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VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE n. 89 del 28 SETTEMBRE 2015

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VERBALE DI DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE n. 89 del 28 SETTEMBRE 2015

APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE CON METANPROGETTI SRL DI MILANO.

Oggetto:

L'anno DUEMILAQUINDICI addì VENTOTTO del mese di SETTEMBRE, alle ore NOVE e minuti TRENTA, nella sala delle adunanze.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Presente

Cognome e Nome Carica

TINIVELLA ANNA SINDACO SI

BOSSI SERGIO VICESINDACO SI

BORGNA MARIA EMILIA ASSESSORE SI MIRIZIO PIERFRANCO ASSESSORE SI

MORA FILIPPO ASSESSORE SI

ZANETTA IGNAZIO STEFANO ASSESSORE SI

Totale Presenti: 6 Totali Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Luisa Perucchini, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Dott.ssa Anna Tinivella nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

(2)

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con atto in data 16 settembre 2011 repertorio n. 4122 il Comune di Borgomanero e la Metanprogetti s.r.l., a seguito di regolare procedura di evidenza pubblica, hanno sottoscritto un contratto per lo svolgimento del servizio di distribuzione del gas;

- a seguito di numerosi inadempimenti di Metanprogetti s.r.l. relativamente al pagamento del corrispettivo annuo dovuto al Comune in forza del citato contratto, con atto prot. 0044155/2014 del 25 novembre 2014 il Comune ha ingiunto alla Metanprogetti s.r.l. il pagamento della somma di € 1.319.127,43, pari all’ammontare del debito della società nei confronti del Comune alla data dell’ingiunzione;

- con atto di citazione, notificato al Comune in data 05 gennaio 2015, Metanprogetti s.r.l. ha proposto opposizione al suindicato atto di ingiunzione;

- il Comune si è costituito in giudizio chiedendo la condanna della società a corrispondere quanto ancora dovuto per gli anni dal 2011 al 2014 e all’udienza del 28 maggio 2015 il giudice ha fissato una nuova udienza per il 30 maggio 2016;

- in seguito alla notificazione dell’atto di ingiunzione Metanprogetti s.r.l. ha corrisposto al Comune, alla data del 2 aprile 2015, la somma di € 311.102,90 e successivamente ha effettuato altri due versamenti per complessivi € 105.000,00 (alla data del 5 giugno 2015) riducendo così il suo debito relativo agli anni dal 2011 al 2014 ad € 908.024,53;

- nel frattempo il debito di Metanprogetti s.r.l. nei confronti del Comune si è incrementato di € 964.065,89 pari al corrispettivo dovuto per l’anno 2015.

Considerato che:

- successivamente all’attivazione del contenzioso è iniziata una trattativa tra Metanprogetti s.r.l. ed il Comune per la risoluzione transattiva della questione;

- a seguito di tale trattativa Metanprogetti s.r.l. ha inviato al Comune una proposta di transazione, ricevuta in data 6 agosto 2015 al prot. n. 0029494/2015, comprendente la definizione di tutto il debito relativo agli anni dal 2011 al 2015.

Esaminata la proposta di transazione nella quale:

- Metanprogetti s.r.l. si impegna a versare al Comune l’intera somma dovuta, pari ad € 1.872.090,42 maggiorata di € 20.000,00 a titolo di rimborso spese del procedimento ingiuntivo, secondo un prospetto che prevede il saldo finale entro il mese di giugno 2016, inoltre si impegna a ricostituire la fidejussione bancaria prevista dall’art.9 del contratto di servizio;

- il Comune rinuncia agli interessi sui ritardati pagamenti, quantificati in circa € 40.870,57, e si impegna a non chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e a non chiedere l’esecuzione forzata per la riscossione del credito;

- è previsto che il contratto di transazione possa essere risolto per grave inadempimento, intendendosi per tale il mancato pagamento anche solo parziale di una rata del piano di rientro, con la tolleranza del mancato pagamento di una sola rata per non più del 50% del valore della rata stessa;

- dal punto di vista processuale, le parti si impegnano a non depositare le memorie nel processo in corso ed a non comparire all’udienza del 30 maggio 2016, al fine di estinguere il processo ai sensi dell’art. 309 cpc.

