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SCHEMA DI CONTRATTO. Per l affidamento della gestione global service della Casa di riposo Serena di Grado. Grado, l anno duemilaventidue, il giorno

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SCHEMA DI CONTRATTO

Per l’affidamento della gestione global service della Casa di riposo “Serena” di Grado.

CIG *********

Grado, l’anno duemilaventidue, il giorno del mese di ( . .2022), le parti:

Comune di Grado, con sede legale in Grado, Piazza Biagio Marin n. 4, codice fiscale 00064240310, rappresentato da , nat_ a

il , nella sua qualità di

(di seguito indicato anche come “Stazione Appaltante” o “Comune”) E

- , con sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. , P.

IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del e legale rappresentante , giusti poteri allo stesso conferiti con (di seguito, per brevità anche solo “Aggiudicatario”);

Premesso che:

1) con determina a contrarre n. del / /2021 il Servizio Socio assistenziale del Comune di Grado ha disposto l’avvio di una procedura aperta per l’affidamento della gestione global service della Casa di Riposo “Serena”, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (da ora in poi anche “Codice”);

2) la gara è stata regolarmente espletata tramite il portale di e-procurement eAppalti della Regione Friuli Venezia Giulia mediante RDO e con determinazione n.

del titolare di P.O. del servizio è stato individuato l’operatore economico con il quale stipulare il Contratto di che trattasi;

3) nella documentazione presentata l’Operatore ha, tra l’altro, prodotto espressa dichiarazione di accettazione integrale e incondizionata di tutte le condizioni, nessuna

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esclusa, contenute nel disciplinare di gara e nei relativi allegati, nel Capitolato prestazionale e nello schema di contratto;

4) l’Operatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente contratto, che, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto;

5) l’operatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire;

6) costituisce allegato al presente contratto anche la dichiarazione di cui all’art. 28 del D.G.P.R. 679/2016, per il rispetto della normativa sulla privacy, che la ditta è tenuta a sottoscrivere;

7) il presente contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato, mediante atto pubblico amministrativo.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA IL PRESENTE CONTRATTO:

Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse al presente contratto, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del contratto stesso, ancorché non materialmente allegati, il capitolato prestazionale e i relativi allegati, l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’aggiudicatario in sede di gara costituiscono tutti parte integrante e sostanziale del presente contratto e sono fonti che disciplinano le obbligazioni oggetto del medesimo.

Art. 2 - NORME REGOLATRICI

1 L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è regolata, in via gradata:

a) dalle clausole del presente contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato prestazionale, dall’Offerta tecnica e dall’Offerta economica dell’Aggiudicatario che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi

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2.

intervenuti con il medesimo Aggiudicatario relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito, per brevità, anche “Codice”), tra cui il D.L. 16.7.2020, n. 76 conv. in L. 120/2020, e comunque dalle norme di settore in materia di contratti pubblici;

c) dalle disposizioni dei D.M. (in particolare, il D.M. 49/2018) e Linee Guida ANAC vigenti e dal D.P.R. 207/2010 nella parte vigente;

d) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative ovvero di contrasto tra quanto contenuto nel Capitolato prestazionale e quanto indicato dall’Appaltatore nell’Offerta Tecnica, si riterrà prevalente quanto contenuto nei Capitolato prestazionale, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta tecnica contenga, a giudizio del Comune, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato prestazionale e i suoi allegati.

3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

4. L’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

5. L’Aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto.

Art. 3 - OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale per la gestione global service della Casa di riposo “Serena” di Grado.

2. Il servizio di global service comprende l’assistenza e cura alla persona ed attività ausiliarie di supporto alla cura della persona, di fornitura pasti, gestione mensa,

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lavanderia e guardaroba, di manutenzione, d’attività integrativa e di supporto, come articolate e descritte nel capitolato e nei documenti di gara, per presunti complessivi

€_____________________________________ come derivante dall’offerta economica presentata oltre a IVA, e oneri della sicurezza pari a € __________________________

3. Con il Contratto, l’Appaltatore si obbliga irrevocabilmente a prestare tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato prestazionale e nell’Offerta tecnica proposta in sede di gara, nella misura richiesta nei termini di durata indicati al successivo articolo.

4. Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto è pari

A € _____________________ al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

Tale valore è pari al valore stimato del contratto per una durata quadriennale, rinnovabile per pari periodo ed incrementato del valore stimato dell’eventuale proroga tecnica per un massimo di sei mesi.

Art. 4 – DURATA DEL CONTRATTO.

1. Il presente Contratto ha una durata quadriennale, a decorrere presumibilmente dal 16.09.2022 o dalla data del verbale di avvio del servizio e potrà essere rinnovato alle medesime condizioni per un anno e successivamente di anno in anno per tre volte massime consecutive.

2. Ove necessario troverà applicazione l’art. 106, comma 11 del Codice, per cui il contratto potrà essere prorogato fino ad un massimo di 6 mesi nelle more della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente da parte del Comune di Grado, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del Contratto. In tal caso l’Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

3. Fermo restando quanto sopra, il Comune potrà, nel corso dell’esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal citato articolo 106, D.Lgs. 50/2016 con le modalità specificatamente dettagliate nel disciplinare di gara.

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Art. 5 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

1. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente Contratto, inclusa ogni attività che si rendesse necessaria per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste dal presente Contratto.

2. L’Appaltatore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti, secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti e documenti in esso richiamati, pena l’applicazione delle penali.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato prestazionale ovvero nell’Offerta presentata dall’Appaltatore. In ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di seguito indicato e l’Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune, assumendosene quindi ogni relativo rischio.

5. L’Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

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6. L’Appaltatore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione al Comune, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui al Contratto.

7. Il Comune si riserva il diritto di rivalsa per ogni e qualsivoglia danno o pregiudizio che dovesse derivare da inadempienze dell’Appaltatore rispetto agli obblighi contrattuali e ciò nei confronti propri o di terzi.

8. Su richiesta del Comune, l’Appaltatore dovrà presentare il libro unico del lavoro e la documentazione INPS con certificazione di conformità. L’Appaltatore dovrà altresì presentare i modelli F24 con le ritenute fiscali pagate ai lavoratori impiegati direttamente nell’appalto. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati verrà comunicato se necessario all’Ispettorato del Lavoro l’inadempienza accertata e si procederà ad una detrazione del 20% sui valori del corrispettivo da corrispondere ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni l’Appaltatore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno.

Art. 6 – COSTI DELLA SICUREZZA

1. In considerazione della natura del servizio oggetto della presente procedura, è stato predisposto il DUVRI, allegato al presente Contratto, contenente le misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare o ridurre i rischi.

2. Resta comunque a carico dell’Appaltatore l’obbligo di elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso.

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Art. 7 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DELL’APPALTATORE

1. Le prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle specifiche tecniche indicate nel Capitolato prestazionale; in ogni caso, l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

2. L’Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del contratto a:

a) osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali sia scritte;

b) utilizzare, per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente Contratto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche/giuridiche adeguate all’esigenza del servizio. L’Appaltatore si impegna ad impartire un’adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri e dell’attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;

c) osservare, integralmente, tutte le leggi, norme e regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità del Contratto e verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;

d) dotare il personale di tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del contratto, nonché di tesserino di riconoscimento con l’indicazione del nome dell’Appaltatore, tali da consentire l’identificazione dell’addetto/a;

e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

f) essere consapevole che l’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all’Appaltatore la sostituzione di quei dipendenti o incaricati che, a suo insindacabile

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giudizio, non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività;

g) eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto con precisione, cura e diligenza.

Art. 8 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. L’Appaltatore deve osservare nei confronti dei propri dipendenti e, se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci – lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto, tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di rapporto di lavoro, ivi compresi quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L’Appaltatore deve applicare ai propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali il Contratto Collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

3. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

5. L’Appaltatore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381, Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del contratto.

6. L’Appaltatore è comunque tenuto a rispettare quanto previsto all’articolo 30, commi 3, 4, 5, 5-bis e 6 e all’articolo 105, comma 9 del Codice.

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Art. 9 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Si dà atto che ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’articolo 50 del Codice, finalizzato a promuovere la stabilità occupazionale.

2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

Art. 10 – CORRISPETTIVI

1. I corrispettivi contrattuali dovuti all’Appaltatore per la prestazione del servizio sono determinati sulla base di quanto previsto dall’offerta presentata in sede di gara.

