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INPS CIRCOLARI E MESSAGGI DEL 2 TRIMESTRE 2003 DI MAGGIOR INTERESSE PER LE AZIENDE INDUSTRIALI. Estremi Oggetto Pag.

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INPS

CIRCOLARI E MESSAGGI DEL 2° TRIMESTRE 2003 DI MAGGIOR INTERESSE PER LE AZIENDE INDUSTRIALI

INDICE:

Estremi Oggetto Pag.

Circolare n. 117 del 30 giugno 2003

D.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. Norme per regolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Riforma del collocamento.

3

Circolare n. 116 del 30 giugno 2003

Legge n. 81/2003: disposizioni in materia di indennità di mobilità lunga.

12 Circolare n. 115 del 30 giugno

2003

Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 agosto 2002 emanato in attuazione dell’art. 33, comma 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189 in materia di emersione del lavoro irregolare di badanti e colf.Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 ottobre 2002 emanato in attuazione dell’art.1 del D.L.9 settembre 2002 n.195 convertito in L.9 ottobre 2002 n.222 in materia di legalizzazione del lavoro prestato da extracomunitari.

14

Messaggio n. 79 del 27 giugno 2003

Decreto legislativo 8.4.2003, n. 66, art. 10. Disciplina delle ferie annuali

17 Circolare n. 110 del 24 giugno

2003

Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare.

Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2003- 30 giugno 2004.

18

Circolare n. 109 del 24 giugno 2003

Agevolazioni contributive per l’assunzione di lavoratori in mobilità (legge n. 223/1991) e cassaintegrati (legge n.

236/1993).

36

Circolare n. 108 del 24 giugno 2003

Decreto interministeriale 10 aprile 2003. Proroghe in alcuni settori dei contributi per il finanziamento dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità.

38

Messaggio n. 75 del 23 giugno 2003

Inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 29, c. 1, della legge n. 341/1995 e sgravi contributivi del Mezzogiorno.

42 Circolare n. 107 del 23 giugno

2003

Articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Soppressione dell’INPDAI. Istruzioni in materia diprestazioni pensionistiche e di posizioni assicurative.

43

Circolare n. 103 del 13 giugno 2003

Legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 59. Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, articolo 12. Aliquote di rendimento per la liquidazione delle pensioni a carico dei Fondi sostitutivi.

53

Circolare n. 101 del 12 giugno 2003

Variazione del tasso di differimento, di dilazione e della somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali

55

Circolare n. 97 del 4 giugno 2003 Sentenza della Corte Costituzionale n. 269 del 17-24 giugno 2002. Cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni.

57

Circolare n. 93 del 26 maggio 2003

Misura e calcolo della indennità di maternità/paternità prevista dal D. M. 4/4/2002 a favore dei soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi (collaboratori coordinati e continuativi e liberi professionisti) istituita con legge 8.8.1995, n. 335. Casi particolari.

58

Circolare n. 92 del 26 maggio 2003

Legge 18 ottobre 2001, n. 383 . Emersione progressiva e contratti di riallineamento.

63 Circolare n. 91 del 26 maggio

2003

Riposi giornalieri in caso di adozione e affidamento.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 104 del 9/4/2003.

65

(2)

Circolare n. 90 del 20 maggio 2003

Eventi sismici verificatisi nella regione Molise nell’ottobre 2002. Ampliamento del periodo di sospensione contributiva. Ordinanza n. 3279 del 16 aprile 2003.

Individuazione dei comuni in provincia di Campobasso beneficiari dell’agevolazione.

73

Circolare n. 89 del 20 maggio 2003

Legge 20 maggio 1975 n. 164. Articoli 12 e 13.

Dichiarazione di responsabilità ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva dovuta alla CIG.

76

Messaggio n. 61 del 19 maggio 2003

Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione ex art. 118 della legge n. 388/2000.

Integrazioni

78

Circolare n. 88 del 16 maggio 2003

Sanatoria fiscale e previdenziale ai sensi della Legge 23 dicembre 2002 n. 289, come modificata dal D.L.282/2002 convertito nella Legge 21 febbraio 2003 n. 27. Riflessi in materia di contribuzione previdenziale. Adempimenti delle Sedi.

80

Messaggio n. 56 del 29 aprile 2003

Trattamento previdenziale dei compensi arretrati corrisposti ai dirigenti industriali già iscritti all’INPDAI.

83 Circolare n. 83 del 24 aprile 2003 Art. 42 legge n. 289/2002 . Confluenza dell’INPDAI

nell’INPS. Istruzioni per il versamento dei contributi all’INPS per i dirigenti di aziende industriali già versati all’INPDAI. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

84

Circolare n. 82 del 23 aprile 2003 Eventi sismici verificatisi nelle regioni Marche e Umbria nel settembre 1997. Ulteriore proroga dei termini per il pagamento dei contributi sospesi. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003.

102

Circolare n. 78 del 14 aprile 2003 Accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera del 21 giugno 1999: prestazioni non pensionistiche.|

103

Circolare n. 76 del 10 aprile 2003 Elenco dei Comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche nell’anno 2002.

Integrazione decreti di dichiarazione di calamità per l’anno 2001.

113

Circolare n. 74 del 10 aprile 2003 Qualificazione dei rapporti di lavoro - Regime sanzionatorio - Nuove linee interpretative.

147 Messaggio n. 121 del 10 aprile

2003

Procedura recupero crediti da prestazioni. Ripartizione in 24 rate del recupero degli indebiti relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 2001.

149

Circolare n. 71 del 2 aprile 2003 Articolo 118 della legge 19.12.2000, n. 388. Istituzione e attivazione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Modalità di adesione.

150

(3)

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 30 Giugno 2003 periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 117 e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 1 Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: D.lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. Norme per regolare l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Riforma del collocamento.

SOMMARIO: Sintesi del nuovo quadro normativo delineatosi a seguito della riforma del collocamento.

Riflessi in materia di agevolazioni contributive.

Premessa.

Nell’ambito del processo di riforma del collocamento e di decentramento dei servizi all’impiego, è stato emanato il Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (allegato n. 1) recante “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144”.

