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COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

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ASSEMBLEA COSTITUENTE

COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE

(SECONDA SEZIONE)

3.

RESOCDNTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ ]2 DICEMBRE 1946

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CONTI

INDICE

Pag, Potere giudiziario (Seguito della discussione) j 5

PRESIDENTE - LEONE GIOVANNI, Rela- iore - BOZZI - CALAMANDREI, Relatore - TARGETTI - (]BERTJ - HAVAGNAN - MANNlRONI - CASTIGLfA, Relatore - Di

GIOVANNI - LACONI - CAPPI - BUL- LONI.

~

__

-=========================-r=-==~3~

J ... a seduta. comincia allo 9.

Seguito della discussione sull)()tere giudiziario.

PrtESIDE0J'J'lij ricorda che la Seziono avova stabilito cii procedere a.d un esanw degli arlicoli proposLi, al fine anche di Pl'C'- cisal'e quale di essi si ritonesse oppol'LIl no l'inviaro ad altro Sottocommissioni per la

101'0 llligliol'O collocaziono nella Coslituziol10, LI!;OKE GlOVAì\-:\I, Relatorc, propon!!

di inizia!'e l'esame degli articoli 18, 24, 26, 23 o 25 della relaziono PaLricolo, perché ri- tione che potrebbero 0SS0)'e l'inviali a!l alLra.

So ttocommissione,

PRES1DENTE dà leLtura dell'al'Licolo 18:

( r['utti i cittadilli SClIIO Ilgl1ali di fl'ulll(, a,lla giusLizia, »,

LEOXE C rOVAN"N r, ReZo,lore, fu. ['ih,- vare che questo articolo corrisponde all'arli- colo 16 del suo progetLo: «( Nessun divieto o limite può pssero posto all'esercizio dol di- riLto' eli agir8 in sede giudiziaria >l,

BOZZT obietta che _questo articolo non tratta precisamenlo clelia stessa cosa, per quanio sia COllnesso Con l'ultimo comma del- l'articolo 15 del progetJo~Calamalllll'ei: (( Nes- suna antorizzazione è necrssaria per agir0 in via civile o in via penale conLro i pl1bblici funzionari por responsabilità assuJ\le nel- l'esercizio dolle loro funzioni ", 1\ S110 avviso, l'articolo -16 de'n'onorevole 1.('0110 potrebbo essere aggiunto como socondo comma del- l'arLicolo 18 in discussiollo.

Afferma che tutte lo restrizioni attllal- :nrnto -vigenLi dovono cadpl'o, cornn quella, ad esempio, che vieta di prOCOdOI'8 nei con- fronti degli agenLi eli pubblica sicurezza - secondo il Codice penale - senlla lilla specialt~

'ì.ll Lorizzazi on fl cle 11' an Lori Là,

LEON E

n

I OVA~~ I, Relalore, pensa che il concetto ispiratore dell'articolo in disCllS- . siono e ciel cOl'rispondeHte art.icolo dell'ono- revole Calamandrei non sia precisi,l.men lo quello al quale è informato il suo articolo 16.

l!;gli era preoccupato dal Limore che in secle rrocessualn si poLpsse eludere qnesLa egua-

~Iianza di carallere sostanzialn, sLahill'nclo

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - 1 6 - COMMISSIONE PEH LA COSTITUZIONE -- -

SKCONDA SOTTQCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 12 DICEMBRE 1,946

nella leggo processuale dei limiti all'esf'rcizio eli determinate azioni,

L'onorevole Bozzi illdicava un altro COll- cetto, pure apprt'zzabilf': quello di impf'dirf' che vongano postf' (!ello cOllclizioni alla pl'O- ceelibiliLà, Ilf:i riguardi di cc'!'tp caLf'gorif"di persone, como è appllJlto il Caso degli appar- Lonenti alla pllbblica sicmezza, in quanlo oggi lo SLato pllÒ impeelire che la giustizia abbia il suo corso Ilei cnnfl'onl.i di de'lf'I'minate per- sone.

PI'oponocii J'Ollclf'l't' i (:Ille cOllcpllinello sles- so arLicolo, formandoJìf' ellit' commi clisI inli.

I.,'arliculo così [ol'lIllllaln dovl't'])iJf' Iruva1' posto nella prima parLt) clplla CosliLuziulIe, clovo si slatllisce s11i diritti ciP! citladino.

Nella parlo iJlvect' cho clf'fillisce il potpre gin- cliziario occol'l'n li 111 i I a 1'(' 10 disposizioni a.

"quanLo COnCpI'I1f' ,il complesso dl'lln fllllZiolli con le qllali Lale poi m'n si esurciLa. lnfaLLi nella SII n l'plaziol]() vi è 1111 paro.grafo il1 cui si fissano le glì.l'alll\ic· giurisdizionali pel' il

ci Ltallino.

CAL!\MA N DHE I, Relalol'l:. è flì.vo)'rvole allà insol'ziollf', [l'a i dil'iLii del cittadino, cii Ilna nOl'lna. cOI'l'ispnIld"IlIt' all'al'licolo 18 elel progetLo Palricolo, quantunque riLrnga cllo qut's la 1101'ma sia giù. comlwesa i n qlLf'lI~_

votata dalla prima SoLtocolllmissione o che a.fTerma elle « tllLli i ciLLadilll sono uguali di [ronl.o alla legge)) (! qUi11cli n [OTtiori, di fronte alla giusLi~ia, aLLraverso la qualI:) In legge .si applica.

