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COMUNE DI SASSARI Deliberazione del Consiglio Comunale

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Academic year: 2022

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N. del Reg. 92

COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE DI CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE DESTINATE A MERCATI - ISTITUZIONE ED ADOZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di dicembre

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune, in modalità telematica, e sono intervenuti i Signori:

Pres. Ass. Pres. Ass. Pres. Ass.

Alivesi Manuel P - Di Guardo Grazia Rita P - Panu Antonio - A

Andria Mariolino P - Fundoni Carla P - Pinna Fabio P -

Bisail Marco P - Gavini Giambattista P - Posadinu Teresa G. P -

Brianda Mariano G. A. P - Ginesu Francesco - A Profili Gian Carlo P -

Campus Gian Vittorio (Sindaco) P - Luisi Christian P - Rizzu Massimo P -

Carta Pasquale Antonio P - Manca Marco P - Serra Gian Carlo P -

Deiana Daniele P - Masala Giuseppe - A Sias Federico P -

Deiana Giuseppe P - Mascia Giuseppe P - Sini Enrico P -

De Martis Sofia P - Masia Giovanni A. A. P - Toschi Pilo Sebastiano P -

Demurtas Pietro - A Murru Maurilio P - Useri Laura P -

Desole Andrea P - Orunesu Virginia Lucia P - Ventura Giommaria P -

Dettori Marco P - Palopoli Giuseppe P -

PRESIDENTE

Sono presenti tutte le Assessore e tutti gli Assessori.

Dott. Maurilio Murru

con la partecipazione del

SEGRETARIO GENERALE Dott. Antonino Puledda

(2)

In continuazione di seduta, il Presidente, posto in trattazione l’argomento in oggetto, cede la parola all'assessore al bilancio e tributi Sardara per l'illustrazione.

L'Assessore al bilancio e tributi Sardara illustra la proposta di deliberazione al Consiglio, precisando che sul regolamento sono stati presentati diversi emendamenti in sede di commissione, che dovranno essere illustrati dai proponenti. Aggiunge che la proposta è corredata del parere favorevole dei Revisori dei conti, i quali hanno fornito all’amministrazione alcuni suggerimenti, accolti in parte e fatti propri dagli uffici in quanto previsti da altra normativa.

Il Presidente, apre la fase del dibattito.

Il Consigliere Andria chiede la parola per mozione d’ordine, per avere chiarimenti su come procedere per l’illustrazione degli emendamenti presentati e sulla discussione della pratica.

Il Presidente precisa che i Consiglieri che presentano emendamenti ne danno indicazione e possono richiedere di illustrarli, mentre l’emendamento presentato dalla Giunta si intende già acquisito, in quanto è stato discusso e votato dalla seconda commissione consiliare permanente. Cede quindi la parola al consigliere Andria per l’illustrazione degli emendamenti presentati.

Il Consigliere Andria illustra l’emendamento n. 1, depositato agli atti della presente deliberazione.

Il Presidente apre la fase della discussione sull’emendamento n. 1, presentato dal consigliere Andria.

Intervengono: l’assessore al bilancio e tributi Sardara; il consigliere Andria e l’assessore al bilancio e tributi Sardara.

Per il contenuto dell'illustrazione e della discussione, si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito, apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Andria annuncia il voto favorevole.

Il Sindaco rileva che l’accoglimento dell’emendamento presentato costituirebbe un inutile appesantimento del regolamento, in quanto le esenzioni sono già previste dalla legge e invita, pertanto, il consigliere Andria a ritirare l’emendamento in discussione, in caso contrario “il voto sarà sfavorevole”.

Il Consigliere Andria rimarca che l'obiettivo dell'emendamento è l'eliminazione della

“improcedibilità” nel caso previsto dall'articolo 5 del regolamento in trattazione, Il Sindaco conferma il voto sfavorevole.

Il Presidente chiede al Consigliere Andria se intenda ritirare l'emendamento.

Il Consigliere Andria, dichiara che non ritirerà l’emendamento e ne chiede la votazione.

Il Presidente poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per dichiarazioni di voto, pone in votazione l’emendamento n. 1, presentato dal consigliere Andria e invita il Consiglio a deliberare.