Il provvedimento, oltre a prevedere nuove misure di politica attiva del lavoro, introduce rilevanti modifiche in merito al sistema delle comunicazioni riguardanti l’instaurazione, la trasformazione e la cessazione dei rapporti di lavoro.

Con la presente circolare si fornisce una sintesi del nuovo quadro normativo delineatosi, con particolare riferimento ai riflessi che, in materia di accesso alle agevolazioni contributive, discendono dall’entrata in vigore del D.lgs in commento.

1. Contenuto della norma.

Occorre preliminarmente osservare che, in forza dalle innovazioni legislative introdotte, sono soppressi sia il libretto di lavoro, sia le liste di collocamento ordinarie e speciali, salvo quelle previste dal DPR 24 settembre 1963, n. 2053 (personale artistico), dall'art. 6 della legge n. 223/1991 (liste di mobilità) e dall'art. 8 della legge n. 68/1999 (elenchi e graduatorie per i disabili); è inoltre previsto che sarà disciplinato con regolamento il collocamento della gente di mare, attraverso il superamento dell'attuale sistema di collocamento obbligatorio.

L’intervento completa quindi il processo di riordino e di semplificazione delle procedure del collocamento e di modifica della disciplina, già avviato con il DPR n. 442/2000 che, tuttavia, non aveva abrogato le precedenti disposizioni sul collocamento ordinario.

L'esplicita soppressione delle liste di collocamento si realizza, quindi, attraverso le disposizioni del D.Lgs.

n. 297/2002, il quale prevede anche la definizione, con apposito DM, del modello di comunicazione, del formato di trasmissione nonché del sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori.

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1.1. Disposizioni in materia di accertamento dello stato di disoccupazione.

Oltre alle definizioni di soggetti e situazioni (giovani, disoccupati, inoccupati, disoccupati di lunga durata), il decreto prevede che lo stato di disoccupazione sia comprovato dalla presentazione

dell’interessato presso il centro per l’impiego competente “nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa”.

É, inoltre, demandata alle Regioni la definizione degli indirizzi operativi per l’accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei competenti centri per l’impiego ai quali è affidata la verifica dell’effettiva permanenza del soggetto interessato in tale “status”.

I criteri dovranno essere individuati sulla base dei seguenti principi:

- conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (lavoratori socialmente utili);

- perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla convocazione pervenuta al lavoratore da parte del centro per l'impiego per lo sviluppo delle misure di prevenzione;

- perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto da parte del lavoratore, e senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno, determinato o indeterminato, o di lavoro temporaneo superiore agli otto mesi. Tale ultimo periodo si riduce a quattro mesi ove a rifiutare siano i "giovani";

- sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore agli otto mesi, ovvero di quattro se si tratta di

"giovani".

1.2. Modalità di assunzione ed obblighi di comunicazione.

Importanti innovazioni sono introdotte riguardo alle modalità di assunzione ed agli obblighi di comunicazione.

L’impianto del D.lgs. prevede che, ad eccezione delle assunzioni di lavoratori extracomunitari e di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all'estero, per le quali continuano a valere le particolari disposizioni di legge, per tutte le altre assunzioni, il datore di lavoro può provvedervi direttamente.

Per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa, i datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione al centro per l'impiego entro lo stesso giorno dell'effettiva assunzione. La comunicazione dovrà contenere i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la tipologia contrattuale, la qualifica ed il trattamento economico e normativo.

Tale obbligo opera anche per i soci lavoratori delle cooperative, nei casi in cui instaurino, oltre al rapporto associativo, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa con la

cooperativa stessa.

Il medesimo iter deve essere inoltre seguito con riguardo ai tirocini di formazione e orientamento e per ogni altro tipo di esperienza lavorativa assimilata.

La possibilità di effettuare la comunicazione entro e non oltre il giorno successivo è circoscritta esclusivamente ai rapporti di lavoro instaurati durante un giorno festivo, nelle ore serali o notturne o in caso di emergenza.

Un diverso termine per le comunicazioni (cinque giorni) è previsto, invece, nei casi di proroga del rapporto, nonché nelle seguenti ipotesi di trasformazione di rapporti:

- da tempo determinato ad indeterminato;

- da tempo parziale a tempo pieno;

- da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

- da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato.

Anche le cessazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato devono essere comunicate entro i cinque giorni successivi. Occorre al riguardo osservare che, nei rapporti a tempo determinato, tale obbligo sussiste esclusivamente quando la cessazione avviene in data diversa da quella indicata nella comunicazione di assunzione (art. 6, comma 3).

Tutte le comunicazioni, da effettuare al competente centro per l'impiego, sono valide ai fini

dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Inps e dell'Inail o di altri eventuali Istituti previdenziali (1).

Peraltro, la modulistica concernente le comunicazioni obbligatorie, nonché le modalità di trasferimento dei dati saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con la Conferenza Unificata.

Fino ad allora rimane fermo il termine di cinque giorni per comunicare, al centro per l'impiego, l'avvenuta assunzione di dipendenti.

Dalla data di entrata in vigore del decreto (30 gennaio 2003), invece, non trova più applicazione l'art. 9-

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bis della legge n. 608/1996, comma 1 (disposizioni in materia di collocamento), e comma 5 (assunzioni con agevolazioni).

2. Altre disposizioni.

Con l'entrata in vigore del D.Lgs. in esame, sono state espressamente abrogate una serie di norme divenute incompatibili con la nuova disciplina, ed in particolare:

- la legge n. 112/1935, recante norme in materia di libretto di lavoro;

- la legge n. 56/1987, recante norme in materia di collocamento, ad eccezione dell'art. 3 (oneri a carico dei Comuni), dell'art. 16 (assunzione di personale da parte di enti pubblici), dell'art. 19 (norme per detenuti ed internati), e degli artt. 21 e 22 (norme in materia di apprendistato e assunzione di giovani), ancora vigenti;

- l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge n. 223/1991 (procedure di avviamento al lavoro e riserva del 12%);

- l'articolo 2 del DPR n. 2053/1963 (collocamento dei lavoratori dello spettacolo).

