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Comune di Bonate Sotto. (Provincia di Bergamo) Repubblica Italiana ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE OPERE

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Comune di Bonate Sotto (Provincia di Bergamo)

Repubblica Italiana

ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE “OPERE EDILI” DEGLI IMMOBILI E DELLE STRADE COMUNALI” - ANNI 2021-2022-2023-2024

CIG - 8654325EE7

L'anno ________________ il giorno ________________, del mese di ________________, presso l'ufficio ________________ della residenza ________________ avanti a me dott. ____________

Segretario del Comune di Bonate Sotto, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell’interesse dell'Ente medesimo, si sono personalmente costituiti:

- BANDINI CLAUDIA, nata a Pisa il giorno 26 febbraio 1964, domiciliata per la carica presso l’Ente, la quale interviene ed agisce quale Responsabile dell’Area I Gestione e Controllo del Territorio - Titolare di Posizione Organizzativa del:

“COMUNE di BONATE SOTTO", con sede in Bonate Sotto, piazza Duca d’Aosta, 1, codice fiscale 82000620169, e come tale in rappresentanza dell’ente medesimo, ai sensi dell'art. 107 comma 3 lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in forza dei poteri a lei derivanti dal Decreto Sindacale reg. generale n. 4 del 28 settembre 2020, di seguito anche “Comune”;

- ……… nato/a a ……….il

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………, il quale interviene ed agisce quale

………. (legale

rappresentante, amministratore unico, presidente, ecc.) della società:

………. con sede in

………, - codice fiscale e partita IVA ………, di seguito anche “Appaltatore”;

Comparenti della cui identità personale, qualifica e poteri io Segretario rogante sono personalmente certo.

Avendo i requisiti di legge, di comune accordo e col mio consenso non richiedono l’assistenza dei testimoni a quest’atto, con il quale,

PREMESSO

a) che con determinazione del Responsabile Area Gestione e Controllo del Territorio reg. generale n.

……….., esecutiva ai sensi di legge, è stata indetta una procedura di selezione dell’operatore economico al quale affidare in modo diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L.76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge 120/2020, con il criterio del minor prezzo, un accordo quadro per la manutenzione edile ordinaria, di somma urgenza e d’urgenza degli immobili e delle strade comunali, per un periodo di quattro anni e per l’importo stimato di € 148.000,00 (diconsi euro centoquarantottomila/00), IVA esclusa e comprensivo degli oneri per la sicurezza;

b) che in data ………. è stata avviata la

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procedura Sintel id. ……… con la quale la lettera di invito prot. n………….………è stata trasmessa alle ditte

………. che avevano inviato manifestazione di interesse a partecipare;

c) che con determinazione del Responsabile Area Gestione e Controllo del Territorio reg. generale n. ………., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato l’esito della procedura, dichiarando aggiudicatario definitivo dell’accordo quadro

………. che ha offerto uno sconto di

……… % (.……….per cento) da applicare all’elenco prezzi unitari posto a base d’offerta, costituito dal Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia in vigore (Volume 1.1 e Volume 2.1) o, in subordine, dal Bollettino delle Opere edili della Camera di Commercio della Provincia di Bergamo – vigenti al momento della sottoscrizione dei contratti applicativi;

e) con nota prot. n…………. in data ……….. è stato richiesto all’Appaltatore di produrre la documentazione preordinata alla stipulazione del presente accordo;

f) l’Appaltatore stesso ha prodotto, nei termini prescritti in ottemperanza alla citata nota, la documentazione richiesta per addivenire alla stipula;

g) la sottoscrizione del presente accordo quadro non vincola in alcun modo il Comune di Bonate Sotto relativamente all’affidamento degli interventi di manutenzione previsti e dà origine unicamente ad un obbligo dell'Appaltatore di accettare le condizioni fissate; l’Appaltatore

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non avrà nulla a pretendere dal presente accordo quadro fintanto che il Comune non dia luogo ai relativi contratti applicativi;

h) l'Appaltatore ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a realizzare i lavori oggetto del presente accordo quadro eseguendoli alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

i) l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente accordo e dai suoi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

TUTTO CIO' PREMESSO

i comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell’accordo quadro

Il presente accordo quadro disciplina le condizioni e le modalità di esecuzione dei lavori per la manutenzione edile a servizio degli immobili e delle strade di proprietà comunale che il Comune di Bonate Sotto commissionerà all’Appaltatore, tramite contratti attuativi, a seguito della sottoscrizione del presente accordo quadro.

Al presente accordo quadro è allegato il capitolato speciale d’appalto, che definisce gli adempimenti e le procedure che l’Appaltatore dovrà attuare per la corretta gestione degli interventi di manutenzione. Gli oneri necessari all’attuazione di tali procedure sono da ritenersi compensati nell’offerta, salvo ove diversamente specificato.

