Provincia di Modena
COMUNE DI SPILAMBERTO
Piano Regolatore Generale
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Documento n. 8
redatte da
FILIPPO FANTONI e TIZIANO LUGLI
Approvate con Delibera di Giunta Regionale n.2650 del 5 novembre 1996
Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale ing. ANDREA SIMONINI
e
Con la collaborazione dell’
arch. MIRIAM MAIELLANO Ottobre 2020
Comune di Spilamberto
Piano Regolatore - Norme tecniche di attuazione Ottobre 2020
COMUNE DI SPILAMBERTO Norme Tecniche di Attuazione integrate a seguito di approvazione delle varianti parziali approvate con Delibera di C.C. n. 29 del 7 Maggio 2007 Delibera di C.C. n. 6 del 4 Febbraio 2008 Delibera di C.C. n. 65 del 27 Ottobre 2008 Delibera di C.C. n. 81 del 16 Dicembre 2008 Delibera di C.C. n. 9 del 16 Febbraio 2009 Delibera di C.C. n. 40 del 20 Aprile 2009 Delibera di C.C. n. 64 del 21 Settembre 2009 Delibera di C.C. n. 24 del 26 Aprile 2010 Delibera di C.C. n. 46 del 26 Luglio 2010 Delibera di C.C. n. 47 del 26 Luglio 2010 Delibera di C.C. n. 20 del 28 Febbraio 2011 Delibera di C.C. n. 87 del 28 Novembre 2011 Delibera di C.C. n. 95 del 19 Dicembre 2011 Delibera di C.C. n. 64 del 30 Ottobre 2013 Delibera di C.C. n. 65 del 30 Ottobre 2013 Delibera di C.C. n. 78 del 24 Novembre 2014 Delibera di C.C. n. 45 del 20 Giugno 2016 Decreto del Presidente della Provincia di Modena n. 34 del 2 Marzo 2017 Delibera di C.C. n. 76 del 6 Novembre 2017 Delibera di C.C. n. 44 del 29 Luglio 2019 Delibera di C.C. N. __ del __ Ottobre 2020
Comune di Spilamberto
Piano Regolatore - Norme tecniche di attuazione Ottobre 2020
Comune di Spilamberto
Piano Regolatore - Norme tecniche di attuazione Ottobre 2020
INDICE
TITOLO I – GENERALITÀ ... 1
CAPO I - FINALITÀ ED EFFICACIA ... 1
Art. 1 - Finalità del P.R.G. e suo ambito di competenza. ... 1
Art. 2 - Contenuto del P.R.G. ... 1
CAPO II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ... 2
Art. 3) - Parametri urbanistici ed edilizi. ... 2
Art. 4) - Applicazione dei parametri urbanistici. ... 2
Art. 5) - Norme del Regolamento edilizio ... 3
CAPO III - STANDARD DI P.R.G. ... 4
Art. 6) - Opere ed aree di urbanizzazione primaria. ... 4
Art. 7) -Aree ed opere di urbanizzazione secondaria e standard urbanistici. ... 4
Art. 8) - Spazi di sosta e parcheggio. ... 4
CAPO IV A - VINCOLI URBANISTICI E DI NATURA STORICO - AMBIENTALE ... 4
Art. 9) - Effetti dei vincoli ... 9
Art. 10) - Vincoli di rispetto alla viabilità ordinaria ... 9
Art. 11) - Vincolo cimiteriale ... 9
Art. 12) - Limite di rispetto alle infrastrutture tecnologiche puntuali ed a rete. ... 9
Art. 12 – bis – Distanze di rispetto dagli elettrodotti ... 10
Art. 13) - Limite di rispetto per opifici e depositi di materiale esplosivo. ... 12
Art. 14) - Perimetro di rispetto ai centri abitati. ... 12
Art. 15) - Zone ed elementi di interesse archeologico ... 12
Art. 16) - Tutela della viabilità storica ... 13
Art. 17) - Beni culturali minori ... 13
Art. 17bis – Verde privato ... 13
Art. 18) - Tutela dei pozzi acquedottistici ... 13
Art. 19) - Zona d'alveo, d'acqua e di rispetto ... 15
CAPO IV B - SICUREZZA DEL TERRITORIO ... 16
art 19 BIS) - Norme per la riduzione del rischio sismico ... 16
CAPO V – STRUMENTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE ... 21
Art. 20) - Modalità di attuazione della V.G. al P.R.G. (Vedi anche Glossario). ... 21
Art. 21) - Concessioni e autorizzazioni già rilasciate anteriormente alla data di adozione della V.G. al P.R.G.. 22
Art. 22) - Edifici preesistenti e norme di zona. ... 23
Art. 23) - Aggiornamento della cartografia del territorio comunale. ... 23
Art. 24) - Rilevazioni di errori materiali negli elaborati della V.G. al P.R.G. (Vedi anche glossario) ... 23
Art. 25) - Funzioni insediabili nelle zone omogenee ... 24
Art. 26) - Interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia (*) ... 27
TITOLO II - ZONIZZAZIONE E ATTIVITÀ COMPATIBILI ... 28
CAPO I - ATTIVITÀ COMPATIBILI AMMESSE NELLE DIVERSE ZONE OMOGENEE ... 28
Art. 27) - Suddivisione in zone del territorio comunale. ... 28
Art. 28) - Zona omogenea A. ... 28
Art. 28 bis) Zona A del PVC ex art.8 L.R. 14/99 ... 29
Art. 29) - Zona omogenea B: sottozona B1 ... 29
Art. 30 - Zona omogenea B: sottozona B2 (ristrutturazione urbanistica A 4.1) ... 33
Art. 31) ZONA OMOGENEA C: sottozona C1 (convenzioni vigenti confermate) ... 34
Art. 32) Zona omogenea C: sottozona C2 (nuove espansioni) ... 35
Art. 33) ZONA OMOGENEA D SOTTOZONA DA1 ... 38
Art. 34) ZONA OMOGENEA DSOTTOZONA DA2 ... 39
*Limitatamente al commercio al dettaglio di veicoli e mobilio. ... 39
Art. 35) ZONA OMOGENEA D SOTTOZONA DI1... 40
Art. 36) ZONA OMOGENEA D SOTTOZONA DI2... 41
Art. 37)ZONA OMOGENEA D SOTTOZONA DI3... 43
Art. 38) ZONA OMOGENEA D SOTTOZONA DT 1 ... 46
Art. 39) ZONA OMOGENEA. D SOTTOZONA DT2 ... 47
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Art. 40) ZONA OMOGENEA D SOTTOZONA DD1 ... 48
Art. 40 bis) ZONA OMOGENEA D SOTTOZONA DD2 ... 49
Art. 41) ZONA OMOGENEA D SOTTOZONA DAG ... 51
Art. 42) ZONA OMOGENEA F SOTTOZONA F1 (verde pubblico attrezzato) ... 52
Art. 43) ZONA OMOGENEA F SOTTOZONA F2 (attrezzature pubbliche) ... 54
Art. 44) ZONA OMOGENEA G SOTTOZONA G1 (Spettacoli viaggianti) ... 55
CAPO II - NORME AGRICOLE ... 56
Art. 45) - Suddivisione in zone del territorio extraurbano... 56
Art. 46) Prescrizioni particolari da adottarsi negli interventi edilizi in territorio extraurbano. - Patrimonio edilizio esistente. ... 57
Art. 47 – Interventi su patrimonio esistente nella zona agricola ... 60
Art. 48 – Funzioni insediabili nelle diverse zone agricole ... 62
Art. 49 – Parametri edilizi e urbanistici degli interventi ammessi nelle zone agricole ... 64
Art. 50) - Soggetti Attuatori ... 65
CAPO III - ZONE DESTINATE AD ATTREZZATURE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE E PER SERVIZI DI QUARTIERE (ZONE OMOGENEE DI TIPO F, G)... 66
Art. 51) - Zone destinate alla viabilità ... 66
CAPO IV - NORME TRANSITORIE... 68
Art 52) – Aree soggette ad accordo di programma - INTERVENTI IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA RELATIVO ALL’AMBITO DENOMINATO “SIPE – NOBEL”- (rif. Conf. Preliminare del 8/4/2009 e Del.C.C. n. 40 del 20/4/2009) ... 68
Art. 53) - Area di P.A.E. destinata a Parco Pubblico ... 85
Art. 54) - Aree di P.A.E. attuale e di ampliamento ... 85
Art. 55) - Aree per infrastrutture viarie di P.A.E. ... 86
TITOLO III – DISCIPLINE URBANISTICHE SPECIALI ... 87
CAPO I - PRESCRIZIONI SPECIFICHE ... 87
Art. 56 – Funzione delle prescrizioni specifiche ... 87
Art. 57 – Le aree soggette a prescrizioni specifiche ... 87
AREA 1 - Azienda florovivaistica - via Santa Liberata... 89
AREA 2 - Ponte Guerro ... 90
AREA 3 - Settecani ... 91
AREA 4 - Caseificio Nuova Spilambertese ... 93
AREA 5 - Via Pilamiglio ... 95
AREA 6 - Agriturismo via S. Liberata ... 97
AREA 7 - Rio Secco ... 98
AREA 8 - Via S. Vito – Spinara di sotto ... 99
AREA 9 - Ergastolo ... 101
AREA 10 - Nucleo abitato La Busa ... 103
AREA 11 - Caseificio Consorzio Granterre ... 105
AREA 12 - Via Medicina - Area artigianale ... 106
AREA 13 - Casa Rossa – via Modenese ... 108
AREA 14 - Caseificio “Il Portone” – via Montanara ... 110
