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Il Sindaco precisa che non è possibile cambiare gli scaglioni proposti perchè, sulle relative previsioni di entrata, si basa il bilancio.

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004-12 del 21/05/2012

OGGETTO: Modifica dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. e modifica del relativo regolamento.-

Il Sindaco precisa che si è deciso di intervenire in modo graduale.

Il consigliere Casagrande chiede se sono state fatte simulazioni di entrata.

Il Sindaco precisa che non è possibile cambiare gli scaglioni proposti perchè, sulle relative previsioni di entrata, si basa il bilancio.

Il consigliere Casagrande ipotizza una modifica degli scaglioni.

La responsabile dell'Area contabile precisa la necessità della permanenza di una differenza tra gli scaglioni.

Il Sindaco precisa che, per intervenire in questa sede con delle modifiche, occorrerebbe fare delle simulazioni.

Il Sindaco apre la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che con propria deliberazione n. 6 del 28.02.2000 esecutiva, venne istituita l’aliquota dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs n. 360 del 28.09.1998 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 10 della Legge n. 191 del 16.06.1998;

- Che la legge 27.12.2006 n. 296 – Finanziaria 2007 – all’art. 1 comma 142, apportò le seguenti modificazioni al citato art. 1 del D.Lgs n 360/1998:

a) La sostituzione del comma 3, che dispone l’adozione da parte dei comuni di apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni, per la disciplina della variazione dell’aliquota di compartecipazione comunale di cui al comma 2;

b) L’inserimento del comma 3 bis il quale prevede che con il medesimo regolamento di cui al comma 3 possa essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali;

c) che in forza dell’art. 1 comma 142 della Legge 296/2006 la variazione di aliquota di compartecipazione non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;

Visto il “Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche” approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 5 del 29.03.2011, esecutivo ai sensi di legge;

Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 22.03.2011 in cui si confermava per l’anno 2011 l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. nella misura dello 0,5% e l’assoggettabilità di tutti i redditi all’addizionale comunale I.R.P.E.F. così come per gli anni dal 2002 al 2010;

(2)

Visto l’art. 1 comma 11 del decreto legge 13.08.2011 n. 138 convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011 n. 148, il quale dispone che, con riferimento all’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., a decorrere dall’anno 2012 non si applica la sospensione di cui all’art.1 comma 7 del decreto legge 27 maggio 2008 n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008 n. 126, confermata poi dall’articolo 1, comma 123 della legge 13 dicembre 2010 n. 220 e i comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F. differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

Considerato che ai sensi del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 l’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per i vigenti scaglioni di reddito come di seguito riportato:

a) Fino a 15.000 euro 23 per cento

b) Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 27 per cento c) Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 38 per cento d) Oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 41 per cento

e) Oltre 75.000 euro 43 per cento

Vista la delibera di giunta n. 27 del 16.04.2012 con la quale è stato deliberato lo schema di bilancio per l’anno 2012 e con la quale si è preso atto, dopo aver effettuato un attento esame delle entrate e delle spese, della necessità di rivedere l’aliquota dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. , per disporre delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell’ente e per realizzare i programmi previsti nel bilancio di previsione 2012 precisando che il mancato aumento dell’addizionale comunale I.R.P.E.F. renderebbe difficoltoso anche il mantenimento dei livelli minimi dei servizi;

Ritenuto pertanto necessario sostituire l’articolo 2 del vigente regolamento in materia di addizionale comunale all’I.R.P.E.F. con il seguente:

art. 2 Misura dell’aliquota:

La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente i 0,8 punti percentuali.

A decorrere dall’anno 2012, l’aliquota dello 0,5 % di compartecipazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., prevista dall’art. 1 del D.Lgs n. 360/1998 viene variata e modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale come segue;

a) Fino a 15.000 euro 0,5%

b) Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,6%

c) Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 0,7%

d) Oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 0,75%

e) Oltre 75.000 euro 0,8%

Per gli anni successivi viene confermata automaticamente, senza necessità di specifica deliberazione di conferma, l’aliquota vigente nell’anno precedente fino a diversa espressa modificazione adottata ai sensi e con le modalità di cui appresso;

