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Congedo maternità flessibile, come richiederlo

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Academic year: 2022

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Congedo maternità flessibile, come richiederlo

Indicazioni operative per gestire il congedo di maternità con la modalità flessibile che consente di spostarlo interamente dopo il parto

La Legge n. 145/2018, entrato in vigore il 1° gennaio 2019 riconosce alle lavoratrici una nuova modalità di fruizione del congedo di maternità obbligatorio esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo. Ricordiamo di seguito le modalità per richiedere il congedo e vediamo in particolare gli step da seguire in caso di scelta di maternità flessibile

COMUNICAZIONE GRAVIDANZA E RICHIESTA CONGEDO

1. Informare il referente aziendale per iscritto inviando la copia in PDF del certificato rilasciato dal Ginecologo attestante la data presunta del parto.

2. presentare domanda di congedo di maternità e/o congedo parentale per

lavoratori/lavoratrici dipendenti all'INPS (come da istruzioni della circolare n. 106 del 05/08/2011) in modalità telematica con una delle seguenti modalità:

• WEB: attraverso i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino solo per utenti muniti di PIN dispositivo, presenti sul sito www.inps.it;

• CONTACT-CENTER: attraverso il numero verde 803.164 solo per utenti muniti di PIN dispositivo;

• PATRONATI: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Serve il codice PIN rilasciato dall'Inps da richiedere direttamente presso le loro sedi oppure on line sul sito www.inps.it e cliccando su "Pin On line".

1) Congedo di maternità obbligatorio: riepilogo 2) Richiesta maternità flessibile

1) Congedo di maternità obbligatorio: riepilogo

L’astensione obbligatoria dall’attività lavorativa per maternità è di durata di 5 mesi

(maternità obbligatoria) da utilizzare ordinariamente 2 mesi prima della data presunta del parto e 3 mesi dopo la data effettiva del parto.

La domanda del congedo di maternità dovrà essere quindi presentata in due parti:

1. Dalla data di inizio astensione fino alla data presunta del parto;

2. Dalla data effettiva del parto alla data di fine astensione (da effettuarsi dopo la nascita).

Il certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto deve essere inviato all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) esclusivamente per via telematica direttamente dal medico del Servizio sanitario nazionale (SSN) o con esso convenzionato.

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Con la trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza da parte del medico, la lavoratrice non è più tenuta alla presentazione del predetto certificato. Resta fermo, tuttavia, che per avvalersi del periodo di congedo di maternità e della relativa indennità è comunque tenuta a presentare telematicamente domanda all’INPS come detto sopra.

Esempio:

- data presunta del parto 15/03;

- data inizio astensione 15/01;

- data fine astensione 15/06.

Di entrambe le domande di Congedo di Maternità, va inviata copia all'azienda e dopo

la nascita del bambino/a andrà inviata in formato PDF anche copia del certificato di nascita (lo stesso va consegnato all'Inps, a completamento della domanda di congedo obbligatorio).

Inoltre l'azienda può richiedere copia del nuovo stato di famiglia con il minore a carico per l’eventuale richiesta di assegni familiari.

2) Richiesta maternità flessibile

MATERNITA' FLESSIBILE

La possibilità di spostare il congedo di maternità parzialmente o interamente a dopo il parto è subordinato al parere favorevole del medico specialista del Servizio sanitario nazionale e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali devono attestare che la scelta operata dalla futura madre non pregiudica la sua e quella del nascituro. La lavoratrice deve quindi

1. con anticipo rispetto alla fine del 7 mese di gravidanza richiedere al medico

competente in azienda o se non c'è, dal medico del SSN la visita per il rilascio del certificato e

2. sempre entro la fine del 7° mese consegnare all’Inps ed al datore di lavoro le certificazioni mediche. La documentazione sanitaria prescritta, va presentata alla sede INPS competente, in originale ed in busta chiusa recante la dicitura “Contiene dati sensibili”.

in caso contrario non è possibile scegliere la flessibilità del congedo di maternità.

L’INPS, con il Messaggio n. 1738 del 6 maggio 2019, ha specificato che le lavoratrici che pensano di avvalersi della facoltà di astensione dopo il parto possono comunicarla

“spuntando la specifica opzione” nella domanda telematica di indennità di maternità.

La flessibilità è interrotta su richiesta della lavoratrice oppure per effetto di un periodo di malattia della lavoratrice stessa, anche nel caso in cui la malattia non sia legata alla

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gravidanza. In tali casi, il periodo di congedo dopo il parto è prolungato per un numero di giorni pari a quelli lavorati successivamente alla fine del 7° mese.

INDENNITA' DI MATERNITA' PER LAVORATRICI DIPENDENTI - FIGLI BIOLOGICI

APPROFONDIMENTI

60 giorni

(art. 24 del D.lgs. 151/2001 – Testo Unico delle norme a tutela e sostegno della maternità e della paternità)

Ai fini del computo dei 60 giorni non si deve tenere conto:

dei giorni di malattia o di infortunio sul lavoro accertati e riconosciuti dall’Inps o dall’Inail, o da altri enti gestori delle relative assicurazioni sociali;

dei periodi di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruiti per una precedente maternità;

del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento;

del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale.

Flessibilità

(art. 20 del D.lgs. 151/2001 – Testo Unico delle norme a tutela e sostegno della maternità e della paternità)

La lavoratrice può scegliere di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. In tale caso è necessario che la lavoratrice consegni all’Inps ed al datore di lavoro le certificazioni mediche rilasciate dal ginecologo del Servizio sanitario nazionale (ASL) o con esso convenzionato ed dal medico aziendale responsabile della sorveglianza sanitaria. Tali certificazioni devono attestare che la prosecuzione dell’attività lavorativa nell’8° mese di gravidanza non è rischiosa per la salute della gestante e del nascituro. In mancanza del medico aziendale, il datore di lavoro deve rilasciare una dichiarazione da cui risulta che in azienda o per le attività svolte dalla lavoratrice non esiste l’obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro.