Nlilla in contrario, quindi, a che si men- zioni qlLOsla oguaglianza anche nei con- fronti (loi gllldici; lIla tione a far rlleval'() quale sia la porLata pratica di quesLo prin- Cipio: so si vuoi dire che sono vietate le gilll'!- sclizioni speciali o sLl'aoI'(linal'io, v'è, a questo pl'opositu, la norma nella pf1rte che si rife- ,'isce all'ordinamenlo giudizia.rio. Quanto ai l'apporti lra poLere giudiziario e potere am- minisll'ativo, la l'l:laHva norma dovrebbe essere collocata clopo Cfllellf' che si riferiscono alla formulazione- generale lì. t Linente al potere giudiziario. Ma vi SOIlO giurisdizioni cllf' non l'ientrano in ql.loll8 ricordaLe, o questo è il caso dello giurisrlillioni f'cclesiasticl1f'. In materia matl'imoniale li faLLo che certi cil- tadini, por chioclOl:O l'annllllamonto elol lIla- Lrimonio, debbanu adire non i 1'rd)Jjnali clello StaLo, ma quelli della Chiesa, ed altri possano invoce adil'o i Tribunali clello Stato, costituisco una norma c,he va contro il prin- cipio della t~guaglianl\a dei cittadini di fl'onle alla giustizia, in qualllu pone due giusLi~ie,

Cfuella' ecclesiaslica e qiwlla civile, aperle ai cHladini.

Pur dichiarandosi favorevole a tale prill- cipio, invita i colleghi a lwn ponuerare la .pnrlala di quesll articoli,

rl'J\RGETT[ ritiene opportuno, pl'irlla cii illizial'f' la discussione eli J1ìorilo slii problemi Indicai i, cll(~ la Sezione si ,mollà d'accordo Sli' Illl principio generale, cioè sulla neces- silà cht> la CosLituzione comprencla anche in quesla parte 1m numeru di arLicoli mollo lI1i- 1}lll't: di Cfudll presentali, limilandosi a quello cho è slre,ttamente attinento all'esercizio della flÌllZiollc gimisllizionalf'. l progotti in (lisCllSsiol1p, invec0, cnnt0ngono molte nor-

me ello troveranno la ]01'0 piÙ cnI'retta collo- 'enzionn,

°

11rl Codice' ppnale, o nella. legge

~Illi' md inamenlo giudiziario.

PHESIDEN'rB; fa rilevare che è appunlo qllHsla cliscl'iminazione il flne da raggiungel'e COIl la dnl ihazionn dpgli articoli presentati.

BOZZ I Il'ova f'saLLo qllCllllo dico l'ono- l'evole rrargnll i; 11' norl1lo c1nlln CosLi tur-;iolle l'lgll::tl'c1allLi il pOLP.l'8 giudiziario debbono

E1SSNO IlInila1P; ma la discussione ha lo scopu cl i giull1:!:prn ael Ilna disCl'illl inazione [l'a quello ChB va insnri lo' 11Plla pari o genoralo o quello cllf: c[f'V0 I.rcl"ar posto llelle disposizioni che la St·",io!1e è chiamata a preparal'f'. Ma anche degli al,ticoli chfl si intml(le l'invial'o al Comi- I al.() li i r0!lm-:ione è opporluno procedere ad una fOl'l11ulazioTlf' concrrl'1.

'l'}\ HG ET'r [ nssrrvn. che, prr giungere ad lilla [ormulazione concrela, occorre di- sCIIIf'1'1' sul T1wJ'ito, mentre In. discussione do- vrebbe essere riservata solLanto a quegli ari icol i che l'iflrt! ono la materia assegnata

alla Sozione. '

PRES [DgN'rE conviene con l'onorevole T1trgetli, ma fa osservaro che, per guada- gnaro lempo, è opportun.o considerare il cnntenilio degli articol i per pot.erne definire la l'rlaLiva collocazione.

LEONFJ G lOV ANNI, Relatore, fa rile- val'e che l'onorevole Targetti ha sollovato due quesLioni: una di impostazione generale tlel1e norme sul pot81:e giudiziario, clelle quali vorre11ho riclll1'ri' il numel'o, 8 l'alLra su quelle norme Cll8 dovrebbero essere di pertinenza di alll'e SlIllocummissioni. Poiché si ha no- tizia di nOl'me elaboraLe e approvate da alt.ro SoLiocolflmissionl, di queslo è inuLile ripe-

lere l'esame; ma ovo so no manifesti Ull profilo

11110VO, è clovoroso segnalal'lo a quolle Sot- Locommissioni,

Alcuni degli articoli dei progetti riferen- Lisi al potere giudiziario potranno cadero, ma non va dimenticat.o che a questo tema va dala la maggiore estensione, perché la Magi- sll'alura n~ aspetl~ una forntlllazione com-

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ASSEMBLEA COS'1'ITUENTE - 1 7 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 12 DICEMBRE 1946

plota. Se, in definitiva, si·elaborerà una Costi- tuzione alquanto òiffusa, non sarà. un male, perché fissare un prinCIpio lasciandone alla logge la disciplilla, 'data la rigidità. della. Co- stituzione, può diventare inutile, in quanto Siarà facile, con la legge, eluderlo. Quindi pre- ferirebbe che, norma per norma, fosse sta- bilito quaIi saranno lasciate fuori della Co- s;l.ituzione e rinviate alla legge sull'ordina- mento giudiziario.,

CALAMANDREI, Relatore, riterre'bbe op- portuno cominciare l'esame degli articoli senza indugiarsi in una discussione sui cri- teri da seguire.