La votazione dà il seguente esito:

CON VOTI espressi in collegamento telematico per chiamata nominale e accertati con l'assistenza degli scrutatori, i consiglieri Ventura, Deiana Giuseppe e Masala,

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presenti 32 (essendo rientrato il consigliere Masala); votanti 25, favorevoli 2, contrari 23: il Sindaco, le consigliere De Martis, Di Guardo, Orunesu, Posadinu e Useri e i consiglieri Alivesi, Bisail, Carta, Deiana Giuseppe, Desole, Gavini, Luisi, Manca, Masia, Palopoli, Profili, Rizzu, Serra, Sias, Sini, Toschi Pilo e Ventura; astenuti 6: la consigliera Fundoni e i consiglieri Brianda, Dettori, Masala, Mascia e Pinna; il Presidente non prende parte alla votazione; il Consiglio comunale respinge l’emendamento n. 1, come presentato dal consigliere Andria.

Il Presidente posto in trattazione l’emendamento n. 2 presentato dal consigliere Andria e depositato agli atti della presente deliberazione, cede la parola al Consigliere proponente per l'illustrazione.

Il Consigliere Andria dà lettura dell’emendamento n. 2.

Il Presidente apre la fase del dibattito.

Intervengono il Sindaco e il consigliere Andria.

Per il contenuto dell'illustrazione e del dibattito si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito, apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Sindaco dichiara che sull’emendamento sarà dato voto contrario.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione l’emendamento n. 2, presentato dal consigliere Andria.

La votazione dà il seguente esito:

CON VOTI espressi in collegamento telematico per chiamata nominale e accertati con l'assistenza degli scrutatori, i consiglieri Ventura e Deiana Giuseppe, presenti 31 (essendo uscito il consigliere Masala); votanti 25, favorevoli 2, contrari 23: il Sindaco, le consigliere De Martis, Di Guardo, Orunesu, Posadinu e Useri e i consiglieri Alivesi, Bisail, Carta, Deiana Giuseppe, Desole, Gavini, Luisi, Manca, Masia, Palopoli, Profili, Rizzu, Serra, Sias, Sini, Toschi Pilo e Ventura; astenuti 5: la consigliera Fundoni e i consiglieri Brianda, Dettori, Mascia e Pinna; il Presidente non prende parte alla votazione; il Consiglio comunale respinge l’emendamento n. 2 come presentato dal consigliere Andria.

Il Presidente sostituito in qualità di scrutatore, il consigliere Masala, uscito dall’aula, con il consigliere Andria, pone in trattazione l’emendamento n. 3, dello stesso Consigliere, depositato agli atti della presente deliberazione, e gli cede la parola per l'illustrazione.

Il Consigliere Andria dà lettura dell’emendamento n. 3 e ne illustra il contenuto.

Il Presidente apre la fase del dibattito.

Interviene l’assessore al bilancio e tributi Sardara.

Per il contenuto dell'illustrazione e della discussione si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito, apre la fase delle dichiarazioni di voto.

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Il Co nsigliere Andria, nel corso del suo intervento, sottolinea che con l'emendamento presentato si propone di semplificare l'articolo 9, comma 3, così come emendato dalla Giunta.

L’Assessore al bilancio e tributi Sardara, precisato che la formulazione dell'articolo in argomento è dovuta all'accoglimento dei suggerimenti proposti dal collegio dei Revisori dei conti, invita il proponente a ritirare l’emendamento in discussione.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per dichiarazioni di voto, pone in votazione l’emendamento n. 3 presentato dal consigliere Andria.

La votazione dà il seguente esito:

CON VOTI espressi in collegamento telematico per chiamata nominale e accertati con l'assistenza degli scrutatori, i consiglieri Ventura, Andria e Deiana Giuseppe, presenti 31; votanti 25, favorevoli 2, contrari 23: il Sindaco, le consigliere De Martis, Di Guardo, Orunesu, Posadinu e Useri e i consiglieri Alivesi, Bisail, Carta, Deiana Giuseppe, Desole, Gavini, Luisi, Manca, Masia, Palopoli, Profili, Rizzu, Serra, Sias, Sini, Toschi Pilo e Ventura; astenuti 5: la consigliera Fundoni e i consiglieri Brianda, Dettori, Mascia e Pinna; il Presidente non prende parte alla votazione; il Consiglio comunale respinge l’emendamento n. 3, come presentato dal consigliere Andria.

Il Presidente posto in trattazione l’emendamento n. 4, presentato dal consigliere Andria e depositato agli atti della presente deliberazione, cede la parola al proponente per l'illustrazione.

