DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE, DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI E DI SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL’INAIL SITA IN ROMA – PIAZZALE GIULIO PASTORE 6.
CHIARIMENTI – PRIMA PARTE
Dando adempimento al punto 2.2 del Disciplinare di gara, si pubblica in forma anonima una terza parte di risposte fornite alle richieste di chiarimenti inoltrate dagli operatori economici.
N. 1 Domanda
In riferimento al punto 7.5 del disciplinare - indicazioni per i consorzi di cooperative e consorzi stabili - dato che la prima parte prevede che i requisiti di ordine generale, l’appartenenza alla fascia di classificazione “G” e l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovranno essere posseduti dal Consorzio e dalle consorziate esecutrici, cosa si intende invece per “restanti requisiti” che dovranno essere posseduti dai singoli consorziati in caso di Consorzio ex art 45 co. 2 lett. c)?
Si conferma che i requisiti di capacità economica e finanziaria e i requisiti di capacità tecnica e professionale sono soddisfatti se detenuti dal solo Consorzio stabile?
N. 1 Risposta
Per “restanti requisiti” si intendono i requisiti previsti agli articoli 7.2 e 7.3 del disciplinare di gara;
la previsione dell’articolo 7.5 del disciplinare di gara secondo la quale i “restanti requisiti” devono essere posseduti “per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett.
c) del Codice, dai singoli consorziati” deve essere intesa nel senso previsto dall’articolo 47, comma 2 bis del Codice dei contratti pubblici:” La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati”.
N. 2 Domanda
Il requisito di cui al punto 7.1 lettera b) del disciplinare di gara e cioè l'iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e smi per le categorie di rifiuto 4F e 5F può essere oggetto di subappalto?
Quindi il requisito può essere in capo alla subappaltatrice?
N. 2 Risposta
Si, le prestazioni per le quali è previsto il possesso del requisito di cui al punto 7.1 lettera b) del disciplinare di gara e cioè l'iscrizione all’Albo Nazionale dei
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4F e 5F possono essere oggetto di subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.
In caso di carenza del requisito in capo al concorrente, questi, al fine della partecipazione, deve dichiarare la volontà di subappaltare l’esecuzione delle prestazioni suddette a soggetto idoneo in possesso dei necessari requisiti.
N. 3 Domanda
Chiediamo conferma che: il requisito di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara vada raggiunto "cumulando uno o più contratti di pulizia fino al raggiungimento dell'importo minimo richiesto dal disciplinare", purché ciascuno dei predetti contratti abbia avuto durata almeno biennale.
N. 3 Risposta Si. Si conferma.
N. 4 Domanda
In relazione a quanto riportato al Paragrafo 7 “Requisiti speciali e mezzi di prova” del Disciplinare di gara, in caso di partecipazione in RTI, qualora nessuna delle due imprese facenti parte del raggruppamento abbia come requisito d’idoneità l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. n.152/2016 e smi per la raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi (come indicato al punto b) del paragrafo 7.1 di pag.1 6 del disciplinare di gara), è possibile per il raggruppamento subappaltare tali prestazioni a un soggetto idoneo in possesso dei requisiti?
Oppure la mancanza di tale requisito comporta l’impossibilità dello stesso RTI a prendere parte alla procedura?
N. 4 Risposta
Le prestazioni per le quali è previsto il possesso del requisito di cui al punto 7.1 lettera b) del disciplinare di gara e cioè l'iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e smi per le categorie di rifiuto 4F e 5F possono essere oggetto di subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.
Pertanto in caso di carenza del requisito in capo al concorrente, questi, al fine della partecipazione, deve dichiarare la volontà di subappaltare l’esecuzione delle prestazioni suddette a soggetto idoneo in possesso dei necessari requisiti.
N. 5 Domanda
Con riferimento all’elenco del personale relativo alla procedura di gara di cui in oggetto, si nota l’applicazione (ad esclusione di un solo operatore) del CCNL Multiservizi.
Il CCNL Multiservizi è applicato sia alle prestazioni principali (pulizie igiene ambientale e disinfestazione) che a quelle secondarie (raccolta e smaltimento rifiuti speciali, manutenzione delle aree verdi e ausiliariato) (Tabella 1 pag. 12 del disciplinare di gara)?