TARGETTI aggiunge che il dissenso può nascere sulla sorte che si vuoI riservare a questi articoli; di questo la Sezione non do- vrebbe occuparsi, perché il fatto -di rinviarli aò una Sottoccimmissione non implica un giudizio sulla materia.

UBERTI, per evi.tare che questa discus- sione si prolunghi, propone che, di tutti gli é\rtÌcoli proposti, si esaminino quelli che ri- 1j'uardano l'organizzazione del potere ,giudi- ziario, e si trascurino gli altri che trattano ma torie non sot toposte all' esame della Sezi bnE:.

RAVAGNAN si associa a quanto hanno detto il Presidonte e H Rela-Lore. Fa presente che forse la Costituzione, nella sua parte riguardante il potere giudiziario, condurrà.

alla riforma elei codici, (' allora occouerà preoccuparsi clll! il futuro legislatore trovi delle indicazIOni precise sulla via da seguir=:.

MANNIRONI ritiene che molte delle norme fissate negli articoli progeLtaLi tro- v8rebb€ro il loro posto più'adatto nei codici.

BOZZI, per riunire in un'unica disposi- zione i due principi, che tutti i cittadini sono eguali dinanzi alla legge, e che i cittadini, 'per far valere i loro diritti, non hanno bisogno (ji eventuali autorizzazioni, propone di for- mulare con gli articoli 16 della relazione Leone, 18 della relazione Patri colo e ulLimo comma tl81l'articolo 15 della relazione ,Cala- mandrei, un solo articolo così concepiLo:

« Tutti i, cittadini sono uguali di fronte a.lla legge e possono far valere i loro diritti e interessi innanzi ai Tribunali senza limita- r.Ìoni o speciali autorizzaziopi ».

LEONE GIOVANNI, Relatore, accetta l'emendarr:!ento proposto dall'onorevole Bozzi.

Poiché nell'articolo dell'onorevole Cala- mandrei si afferma un principio che risponde a.d una esigenza di carattere morale ed anche economico nei rapporti tra cittadino e giu- IItizia, crede che lo si potrebbe riportare nel- l'articolo in discussione.

CALAMANDREI, Relatore, è favorevole all'emendamento proposto dall'onorevole Bozzi. Quanto alla proposta relativa all'ar- ticolo 15 del suo progétto fatta dall'onorevole . Leone, preferirebbe che se ne discutesse al momento opporLuno, perché ha dei riferimenti alla tutela giudiziaria e al potere ammini- strativo.

TARGETTI è contrario all'emendamento Bozzi, perché pensa clJ.e là dove si tratta del potere giudiziario non dovrebbero essere fissate norme ad esso estranee.

BOZZI fa osservare che l'articolo da lui proposto dovrà essere rinvia.to ad altra Sot- tocommissione.

TARGETTI si dichiara contrario anche a questo.

CASTIGLIA, Relatore, è favorevole al- l'emendamento proposto.

LEONE GIOVANNI, Relatore, propone che si voti l'àrticolo proposto e lo si trasmetta poi alla Presidenza, che dovrà decidere a quale Sottocommissione dovrà essere rinviato, TARGETTI si chiede come si possa ap- provare una norma che dovrebbe essere poi trasmessa ad altra Sottocornmissione affinché la introduca nella Costituzione.

PRESIDENTE ricorda all'onorevole Tar- 'getti che la. Sezione è una Commissione di

studio,

Pone ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Bozzi.

UBERTI dichiara che voterà contro, perché non ritiene che riguardi materia co- stituzionale.

(È approvato).

PRESIDENTE pone in discussione l'ar- ticolo 24 del progetto Patricolo.

«Un fatto di natura esclusivamente po- litica non può costituire reato. Il movente politico non esclude' il reato comune, ma non- può costituire aggravante l).

CALAMANDREI, Relatore, propone che sugli articoli'23, 24, 25 e 26 del progètto Pa-

tricolo e sull'articolo 9 del suo progetto sia fatta un'unica discussione.

LEONE GIOVANNI, Relatore, teme che una siffatta discussione possa riuscire disor- dinata. ' .

DI GIOVANNI osserva che il contenuto degli articoli citati rientra nel campo penale.

PRESIDENTE risponde che, poiché gli articoli sono stati formulati, debbono pur essere esaminati.

LEONE GIOVANNI, Relatore, ricorda che quanto è stabilito negli articoli dal 23

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - 1 8 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 12 DICEMBRE 1946

al 26 del progetto Patricolo, ai quali corri- sponde l'articolo 9 del progetto Calamandrei, è stato già deciso dalla prima Sottocommis- sione.

Pensa che si potrebbe pregare il Presi- donte di passare questi articoli alla' Commis- sione, affinche siano sottoposti al çomitato eli coordinamento.