Il Consigliere Andria dà lettura e illustra l'emendamento n. 4.

Il Presidente apre la fase della discussione.

Interviene il Sindaco che svolto l'intervento, invita il Consigliere a ritirare l’emendamento, in caso contrario annuncia che il voto sarà sfavorevole.

Per il contenuto dell'illustrazione e della discussione si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito, apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Andria, data lettura dell'articolo 31 del regolamento in trattazione, precisa che “gli sembra eccessiva la sanzione ivi prevista” e che con l'emendamento presentato “volevo dare una punizione non eccessiva a chi dimentica o interpreta male qualcosa”.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per dichiarazioni di voto, pone in votazione l’emendamento n. 4, presentato dal consigliere Andria.

La votazione dà il seguente esito:

CON VOTI espressi in collegamento telematico per chiamata nominale e accertati con l'assistenza degli scrutatori i consiglieri Ventura, Andria e Deiana Giuseppe, presenti 31; votanti 24, favorevoli 1, contrari 23: il Sindaco, le consigliere De Martis, Di Guardo, Orunesu, Posadinu e Useri e i consiglieri Alivesi, Bisail, Carta, Deiana Giuseppe, Desole, Gavini, Luisi, Manca, Masia, Palopoli, Profili, Rizzu, Serra, Sias, Sini, Toschi Pilo e Ventura; astenuti 6: la consigliera Fundoni e i consiglieri Deiana Daniele, Brianda, Dettori, Mascia e Pinna; il Presidente non prende parte alla

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votazione; il Consiglio comunale respinge l’emendamento n. 4, come presentato dal consigliere Andria.

Il Presidente posto in trattazione l’emendamento n. 5 presentato dal consigliere Andria e depositato agli atti della presente deliberazione, cede la parola al proponente per l'illustrazione.

Il Consigliere Andria illustra l’emendamento n. 5.

Il Presidente apre la fase del discussione.

Intervengono: l’assessore al bilancio e tributi Sardara, che nel corso del suo intervento, invita il Consigliere a ritirare l’emendamento, in caso contrario “il voto sarà sfavorevole”; il consigliere Andria, per dichiarare di non voler ritirare l’emendamento e per richiederne la votazione.

Per il contenuto dell’illustrazione e del dibattito si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire, pone in votazione l’emendamento n. 5, presentato dal consigliere Andria.

La votazione dà il seguente esito:

CON VOTI espressi in collegamento telematico per chiamata nominale e accertati con l'assistenza degli scrutatori, i consiglieri Ventura, Andria e Deiana Giuseppe, presenti 29 (essendo usciti i consiglieri Desole e Dettori); votanti 24, favorevoli 2, contrari 22: il Sindaco, le consigliere De Martis, Di Guardo, Orunesu, Posadinu e Useri e i consiglieri Alivesi, Bisail, Carta, Deiana Giuseppe, Gavini, Luisi, Manca, Masia, Palopoli, Profili, Rizzu, Serra, Sias, Sini, Toschi Pilo e Ventura; astenuti 4: la consigliera Fundoni e i consiglieri Brianda, Mascia e Pinna; il Presidente non prende parte alla votazione: il Consiglio comunale respinge l’emendamento n. 5, come presentato dal consigliere Andria.

Il Presidente posto in trattazione l’emendamento n. 6, presentato dal consigliere Andria e depositato agli atti della presente deliberazione, cede la parola al proponente per l'illustrazione.

Il Consigliere Andria illustra l’emendamento n. 6.

Il Presidente apre la fase della discussione.

Interviene il Sindaco.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito, apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Andria dichiara di ritirare l’emendamento.

Per il contenuto dell’illustrazione e del dibattito si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, alle ore 19,00, prima di passare all'esame dei sei emendamenti presentati dal consigliere Daniele Deiana, sospende brevemente la seduta.

Alle ore 19.05, il Presidente, ripresi i lavori, cede la parola al consigliere Daniele Deiana per l’illustrazione dell’emendamento n. 1, depositato agli atti della presente deliberazione.

Il Consigliere Daniele Deiana dà lettura e illustra il testo dell’emendamento in argomento.

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Il Presidente dichiara aperta la fase del dibattito.

Intervengono il Sindaco e il consigliere Daniele Deiana, che dichiara di ritirare l’emendamento in discussione.

Per il contenuto dell’illustrazione e del dibattito si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente cede la parola al consigliere Daniele Deiana per l’illustrazione dell’emendamento n. 2, depositato agli atti della presente deliberazione.

Il Consigliere Daniele Deiana data lettura e illustrazione dell’emendamento in discussione, chiede al Presidente se sia possibile discutere contestualmente anche l’emendamento n. 3, in quanto si devono ritenere accorpati. Dà quindi lettura del testo dell’emendamento n. 3, depositato agli atti della presente deliberazione.

Il Presidente apre la fase del dibattito sugli emendamenti nn. 2 e 3.

Intervengono il Sindaco, con la richiesta di ritirarli entrambi, in caso contrario annuncia il voto contrario; il consigliere Daniele Deiana, che dichiara di non volerli ritirare.

Per il contenuto dell’illustrazione e del dibattito si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire né nel dibattito né per dichiarazioni di voto, pone in votazione gli emendamenti nn. 2 e 3 presentati dal consigliere Daniele Deiana.

La votazione dà il seguente esito:

CON VOTI espressi in collegamento telematico per chiamata nominale e accertati con l'assistenza degli scrutatori i consiglieri Ventura, Andria e Deiana Giuseppe, presenti 29 (essendo rientrato il consigliere Desole e uscito il consigliere Brianda);

votanti 24, favorevoli 1, contrari 23: il Sindaco, le consigliere De Martis, Di Guardo, Orunesu, Posadinu e Useri e i consiglieri Alivesi, Bisail, Carta, Deiana Giuseppe, Desole, Gavini, Luisi, Manca, Masia, Palopoli, Profili, Rizzu, Serra, Sias, Sini, Toschi Pilo e Ventura; astenuti 4: la consigliera Fundoni e i consiglieri Andria, Mascia e Pinna; il Presidente non prende parte alla votazione; il Consiglio comunale respinge gli emendamenti nn. 2 e 3 come presentati dal consigliere Daniele Deiana.

Il Presidente cede la parola al consigliere Daniele Deiana per l’illustrazione dell’emendamento n. 4, depositato agli atti della presente deliberazione.

Il Consigliere Daniele Deiana, in considerazione del fatto che l’emendamento n. 4 è stato predisposto nella stessa forma dell’emendamento n. 1, ne annuncia il ritiro e chiede se sia possibile procedere con l’illustrazione del successivo emendamento presentato, ovvero l’emendamento n. 5.

Il Presidente, preso atto del ritiro, cede la parola al consigliere Daniele Deiana per l’illustrazione dell’emendamento n. 5, depositato agli atti della presente deliberazione.

Il Consigliere Daniele Deiana data lettura dell’emendamento oggetto di discussione, chiede di poter procedere con l’analisi contestuale degli emendamenti nn. 5 e 6, connessi fra loro in quanto entrambi prevedono una modifica dell’articolo 16 del regolamento in discussione. Procede quindi con l’illustrazione dei due emendamenti, entrambi depositati agli atti della presente deliberazione.

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Il Presidente apre la fase del dibattito sugli emendamenti n. 5 e n. 6.

Intervengono: l’assessore al bilancio e tributi Sardara; il consigliere Daniele Deiana;

l’assessore al bilancio e tributi Sardara e il consigliere Daniele Deiana.

Per il contenuto dell’illustrazione e della discussione si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito o per dichiarazioni di voto, pone in votazione gli emendamenti n. 5 e 6 presentati dal consigliere Daniele Deiana.

La votazione dà il seguente esito:

CON VOTI espressi in collegamento telematico per chiamata nominale e accertati con l'assistenza degli scrutatori i consiglieri Ventura, Andria e Deiana Giuseppe, presenti 29, votanti 24, favorevoli 1, contrari 23: il Sindaco, le consigliere De Martis, Di Guardo, Orunesu, Posadinu e Useri e i consiglieri Alivesi, Bisail, Carta, Deiana Giuseppe, Desole, Gavini, Luisi, Manca, Masia, Palopoli, Profili, Rizzu, Serra, Sias, Sini, Toschi Pilo e Ventura; astenuti 4: la consigliera Fundoni e i consiglieri Andria, Mascia e Pinna; il Presidente non prende parte alla votazione; il Consiglio comunale respinge gli emendamenti nn. 5 e 6, come presentati dal consigliere Daniele Deiana.

