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6462/1/02 REV 1 fla/rv/rd 1 DG H II

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(1)

CONSIGLIO

DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, 18 marzo 2002 (26.03) (OR. ES)

6462/1/02 REV 1

ENFOPOL 29

NOTA

della: Presidenza

al: Gruppo "Cooperazione di polizia"

n. doc. prec. 6462/02 ENFOPOL 29, 6779/02 ENFOPOL 34, 6847/02 JUR 90 ENFOPOL 37 Oggetto: Rete di punti di contatto delle autorità nazionali competenti in materia di controllo

della sicurezza privata

− Testo emerso dai lavori del Gruppo "Cooperazione di polizia"

(5/6 marzo 2002)

(2)

DECISIONE .../.../GAI DEL CONSIGLIO del

relativa all'istituzione di una Rete di punti di contatto

delle autorità nazionali competenti in materia di controllo della sicurezza privata

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29, l'articolo 30, paragrafo 1 lettera a), e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno di Spagna, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue:

(1) Nei seminari tenutisi a Madrid dal 13 al 17 novembre 2000 e a Bruxelles il 6 e 7 settembre 2001, gli esperti in materia di sicurezza privata hanno emesso delle conclusioni.

(2) Le attività svolte dal settore della sicurezza privata influiscono sulla realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

(3) Il patrimonio di informazioni frutto dell'attività dei servizi di sicurezza privata è uno strumento rilevante ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica.

(3)

(4) È necessario procedere a una riflessione sulla determinazione di requisiti comuni negli Stati membri in merito all'autorizzazione e alla supervisione della prestazione di servizi di sicurezza privata da parte di persone fisiche e giuridiche che operano nell'ambito territoriale dell'Unione europea.

(5) Si dovrebbe facilitare la cooperazione e il coordinamento tra i diversi organismi nazionali responsabili della sorveglianza e del controllo della sicurezza privata al fine di migliorare tutti gli aspetti che fanno parte del funzionamento del settore privato della sicurezza.

(6) È necessario procedere a una riflessione sulla possibilità di armonizzare gli aspetti che, fatte salve le caratteristiche esistenti in ogni Stato membro, permetterebbero alle parti coinvolte in tale settore di attività di estendere le loro prospettive e gli interessi commerciali e imprenditoriali a qualsiasi Stato membro.

(7) La corretta gestione delle informazioni fornite dalle società di sicurezza privata e il controllo delle loro attività per evitare la commissione di reati da parte di coloro che la svolgono costituiscono azioni che contribuiscono a una migliore cooperazione operativa tra le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, doganali e altri servizi specializzati aventi funzioni coercitive, in relazione alla prevenzione, individuazione e indagine di reati,

DECIDE:

Articolo 1

È istituita una Rete di punti di contatto delle autorità nazionali competenti in materia di controllo della sicurezza privata, in appresso denominata "la Rete".

(4)

La Rete è assistita dal Segretariato generale del Consiglio.

Articolo 2

La Rete è composta di punti di contatto designati da ciascuno Stato membro competenti ad autorizzare, a supervisionare e a sanzionare le attività di sicurezza privata.

Gli Stati candidati all'adesione all'Unione europea possono designare un punto di contatto.

Articolo 3

La Rete, oltre a dare impulso alla cooperazione e alla collaborazione delle autorità nazionali competenti in materia di sicurezza privata, ha l'obiettivo di:

a) facilitare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi organismi nazionali responsabili del controllo del settore della sicurezza privata,

b) comunicare informazioni sui modelli di controllo della sicurezza privata in ciascun Stato membro e nei paesi candidati,

c) scambiare esperienze relative alla gestione delle informazioni fornite da società di sicurezza privata rilevanti per la sicurezza pubblica,

d) analizzare le "migliori prassi" per il controllo delle attività di sicurezza privata e la gestione delle informazioni rilevanti per la sicurezza pubblica fornite dalle società che svolgono questa attività.

(5)

Articolo 4

Per conseguire gli obiettivi proposti la rete crea e mantiene aggiornato in permanenza un sito Internet al fine di garantire:

a) l'accesso a tutta la legislazione degli Stati membri e dei paesi candidati in materia di sicurezza privata;

b) un contatto permanente tra le autorità competenti in materia di sicurezza privata;

c) lo scambio di esperienze in materia di efficacia dei sistemi di sicurezza e delle centrali di allarme, di trasporto e deposito di fondi, di opere d'arte, ecc.;

d) l'accesso ai dati sulle imprese del settore, sulle loro caratteristiche, sulle attività, sull'ambito geografico di azione e sulla formazione del personale.

Articolo 5

1. Le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza privata partecipanti alla Rete si riuniscono, almeno una volta all'anno, e riferiscono al Consiglio sui risultati della riunione.

2. La Rete è finanziata da [...].

Articolo 6

Il Consiglio procede alla valutazione dell'attività della Rete nel biennio successivo alla data in cui la presente decisione ha effetto.

(6)

Articolo 7

La presente decisione ha effetto il giorno successivo a quello dell'adozione da parte del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

___________

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