ad alimentare apparecchi di misura, inclusi i contatori di energia.

La classe di precisione è definita dal più elevato errore percentuale di rapporto (o corrente) alla corrente nominale.

Le classi di precisione normali sono: 0,1 - 0,2-0,5-1-3-5(classispeciali:0,2Se 0,5 S).

Le prestazioni nominali fino a 30 VA sono: 2,5-5-10-15e30VA.

Per i trasformatori di corrente per protezione la classe di precisione è definita dal più elevato errore percentuale composto che può essere ammesso alla corrente limite primaria nominale prescritta per la classe di precisione.

La corrente limite primaria di precisione è il valore della corrente primaria fino alla quale il TA rispetta le prescrizioni dell’errore composto.

Il fattore limite di precisione è il rapporto tra la corrente limite primaria nominale di precisione e la corrente nominale primaria.

I fattori limite di precisione normali sono: 5-10-15-20e30.

Le classi di precisione normali sono: 5P e 10P.

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I TEMPI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI

D. Avrei bisogno di capire quali siano i tempi di ricarica che potrebbero avere davvero le auto elettriche.

R. Quello che posso fare in questo caso è solo affidarmi alla teoria, poi le soluzioni (diverse) che si trovano sul mercato potranno essere migliori o peggiori, ma certamente dovranno rispettare le leggi della fisica e dell’elettrotecnica.

I tempi richiesti per la carica sono ovviamente inversamente proporzionali alla potenza e questa, dal punto di vista dell’impianto utente, può rapidamente raggiungere valori abbastanza elevati soprattutto in relazione alle abitudini italiane e più in generale dell’Europa del sud.

Un’idea generale dei tempi è riportata in tabella.

Ricarica Autonomia reintegrata in Tempo per reintegrare

1 h 15 min 10 Km

Lenta 3,3 kW 13 – 15 km 3 - 5 km 40 – 45 min AC Rapida 22 kW 90 – 100 km 25 – 30 km 6 – 7 min

43 kW Completa 50 – 60 km 3 – 4 min

CC Lenta 50 kW Completa 60 – 70 km 2 – 3 min

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ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI

Via Paolo Cuzzetti n° 15 - 25136 Brescia - Tel. 030-2001836 Fax 030-2092793 www.abiweb.it - e-mail: info@abiweb.it - C.F.80046810174 - P.I. 03571250178

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Installazione e manutenzione di Impianti Termici, alimentati da combustibili solidi, liquidi e gassosi

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Docente: Per. Ind. Tommaso Scalici

Corso n° 1 – Venerdì, 15 Marzo 2019 dalle 17.00 alle 20.00

Dispositivi di controllo, regolazione, protezione e sicurezza: Termometro, Manometro, Termostati di regolazione e blocco, Pressostato di blocco, Pressostato di minima, Valvola di sicurezza, Valvola di scarico termico, Valvola intercettazione combustibile.

Impianti a vaso aperto: dispositivi obbligatori, dimensionamento e corretta installazione

Corso n° 2 – Venerdì, 22 Marzo 2019 dalle 17.00 alle 20.00

Impianti a vaso chiuso: dispositivi obbligatori e corretta installazione per generatori a combustibile liquido e gassoso, generatori modulari, generatori solari.

Corso n° 3 – Venerdì, 29 Marzo 2019 dalle 17.00 alle 20.00

Impianti a vaso chiuso: dispositivi obbligatori e corretta installazione per scambiatori di calore, generatori a combustibile solido, cogeneratori, accumuli, bollitori, riscaldatori d’acqua a fuoco diretto

Corso n° 4 – Venerdì, 5 Aprile 2019 dalle 17.00 alle 20.00

Procedura per il collaudo delle Centrali Termiche: verifica impianto, verifica dispostivi, errori installazione

Corso n° 5 – Mercoledì, 10 Aprile 2019 dalle 17.00 alle 20.00

Modalità di presentazione della domanda: modulistica – schemi d’impianto

Normativa di riferimento: Raccolta R edizione 1982 – Raccolta R edizione 2009 – Confronto delle norme

Ogni corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti

Gli incontri, aperti a tutti con precedenza soci ABI-EVO, si terranno presso : ABI - Via Paolo Cuzzetti, 15 - Brescia (BS)

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Costo di iscrizione

□ Socio ABI-EVO: € 25,00 / cad per ogni corso € 100,00 / cad per 5 corsi

□ NON Socio ABI-EVO € 50,00 + IVA / cad per ogni corso € 200,00 + IVA / cad per 5 corsi

Pagamento anticipato con BONIFICO:

□ Socio ABI-EVO IBAN – BANCO BPM Spa – Ag. 1 Brescia: IT 77 M 05034 11201 000 000 000 701 Causale: Nome azienda + n° partecipanti + n° corso adesione

Pagamento anticipato con BONIFICO:

□ NON Socio ABI-EVO IBAN – BANCO BPM Spa – Ag. 1 Brescia: IT 77 M 05034 11201 000 000 000 702 Causale: Nome azienda + n° partecipanti + n° corso adesione

Modalità di iscrizione

Si prega di inviare modulo di iscrizione e copia dell’avvenuto pagamento almeno 7 giorni lavorativi prima della data inizio corso tramite fax 030 2092793 oppure e-mail a info@abiweb.it.