Ritenuto altresì di stabilire, a partire dall’anno 2012, una soglia di esenzione di € 7.500,00 per i contribuenti in possesso di redditi I.R.P.E.F. annui inferiori a euro 7.500,00, variando, al fine di

(3)

applicare detta soglia di esenzione, l’articolo 4 del vigente regolamento inserendo il comma 2 così configurato:

Art. 4 – Individuazione reddito per applicazione addizionale

1. Omissis

2. Di stabilire una soglia di esenzione di euro 7.500 (settemilacinquecento) per i contribuenti in possesso di redditi I.R.P.E.F. annui inferiori a euro 7.500,00 (settemilacinquecento)

RICHIAMATO l’art 1 comma 169 della legge della legge 296 del 27.12.2006 che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento , in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il comma 16-quater dell’art. 29 del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, aggiunto dalla Legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha previsto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2012 da parte degli Enti locali è differito al 30 giugno 2012;

VISTO l’art. 1 comma 3 del D.Lgs 360/1998, così come sostituito dall’art. 11 comma 1 della Legge 18.10.2001 n. 383, con il quale si dispone che le deliberazioni comunali relative alla variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale I.R.P.E.F. devono essere pubblicate nel sito informatico denominato www.finanze.it e la pubblicazione è effettuata a cura dell’ufficio federalismo fiscale del dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’economia e delle finanze;

VISTO il D.M. 31.05.2002 contenente le procedure di pubblicazione sul sito informatico indicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

PRECISATO inoltre che la pubblicazione sul sito informatico del dipartimento delle finanze deve avvenire entro 7 giorni lavorativi precedenti la data del 31/12 dell’anno d’imposta di riferimento, in mancanza della pubblicazione entro il predetto termine le deliberazioni avranno efficacia dal 1 gennaio dell’anno di pubblicazione;

VISTO il D.Lgs 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

VISTI i pareri favorevoli, richiesti ed espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. n.

267/2000, e riportati nel presente atto;

CON voti favorevoli n. 9 e astenuti n. 3 (CASACRANDE Paolo, MUNARO Mauro e ZANON Domiziano), presenti e votanti n. 12 Consiglieri

DELIBERA

1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

(4)

2) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le seguenti modificazioni al vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F.:

a) Sostituzione dell’articolo 2 con il seguente:

Art. 2 Misura dell’aliquota:

La variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale non può eccedere complessivamente i 0,8 punti percentuali

A decorrere dall’anno 2012, l’aliquota dello 0,5 % di compartecipazione dell’addizionale comunale all’I.R.P.E.F., prevista dall’art. 1 del D.Lgs n. 360/1998 viene variata e modulata in base alle aliquote differenziate per gli scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale come segue;

a) Fino a 15.000 euro 0,5%

b) Oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro 0,6%

c) Oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro 0,7%

d) Oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro 0,75%

e) Oltre 75.000 euro 0,8%

Per gli anni successivi viene confermata automaticamente, senza necessità di specifica deliberazione di conferma, l’aliquota vigente nell’anno precedente fino a diversa espressa modificazione adottata ai sensi e con le modalità di cui appresso;

b) Inserimento del comma 2 all’articolo 4:

Art. 4 – Individuazione reddito per applicazione addizionale

1. Omissis

2. Di stabilire una soglia di esenzione di euro 7.500 (settemilacinquecento) per i contribuenti in possesso di redditi I.R.P.E.F. annui inferiori a euro 7.500,00 (settemilacinquecento)

3) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione nell’apposito sito informatico, ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 360/1998, come sostituito dall’art. 11 della Legge 18/10/2001 n. 383 e secondo le modalità previste dal Decreto ministeriale del 31.05.2002 e secondo la previsione normativa di cui al D.L. n. 201/2011 art. 13 comma 15 come convertito dalla relativa legge;

4) Di dare atto che la modificazione regolamentare, come sopra apportata, ha effetto dall’anno 2012;

5) Di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2012

Con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano, presenti e votanti n. 12 Consiglieri, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.-

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PARERI EX ART. 49 c. 1 T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267

Regolarità Tecnica:

FAVOREVOLE CONTRARIO Chies d’Alpago, lì 14/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Carmen FACCHIN

Regolarità contabile:

FAVOREVOLE CONTRARIO Chies d’Alpago, lì 14/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Carmen FACCHIN

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