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Contratto di ingresso per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la Fondazione Casa di Riposo di Asola O.N.L.U.S. e gli ospiti della Residenza Sanitaria

Assistenziale (di seguito denominata RSA) tra

La Fondazione Casa di Riposo di Asola O.N.L.U.S. (di seguito per brevità denominata Ente) con sede in Asola Via Parma, n. 14 - C.F. 81000830208 e P.IVA: 01378680209 legalmente rappresentata dal Presidente dr. Francesco Calcina

e

il/la Sig./sig.ra …... nato/a …... il …...

residente a …... VIA …... C.F. …... indicato come Ospite della RSA e/o

il/la Sig./sig.ra …... nato/a ………... il ……….

residente …... VIA …... C.F. ………. CEL ………

obbligato in solido con questa scrittura (di seguito per brevità denominato Obbligato) in qualità di …... dell’Ospite,

il/la Sig./sig.ra …... nato/a ………... il ……….

residente …... VIA …... C.F. ………. CEL ………

obbligato in solido con questa scrittura (di seguito per brevità denominato Obbligato) in qualità di …... dell’Ospite,

e/o

il Comune di _________________________________________ nella persona di _________________

_________________________________________________________, che agisce, a tutti gli effetti di legge, per conto dello stesso. Il Comune interviene quale domicilio di soccorso dell’ospite sopra indicato e quindi è obbligato in solido con questa scrittura (di seguito per brevità denominato Obbligato);

e/o

il/la Sig./sig.ra …... nato/a ………... il ……….

residente …... VIA …... C.F. ………. CEL ………

obbligato in solido con questa scrittura (di seguito per brevità denominato Obbligato) in qualità di Amministratore di Sostegno dell’Ospite;

PREMESSO

che la Fondazione Casa di Riposo di Asola O.N.L.U.S. è accreditata dalla Regione Lombardia per n. 108 posti letto, di cui 17 di Nucleo Alzheimer, di RSA;

che l’accesso alla struttura è subordinato al rispetto di una graduatoria generata con i criteri individuati nel Regolamento per la formazione della lista d’attesa e gli ingressi, approvato con deliberazione n. 35 del 07/07/2009 e successive modifiche e integrazioni;

che il/i Sig./Sig.ri che sottoscrive/ono il presente contratto si rende/ono garante/i del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali dell’Ospite; egli/essi sarà/saranno interpellati dalla Direzione per ogni necessità e comunicazione riguardante l’Ospite e si

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impegnano al trasferimento dell’Ospite quando ricorrano le situazioni previste dal successivo art. 10;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - A seguito dell’accettazione della domanda presentata, unitamente alla documentazione clinica, in data …... con il presente atto il/la sottoscritto/a Ospite chiede per sé il ricovero presso la RSA, dichiarando che:

- l’obbligazione economica viene assunta in via solidale dal/dagli OBBLIGATO/OBBLIGATI che sottoscrive/sottoscrivono il presente contratto di ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni;

e/o il tutore/curatore/amministratore di sostegno chiede in nome e per conto dell’Ospite l’ingresso presso la RSA, in conformità al provvedimento del Tribunale di ____________________che si allega al presente contratto quale parte integrante dello stesso, dichiarando che:

- l’obbligazione economica viene assunta in via solidale dal/dagli OBBLIGATO/OBBLIGATI che sottoscrive/sottoscrivono il presente contratto di ingresso per accettazione e assunzione solidale delle correlative obbligazioni.

L’ingresso e la relativa obbligazione economica sono fissati in data …... .

Eventuali ritardi all’ingresso e/o all’avvio delle prestazioni saranno disciplinati come segue:

- consentito sino al massimo di 3 giorni, compreso quello della sottoscrizione del contratto, con il pagamento della quota di retta ordinaria;

- oltre i tre giorni, il ritardo comporta il venir meno dell'ingresso, rimanendo l'obbligo del pagamento della quota di retta ordinaria per i giorni prenotati inutilmente.

L’Ente ha verificato al momento dell’ingresso che l’Ospite ha le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le Residenze Sanitarie Assistenziali, assicurando per l’inserimento in struttura che la presa in carico avviene secondo criteri di appropriatezza, favorendo la continuità assistenziale e precisando che eventuali situazioni complesse saranno comunicate alla ATS o al Comune di residenza.

ART. 3 - L’Ospite e/o gli obbligati si impegna/impegnano al pagamento della quota di retta di ricovero entro dieci giorni dal ricevimento della fattura inviata dall’Ente. L’Ospite e/o gli obbligati dichiara/dichiarano di farsi carico, inoltre, delle eventuali spese sanitarie non comprese nella retta giornaliera (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR), delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari), delle protesi quali occhiali, dentiere, arti artificiali e, per gli Ospiti della RSA, di qualsiasi necessità di trasporto per le uscite dalla struttura, ad eccezione delle uscite ricreative organizzate dall'Ente.

