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STATUTO DELL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE VILLAVERLA. Statuto Associazione Volontari Protezione Civile VILLAVERLA Pagina 1 di 9

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Statuto Associazione Volontari Protezione Civile VILLAVERLA Pagina 1 di 9

STATUTO

DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

DI PROTEZIONE CIVILE

DI

VILLAVERLA

(2)

Statuto Associazione Volontari Protezione Civile VILLAVERLA Pagina 2 di 9

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Denominazione e sede

L’organizzazione di volontariato, denominata: ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VILLAVERLA ( PRO.CIV. Villaverla ) assume la forma giuridica di associazione apartitica e aconfessionale.

L’organizzazione ha sede legale in Piazza delle Fornaci, 1 nel comune di Villaverla

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Oggetto

Le norme contenute nel presente “statuto” disciplinano l'organizzazione di volontariato in ottemperanza e nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione di volontariato.

Lo Statuto può essere modificato ed integrato dall'Assemblea riunita in via straordinaria.

Art. 3

Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa.

Art. 4

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle pre-leggi al codice civile.

Art. 5 Finalità

L'organizzazione di volontariato non ha fine di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, promuove la solidarietà civile, sociale, culturale ed è apolitica ed apartitica.

Collabora, previo coordinamento, con gli altri Gruppi di volontariato riconosciuti dal Comune.

L'organizzazione di volontariato svolge la propria attività nell'ambito delle seguenti aree di intervento:

- Protezione civile

- Protezione dell’ambiente e tutela del territorio.

L’organizzazione opera normalmente nel territorio del Comune di Villaverla e dell’ATO 7 “Alta pianura” della Provincia di Vicenza, ma si impegna ad intervenire, in caso di necessità conclamata e su richiesta delle Autorità preposte, anche in altri territori.

(3)

Statuto Associazione Volontari Protezione Civile VILLAVERLA Pagina 3 di 9 Art. 6

Gli aderenti

Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutte le persone fisiche che animate da spirito di solidarietà condividono le finalità dell'Associazione.

La richiesta di adesione all'organizzazione di volontariato deve avere la forma scritta ed essere presentata dall'interessato al Consiglio direttivo. L'interessato, inoltre, può circostanziare la

richiesta adducendo eventuali competenze ed esperienze.

L’ammissione all’organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, ratifica dalla Assemblea nella prima riunione utile.

Gli aderenti all'organizzazione di volontariato prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito.

Gli associati cessano di appartenere all’Associazione:

- Per morte

- Per Recesso ( Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.)

- Per Esclusione ( L’aderente all’organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dal

Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.)

Art. 6/A

- L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Art. 7 Diritti Gli aderenti all’organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, ai sensi di legge;

- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

Art. 8 Doveri Gli aderenti all’organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;

- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

Art. 9

Organi dell'organizzazione Sono Organi dell'Associazione:

- l’Assemblea ;

- il Consiglio direttivo;

- il Presidente.

(4)

Statuto Associazione Volontari Protezione Civile VILLAVERLA Pagina 4 di 9 Art. 10

L'Assemblea

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.

L’avviso deve pervenire agli aderenti almeno 15 giorni prima.

II Presidente deve convocare l’Assemblea, con le modalità previste sopra, anche quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli aderenti.

Delle riunioni dell'Assemblea e delle sue deliberazioni deve essere redatto verbale a cura del Segretario.

II verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Le deliberazioni avvengono generalmente a votazione palese.

Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni per l’elezione del Consiglio direttivo e le votazioni comunque riguardanti persone.

Nel caso di votazioni a scrutinio segreto che avvengono mediante schede, sono sorteggiati due scrutatori che coadiuvano il Segretario nelle operazioni di scrutinio.

Art. 11

Il Consiglio direttivo

Consiglio direttivo è composto da 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli Aderenti all'Associazione.

II Consiglio direttivo elegge al suo interno:

- il Presidente - il Vice-Presidente - il Segretario - il Tesoriere - il Consigliere

II Consiglio direttivo può, inoltre, conferire ad altri consiglieri o anche a membri esterni il Consiglio, incarichi particolari determinandone le rispettive competenze.

I membri esterni al Consiglio non hanno diritto di voto. Tutte le cariche devono essere espressamente accettate dall'aderente interessato. In caso di parità di voti l’elezione a qualsiasi carica spetta all'aderente che risulti più anziano di iscrizione, ed a parità di anzianità di iscrizione, al più anziano d'età.

II Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all'anno ed esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei due terzi del componenti.

II Consiglio delibera a maggioranza semplice .

Alle riunioni del Consiglio direttivo può intervenire senza diritto di voto o anche per mezzo di un suo rappresentante senza diritto di voto, il Sindaco di Villaverla o persona da Lui delegata.

(5)

Statuto Associazione Volontari Protezione Civile VILLAVERLA Pagina 5 di 9 Delle riunioni del Consiglio e delle sue deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario.

II verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

II Consiglio direttivo è l’organo che svolge le attività esecutive dell'organizzazione di volontariato su indicazione dell'Assemblea ed in particolare:

- predispone il bilancio preventive e consuntivo;

- redige la relazione annuale delle attività svolte dall'organizzazione da sottoporre all'assemblea;

- redige l’inventario;

- nomina i Responsabili delle squadre operative;

- esercita funzioni di impulso e propositive.

In caso di decadenza di un componente del Consiglio direttivo, per dimissione o altro motivo, subentra al suo posto il primo dei non eletti. Non può comunque essere sostituita più della metà dei componenti del Consiglio direttivo. Quando il numero dei membri del Consiglio direttivo scenda al di sotto della metà il Consiglio decade ed il Presidente convoca l’Assemblea degli aderenti per l’elezione del nuovo Consiglio direttivo.

La convocazione deve avvenire entro 30 giorni. La prima riunione del nuovo Consiglio ha luogo entro e non oltre 30 giorni dall'elezione. Finché non si riunisce il nuovo Consiglio direttivo sono prorogati i poteri del Consiglio Direttivo uscente.

II Consiglio direttivo ed i suoi componenti rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati.

Art. 12 II Presidente

II Presidente del Consiglio direttivo è anche Presidente dell'organizzazione di volontariato. II Presidente ha la rappresentanza legale dell'organizzazione, sovrintende al funzionamento e alle attività di volontariato, convoca l’Assemblea degli aderenti e del Consiglio direttivo.

II Presidente stipula le convenzione tra l’organizzazione ed altri Enti o soggetti previa delibera del Consiglio direttivo.

A causa di gravi ed accertati motivi, con deliberazione motivata dell'Assemblea adottata a maggioranza di due terzi degli aderenti, può essere dichiarato decaduto il Presidente.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente le sue funzioni sono esercitare dal Vice-Presidente.

Art. 13

II Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere

II Vice-Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo. Redige inoltre i verbali dell'Assemblea o del Consiglio direttivo in caso di assenza o impedimento temporaneo del Segretario

II Segretario assiste gli organi dell'organizzazione di volontariato nello svolgimento dei loro compiti e cura l’attività amministrativa dell'Associazione. Tiene il registro degli aderenti, provvede al regolare svolgimento delle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, stilando i rispettivi verbali. Sovrintende alle operazioni di voto e di scrutinio.

Il Tesoriere tiene la contabilità e la cassa dell'organizzazione di volontariato cura i rapporti con le Banche e l’Amministrazione Postale; apre i conti correnti bancari o postali con firma congiunta a quella del Presidente o del Vice-Presidente. Provvede al pagamento delle fatture convalidate dal Consiglio direttivo.

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Statuto Associazione Volontari Protezione Civile VILLAVERLA Pagina 6 di 9 Art. 14

Squadre operative L'organizzazione è dotata di squadre operative.

Per far parte di dette squadre è necessario aver compiuto il 18° anno di età (maggiorenne) ed essere di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 15

Patrimonio e risorse

Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti e/o di privati;

- contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni;

- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio.

Art. 16 II Bilancio

I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 17

Proventi derivanti da attività marginali

I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.

L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L.266/91.

II Presidente dà attuazione alle delibere dell'Assemblea e compie i conseguenti atti giuridici.

(7)

Statuto Associazione Volontari Protezione Civile VILLAVERLA Pagina 7 di 9 ART. 18

Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L’associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 19

Deliberazione delle convenzioni

Le convenzioni tra L’organizzazione di volontariato ed altri Enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'organizzazione.

ART. 20

Personale retribuito

L’organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dalla L.

266/91.

I rapporti tra l’organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

ART. 21

Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 4 della L. 266/91.

ART. 22

Responsabilità della organizzazione

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 23

Assicurazione dell’organizzazione

L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

(8)

Statuto Associazione Volontari Protezione Civile VILLAVERLA Pagina 8 di 9 ART. 24

Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’organizzazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 25

Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto o diversamente disposto valgono le norme di legge vigenti ed i principi generali dell’ordinamento giuridico.

Il presente Statuto è stato approvato all’unanimità dei presenti all’Assemblea del giorno 24 maggio ’11

Firmato del Segretario Firma del Presidente

INDICE

(9)

Statuto Associazione Volontari Protezione Civile VILLAVERLA Pagina 9 di 9 Art 1 Denominazione e sede

Art 2 Oggetto

Art 3 Efficacia dello Statuto Art 4 Modificazione dello Statuto Art 5 Interpretazione dello Statuto Art 6 Finalità

Art 7 Diritti Art 8 Doveri

Art 9 Organi dell'organizzazione Art 10 L'Assemblea

Art 11 II Consiglio Direttivo Art 12 II Presidente

Art 13 II Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere Art 14 Squadre operative

Art 15 Patrimoni e Risorse Art 16 II Bilancio

Art 17 Proventi derivanti da attività marginali Art 18 Divieto di distribuzione degli utili Art 19 Deliberazione delle convenzioni Art 20 Personale retribuito

Art 21 Responsabilità ed assicurazione degli aderenti Art 22 Responsabilità della organizzazione

Art 23 Assicurazione dell’organizzazione Art 24 Devoluzione del patrimonio

Art 25 Disposizioni Finali

.

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