- l’articolo 9-bis della legge n. 608/1996, commi 1 (disposizioni in materia di collocamento) e 5 (assunzioni con agevolazioni – mod C/AssAG).

Il provvedimento stabilisce, infine, la riduzione a 6 mesi del periodo entro cui vige, in caso di nuove assunzioni, il diritto di precedenza alla riassunzione dei lavoratori licenziati per riduzione di personale (2).

3. Riflessi in materia di agevolazioni ex lege n. 407/1990.

Il nuovo quadro normativo assume rilievo ai fini della disciplina delle agevolazioni contributive nel loro complesso e, in particolare, per l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 407.

Quest’ultimo, come noto, prevede la concessione di taluni incentivi in favore di tutti i privati datori di lavoro e degli Enti pubblici economici, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi ovvero sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto.

L’avvenuta soppressione delle liste del collocamento unitamente all’abrogazione delle disposizioni di cui all’articolo 9-bis della legge n. 608/1996 (modelli C/Ass e C/AssAG), rendono meno snella l’operatività della disposizione agevolativa.

Poiché, tuttavia, il particolare “status” dei lavoratori continua ad essere condizione per le assunzioni ai sensi della normativa in argomento e considerato che tale condizione deve essere comprovata dal

“servizio competente”, é di tutta evidenza la necessità che i centri per l’impiego svolgano un indispensabile ruolo di verifica sulla sussistenza, in capo ai lavoratori, dei requisiti per le assunzioni disciplinate dalla legge n. 407/1990.

Occorre infatti, considerare che qualsiasi tipologia di assunzione deve avvenire nel rispetto delle procedure di avviamento al lavoro.

Da ciò discende la necessità che le norme che disciplinano l’attribuzione delle agevolazioni siano coordinate con le disposizioni specifiche che regolano le assunzioni e le comunicazioni.

L’intento di agevolare il reinserimento dei lavoratori che hanno perso l’impiego deve, quindi, essere contemperato con le esigenze pubblicistiche di certezza e di regolare svolgimento dell’iter che presiede a qualsiasi tipologia di assunzione.

Occorre inoltre tenere conto delle esigenze sottese all’ordinato svolgimento delle funzioni, anch’esse di rilevanza pubblicistica, che competono all’Istituto relativamente alla concessione e gestione delle agevolazioni contributive.

Il legislatore si è reso interprete di queste esigenze.

Pur essendo infatti approdato ad un sistema di assunzione diretta, ha previsto, a regime, che

l’instaurazione di un rapporto di lavoro sia comunicata al “servizio competente” entro lo stesso giorno dell'effettiva assunzione, attraverso un modello unificato che avrà effetto nei confronti di tutti gli Enti interessati.

Nelle more che si pervenga alla definizione del modello unico di comunicazione per l'avviamento al lavoro e per la risoluzione del rapporto di lavoro, si ribadisce, quindi, la necessità che le Sedi Regionali

promuovano ogni sinergia con le competenti strutture territoriali (Regione e/o Provincia) al fine di pervenire, anche tramite apposite convenzioni (3), ad un sistema di comunicazione che consenta di ottimizzare la gestione delle informazioni relative agli avviamenti al lavoro nel loro complesso, con particolare riguardo alle assunzioni che danno titolo a specifiche agevolazioni contributive (assunzioni ex lege n. 407/1990, n. 223/1991, n. 236/1993 ecc…).

A tale ultimo riguardo, anche al fine di superare l’impasse che si è determinato in diverse realtà territoriali in merito alla concessione delle agevolazioni contributive ex art. 8, c. 9 della legge n. 407/1990, sarà possibile considerare utile la dichiarazione di responsabilità ex DPR n. 445/2000, prodotta dal lavoratore al competente centro per l’impiego ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3 del D.lgs. n. 297/2002, accompagnata da una certificazione del centro medesimo che attesti l’assenza di comunicazioni di

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assunzione, prodotte ai sensi della precedente normativa, relative al lavoratore interessato dal beneficio contributivo.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO

(1) Sull’argomento si veda anche la circolare n. 12 del 7 aprile 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Dipartimento Politiche del Lavoro.

(2) Si ricorda che in precedenza il periodo era pari ad un anno (art. 15, c. 6 L. n. 264/1949).

(3) Si fa presente che al momento sono già operative specifiche convenzioni sottoscritte nelle regioni Lombardia (Provincia di Milano e, a breve, Provincia di Brescia), Toscana (Provincia di Prato e, a breve, intera Regione) e Lazio (Provincia di Roma).

(7)

Allegato 1 DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 2002, n. 297 (G.U. 15/01/2003 n. 11 - in vigore dal 30 gennaio 2003).

Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 117 della Costituzione, così come sostituito dall’articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’articolo 45, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, così come modificato dall’articolo 78, comma 26, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l’accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio, con revisione e razionalizzazione del collocamento ordinario, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del miglioramento dell’incontro tra domanda ed offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l’articolo 45, comma 5;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442;

Visti i decreti ministeriali in data 30 maggio 2001 in materia di elenco anagrafico e di scheda professionale;

Visto il confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, in data 13 e 20 febbraio 2002;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell’11 aprile 2002;

Visto il parere della Conferenza Unificata, istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1.L’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, é sostituito dal seguente:

“Art. 1 (Finalità e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:

a) i principi fondamentali per l’esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in funzione del

miglioramento dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro e con la valorizzazione degli strumenti di informatizzazione;

b) i principi per l’individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all’inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.

2.Ad ogni effetto si intendono per:

a) “adolescenti, i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all’obbligo scolastico;

b) “giovani , i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell’Unione europea;

c) “stato di disoccupazione , la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;

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d) “disoccupati di lunga durata, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

e) “inoccupati di lunga durata , coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa, siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;

f) “donne in reinserimento lavorativo, quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;

g) “servizi competenti, i centri per l’impiego di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.”.

Art. 2.

1.Dopo l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, é inserito il seguente:

“Art. 1-bis (Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento3).

- 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.

2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari

terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.