(3)

Visto il parere reso in merito dal Prof. Avv. Mario Comba in data 8 settembre 2015 protocollato al n. 0032833/2015.

Considerato che la proposta di transazione non presenta elementi di grave inadeguatezza o contradditorietà dei mezzi adoperati rispetto ai fini perseguiti dall’Amministrazione in quanto:

- in termini quantitativi il debito complessivo (capitale + interessi) ammonta ad € 1.912.960,99.

Poiché il Comune rinuncia agli interessi la sua concessione rappresenta solo il 2,14% della somma totale mentre Metanprogetti s.r.l. si impegna ad adempiere per quasi il 98% oltre al pagamento delle spese del procedimento ingiuntivo per € 20.000,00;

- l’astensione dalla risoluzione del contratto per inadempimento da parte del Comune non pare costituire uno svantaggio per il Comune;

- la rinuncia, reciproca a quella di Metanprogetti s.r.l. , a presentare ulteriori memorie nel processo in corso non costituisce uno svantaggio per il Comune considerato che la prossima udienza è fissata per il 30 maggio 2016, mentre l’ultimo pagamento è dovuto da Metanprogetti s.r.l. il 5 giugno 2016. Quindi alla data dell’udienza il Comune saprà già se Metanprogetti s.r.l. avrà adempiuto alla transazione salvo per la cifra dovuta alla data del 5 giugno 2016 che però è ampiamente coperta dalla garanzia fidejussoria;

- pur rilevando come nel giudizio in essere il Comune abbia una posizione solida, rimane pur sempre un’alea intrinseca a qualunque procedimento giurisdizionale che ben può essere stimata superiore al 2%, tenendo conto anche dei tempi necessari alla conclusione del giudizio;

- è opportuno rilevare che, mentre il processo di cognizione presenta in effetti una bassa probabilità di insuccesso, l’eventuale procedimento di esecuzione per il pagamento della somma dovuta sarebbe certamente più aleatorio, sia in relazione ai tempi necessari per ottenere le somme dovute, sia in relazione alla effettiva sussistenza di beni sufficienti a soddisfare l’intero credito.

Ritenuto potersi affermare che la proposta di transazione inviata da Metanprogetti s.r.l. al Comune in data 6 agosto 2015 appare rientrare nell’ambito di discrezionalità dell’ente in quanto non presenta quegli elementi di macroscopica irragionevolezza né di grave inadeguatezza in presenza dei quali è consentito l’esercizio del controllo giurisdizionale.

Considerato che è interesse del Comune assicurare la continuità del servizio di distribuzione del gas all’interno del territorio comunale e, al tempo stesso, evitare i costi, le incertezze ed i tempi lunghi dell’esecuzione forzata, chiedendo comunque la corresponsione dell’intera somma di cui è creditore ma accettando un pagamento rateale.

Ritenuto pertanto opportuno transigere, per tutte le suindicate ragioni, ed autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione dell’atto di transazione.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.

267/2000.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi espressi in premessa, la proposta di transazione con Metanprogetti s.r.l. che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

(4)

2. di autorizzare il Sindaco a sottoscrivere l’atto di transazione.

Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

(5)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 89 DEL 28/09/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Anna Tinivella F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

IL SINDACO

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO (Art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Borgomanero, lì 29/09/2015

Il Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata dal 29/09/2015 all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e comunicata contestualmente ai Capigruppo consiliari.

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini

F.to Dott.ssa Maria Luisa Perucchini IL SEGRETARIO GENERALE Borgomanero, lì 29/09/2015

Si attesta che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

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