CALAMANVREI, Relatore, fa rilevare che anche se la materià è stata già esaminata dalla prima e dalla terza Sottocommissione, è compito della Sezione, prima di inviarla al Comitato di redazione, di cercarne la mi- gliore formulazione, per contribuire ad ac- celerare il lavoro.

BOZZI osserva che l'onorevole Targetti ha sollevato una questione sostanziale quando ha detto che si tratta di materia che non può entrare nella' Costituzione. Recenti esperienze, però, dimostrano che è necessario inserire questi principì nella Costituzione.

PRESIDENTE apre la discussione sul- l'articolo 23 del progetto Patricolo:

« Il cittadino .non può esser punito per un fatto che nel tempo in cui fu commesso non era espressamente considerato dalla legge come reato »;

o sulla prima parte dell'articolo 9 del pro- getto Calamandrei:

« I rretroattività della l egge penale:

abolizione della pena di morte.

« Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente prevedlìto come reato dalla legge vigente al tempo in cui è stato commesso, né con pene che non sia:no da essa stabilite; nessuno può essere punito

I .

per un fatto che, secondo una legge posterIOre, non costituisce reato ».

(, J

LEONE Giovanni, Relatore, è favorevole a;lla for'mula dell'ono Calamandrei e pensa.

che possa essere appruvaLa perché più com- pleLa.

PRESIDENTE mette ai voti la prima parte dell'articolo 9 del progetto Calamandrei.

(È approvata).

Mette ai voti il suo rinvio al 'ComitaLo di redazione.

approvato).

Apre la discussione sul capoverso dell'ar- ticolo 9 del progetto Calamandrei:

« La pena di morte è abolita; e non potrà essere ristabilita neanche per legge, all'infuori

dei casi in cui sia dichiarato lo stato di peri- colo pubblico o lo stato di guerra, secondo le disposizioni della presente Costituzione l>;

e sull'articolo 25 del progetto Patricolo:

« Nessun cittadino può essere punito co'n la pena capitale, se non durante lo stato di guerra e quegli stati di emergenza nei quali vige la legge marziale».

LEONE GIOVANNI, Relatore, premette che è' stato sempre contrario alla pena di morte, ma pensa che occorra preoccuparsi, specialmente 'in un periodo come l'attuale, di nn dopoguerra non ancora in via di siste- mazione, della possibilità che lo Stato debba aver bisogno di ricorrere a quella sanzione per gravissime forme di delitti. Tanto questo è vero che, nonostante che con la legge Tupini sia stata abolita la pena di morte, per certe forme di delitti si è dovuto prevederne il ripri- stino. L'ambiente sociale non è ancora nor- malizzato e non si pu.ò impedire allo Stato di applicare tale sanzione per certe forme di delitto.

Propone quindi che sia dato allo Stato il poterI;) di adottare, in casi eccezionali, la pena di morte, mediante legge votata a mag- gioranza parlamentare qualificata, in modo che non si· debba eventualmente procedere.

ad una revisione della Costituzione. È inoltre d'avviso di inserire una norma transitoria,' con validità retro attiva, diretta ad instau- rare una forma straordinaria di impugnazione per le sentenze emanate da quelle giurisdi- zioni speciali o straordinal'ie attualmente esistenti e disciplinate senza alcun controllo della Corte di Cassazione.

LACONI è d'opinione che la Sezione do- vrebbe approvare una formulazione più sem- plice, ad esempio: « La pena di morte è abo- lita», in modo 'da evitare una discussione dettagliata sulla materia. Lo riserve dell'ono- revole Leone potrebbero poi essere presen- tale in altra sede.

DI GIOVANNI si dichiara contrario a tale compromesso, ritenendo che la Sezione debba approvare una formu la compleJa, ana- loga a quella proposta dall'onorevole Cala- mandrei. Non aderisce, inolLre, alle idee del- l'onorevole Leone in quanto, se si lasciasse al potere esecutivo la facoltà di applicare, con una qualsias'i procedura, la pena di morte, il principio della sua abolizione sarebbe pra- ticamente resO inutile.

CAPPI, premettendo di essere favorevole alla abolizione della pena di morte, chiede all'onorevole Calamalldrei a quali disposi-

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ASSEMBLEA COSTITUENTE - 1 9 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTO COMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 12 DICEMBRE 1946

zioni della Costituzione egli intenda riferirsi nell'ultima parte dell'articolo 9 da lui pro- posto.

CALAMANDREI, Relatore, risponde che nella Costituzione dovranno evidentemente essere contemplate norme relative allo stato di guerra e di pericolo pubblico, così come lo sono nelle .altre CostiLuzioni.

CAPPI fa osservare che, con ciò, si subor- dina l'esistenza della pena di morte a norme che devono ancora essere sancite nella Costi- tU;ilione.

MANNIRONI riLiene che si debba appro- vare un testo di articolo compiutamente fòr- mulato, salvo a introdurre poi, come dispo- sizione transitoria, la proposta dell'onorevo}e Leone.

Dichiara di preferiro, all'articolo proposLo dall'onorevole Calamandrei, quello dell'ono- revole Patricolo che, in luogo della dizionfl vaga ed imprecisa « in caso di pericolo pub- hlico o di sLato di guerra secondo le disposi- zioni della presento Costituzione ll, parla espressamente di sLaLo di guerra e stati di emergenza nei quali vige 'la legge marziale.