Oppure solamente in relazione alle prestazioni principali di pulizia, igiene ambientale e disinfestazione (sempre con riferimento alla Tabella 1 pag. 12 del Disciplinare di Gara)?
Nella seconda delle due ipotesi sopra esposte, quali sono gli altri CCNL di riferimento?
N. 5 Risposta
Come correttamente osservato, il CCNL Multiservizi è il contratto applicato al personale attualmente impiegato nell’appalto a esclusione di un solo operatore.
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI N. 6 Domanda
L'iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali deve essere posseduto in sede di gara? Oppure trattandosi di un requisito di esecuzione e non di qualificazione ed essendo al di sotto del 2% dell'importo a base di gara è possibile partecipare in mancanza dell'iscrizione e indicare eventualmente di voler affidare in subappalto dette attività a impresa in possesso delle iscrizioni previste?
N. 6 Risposta
Le prestazioni per le quali è previsto il possesso di tale requisito possono essere oggetto di subappalto nei limiti e alle condizioni previste dall’articolo 105 del Codice dei contratti pubblici.
In caso di carenza del requisito in argomento in capo al concorrente, questi, al fine della partecipazione, deve dichiarare la volontà di subappaltare l’esecuzione delle prestazioni suddette a soggetto idoneo, in possesso dei necessari requisiti.
N. 7 Domanda
Il requisito di cui al paragrafo 7.1 lett. b) del Disciplinare di gara (iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e smi per le categorie di rifiuto che sono oggetto del servizio di smaltimento: categoria 4 - classe F e categoria 5 - classe F) può ritenersi assolto nel caso in cui l'impresa partecipante dichiari in sede di gara, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'intenzione di subappaltare l'attività di gestione e smaltimento di rifiuti a ditta in possesso dei requisiti richiesti, senza indicare in fase di gara il nominativo della ditta?
N. 7 Risposta
Si conferma. A proposito si richiama la pronuncia del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n.9/2015.
N. 8 Domanda
Premesso che: il disciplinare di gara al Paragrafo 7.1 punto b) prevede testualmente:
"iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e smi per le categorie di rifiuto che sono oggetto del servizio di smaltimento. Si riporta la tabella di dettaglio con i seguenti requisiti di iscrizione: Categoria 4 classe F; Categoria 5 Classe F";
che l’art. 105 comma 2 del Codice recita: “Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare”;
che il servizio specialistico di trasporto e smaltimento dei rifiuti rientra nelle condizioni previste dal sopra riportato comma 2, in quanto l’importo di tali attività è inferiore al 2% dell’importo complessivo stimato a base di gara e l’incidenza della manodopera non è superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare, e che pertanto tale servizio può non considerarsi subappalto, si conferma che in fase di esecuzione possa trovare applicazione l’istituto del subaffidamento, fermo restando ovviamente quanto disposto
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da codesta Stazione Appaltante in merito alle iscrizioni e autorizzazioni previste per l’esecuzione del servizio di trasporto e smaltimento dei rifiuti?
In caso di risposta affermativa, i requisiti richiamati al punto 7.1 punto b) possono essere semplicemente ritenuti coperti attraverso dichiarazione da parte della partecipante ad impegnarsi ad assegnare l'attività in subaffidamento ad impresa avente i requisiti richiesti?
In caso di risposta negativa il requisito di cui al punto 7.1 punto b) può essere coperto affidando il servizio in subappalto a società munita dei requisiti richiesti.
N. 8 Risposta
Secondo la costante giurisprudenza amministrativa e l’orientamento dell’Anac i limiti previsti al comma 2 dell’articolo 105 del codice dei contratti operano nell’ipotesi di prestazioni strumentali e accessorie rispetto alle prestazioni oggetto del contratto, mentre l’ipotesi prospettata si riferisce a prestazioni oggetto del contratto, pur trattandosi di prestazioni “secondarie”.
In caso di carenza del requisito in argomento in capo al concorrente, questi, al fine della partecipazione, deve dichiarare la volontà di subappaltare l’esecuzione delle prestazioni suddette a soggetto idoneo, in possesso dei necessari requisiti.