ART. 4 - L’Ospite e/o gli obbligati si impegna/impegnano altresì:

 al pagamento della somma di Euro 1.455 pari a una mensilità (30 giorni), a titolo di deposito cauzionale infruttifero, che sarà restituito al termine del ricovero, salvo quanto previsto dall’art. 8 del presente contratto;

 al rispetto delle regole di ospitalità indicate nella Carta dei Servizi.

Gli Obbligati sono tenuti con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l’anagrafica e la situazione pensionistica dell’Ospite sia i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le spese e gli eventuali danni.

ART. 5 - L’Ospite e/o gli obbligati prende/prendono atto del fatto che nel corso del ricovero la retta possa subire delle variazioni. L’Ente si riserva la facoltà di aumentare la retta sulla base dell’aumento dell’indice ISTAT, dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti

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costi per forniture e servizi obbligatori che l’Ente acquisisce (acqua, gas, luce, raccolta rifiuti), dei maggiori oneri derivanti dall’aumento di tasse e imposte, dei maggiori oneri derivanti da adeguamenti strutturali richiesti dagli standard regionali, dei maggiori oneri derivanti dagli adeguamenti a normative nazionali e regionali. Dette variazioni devono essere comunicate per iscritto all’Ospite e/o agli obbligati almeno 10 giorni prima dell’applicazione delle nuove tariffe, dando quindi allo/agli stesso/stessi la facoltà di recedere dal presente contratto nei termini di cui all’art. 9 del presente contratto.

ART. 6 - La quota di retta a carico dell’Ospite e/o degli obbligati, per l’anno 2019, è di € 48,50 al giorno; al netto del contributo sanitario regionale e con l’eventuale applicazione del bollo previsto dalla normativa in materia. È prevista la possibilità di un ricovero a tempo determinato per un massimo di 60 giorni, senza maggiorazione della quota di retta. Le modalità di fruizione di tale servizio sono disciplinate dal Regolamento per la formazione della lista d’attesa e gli ingressi.

Nella quota di retta sono compresi i servizi forniti dalla RSA, che includono le prestazioni previste dalla normativa della Regione Lombardia vigente in materia di autorizzazione al funzionamento e accreditamento, a cui si aggiungono quelli contemplati dalla Carta dei Servizi della Fondazione che si allega al presente contratto d ’ ingresso. In particolare, per quanto riguarda i servizi alberghieri, sono compresi nella quota di retta:

 Acqua minerale ai pasti;

 Vino ai pasti;

 Merenda pomeridiana;

 Lavaggio biancheria intima;

 Lavaggio indumenti;

 Stireria;

 Rammendi;

 Manicure;

 Pedicure;

 Parrucchiera: shampoo, taglio e messa in piega;

 Barbiere;

 Riscaldamento invernale;

 Condizionamento estivo;

 Trasporti per attività ricreative;

 Gite di una giornata.

In caso di assenza, per il mantenimento del posto letto, si richiede il solo pagamento della quota di retta a carico dell'ospite quando la durata dell'assenza è fino a 20 giorni in un anno; si chiederà, invece, per assenze che superano i 20 giorni in un anno, sia il pagamento della quota di retta a carico dell'ospite, sia il pagamento del contributo regionale, in base alla classificazione SOSIA.

A fronte del pagamento della quota di retta, l’Ente si impegna, ai sensi della normativa vigente, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

 alla stipula e al mantenimento dell’assicurazione per la responsabilità civile conforme alla normativa vigente nazionale e regionale;

 al rispetto della privacy dell’Ospite ai sensi del D. lgs. 196/2003 e s.m.i. (a questo proposito, si fornirà l'informativa e si chiederà il consenso per il trattamento dei dati sensibili, in base all'apposita modulistica allegata);

 alla predisposizione e aggiornamento della documentazione sanitaria e sociosanitaria;

 alla diffusione della Carta dei Servizi.

 Ai sensi degli artt. 1783-1786 del Codice Civile l’Ente risponde;

◦ quando le cose dell’Ospite sono state consegnate in custodia;

◦ quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva, ai sensi degli artt.

1793-1786 del codice Civile, l’obbligo di accettare.

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L’Ente ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore, che può rifiutarsi di ricevere soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto dell’importanza e delle condizioni di gestione della RSA, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L’Ente può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Si sconsigliano vivamente, invece, gli ospiti di tenere somme di denaro, al di fuori di minimi importi in moneta per necessità relative alle macchine distributrici di bevande, e soprattutto di portare sulla persona braccialetti, collane, orecchini, anelli oltre la fede nuziale. Il personale dell'Ente non può essere a conoscenza di cosa indossa ogni ospite e quindi di controllare eventuali smarrimenti o mancanze. Per prevenire qualsiasi problema al riguardo, come indicato dalla Carta dei Servizi, occorre dare in custodia all'Ente tali beni e non conservarli in stanza o indossarli sulla propria persona.