BOZZI fa notare che la dizione Patricolo 1Ion ha carattere lecnico giuridico e, di conseguenza, non poLrebbe essere inserita llella Costituzione; mentre quella di Cala- mandrei esprime un concetto squisitamente giuridico. Ricorda che, in determinati casi e per particolari circosLanze, 'deve essere pro- clamato nel territorio dolIo Stato o di una H.egione lo stato di pericolo pubblico; e allora si determinano vincoli e imposizioni (' può rendersi necessaria l'applicazione della pena di morle.

Concordando CO;l quanto ha detto l'ono- rovole Leone, dichiara che, pur essendo con- trario alla pena di morLe, perché la pena deve essere prevalentemenLo educativa, pensa che questa possa essere adoLtata in casi eccezio- Bali, oltre a quelli previsti dall'onorevole Calamandrei, con Ulla legge votata a maggio- l'anza qualificata. In Lal modo si avrebbe la massima garanzia nei riguardi del legislatore e verrebbe tolta ullo Stato la possibilità di ricorrere alla dichiarazione di pericolo pub- l)lico al fine di applicare la pena di morte.

BULLONI è favorevole alla formula- zione Calamandrei., essendo d'avviso che si debba sancire senza riserve l'abolizione della pena di morte, per non indebolire la solen- nità dell'affermazione stessa.

PRESIDENTE comunica che l'onore- vole Leone ha presenLato il seguente emen- llamento: « La pena di morte potrà essore statuita solo con legge votata a maggioranza

qualificata (da stabilirsi), tranne che per reati politici )l.

CAST IGLIA, Relatore, è favorevole al- l'emendamento Leone, ma ritiene che debba essere coordinato con il capoverso dell'arti- colo 9 Calamandrei. Rileva tutLavia che la frase riguardante i reati politici potrebbe pr.estarsi ad interpretazioni opposLe.

LEONE GIOVANNI, Relatore, fa os- servare che la sua formula tende a semplifi- care in concreLo la procedura per stabilire, in casi eccezionali, la pena di morLe, senza dover ricorrere a modi'fiche della CostiLuzione;

ma lascia, nello stesso tempo, al principio dell'aholizione della pena di morte la solen- nità voluta da tutti.

Ritenendo giusLa l'osservazione dell'ono- revole Castiglia, dichiara di modificare 1'0- mendamenLo 'nel modo seguente: « La pena di morte potrà essere stabilita <;010 con legge votata a maggioranza qualificata (da stabi- lirsi) e in nessun caso per reati ,politici ll.

PRESIDENTE pone anzitutto in vota- zione la frase:

« La pena di morte è abolita ll.

(È approvata).

LEONE GIOVANNI, Relatorc, chiedo che sia consacrato a verbale che egli ha vo- tato favorevolmente.

MANNIRONI domanda se l'emendamenLo Leone si debba intendere come sostitutivo o aggiuntivo dell'articolo Calamandrei.

LEONE G IOV ANNI, Relatore, ricono- scendo necessarie le due eccezioni previste dall'onorevole Calamandrei, , ritiene che il suo emendamento debba considerarsi ag- giuntivo.

PRESIDENTE, daLa la precisazione del- l'onorevole Leone, pone in votazione il seguito . dell'articolo Calamandrei:

« e non potrà essere ristabiliLa neanche per legge, all;infuori dei casi in cui sia dichia- rato lo stato di pericolo pubblico o lo sLato eli guerra, secondo lo disposizioni della presente Costituzion8 ll.

(È approvato).

Pone in votazione l'emendamento ag- giuntivo dell'onorevole Leone:

« La pena di morte potrà essere ristabili ta solo con legge votata a maggioranza qualifi- cata (da stabilirsi) e in nessun caso per reati politici l).

UBERTI dichiara di votare contro, por- ché contrario ad introdurre nella Costitu-

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AI!5I!lEMBLEA COSTITUENTE - 2 0 - COMMISSIONE PER LA COS'l'ITUZIorU:

--

=

SECONDA SOTTO COMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 12 DICEMBRE 1946 zione qualsiasi norma tendente al ristabili-

mento 'della pena di morte. .

TARGETTI si asterrà dalla votazione per i motivi già indicati e in particolare perché ritiene che l'argomento del sistema delle pene e della pena di morte esuli comple- tamente 'dalla materia in esame.

(Non è approvato).

LEONE G IOV ANNI, Relaiore, poiché la Sezione non ha creduto di accettare la sua proposta, chiede che il PresidenLe si faccia interprete, nel modo che riterrà più opportuno, presso il Governo affinché sia riveduta la legge istitutiva dei Tribunali militari straordinari, con la quale è stata ripristinata la pena di morte, senza possibilità di impugnativa nep- pure per difetto di giurisdizione. Ricorda in proposito che il Capo provvisorio dello Stato ha recentemente convertito in erga'stolo la pena capitaJo irrogata da uno di quei Tri- bunali, il che sta a dimostrare che la sua co- scienza di giurista si è ribellata all'eccezio- nalità della procedura.~ ,

PRESIDEN'rE assicura l'onorevole Leo- ne che, trami te il Presidente della Commis- sione per la Costituzione, farà pervenire al

Governo la sua raccomandazione.