AREA 15 - Fondo Cascina – via S.Pellegrino ... 112
AREA 16 – Tesoriera di sotto ... 115
AREA 17 - Grivella- via Collecchio ... 117
AREA 18 - Caseificio Rio Secco – via per Castelnuovo ... 119
AREA 19 - Coop. Casearia Poggioli ... 121
AREA 20 - Prosciutti Sant’Adriano – via Coccola ... 122
AREA 21 – Aree e fabbricati di cui alla L.R. 38/98 – via Confine / Via Montanara ... 124
AREA 22 – Aree e fabbricati di cui alla L.R. 38/98 – via Confine / Via Coccola ... 125
AREA 23 – Aree edificabili di cui alla L.R. 37/02 – via Montanara e Via Cà Bianca ... 126
AREA 24 – Via Coccola – Via Tagliamento ... 127
AREA 25 – Centro Ippico – via Montanara ... 128
AREA 26 - Coop. Casearia “La Spilambertese” – via Castenuovo Rangone ... 129
AREA 27 – Aree edificabili di cui alla L.R. 37/02 - via Confine ... 130
AREA 29 – Aree edificabili di cui alla L.R. 37/02 - via S. Liberata ... 132
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AREA 30 - Aree edificabili di cui alla L.R. 37/02 – Via Coccola ... 134
AREA 31 - Via S.Vito ... 135
AREA 32 - Via Cervarola ... 136
GLOSSARIO ... 146
Allegato al Glossario – Caratteristiche Acetaie ... 149
Allegato al Glossario – TESTO DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA “AREA SIPE NOBEL – LE BASSE” ... 150
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TITOLO I – GENERALITÀ
CAPO I - FINALITÀ ED EFFICACIA
Art. 1 - Finalità del P.R.G. e suo ambito di competenza.
La presente disciplina normativa costituisce parte integrante della Variante Generale al P.R.G.
del Comune di Spilamberto (V.G. al P.R.G.), ai sensi delle vigenti leggi.
Tale disciplina persegue gli obiettivi programmatici della V.G. al P.R.G. tesi a qualificare ed evolvere lo sviluppo economico e sociale della comunità locale, in relazione alle specifiche esigenze individuabili, nonché alla salvaguardia dei valori urbani e collettivi, di quelli ambientali e naturali, di quelli storici e culturali.
Il P.R.G. disciplina pertanto tutte le trasformazioni degli immobili ricompresi nel territorio comunale, intervenendo sulla consistenza fisica e sull'uso, che siano soggette in base alla legislazione urbanistica vigente a concessione o autorizzazione edilizia o alla dichiarazione di cui all'art. 26 della L. 47/1985.
Art. 2 - Contenuto del P.R.G.
La V.G. al P.R.G. assume e specifica gli indirizzi ed i vincoli definiti dalla pianificazione sovracomunale operante nella Regione e nella Provincia di Modena, nonché degli altri atti amministrativi e/o di settore adottati che hanno implicazioni dirette con la disciplina urbanistica.
La V.G. al P.R.G. prevede altresì:
- la distribuzione della popolazione fra insediamenti concentrati e sparsi;
- la specificazione del fabbisogno in termini di residenza, di occupazione e di servizi;
- l'individuazione del territorio urbanizzato costituito dal perimetro che comprende le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi;
- l'individuazione delle Unità di Paesaggio (U.d.P.) di rango comunale e delle zone ed elementi da sottoporre a speciali norme e/o indirizzi ai fini della tutela dell'identità culturale e dell'integrità fisica del territorio in riferimento ai disposti del Piano paesistico territoriale regionale;
- l'individuazione delle aree e delle zone di rispetto alle vie di comunicazione e ad altre particolari infrastrutture;
- l'individuazione delle aree necessarie per assicurare gli insediamenti della dotazione minima di servizi, verde pubblico, parcheggi e attrezzature nel rispetto degli standard di cui all'art. 46 della L.R. 47/1978 e successive modificazioni.
Il P.R.G. in rapporto alle indicazioni di cui ai punti precedenti, provvede alla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee dettando per ciascuna precise norme sull'utilizzazione dei suoli e del patrimonio edilizio esistente.
Nell'applicazione delle prescrizioni, previsioni e vincoli della V.G. al P.R.G., in caso di mancata corrispondenza o di dubbio interpretativo fra Norme tecniche ed Elaborati grafici, prevale la norma scritta; in caso di mancata corrispondenza o dubbio interpretativo fra Elaborati a scala diversa, prevale quello in scala a denominatore minore.
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Le suddette zone omogenee sono quelle definite dalla L.R. 47/1978 e successive modificazioni e vengono descritte al successivo art. 27 delle presenti Norme.
CAPO II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI Art. 3) - Parametri urbanistici ed edilizi.
(modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 24/11/2014)
Per le definizione dei parametri edilizi si demanda alla delibera regionale dell’Assemblea Legislativa n. 279 del 4/02/2010 – Allegato A.
Non rientrano, altresì nei calcoli della S.U., i locali posti in sottotetto che presentano le seguenti caratteristiche e che siano adibiti esclusivamente ad acetaia a conduzione familiare:
dimensioni e caratteristiche:
- Sup. Max. 40 mq. distribuita su almeno due vani con accesso da vano scala (la superficie del deposito vaselli deve essere almeno i ¾ della superficie dell’intera acetaia);
- Altezza media 2,40 ml.
- Altezza minima 1,50 ml.
- La superficie totale delle aperture esterne non deve superare il rapporto massimo di 1/16 della superficie di pavimento;
- Le aperture esterne devono essere disposte in modo tale da non creare correnti d’aria.
- Nel locale deposito vaselli sono consentiti solamente finiture a calce e la realizzazione degli impianti elettrici; la copertura dovrà essere priva di coibentazione.
- Nel progetto dovranno essere presentati i particolari tecnici della copertura e delle finiture e impianti di cui sopra.
Per le caratteristiche igienico-ambientali dell'acetaia dovranno essere rispettate le prescrizioni stabilite in materia dalla Consorteria di Spilamberto dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena (Allegate al Glossario).
I locali che non presentano le caratteristiche sopra descritte vanno ricompresi nella S.U.
Art. 4) - Applicazione dei parametri urbanistici.
I parametri e gli indici urbanistici sopra definiti operano dalla data di adozione delle presenti norme.
Le modificazioni alla proprietà o altre di carattere patrimoniale, intervenute successivamente a tale data, non influiscono sul vincolo di pertinenza delle aree inedificate relative alle costruzioni esistenti ed autorizzate sulla base degli stessi.
Indipendentemente da qualsiasi passaggio di proprietà o frazionamento successivo l'utilizzazione dei parametri esclude, salvo il caso di ricostruzione, il rilascio di altre concessioni ad edificare sulle superfici medesime.
Salvo diversa specifica indicazione, all'interno dei comparti perimetrati che prevedono la preventiva predisposizione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica e/o privata,
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devono necessariamente essere osservate le prescrizioni quantitative fissate dalla Variante Generale al P.R.G.; nella fattispecie:
- superficie del comparto;
- superficie utile ammessa per ciascun tipo di funzione;
- altezza massima consentita;
- distanze dai confini delle zone omogenee;
- destinazioni ammesse;
- superfici a standard;
- viabilità interna quando individuata dal P.R.G.
