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Nota: In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di 53,71 per ogni componente oltre il settimo

2. Regolarizzazione dei periodi pregressi

Le aziende che, a decorrere dal periodo di paga “gennaio 2003”, non avessero assolto alla contribuzione per Cigs e mobilità, potranno regolarizzare detti periodi.

In materia, trova applicazione la delibera n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26/03/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

Si ricorda, al riguardo, che le regolarizzazioni intervenute entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, non saranno gravate né da somme aggiuntive né da interessi (3).

A tal fine, i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- per il versamento della contribuzione CIGS, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "BC" del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura "Vers. Cigs 2003" e dal previsto codice "M210";

- per il versamento della contribuzione di mobilità, utilizzeranno uno dei righi in bianco dei quadri "BC"

del modello DM10/2, facendo precedere il relativo importo dalla dicitura "Vers. Mob. 2003” e dal previsto codice "M211".

In entrambi i casi, nessun dato deve essere indicato nelle colonne "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

La procedura di controllo delle denunce contributive di mod.DM10/2 sarà adeguata al fine di recepire quanto illustrato con la presente circolare.

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

PRAUSCELLO 1) Si vedano al riguardo le circolari n. 53/2001, n. 201/2001 e n. 116/2002.

2) Le imprese esercenti attività commerciali che occupano più di 200 dipendenti sono destinatarie, a regime, della disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e di mobilità ai sensi dell'art. 12, c. 3, della legge n. 223/1991 (si veda al riguardo la circolare n. 211 del 9/8/1991).

3) Il comma 13 dell’articolo 116 della legge n. 388/2000 stabilisce, infatti, che, nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, per i quali non si fa luogo all’applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall’articolo 1282 del codice civile (ved. circolare n. 110/2001, punto 1.6).

Allegato 1 MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 aprile 2003 (GU n. 123 del 29-5-2003)

Proroga del trattamento di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346;

Visto l'art. 78, commi 15 e 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito, senza modificazioni, nella legge 2 luglio 2001, n.

248, in particolare l'art. 2, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei Conti in data 1° agosto 2001, registro n. 6, foglio n. 78, con il quale, in attuazione del sopra richiamato art. 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 158/2001, convertito, senza modificazioni, nella legge n. 248/2001, é stata autorizzata la corresponsione di nuove concessioni e di proroghe di trattamenti di sussidiazione del reddito, anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in attuazione del quale il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha disposto proroghe di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche in deroga alla normativa vigente in materia, fino e non oltre il 31 dicembre 2002;

Visti i decreti interministeriali:

n. 30851 del 18 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti in data 5 aprile 2002, registro n. 1, foglio n.

236;

n. 30874 del 27 marzo 2002, registrato alla Corte dei conti in data 26 aprile 2002, registro n. 1, foglio n.

280;

n. 30951 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 3 maggio 2002, registro n. 1, foglio n.

309;

n. 30952 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n.

310;

n. 30953 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei Conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n.

311;

n. 30954 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n.

312;

n. 30955 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n.

313;

n. 30956 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n.

314;

n. 30968 del 18 aprile 2002, registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio n.

315;

n. 31033 del 10 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2002, registro n. 3, foglio n.

152;

n. 31034 del 10 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in data 5 giugno 2002, registro n. 3, foglio n.

153;

n. 31058 del 24 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in data 14 giugno 2002, registro n. 4, foglio n. 35;

n. 31059 del 24 maggio 2002, registrato alla Corte dei conti in data 14 giugno 2002, registro n. 4, foglio n. 36;

n. 31273 del 28 giugno 2002, registrato alla Corte dei conti in data 23 luglio 2002, registro n. 5, foglio n.

372;

n. 1450 del 20 agosto 2002, registrato alla Corte dei conti, in data 30 settembre 2002, registro n. 6, foglio n. 160;

n. 31711 del 11 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti in data 22 novembre 2002, registro n. 6, foglio n. 310;

n. 31712 del 11 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti in data 6 dicembre 2002, registro n. 6, foglio n. 361;

n. 31843 del 23 dicembre 2002, registrato alla Corte dei conti in data 27 gennaio 2003, registro n. 1, foglio n. 39;

n. 31945 del 22 gennaio 2003, registrato alla Corte dei conti in data 17 febbraio 2003, registro n.

1, foglio n. 90,

con i quali, in attuazione dei sopra richiamato art. 52, comma 46, della legge n. 448 del 2001, sono state autorizzate, entro e non oltre il 31 dicembre 2002, le suddette proroghe;

Visto l'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede - nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi - che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2003, proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, già previste da disposizioni di legge, anche in deroga alla disciplina vigente in materia;

Considerato che per le fattispecie, aziendali e territoriali, già destinatarie dei decreti interministeriali sopra indicati, sussistono, anche per l'anno 2003, le condizioni previste dal sopra citato art. 41, comma 1, della legge n. 289 del 2002, in quanto, mediante la concessione delle proroghe dei trattamenti di sussidiazione al reddito di cui alla norma in questione, potrà essere agevolata la gestione delle problematiche

occupazionali, relative alle suddette fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;

Ritenuto, per quanto precede, di poter disporre, anche per l'anno 2003, la concessione delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori già destinatari delle proroghe degli stessi trattamenti, concessi con i decreti interministeriali più sopra indicati,

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono autorizzate, in favore dei lavoratori già beneficiari delle proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, concesse, fino al 31 dicembre 2002, con i decreti interministeriali citati nel preambolo del presente provvedimento, le proroghe, entro e non oltre il 31 dicembre 2003, degli stessi trattamenti.

Art. 2.

La misura dei trattamenti di cui all'art. 1 é ridotta del venti per cento.

Art. 3.