Il Presidente, esaurita la trattazione degli emendamenti presentati, apre la fase della discussione generale sulla proposta di deliberazione.

Intervengono: il consigliere Andria; il consigliere Daniele Deiana; la consigliera Posadinu; il consigliere Daniele Deiana; il Sindaco e il consigliere Andria.

Per il contenuto della discussione si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire nel dibattito, apre la fase delle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Daniele Deiana annuncia il voto contrario.

Il Consigliere Pinna esprime il voto contrario.

Il Consigliere Palopoli dichiara il voto favorevole sulla pratica.

Il Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione di voto, invita il Consiglio a deliberare simultaneamente sulla proposta di deliberazione e sulla richiesta di esecutività immediata.

La votazione dà il seguente esito:

CON VOTI espressi in collegamento telematico per chiamata nominale e accertati con l'assistenza degli scrutatori, i consiglieri Ventura, Andria e Deiana Giuseppe, presenti 29, votanti 28, favorevole 23, contrari 5: la consigliera Fundoni e i consiglieri Andria, Deiana Daniele, Mascia e Pinna; il Presidente non prende parte alla votazione.

Il Presidente, poiché non è stata raggiunta la prescritta maggioranza di cui all’articolo 1 comma 4 del vigente Statuto comunale, indice la seconda votazione, nella quale sarà necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

Pertanto,

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IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 12833 in data 22 dicembre 2020 di cui all'oggetto, presentata dall'Assessore al bilancio e tributi;

VISTO l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato “canone”, è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il “canone” in parola sostituisce le seguenti entrate: tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ed imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTI:

l'articolo 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale così dispone: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o

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dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”;

l’articolo 52, comma 1, del D. Lgs. 446/1997 il quale stabilisce che: “Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

PRESO atto che:

il legislatore non ha ricompreso tra le occupazioni assoggettabili al nuovo canone le occupazioni effettuate su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio;

per le esposizioni pubblicitarie non è stata ricompresa nel presupposto del canone la pubblicità sonora;

PRECISATO, altresì, che le esposizioni pubblicitarie costituenti il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

AVUTO riguardo alle esenzioni disciplinate dall’articolo 1, comma 833 della ripetuta legge 160/2019 ed in particolare a quelle relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;

RITENUTO che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al paragrafo precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall’articolo 47 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);

REPUTATO inoltre necessario regolare le esposizioni pubblicitarie su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province o Città metropolitane visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, mediante la previsione di apposita dichiarazione da presentare a questo Ente ai sensi della lettera e) del comma 821, dell’articolo 1, della ridetta legge 160/2019;

RICORDATI:

l’articolo 1, comma 837, della stessa legge 160/2019 che dispone: “A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del D. Lgs. 446/1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’articolo 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 23.1.2007 e successivamente modificato dalle deliberazioni del Consiglio comunale n. 19 del 6.3.2008, n. 12 del 24.2.2009 e n. 19 del 9.6.2020;

SEGNALATO che l'articolo 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;

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VISTI:

l’articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

l’articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede quanto segue: “a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”;

la circolare 2/DF Ministero dell’economia e delle finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l’applicazione dell’articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

VALUTATO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia da assoggettarsi ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RAMMENTATO quanto disposto dall’articolo 42, lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RAPPRESENTATO che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati sia da demandare alla competenza della Giunta comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento;

ATTESO che l’articolo 1 della legge 160/2019 qui in esame:

al comma 817 così dispone: “Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;

mediante i commi 826 e 827, provvede a definire la tariffa standard annua e giornaliera, modificabili ai sensi del comma 817 testé sopra riportato;

con i commi 841 e 842 stabilisce la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al

(11)

demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

SIGNIFICATO che:

le tariffe standard del canone di cui all’articolo 1, comma 816 della legge 160/2019, possono essere modificate dalla Giunta comunale sulla base di coefficienti maggiori o minori di 1 a seconda della tipologia, della finalità e della zona del territorio comunale con l’obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

l’applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti che saranno individuati dalla Giunta comunale rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire anche di garantire un’equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone;

POSTO che l’approvazione dei regolamenti rientra nella competenze del Consiglio comunale ai sensi dell’articolo 42 del D. Lgs.n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

TENUTO conto della proposta di regolamento per l’applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

