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Nota: In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di 53,71 per ogni componente oltre il settimo

PRAUSCELLO Allegato 1

79) Trivento 80) Tufara

81) Ururi 82) Vinchiaturo.

Per concludere, si ritiene utile rammentare che rimangono invariate le modalità di recupero dei contributi sospesi, salvo che per l'inizio della riscossione - fissata ora al 30 settembre 2003 - e per l'aumento del numero delle rate - da 48 a 64 - con scadenza della prima al 16 ottobre 2003.

IL DIRETTORE GENERALE F.F PRAUSCELLO

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 20 Maggio 2003 periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 89 e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati

Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Legge 20 maggio 1975 n. 164. Articoli 12 e 13. Dichiarazione di responsabilità ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva dovuta alla CIG.

SOMMARIO: Nuove modalità di comunicazione del numero medio dei dipendenti ai fini della determinazione dell’aliquota CIG per le imprese industriali, edili e lapidee.

Com’é noto la legge 20 maggio 1975 n. 164, per il finanziamento degli interventi di integrazione salariale ordinaria, ha stabilito, a carico delle imprese industriali, un contributo differenziato in relazione al numero dei dipendenti (fino a 50 unità ovvero superiore) complessivamente in forza alle aziende medesime.

A tal fine, l'art. 13 della legge ha previsto che tale consistenza sia determinata, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base della media di dipendenti in forza alle imprese nell'anno precedente, quale risulta da apposita dichiarazione aziendale da presentare annualmente all’Istituto.

Tale prassi, tuttavia, ha comportato il ripetersi di adempimenti che si sono rivelati per lo più pedissequi e onerosi.

In considerazione dell’elevato livello di informatizzazione raggiunto e avuto riguardo alla costante attenzione rivolta al settore della consulenza alle aziende, si è determinato quindi, nello spirito di semplificazione delle regole e degli atti amministrativi, di modificare i criteri di comunicazione.

Nuove modalità operative.

Ai fini della determinazione dell'aliquota CIG (1,90% o 2,20%) le imprese industriali, quelle edili e lapidee (1) provvederanno, seguendo le modalità in uso, ad inviare la dichiarazione del numero medio dei dipendenti nei seguenti casi:

- in occasione dell'inizio dell'attività con dipendenti (in tale circostanza si farà riferimento al numero degli addetti occupati alla fine del primo mese di attività);

- al verificarsi di eventi che, modificando la forza lavoro in precedenza comunicata, influiscano ai fini della contribuzione di cui trattasi.

In assenza di comunicazione, le Sedi, ai fini della determinazione dell’aliquota CIG, considereranno invariata la media occupazionale aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO

(1) Per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia e del settore lapideo la contribuzione per il

trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali è stata introdotta dall’art. 2, c. 1 della legge 20 marzo 1998, n. 52, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante

“Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale”.

Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 19-5-2003

Messaggio n. 61

OGGETTO: Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione ex art. 118 della legge n.

388/2000. Integrazioni.

SOMMARIO: Integrazioni alla circolare n. 71/2003, in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua

Ad integrazione delle disposizioni contenute nella circolare n. 71 del 2 aprile 2003, riguardante i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua istituiti dall’art. 118 della legge n.

388/2000, si forniscono le seguenti indicazioni tese a completare taluni aspetti relativi alle modalità di adesione e/o di revoca ai citati Fondi.

Comunicazione di adesione.

Per consentire una maggiore flessibilità gestionale, saranno accettate anche le comunicazioni di

adesione ai Fondi effettuate dalle aziende nella denuncia contributiva relativa al periodo di paga “marzo 2003”, mentre si ribadisce che l'ultimo periodo utile per le adesioni, i cui effetti finanziari e contributivi scaturiranno da “gennaio 2004”, é quello relativo al periodo di paga "giugno 2003" (1).

Inoltre, entro la stessa data, sarà possibile l’eventuale modifica della prima adesione, avente sempre effetti da “gennaio 2004”.

