• Non ci sono risultati.

29 bis R.I

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "29 bis R.I"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

Ricostituzione ex art. 29 bis R.I. del Comitato per le pari opportunità in magistratura quadriennio 2014 - 2018.

(Risoluzione dell’11 febbraio 2015)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell’11 febbraio 2015, ha adottato la seguente delibera:

“- premesso che ai sensi del comma quarto dell'art. 29 bis del Regolamento del Consiglio si deve procedere alla nomina del presidente e dei componenti del Comitato pari opportunità;

- tenuto conto che, per quanto riguarda gli esperti di cui alla lettera c) del comma secondo dell'art.

29 bis cit., sono state designate rispettivamente, per il Comitato nazionale di parità presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, la dott.ssa Fatima MANNINO e, per il Comitato per le pari opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il consigliere Monica PARRELLA;

- preso atto che le associazioni della magistratura di cui alla lettera b), comma secondo dello stesso art. 29 bis, hanno designato le dott.sse Daniela DI SARNO, Valentina MANUALI, Ilaria PERINU, Loredana NAZZICONE, Silvia GOVERNATORI ed Irene AMBROSI;

- considerato, altresì, che per la designazione dei componenti consiliari di cui alla lettera a) (due) è stato effettuato un interpello fra tutti i consiglieri del CSM al fine di raccogliere eventuali disponibilità;

- osservato che non sono previsti dalla normativa primaria ovvero secondaria criteri di selezione per la designazione dei componenti del Consiglio, che pertanto vanno individuati dalla medesima commissione proponente;

- rilevato peraltro che appare opportuno trasfondere nel costituendo organismo una specifica esperienza per garantire un equilibrio di genere, essendo il Comitato per le pari opportunità in magistratura presieduto di diritto dallo stesso Presidente della Sesta Commissione;

- considerato che appare opportuno potersi avvalere della diversa esperienza e sensibilità che possono offrire i tre consiglieri ALBERTI CASELLATI, BALDUCCI e SAN GIORGIO;

- ritenuto che per garantire l'apporto dei tre consiglieri, ed in considerazione che l'art. 29 bis reg.

prevede la nomina solo di due componenti, oltre il Presidente della sesta commissione, può operarsi una rotazione dei tre consiglieri per l'intero quadriennio della consiliatura, secondo uno schema che prevede un periodo di rappresentanza all'interno del CPOM di otto mesi per ciascun consigliere, con la possibilità che il consigliere assente dalla carica periodicamente per effetto della rotazione, venga nominato relatore esterno per le pratiche del medesimo CPOM;

- considerato che la rotazione nel quadriennio può essere realizzata nei seguenti sei periodi di otto mesi ciascuno:

1) ALBERTI CASELLATI e BALDUCCI dal 25.9.14 al 24.5.2015 2) ALBERTI CASELLATI e SAN GIORGIO dal 25.5.15 al 24.1.2016 3) BALDUCCI e SAN GIORGIO dal 25.1.2016 al 24.9.2016

4) ALBERTI CASELLATI e BALDUCCI dal 25.9.2016 al 24.5.2017 5) ALBERTI CASELLATI e SAN GIORGIO dal 25.5.2017 al 24.1.2018 6) BALDUCCI e SAN GIORGIO dal 25.1.2018 al 24.9.2018;

delibera

- la nomina dei consiglieri Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI, Paola BALDUCCI e Maria Rosaria SAN GIORGIO quali componenti del Comitato pari opportunità per il Consiglio superiore della magistratura, a rotazione, nei termini che seguono:

1) ALBERTI CASELLATI e BALDUCCI dal 25.9.14 al 24.5.2015 2) ALBERTI CASELLATI e SAN GIORGIO dal 25.5.15 al 24.1.2016 3) BALDUCCI e SAN GIORGIO dal 25.1.2016 al 24.9.2016

(2)

4) ALBERTI CASELLATI e BALDUCCI dal 25.9.2016 al 24.5.2017 5) ALBERTI CASELLATI e SAN GIORGIO dal 25.5.2017 al 24.1.2018 6) BALDUCCI e SAN GIORGIO dal 25.1.2018 al 24.9.2018;

con la possibilità che il consigliere assente periodicamente dalla carica per effetto della rotazione, venga nominato relatore esterno per le pratiche del medesimo CPOM.”

Riferimenti

Documenti correlati

possa essere previsto un riesame del provvedimento da parte di un giudice diverso, occorre che la legge indichi le condizioni in presenza delle quali il potere giudiziale può

1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei

([1]) I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.. La presente disposizione costituisce norma non

Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,

• SAMUELE CAMILLETTI, per aver presentato l’offerta economica all’interno della documentazione amministrativa, in violazione del principio di segretezza

esaminata la documentazione amministrativa delle n.10 offerte pervenute entro il termine di scadenza del 31/08/2018,.. si dichiarano ammesse alla procedura in oggetto

controllata → Consorzio stabile Vitruvio S.c.. DI

o) i richiami alle disposizioni dei decreti legislativi 27 ottobre 2009, n. 165 e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle