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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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SAN GIOVANNI IN PERSICETO Delibera N. 162 del 01/12/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DEL DIVIETO ALLE SALE GIOCO, ALLE SALE SCOMMESSE E ALLA NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 831 DEL 12/06/2017. APPROVAZIONE MAPPATURA COMUNALE DEI LUOGHI SENSIBILI.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì UNO del mese di dicembre, alle ore 12:30 e

seguenti nella sala della Giunta.

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione e dallo Statuto comunale, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Presente

Componente Qualifica

Presente Sindaco

PELLEGATTI LORENZO 1

Presente Vice Sindaco

CERCHIARI VALENTINA 2

Presente Assessore

PAGNONI MAURA 3

Assente Assessore

NICOLI FABRIZIO 4

Assente Assessore

AIELLO ALESSANDRA 5

Presente Assessore

BRACCIANI ALESSANDRO 6

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA PERNA LUCIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, PELLEGATTI LORENZO, SINDACO,

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra

indicato.

(2)

OGGETTO:

PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DEL DIVIETO ALLE SALE GIOCO, ALLE SALE SCOMMESSE E ALLA NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 831 DEL 12/06/2017.

APPROVAZIONE MAPPATURA COMUNALE DEI LUOGHI SENSIBILI.

Area Governo del Territorio – Servizio Amministrativo

LA GIUNTA COMUNALE

Vista e richiamata la Legge Regionale 4.07.2013 n. 5 recante Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate e ss.mm.ii.;

Visto in particolare l’art. 6 della L.R. 5/2013 Apertura ed esercizio dell’attività così come modificato dalla Legge Regionale 28.10.2016 n. 18 art. 48, che ha introdotto i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, e che recita:

1. L'esercizio delle sale da gioco e l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'articolo 110del regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) sono soggetti al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente.

2. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge e gli obiettivi di cui all'articolo 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, previsioni urbanistico- territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco e delle sale scommesse di cui al comma 3-ter del presente articolo, nell'osservanza delle distanze minime da luoghi sensibili di cui al comma 2-bis.

2-bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n.

773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;

b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;

c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

2-quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.

3. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 2, i Comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale n. 20 del 2000, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.

3-bis. La nuova costruzione e gli interventi edilizi di recupero delle sale da gioco, nonché il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere, da qualunque funzione a quella di sala da gioco, sono subordinati al rilascio del permesso di costruire, secondo quanto disposto dall'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia).

(3)

I termini istruttori di cui all'articolo 18, comma 4 della legge regionale n. 15 del 2013 sono raddoppiati.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis trovano altresì applicazione per i locali pubblici, aperti al pubblico e i circoli privati nonché per le attività commerciali e i pubblici esercizi, comunque denominati, che siano destinati alla raccolta di scommesse o che offrano servizi telematici di trasmissione dati anche al di fuori dai confini nazionali, finalizzati al gioco d'azzardo e alle scommesse.

3-quater. Ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia e di agibilità, i locali indicati nei commi 3-bis e 3-ter sono sottoposti a controllo sistematico, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, della legge regionale n. 15 del 2013. Per i medesimi locali non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 23, comma 5 e comma 7 della legge regionale n. 15 del 2013.

3-quinquies. Gli interventi e le opere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, eseguiti in assenza di titolo abilitativo o in totale o in parziale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi entro il congruo termine, comunque non superiore a sessanta giorni, stabilito dallo Sportello unico per l'edilizia con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso. Per i medesimi interventi non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 14, commi 2 e 4, dall'articolo 15, commi 2 e 3, dall'articolo 16 e dall'articolo 16-bis, comma 4 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

4. Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti, secondo quanto previsto dal piano integrato di cui all'articolo 2, a frequentare corsi di formazione predisposti dalle AUSL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno. Nel piano integrato saranno individuati, anche in relazione al numero di apparecchi, di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. n. 773 del 1931, installati nella sala da gioco, i soggetti cui sono rivolti i corsi di formazione.

5. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: un test di verifica, predisposto dalla Ausl competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza attivati nell'ambito del piano integrato di cui all'articolo 2.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 a 10.000 euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da 10 a 60 giorni.

7. Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 6 sono applicate dal Comune sul cui territorio viene accertata l'infrazione. I proventi sono destinati al finanziamento dei piani di zona di ambito distrettuale, di cui all'articolo 29 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge.

8. Gli esercenti le attività esistenti alla data di approvazione del piano integrato di cui all'articolo 2 assolvono gli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo entro un anno dall'entrata in vigore del piano stesso.

8-bis. È vietato consentire ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption).

8-ter. La Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, approva specifica direttiva per l'attuazione del comma 8-bis;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 831 del 12.06.2017 recante Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall’art. 48 della L.R. 18/2016);

(4)

Dato atto che la Giunta Regionale prevede che i Comuni provvedano a stendere una mappa dei propri luoghi sensibili individuati come:

- istituti scolastici di ogni ordine e grado;

- luoghi di culto;

- impianti sportivi;

- strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario;

- strutture ricettive per categorie protette;

- luoghi di aggregazione giovanile;

- oratori;

Considerato che il citato articolo 6, comma 2-quater, prevede che i Comuni possano individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;

Ritenuto che non sia opportuno utilizzare la previsione di cui al comma 2-quater per la quale i Comuni possano individuare altri luoghi sensibili, poiché allo stato attuale non si ravvisano ulteriori fattispecie sul territorio comunale riconducibili alle tipologie normative;

Atteso che verranno, pertanto, mappati come luoghi sensibili solo quelli rientranti nelle tipologie di cui alla deliberazione regionale;

Dato atto che le disposizioni regionali impongono ai Comuni la mappatura dei luoghi sensibili entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera della Giunta Regionale, avvenuta il 16.06.2017, e quindi entro il 16.12.2017;

Dato altresì atto che, entro il medesimo termine, i Comuni devono provvedere a stilare un elenco con l’individuazione di:

- sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;

- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;

Dato atto che il Servizio ha provveduto ad effettuare un censimento delle fattispecie individuate dalla normativa, effettuando sopralluoghi sul territorio comunale ed incrociando i dati forniti dalla Questura di Bologna e dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, acquisiti rispettivamente agli atti con prot. 39297 del 23.9.2016 e con prot. 47057 del 17.11.2017;

Vista la Mappatura dei luoghi sensibili del Comune di San Giovanni in Persiceto (Allegato A) e l’Elenco esercizi in zona sensibile (Allegato B), allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli, firmati digitalmente, espressi sulla proposta di deliberazione n.

180/2017, dal Segretario Generale, Dott.ssa Lucia Perna, in sostituzione del Dirigente interessato, in ordine alla regolarità tecnica, e del Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Dott.ssa Alessandra Biagini, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

(5)

per tutto quanto in premessa esposto, che qui si intende espressamente richiamato:

1. di approvare la Mappatura dei luoghi sensibili del Comune di San Giovanni in Persiceto, che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);

2. di approvare l’Elenco degli esercizi in zona sensibile, che, allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato B);

3. di dare atto che i provvedimenti inerenti e conseguenti il presente atto saranno adottati dal Dirigente dell’Area Governo del Territorio secondo le disposizioni di cui alla normativa citata in premessa.

Attesa l’urgenza, vista l’imminente scadenza del termine perentorio previsto al 16.12.2017 per la mappatura, la presente deliberazione, col voto favorevole di tutti gli intervenuti, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.

267/2000.

Allegati:

- Mappatura dei luoghi sensibili del Comune di San Giovanni in Persiceto (allegato “A”);

- Elenco degli esercizi in zona sensibile (allegato “B”).

(6)

LUOGHI SENSIBILI

Luoghi di aggregazione giovanile

Luoghi di culto

Impianti sportivi

Edifici scolastici

Strutture residenziali o semi-residenziali operanti in

ambito sanitario o sociosanitario.

Strutture ricettive per categorie protette.

Ingressi LEGENDA

Sale videogiochi

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SCALA 1 : 5000

Mappatura comunale dei luoghi sensibili

ai sensi della Deliberazione Regionale

n.831 del 12/06/2017

(7)

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20

12/B 12/A 12/2

5 6

7

10

4/B

2 2/A 2/B

2/C 2/B1

12/A

3

3/A

1/1

1

SCALA 1 : 5000

Mappatura comunale dei luoghi sensibili

ai sensi della Deliberazione Regionale

n.831 del 12/06/2017

Sale videogiochi LEGENDA

Ingressi

Strutture residenziali o semi-residenziali operanti in

ambito sanitario o sociosanitario.

Strutture ricettive per categorie protette.