3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste

dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053, dall’articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, dall’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, é disciplinato il collocamento della gente di mare, prevedendo, in applicazione dei principi stabiliti in materia dal presente decreto, il superamento dell’attuale sistema di collocamento obbligatorio.”.

Art. 3.

1. All’articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. La condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dev’essere comprovata dalla presentazione dell’interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

che attesti l’eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. 3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l’accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.

4. La verifica dell’effettiva permanenza nello stato di disoccupazione é effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità:

a) sulla base delle comunicazioni di cui all’articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;

b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.”;

c) al comma 5, le parole: “20 ottobre 1998, n. 403.” sono sostituite dalle seguenti: “decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”;

d) al comma 6, la parola: “inferiori” é sostituita dalla seguente: “fino”;

e) il comma 7 é soppresso.

2. Gli interessati all’accertamento della condizione di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento dell’attività lavorativa prestate ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti.

Art. 4.

1.L’articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, é sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata).

- 1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e

(9)

contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:

a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;

b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l’integrazione professionale:

1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione;

2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall’inizio dello stato di disoccupazione.”.

Art. 5.

1.L’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, é sostituito dal seguente:

“Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l’adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:

a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all’articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468;

b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell’ambito delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3;

c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell’ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni;

d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.”.

Art. 6.

1.Dopo l’articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, é inserito il seguente:

“Art. 4-bis (Modalità di assunzione e adempimenti successivi). -

1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all’assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l’obbligo di assunzione mediante concorso

eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l’assunzione di lavoratori non comunitari di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, quelle previste per l’assunzione di lavoratori italiani da impiegare o trasferire all’estero di cui al decreto- legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché quelle previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

2. All’atto dell’assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.

4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale é ubicata la loro sede operativa, l’assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.

5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale é ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:

a) proroga del termine inizialmente fissato;

b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;

c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;

d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;

e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.

6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Istituto nazionale della

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previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.

7. Al fine di assicurare l’unitarietà e l’omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le

comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, d’intesa con la Conferenza Unificata.

8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e del comma 1 dell’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per il tramite dei soggetti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n.

12, e degli altri soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni alla gestione ed alla amministrazione del personale dipendente del settore agricolo, ovvero delle associazioni sindacali dei datori di lavoro alle quali essi aderiscono o conferiscono mandato. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, con riferimento all’assolvimento dei predetti obblighi, possono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, anche nei confronti delle medesime associazioni sindacali che provvedono alla tenuta dei documenti con personale in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, primo comma, della citata legge n. 12 del 1979.”.

2.All’articolo 9-bis del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 é sostituito dal seguente:

“2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale é ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di

assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e orientamento ed ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Nel caso in cui l’instaurazione del rapporto avvenga in giorno festivo, nelle ore serali o notturne, ovvero in caso di emergenza, la comunicazione di cui al presente comma deve essere effettuata entro il primo giorno utile successivo.”.

3.All’articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, il primo comma é sostituito dal seguente:

“I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all’atto dell’assunzione.”.

4. All’articolo 15, sesto comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “sei mesi”.

Art. 7.

1. All’articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: “attuazione della delega di cui all’articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la” sono soppresse;

b) dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:

“2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 4-bis, commi 4, 5, 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell’articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, é soppresso.”.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell’articolo 4-bis, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, introdotto dall’articolo 6, comma 1.

Art. 8.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge 10 gennaio 1935, n. 112;

b) il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive integrazioni e modificazioni;

c) gli articoli 23, primo comma, lettera a), 27 e 29, primo comma, lettera a) della legge 19 gennaio 1955, n. 25;

d) gli articoli 33 e 34 della legge 20 maggio 1970, n. 300;

e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83;

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f) la legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e degli articoli 21 e 22;

g) l’articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

i) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053.

Art. 9.

1.Dal presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2002 Visto, il Guardasigilli: Castelli

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Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale

delle Prestazioni Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale

Finanza, Contabilità e Bilancio

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 30 Giugno 2003 periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale eDirigenti Medici

Circolare n. 116 e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la

riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 5 Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Legge n. 81/2003: disposizioni in materia di indennità di mobilità lunga.

SOMMARIO: Nuove disposizioni in materia di indennità di mobilità lunga in favore dei lavoratori che saranno licenziati, ai sensi della legge n. 81/2003, entro il 31 dicembre 2004.

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITA’ LUNGA

L’articolo 1-bis del decreto legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2003, ha esteso il beneficio della mobilità lunga di cui all’articolo 1-septies della legge n. 176/1998, e successive modificazioni, nel limite di 7.000 unità, in favore dei lavoratori che saranno licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004 dalle imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze occupazionali siano stati oggetto di esame in sede di Presidenza del Consiglio dei Ministri o di Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel corso dell’anno 2002 e fino al 15 giugno 2003.

Le imprese o gruppi di imprese interessate alle disposizioni di cui all’articolo 1-bis in parola devono presentare entro il 30 giugno 2003 domanda al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che, sulla base dei requisiti e dei criteri di priorità indicati dalla norma in esame, emanerà uno specifico decreto.

Le imprese, così individuate, predisporranno gli elenchi dei nominativi dei lavoratori destinatari della mobilità lunga, nei limiti delle unità assegnate. Tali elenchi dovranno essere trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direzione Generale per l’Impiego, Via Fornovo 56, 00195 ROMA, e all’INPS, Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, tramite e-mail

[email protected], utilizzando un file formato EXCEL, specificando il cognome e il nome del lavoratore, nonché data e comune di nascita, residenza, indirizzo e matricola aziendale.

Si precisa che per effetto di quanto disposto dall’articolo 1-septies della legge n. 176/1998, ai lavoratori interessati è stato esteso soltanto il beneficio della mobilità lunga per pensione di anzianità, di cui all’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991.

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Pertanto, i singoli lavoratori, per poter accedere alla mobilità lunga di cui all’articolo 1-bis della legge n.

81/2003, dovranno far valere all’atto del licenziamento il requisito di 28 anni di contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

Per quanto riguarda l’età anagrafica si precisa quanto segue: l’articolo 7, comma 7, della legge n.

