CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
Bruxelles, 7 dicembre 2009 (15.12) (OR. en)
17229/09
PI 141 COUR 87
NOTA
del: Segretariato generale del Consiglio
alle: delegazioni
n. doc. prec.: 16114/09 ADD 1 PI 123 COUR 71 Oggetto: Sistema migliorato dei brevetti in Europa
- Conclusioni del Consiglio
Si allegano per le delegazioni, a titolo informativo, le conclusioni su un sistema migliorato dei brevetti in Europa adottate dal Consiglio "Competitività" il 4 dicembre 2009.
_____________
ALLEGATO CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO
su
UN SISTEMA MIGLIORATO DEI BREVETTI IN EUROPA
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
1. RAMMENTANDO che il miglioramento del sistema dei brevetti in Europa è un presupposto necessario per stimolare la crescita attraverso l'innovazione e aiutare le imprese europee, in particolare le PMI, di fronte alla crisi economica e alla concorrenza internazionale;
2. CONSIDERANDO che siffatto sistema migliorato è un elemento fondamentale del mercato interno e che dovrebbe basarsi su due pilastri, ossia la creazione di un brevetto dell'Unione europea (in appresso "brevetto UE") e l'istituzione di una giurisdizione integrata, specializzata e unificata per le controversie connesse ai brevetti, migliorando in tal modo l'applicazione dei brevetti e rafforzando la certezza del diritto;
3. RICONOSCENDO il notevole volume dei lavori svolti finora dagli organi preparatori del Consiglio sugli strumenti giuridici necessari per definire i due pilastri summenzionati;
4. CONVIENE che le seguenti conclusioni sulle principali caratteristiche del Tribunale dei brevetti europeo e dell'UE (I), e le conclusioni sul brevetto comunitario (II) potrebbero costituire rispettivamente la base e parte integrante di un accordo definitivo globale su un pacchetto di misure relative a un sistema migliorato dei brevetti in Europa che comprenda la
5. SOTTOLINEA che le seguenti conclusioni non pregiudicano la domanda di parere della Corte di giustizia europea1né i contributi scritti dei singoli Stati membri, e sono subordinate al parere della Corte di giustizia europea;
6. PRENDE ATTO del progetto di accordo sul Tribunale dei brevetti europeo e comunitario di cui al documento 7928/09 del 23 marzo 2009 (in appresso "il progetto di accordo") e
riconosce che alcuni elementi dell'accordo previsto sono oggetto di una discussione specifica;
7. SOTTOLINEA che il sistema qui previsto dovrebbe essere stabilito nel rispetto delle disposizioni costituzionali degli Stati membri e non pregiudica la domanda di parere della Corte di giustizia europea, e che l'istituzione del TBEUE dovrebbe fondarsi su un accordo la cui ratifica da parte degli Stati membri dovrebbe essere effettuata in piena conformità dei rispettivi requisiti costituzionali;
8. CONVIENE che la decisione in merito alla sede del TBEUE dovrebbe essere adottata nell'ambito dell'accordo definitivo globale di cui al punto 4 e dovrebbe essere conforme al pertinente acquis dell'UE;
9. RICONOSCE che alcuni Stati membri hanno preoccupazioni fondamentali di natura giuridica in merito alla creazione del TBEUE e alla sua prevista architettura globale delineata nelle presenti conclusioni, che dovrebbe essere riveduta alla luce del parere della Corte di giustizia europea;
I. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL TRIBUNALE DEI BREVETTI EUROPEO E DELL'UE
TRIBUNALE DEI BREVETTI EUROPEO E DELL'UE
10. Il TBEUE dovrebbe avere competenza giurisdizionale esclusiva in relazione alle controversie civili connesse alla violazione e alla validità dei brevetti UE e dei brevetti europei.
1 Parere 1/09 della Corte di giustizia europea.
11. Come sottolineato nel progetto di accordo, il TBEUE dovrebbe constare di un tribunale di primo grado, di una corte d'appello e di una cancelleria. Il tribunale di primo grado dovrebbe constare di una divisione centrale nonché di divisioni locali e regionali.
12. La Corte di giustizia europea assicura il principio della preminenza del diritto dell'UE e della sua interpretazione uniforme.