Pone quindi in votazione il rinvio del- l'articolo approvato al Comitato di redazione.

(È approvato).

Apre la discussione sull'articolo 24 della relazione Patl'icolo:

« Un fatto di naLura esclusivamente poli- tica ,non può coslitllile reato.

(I Il movente politico non esclude il reato comune, ~ìla non può costituire aggravante)l.

CALAMÀNDREI, Relatore, si dichiara contrario ad includere tale articolo nella Costituzione.

BULLONI è d'accordo con l'onorevole Calamandrei.

CAST IGLIA, Relatore, sostituendo nelle funzioni di Relatore l'onorevole Patricolo, dichiara di riLirare l'articolo in discussione.

PRESIDENTE apre la discussione sul-·

l'articolo 26 della relazione Pa tricolo:

.<l Le pene e la loro esecuzione non possono

essere lesive della digni tà della personalità umana ».

Non essendovi os~etvazioni, lo pone ai voti, con l'intesa di rinviarlo al Comitato di redazione.

(È approvato).

Apre la discussione sull'articolo 10 della relazione Calamandrei:

(! Risarcimento alle vittime degli errori giudiziari 1).

« Lo Stato risarcirà i cittadini dei danni da essi risenti Li per errori giudiziari o per delitti commessi dai funziònari giudiziari, nei.

limiti e con le modalità stabilite dalla \egge l).

BOZZT chiede che cosa si intenda per delitti commessi dai funzionari giudiziari ..

CALAMANDREI, Relatore, risponde ci- tando l'esempio di un giudice che si lasci corrompere nell'esercizio delle sue funzioni.

BOZZI fa osservare che tale genere di delitto è imputabile' a qualsiasi funzional'j(i) che lo commetta.

DI GIOVANNI crede in questo caso si voglia aiIermaro la responsabilità dello Stato verso i cittadini danneggiati da delitti com- mossi dai funzionari giudiziari.

BOZZI chiede allora che la discussione venga rinviata, essendo sua intenzione di proporre sull'argomento una formulazioIHl più ampia, comprendente anche i fatti col- posi.

LEONE GIOVANNI, Relatore, dichiara di approvare il principio innovativo deì- l'onorevole Calamandrei, che concede una l'i parazione . alle vittime di errori giudiziari.

Ri tiene tu ttavia che, dato che la prima Sotto- commissione ha affermato' in un arLicolo il principio della responsabilità dello Stato per i danni prodotti dai suoi funzionari, sia n($- cessario rinviare la discussione per prendere visione della formula approvata e per ascol- tare le proposte dell'onorevole Bozzi.

PRESIDENTE, accogliendo il desideri0 espresso, rinvia la discussione sull'articolo lO, invitando l'onorevole Bozzi a riferire su di esso in una successiva seduta.

Apre la discussione sl:llrarticolo· 11 della relazione Calarnandrei:

« Gratuità della giustizia ».

« La giustizia è gratuita per i cittadini indigenti, nei 'limiti e con le modalità stabi- lite dalla ltjgge.

« Lo, produzione in giudizio di documenti e scri tture a scopo probatorio non può es- . sere assoggettata a restrizioni motivate da

ragioni di carattere tributario )l.

. BULLONI dichiara di essere d'accordo sul principio che la produzione in giudizio di documenti non sia sott0posta a restrizioni in sede penale; mentre in sede civile le norme

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ASSEMBLEA COSTITUENTE -21 - COMMISSIONE PER LA COS'l'I'l'UZlONE SECONDA SOTTO COMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) . - 12 DICEMBRE 1946

restritlive dovrebbero sussistere por ragioni di carattere fiscale.

LEON E

a

lOVANN I, Relat01'e, è favore- vole. alla proposta Calamandrei, facendo pre- sente che spesso l'orientamento della giustizia viene deviato dalla necessi Là delle parLi di rinunciare alla prcsentazione di atti decisivi, per ragioni fiscali.

DI GIOVANNI concorda con quanto ha

·detto l'onorevole Leone, ricordando l'ini- . quità della disposiziono per lo. quale in mate- ria civile il lnagistrato non può tencr conto dei documenti non regolarizzati daL punLo di vis ta fiscale.

MANNIRONI dichiara di essere contra- rio al principio contenuto nel secondo comma, in quanto, se .venisse applicato, il fisco ne subirebbe un g"\,ave danno. Lo. legge non vieta alle parti di produrre in giudizio i do- cumenti ritenuti necessari, ma prescrive che lo. parte che vuoI far valere un diritto debba sottostare a determinati obblighi fiscali. Non ritiene che ciò sia cosi gl'ave da giustificare il provvedimento proposto,' che andrebbe contro l'interesse dello Stato, facendo an- che presente che per gii indigenti esiste lo. legge sul gratuito patrocinio, che esenta anche dalla spesa cii r~gistrazione degh atti.

LEONE GIOVANNI, Relatm'e, ribadendo lo. sua tesi, sostiene lo. necessità di togliere qualsiasi limite all'azione del rnagistrn,Lo E.ell'accertamento della verità. v'~j

~::..:::.. Non pensa che vi possa essere danno per il fisco, perché lo. produzione in giudizio di Glocumenti esenti da bollo non impedisce che in sede di registrazione della. sentenza si possano· imporre obblighi fiscali.