223/1991, stabilisce che i lavoratori all’atto della cessazione del rapporto di lavoro debbono aver compiuto un'età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il

pensionamento di vecchiaia; poiché l’articolo 6, comma 10-bis, della legge n. 236/1993, stabilisce che la determinazione dei requisiti di età in parola deve essere effettuata con riferimento alle disposizioni legislative in materia di pensione di vecchiaia in vigore al 31 dicembre 1992 (60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne), e quest’ultima norma non è stata modificata dall’articolo 1-bis, possono accedere alla mobilità lunga in parola gli uomini che abbiano compiuto 50 anni e le donne 45 anni, all’atto del

licenziamento.

Tuttavia, restando fermo il principio stabilito dall’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991, in base al quale l’indennità di mobilità non può essere comunque corrisposta per un periodo superiore a dieci anni, l’età anagrafica per le donne - secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - utile per l’accesso alla mobilità lunga finalizzata al pensionamento di anzianità, non può essere inferiore a 47 anni di età.

2. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PENSIONI

I predetti lavoratori licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2004, perfezionano i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti dall’articolo 59, comma 6 (tabella C allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 449), salvo che non si tratti di operai o lavoratori precoci, per i quali continua ad applicarsi la tabella B della legge n. 335/1995 (allegati 1 e 2).

Per quanto riguarda la decorrenza della pensione, i lavoratori che risultino in possesso dei relativi requisiti entro il primo trimestre dell’anno possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se compiono i 57 anni entro giugno; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° ottobre dello stesso anno, se compiono i 57 anni entro settembre; i lavoratori che perfezionino i requisiti entro il terzo trimestre possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° gennaio dell’anno successivo; entro il quarto trimestre possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° aprile dell’anno successivo (allegati 3 e 4).

I lavoratori in questione possono conseguire la pensione di anzianità a carico delle gestioni dei

lavoratori autonomi con il cumulo di contribuzione pregressa in tali gestioni secondo le norme previste per le gestioni stesse ai fini del perfezionamento dei requisiti: 58 anni di età e 35 anni di contributi oppure 40 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica (allegato 5).

Per i lavoratori collocati in mobilità lunga il requisito di età pensionabile, ai fini del pensionamento di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria è fissato al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne (articolo 11, tabella A, della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

3. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUZIONE

Gli oneri conseguenti al permanere nelle liste di mobilità dei lavoratori destinatari di mobilità lunga di anzianità, di cui all’articolo 1-bis della legge n. 81/2003, oltre la durata ordinaria della stessa, stabilita ai sensi dell’articolo 7, commi 1 e 2 (età e ubicazione dell’impresa), e comma 4 (anzianità aziendale), dovranno essere posti a carico dell’impresa che ha attuato la procedura di mobilità, secondo le istruzioni contenute al punto 3 della circolare n. 185 dell’11 agosto 1998, con le modifiche disposte con messaggio n. 32182 del 27 maggio 1999.

4. ISTRUZIONI CONTABILI

Per quanto concerne la rilevazione contabile degli oneri a carico delle imprese si richiamano le istruzioni contenute nel messaggio 2000/0014/000026 del 25.01.2000.

Circa le modalità di versamento degli oneri stessi si fa rinvio, invece, al messaggio 2003/0023/000022 del 18.02.2003 che ha previsto la sostituzione dei bollettini di c/c postale con il mod. F 24 e l’indicazione, nel modello stesso, del codice contributo “MOBL”.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO Gli allegati sono disponibili nel sito www.inps.it.

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Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 30 Giugno 2003 periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 115 e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la

riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati vari Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 26 agosto 2002 emanato in attuazione dell’art. 33, comma 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189 in materia di emersione del lavoro irregolare di badanti e colf.Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 ottobre 2002 emanato in attuazione dell’art.1 del D.L.9 settembre 2002 n.195 convertito in L.9 ottobre 2002 n.222 in materia di legalizzazione del lavoro prestato da extracomunitari.

SOMMARIO: I datori di lavoro che hanno occupato lavoratori extracomunitari in posizione irregolare in data anteriore al 10.6.2002 e che hanno denunciato entro l’11.11.2002 la sussistenza del rapporto di lavoro con le modalità previste dalle leggi n.189/2002 e 222/2002, possono regolarizzare i periodi precedenti al 10 giugno 2002 versando, previa domanda, i contributi previdenziali in unica soluzione oppure in rate mensili.

L'art.33 della legge 30.7.2002, n.189 (S.O. alla G.U.n.199 - 26/08/2002) recante modifiche al D.Lgs. N.

286 del 25.7.1998 (Testo Unico) sulle norme in materia di immigrazione, ha previsto disposizioni finalizzate all'emersione del lavoro irregolare di origine extracomunitaria per gli addetti al funzionamento della vita familiare.

L'art. 1 del D.L. 195 del 9.9.2002 (G.U. n. 211 del 09/09/2002) convertito nella legge n. 222 del 9.10.2002 (G.U. n.240 del 12/10/2002) consente la regolarizzazione dei lavoratori impiegati negli altri settori.

Per usufruire delle agevolazioni, i lavoratori interessati devono essere stati occupati prima del 10.6.2002.

Al riguardo, si precisa che le agevolazioni oggetto della presente circolare, riguardano esclusivamente le regolarizzazioni per periodi anteriori alla predetta data del 10.06.2002 e che il periodo regolarizzabile è quello per il quale non si è ancora compiuta la prescrizione quinquennale alla data della domanda di regolarizzazione stessa.

I lavoratori che hanno titolo per essere assicurati nella gestione dei collaboratori domestici debbono essere stati impegnati in attività di assistenza a componenti della famiglia affetti da patologie o handicap (c.d. badanti) che ne limitano l'autosufficienza ovvero al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare (colf).