All'interno dei comparti urbanistici per i quali siano stati predisposti i P.O.U., ed appositamente segnalati, nella cartografia di P.R.G. 1:5000, sono da ritenersi indicativi gli specifici indirizzi ivi contenuti, anche in riferimento alla localizzazione ed alla forma delle singole superfici fondiarie.
Nel caso in cui non sia espressamente esplicitato dalla V.G. al P.R.G., i comparti urbanistici non attuati devono sottostare alle disposizioni delle presenti Norme.
Nelle aree disciplinate da schede, appositamente individuate nella cartografia 1:5.000, ogni trasformazione dovrà conformarsi alle prescrizioni e alle indicazioni espresse dal testo e, al caso, dalla cartografia della scheda.
Limitatamente ai comparti urbanistici, per i quali non venga riconfermata la convenzione vigente, si precisa che dovranno adeguarsi alle presenti Norme per le parti non ancora realizzate.
Art. 5) - Norme del Regolamento edilizio
I parametri edilizi ed urbanistici di cui al presente CAPO ed i criteri per la loro applicazione possono essere integrati, per quanto compatibili, con le prescrizioni ed indicazioni contenute in materia dal vigente Regolamento Edilizio.
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CAPO III - STANDARD DI P.R.G.
Art. 6) - Opere ed aree di urbanizzazione primaria.
Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle classificate all'art. 31 della L.R. 47/1978 e successive modificazioni e precisamente:
a) le strade e gli spazi di sosta e parcheggio;
b) le fognature e relativi impianti depurativi;
c) il sistema di distribuzione dell'acqua;
d) il sistema di distribuzione dell'energia elettrica, forza motrice, gas, telefono;
e) il sistema della pubblica illuminazione;
f) il verde di arredo, stradale e attrezzato;
g) gli allacciamenti e relative opere accessorie ai pubblici servizi non aventi caratteri generali.
Art. 7) -Aree ed opere di urbanizzazione secondaria e standard urbanistici.
Sono opere di urbanizzazione secondaria quelle classificate all'art. 31 della L.R. 47/1978 e successive modifiche e più precisamente:
- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo;
- mercati di quartiere;
- delegazioni comunali;
- chiese e servizi di culto;
Art. 8) - Spazi di sosta e parcheggio.
Negli interventi edilizi ed insediativi dovranno essere rispettate le seguenti quantità minime di spazio destinato a parcheggio di U1, intendendo con ciò le aree di sosta e di manovra. Le dimensioni minime del singolo posto auto sono fissate dal vigente codice della strada.
Le quote di parcheggio sotto indicate si riferiscono agli interventi di Nuova Costruzione, Demolizione e Ricostruzione, Cambio di destinazione d’uso senza e con opere, Ampliamento senza aumento di carico urbanistico e con aumento di carico urbanistico limitatamente alle parti in ampliamento.
ZONE OMOGENEE P
U1 mq
ZONE OMOGENEE P
U1 mq
A DI1 10/100 S.f.
B 5/30 S.U. DT2 3/100 S.t.
C 5/30 S.U. E
DA2 – DI2 - DI3 – DT1 - DAG 5/100 S.t. F
DA1 – DD1 10/100 S.U. G
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Lo standard di parcheggio di U2 è garantito dalle funzioni di P.R.G. individuabile negli elaborati grafici.
La realizzazione dei parcheggi di U1 può essere sostituita dal versamento del loro controvalore (monetizzazione) al Comune nei seguenti casi:
- qualora l’intervento edilizio ammesso determini una quota di superficie a parcheggio inferiore al minimo fissato per il posto auto (22 mq.);
- qualora non funzionale all’assetto viario e di sosta (a insindacabile giudizio dell’Ufficio Tecnico) nelle sole Zone Omogenee B, DA1 e DI1.
I valori relativi alla sopraddetta monetizzazione sono fissati dalla Delibera di G.C. n.6/03 o suoi adeguamenti e aggiornamenti.
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TABELLA ALLEGATA ALL'ART. 8
DOTAZIONE MINIMA DI PARCHEGGI DI PERTINENZA PRESCRITTA PER LE DIVERSE DESTINAZIONI D'USO (IN AGGIUNTA AI PARCHEGGI DI U.1 E U.2.)
TIPO DI DESTINAZIONE SUPERFICIE MINIMA DI PARCHEGGI
RESIDENZA civile e turistica
1,5 POSTI AUTO limitatamente alle Zone Omogenee di Tipo A
1 POSTO AUTO PIU’ UNA AUTORIMESSA PER ABITAZIONE per le rimanenti Zone.
(IN OGNI CASO NON MENO DI 1 MQ/10 MC).
COMMERCIO:
Di Vicinato (max. mq. 250 S.v.) alimentare e non alimentare: ……….
Strutture di vendita oltre 250 mq. S.v. fino a 400 mq. S.v. : alimentari ………..
non alimentari ………
Strutture di vendita oltre 400 mq. S.v. fino a 800 mq. S.v. : alimentari ………..
non alimentari ………
Strutture di vendita oltre 800 mq. S.v. fino a 1.500 mq. S.v. : alimentari………..
non alimentari ………
Strutture di vendita oltre 1.500 mq. S.v.:
alimentari………..
non alimentari ………
PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ SIMILARI
(Parcheggi pertinenziali privati di uso pubblico)
10 mq./ 33 mq. S.v. + 1 mq./1 mq. di S.U. residua
25 mq./ 30 mq. S.v. + 1 mq./1 mq. di S.U. residua.
25 mq./ 40 mq. S.v. + 1 mq./1 mq. di S.U. residua.
25 mq./ 18 mq. S.v. + 2 mq./1 mq. di S.U. residua.
25 mq./ 25 mq. S.v. + 2 mq./1 mq. di S.U. residua.
25 mq./ 13 mq. S.v. + 2 mq./1 mq. di S.U. residua.
25 mq./ 20 mq. S.v. + 2 mq./1 mq. di S.U. residua.
25 mq./ 8 mq. S.v. + 3 mq./1 mq. di S.U. residua.
25 mq./ 16 mq. S.v. + 3 mq./1 mq. di S.U. residua.
FINO A 400 MQ. DI SU = 1 MQ./ 1 MQ.
FINO A 1000 MQ DI SU = 2 MQ/ 1 MQ OLTRE 1000 MQ DI SU = 3 MQ/ 1 MQ MAGAZZINI, DEPOSITI, COMMERCIO
ALL'INGROSSO
40 MQ / 100 MQ DI SU
ALBERGHI, PENSIONI 2 MQ / 3 MQ DI SU
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TIPO DI DESTINAZIONE SUPERFICIE MINIMA DI PARCHEGGI
RISTORANTI, LOCALI RICREATIVI, CINEMA, SALA DA GIOCO, VLT, SALE SCOMMESSE E ATTIVITÀ SIMILARI, ECC.
2 MQ / 1 MQ DI SU
UFFICI, ATTIVITÀ
DIREZIONALI/TERZIARIE
60 MQ / 100 MQ DI SU ATTIVITÀ ARTIGIANALI E INDUSTRIALI,
PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI (D6)
20 MQ / 100 MQ DI SU
SERVIZI PUBBLICI 40 MQ / 100 MQ DI SU
In ogni caso la dimensione minima delle aree di sosta pertinenziali non potrà essere inferiore a ml. 2,5 x 4,8 per i parcheggi a pettine e 2,5 x 5,50 per quelli in linea.
Le quantità di superficie sopra riportate possono essere tradotte in posti auto pertinenziali assegnando a ciascun posto 25 mq di superficie convenzionale e arrotondando per eccesso.
Qualora l'intervento edilizio ammesso determini una quota di superficie a parcheggio (pertinenziale) inferiore al minimo fissato per il posto auto (25 mq.) è possibile la monetizzazione.
Per gli immobili compresi nelle zone territoriali omogenee di tipo B, quando le caratteristiche del tessuto urbano locale offrono sufficienti dotazioni pubbliche (parcheggi), in aree non disciplinate da Piano particolareggiato o Piano di Recupero, che siano oggetto di ampliamento, modifica dell’uso senza opere, ovvero ristrutturazione edilizia, la dotazione di parcheggi di pertinenza può essere ridotta fino alla metà di quella prescritta dalla precedente tabella, in modo però che non sia mai inferiore a quella imposta da precedenti licenze, concessioni e/o autorizzazioni edilizie.