Ditta ………...…………..……....…P.I...………...……..………...

Via……….……...Cap……….……….Comune………...

Telefono………….………....…...E-mail: ...………...………...………

Partecipanti:

Sig……...……….………Sig...………...….…………

Sig……...……….………Sig...………...….…………

SI AUTORIZZA, ai sensi del GDPR 679/2016 il trattamento dei dati contenuti nella presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali dell’ Ente.

Data... Firma ………

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ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI

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MODULO DI PREISCRIZIONE

Corso di 2 giorni I° Giorno

dalle 8,30 alle 12,30 - dalle 14,00 alle 18,00

II° Giorno

dalle 8,30 alle 12,30 - dalle 14,00 alle 16,00

Esame teorico

II° Giorno

- ore 17,00

Esame pratico III° Giorno

-

su appuntamento

Sede: ABI - Via P. Cuzzetti, 15 Docenza Corso: APAVE ITALIA CPM Organismo di Certificazione: APAVE ITALIA CPM

Ditta ……….……… P.I. ………..

via……….……… Comune ………....…..…... Cap …………

Tel ………..…………..… Fax ………...………….. e-mail …………..….………...………

Cellulare ...

Partecipanti al Corso:

Sig. ………...………… Cod. Fisc. ………...…….….………...…..

Sig. ……….………... Cod. Fisc. ……….…...……..…...……....

Sig. ……….…... Cod. Fisc. ……….…...……..…...…

Costo del Corso:

Socio ABI/La Casa di Evo

NON Socio ABI/La Casa di Evo Primo partecipante € 200,00 (non soggetto a IVA) Primo partecipante € 300,00 + IVA Ulteriori partecipanti € 170,00 (non soggetto a IVA) Ulteriori partecipanti € 270,00 + IVA

Il costo del Corso a persona è comprensivo della frequenza al Corso, della documentazione, dell’attestato e di due pranzi di lavoro

Il pagamento del Corso dovrà essere effettuato ad ABI.

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ASSOCIAZIONE BRESCIANA INSTALLATORI

Via Paolo Cuzzetti n° 15 - 25136 Brescia Tel. 030-2001836 Fax 030-2092793 www.abiweb.it - e-mail: amministrazione@abiweb.it C.F.80046810174 - P.I. 03571250178

Esame teorico e pratico

Addetti da certificare n° ……....…………

Indicare la categoria scelta:

CATEGORIA TIPOLOGIA ATTIVITA’

I

Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto di refrigerazione, condizionamento dell'aria e pompa di calore

II

Qualsiasi attività su qualunque tipo di impianto con carica inferiore a 3 kg (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato)

Ricerca delle fughe negli impianti con 3 kg o più (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero

III

Eseguire il recupero del gas da impianti con meno di 3 kg di carica (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato)

IV

Eseguire la ricerca delle fughe su impianti che contengono 3 kg o più di carica (6 kg se l'impianto è ermeticamente sigillato) a condizione che ciò non richieda un intervento sul circuito frigorifero

Costo certificazione degli addetti

- Esame teorico e pratico più certificazione del personale:

Categoria I € 650,00 + iva cad. Categoria III € 380,00 + iva cad.

Categoria II € 550,00 + iva cad.

Sorveglianza annuale (per tutte le categorie)

Categoria IV € 380,00 + iva cad.

€ 30,00 + iva cad.

Prezzo con sconto quantità Categoria I e II (per le Categorie III e IV chiamare in ABI):

N° Addetti Categoria I Categoria II

per 1 - 2 addetti € 650,00 +IVA cad. € 550,00 +IVA cad.

per 3 addetti € 640,00 +IVA cad € 540,00 +IVA cad.

Il pagamento dell’Esame dovrà essere effettuato ad APAVE ITALIA CPM.

L’esame pratico prevede anche una prova di brasatura. Si consiglia, pertanto, di fare esperienza con tubo di rame

ø

12.

A seguito dell’iscrizione, sarete da noi contattati per la compilazione dei documenti per istituire la pratica. Chi lo desidera, può ritirare per tempo il libro di testo.

Data... Firma ...

Prego compilare e restituire via e-mail a: ufficiotecnico@abiweb.it.

N.B. Le imprese iscritte alla CCIAA di Brescia potranno richiedere il finanziamento del 50% sui costi sostenuti per corsi di formazione professionale se sarà rinnovato il bando dalla Camera stessa.

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