I datori di lavoro domestico devono aver versato entro l'11.11.2002 ai sensi del citato Decreto Ministeriale 26 agosto 2002, un contributo forfetario pari a € 290,00 per ciascun lavoratore, mentre i datori di lavoro che hanno impiegato i lavoratori extra comunitari in altri settori di attività soggetti all'assicurazione generale obbligatoria, devono aver versato € 700,00 per ciascun lavoratore occupato.

Si rammenta, comunque, che la citate disposizioni escludono dalla regolarizzazione i rapporti di lavoro autonomo e quelli di collaborazione coordinata e continuativa.

I soci lavoratori di cooperativa, invece, potevano essere regolarizzati nei seguenti casi:

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quando era dichiarata la loro assunzione in qualità di lavoratori subordinati; quando accanto al rapporto associativo (eventualmente già in essere) era dichiarato che, ai sensi del regolamento interno, gli stessi, nello svolgimento della loro attività, erano inquadrati come lavoratori subordinati ai sensi di quanto dispone la legge n.142/2001.

I datori di lavoro che hanno presentato la dichiarazione di emersione non incorrono nelle sanzioni penali per la violazione delle norme relative al soggiorno, al lavoro, agli aspetti finanziari connessi alla pregressa occupazione dei lavoratori indicati nella dichiarazione di emersione.

Con circolare n.161 del 25.10.2002 sono state fornite le disposizioni sulla materia in argomento e sono state illustrate le linee guida per l'instaurazione del rapporto di lavoro e per il pagamento dei contributi correnti.

A scioglimento della riserva contenuta nella citata circolare si forniscono istruzioni in merito agli articoli 3 dei Decreti del 26.8.2002 e del 28.10.2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che dettano le disposizioni per la regolarizzazione contributiva dei periodi arretrati.

Entrambi gli articoli stabiliscono che i datori di lavoro di cui all'art.33 comma 1 della legge n. 189 del 2002, possono versare, previa domanda all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, i contributi e i premi nonché i relativi interessi dovuti per i periodi antecedenti ai tre mesi di cui al comma 3 del medesimo articolo, in unica soluzione oppure in rate mensili.

La regolarizzazione per i periodi pregressi non può prescindere dall'avvenuta stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato di cui all'art. 5bis del T.U. n.286/1998, modificato dall'art.33 della legge 189/2002.

Il pagamento in unica soluzione sarà gravato dagli interessi legali vigenti alla data del versamento, calcolati per il periodo che va dalla naturale scadenza del debito contributivo fino alla data del pagamento stesso.

Il pagamento rateale comporta che, sul coacervo dei contributi e interessi calcolati fino alla data della domanda, siano addebitati gli interessi legali al tasso vigente alla data della domanda stessa per le prime 24 rate, e al tasso degli interessi di dilazione, per le rate dalla 25^ alla 36^.

Istruzioni operative

I datori di lavoro domestico, che hanno inoltrato la domanda entro l'11.11.2002, devono aver presentato direttamente alla Sede dell' INPS, come indicato nella circolare n.161 del 25.10.2002, la denuncia del rapporto di lavoro domestico a mezzo mod. LD09 oppure devono essersi avvalsi del servizio di denuncia on line attivabile dal sito Web WWW.INPS.IT sezione per il cittadino.

Per comunicare le ore e le retribuzioni relative ai periodi antecedenti il 10.6.2002 dovranno, altresì, compilare il Mod. LD15 ed allegare ad esso il contratto di soggiorno stipulato secondo le disposizioni contenute nella circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.50 del 20.09.2002, nonché la ricevuta del pagamento in unica soluzione.

Il pagamento dilazionato, invece, deve essere richiesto presentando la relativa domanda alla Sede INPS competente in base alla residenza del datore di lavoro e versando le rate mensili calcolate come di seguito precisato.

Per i pagamenti, sia in unica soluzione che rateali, relativi alla gestione COLF, deve essere utilizzato il mod.F24, indicando nella sezione INPS:

• nel campo codice sede , il codice della sede INPS di iscrizione;

• nel campo causale contributo, il codice Dom 1 ;

• nel campo matricola INPS il codice rapporto di lavoro attributo al momento dell'iscrizione, rilevabile dai bollettini inviati per i versamenti correnti, aggiungendo le due cifre di controcodice. Ove non si

conoscessero, aggiungere due zeri;

• nel campo periodo, il periodo per il quale è stata chiesta la regolarizzazione.

Si avverte che i versamenti per i periodi correnti e successivi alla regolarizzazione richiesta devono essere effettuati esclusivamente con i bollettini di c/c.p. inviati dalla Sede.

Per i lavoratori dipendenti, oggetto della domanda di emersione, la regolarizzazione per i periodi antecedenti il 10.6.2002 deve essere effettuata compilando i Modd. DM10V ed i relativi modd. SA VIG.

con le consuete modalità ed allegando il contratto di soggiorno per lavoro subordinato, come sopra indicato. I modelli DM10/V devono essere acquisiti dall'operatore e devono confluire nell'inadempienza contrassegnata dal tipo segnalazione 23.

Per il versamento deve essere utilizzato il Mod. F24 indicando il codice RCO1 sia per il pagamento in unica soluzione che per quello rateale. Qualora il datore di lavoro intenda usufruire del pagamento rateale, dovra' presentare domanda di rateazione con la modulistica in uso e versare ogni mese la rata costante determinata come di seguito indicato.

Si chiarisce che nel primo prospetto allegato, le rate sono calcolate sulla base del piano di ammortamento unitario a rata costante ed al tasso del 3%.

Nei prospetto successivi le rate sono calcolate sulla base del piano di ammortamento unitario a rata posticipata costante e tasso variabile nella misura del 3,00 %, per le prime 24 rate e dell'8 %, per le

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successive; per il calcolo della rata mensile posticipata, pertanto, occorre determinare l'importo dovuto a titolo di contributo per il periodo da regolarizzare tenendo conto, per la gestione Colf, del numero delle ore lavorate, della retribuzione oraria comprensiva del rateo orario della tredicesima, del vitto e

dell'alloggio; per i lavoratori dipendenti, applicando alla retribuzione contrattuale o a quella corrisposta, se superiore, le aliquote previste ai fini pensionistici (IVS) vigenti nel tempo.