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Art. 2 – Ambito di applicazione

L’accordo quadro detta le condizioni generali di contratto tra Comune e Appaltatore nel rispetto delle quali saranno realizzati gli interventi di manutenzione ordinaria, di somma urgenza e d’urgenza delle opere edili, e affini, anche di piccola entità, al servizio degli immobili e delle strade di proprietà o in disponibilità del Comune e nelle aree di competenza.

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni dei lavori oggetto dell'accordo quadro verranno definiti all'atto dell’ordinazione di ogni singolo intervento, fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.

L’accordo quadro potrà essere esteso o ristretto, rispetto all’ambito territoriale, in relazione alle esigenze specifiche del Comune, mediante i singoli appalti specifici, fermi restando i limiti economici dell’accordo stesso, senza che l’Appaltatore possa avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Ogni singolo intervento di manutenzione comprende tutti i lavori, le prestazioni, le forniture necessarie a garantire la realizzazione dello stesso a regola d’arte e comunque, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente schema di accordo quadro.

Art. 3 - Durata

L’accordo quadro vincola l’Appaltatore per quattro anni dalla data di sottoscrizione, ovvero fino al ……… L’accordo potrà invece risolversi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito dell’esaurimento dell’importo massimo stimato, stabilito nel

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successivo art. 4. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito alla stipula di tanti singoli contratti specifici il cui totale equivale all’intero importo fissato nell’accordo quadro.

Qualora, nel periodo di cui al comma precedente, non sia affidata alcuna attività all’Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo.

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire, sulla base degli appalti attuativi, tutte le prestazioni che il Comune ordinerà entro la data di scadenza, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di validità dell’Accordo.

Art. 4 – Ammontare dell’accordo quadro

Ai sensi dell’art. 35, comma 16, del D. Lgs. 50/2016, l’ammontare massimo delle prestazioni che potranno essere svolte dall’Appaltatore nell’ambito dell’accordo quadro è stimato in € 148.000,00 (diconsi euro centoquarantottomila/00) oltre IVA, comprensivi di oneri per la sicurezza che verranno quantificati in relazione a ciascun intervento affidato nell’ambito dei singoli appalti specifici. Il valore dell’Accordo non impegna la stazione appaltante a stipulare contratti fino a quella concorrenza, che non costituisce per l’Appaltatore il minimo garantito.

Art. 5 - Documenti che fanno parte dell’accordo quadro

Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, anche se non materialmente allegati allo stesso, i seguenti elaborati:

• capitolato speciale d’appalto

• elenco prezzi unitari

• offerta dell’Appaltatore

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• codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R. 62/2013

• codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bonate Sotto approvato con D.G. n. 10 del 31/01/2014;

• le polizze di garanzia.

Art. 6 - Cauzione definitiva e polizza assicurativa

A garanzia degli obblighi assunti con il presente accordo l’Appaltatore ha presentato, quale cauzione definitiva, la polizza fidejussoria n.

……… rilasciata in data

……… da ……….., dell’importo di €. ……….. (diconsi euro

……….).

L’Appaltatore, a copertura dei rischi di esecuzione, ha presentato la polizza C.A.R. n. ………..rilasciata in data

……… da ……….. e la

polizza RCT ……….. emessa da

……….

Art. 7 - Prezzi contrattuali

Gli interventi verranno retribuiti sulla base dei prezzi riferiti al

“Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia”

o, in subordine, al Bollettino delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo, vigenti al momento dell’attivazione di ogni singolo appalto specifico.

Nei prezzi sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati e specificati nel capitolato e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente

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richiamati, devono intendersi come insiti e conseguenti nella esecuzione delle prestazioni e, comunque, necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l’intera manodopera specializzata, qualificata e comune, ogni attività necessaria per dare le prestazioni completamente ultimate nel modo prescritto e ciò anche quando non sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell’appalto, tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel capitolato, ogni spesa generale nonché l’utile per l’Appaltatore.

Art. 8 - Nuovi prezzi

Eventuali variazioni delle opere da svolgere dovranno essere preventivamente approvate dalla D.L. e saranno valutate mediante l’applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per i lavori in variante o per altri interventi, si applicano i prezzi dell’ultimo prezziario di Regione Lombardia o del Bollettino delle opere edili della Camera di Commercio di Bergamo. In mancanza del prezzo anche in tale prezziario si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento.

Art. 9 - Pagamenti

Per ogni appalto specifico, a decorrere dall’avvio del medesimo, i pagamenti di tutte le prestazioni relative avverranno con cadenza mensile sulla base degli interventi effettivamente svolti.