Le certificazioni devono essere rilasciate dai medici specialisti entro la fine del 7° mese di gravidanza; in caso contrario non è possibile scegliere la flessibilità del congedo di

maternità.

La flessibilità è interrotta su richiesta della lavoratrice oppure per effetto di un periodo di malattia della lavoratrice stessa, anche nel caso in cui la malattia non sia legata alla

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gravidanza. In tali casi, il periodo di congedo dopo il parto è prolungato per un numero di giorni pari a quelli lavorati nel corso dell’8° mese.

Astensione obbligatoria anticipata o prorogata

(art. 17 del D.lgs. 151/2001 – Testo Unico delle norme a tutela e sostegno della maternità e della paternità; art. 18 del D.P.R. 1026/1976)

Il divieto di prestare l’attività lavorativa è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando la lavoratrice è occupata in lavori che, in relazione allo stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. L’anticipazione è disposta dal Servizio ispezione della Direzione provinciale del lavoro (DPL) competente in base alla residenza abituale della lavoratrice.

Prima dell’inizio del congedo “ordinario” di maternità (2 mesi precedenti la data presunta), il Servizio ispezione della DPL può comunque disporre, sulla base di accertamenti medici

effettuati dal Servizio sanitario nazionale, uno o più periodi di interdizione anticipata dal lavoro in favore delle lavoratrici in stato di gravidanza per uno dei seguenti motivi:

a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino;

c) quando, la lavoratrice addetta al trasporto ed al sollevamento pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi ed insalubri, non possa essere spostata ad altre mansioni.

Nei casi previsti dalle lett. b e c, l’interdizione può essere prorogata dal Servizio ispezione fino ai sette mesi dopo il parto.

La lavoratrice che si trova nelle condizioni previste dalla lett. a) deve presentare al Servizio ispezione del lavoro della DPL competente in base alla propria residenza abituale:

la domanda di interdizione anticipata;

il certificato medico di gravidanza;

il certificato medico attestante le gravi complicanze della gravidanza oppure le preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

qualunque altra documentazione che ritenga utile.

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Il Servizio ispezione della DPL, sulla base di accertamenti medico-sanitari, che sono effettuati a cura del Servizio Sanitario Nazionale, emette il provvedimento entro 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa.

All’atto della ricezione della documentazione, il Servizio ispezione del lavoro rilascia apposita ricevuta in duplice copia, una delle quali verrà presentata dalla lavoratrice al proprio datore di lavoro. In ogni caso, qualora entro il termine di 7 giorni non sia stato emesso il provvedimento del Servizio ispettivo, la domanda si intende accolta.

Il Servizio ispezione del lavoro, comunque, anche oltre il settimo giorno, emette il

provvedimento per determinare la durata dell’astensione dal lavoro. Nel frattempo, se il

provvedimento del Servizio ispezione non è ancora intervenuto, la lavoratrice deve riprendere il lavoro alla scadenza indicata nel certificato medico da essa presentato. Il provvedimento

emanato in ritardo decorre, in ogni caso, dalla data di inizio dell’astensione dal lavoro.

Nei casi previsti dalle lett. b) o c), l’istanza di interdizione può essere presentata sia dalla lavoratrice sia dal datore di lavoro. Il provvedimento è emesso dal Servizio ispezione del lavoro della DPL entro il termine di 7 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di ricezione della documentazione completa.

L’interdizione decorre in ogni caso dalla data del provvedimento del Servizio ispezione e può essere disposta anche d’ufficio. I provvedimenti di interdizione anticipata o prorogata disposti dal Servizio ispezione del lavoro sono definitivi.

Dopo 180 giorni

(art. 4 e art. 12 del D.P.R. 1026/1976)

Il giorno di inizio della gravidanza coincide con il 300° giorno precedente la data presunta del parto riportata sul certificato medico di gravidanza. Se l’interruzione della gravidanza si verifica dopo i 180 giorni dalla data di inizio della gravidanza, i successivi periodi di assenza dal lavoro certificati dal medico sono assenze di malattia.

Medico dell’ASL

(Art. 76 del D.lgs. 151/2001)

Il certificato di gravidanza deve essere rilasciato dal medico dell’ASL (Azienda Sanitaria Locale).

Qualora il certificato di gravidanza sia redatto dal medico di base oppure da un medico diverso dal medico della ASL, il datore di lavoro e l’Inps hanno facoltà di accettare i certificati stessi oppure di chiederne la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.

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Autocertificazione

(artt. 46 e ss. del D.P.R. 445/2000)

E’ una dichiarazione presentata in sostituzione delle normali certificazioni per comprovare stati, qualità e fatti nei casi stabiliti dalla legge (data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, stato di famiglia, ecc.). Le autocertificazioni devono essere sottoscritte dal dichiarante il quale deve anche impegnarsi a comunicare prima possibile qualsiasi fatto o circostanza che abbia modificato quanto dichiarato.

Le amministrazioni sono tenute a controllare la veridicità delle autocertificazioni poiché, in caso di dichiarazioni false, il dichiarante è soggetto a sanzioni di carattere penale e

amministrativo.

Gli interessati hanno facoltà di utilizzare le autocertificazioni che l’Inps ha predisposto nei diversi moduli di domanda.

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