Esempio: Cambio d’uso senza opere, in un immobile vicino ad un ampio parcheggio pubblico, di un magazzino al piano terra di mq. 150 di S.U. in ufficio.
Parcheggi pertinenziali autorizzati per il magazzino esistente (40 mq./100 mq. di S.U.) = 60 mq.
corrispondenti a 3 p.a.
Parcheggi pertinenziali previsti per l’ufficio (60 mq./100 mq. di S.U.) = 90 mq. corrispondenti a 4 p.a.
Parcheggi pertinenziali da reperire( 90mq/2 = 45 mq. corrispondenti a 2 p.a. < 3 p.a.) = 3 p.a.
Limitatamente alla “Zona A” di cui al PVC comunale (Progetto di Valorizzazione Commerciale), per i cambi di destinazione d’uso, dei locali e/o vani posti al Piano terra consentiti, anche in deroga alle superfici ammesse come complementari, esclusivamente se destinati all’insediamento di attività commerciali, artigianali di servizio alla persona, pubblici esercizi della somministrazione, uffici pubblici e servizi pubblici, attività paracommerciali con vetrine attrattive e altri usi affini, con esclusione delle attività terziarie in genere, creditizie ed assicurative - viene consentita la monetizzazione, in toto o in parte dei parcheggi pertinenziali di uso pubblico corrispondenti al nuovo uso; per tale facoltà si farà riferimento ai valori di cui alla Del. G.C. n.6/03 o suoi adeguamenti ed aggiornamenti, con riferimento ai parcheggi di U1 delle
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Zone B del Capoluogo. Gli introiti sono destinati alla realizzazione di parcheggi pubblici o attrezzature urbane per la valorizzazione della Zona.
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CAPO IV A - VINCOLI URBANISTICI E DI NATURA STORICO - AMBIENTALE Art. 9) - Effetti dei vincoli
Nelle aree sottoposte ai vincoli del presente capo, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori, nel rispetto delle previsioni del P.R.G. e secondo le specifiche prescrizioni di zona, non sono consentite nuove costruzioni, fatti salvi gli interventi ammessi negli articoli seguenti.
Art. 10) - Vincoli di rispetto alla viabilità ordinaria
E' definito nelle tavole di P.R.G.; in caso di eventuale omessa o errata indicazione dovranno, tuttavia, essere fatti osservare, ove obbligatori, i rispetti indicati dal Codice della Strada.
All'interno di tali aree sono ammessi interventi finalizzati alla realizzazione di opere di consolidamento e potenziamento delle infrastrutture viarie, nonché l'insediamento di distributori di carburante.
E' altresì consentita la realizzazione dei manufatti tecnologici al servizio della rete elettrica, telefonica, ed altre assimilabili per analogia, purché collocate in posizione da non ridurre la visibilità e/o non ingenerare pericoli alla mobilità.
Sono pure consentiti tutti gli interventi sugli edifici esistenti.
Gli ampliamenti ammessi dovranno essere eseguiti sui fronti non direttamente prospicienti l'asse stradale.
Per le destinazioni compatibili si rimanda alle Norme Agricole.
Art. 11) - Vincolo cimiteriale
Tale vincolo è regolato dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/1934 n. 1265.
In tali aree è consentita unicamente la realizzazione di interventi di tipo E3, E8, G4 e G6, di cui all'art. 25.
Gli edifici preesistenti in tali aree, alla data di adozione del presente corpo normativo, potranno essere assoggettati esclusivamente ad interventi di manutenzione straordinaria, manutenzione ordinaria, demolizione.
Art. 12) - Limite di rispetto alle infrastrutture tecnologiche puntuali ed a rete.
Nell'edificazione in qualsiasi zona omogenea sono da rispettare i seguenti distacchi:
1) oleodotti e gasdotti individuati nelle tavole della matrice ambientale: ml. 10,00 misurati dall'asse
2) pozzi minerari: ml. 10,00 misurati dal baricentro del pozzo.
I distacchi di cui sopra sono da rispettare anche nei confronti dei nuovi impianti tecnologici di futura realizzazione.
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Art. 12 – bis – Distanze di rispetto dagli elettrodotti
Riferimenti normativi: L.R. 30/00 e ss. mm. e ii. – Direttiva per l’applicazione della L.R. 30/00 approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 197/2001
1. I corridoi di fattibilità sono, ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 31 ottobre 2000, n.
30, e della direttiva per l’applicazione, approvata con deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2001, n. 197, porzioni di territorio destinate ad ospitare la localizzazione degli impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica di tensione superiore o uguale a 15.000 volt, previsti nei programmi di sviluppo delle reti presentati dai gestori.
L’ampiezza di tali corridoi non può essere inferiore a quella delle fasce di rispetto di cui alle tabelle del comma 2.
A seguito dell’individuazione del tracciato definitivo dell’opera, i corridoi sono sostituiti dalle fasce di rispetto e lo strumento urbanistico generale viene adeguato.
2. Le fasce di rispetto da impianti per la trasmissione e la distribuzione dell'energia elettrica costruiti o autorizzati con tensione superiore o uguale a 15.000 volt sono strisce o aree di terreno le cui dimensioni, determinate in via cautelativa, sono correlate alla tipologia e tensione d’esercizio dell’impianto elettrico al fine di garantire il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 microTesla.
Le dimensioni delle fasce di rispetto degli elettrodotti in relazione alle caratteristiche delle tipologie di impianti, al fine di perseguire l'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla, sono indicate nelle tabelle sottostanti ai punti a) e b) del presente comma.
a) Linee con tensione superiore a 35 kV
kV Terna singola Doppia terna
ottimizzata
Doppia terna non ottimizzata
380 100 ml. 70 ml. 150 ml.
220 70 ml. 40 ml. 80 ml.
132 50 ml. 40 ml. 70 ml.
b) Linee con tensione pari o inferiore a 35 kV
Linee a 15 kV Terna o cavo singolo
Doppia terna o cavo ottimizzato
Doppia terna o
cavo non ottimizzato
Linea aerea in conduttori nudi
20 ml. 12 ml. 28 ml.
Cavo aereo 3 ml. - 4 ml.
Cavo interrato 3ml. - 4 ml.
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Qualora si dimostri il perseguimento dell’obiettivo di qualità, l’ampiezza della fascia di rispetto può essere calcolata sulla base del rilievo del posizionamento della linea e della tipologia della linea stessa, secondo le modalità previste nell’art. 13.3 della direttiva regionale.
3. Nelle aree di completamento già dotate di opere di urbanizzazione e nelle aree sulle quali sia vigente uno strumento urbanistico attuativo, così classificabili alla data del 10 dicembre 2001, l’obiettivo di qualità minimo da perseguire è di 0,5 microTesla. Le dimensioni delle fasce di rispetto corrispondono pertanto, ai sensi della direttiva regionale applicativa, a quelle indicate nelle tabelle sotto riportate:
a) Impianti AT
kV Terna singola Doppia terna
ottimizzata
Doppia terna non ottimizzata
380 65 ml. 45 ml. 95ml.
220 50ml. 25 ml. -
132 30ml. 25ml. 45 ml.
b) Impianti MT
Linee a 15 kV Terna o cavo singolo
Doppia terna o cavo ottimizzato
Doppia terna o cavo
non ottimizzato Linea aerea in
conduttori nudi
13 ml. 10 ml. 18 ml.
Cavo aereo 2 ml. - 2,5 ml.
Cavo interrato 2 ml. - 2,5 ml.
Qualora si dimostri il perseguimento dell’obiettivo di qualità, l’ampiezza della fascia di rispetto può essere calcolata sulla base del rilievo del posizionamento della linea e della tipologia della linea stessa, secondo le modalità previste nell’art. 13.3 della direttiva regionale.
4. Le dimensioni effettive della fascia di rispetto sono sempre da calcolare dall’identificazione del posizionamento sul terreno dell’asse centrale della linea, secondo le modalità previste nell’art.13.3 della direttiva regionale.