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Sull’importo dei singoli certificati di pagamento è operata una ritenuta nella misura dello 0,50 per cento a garanzia dell’osservanza da parte dell’Appaltatore delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Tali ritenute verranno rilasciate in seguito al certificato di regolare esecuzione inerente le opere oggetto di ogni specifico contratto, predisposto dalla DL e sottoscritto dalle parti.

La liquidazione degli importi dovuti ha luogo previa presentazione della relativa fattura in formato elettronico secondo i disposti del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Ogni pagamento da parte della Amministrazione è subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Lo stesso Appaltatore determina i seguenti estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi alla gara in oggetto:

- Banca ……….

– Agenzia di ……….., codice IBAN:

……….. intestato a

……… codice fiscale

………., indicando quali soggetti autorizzati ad operare sul suddetto conto:

a. ………., nata a

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………. il ………., residente a ……… codice fiscale

………., amministratore unico;

b. ………., nata a

………. il ………., residente a ……… codice fiscale

……….,, procuratore speciale;

c. ………., nata a

………. il ………., residente a ……… codice fiscale

……….,, procuratore speciale;

La cessazione e la decadenza dall'incarico o l'impedimento della banca indicata dall’Appaltatore, per qualsiasi causa avvenga ed anche qualora ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate al Comune, il quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il ritardato pagamento della fattura determina il diritto alla corresponsione degli interessi legali di mora. Il ritardato pagamento dovuto alla ritardata consegna della fattura non darà luogo al riconoscimento degli interessi di ritardato pagamento.

Art. 10 - Danni a cose e persone

L’Appaltatore è sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale ed in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie

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spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Il Comune sarà a sua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature dell’Appaltatore causati da personale dipendente.

L’accertamento dei danni è effettuato dal Comune alla presenza di delegati dell’Appaltatore. A tale scopo il Comune comunica con sufficiente anticipo all’Appaltatore il giorno e l’orario in cui si valuterà lo stato dei danni, in modo tale da consentire allo stesso di intervenire nella stima. Qualora l’Appaltatore non manifesti la volontà di partecipare all’accertamento in oggetto, il Comune provvede autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituisce titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere corrisposto dall’Appaltatore. Qualora non si addivenisse ad un Accordo sull’ammontare del danno da risarcire, vi provvede un tecnico nominato dalle due parti, ed in questo caso tutte le spese relative faranno carico totalmente all’Appaltatore senza diritto di rivalsa verso il Comune.

Art. 11 - Penali per il ritardo

L’Appaltatore dovrà eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto dei tempi stabiliti e comunicati dalla Direzione Lavori. Saranno applicate penali per il ritardo nei casi e con le modalità che sono descritte nel capitolato speciale a cui si rimanda.

L'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune di pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvano in una non corretta

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gestione dei lavori.

L’eventuale ritardo dell’inizio effettivo delle lavorazioni per carenze nella dotazione del cantiere, per la mancanza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile o per l’incompleto adempimento degli oneri in materia di sicurezza del cantiere non dà diritto all’Appaltatore di alcun risarcimento, proroga o sospensione.

Art. 12 - Subappalto

L'eventuale affidamento in subappalto di parte dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016.

L’affidamento di opere in subappalto in assenza della necessaria autorizzazione da parte del Comune comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995, n. 139, convertito con L. 28 giugno 1995, n. 246.

L’affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni riportate all’art. 7 del capitolato speciale d’appalto, a cui si rimanda.

Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro quindici giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

Le opere affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriori sub-affidamenti.

Art. 13 - Cessione dell’accordo quadro, cessione dei crediti È vietata la cessione dell’accordo quadro e dei contratti da esso derivati sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e della L. 21 febbraio

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1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Comune prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

Ai sensi dell’articolo 106, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 rimane impregiudicata la facoltà del Comune di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica di cessione presentata.

Art. 14 - Cause di risoluzione

Il Comune può procedere alla risoluzione di un contratto derivato dall’accordo quadro, e conseguentemente alla risoluzione dell’Accordo stesso, prima della sua naturale scadenza, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016.

Il Responsabile del procedimento potrà inoltre promuovere l’avvio della procedura di risoluzione nei seguenti casi:

a) raggiungimento del limite massimo previsto per l’applicazione delle penali (10% del valore massimo dell’accordo quadro);

b) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto specifico o violazione di norme sostanziali che disciplinano il subappalto;

c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

d) nei casi previsti all’art. 30 del capitolato speciale.

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L’intervenuta risoluzione del contratto non esonera l’Appaltatore dall’obbligo di portare a compimento i lavori ordinati, in essere alla data in cui è dichiarata.