N. 9 Domanda
Tra i requisiti di capacità di idoneità professionale il paragrafo 7.1. lett. b) richiede l'iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 e smi per le categorie di rifiuto 4 e 5 entrambe riferite classe F.
Al riguardo, la normativa vigente in materia, ed in particolare l'art. 212 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e smi, prevede che le imprese e gli enti iscritti in cat. 5 dell’Albo per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali pericolosi sono esonerati dall’obbligo di iscrizione in cat. 4 a condizione che la quantità complessiva dei rifiuti che si intendono trasportare non comporti la variazione della classe per la quale sono iscritti (vedasi anche Circolare n. 240 del 09/02/2011).
Ciò posto, considerato che nella gara di che trattasi la classe richiesta sia per la classe 4 sia per la classe 5 è la medesima "F", si chiede di voler confermare che il possesso dell'iscrizione in categoria 5, classe F, soddisfa il requisito sopra citato.
N. 9 Risposta Si. Si conferma.
N. 10 Domanda
In relazione ai Servizi di Ausiliariato di cui all’art. 6.5 del Capitolato relativamente alle attività di Allestimento sale riunioni di cui al § 6.5.1.5 si chiede di specificare:
quali sono gli orari e giorni di operatività del servizio richiesti e quale è l’impegno giornaliero previsto in termini di n. di addetti dedicati (così come specificato per tutti gli altri servizi di ausiliariato);
quale gruppo di operatori fra quelli specificati nell’Allegato 2/B “Livelli di Servizio”, scheda Servizi di Ausiliariato, è competente per tali attività.
N. 10 Risposta
Le modalità operative dell’attività di Allestimento sale riunioni saranno concordate fra Stazione appaltante e Fornitore in sede di redazione del Piano operativo delle attività presto all’artcolo 19 del capitolato d’oneri.
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L’indicazione degli operatori da dedicare a tale attività rientra fra le scelte organizzative discrezionali dell’Operatore economico.
N. 11 Domanda
Relativamente alla specifica (X) definita nell'allegato 1.E - Schema di relazione tecnica", si chiede conferma che il riferimento all'art. 6.1.4 del Capitolato d'oneri sia da considerarsi un refuso e che debba farsi riferimento all'art. 6.1.5. dello stesso documento.
Con riferimento a quanto riportato all'ultimo capoverso dell'art. 6.4.4. del Capitolato d'oneri - "Relativamente alle attività di gestione delle aree a verde l’offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare ed inoltre a presentare una relazione esplicativa delle misure che intende adottare per uniformare gli interventi manutentivi.", si conferma che sia sufficiente allegare la lista dei prodotti offerti e non una relazione descrittiva del servizio di manutenzione del verde?
N. 11 Risposta
Si conferma che il riferimento all'art. 6.1.4 del Capitolato d'oneri sia da considerarsi un refuso e che debba farsi riferimento all'art. 6.1.5. dello stesso documento.
Non si conferma. Oltre alla lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare l’offerente deve presentare una relazione esplicativa, anche breve, delle misure che intende adottare per uniformare gli interventi manutentivi ai criteri ambientali minimi e in particolare alle prescrizioni dell'art. 6.4.4. del Capitolato d'oneri.
N. 12 Domanda
Il requisito di cui al punto 7.3 lett. a) del disciplinare è soddisfatto anche dall'esecuzione di un contratto di "servizi di pulizia" in ambito sanitario, ad esempio servizi di pulizia eseguiti presso ospedali e/o A.S.L., e non esclusivamente da un contratto di pulizia e disinfestazione.
N. 12 Risposta
Si conferma che il requisito previsto all’articolo 7.3 lett. a) del disciplinare è soddisfatto anche dall'esecuzione di un contratto di "servizi di pulizia" in ambito sanitario, ad esempio servizi di pulizia eseguiti presso ospedali e/o A.S.L., e non esclusivamente da un contratto di pulizia e disinfestazione, purché di durata non inferiore a due anni e di importo medio annuo complessivo (e cioè nel totale dei contratti) non inferiore al 50%
dell’importo annuale, I.V.A. esclusa, stimato per la prestazione principale.