Edifici scolastici Impianti sportivi Luoghi di culto

Luoghi di aggregazione giovanile LUOGHI SENSIBILI

(8)

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#

TIVOLI

SCALA 1 : 5000

SCALA 1 : 5000

SCALA 1 : 5000

LUOGHI SENSIBILI

Luoghi di aggregazione giovanile

Luoghi di culto

Impianti sportivi

Edifici scolastici

Strutture residenziali o semi-residenziali operanti in

ambito sanitario o sociosanitario.

Strutture ricettive per categorie protette.

Ingressi LEGENDA

Sale videogiochi

Mappatura comunale dei luoghi sensibili

ai sensi della Deliberazione Regionale

n.831 del 12/06/2017

(9)

1 SCOPECE MARCO Tabacchi edicola Circonvallazione Italia 48

2 SANGUETTOLI MICHELA Bar Majorca Circonvallazione Italia 70-72

3 CAFFÈ CORSO ITALIA DI DE VINCENZO SALVATORE Corso Italia 158

4 BAR CENTRALE DI ZHENG YUPING & C. S.N.C. Caffè Centrale Corso Italia 71

5 BAR SEVEN DI SACCHETTI BRUNO Bar Seven Piazza Bergamini 10

6 PINKY BAR S.R.L. Super Bar Piazza Garibaldi 3

7 ZHENG CAIQIN Sala Giochi Las Vegas Via Bologna 110/2-3-4

8 BAR POGGIO S.N.C. DI LISITA GIACOMO E C. Bar Poggio Via Bologna 135

9 BOCCIOFILA PERSICETANA A.S.D. Via Castelfranco 16/A

10 Via Castelfranco 44

11 B & B DI BOSI ANTONELLA E C. S.N.C. Tazza d'Oro Via Cento 156/A

12 EMY BAR DI ALEXA EMILIA MARIA

Emy Bar

Via Cento 162

13 SCOMMETTENDO S.R.L. Via Cento 2

14 SAMARCANDA DI PRINCIPATO CLAUDIO Punto Snai Via Farini 51/53

15 Lesagerato Caffè Via Galvani 3/A

16

SWEET MEET COFFEE S.N.C. DI MUZZIOLI ERIKA

Sweet Meet Coffee Via Giordano Bruno 4

17

NUOVO CAPRICCIO SAS DI PAOLO TIENGO & C.

Nuovo Capriccio Via Marzabotto 16/A

18 BAR PAOLA DI ALBERGHINI PAOLA Bar Paola Via Modena 5

19 Bar Follia Via Muzzinello 6/A

20

BAR DOLCEAMARO DI GHEORGHE DANIELA

Dolce Amaro Via Rocco Stefani 5

21

CIRCOLO ARCI BOCCIOFILA DECIMA

Circolo Arci Bocciofila Decima Via Sicilia 1

22

MILLENNIUM BAR DI TRANCHIDA GASPARE

Millennium Bar Via Sicilia 14/A

23 Viale Della Rocca 16

24 ESPRESSO BAR S.N.C. DI ZHENG LIMEI E C. Bar della stazione Viale Minghetti 1

25

Punto Snai

Circonvallazione Vittorio Veneto 55/A

26 SFORZA ELISA GoldBet Via Rocco Stefani n. 4

27 CALIFANO FRANCESCO Agenzia B2875 Via Bologna n. 110/18

Caffè Corso Italia colazione e aperitivi

BAR RISTORANTE MARCHESINI DI GAMBETTI MARCO E C. S.N.C.

LESAGERATO CAFFÈ S.N.C. DI CAPPONCELLI SERGIO E STEPANIAK KRYSTYNA

BAR FOLLIA FOOD & BEVERAGE S.N.C. DI MANGANELLI FABIO E C.

CAFFÈ DEL MORO S.N.C. DI MONICA VERONESI E ROBERTA BICOCCHI

GIA’ AGENZIA SCOMMESSE PERSICETO S.R.L. ORA RICREATIVO B S.P.A.

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DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 162 del 01/12/2017

PROVVEDIMENTI APPLICATIVI DEL DIVIETO ALLE SALE GIOCO, ALLE SALE SCOMMESSE E ALLA NUOVA INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 831 DEL 12/06/2017.

APPROVAZIONE MAPPATURA COMUNALE DEI LUOGHI SENSIBILI.

OGGETTO:

SAN GIOVANNI IN PERSICETO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Ing. PELLEGATTI LORENZO DOTT.SSA PERNA LUCIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

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