Art. 15 - Recesso

Il Comune potrà recedere dal contratto applicativo in qualunque momento, in conformità a quanto disposto dall’articolo 109 del D.Lgs.

50/2016 e ss.mm.ii. e dall’art. 31 del capitolato speciale d’appalto.

Art. 16 - Direzione tecnica del cantiere

L’Appaltatore deve nominare, prima del primo contratto attuativo dell’accordo quadro, ed a sua cura e spese, un proprio rappresentante, in possesso di idonei requisiti di capacità tecnica e morale, che assumerà il ruolo di Direttore Tecnico. L’Appaltatore dovrà designare o il Direttore Tecnico o un altro suo rappresentante quale Responsabile Operativo della Sicurezza di Cantiere, in possesso dei requisiti minimi necessari ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Il Direttore Tecnico sarà l'interlocutore unico tra l’ufficio tecnico comunale e il personale dell’Appaltatore e deve essere sempre reperibile dal Direttore dei Lavori tramite telefono fisso o mobile. Il Direttore Tecnico rappresenta l’Appaltatore a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dal D.L. e/o dalla stazione appaltante e s’intendono date all’Appaltatore.

L’Appaltatore rimarrà responsabile dell’operato del suo rappresentante.

Art. 17 - Certificato di regolare esecuzione

Alla conclusione di ogni contratto discendente dall’accordo quadro,

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entro il termine perentorio di tre mesi decorrenti dall’accettazione dell’ultimo lavoro ordinato ed eseguito nell’ambito del contratto stesso, la stazione appaltante rilascia il certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 102, comma 4 del Codice dei contratti.

Alla conclusione dell’accordo quadro si procede allo svincolo della garanzia fideiussoria di cui all’art. 6

Art. 18 - Applicazione del D.Lgs. n. 81/08

Tutte le lavorazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti previste dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

In particolare, senza che tale elenco risulti limitativo, sull’Appaltatore ricadono gli obblighi di cui all’art. 27 del capitolato speciale d’appalto.

Costituisce compito precipuo dell’Appaltatore, la elaborazione e l’aggiornamento dei piani di sicurezza, ed in genere di tutte le problematiche inerenti la sicurezza sul lavoro.

L’Appaltatore è responsabile del rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza e coordinamento anche nei confronti delle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.

L’Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere al Comune prima dell’inizio dei lavori:

• le indicazioni dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

• una copia delle denunce e dei versamenti previdenziali e assicurativi.

Art. 19 - Osservanza dei contratti collettivi

Nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, l'Appaltatore è

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obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all’articolo 105 del D.L.gs. n. 50/2016.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla D.L., o segnalata dagli organismi interessati, il Comune ingiunge all'Appaltatore di regolarizzare la propria posizione, dandone notizia agli organismi suddetti e all'Ispettorato del lavoro.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente l'Appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

Art. 20 - Spese contrattuali - Oneri fiscali

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore, ai sensi dell’art. 8 del DM n.

145/00, tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipulazione e

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registrazione dell’accordo quadro e dei contratti applicativi in caso d’uso, compresi quelli tributari. L'imposta sul valore aggiunto è regolata come per legge.

Art. 21 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informa che i dati acquisiti in occasione della procedura di gara disciplinata dal presente capitolato speciale d’appalto saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nell’informativa allegata al capitolato speciale d’appalto. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal presente accordo, dichiarando che qualora nell’esecuzione dei contratti applicativi acquisisca dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del D.lgs 196/2003 e s.m.i., è in capo al comune, dovrà trattare i suindicati dati personali nel rispetto integrale dalla normativa citata, ed in modo specifico della parte relativa alle misure di sicurezza. Le comunicazioni avvengono mediante pec ai seguenti

indirizzi: ……….. e

comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it.

Tutti i documenti predisposti, anche dall’Appaltatore, nel corso del presente appalto sono e rimangono di proprietà della stazione appaltante. L’Appaltatore s’impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con il Comune di Bonate Sotto ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di Terzi senza l’autorizzazione della stessa, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.

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Art. 22 – Definizione del contenzioso

Ove non si proceda all’Accordo bonario o alla transazione di cui agli art. 32 e 33 e l’Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al Foro di Bergamo.

E richiesto, io Segretario Ufficiale Rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su ….

(……….) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali, avendolo dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, lo sottoscrivono in mia presenza, mediante l’apposizione della firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82 del 7/3/2005, Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), verificata a mia cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M.

22/2/2013.

Il presente contratto informatico è conservato ai sensi di legge agli atti dell’Amministrazione e repertoriato a cura dell’Ufficiale Rogante.

Comune di Bonate Sotto:

………..

Appaltatore:

……….

Il Segretario Generale:

……….

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