5. All’interno delle fasce di rispetto e dei corridoi di fattibilità non sono ammessi interventi, edilizi o di cambio d’uso, che diano luogo a nuovi ricettori sensibili, essendo definiti tali, ai sensi dell’art. 13 della citata L.R. 30/2000, le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzato, gli ospedali, nonché ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere.
6. In deroga al comma 5, sugli edifici esistenti all’interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi che rientrano fra i ricettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d’uso a condizione che non comportino alcun incremento del numero di persone esposte.
7. Per ogni richiesta di permesso di costruire o D.I.A. per interventi che ricadano in tutto o in parte all’interno delle fasce di rispetto o dei corridoi di fattibilità, l’avente titolo deve allegare la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme di tutela di cui alla L.R.
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30/2000 e relativa Direttiva, delle eventuali ulteriori norme applicabili di emanazione nazionale, nonché delle disposizioni dei precedenti commi 5 e 6. Tale documentazione è rappresentata dagli elementi topografici atti a definire con precisione la distanza dell’impianto rispetto all’immobile oggetto di intervento e dall’attestazione delle caratteristiche tecniche dell’impianto.
8. Costituiscono inoltre minimi inderogabili da rispettare, le distanze previste dalla legislazione nazionale.
9. I progetti dovranno riportare il rilievo delle linee AT e MT esistenti esterne od interrate presenti rispettivamente in un intorno di metri 150 e metri 30 dall’area oggetto di intervento.
10. La realizzazione di nuovi elettrodotti, la modifica di quelli esistenti, ivi compresi gli interventi di risanamento, è soggetta alle norme nazionali e regionali vigenti nonché a quelle del PTCP.
11. Le fasce di rispetto decadono o si modificano di conseguenza qualora la linea elettrica sia spostata o interrata.
12. Per la cabine primarie (132/15 kV) e per le cabine secondarie (15/0,4 kV) i gestori, ovvero i soggetti richiedenti l’autorizzazione ex L.R. 10/93, devono attestare il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 microTesla valutato ai ricettori ai sensi del comma 4, art. 13 della Direttiva citata
13. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo valgono le disposizioni di cui alla L.R. 31/10/01 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni come integrata dalla delibera della G.R. n. 197/2001.
Art. 13) - Limite di rispetto per opifici e depositi di materiale esplosivo.
I limiti di rispetto per attività legate alla produzione e deposito di materiale esplosivo sono indicati graficamente nelle Tavole di P.R.G. (nonché dalla legislazione vigente).
Entro tali limiti sono vietate le nuove costruzioni e l'ampliamento di quelle esistenti.
Art. 14) - Perimetro di rispetto ai centri abitati.
All'interno delle zone delimitate dal perimetro di rispetto ai centri abitati sono esclusi nuovi insediamenti zootecnici di qualsiasi tipo e l'ampliamento degli esistenti è ammesso per adeguamenti funzionali escludendo comunque la possibilità di aumento di capi.
Art. 15) - Zone ed elementi di interesse archeologico
Negli elaborati cartografici di zonizzazione sono evidenziati ambiti con probabile presenza di reperti archeologici.
All'interno di tali ambiti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica, consentiti a seconda della destinazione di zona, che non siano quelli di manutenzione e dell'esecuzione di opere interne ad edifici esistenti, sono soggetti al preventivo nulla osta della competente Soprintendenza.
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Art. 16) - Tutela della viabilità storica
Nel rispetto delle prescrizioni contenute nel P.T.P.R. la presente V.G. al P.R.G. tutela i tracciati della viabilità storica ancora esistenti, individuabili nella cartografia I.G.M. di primo impianto e riportati nella matrice ambientale.
In particolare la tutela consiste nel mantenere in essere i tracciati in tutta la loro integrità; sono pertanto escluse interruzioni, soppressioni o alterazioni degli stessi, che impediscano l'immediata riconoscibilità dell'itinerario.
Sono consentiti, tuttavia, interventi volti a consolidare tali infrastrutture, nonché tesi a renderne più funzionale la percorrenza attraverso l'adeguamento della sezione, la realizzazione di spazi per la sosta, spazi di belvedere e ogni altro intervento che ne migliori le condizioni di fruibilità sia nei confronti del traffico veicolare che rispetto a quello pedonale e ciclabile.
Art. 17) - Beni culturali minori
Le maestà, i pilastri, le stele votive, i monumenti, i cippi, le lapidi, gli alberi "sacri" e gli altri elementi similari esistenti nel territorio di Spilamberto, anche se non espressamente individuati nelle tavole di P.R.G., sono da considerarsi beni culturali minori per i caratteri ed i valori storici, artistici, ambientali e testimoniali che rivestono e come tali sono soggetti a salvaguardia e tutela.
Sugli stessi sono consentiti tutti gli interventi di manutenzione e restauro di tipo conservativo.
Art. 17bis – Verde privato
Nelle parti di territorio classificate come verde privato le alberature e le sistemazioni a giardino o parco privato devono essere conservate. Per gli interventi di sistemazione e manutenzione straordinaria è prescritta la supervisione di uno specialista botanico o paesista. Non è ammessa la costruzione di nuovi edifici.
Art. 18) - Tutela dei pozzi acquedottistici
Fermi restando i vincoli di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, le prescrizioni del presente articolo si applicano nell'ambito dei perimetri per la protezione statica delle captazioni idropotabili, individuati nella matrice ambientale e nelle tavole di zonizzazione.
Sono individuati nelle tavole di zonizzazione i seguenti ambiti territoriali:
A) zone di tutela assoluta;
B) zone di rispetto in ambito urbano;
C) zone di rispetto in ambito extraurbano A) Zone di tutela assoluta
All'interno dei perimetri di tutela assoluta (raggio non inferiore a dieci metri, ove possibile) è vietata qualsiasi trasformazione fisica o dell'uso, diversa da quelle richieste dall'esercizio degli impianti di captazione.
B) Zona di rispetto in ambito urbano (raggio duecento metri)
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All'interno del perimetro di protezione primaria compreso in ambito urbano in acquiferi protetti è ammesso unicamente il consolidamento, l'ampliamento di edifici o il completamento di insediamenti preesistenti alle seguenti condizioni:
1)devono comprendere esclusivamente le seguenti destinazioni d'uso edilizio e funzionale: A1-9, A10, B1, B4, B5, B6, C1, C2, C3, C4, C6, D2, D3, D5, D6, D8, E3, E7, G1, G4, G5, G6;
2)la superficie urbanizzata complessivamente compresa nel perimetro di protezione primaria non sia incrementata di oltre il 10% rispetto l'estensione in atto al 31 maggio 1993;
3)la tipologia edilizia e le caratteristiche geotecniche dell'area di intervento consentano la realizzazione di fondazioni superficiali, essendo tassativamente vietate le palificazioni;
4)a cura e spese dei soggetti attuatori siano allestiti dispositivi di protezione dinamica a integrazione del sistema di monitoraggio delle captazioni idropotabili.
La disposizione di cui al precedente punto B), nonché le prescrizioni regolamentari relative agli interventi edilizi, alle opere di urbanizzazione e alle infrastrutture si applicano anche a strumenti urbanistici particolareggiati approvati anteriormente alla data d'adozione delle presenti norme.
Sono vietati tutti gli altri interventi di trasformazione.
C) Zone di rispetto in ambito extraurbano (raggio duecento metri)
In aggiunta agli interventi ammessi all'interno delle "zone di Rispetto in ambito urbano" sono ammessi i seguenti interventi:
- F3, purché il bestiame non sia allevato su grigliato e il rapporto fra peso vivo e superficie agraria utile in diretta connessione con l'attività di allevamento non superi i 20 q/ha né comunque la potenzialità produttiva di 50 capi bovini equivalenti;
- nonché interventi di tipo G2, G7,
- nonché infrastrutture viarie purché accompagnate da specifici studi di impatto ambientale.
