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26 MARZO 2018), N

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Via Serbelloni, 1 | 20122 MILANO (MI) | redazione@penalecontemporaneo.it Direttore Responsabile Gian Luigi Gatta | 2010-2019 Diritto Penale Contemporaneo

TRIB. TRENTO, SEZ. PEN., SENT. 14 FEBBRAIO 2018 (DEP. 26 MARZO 2018), N. 150, GIUD. BORRELLI

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI TRENTO

Il Tribunale, in composizione monocratica, presieduto dal Giudice dr. ENRICO BORRELLI alla pubblica udienza del 14.02.18 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA nel procedimento penale CONTRO

(...) nata a M. (M.) il (...), residente a R. in vicolo S. N. n. 9 ed ivi elettivamente domiciliata entrambi difesa di fiducia dall’avv. Ro.Gi. del foro di Rimini

libera assente imputata

In ordine al reato di cui all’art. 591 commi 1 e 4 c.p., perché, in qualità di genitore dei minori (...) - di anni 9 - e (...) - di anni 3 -, si allontanava per salire sugli impianti di sci della cabinovia (...) e lasciava da soli i due bambini - il più piccolo dei quali piangeva disperatamente tanto da attirare l’attenzione di una passante - all’interno dell’autovettura (...) targata (...) (...), in un parcheggio pubblico

In (...) il 13 marzo 2016

Nel quale sono parti offese: (...) - di anni 9 - e (...) - di anni 3 - con genitore esercente la potestà identificato in (...), nt. il (...) a V. (R.) e res R. in vicolo (...)

FATTO E DIRITTO

Con citazione diretta ex art. 550 c.p. (...) veniva tratta in giudizio innanzi al Tribunale di Trento, in composizione monocratica, per rispondere dei fatti di reato in rubrica.

Esaurita l’istruttoria dibattimentale, all’udienza del 14.02.18 le parti concludevano come in epigrafe ed il giudice emetteva il dispositivo, letto in udienza.

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2 Partecipazione al processo (L. n. 67 del 2014 e L. n. 118 del 2014). Il processo è stato celebrato in assenza dell’imputata, ex art. 420 bis co. 2 c.p.p. (nel testo così modificato dall’art. 9 co. 2 della L. n. 67 del 2014), per esservi stata nomina di difensore di fiducia.

Merito. Come emerge dall’istruttoria, l’intera famiglia (...)-(...) (composta dai coniugi e da 3 figli) era nel Comune di (...) per un weekend sulla neve insieme alla famiglia (...).

In fatto, è pacifico che due figli dell’imputata, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in rubrica, venivano ritrovati in auto da soli, con chiusura centralizzata delle porte.

Secondo la deposizione della teste (...), quest’ultima, a passeggio col cane, si trovava a passare dal parcheggio antistante le funivie e notava i due bambini in auto nel parcheggio, uno dei quali cercava di attirare l’attenzione. In particolare il bimbo piangeva e faceva rumore, sbattendo contro i vetri dell’auto. La passante si avvicinava all’auto, cercava di aprire le portiere e, non riuscendovi, chiamava i Carabinieri; a un certo punto le serrature si sbloccavano e i bambini uscivano dal veicolo, in concomitanza con l’arrivo dei Carabinieri; che di lì a poco sopraggiungeva il padre dei bimbi.

Non sussiste una ricostruzione alternativa dei fatti, in quanto i testi introdotti dalla difesa non erano presenti al momento in cui i bimbi sono stati lasciati soli.

Secondo il teste (...), marito dell’imputata, egli avrebbe lasciato moglie e figli in macchina, per recarsi a prendere l’attrezzatura da sci. Al suo rientro vedeva arrivare i Carabinieri e si approssimava al veicolo. Più tardi veniva a sapere dalla moglie che lei si era dovuta allontanare perché la bambina doveva andare in bagno.

Secondo il teste (...), egli con la sua famiglia si sarebbe recato sugli impianti di risalita, lasciando la famiglia (...) - (...) al parcheggio a valle. Sapeva che uno dei tre figli (l’unica bambina) dei (...) avrebbe dovuto seguire una lezione di sci con la propria figlia, a monte degli impianti; e che la bambina aveva rinunciato. Successivamente vedeva la (...) con la figlia, a monte, per la lezione, perché la bimba aveva cambiato idea.

Il dato comune delle due dichiarazioni è costituito dal fatto che nella fascia temporale nella quale i bambini sono stati ritrovati in auto nessuno dei genitori era nei paraggi. In particolare il padre aveva fatto ritorno al veicolo senza alcun accordo con la moglie; e quest’ultima era salita sulla cabinovia con la figlia.