2. L’importo deve intendersi omnicomprensivo dell’esecuzione dei servizi, di tutto il materiale occorrente all’espletamento degli stessi e di tutti gli interventi ad essi collegati. Il canone mensile, al netto dell’IVA, si intende remunerativo di tutti gli oneri, ivi compresi quelli previdenziali, assistenziali, fiscali ed assicurativi previsti dalle vigenti leggi e gli obblighi assunti contrattualmente per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente affidamento, mentre è determinato a misura per i servizi extra o non disciplinati espressamente nel capitolato.

3. I corrispettivi saranno fatturati mensilmente e corrisposti secondo la normativa vigente in materia di contabilità.

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

5. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti

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unicamente all’Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub- fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti del Comune.

6. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’Appaltatore dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

7. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l’Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.

Art. 10 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L’Appaltatore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei termini di seguito previsti.

2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato in favore dell’Appaltatore, sulla base delle fatture emesse da quest’ultimo conformemente a quanto previsto dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia.

3. L’Appaltatore invia le fatture elettroniche posticipate al codice univoco BZG3BI.

4. Le fatture dovranno riportare il codice CIG.

5. L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

6. Il Comune, ai sensi di quanto previsto all’articolo 17 ter del D.P.R. 633/1972, così come introdotto dall’articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (split payment), provvederà a versare direttamente all’Erario l’imposta sul valore aggiunto addebitata dall’Appaltatore.

7. Per ottenere il pagamento dei servizi prestati, l’Appaltatore dovrà presentare la rendicontazione delle prestazioni effettuate e gli allegati alla fatturazione necessari o

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richiesti dal Comune; sulla documentazione presentata il Comune effettuerà le verifiche e la successiva liquidazione.

8. I pagamenti delle fatture verranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data dell’attestazione della conformità della prestazione contrattuale, qualora si riceva la fattura in epoca antecedente a tale data. In caso di ricevimento successivo, il termine di 30 giorni decorre dalla data di ricevimento della fattura.

9. L’Appaltatore non potrà avanzare nessuna pretesa per eventuali ritardi nel pagamento delle fatture per cause non imputabili al Comune.

10. La liquidazione delle fatture avviene esclusivamente a mezzo bonifico sul conto corrente dedicato comunicato dall’Appaltatore, secondo quanto previsto al successivo articolo 11 “Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari”.

11. L’Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’Appaltatore medesimo non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

12. In nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l’Appaltatore potrà sospendere l’erogazione della prestazione dei servizi; qualora l’Appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto medesimo si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, dal Comune.

13. (nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un Raggruppamento Temporaneo d’Impresa) Le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed

impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento dovranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di

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Imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere antecedentemente all’invio delle fatture “pro quota” apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate relative all’attività svolta dalle imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto già stabilito, la descrizione di ciascuno dei servizi cui si riferisce. La mandataria procederà all’incasso dei corrispettivi anche per conto della mandante.

Art. 11 –OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il presente contratto è assoggettato agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. le parti danno atto che per gli obblighi di tracciabilità inerenti al presente contratto è stato acquisito il CIG al momento dell’avvio della procedura di affidamento.

2. L’Appaltatore si impegna ad utilizzare un conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche nonché ad indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di cui sopra, come previsto dall’art. 3, comma 7 della L. n. 136/2010.

3. L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Comune ogni variazione intervenuta sui dati forniti, tempestivamente e comunque entro 7 giorni. In difetto di tale comunicazione, non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine a pagamenti già effettuati.

4. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

5. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 3, comma 8 della L. 136/2010 ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i sub contraenti, a pena di

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nullità assoluta del contratto medesimo, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

6. L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia di Gorizia.

7. Con riferimento ai subcontratti, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, quinto periodo del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziaria di cui alla legge sopracitata. E’ facoltà del Comune richiedere copia del contratto tra l’Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136.

Art. 12 – REVISIONE PREZZI

1. L’Appaltatore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi, salvo quanto di seguito previsto.

2. I corrispettivi delle singole prestazioni rimangono fissi ed immutati per i primi 12 mesi di durata del contratto, decorsi i quali l’Appaltatore avrà la facoltà di richiedere al Comune, con apposita istanza e senza effetto retroattivo, un adeguamento dei prezzi a partire dal secondo anno del periodo contrattuale. L’eventuale richiesta di revisione dei prezzi per l’annualità successiva dovrà pervenire esclusivamente per iscritto.

3. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un’istruttoria condotta dal Responsabile del procedimento. A tale scopo, l’Appaltatore dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l’aumento dei prezzi.

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4. I prezzi verranno aggiornati in conformità alle variazioni dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), prendendo come riferimento le variazioni percentuali del mese di agosto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

5. Potranno dare diritto alla revisione prezzi anche eventuali circostanze eccezionali e specifiche che dovranno essere provate dall’impresa, tali da determinare uno scostamento dai criteri oggettivi seguiti in sede di revisione del prezzo.

6. L’eventuale accoglimento della richiesta di adeguamento prezzi decorrerà dalla data di presentazione dell’istanza.

Art. 13 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e delle quali abbia avuto notizia durante l’espletamento del servizio;

non dovrà divulgarli in alcun modo e in nessuna forma e non dovrà farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto restando quindi vincolato al segreto professionale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l’Appaltatore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. A tal fine sarà richiesto:

a) la dichiarazione di avvenuto adeguamento al Reg. UE 2016/679;

b) l’assunzione di specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati

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personali alle persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto l’autorità del fornitore del servizio;

c) la redazione del registro delle attività del trattamento;

d) l’adozione delle misure tecniche organizzative di cui all’art. 32 del Reg. UE 2016/679;

e) la designazione del RPD e della comunicazione al GdP.

Art. 14 –TRASPARENZA

1. L’Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 codice civile, per fatto e colpa dell’Appaltatore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

1. L’Appaltatore deve attenersi a tutte le condizioni di esecuzione contenute nel capitolato prestazionale.

2. A garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il

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definitiva mediante polizza n. rilasciata in data

da , di importo complessivo pari a

€ (euro /00), resa ai sensi dell’articolo 103 del Codice in favore del Comune.

3. (Eventuale): Alla garanzia di cui al presente articolo sono state applicate le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.

4. La garanzia deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto.

5. La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del presente Contratto, quali le spese per il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e/o le spese sostenute per gli interventi ed i servizi da eseguirsi d’ufficio, compresi oneri fiscali, nonché a garanzia del rimborso delle maggiori somme pagate durante il Contratto all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

6. La garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali.

7. La garanzia prestata opera nei confronti della Stazione appaltante a far data dalla stipula del presente Contratto.

8. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, per quanto di ragione, verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

9. La garanzia definitiva può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%.

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo

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dichiarazione finale di regolare esecuzione del servizio.

10. In ogni caso la garanzia è svincolata solo previa apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto e ciò in esito all’emissione del certificato di verifica di conformità.

11. Qualora l’ammontare della garanzia definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC.

Art. 16 – DANNI, RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L’appaltatore ha depositato, prima dell’inizio del servizio, una polizza assicurativa valida nei confronti del Comune, con le modalità e caratteristiche del Capitolato – art.

16 - garantita dall’inizio e per l’intero periodo contrattuale, che prevede la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile propria e del proprio personale verso terzi, individuando quali terzi anche gli ospiti, con un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro, compresa la copertura di danno biologico, di danni derivanti da incendio, esplosioni o scoppi, di danni derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande, di danni causati da prestatori d’opera dipendenti altrui ovvero infortuni da questi ultimi patiti (polizza n. ******* rilasciata da *****************, in data

***************).

2. L’appaltatore negli stessi modi di cui al comma 1 dovrà depositare apposita polizza assicurativa con Compagnia regolarmente iscritta all’Albo delle imprese dell’IVASS (ramo “responsabilità civile generale”), a copertura dei rischi da responsabilità per qualsiasi danno che la ditta appaltatrice stessa possa arrecare al Comune di Grado, ai propri dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in relazione alle prestazioni previste nel presente capitolato. Il massimale della polizza assicurativa non dovrà essere inferiore ad euro 5.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo

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5.000.000,00 per sinistro/persona/cose per ogni anno assicurativo per Responsabilità Civile per prestatori d’opera (RCO). La polizza dovrà prevedere - fra l’altro - le seguenti estensioni:

a. danni per interruzione e/o sospensione del servizio;

b. danni materiali diretti a cose di terzi;

c. danni materiali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori e/o servizi presso terzi.