Sono comunque vietate le seguenti attività o destinazioni (art. 6 comma 2 D.P.R. 24/5/1988 n.236):
a) dispersione, ovvero immissione in fossi non impermeabilizzati di reflui, fanghi e liquami, anche se depurati;
b) accumulo di concimi organici;
c) dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade;
d) aree cimiteriali;
e) spandimento di pesticidi e fertilizzanti;
f) apertura di cave e pozzi;
g) discariche di qualsiasi tipo anche se controllate;
h) stoccaggio di rifiuti, reflui, prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
i) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
l) impianti di trattamento di rifiuti;
m) pascolo e stazzo di bestiame;
Dovranno inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:
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- la superficie urbanizzata complessivamente compresa nel perimetro di protezione secondaria non sia incrementata di oltre il 10%;
- siano rispettate le modalità costruttive e garantiti i requisiti previsti dalle prescrizioni regolamentari per interventi edilizi, infrastrutture ed opere di urbanizzazione;
- a cura e spese dei soggetti attuatori siano allestiti dispositivi di protezione dinamica da acquisire al sistema di monitoraggio qualitativo delle captazioni.
Le aree riservate a nuovi impianti di captazione saranno individuate da specifici studi e dovranno essere approvate da specifiche Varianti alla presente V.G. al P.R.G.
All’interno di tali aree si richiamano, inoltre, i disposti di cui all’Articolo 94 del D.lgs. 152/2006 in relazione a quanto previsto per le zone di rispetto e per le zone di tutela assoluta.
Art. 19) - Zona d'alveo, d'acqua e di rispetto
All'interno della zona d'alveo del Fiume Panaro, individuata cartograficamente e nelle zone d'acqua di laghi, bacini, corsi d'acqua naturali, dei canali storici e delle relative zone di rispetto valgono i disposti degli artt. 17 e 18 del PTPR, nonché‚ quanto indicato dall’IND. 3 dell'elaborato n.15 "Indirizzi per il riassetto del paesaggio.
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CAPO IV B - SICUREZZA DEL TERRITORIO
art 19 BIS) - Norme per la riduzione del rischio sismico 1 -DEFINIZIONE E FINALITÀ
1.1 La riduzione del rischio sismico è un obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica.
Sono elementi di riferimento per la riduzione del rischio sismico sia gli studi di Microzonazione sismica (MS) che quelli per la valutazione della Condizione limite per l’emergenza (CLE).
1.2 La microzonazione sismica è la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e dei conseguenti possibili effetti locali del sisma. Essa costituisce un supporto fondamentale per gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e per la loro attuazione, al fine di:
− indirizzare le scelte insediative verso le aree a minore pericolosità sismica e/o all’utilizzo di tipologie edilizie a minor vulnerabilità rispetto ai possibili effetti locali;
− assicurare che la progettazione esecutiva delle opere ne realizzi la resistenza e le condizioni di sicurezza.
1.3. Gli studi di primo e secondo livello di approfondimento sono stati realizzati in scala 1:10.000 con riguardo al complesso del territorio insediato/consolidato e di nuovo insediamento del Comune di Spilamberto ricompreso negli sviluppi individuati in cartografia, comprendente le porzioni suscettibili di nuova edificazione e delle reti infrastrutturali principali, come indicato sullo strumento urbanistico generale, in conformità e coerenza con quanto stabilito dal PTCP2009 e dagli indirizzi regionali in materia.
Sul territorio comunale non compreso negli sviluppi di cui sopra, è stata realizzato uno studio di primo livello in scala 1:10.000 con riguardo agli effetti locali attesi in caso di sisma.
1.4. Gli studi di Microzonazione Sismica concorrono alla definizione delle scelte di Piano rappresentando un riferimento necessario per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva; forniscono indicazioni sui limiti e condizioni della pianificazione comunale ai fini della riduzione del rischio sismico nell’attuazione delle previsioni urbanistico-edilizie.
1.5. La Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) rappresenta l’individuazione delle funzioni necessarie al sistema di gestione dell’emergenza a seguito di un sisma, affinché l'insediamento urbano conservi l'operatività della maggior parte delle funzioni strategiche, la loro accessibilità e la loro connessione con il contesto territoriale.
Gli elaborati della CLE individuano, anche in forma coordinata con il piano di protezione civile, quegli elementi del sistema insediativo urbano e territoriale la cui efficienza costituisce la condizione minima per superare l’emergenza, con riguardo alla:
− operatività delle funzioni strategiche necessarie per l’emergenza ;
− interconnessione fra dette funzioni e la loro accessibilità nel contesto urbano e territoriale.
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2- ELABORATI DI RIFERIMENTO
2.1 Gli studi di microzonazione sismica del territorio comunale che costituiscono parte integrante del Quadro Conoscitivo del Piano, sono costituiti dagli elaborati di seguito identificati:
Elaborati studio 2009 - Analisi del rischio sismico
− QC03A.1 - Analisi rischio sismico - Rapporto Tecnico
− QC03A.2 - Corografia
− QC03A.3 - Indagini geognostiche
− QC03A.4 - Indagini geofisiche
− QC03A.5a- Indagini geofisiche - Rapporto tecnico
− QC03A.5b Indagine geofisica - Tavole A0-Profili 1-8 - Tavole A3-Profili 1-8
− QC03_5 - Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali (in scala 1:10.000) In particolare la Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali realizzata sull'intero territorio comunale, è significativa fuori dagli sviluppi indagati nello studio 2015.
Elaborati Studio 2015
− Relazione Illustrativa
e le seguenti cartografie redatta con riguardo ai soli sviluppi di cui al precedente art. 1 punto 3
PRIMO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO (SCALA 1:10.000)
− Carta delle indagini;
− Carta geologico-tecnica;
− Carta delle Frequenze naturali dei terreni;
− Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS).
In particolare la Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), che costituisce la “Microzonazione sismica di primo livello”, delimita le zone a comportamento equivalente in occasione di sollecitazione sismica indicandole come:
zone stabili, zone stabili suscettibili di amplificazione locali e zone suscettibili di instabilità. Sono altresì riportate forme di superficie, forme ed elementi sepolti ed elementi morfologici che possono amplificare localmente il moto sismico.
SECONDO LIVELLO DI APPROFONDIMENTO (SCALA 1:10.000)
− Carta delle Velocità delle onde di taglio (Vs);
− Carta di Microzonazione sismica - Livello 2.
La suddetta Carta di Microzonazione sismica - Livello 2 costituita da tre elaborati cartografici, individua le aree (microzone) a comportamento sismico equivalente definendo, in base alle condizioni stratigrafiche e topografiche locali, l’amplificazione sismica attesa.
Le microzone sono caratterizzate dai valori dei fattori di amplificazione (F.A. PGA;
F.A. IS compreso nell’intervallo 0.1-0.5 s e F.A. IS compreso nell’intervallo 0.5-1.0 s) che evidenziano comportamenti di risposta sismica sensibilmente differenziati in
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rapporto al contesto geo-morfologico di riferimento, allo spessore di copertura ed al tipo di substrato geologico individuato.
2.2 Rispetto all'insieme degli elaborati di cui al precedente comma, la cartografia di Piano, riferimento per le presenti norme, è costituita dai seguenti elaborati:
− Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali in scala 1:10.000, significativa fuori dagli sviluppi dello Studio di microzonazione sismica 2015;
− Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS) in scala 1:10.000 che evidenzia le parti in cui sono prescritti approfondimenti di secondo livello (zone stabili suscettibili di amplificazioni locali) e terzo livello Zone di attenzione per instabilità);
− Carta della “Microzonazione sismica II° livello”, in scala 1:10.000, costituita da tre elaborati cartografici, che evidenzia le parti in cui sono prescritti approfondimenti di terzo livello (zone di attenzione per instabilità) e in cui sono indicati i fattori di amplificazione per le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali.
2.3 Costituiscono inoltre elaborati di Piano i Rapporti geologici, geotecnici e sismici prodotti in sede di formazione degli strumenti urbanistici comunali. Restano valide, per quanto non in contrasto con le presenti norme e le Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC) vigenti, le conseguenti disposizioni contenute nelle N.TA. riferite alle singole aree/comparti e le prescrizioni geologico-geotecniche e sismiche espresse, che devono essere rispettate in sede di pianificazione attuativa.
2.4 Costituisce infine riferimento per l'applicazione delle presenti norme, la carta della Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza in scala 1:12.000 (carta d'insieme e sovrapposizione MS+CLE) e relativi sviluppi in scala 1:5.000, in cui sono identificati gli edifici strategici, le aree di emergenza (ricovero e ammassamento), le infrastrutture viarie di connessione e di accessibilità al sistema insediativo urbano, nonché gli edifici e gli aggregati strutturali su di esse interferenti.