Lo. propost.a Calamandrei tende ad evi- tare che le parti debbano sopportare a priori gravami fiscali, od a lasciar loro lo. possibilità di presentare tutti quei documenti che pos- sano interessare e facilitare lo svolgimento del processo ..

PRESIDENTE pone ai voti il primo (;omma dell'articolo:

(I Lo. giust.izia è gratuita per i cittadini in- digenti nei limiti e con le moclali1à stabili le Glalla legge ». -

(È approvato).

Pone in votazione il secondo comma:

(( La produzione in giudizio di documenti

~ scritture a scopo probatorio non può essere assoggettata a restrizioni motivate da ragioni di carattere tributario D.

MANNIRONI dichiara di votare contro, non ritenendo che la materia sia da)nserirc nella Costituzione.

BULLONI dichiara pure di votare contro PfJr le ragioni esposte in precedenza.

(È approvato).

PRESIDENTE pone in votazione il l'in- vio dell'articolo approvato al Comitato di redazione.

app1'ovatiJ) .

Apre lo. discussione sui primi due commi dell'articolo 15 della relazione Calamandrei:

Il Divieto di limitazioni sella tutela giurisdizionale».

« La tu tela giurisdizionale, accordata ill via generale dalla legge per tutti gli atti della pubblica amministrazione, non può neancllc peI' legge essere soppressa o limitata per de- terminate categorie di atti. .

(( Nelle controversie di diritto tribu tari@

è abolita lo. limitazione per lo. quale gli atti di opposizione dei contribuenti non sono ammissibili in giudizio, se non preceduti dal pagamento del tributo l).

BOZZI ritiene che il primo comma: po- trebbe essere aggiunto all'articolo, preceden- temente approvato, sull'eguaglianza dei cit- tadini di fronte alla legge. . CALAMANDREI, Relato1'e, accetta que- sLa proposta:

PRESIDENTE pone in votazione la proposta dell'onorevole Bozzi.

(È approvata) ..

DI GIOVANNI ritiene che il secondI') comma debba essere aggiunto all'articolo i l della relazione Calamandrei, già approvato, riguardante lo. gratuità della giustizia.

LEONE G JOVANNI, Relatore, pensa che . anche il secondo comma dovrebbe essere aggiunto all'articolo riguardante l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, in quantt>

applicazione dello stesso principio. In tal modo si avrebbe un articolo completo, che nella prima parte afIermerebbel'eguaglianza dei cittadm i di frqnte alla legge; nella seconda il divieto eli limitazione della tutela giurisdi- zionale e nella terza il principio che nell~

controversie in materia tributaria non è am- messo vincolo alcuno per gli atti di opposi- zione del contribuente.

Dichiara di essere favorevole al principit>

espresso nel comma in discussione, ritenendo che l'imposizione da parte dello Stato del principio del solve et repete rappresenta un

(8)

ASSEMBLEA COSTITUENTE - 2 2 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONE SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA S~ZIONE) - 12 DICEMBRE

.-

194.6

ingiustizia, In quanto molto spesso i cittadini

~ono costretti a rinunciare al ricorso per l'im- possibilità di pagare determinati tributi.

DI GIOVANNI &i associa alla proposta Leone, rinunciando alla propria.

PRES IDENTE pone in votazione la pro- posta dell'onorevole Leone di aggiungere il secondo èomma in esame al primo articolo, approvato e J;inviato al Comitato di redazione._

(È approvata). .

Avverte che, essendo esaurito l'esame.

degli articoli da rinviare al Comitato di re- elazione, si passerà alla discussione delle ma- terie riguardan Li specificatamente il potere giudiziario. '

Apre quindi la discussione sull'articolo i del progetto Calamandrei:

« SlaluaZità della giurisdizione;

intestazione delle sentenze.

« Il potere giudiziario appartiene esclusiva- mente allo Stato che lo esercita per mezzo di giudici indipendenti, istituiti e ordinali . socondo le norme della presente Costituzione e della legge sull'ordinamento giudiziario.

Le sentenze e gli altri provvedimenti deI giu- dici sono l'es! in nome della Repubblica ».

BOZZI approva il principio, ma fa pre- sente, per lealtà, che la formulazione po- trebbe, far sorgere dubbi i (che, secondo lui, ,Luttavia, non avrebbero seria ragion d'essere) sulla validità, ad esempio, delle giurisdizioni non statali in materia matrimoniale o eccle-

siastica.

LEONE GIOVANNI, Relatorc, riconosce che la definizione della statualità della giu- risdizione può correre il rischio segnalato dall'onorevole Bozzi. Per la giurisdizione ec- ciesiastica però non si richiede un giudizio di delibazione.

Si domanda se, ai fini dei rappoI'Li inter- nazionali derivanti dal Concordato e anche per altri rapporti internazionali, valga la pena di stabilire questo principio della sta-

Lualilà.

Quello che a lui sembra indispensabile è di definire il potere giudiziario o di sLabilire, sia pure con una definizione approssimativa, quale è la funzione del potere giudiziario.