Altresì, in particolare, la suddetta polizza dovrà coprire anche i seguenti danni:

- danni alle cose di terzi in consegna e custodia all‘assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto;

- rischi da intossicazione alimentari e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio di ristorazione;

- danni derivanti anche da comportamenti, compresi quelli omissivi, del proprio personale per tutte le attività ed i servizi in gestione nella casa di riposo;

- danni propri ad autoveicoli comunali utilizzati nel servizio. Il possesso della copertura assicurativa non pregiudica il risarcimento dei danni,

eventualmente provocati nel corso del servizio di cui all’oggetto, per carenze del contratto assicurativo, per insufficiente massimale nonché per la

previsione di franchigie, scoperti e/o limiti di risarcimento (polizza n.

******* rilasciata da*****************, in data ***************).

3. Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, non dovesse ottenere i risarcimenti richiesti dalle Compagnie assicurative delle polizze di cui ai commi precedenti, potrà rivalersi sull’appaltatore trattenendo gli importi sulle fatture in pagamento e sulla garanzia di esecuzione del contratto, oltre che avvalersi di ogni altra forma di recupero dei crediti vantati.

Art. 17 – CONTROLLO SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il Comune può disporre in qualsiasi momento e senza che l’Appaltatore nulla possa eccepire, delle verifiche, delle quali verrà redatto verbale circa la perfetta osservanza da parte dell’Appaltatore di tutte le prescrizioni contenute nel presente Contratto, in

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particolare controlli di rispondenza e di qualità.

2. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) accerterà che il servizio sia stato eseguito a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali e della normativa di settore in quanto applicabile.

3. Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntale adempimento delle stesse che non comportino per loro gravità risoluzione del contratto, il Comune contesterà mediante PEC o lettera raccomandata A/R le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.

4. Qualora il richiamo avesse esito negativo (constatando il persistere dell’inadempienza) o l’Appaltatore non comunicasse le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisse elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo.

5. Nei casi di particolare grave recidiva il Comune si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

6. Le risultanze dei controlli e delle verifiche non liberano l’Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti al Contratto.

Art. 18 – PENALI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLE STESSE

1. Qualora vengano accertate a carico dell’appaltatore violazioni delle disposizioni contenute nel Capitolato prestazionale e nel Progetto tecnico, e comunque mancanze e/o disservizi rilevanti per la regolare esecuzione delle prestazioni, il Comune potrà applicare le penali dettagliate nell’art. 28 del Capitolato prestazionale, nei confronti dell’Appaltatore medesimo, esperita la procedura in contraddittorio, come indicato nel comma 4 del presente articolo.

2. La misura delle penali potrà essere raddoppiata in caso di recidiva.

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precedono verrà applicata una penale commisurata alla gravità e alla eventuale reiterazione delle violazioni: da € 150,00 a € 3.000,00.

4. Constatato l’inadempimento, il Comune contesterà tramite PEC all’Appaltatore le inadempienze riscontrate e l’applicazione delle penali; l’Appaltatore potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio insindacabile del Comune a giustificare l’inadempimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’Appaltatore le penali di cui all’art. 28 del Capitolato prestazionale.

5. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, il Comune potrà trattenere l’importo delle penali in occasione della liquidazione delle fatture.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, né dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con l’accettazione degli Ordinativi di fornitura, e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Appaltatore.

6. Le penali non possono cumulativamente e complessivamente eccedere il 10% del valore del Contratto. In tal caso il Comune si riserva il diritto alla risoluzione del contratto stesso fatto salvo in ogni caso il risarcimento di ogni ulteriore danno che sia conseguenza diretta o indiretta delle violazioni accertate e per le quali sono state comminate le penali.

Art. 19 – RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione disciplinate dall’articolo 108 del Codice, il Comune si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC, nei seguenti casi:

a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno

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b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

c) mancata copertura dei rischi durante la vigenza del contratto;

d) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo 17;

e) in tutti i casi espressamente previsti nel capitolato prestazionale, all’art. 28, nell’ipotesi di violazioni molto gravi;

f) nei casi espressamente previsti agli artt. 11, co. 4 e 18, co. 6 del presente contratto;

g) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative vigenti o sopravvenute non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

2. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia vigenti.