I riportati elementi pongono la questione dell’individuazione dell’autore del fatto e della valutazione in termini di rilevanza penale.

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3 Alla luce dell’istruttoria, posto che il (...) ha dichiarato di avere lasciato al parcheggio moglie e figli, la condotta risulta commessa dall’odierna imputata.

La circostanza secondo cui l’allontanamento sarebbe stato solo temporaneo e necessitato (l’aver accompagnato la figlia in bagno), oltre a non aver rilievo probatorio (risulta solo riferita dal marito per essergli stata detta dalla moglie) è in contrasto con il dato emergente dalla deposizione (...), secondo cui la madre e la figlia erano saliti sulla cabinovia ed avevano raggiunto il luogo di svolgimento della lezione di sci (programmata per le ore 11,30, quando i bambini vengono visti dai carabinieri in auto).

Sotto il profilo della rilevanza penale, dagli elementi in atti emerge un lasso temporale di circa 30 minuti, idoneo a realizzare la messa in pericolo del bene giuridico tutelato.

Un primo elemento difensivo riguarda il rilievo che in realtà i bambini avrebbero avuto le chiavi (circostanza non provata) e che il più grande aveva un IPad, che già in altre occasioni avrebbe utilizzato per comunicare. Il dato non appare sufficiente a scongiurare la messa in pericolo, posto

che i bambini erano in un piazzale (parcheggio delle funivie) con entrambi i genitori distanti e non in grado, rapidamente, di far ritorno al veicolo.

Dall’analisi di tutte le deposizioni agli atti e di quanto sopra indicato deve ritenersi che il fatto nella sua materialità sia da ritenere provato, in quanto la condotta dell’imputata (chiusura dei figli minori all’interno della autovettura con privazione della possibilità di poterne uscire in caso di pericolo o necessità e volontario allontanamento) è univoca rispetto al reato di abbandono di minori di cui all’articolo 591 c.p., aggravato ai sensi del 4 co. della stessa disposizione, per essere stato il fatto posto in essere dal genitore.

Sotto altro profilo, nella prospettazione difensiva si dà rilievo alle scelte di vita dell’imputata (che si dedica in via esclusiva ai tre bambini) ed alla ridotta offensività (ai fini dell’art. 131 bis c.p.)

Il primo degli aspetti richiamati risulta irrilevante, non emergendo questioni di capacità genitoriale; la seconda richiesta non può trovare accoglimento in quanto non emerge una tenue esposizione a pericolo, in ragione dell’età dei minori e delle circostanze in cui è maturata la condotta.

Si rileva che il legislatore ha inteso punire non è la durata dell’abbandono quanto la messa in pericolo dell’incolumità di un minore, sicché il reato risulta integrato anche nelle ipotesi di abbandono temporaneo In altri termini, la norma de qua tutela il valore etico - sociale della sicurezza della persona fisica contro determinate situazioni di pericolo. Si è precisato che l’interesse tutelato dalla norma penale deve ritenersi violato

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"anche quando l’abbandono è relativo o parziale" (Cass. ez. 5, n. 15245 del 23/02/2005 - dep. 22/04/2005, N., Rv. 232158).

Provato l’elemento materiale del reato, sussiste l’elemento soggettivo costituito "dal dolo generico, diretto o indiretto, avente ad oggetto gli elementi costitutivi del reato (quali l’inganno, il profitto, il danno), anche se preveduti dall’agente come conseguenze possibili, anziché certe della propria condotta, e tuttavia accettati nel loro verificarsi, con conseguente assunzione del relativo rischio, il che rende priva di rilevanza la specifica finalità del comportamento o il motivo che ha spinto l’agente... a porre in essere la condotta vietata" (Cass. 21.3.12, n. 24645, P., Rv. 252824).

Ex art. 133 c.p. si stima congrua la pena così commisurata: pena base mesi 6 di reclusione;

riduzione per attenuanti generiche (incensuratezza e modalità del fatto) prevalenti sull’aggravante a mesi 4 di reclusione.

L’incensuratezza induce a positiva prognosi, con riconoscimento dei doppi benefici.

Si fissa in gg. 40 il termine di deposito della sentenza, in ragione del complessivo numero di processi definiti.

La presente sentenza è stata redatta in collaborazione con il dr. (...), Giudice onorario di Tribunale in tirocinio.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533-535 c.p.p.

dichiara

l’imputata colpevole del reato a lei ascritto e, riconosciute le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante, la condanna alla pena di mesi 4 di reclusione; spese e tasse;

pena sospesa; non menzione;

motivazione gg. 40.

Così deciso in Trento il 14 febbraio 2018.

Depositata in Cancelleria il 26 marzo 2018

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