] l dire s,?mplicemente che appartiene esclusi- vamente allo Stato potrepbe far sorgere,' lIei non tecnici, il sospetto che dipenda dal potelle esecutivo. Occorre quindi sganciare' il concetto di potere giudiziario da quello di potere dello Stato, per non ingenerare confusione nel grosso pubblico. E ciò tanto

più in quanto non sono stati ricollegati allo Stato gli altri due poteri. Propone pertanto che nella definizione che ne dà l'onorevole Calamandrei il potere giudiziario sia sgan- ciato dal riferimento allo Stato.

BOZZI crede necessaria l'affermazione della statualità del potere giudiziario, tanto più in quanto' si profila un ordinamento regionale. La giurisdizione emana dallo Stato, ed è bene affermarlo nella Costituzione.

CALAMANDREI, Relatore, prima di tutto propone di intitolare la part.e della Costitu- zione che riguarda il potere giudiziario con l'espressione « Del potere giudiziario 11. Av- verte poi che nell'articolo i si afferma il principio della statualità della giurisdizione, ma non si affronta il problema della defini- zione di quello che sia il potere giudiziario:

la definizione è riservata all'arLicolo 2.

L'afIermazione della statualità della giu- risdizione esisteva già nello Statuto Alber- tino, che diceva: La giustizia emana dal Re»; ed era stata introdotta nella Carta costituzionale per ragioni storiche, perché prima • della rivoluzione francese la giuri- sdizione veniva talvolta esercitata anche da _ enLi o da corporazioni e le cariche giudi-

ziarie avevano carattere patrimoniale. A for- tiori è necessario affermare questo principio in un ordinamento che sarà fondato sulle

au tonomie regionali. .

A questo punto si afIacciano problemi di carattere contingente. Affermato questo prin- . cipio, nascerà la questione se con esso siano

conciliabili i vari casi di senLenze di cui si riconosce l'efficacia, per quanto emanate da autorità non statali. Poi il problema delle sentenze straniere nei giudizi di delibazione;

il problema delle sentenze dei TI'ibuna] i ecclesiasLici, che sono sottoposte per la tra- scrizione alla Corte- di appello, Finora, nono- sLante che questo principio fosse già affermato nello Statuto, è stata data applicazione alle sentenze elei rrribn)1a.li ecclesiastici.

DI GIOVANNI dichiara di essere d'ac- cordo nell'affermazione del principio, ma so- stituirebbe _all'espressione « appartiene allo Slato l) la seguente: « è emanazione diretta della sovranità dello Stato».

Anche nel caso accennaLo dall'onorevole Leone, lo Stato afIerma la propria sovranità attraverso il giudizio di delibazione.

'CALAMANDREI, Relatorc, alla parola

« emanazione» preferirebbe l'altra: 1( wanife- stazione ».

BOZZI propone che sia tolto l'avverbio

« esclusivamenLe », perché gli semura che di- minuisca il valore dell'affermazione.

(9)

ASSEMBLEA COSTITUENTE - 2 3 - COMMISSIONE PER LA COSTITUZIONI:

SECONDA SOTTOCOMMISSIONE (SECONDA SEZIONE) - 12 DICEMBRE 1946

LEONE GIOVANNI, Relatore, insiste nelle sue riserve circa la necessi tà e la oppor- tunità di un'espressione che afIermi l'appar- tenenza allo Stato del potere giudiziario. Agli onorevoli Bozzi e Calamandrei, i quali riten- gono che l'afIermazione di questo principio sia necessaria, poiché la nuòva Costituzione pone le autonomie regionali, osserva che non v'è dubbio che il potere giudiziario debbà essere dello Stato, ma non perciò occorre dirlo: la natura dell'istituto si ricava dalla sna disciplina e,' quando nell'articolo che riguarda il potere giudiziario di regionalismo non si parla, resterà affermato tacitamente che il potere giudiziario non subisce influenze da parte di organizzazioni amministrative de- centrate dello Stato.

. Il secondo rilievo che si fa è che il prin- cipio della statualità era già afIermato nello Statuto Albertino; ma a questo proposito fa rile\'are che lo Statuto Albertino non era una

Cos~ituzione rigida, tanto che lentamente alcune sue disposizioni furono modificate o abrogate: quindi questo non è un argomento decisivo. A quale finalità si obbedisce sta- bilendo esplicitamente la statualità.? Se è

per precisare che si tratta di una emanazione dello Stato, ritiene che la parola « appartiene )) sia la più esatta e preferibile a « manifestn.- zione l). Ma, ripete, che si traHi di uno dei poteri dello Stato risulta da.lla sua disciplina:

è uno' dei tre poteri tradizionali, aLtraverso i quali si afferma la sovrani(à dello Stato.

Più che stabilire questo principiò, riterrebbe conveniente definire la. giurisdizione e stabi- lire la sua normale funzione, anche nei con- fronti dell'autorità esecutiva.

La seduta termina alle 11.

Erano presenti: Bocconi, Bozzi, Bulloni, Calamandrei, Cappi, Conti, Di Giovanni, Farini, Laconi, Leone Giovanni, Mannironi, Ravagnan, Targetti, Uberti.

Interviene, in sostituzione del!' onorevole Pa- tricolo, l'onorevole Castiglia.

Assenti: Ambrosini, Porzio.

TIPOGRAlI'IA DELLA CAMERA DEI. DEPUTATI

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