COMPOSIZIONE DEI COLLEGI
13. Al fine di aumentare la fiducia degli utenti del sistema dei brevetti e di garantire un'elevata qualità ed efficacia dei lavori del TBEUE, è essenziale che la composizione dei collegi sia organizzata in modo da sfruttare al meglio l'esperienza in materia di controversie sui brevetti tra i giudici e gli operatori a livello nazionale mediante la messa in comune delle risorse.
L'esperienza potrebbe altresì essere acquisita attraverso la formazione teorica e pratica che dovrebbe essere impartita per migliorare e rafforzare le competenze disponibili in materia di controversie brevettuali e assicurare un'ampia ripartizione geografica di questo tipo di conoscenze e di esperienza specifiche.
14. Tutti i collegi delle divisioni locali e regionali e della divisione centrale del tribunale di primo grado dovrebbero garantire la stessa qualità elevata di lavoro e lo stesso livello elevato di competenze di ordine giuridico e tecnico.
15. Le divisioni di uno Stato contraente in cui, per un periodo di tre anni consecutivi, sono stati avviati meno di cinquanta procedimenti all'anno, dovrebbero o prendere parte a una divisione regionale avente una massa critica di almeno cinquanta procedimenti all'anno o riunirsi in una formazione composta da tre giudici qualificati sotto il profilo giuridico, di cui uno è cittadino dello Stato contraente interessato e due , che non sono cittadini di detto Stato, provengono dal pool di giudici da assegnare alla divisione caso per caso.
16. Le divisioni di uno Stato contraente in cui, per un periodo di tre anni consecutivi, sono stati avviati più di cinquanta procedimenti per anno civile dovrebbero riunirsi in una formazione in cui due dei giudici qualificati sotto il profilo giuridico sono cittadini dello Stato contraente. Il terzo giudice qualificato sotto il profilo giuridico che sarebbe assegnato avrebbe diversa nazionalità e proverrebbe dal pool di giudici. I giudici qualificati sotto il profilo giuridico provenienti dal pool sarebbero assegnati per un lungo periodo ove necessario ai fini dell'efficiente funzionamento delle divisioni aventi un carico di lavoro elevato.
17. Tutti i collegi delle divisioni locali e regionali dovrebbero comprendere un giudice "tecnico"
supplementare in caso di domanda riconvenzionale di revoca oppure, in caso di azione per violazione, su richiesta di una delle parti. Tutti i collegi della divisione centrale dovrebbero riunirsi in una formazione composta di due giudici qualificati sotto il profilo giuridico e uno qualificato sotto il profilo tecnico. Quest'ultimo dovrebbe disporre di qualifiche attinenti al settore tecnologico considerato ed essere assegnato al collegio, caso per caso, in quanto membro del pool di giudici. A talune condizioni da definirsi nel regolamento di procedura e con il consenso delle parti, le cause di primo grado possono essere giudicate da un solo giudice qualificato sotto il profilo giuridico.
18. L'assegnazione dei giudici dovrebbe essere fondata sulle loro competenze di ordine giuridico e tecnico, sulle conoscenze linguistiche e sulla comprovata esperienza.
19. Le disposizioni riguardanti la composizione dei collegi e l'assegnazione dei giudici
dovrebbero garantire l'indipendenza e l'imparzialità del TBEUE ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea2.
2 GU C 303 del 14.12.2002, pag. 1.
COMPETENZA GIURISDIZIONALE IN RELAZIONE AD AZIONI O DOMANDE RICONVENZIONALI DI REVOCA
20. Per garantire che le divisioni locali e regionali funzionino in modo rapido e con la massima efficienza, è essenziale che dispongano di una certa flessibilità quanto al modo di procedere con le domande riconvenzionali di revoca.
a) Le azioni dirette di revoca dei brevetti dovrebbero essere proposte dinanzi alla divisione centrale.
b) In caso di azione per violazione, una domanda riconvenzionale di revoca può essere proposta dinanzi a una divisione locale o regionale. La divisione locale o regionale interessata può:
i) procedere con la domanda riconvenzionale di revoca; ovvero
ii) deferire la domanda riconvenzionale alla divisione centrale e procedere con l'azione per violazione o sospendere il procedimento; ovvero
iii) con il consenso delle parti, deferire l'intera causa alla divisione centrale, affinché deliberi.