Parte I: procedure di rilascio, rinnovo, e revoca degli atti di concessione o autorizzazione;

Parte II: disciplina del canone di concessione e autorizzazione;

Parte III: disciplina del servizio pubbliche affissioni;

Parte IV: Piano generale degli impianti pubblicitari;

Parte V: Canone di concessione delle aree pubbliche destinate a mercati;

Parte VI: disciplina transitoria;

Allegato A: classificazione del territorio comunale ai fini dell'applicazione del canone unico sulla diffusione dei messaggi pubblicitari;

Allegato B: classificazione del territorio comunale ai fini dell'applicazione del canone unico sull’occupazione di suolo pubblico;

Allegato C: cartografia di perimetrazione ZTL e centro storico;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone qui in parola in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l’obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTI:

il parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei conti in data 24.12.2020;

il parere favorevole espresso dalla Municipalità della Nurra in data 28.12.2020;

il parere favorevole espresso dalla 2^ Commissione consiliare permanente in data 29.12.2020;

l'articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997;

la legge di bilancio 2020 (legge 30 dicembre 2019, n. 160);

il decreto legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

lo Statuto comunale;

RICONOSCIUTA la propria competenza alla luce delle vigenti disposizioni normative, statutarie e regolamentari;

(12)

RAVVISATA l’opportunità e la ragionevolezza, in sintonia con la proposta tecnica avanzata dagli Uffici, di procedere alla approvazione della presente deliberazione per le finalità in oggetto;

DATO ATTO che sulla proposta:

è stato esperito, con esito favorevole, il controllo concomitante di regolarità amministrativa a cura del Segretario generale;

è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO l'esito unanime della seconda votazione, espressa in collegamento telematico per chiamata nominale e accertata con l'assistenza degli scrutatori, i consiglieri Ventura e Deiana Giuseppe, presenti 24 (essendo usciti dall’aula la consigliera Fundoni e i consiglieri Andria, Deiana Daniele, Mascia e Pinna), votanti e favorevoli 23; il Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

1. di fare proprie le premesse narrative e motivazionali al presente dispositivo ritenendole qui integralmente trasposte;

2. di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall’articolo 1, comma 816 della legge 160/2019;

3. di istituire altresì il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall’articolo 1, comma 837, della stessa legge 160/2019;

4. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l’occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa e che si compone di n. 74 articoli e degli allegati A), B) e C);

5. di demandare alla Giunta comunale la determinazione delle tariffe per le occupazioni, anche per i mercati, la diffusione dei messaggi pubblicitari e il servizio delle pubbliche affissioni con l’obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell’anno 2020;

6. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021 stante l’obbligatorietà della sua istituzione, salvo che il legislatore non intervenga per procrastinare l’entrata in vigore del nuovo canone;

7. di rinviare a data successiva l’entrata in vigore del predetto regolamento qualora tale facoltà sia prevista da norme di legge anche sopravvenute alla data del presente deliberato, restando applicabili, in tal caso, i vigenti regolamenti comunali e le discipline normative in materia;

8. di attestare che il nuovo “canone”, qui istituito, dal momento della sua entrata in vigore sostituirà le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;

(13)

9. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata, a cura del servizio proponente, al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

10. di dare atto altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

11. di dare atto infine che il testo del regolamento testé approvato sia reso pubblico, a cura del servizio proponente e degli altri preposti Uffici, tramite il suo inserimento sul sito web istituzionale del Comune, nella sezione appositamente dedicata ai Regolamenti.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito unanime della seconda votazione, espressa in collegamento telematico per chiamata nominale e accertata con l'assistenza dei sopra citati scrutatori, presenti 24, votanti e favorevoli 23; il Presidente non prende parte alla votazione,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii., riconosciuta l’esigenza di assicurare il sollecito dispiegamento delle sue finalità.

Il presente atto è adottato in seduta svolta in modalità parzialmente telematica, ai sensi dell'articolo 73 del D.L. 18/2020 e ss.mm.ii, nonché del provvedimento del Presidente del Consiglio comunale n. 184475 del 19.11.2020.

(14)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal ... al ...

senza opposizioni.

Sassari, ………

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del ...

con deliberazione n. ...

(15)

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE F/TO MURRU

IL SEGRETARIO GENERALE F/TO PULEDDA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario generale sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all’albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal

……….. al ………..

Sassari, ………

IL SEGRETARIO GENERALE

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