L’Ente si impegna, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente, a rilasciare la certificazione della retta ai fini fiscali, per i servizi che prevedono la compartecipazione al costo a carico dell’utente, entro i tempi utili per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

L’Ente si impegna, altresì, ad assolvere a tutti gli obblighi che, a prescindere dal richiamo nel presente contratto, derivino dalla L.R. 3/2008 s.m.i. e/o dalla normativa vigente.

ART. 7 - Il pagamento della quota retta a carico è posticipato, vale a dire che avviene il mese successivo all’usufruizione del servizio. Le fatture vengono spedite dall’Ente all’indirizzo dei pagatori nei primi giorni del mese, e devono essere saldate entro 10 giorni dal ricevimento. Le modalità di pagamento sono le seguenti:

 Pagamento presso lo sportello del Cassiere della Fondazione, che è Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo, sede in Asola, Viale della Vittoria, 1.

 Bonifico bancario a favore della Fondazione Casa di Riposo di Asola O.N.L.U.S., da appoggiare sul Cassiere, Banca Cremasca e Mantovana Credito Cooperativo, coordinate bancarie: IT34Y0707657440000000002000. Il bonifico deve riportare le seguenti indicazioni:

◦ Fattura n…. Retta di soggiorno dell’Ospite/Utente………relativa al mese di……….

ART. 8 – In caso di mancato pagamento nei termini stabiliti sopra, l’Ospite e/o gli obbligati è/sono tenuto/tenuti a corrispondere gli interessi di ritardato pagamento nella misura del 3% annuo, e comunque in caso di mancato pagamento entro 60 giorni dalla scadenza, il contratto si intende risolto di diritto e l’Ospite ha l’obbligo di lasciare la RSA entro 30 giorni, fatto salvo il diritto dell’Ente di trattenere il deposito cauzionale a soddisfazione totale o parziale di eventuali suoi crediti nei confronti dell’Ospite e degli obbligati ed eventualmente di agire presso le competenti sedi per il recupero dei crediti stessi.

Qualora l’Ospite venga dimesso per ritardato o mancato pagamento, in ottemperanza alla normativa vigente, l’Ente si attiva affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune o dalla ATS.

ART. 9 - Qualora l’Ospite e/o gli obbligati intenda/intendano recedere dal presente contratto, dovrà/dovranno dare preavviso all’Ente con comunicazione scritta almeno tre giorni prima della data determinata ed entro il medesimo termine l’Ospite deve lasciare la Residenza. Il mancato rispetto del termine di preavviso comporta il pagamento della quota di retta per i giorni di mancato preavviso.

Per gli ingressi in RSA a tempo determinato, allo scadere del periodo concordato, il contratto si intende cessato, senza necessità di ulteriori comunicazioni da entrambe le parti.

Resta fermo l’obbligo da parte dell’Ospite e/o degli obbligati di corrispondere le eventuali quote di rette arretrate e maturate fino alla data indicata nella disdetta come termine

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del ricovero o, in caso di ritardo nell’uscita dell’Ospite, fino al giorno della dimissione dello stesso.

ART. 10 – L’Ente ha la facoltà di recedere dal presente contratto e di dimettere l’Ospite:

 per impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto;

 qualora si verifichino le seguenti condizioni (elencazione non tassativa ma esemplificativa):

◦ per ritardo all’ingresso superiore a 3 giorni;

◦ alla scadenza del trentesimo giorno di assenza consecutivo o di sessanta giorni di assenza in un anno;

◦ per insolvenza del pagamento della quota di retta trascorsi sessanta giorni dalla scadenza;

◦ nel caso in cui un familiare somministri o autorizzi la somministrazione di qualsiasi tipo di medicinale o trattamenti alla persona, di bevanda o cibo, senza previa autorizzazione del medico di reparto, correttamente riportata nel fascicolo- sociosanitario;

◦ in caso del venir meno del rapporto fiduciario tra l’Ospite (e/o i sui familiari) e l'equipe del reparto, ad insindacabile giudizio del Responsabile Sanitario;

◦ in caso in cui l’evoluzione psico-fisica dell’Ospite richieda un trattamento assistenziale e/o sanitario, che la struttura non sia in grado di garantire.

In caso di recesso dal contratto per i motivi sopra esposti, l’Ente ne darà tempestiva comunicazione agli uffici competenti dell’ATS e del Comune di residenza dell’Ospite.