Art. 20 – RECESSO

1. Il Comune ha diritto, ai sensi dell’articolo 109 del Codice, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore mediante PEC.

2. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, l’Appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per il Comune.

Art. 21 SUBAPPALTO

1. Il subappalto è limitato alle sole prestazioni secondarie come individuare nel regolamento di gara.

Non costituiscono subappalto le fattispecie – comunque relative a servizi secondari - di cui al comma 3 dell’art. 105 del Codice. Nel caso in cui l’Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Servizio e devono essere depositati presso il Comune prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

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affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto del presente contratto.

In alternativa: L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta,

affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni secondarie, nella quota di seguito riportata:

………

3. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le predette attività.

4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

5. Il subappalto deve essere autorizzato dal Comune. L’Appaltatore si impegna a depositare presso il Comune, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’attività oggetto del subappalto, il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante l’assenza in capo al subappaltatore, dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.

6. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Comune non autorizzerà il subappalto.

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.

8. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e a tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Fuori dai casi di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, l’Appaltatore si obbliga a

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confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

11. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore stesso.

12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune potrà risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

13. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara.

14. Si applica l’art. 21, L. 646/1982 quanto alle sanzioni penali.

Art. 22 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO; CESSIONE DEI CREDITI

1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate dall’art.

106, comma 1, lettera d), n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del Codice.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’Appaltatore nei confronti del Comune a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell’articolo 106, comma 13 del Codice.

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

4. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Art. 23 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1. L’Appaltatore prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia.

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modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.

3. Il Comune si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia in capo all’Appaltatore.

4. Il Comune stipula il presente contratto a seguito dell’acquisizione dell’informativa liberatoria provvisoria ma riserva le ulteriori verifiche entro trenta giorni.

Qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente.

Art. 24 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune, nei soli casi in cui all’art. 110, c. 1 del Codice, dovrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per l’affidamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 25 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI.

1. E’ fatto richiamo al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, a norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 165/2001, nonché al Codice dei dipendenti del Comune, approvato con Deliberazione Giuntale n. 226 del 09.12.2013 e reperibile sul sito del Comune, quali parti integranti del Contratto, ancorché non materialmente allegati;

2. In ottemperanza dei suddetti Codici, gli obblighi di condotta previsti dagli stessi per i dipendenti pubblici sono estesi anche nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta.

3. L’Appaltatore, in considerazione del comma che precede, garantisce che

tutti i soggetti incardinati a qualsiasi titolo nella propria organizzazione, che abbiano contatti, per ragioni legate all’esecuzione del presente Contratto con dipendenti del Comune, prendano visione dei codici di comportamento di cui al comma 1.

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dell’Appaltatore degli obblighi di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici in ragione della gravità della violazione.

Art. 26 – CLAUSOLA ANTI PANTOUFLAGE

1. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 53, comma 16 ter del D.Lgs.

165/2001, l’Appaltatore non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo né aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune che si trovino nella condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, pena la nullità di tali contratti. Tale limitazione riguarda i dipendenti che, avendo esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali per conto dei soggetti contraenti, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

2. È fatto divieto ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, che abbiano concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o abbiano attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici che si trovino nella suddetta condizione di limitazione temporale della libertà negoziale, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

Art. 27 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto viene stipulato nella forma..., in modalità elettronica, con firma digitale.

2. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al Contratto, ad eccezione di quelle che fanno carico al Comune.

Art. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto, le parti, in relazione al trattamento di dati personali effettuati in esecuzione dello stesso, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla vigente normativa, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.

2. I dati conferiti ai fini dell’esecuzione del presente Contratto saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte del Comune esclusivamente

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facciata.

3.

per le finalità strettamente connesse all’esecuzione del contratto, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

Art. 29 – FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie su diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto è esclusa la competenza arbitrale.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra l’Appaltatore e il Comune è competente, in via esclusiva, il Tribunale delle Imprese di Trieste.

Il presente atto consta di n. ** facciate complete e n. righe della ******

Per IL FORNITORE Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Per il Comune di Grado

(27)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 del codice civile.

Il sottoscritto , quale legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1341 codice civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: artt. 5, 8, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 29.

IL FORNITORE Il Legale Rappresentante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate

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