LINGUE DEI PROCEDIMENTI
21. Il progetto di accordo, lo statuto e il regolamento di procedura dovrebbero prevedere modalità che garantiscano l'equità e la prevedibilità del regime linguistico per le parti. Inoltre, ogni divisione del TBEUE dovrebbe predisporre un servizio di traduzione e interpretazione nella fase orale del procedimento, per assistere le parti interessate nella misura ritenuta appropriata, in particolare quando una delle parti è una PMI o un privato.
22. In linea generale i procedimenti delle divisioni locali e regionali dovrebbero tenersi nella lingua o nelle lingue dello Stato o degli Stati contraenti in cui sono situate. Gli Stati contraenti possono tuttavia designare una o più delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti come lingua del procedimento che si tiene nella divisione locale o regionale da essi ospitata.
La lingua del procedimento presso la divisione centrale dovrebbe essere la lingua del brevetto.
La lingua del procedimento presso la Corte d'appello dovrebbe essere la lingua del procedimento in primo grado.
23. Eventuali decisioni successive che incidessero in qualsiasi modo sul regime linguistico applicabile ai procedimenti in virtù dell'accordo sul TBEUE dovrebbero essere adottate all'unanimità.
PERIODO TRANSITORIO
24. Il periodo transitorio non dovrebbe durare più di cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo sul TBEUE.
25. Durante il periodo transitorio le azioni in materia di violazione o revoca di un brevetto europeo possono ancora essere avviate dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali o ad altra autorità di uno Stato contraente competente ai sensi della legislazione nazionale. Le azioni pendenti dinanzi ad un organo giurisdizionale nazionale alla fine del periodo transitorio dovrebbero restare soggette al regime transitorio.
26. A meno che le azioni non siano già state avviate dinanzi al TBEUE, i titolari di domande di brevetto o di brevetti europei concessi o richiesti anteriormente alla data di entrata in vigore dell'accordo sul TBEUE dovrebbero avere la possibilità di rinunciare alla competenza esclusiva del medesimo se tale opzione è notificata al registro entro un mese dalla fine del periodo transitorio.
CLAUSOLA DI REVISIONE RIGUARDANTE LA COMPOSIZIONE DEI COLLEGI E LE DOMANDE RICONVENZIONALI DI REVOCA
27. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente il funzionamento, l'efficienza e le implicazioni delle disposizioni riguardanti la composizione dei collegi di primo grado e la competenza giurisdizionale in relazione ad azioni o domande riconvenzionali di revoca: cfr.
punti 15, 16 e 20. Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo sul TBEUE oppure dopo che un congruo numero di cause in materia di violazioni, 2000 circa, sia stato deciso dal TBEUE, se in data posteriore, e se necessario successivamente a intervalli regolari, la Commissione dovrebbe, basandosi su un'ampia consultazione con gli utenti e su un parere del TBEUE, redigere una relazione contenente raccomandazioni circa la proroga, la soppressione o la modifica delle pertinenti disposizioni, su cui dovrebbe deliberare il comitato misto.
28. In particolare, la Commissione dovrebbe prendere in esame soluzioni alternative che rafforzino la composizione multinazionale dei collegi delle divisioni locali e regionali e che facciano riferimento alla divisione centrale per una domanda riconvenzionale di revoca, o per l'intera causa, previo accordo delle due parti.
PRINCIPI SUL FINANZIAMENTO DEL TBEUE
29. Il TBEUE dovrebbe essere finanziato dalle risorse finanziarie proprie consistenti nei diritti processuali e, almeno nel periodo transitorio di cui al punto 24 ove necessario, dai contributi dell'Unione europea (in appresso "UE") e degli Stati contraenti che non sono Stati membri.
30. Uno Stato contraente che istituisce una divisione locale dovrebbe predispone le infrastrutture a tal fine necessarie.
31. I diritti processuali dovrebbero essere fissati dal comitato misto in base a una proposta della Commissione che dovrebbe includere una valutazione da parte della Commissione dei costi previsti del TBEUE. I diritti processuali dovrebbero essere fissati ad un livello che garantisca un giusto equilibrio tra il principio dell'equo accesso alla giustizia, in particolare per le PMI e le microentità, e un adeguato contributo delle parti per le spese sostenute dal TBEUE,
riconoscendo i benefici economici per le parti interessate, e l'obiettivo di un tribunale autofinanziato con una situazione finanziaria equilibrata. Potrebbero inoltre essere prese in considerazione misure di sostegno mirate per le PMI e le microentità.