3-RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO: DISPOSIZIONI GENERALI
3.1 In relazione all’applicazione delle presenti norme, restano ferme tutte le disposizioni condizionanti la trasformazione d’uso dei suoli di cui al presente strumento urbanistico generale, o definite da Piani sovraordinati.
3.2 Le cartografie di riferimento per l'applicazione delle presenti norme nella pianificazione urbanistica e regolamentare, sono quelle descritte al precedente art. 2, comma 2, 3 e 4.
Le cartografie distinguono sull'intero territorio comunale differenti aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico, individuando le parti in cui sono prescritti approfondimenti di secondo livello e di terzo livello. Nel territorio interno agli sviluppi la microzonazione sismica ha già realizzato il secondo livello di approfondimento.
Su dette carte di Piano sono altresì evidenziati gli areali interessati da frane attive e frane quiescenti. Gli eventuali interventi da realizzarsi in detti areali, sono condizionati dai risultati desunti dalle verifiche di sicurezza (analisi di stabilità) in condizioni sismiche.
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3.3 Nelle aree costituite da terreni di riporto o di natura antropica caratterizzati da spessori maggiori o uguali a 3 m, gli interventi previsti devono valutare i risultati della risposta sismica locale e la stima dei potenziali cedimenti.
3.4 Il terzo livello di approfondimento è sempre e comunque prescritto per l'individuazione di siti ove realizzare opere di rilevante interesse pubblico,, indipendentemente dalla zona/area in cui l’intervento edilizio ricade.
3.5 Costituisce riferimento per la progettazione esecutiva anche la tavola Carta delle frequenze naturali dei terreni che individua differenti classi di frequenza, al fine di evitare, in caso di sisma, il fenomeno di doppia risonanza.
3.6 Nello sviluppo delle analisi di terzo livello con determinazione della risposta sismica locale, è fortemente raccomandato che i valori della velocità delle onde di taglio (Vs) siano determinati con metodi diretti.
4-RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO:“MICROZONAZIONE SISMICA” Territorio fuori dagli sviluppi
4.1 Nel territorio comunale non ricompreso negli sviluppi, per il calcolo dell'azione sismica si dovranno effettuare gli studi e realizzare i livelli di approfondimento indicati dalla Carta comunale delle aree suscettibili di effetti locali in scala 1:10.000. (tav.Quadro Conoscitivo 3.5)
In particolare nel caso in cui gli interventi ricadano in aree potenzialmente soggette ad amplificazione per caratteristiche litologiche o litologiche e topografiche, se l’unità litotecnica di copertura presenta spessore costante è ritenuto sufficiente il secondo livello di approfondimento; nel caso in cui lo spessore di copertura sia fortemente variabile, è richiesto il terzo livello di approfondimento con analisi almeno bidimensionali.
Territorio compreso negli sviluppi
4.2 Nel territorio comunale ricompreso negli sviluppi gli studi di microzonazione sismica hanno realizzato il secondo livello di approfondimento; in cartografia sono quindi evidenziate le zone in cui sono indicati i fattori di amplificazione per le zone stabili suscettibili di amplificazioni locali e le porzioni di territorio potenzialmente instabili (zone di attenzione per instabilità) in cui sono da realizzarsi gli approfondimenti di terzo livello.
4.3 Al fine di limitare gli effetti di un sisma, l'attuazione del Piano deve garantire che gli interventi edilizi realizzino la minor interferenza tra i periodi fondamentali di risonanza del terreno riferiti ai principali contrasti di impedenza, ed il periodo fondamentale di vibrazione delle strutture.
Per le strutture che presentano periodo di vibrazione superiore a 1.0 sono da sviluppare approfondimenti mediante analisi di dettaglio della risposta sismica locale.
4.4 Nella generalità dei casi in cui siano da sviluppare verifiche di sicurezza (analisi di stabilità), è fortemente raccomandato di utilizzare i valori dei fattori di amplificazione (P.G.A.) determinati con analisi di risposta sismica locale.
5-RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO:CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE)
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5.1 Garantire e migliorare l’accessibilità alle funzioni strategiche, e quindi l’efficienza del sistema di gestione dell’emergenza, è obiettivo strutturale della pianificazione urbanistica;
pertanto gli strumenti urbanistici operativi, attuativi e regolamentari, devono attenersi all’applicazione delle seguenti disposizioni sulla riduzione del rischio.
Al fine di salvaguardare l'accessibilità alle funzioni strategiche nel contesto urbano e territoriale in caso di emergenza sismica e con riferimento alla viabilità individuata quale infrastruttura di connessione o di accesso alle funzioni strategiche sugli elaborati costitutivi la CLE, si dispone che:
− gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti e gli interventi di nuova costruzione non siano tali da rendere/realizzare fabbricati interferenti 1 sulla viabilità di connessione o di accesso;
− sui fabbricati già individuati come interferenti dagli elaborati della CLE, non è ammessa la sopraelevazione e gli interventi edilizi devono tendere di minima alla riduzione della condizione di interferenza e, in funzione della tipologia di intervento edilizio, alla sua eliminazione.
1 Si intendono interferenti sulla viabilità o rispetto alle aree di emergenza, quei fabbricati o aggregati, o singoli manufatti isolati, che ricadono nella condizione H>L o, per le aree, H>d. Ossia l’altezza (H) sia maggiore della distanza tra l’aggregato e il limite opposto della strada (L) o rispetto al limite più vicino dell’area (d) (Linee Guida per l’Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza (CLE) – Roma, giugno 2012. Commissione tecnica per la micro zonazione sismica (articolo 5, comma 7 dell’OPCM 13 novembre 2010, n. 3907.
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CAPO V – STRUMENTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE STRUMENTI E MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Art. 20) - Modalità di attuazione della V.G. al P.R.G. (Vedi anche Glossario).
La V.G. al P.R.G. si attua per mezzo di strumenti di intervento urbanistico preventivo e per concessione o autorizzazione diretta.
Gli strumenti urbanistici preventivi sono quelli definiti dalla L.R. 47/1978 e successive modificazioni e dalla L.R. 18/77 e precisamente:
- Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica P.P.P. 1 - Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare PEEP - Piani di zona per insediamenti produttivi PIP - Piani Particolareggiati di iniziativa privata P.P.P. 2
- Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata P.d.R. 1 - P.d.R. 2 - Piani di Sviluppo Aziendale o Interaziendale P.S.A.
Le modalità di formazione e approvazione degli strumenti suddetti sono quelle contenute nella citata L.R. 47/1978 e successive modificazioni e nelle Circolari Regionali in materia.
La V.G. al P.R.G. prevede inoltre altri strumenti urbanistici preventivi non espressamente contemplati dalle citate Leggi Regionali e successive modificazioni, ritenuti tuttavia indispensabili per definire preliminarmente i progetti esecutivi di interventi in particolari ambiti territoriali. Tali strumenti vengono così definiti:
- Piani di organizzazione urbana (P.O.U.).
Tesi a predeterminare la composizione urbanistica degli interventi di valorizzazione di ambiti urbani individuandone criteri e modalità di organizzazione ed assetto generale. I P.O.U. saranno predisposti a cura dell'Amministrazione Comunale o potranno essere richiesti dalla stessa ai privati e approvati dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Edilizia e costituiranno base di supporto per la progettazione esecutiva degli interventi.
La documentazione necessaria è assimilabile a quella dei P.P. di iniziativa pubblica, limitatamente agli elaborati strettamente necessari ad illustrare i contenuti progettuali in modo esauriente.
Sarà comunque compito dell'Amministrazione Comunale individuare di volta in volta l'esatta articolazione degli elaborati e l'iter procedurale di definizione del P.O.U.
- Piani di intervento coordinato.
Il Piano di intervento coordinato si attua esclusivamente all'interno di tessuti edilizi esistenti, in particolare nelle zone omogenee sottoposte prevalentemente ad intervento edilizio diretto, ogni qualvolta la P.A., per motivate ragioni urbanistiche, abbia la necessità di subordinare l'attuazione dei singoli interventi diretti a:
- particolari esigenze di integrazione urbana con altri interventi diretti posti nelle immediate adiacenze;
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- particolari esigenze di integrazione con l'attuazione di opere pubbliche;
- particolari esigenze di integrazione e coordinamento di programmi di arredo urbano, piani del colore, ecc.
- particolari altre esigenze urbanistiche non contemplate nel presente articolo.