Per comodità, di seguito, si riepilogano i codici utili per le adesioni:

Fondi Autorizzazione Codice di adesione

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE D.M. 31/10/2001 FART

FONCOOP D.M. 10/05/2002 FCOP

FOR. TE D.M. 31/10/2002 FITE

FONDIMPRESA D.M. 28/11/2002 FIMA

FONDO FORMAZIONE PMI D.M. 21/01/2003 FAPI

FON.TER D.M. 11/03/2003 FTUS

FONDIRIGENTI D.M. 18/03/2003 FDIR

FONDIR D.M. 18/03/2003 FODI

In sede di prima applicazione della norma, la nuova adesione sostituirà automaticamente la precedente registrazione anche in assenza del codice di revoca.

Restano ferme le modalità illustrate al punto 7.1 della circolare n. 71/2003.

Comunicazione di revoca dai Fondi.

Come precisato nella circolare n. 71/2003, l’adesione ai Fondi è facoltativa e revocabile. Ha validità annuale e si intende tacitamente prorogata, salvo disdetta.

Al fine di ottimizzare le modalità di comunicazione della revoca è stato istituito il nuovo codice “REDI”, che dovrà essere utilizzato dai datori di lavoro per comunicare la revoca da uno dei Fondi istituiti per i dirigenti (attualmente FONDIRIGENTI e FON.DIR).

La comunicazione dovrà essere preceduta dalla prevista dicitura “revoca adesione”.

Nessun dato dovrà essere riportato nelle rimanenti caselle. In tal senso vanno modificate le istruzioni precedentemente fornite.

Si riepilogano, quindi, i codici di revoca:

Fondi Codice di revoca

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE REVO

FON.COOP REVO

FOR. TE REVO

FONDIMPRESA REVO

FONDO FORMAZIONE PMI REVO

FON.TER REVO

FONDIRIGENTI REDI

FONDIR REDI

Si ricorda, da ultimo, che le revoche comunicate dal 1 luglio 2003 al 30 giugno 2004, produrranno effetti dal 1° gennaio 2005, e così via.

IL DIRETTORE CENTRALE CRACA

(1) si ricorda che la denuncia contributiva di "giugno 2003" va presentata entro le seguenti scadenze:

- 16 luglio per le denunce non telematiche;

- 31 luglio per le denunce inviate per via telematica.

IL DIRETTORE CENTRALE.

CRACA

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell’Area Agricola

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 16 Maggio 2003 periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 88 e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la

riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Sanatoria fiscale e previdenziale ai sensi della Legge 23 dicembre 2002 n.289, come modificata dal D.L.282/2002 convertito nella Legge 21 febbraio 2003 n.27.Riflessi in materia di contribuzione previdenziale. Adempimenti delle Sedi.

SOMMARIO: L’art.7 consente la regolarizzazione dei contributi, nel limite del 60% del reddito determinato secondo parametri o studi di settore, soltanto ai lavoratori autonomi; l’art.8 prevede la regolarizzazione contributiva sui maggiori imponibili, oggetto della dichiarazione integrativa, sia per i lavoratori autonomi sia per le aziende con lavoratori dipendenti

La legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, al capo II, recante “Disposizioni in materia di concordato”, prevede, come è noto, varie forme di regolarizzazione agevolata di posizioni debitorie pregresse.

In materia l'Istituto ha fornito le relative istruzioni con il messaggio n.37 del 20 marzo 2003, nel quale, era indicata, come data di scadenza del pagamento, il 16 aprile, peraltro prorogata con D.L. 7 aprile 2003, n.

59.

Con la presente circolare si illustrano ulteriormente i principali riflessi in materia di contribuzione previdenziale, con particolare riferimento agli adempimenti operativi delle Sedi.

1) Definizione automatica dei redditi di impresa e di lavoro autonomo per gli anni pregressi