32. Il TBEUE dovrebbe essere organizzato nella maniera più efficace ed efficiente sotto il profilo dei costi ed assicurare l'equo accesso alla giustizia, tenendo conto delle esigenze delle PMI e delle microentità.
33. I costi e il finanziamento del TBEUE dovrebbero essere regolarmente monitorati dal comitato misto e il livello delle spese processuali dovrebbe essere periodicamente riesaminato,
conformemente al punto 31.
34. Al termine del periodo transitorio, sulla base di una relazione della Commissione sui costi e sul finanziamento del TBEUE, il comitato misto dovrebbe valutare l'eventualità di adottare misure finalizzate all'autofinanziamento.
ADESIONE
35. Inizialmente, l'adesione degli Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo che non sono Stati membri dell'UE dovrebbe essere aperta alle parti contraenti dell'accordo europeo di libero scambio. Dopo il periodo transitorio, il comitato misto potrebbe, all'unanimità, decidere di invitare gli Stati contraenti della convenzione sul brevetto europeo ad aderire, a condizione che abbiano pienamente attuato tutte le pertinenti disposizioni del diritto dell'UE e che
abbiano posto in atto strutture efficaci per la protezione dei brevetti.
II. BREVETTO UE
REGIME DI TRADUZIONE
36. Il regolamento relativo al brevetto UE dovrebbe essere corredato di un regolamento distinto, che dovrebbe disciplinare il regime di traduzione per il brevetto UE, adottato dal Consiglio all'unanimità conformemente all'articolo 118, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il regolamento relativo al brevetto UE dovrebbe entrare in vigore contemporaneamente al regolamento distinto relativo al regime di traduzione per il brevetto UE.
TASSE PER IL MANTENIMENTO IN VIGORE
37. Le tasse per il mantenimento in vigore dei brevetti UE dovrebbero essere progressive per tutta la durata del brevetto e, al pari delle tasse da versare durante la fase di presentazione della domanda, dovrebbero coprire tutti i costi legati alla concessione e alla gestione del brevetto UE. Le tasse per il mantenimento in vigore saranno versate all'Ufficio europeo dei brevetti, che tratterrà il 50 percento della tassa e ripartirà l'importo rimanente tra gli Stati membri secondo un criterio di ripartizione da usare a fini legati al brevetto.
38. Una volta entrato in vigore il regolamento relativo al brevetto UE, un comitato ristretto del consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti dovrebbe determinare sia il livello esatto delle tasse per il mantenimento in vigore che il criterio di ripartizione per la loro attribuzione. Il comitato ristretto dovrebbe essere composto solo da rappresentanti
dell'UE e di tutti gli Stati membri. La posizione che l'UE e gli Stati membri devono adottare in sede di comitato ristretto sarà definita nell'ambito del Consiglio, simultaneamente all'adozione del regolamento relativo al brevetto UE. Oltre che nel rispetto dei principi summenzionati, il livello delle tasse per il mantenimento in vigore dovrebbe essere determinato allo scopo di
39. Il criterio di ripartizione dovrebbe essere fissato tenendo conto di un paniere di criteri corretti, equi e pertinenti, quali ad esempio il livello di attività connesse ai brevetti e la dimensione del mercato. Il criterio di ripartizione dovrebbe prevedere compensazioni, tra l'altro, in caso di lingua ufficiale diversa da una delle lingue ufficiali dell'Ufficio europeo dei brevetti , di livelli sproporzionatamente bassi di attività connesse ai brevetti e di adesione più recente alla
convenzione sul brevetto europeo.
40. Il comitato misto dovrebbe riesaminare periodicamente le sue decisioni.
PARTENARIATO RAFFORZATO
41. Scopo del partenariato rafforzato è promuovere l'innovazione aumentando l'efficienza del processo di rilascio dei brevetti evitando la duplicazione dei lavori, con l'obiettivo di un più celere rilascio dei brevetti che renderà più rapido l'accesso al mercato per i prodotti e servizi innovativi e ridurrà i costi per i richiedenti. Un partenariato rafforzato dovrebbe valersi della competenza acquisita dai servizi centrali per la proprietà industriale esistenti e rafforzare la loro capacità di accrescere in futuro la qualità complessiva del sistema dei brevetti.
