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giova premettere che il Consiglio superiore della magistratura

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Academic year: 2022

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Competenza del Capo ufficio in materia di congedo straordinario.

(Delibera dell’8 aprile 2015)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell' 8 aprile 2015, ha adottato la seguente delibera:

“- vista la nota pervenuta in data 4 marzo 2015 prot. C.S.M. n. 13811/2015 avente ad oggetto

“Competenza del Capo ufficio in materia di congedo straordinario - Circolare consiliare n. 554 del 18.1.1995”, trasmessa dal Presidente della Corte di appello di … al Presidente del Tribunale di … e in copia al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia - Direzione generali magistrati, per conoscenza e per le eventuali iniziative di propria competenza, avendo constatato che alcuni magistrati del Tribunale di … hanno beneficiato di congedi straordinari, autorizzati dal Presidente del Tribunale di …, senza che le relative richieste fossero inoltrate alla Presidenza della Corte di appello di … per quanto di propria competenza;

giova premettere che il Consiglio superiore della magistratura:

- con circolare del 9 novembre 1994, ha stabilito che la competenza a deliberare in materia di congedi straordinari dei magistrati spetta soltanto ai Capi degli uffici giudiziari indicati negli artt.

46, 47 e 49 R.D. 14 dicembre 1865 n. 2641, tenuto conto delle modifiche introdotte dagli artt. 14 e 16 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511;

- che la competenza è stata estesa a tutto il periodo massimo consentito (quarantacinque giorni nel corso dell’anno solare);

- preso atto che con successiva delibera dell’11 gennaio 1995, il C.S.M ha precisato che per

“Capi degli uffici giudiziari” devono intendersi “i Capi di Corte”;

- che ad integrazione di tali direttive, è opportuno stabilire anche le modalità di comunicazione al C.S.M. dei dati riguardanti la concessione dei congedi straordinari e fugare ogni possibile dubbio interpretativo sulla titolarità del potere di autorizzazione;

- che relativamente a tale ultimo profilo, deve puntualizzarsi che il richiamo degli artt. 46, 47 e 49 del R.D. n. 2641 del 1865, come modificati dagli artt. 14 e 16 del R.D. Lgs. n. 511 del 1946, impone di ritenere che detto potere è attribuito al Presidente della Corte d’appello quanto alle domande presentate dai magistrati del distretto assegnati agli uffici giudicanti ed al Procuratore generale presso detta Corte quanto quelle proposte dai magistrati degli uffici requirenti;

- che il potere autorizzatorio è loro attribuito direttamente da norme primarie e non è esercitato su delega del Consiglio superiore, ma tale considerazione non può, però, fare escludere la necessità che i dati relativi ai congedi straordinari eventualmente concessi siano comunicati al C.S.M..

Con delibera del 13 luglio 2011 il Consiglio superiore della magistratura ha poi disposto che “la gestione delle pratiche riguardanti le aspettative ed i congedi dei magistrati avvenga esclusivamente in via telematica.

Pertanto tutte le assenze dei magistrati, a qualsiasi titolo avvenute, devono essere registrate mediante l’utilizzo della rete intranet e deve essere eliminato ogni relativo supporto cartaceo.

Costituisce compito di ciascun ufficio giudiziario l’inserimento dei dati relativi alle assenze.

L’apertura della pratica presso il Consiglio superiore avverrà soltanto se l’assenza del magistrato debba essere, a qualsiasi titolo, autorizzata dal C.S.M.

Da tanto consegue che non vi sarà più alcuna attività da parte del Consiglio superiore, neanche di mera presa d’atto, per le istanze di congedo straordinario le quali, secondo quanto già in passato ampiamente chiarito dal C.S.M., sono di esclusiva competenza dei Capi di corte. I provvedimenti adottati, in ogni caso, dai Capi di corte e dai dirigenti degli uffici giudiziari dovranno essere inseriti telematicamente nella rete intranet”.

Tanto premesso,

(2)

delibera di ribadire

- che la competenza a deliberare in materia di congedi straordinari dei magistrati spetta soltanto ai Capi degli uffici giudiziari: al Presidente della Corte d’appello quanto alle domande presentate dai magistrati del distretto assegnati agli uffici giudicanti ed al Procuratore Generale presso detta Corte quanto quelle proposte dai magistrati degli uffici requirenti;

- che il provvedimento di autorizzazione del congedo straordinario debba essere trasmesso al Consiglio superiore della magistratura esclusivamente per via telematica, come disposto con delibera consiliare del 13 luglio 2011.

Dispone altresì di dare comunicazione della presente risoluzione a tutti gli uffici giudiziari.

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