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Relazione annuale del Presidente | Ordine degli Avvocati di Verona

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Academic year: 2022

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(1)

C O N V E N Z I O N E per il tirocinio dei praticanti avvocati

presso le cancellerie e l’UNEP del Tribunale di Verona

Tra

il TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA, in persona del suo Presidente, Dott. Gianfranco Gilardi

e

il CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA, in persona del suo Presidente, Avv. Bruno Piazzola

premesso da un lato

- che la formazione dell’avvocato richiede anche la conoscenza del funzionamento degli uffici giudiziari;

- che, in relazione a ciò, si ritiene utile per il praticante poter partecipare attivamente anche all’attività di cancelleria e degli ufficiali giudiziari;

- che tale partecipazione, non potendo comprimere le modalità di formazione già previste nel Regolamento per la pratica forense approvato dal Consiglio dell’Ordine di Verona, deve avere durata limitata nel tempo ed essere svolta in modo tale da non impedire il contemporaneo esercizio al patrocinio, a differenza di quanto previsto dalla Convenzione per il tirocinio dei praticanti avvocati presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Verona sottoscritto in data 11.6.2008;

- che la durata necessariamente limitata della partecipazione risulta compatibile con l’espletamento di funzioni non particolarmente complesse, tali dunque da non richiedere specifica attività propedeutica;

- che anche lo svolgimento di mansioni semplici è comunque utile per la conoscenza pratica degli istituti processuali;

dall’altro lato

- che il funzionamento degli uffici giudiziari anche veronesi risulta sempre più compromesso dalla carenza di personale addetto a cancellerie e UNEP;

- che ciò contribuisce al peggioramento del servizio giustizia, appesantendo nel contempo l’attività quotidiana degli avvocati;

- che appare dunque importante incentivare ed agevolare prassi idonee a ridurre i disservizi ed i disagi provocati dalla situazione di emergenza sopra richiamata;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

(2)

1. I praticanti non abilitati al patrocinio sono ammessi ad integrare la pratica professionale svolgendo per quattro settimane continuative presso le sezioni civili e penali del Tribunale di Verona le mansioni qui di seguito descritte:

Per le cancellerie

- Scarico udienze mediante aggiornamento dei dati nel sistema informatico SICID

- comunicazione dei provvedimenti del giudice agli avvocati, alle parti, agli ausiliari del giudice ed soggetti terzi

- restituzione dei fascicoli di parte agli avvocati (fascicoli estinti)

- rapporti con il pubblico: ricezione, esame, inserimento a pc e nei relativi fascicoli di causa degli atti in deposito

- ritiro copie semplici

- reperimento e riordino dei fascicoli - servizio di chiamata per le udienze penali

Per la cancelleria dei decreti ingiuntivi in particolare - Preparazione copie conformi

- archiviazione fascicoli e d.i.

- registrazione, trasmissione ed archiviazione dati Ag. Entrate relativamente ai d.i.

- registrazione e comunicazione provvedimenti dei giudici - controllo notifiche atti.

Per l’UNEP

- collaborazione alla ricezione degli atti di esecuzione e di notifica (sia civili sia penali), con la disamina degli stessi ed il controllo delle sussistenza dei requisiti formali necessari;

- collaborazione nella iscrizione degli atti ricevuti nei registri informatizzati, con contestuale elaborazione della specifica dei diritti e delle indennità dovuti all’UNEP;

- collaborazione nello scarico degli atti di esecuzione e di notifica eseguiti, con la disamina delle risultanze dei verbali e delle relazioni di notifica;

- collaborazione nel controllo degli atti di cui viene chiesta la certificazione di conformità e nella predisposizione delle copie relative;

- collaborazione nelle ricerche giurisprudenziali e normative, nei casi ove le stesse si rendono necessarie per un migliore espletamento dei servizi.

2) Le attività indicate negli articoli che precedono dovranno essere svolte in modo da assicurare a ciascun praticante, per quanto possibile, l’estesa conoscenza del funzionamento dei vari uffici, evitandosi altresì la prevalenza delle mansioni di mero ritiro e consegna documentali e di chiamata

(3)

per le udienze penali..

3) Attesa la funzione anche formativa dell’attività oggetto della presente convenzione, sarà dovere degli addetti agli uffici presso i quali i praticanti svolgeranno la propria attività evitare forme di impiego non coerenti con tale fine.

4) Il Presidente del Tribunale o un suo delegato, sulla base delle esigenze degli uffici e previa indicazione della Commissione di cui all’art. 8, comunicherà ogni tre mesi al Consiglio dell’Ordine il numero dei praticanti da destinare alle funzioni indicate nel precedente art. 1.

Il Consiglio dell’Ordine trasmetterà l’elenco dei praticanti avvocati disponibili per ciascun periodo di quattro settimane, con le eventuali relative preferenze in ordine agli uffici cui essere destinati.

Il Presidente del Tribunale, o un suo delegato, autorizzerà quindi ciascun periodo formativo.

5) Il praticante avvocato è tenuto a mantenere il segreto, anche in ossequio al d.lgs. n. 196/2003, su tutti i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza in ragione del tirocinio di cui alla presente convenzione.

6) Il periodo formativo presso gli uffici non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere a carico dell’Amministrazione giudiziaria.

L’Ordine, che non potrà essere considerato responsabile per l’attività svolta dagli stessi presso gli uffici giudiziari, sosterrà gli oneri per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e per la responsabilità civile dei praticanti avvocati che svolgono il tirocinio oggetto della presente convenzione.

7) Ai fini di quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento per lo svolgimento della pratica forense attualmente vigente, l’attività effettuata dal praticante avvocato in conformità alla presente convenzione, e per la durata di quattro settimane, equivale alla partecipazione a 10 udienze.

8) Viene istituita una apposita Commissione avente il compito di ammettere al tirocinio presso le cancellerie i praticanti avvocati che ne facciano richiesta, e di regolare le modalità del tirocinio.

La Commissione - costituita dal Presidente del Tribunale di Verona (o suo delegato), dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati (o suo delegato) e dal Dirigente o altro responsabile delle cancellerie del Tribunale – comunicherà al Consiglio dell’Ordine il numero dei tirocinanti che potranno essere accolti presso le cancellerie e, ad esito del tirocinio, redigerà una relazione sull’andamento e l’utilità di esso.

Verona, ….

Dott. Gianfranco Gilardi Avv. Bruno Piazzola

Presidente Tribunale di Verona Presidente C.d.O. Avvocati di Verona

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