42. Un partenariato rafforzato dovrebbe consentire all'Ufficio europeo dei brevetti di avvalersi regolarmente, se del caso, dei risultati delle ricerche effettuate dai servizi centrali per la proprietà industriale degli Stati membri dell'Organizzazione europea dei brevetti in relazione a domande di brevetto nazionale di cui si rivendichi la priorità in una successiva domanda di brevetto europeo. Tali risultati dovrebbero essere accessibili all'Ufficio europeo dei brevetti conformemente al regime di utilizzazione del medesimo3.
3 Documenti OEB CA/153/06 e CA/PL 8/09.
43. I servizi centrali per la proprietà industriale possono svolgere un ruolo essenziale per la promozione dell'innovazione. Tutti i servizi centrali per la proprietà industriale, compresi quelli che non effettuano ricerche nel corso della procedura di concessione di un brevetto nazionale, possono svolgere un ruolo essenziale nell'ambito del partenariato rafforzato, fornendo consulenza ai potenziali richiedenti, comprese le PMI, divulgando le informazioni sui brevetti e ricevendo le relative domande.
44. Il partenariato rafforzato dovrebbe rispettare pienamente il ruolo centrale dell'Ufficio europeo dei brevetti nell'esame e nel rilascio dei brevetti comunitari. Nell'ambito del partenariato rafforzato si prevede che l'Ufficio europeo dei brevetti prenda in considerazione l'uso del lavoro svolto dagli uffici partecipanti, ma non è obbligato a farlo. L'Ufficio europeo dei brevetti dovrebbe restare libero di effettuare ulteriori ricerche. Il partenariato rafforzato non dovrebbe limitare la possibilità per i richiedenti di depositare la domanda direttamente presso l'Ufficio europeo dei brevetti.
45. Il partenariato rafforzato sarebbe soggetto a riesami periodici, che tengano adeguatamente conto dei pareri degli utenti del sistema dei brevetti. Inoltre, un feedback regolare dell'Ufficio europeo dei brevetti agli uffici partecipanti su come sono usate le relazioni sulla ricerca presso l'Ufficio europeo dei brevetti sarebbe essenziale per consentire il perfezionamento del
processo di ricerca a beneficio dell'uso ottimale delle risorse.
46. Il partenariato rafforzato dovrebbe essere basato su una norma europea per le ricerche, contenente criteri per assicurare la qualità. La norma europea per le ricerche dovrebbe inoltre includere norme tra l'altro su formazione, strumenti, feedback e valutazione.
47. Simultaneamente all'adozione del regolamento relativo al brevetto UE, la posizione dell'UE e degli Stati membri riguardo all'attuazione del partenariato rafforzato, compresa la norma europea per le ricerche, dovrebbe essere definita in sede di Consiglio e successivamente
48. La partecipazione degli uffici centrali della proprietà industriale al partenariato rafforzato dovrebbe essere volontaria ma aperta a tutti. Nell'intento di facilitare l'uso e la messa in comune di tutte le risorse disponibili, dovrebbe essere incoraggiata la cooperazione regionale.
Dovrebbe inoltre essere ulteriormente analizzata, sperimentata e valutata la possibilità di limitare la partecipazione di un ufficio centrale della proprietà industriale a uno o più settori tecnici specifici.
49. Le iniziative adottate attualmente non dovrebbero pregiudicare un eventuale futuro sviluppo del partenariato rafforzato, compresi futuri modelli per migliorare il partenariato tra l'Ufficio europeo dei brevetti e i servizi centrali per la proprietà industriale. In tale contesto, l'Ufficio europeo dei brevetti e gli Stati membri dovrebbero fornire una valutazione globale del funzionamento e dell'ulteriore sviluppo del partenariato rafforzato, sulla base dell'esperienza acquisita attraverso l'attuazione e i risultati conseguiti dagli uffici centrali della proprietà industriale nell'ottemperare alla norma europea per le ricerche.
MODIFICHE DELLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO E ADESIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALLA CONVENZIONE SUL BREVETTO EUROPEO
50. Affinché il brevetto UE diventi operativo, sarebbero apportate, per quanto necessario,
modifiche alla convenzione sul brevetto europeo (CBE ). L'UE e gli Stati membri dovrebbero adottare e mettere in vigore le misure necessarie, incluse quelle per l'adesione dell'UE alla CBE. Le modifiche della CBE ritenute necessarie al riguardo non dovrebbero implicare revisioni del diritto brevettuale sostanziale non connesse alla creazione del brevetto UE.
________________