Sulla contribuzione vanno calcolati gli interessi legali, al tasso vigente alla data della domanda, per il periodo che va dalla naturale scadenza dei contributi omessi fino alla data del versamento in unica soluzione o alla data della prima rata.

Il totale, così determinato, deve essere moltiplicato per il coefficiente corrispondente alle 24 rate, se il datore di lavoro sceglie tale formula o per il coefficiente corrispondente alle 36 rate, se il debitore intende pagare in 36 mensilità. Il risultato sarà l'importo della rata costante da versare mensilmente. Se il numero delle rate richieste è compreso tra 25 e 36, deve essere utilizzato l'allegato corrispondente al numero di rate prescelto per la regolarizzazione.

Il datore di lavoro che, dopo il pagamento di alcune rate, intenda rinunciare alla dilazione ed estinguere in unica soluzione il residuo debito, dovrà moltiplicare il debito iniziale per il coefficiente di colonna 5 dell'allegato 1 o 2, a seconda della durata della rateazione, corrispondente alla prima rata non pagata e versare l'importo così ottenuto, oltre all'importo della rata non versata.

Esempio: debito 1000 rate concesse 36 importo rata € 29,302 rate pagate 3

€ 1000 x 0,892260 = € 892,26 debito residuo) A tale importo va aggiunta la 4^ rata di € 29,302 non versata.

Qualora il datore di lavoro interrompa il pagamento delle rate concesse, la Sede competente emetterà un provvedimento di revoca della rateazione ed addebiterà le sanzioni civili in misura ordinaria sui contributi residui, al netto degli interessi versati, per il periodi in cui la rateazione è stata regolarmente onorata.

Nel caso in cui il datore di lavoro chieda una rateazione inferiore alle 24, non essendo possibile utilizzare i coefficienti indicati nei piani allegati, le relative richieste potranno essere soddisfatte servendosi

dell'utility a disposizione degli operatori del recupero crediti, nella quale potrà essere inserito il tasso applicabile.

L'inosservanza delle obbligazioni assunte determinerà l'iscrizione a ruolo dei contributi e relativi accessori e la riscossione a mezzo concessionario.

Si rammenta che la stessa utility, a disposizione da tempo delle Sedi, è stata introdotta proprio per la trattazione delle domande di dilazione ordinarie provenienti da regolarizzazione contributiva a seguito di denuncia del lavoratore, accertamento d'ufficio e ispettivo, per le quali non esiste ancora una procedura completamente automatizzata.

IL DIRETTORE GENERALE F. F.

PRAUSCELLO Gli allegati sono disponibili nel sito www.inps.it.

(17)

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Roma, 27-6-2003

Messaggio n. 79

OGGETTO: Decreto legislativo 8.4.2003, n. 66, art. 10. Disciplina delle ferie annuali.

Con decreto legislativo n. 66 del 2003 sono state recepite nell’ordinamento italiano le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti l’organizzazione dell’orario di lavoro che, all’art. 10, ha apportato innovazioni in materia di disciplina del diritto alle ferie annuali.

Esso dispone infatti che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, periodo che non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro .

Le nuove disposizioni circoscrivono dunque la possibilità di ricorrere, da parte dei datori di lavoro, alla c.d.

monetizzazione dei periodi di ferie non goduti, ormai possibile solo con riferimento ai periodi che residuano una volta avvenuta la fruizione effettiva delle 4 settimane indicate dalla norma in oggetto.

Le stesse trovano applicazione con riferimento ai periodi di ferie non ancora maturati alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n° 66/2003, in base al principio di non retroattività della legge.

Si comunica che la modifica normativa illustrata non comporta la necessità di rivedere le istruzioni impartite dalla scrivente sulle modalità di adempimento degli obblighi previdenziali in materia di compenso per ferie non godute, che rimangono applicabili per le fattispecie (ormai quantitativamente circoscritte) in cui sia possibile il ricorso alla attribuzione del predetto compenso.

Ne consegue che rimangono integralmente confermate le istruzioni date con circolari n°186 del 1999 e n°15 del 2002.

Ciò sia con riferimento ai periodi di ferie maturati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 66/2003 (e precisamente prima del 29 aprile 2003) sia con riferimento ai periodi di ferie maturati dopo l’entrata in vigore dello stesso provvedimento.

IL DIRETTORE CENTRALE CRACA

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Coordinamento Generale Statistico Attuariale Direzione Centrale

Prestazioni a Sostegno del Reddito

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 24 Giugno 2003 periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 110 e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la

riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 3 Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2003- 30 giugno 2004.

SOMMARIO: A decorrere dal 1° luglio 2003 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno nucleo familiare ai nuclei con figli e a quelli senza figli.

Ai sensi dell'art. 2, c. 12, del D.L. 69/88, convertito, con modificazioni, dalla L. 153/88, i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT, intervenuta tra l'anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell'assegno e l'anno immediatamente precedente.

In base ai calcoli effettuati dall'ISTAT, la variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo tra l'anno 2001 e l'anno 2002 è risultata pari al 2,4 %.

In relazione a quanto sopra, sono stati rivalutati i livelli di reddito in vigore per il periodo 1° luglio 2002- 30 giugno 2003 con il predetto indice.

Si allegano pertanto i prospetti A e B, contenenti le nuove fasce reddituali da applicare dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004, rispettivamente ai nuclei senza figli e ai nuclei con figli. Per comodità di

consultazione si allegano anche le tabelle con le fasce suddette e i corrispondenti importi mensili della prestazione.