ART. 11 - Il calcolo della retta decorre dalla data di ingresso dell’Ospite in RSA e fa fede quella riportata nel fascicolo socioassistenziale, salvo casi di prenotazione per l’importo definito in base a quanto disciplinato dall’art. 2 del presente contratto.

ART. 12 - L’assegnazione all’Ospite della stanza di soggiorno e del reparto non è fissa, ma su disposizione dell’amministrazione, che agisce in base a indicazione dell'equipe sociosanitaria, potrà nel tempo essere variata in relazione alla mutata situazione di salute o alle necessità dell’Ospite oppure per esigenze organizzative della RSA.

L’Ospite e gli obbligati potranno chiedere le motivazioni dello spostamento, ma non potranno rifiutarne l’effettuazione.

ART. 13 - L’Ente, avendo l’obbligo di fornire all’Ospite l’assistenza medica equivalente al medico di medicina generale, provvederà automaticamente al cambio del medico di famiglia. All’Ospite verrà assegnato il codice corrispondente ai medici della struttura, e, in particolare, sarà seguito dal medico responsabile del nucleo dove soggiorna. Per quanto riguarda i trattamenti sanitari che saranno effettuati durante il soggiorno, il medico e l’infermiere del nucleo informeranno oralmente l’ospite della consistenza e delle modalità di erogazione degli stessi. Nel caso che il medico o l’infermiere valutino che l’ospite non comprenda pienamente il contenuto delle informazioni di cui sopra, le notizie in oggetto saranno fornite all'amministratore di sostegno/tutore/curatore (ove esistente) e/o ad almeno un famigliare sottoscrittore del presente contratto o delegato con l'apposito modulo. I soggetti citati prendono atto che le modalità sopra descritte, senza che da parte del/dei soggetto/soggetti che ha/hanno ricevuto l’informazione si siano manifestate in modo palese contrarietà, sostanziano l’adempimento del consenso informato ai trattamenti sanitari. Il piano di assistenza individuale, predisposto dall'equipe sociosanitaria dell’Ente per iscritto, verrà sottoposto alla sottoscrizione dell’Ospite e/o dell’amministratore di sostegno/tutore/curatore (ove esistente) e/o di almeno un famigliare sottoscrittore del presente contratto o delegato con l'apposito modulo, per presa conoscenza e accettazione.

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ART. 14 - Eventuali modifiche al presente contratto hanno efficacia solo ove apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti. Resta inteso che eventuali modifiche alla normativa vigente devono intendersi automaticamente recepite dal presente contratto.

ART. 15 – Il presente contratto ha durata illimitata, fino a quando l’Ospite sarà ricoverato presso la struttura, e non potrà essere ceduto fra le parti salvo che con il consenso scritto delle stesse parti.

ART. 16 – In caso di controversie sul contenuto, sulla esecuzione e sull’eventuale risoluzione del presente contratto, ivi compresi i rapporti di natura economica, è competente il Foro di Mantova.

Asola, li _____________

Letto, confermato e sottoscritto in duplice originale.

Il Presidente L’ospite

________________ Gli Obbligati

Il Tutore/Curatore/Amministratore di Sost. in nome e per conto dell’Ospite __________________

__________________

__________________

__________________

__________________

Se per impedimento fisico o per incapacità alla scrittura, l’ospite non fosse in grado di apporre la propria firma, essa verrà sostituita con una “X”. Si prevede siano i medici della struttura a procedere alla verifica della tutela della dignità e della volontà dell’Ospite (ai sensi degli art. 9, art. 82, comma 2, lett. a), e art. 84 del D. Lgs. 196/03), confermando che la “X” è stata apposta dall’ospite, il quale è stato messo a conoscenza di quanto sopra riportato.

1° Testimone Nome e Cognome ……… Firma ………

2° Testimone Nome e Cognome ……… Firma ………

Le clausole indicate ai numeri 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 devono intendersi conosciute ed espressamente approvate per iscritto dalle parti, ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del Codice Civile.

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Il Presidente L’ospite

___________________ Gli Obbligati

Il Tutore/Curatore/Amministratore di Sost. in nome e per conto dell’Ospite _________________

__________________

__________________

__________________

__________________

Se per impedimento fisico o per incapacità alla scrittura, l’ospite non fosse in grado di apporre la propria firma, essa verrà sostituita con una “X”. Si prevede siano i medici della struttura a procedere alla verifica della tutela della dignità e della volontà dell’Ospite (ai sensi degli art. 9, art. 82, comma 2, lett. a), e art. 84 del D. Lgs. 196/03), confermando che la “X” è stata apposta dall’ospite, il quale è stato messo a conoscenza di quanto sopra riportato.

1° Testimone Nome e Cognome ……… Firma ………

2° Testimone Nome e Cognome ……… Firma ………

Asola, li ______________ Letto, confermato e sottoscritto

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