Tale strumento ha lo scopo di programmare l'attuazione integrata dalle previsioni formulate dal P.R.G. per le zone omogenee incluse nel perimetro d'intervento indicato dalla Pubblica Amministrazione, con le specifiche programmazioni insistenti sull'area di interesse.
La documentazione necessaria alla predisposizione del Piano di coordinamento è assimilabile per analogia a quella prescritta per i Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica e/o privata, limitatamente agli elaborati strettamente necessari ad illustrare i contenuti progettuali in modo esauriente.
In considerazione della singolarità degli specifici casi che potranno manifestarsi, sarà compito della Pubblica Amministrazione stabilire, volta per volta, l'esatta articolazione degli elaborati richiesti.
Nelle presenti Norme, con riferimento anche alle tavole di progetto del P.R.G., sono indicati i tipi di intervento e le zone in cui la redazione di uno strumento di intervento urbanistico preventivo è richiesto obbligatoriamente.
Art. 21) - Concessioni e autorizzazioni già rilasciate anteriormente alla data di adozione della V.G. al P.R.G..
Gli atti sindacali per opere di urbanizzazione o edilizie rilasciati anteriormente alla data di adozione della V.G. al P.R.G., conservano la loro validità purché i lavori autorizzati abbiano inizio e siano conclusi entro i termini previsti dagli atti medesimi, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione Comunale nei casi previsti dalle vigenti leggi e nel rispetto delle modalità di rito.
Dopo la scadenza di tali termini gli interventi dovranno essere adeguati alle nuove previsioni e prescrizioni contenute nella V.G.. al P.R.G.
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Art. 22) - Edifici preesistenti e norme di zona.
Gli edifici esistenti alla data di adozione della V.G. al P.R.G. dovranno essere adeguati a tutte le nuove indicazioni e prescrizioni allorquando vengano sottoposti ad interventi che non rientrino nelle seguenti tipologie e sempre fatte salve più restrittive indicazioni contenute nelle specifiche norme di zona o nella disciplina particolareggiata per le zone A:
- manutenzione ordinaria A 10
- manutenzione straordinaria A 9
- ampliamento senza aumento di carico urbanistico A6
- ristrutturazione edilizia A 3.1
- interventi conservativi A 1 - A 2.1 - A 2.2
- opere interne come definite dall'art. 26 della L. 47/1985. (abrogato)
- demolizione A12
Nel caso di edifici ricadenti all'interno di comparti assoggettati a Piano Particolareggiato, in attesa della formazione dello stesso potranno essere consentite esclusivamente opere interne e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Art. 23) - Aggiornamento della cartografia del territorio comunale.
Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è conservata una copia della cartografia di base del territorio comunale, che viene aggiornata a cura di detto Ufficio sulla base di tutti gli interventi urbanistici ed edilizi via via realizzati.
Nessuna nuova concessione potrà essere rilasciata qualora dalla cartografia ufficiale risultasse che i parametri di zona vengono calcolati su aree già utilizzate per precedenti interventi.
Art. 24) - Rilevazioni di errori materiali negli elaborati della V.G. al P.R.G. (Vedi anche glossario)
La rilevazione di palesi errori materiali se accuratamente documentata, potrà essere oggetto di correzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale senza che ciò costituisca variante al P.R.G.
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Art. 25) - Funzioni insediabili nelle zone omogenee
Il presente articolo, suddivide le funzioni insediabili in FUNZIONI URBANE le attività e destinazioni d’uso relative al territorio urbanizzato corrispondente alle Zone omogenee di tipo A, B, C e D (Zone residenziali e produttive/terziarie) ed in FUNZIONI RURALI le attività e destinazioni d’uso insediabili in Zona Agricola, avendo tra l’altro a riferimento i raggruppamenti determinati dall’art. 2 della L.R. 46/88, che di seguito si riportano per chiarezza:
1) Funzioni abitative;
2) Funzioni direzionali, finanziarie, assicurative, funzioni commerciali, ivi compresi gli esercizi pubblici e l’artigianato di servizio, le attività produttive di tipo manifatturiero artigianale solamente se laboratoriali, funzioni di servizio, ivi comprese le sedi di attività culturali, ricreative, sanitarie, pubbliche e private e studi professionali;
3) Funzioni produttive di tipo manifatturiero ad eccezione di quelle di cui al precedente punto 2) ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo;
4) Funzioni agricole o connesse al loro diretto svolgimento a livello aziendale e interaziendale ivi comprese quelle abitative degli operatori agricoli a titolo principale;
5) Funzioni alberghiere e comunque per il soggiorno temporaneo.
Le funzioni insediabili nelle varie zone omogenee di cui al Capo II°) sono così definite e raggruppate:
FUNZIONI URBANE
A/1 – A/9 - abitazioni di ogni tipo A/10 - uffici e studi privati
B/1 - collegi, convitti, educandati, ricoveri, conventi, caserme, seminari B/2 - case di cura ed ospedali (senza fini di lucro)
B/4 - uffici pubblici
B/5 - scuole, laboratori scientifici
B/6 - biblioteche, pinacoteche, musei ecc.
B/7 - cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico C/1 - negozi e botteghe
C/2 - magazzini e locali di deposito C/3 - laboratori per arti e mestieri
C/4 - fabbricati e locali per esercizi sportivi di pertinenza di soggetti operanti senza fini di lucro C/6 - rimesse, autorimesse
D/1 - opifici
D/2 - alberghi e pensioni D/3 - teatri, cinematografi
D/4 - case di cura ed ospedali (con fini di lucro)) D/5 - istituti di credito, cambio ed assicurazioni
D/6 - fabbricati e locali per esercizi sportivi di pertinenza di soggetti con fine di lucro D/7 - fabbricati costruiti od adattati per speciali esigenze di attività industriali
D/8 - fabbricati costruiti od adattati per speciali esigenze di attività commerciali
E/3 - costruzioni e fabb. per speciali esigenze pubb. (edicole per giornali, pese, chioschi, ecc.) E/4 - recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (per mercato, posteggio bestiame, ecc.) E/7 - fabbricati destinati all'esercizio pubblico dei culti
E/8 - fabbricati e costruzioni nei cimiteri
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E/9 - edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E Sala da gioco, Vlt, Sale scommesse e attività similari.
FUNZIONI RURALI F/1 a - residenze rurali
F/1 b - residenze di sorveglianza
F/2 - locali di servizio rustico aziendali ed interaziendali
F/3 - allevamenti zootecnici aziendali ed interaziendali di bovini
F/4 - allevamenti zootecnici aziendali ed interaziendali per zootecnia minore F/5 - allevamenti suinicoli aziendali per esclusivo autoconsumo
F/6 - allevamenti suinicoli aziendali ed interaziendali non per esclusivo autoconsumo F/7 - allevamenti intensivi di bovini
F/8 - allevamenti intensivi di suini
F/9 - allevamenti intensivi di zootecnia minore
F/10 - impianti aziendali ed interaziendali di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli F/11 - serre intensive
F/12 - impianti e strutture di depurazione dei reflui zootecnici F/13 - spacci e punti vendita per produzioni aziendali
F/14 - strutture a servizio della meccanizzazione agricola- F/15 - Strutture per attività agrituristiche
F/16 - Impianti produttivi e tecnici FUNZIONI INEDIFICATE G/1 - impianti sportivi
G/2 - impianti sportivi per la balneazione fluviale e locale G/3 - campeggi ed aree attrezzate per roulottes
G/4 - parchi e giardini pubblici G/5 - parchi e giardini privati G/6 - parcheggi per autoveicoli
G/7 - bacini idrici per nautica, pesca sportiva, itticoltura G/8 - depositi a cielo aperto
G/9 - cave
G/10 - lagoni di accumulo dei reflui zootecnici G/11 - discariche di rifiuti
G/12 - colture agrarie G/13 - linee ferroviarie
G/14 - altre linee di trasporto in sede propria G/15 - infrastrutture viarie di cat. A
G/16 - infrastrutture viarie di cat. B G/17 - infrastrutture viarie di cat. C G/18 - infrastrutture viarie di cat. D G/19 - infrastrutture viarie di cat. E G/20 - infrastrutture viarie di cat. F G/21 - canali e corsi d'acqua G/22 - strade poderali
G/23 - movimenti di terra e perforazione pozzi
G/24 - abbattimenti di alberi di alto fusto non produttivi G/25 - Interventi di forestazione