Le Sedi sono invitate a portare a conoscenza dei datori di lavoro, delle relative associazioni di categoria, dei consulenti del lavoro e degli Enti di Patronato, con ogni possibile sollecitudine, il contenuto della presente circolare, che dovrà essere distribuita unitamente alle tabelle e ai prospetti allegati.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

PRAUSCELLO

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FASCE DI REDDITO FAMILIARE PER NUCLEI SENZA FIGLI ( in euro )

(Valide per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004) FASCE

DI I

(*)

II

(**)

III

(***)

IV

(****)

REDDITO

fino a 11.110,55 fino a 12.961,54 Fino a 20.367,13 fino a 22.217,03

11.110,56 - 13.887,58 12.961,55 - 15.739,12 20.367,14 - 23.141,99 22.217,04 - 24.994,60

13.887,59 - 16.664,61 15.739,13 - 18.514,51 23.142,00 - 25.919,56 24.994,61 - 27.771,08

16.664,62 - 19.440,56 18.514,52 - 21.290,99 25.919,57 - 28.696,04 27.771,09 - 30.547,03

19.440,57 - 22.217,03 21.291,00 - 24.069,11 28.696,05 - 31.473,07 30.547,04 - 33.322,97

22.217,04 - 24.994,60 24.069,12 - 26.845,59 31.473,08 - 34.249,55 33.322,98 - 36.100,00

24.994,61 - 27.771,08 26.845,60 - 29.622,62 34.249,56 - 37.026,05 36.100,01 - 38.877,03

27.771,09 - 30.547,03 29.622,63 - 32.398,03 37.026,06 - 39.803,06 38.877,04 - 41.654,07

30.547,04 - 33.322,97 32.398,04 - 35.175,05 39.803,07 - 42.578,47 41.654,08 - 44.431,64

10° 33.322,98 - 36.100,00 35.175,06 - 37.952,08 42.578,48 - 45.356,04 44.431,65 - 47.208,11

11° 36.100,01 - 38.877,03 37.952,09 - 40.729,11 45.356,05 - 48.132,52 47.208,12 - 49.983,52

12° 38.877,04 - 41.654,07 40.729,12 - 43.505,05 48.132,53 - 50.909,55 49.983,53 - 52.760,00

13° 41.654,08 - 44.431,08 43.505,06 - 46.282,62 50.909,56 - 53.686,04 52.760,01 - 55.536,48

14° 44.431,09 - 47.208,11 46.282,63 - 49.059,66 53.686,05 - 56.463,62 55.536,49 - 58.312,43

15° 47.208,12 - 49.985,15 49.059,67 - 51.836,67 56.463,63 - 59.241,72 58.312,44 - 61.087,83

16° 49.985,16 - 52.762,17 51.836,68 - 54.614,25 59.241,73 - 62.017,66 61.087,84 - 63.863,77

(20)

FASCE DI REDDITO FAMILIARE PER NUCLEI CON FIGLI ( in euro )

(Valide per il periodo 1° luglio 2003 - 30 giugno 2004)

FASCE

DI I

(*)

II

(**)

III

(***)

IV

(****)

REDDITO

fino a 11.697,13 fino a 13.548,11 Fino a 20.953,17 fino a 22.803,62

11.697,14 - 14.474,16 13.548,12 - 16.325,15 20.953,18 - 23.729,11 22.803,63 - 25.580,09

14.474,17 - 17.250,64 16.325,16 - 19.100,55 23.729,12 - 26.505,59 25.580,10 - 28.357,66

17.250,65 - 20.026,05 19.100,56 - 21.877,58 26.505,60 - 29.282,62 28.357,67 - 31.133,07

20.026,06 - 22.803,62 21.877,59 - 24.655,16 29.282,63 - 32.059,12 31.133,08 - 33.909,56

22.803,63 - 25.580,09 24.655,17 - 27.431,64 32.059,13 - 34.836,13 33.909,57 - 36.685,50

25.580,10 - 28.357,66 27.431,65 - 30.208,11 34.836,14 - 37.611,54 36.685,51 - 39.463,62

28.357,67 - 31.133,07 30.208,12 - 32.984,61 37.611,55 - 40.389,11 39.463,63 - 42.240,09

31.133,08 - 33.909,56 32.984,62 - 35.760,55 40.389,12 - 43.164,51 42.240,10 - 45.017,66

10° 33.909,57 - 36.685,50 35.760,56 - 38.538,66 43.164,52 - 45.942,08 45.017,67 - 47.793,60

11° 36.685,51 - 39.463,62 38.538,67 - 41.315,69 45.942,09 - 48.718,56 47.793,61 - 50.570,10

12° 39.463,63 - 42.240,09 41.315,70 - 44.091,08 48.718,57 - 51.496,13 50.570,11 - 53.347,12

13° 42.240,10 - 45.017,13 44.091,09 - 46.868,66 51.496,14 - 54.272,07 53.347,13 - 56.121,97

14° 45.017,14 - 47.793,60 46.868,67 - 49.645,68 54.272,08 - 57.049,64 56.121,98 - 58.899,01

15° 47.793,61 - 50.571,18 49.645,69 - 52.423,25 57.049,65 - 59.827,21 58.899,02 - 61.673,86

16° 50.571,19 - 53.348,76 52.423,26 - 55.199,74 59.827,22 - 62.604,25 61.673,87 - 64.450,34

(21)

TAB. 20 A NUCLEI FAMILIARI CON ENTRAMBI I CONIUGI E SENZA FIGLI

(IN CUI SIA PRESENTE ALMENO UN FRATELLO, SORELLA O NIPOTE INABILE) Importo complessivo mensile dell'assegno per livello di reddito e numero componenti il nucleo

Reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2003

Reddito familiare annuo Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare (euro)

1 2 3 4 5 6 7

fino a 20.367,13 - - 98,13 142,03 185,92 229,82 273,72

20.367,14 - 23.141,99 - - 87,80 123,95 173,01 222,08 260,81

23.142,00 - 25.919,56 - - 67,14 105,87 154,94 216,91 247,90

25.919,57 - 28.696,04 - - 49,06 87,80 136,86 204,00 234,99

28.696,05 - 31.473,07 - - 30,99 67,14 123,95 198,84 222,08

31.473,08 - 34.249,55 - - 12,91 49,06 105,87 185,92 211,75

34.249,56 - 37.026,05 - - - 30,99 74,89 167,85 191,09

37.026,06 - 39.803,06 - - - 12,91 43,90 149,77 173,01

39.803,07 - 42.578,47 - - - - 12,91 129,11 160,10

42.578,48 - 45.356,04 - - - - - 61,97 142,03

45.356,05 - 48.132,52 - - - - - - 61,97

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