Le proroghe dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, disposte con l'art. 1, sono autorizzate nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dall'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed il conseguente onere complessivo, posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, non potrà essere superiore alla spesa di euro 209.452.383,33 relativa alle proroghe concesse per l'anno 2002.

Art. 4.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dall'art. 3, l'Istituto nazionale della previdenza sociale é tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2003

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Il Ministro dell'economia e delle finanze

Maroni Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 2003

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 331

Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Roma, 23-6-2003

Messaggio n. 75

OGGETTO: Inosservanza dell’obbligo di cui all’art. 29, c. 1, della legge n. 341/1995 e sgravi contributivi del Mezzogiorno.

Sono pervenute a questa Direzione Centrale richieste di chiarimenti in merito alla problematica relativa all’applicabilità o meno degli sgravi contributivi del Mezzogiorno in caso di mancato assolvimento dell’obbligo ex art. 29, c. 1, della legge n. 341/1995.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

La disposizione citata prevede, come noto, per “i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia”, che la contribuzione sia versata su una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Tale previsione deve essere necessariamente raccordata con le disposizioni di cui alla legge n.

389/1989.

Infatti, l’obbligo posto dall’art. 29, c. 1, si inquadra nei principi generali sanciti dall’art. 1, c. 1, di tale ultima legge, il quale, ai fini dell’individuazione della base di calcolo della contribuzione, dispone che la

“retribuzione … non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi … ovvero da accordi collettivi o contratti individuali …”.

Al fine di individuare le situazioni che possono dare luogo alla perdita degli sgravi, occorre invece considerare la previsione di carattere generale stabilita dall’art. 6, c. 9, della medesima legge n.

389/1989.

Quest'ultimo, ai fini dell'accesso allo sgravio, pone in capo al datore di lavoro l’obbligo non solo di denunciare i lavoratori con le retribuzioni di cui all’art. 1, c. 1 della stessa legge n. 389/1989, ma anche di corrispondere effettivamente tali importi.

Di contro, in tutte le ipotesi di impiego di lavoratori per un orario inferiore a quello di lavoro di cui all’art.

29, c. 1, della legge n. 341/1995, la retribuzione corrisposta è inferiore rispetto a quella virtuale e, pertanto, sembrerebbe a prima vista ipotizzabile la revoca degli sgravi.

In assenza tuttavia di un’espressa disposizione legislativa, si deve quindi ritenere che il mancato assolvimento della contribuzione previdenziale e assistenziale sulla retribuzione virtuale, mentre

determina l’esclusione dal beneficio di cui all’art. 29, c. 2, della legge n. 341/1995 (riduzione contributiva, attualmente nella misura dell'11,50%, sull'ammontare delle contribuzioni diverse da quelle di pertinenza del FPLD), non dà luogo di per sé alla revoca degli sgravi.

Peraltro, anche il punto 6 della circolare n. 269/1995 sottintende tale conclusione, laddove afferma che

“la contribuzione virtuale non è interessata agli sgravi contributivi del Mezzogiorno che vanno calcolati sulle retribuzioni corrisposte ed assoggettate a contribuzione”.

A supporto di tale tesi, soccorre anche la considerazione che la retribuzione virtuale non assume rilievo neanche ai fini della determinazione della misura delle prestazioni economiche di malattia e di maternità.

I

L DIRETTORE CENTRALE Craca

Direzione Centrale delle Prestazioni Struttura Previdenza

Dirigenti Aziende Industriali Direzione Centrale

Sistemi Informativi e Telecomunicazioni

Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie

Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 23 Giugno 2003 periferici dei Rami professionali

Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici

Circolare n. 107 e, per conoscenza,

Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse

Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la

riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati Ai Presidenti dei Comitati provinciali

OGGETTO: Articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Soppressione dell’INPDAI. Istruzioni in materia di prestazioni pensionistiche e di posizioni assicurative.

SOMMARIO: L’articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003), ha previsto la

soppressione dell’INPDAI disponendo il trasferimento delle relative funzioni all’INPS. Si forniscono i criteri per l’accertamento del diritto e la determinazione della misura delle prestazioni da liquidare agli iscritti al soppresso Istituto e per l’utilizzazione della contribuzione fatta valere nell’assicurazione generale obbligatoria.

Premessa

L'articolo 42 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha soppresso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), costituito con legge 27 dicembre 1953, n. 967.

Dal 1° gennaio 2003 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso il predetto soppresso Istituto. Tale iscrizione, nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, avviene, tanto per i titolari di trattamenti pensionistici, quanto per i titolari di posizioni assicurative, con evidenza contabile separata.

I dirigenti di aziende industriali, il cui rapporto di lavoro decorre dal 1° gennaio 2003, sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, come precisato con circolare n. 83 del 24 aprile 2003 e pertanto sono assoggettati al relativo regime pensionistico.

Le istruzioni operative relative all'assunzione in carico delle pensioni in essere presso il suddetto soppresso Istituto e quelle riguardanti la gestione delle nuove domande di pensione sono state fornite con circolare n. 44 del 26 febbraio 2003. Con la medesima circolare sono state fornite le prime istruzioni in ordine ai trasferimenti, alle ricongiunzioni e alle ricostituzioni delle posizioni assicurative.

Si forniscono ulteriori indicazioni relative alle prestazioni pensionistiche da erogare a seguito della soppressione dell'INPDAI riguardanti anche le modalità di utilizzo, ai fini pensionistici, della contribuzione esistente nell'assicurazione generale obbligatoria, computabile nella sua interezza a titolo non oneroso.

Il passaggio all’assicurazione generale obbligatoria consente la liquidazione di un unico trattamento che tiene conto di tutta la contribuzione versata con la determinazione della retribuzione media pensionabile

sugli ultimi anni di retribuzione.

Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui all'unico trattamento pensionistico sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.

1 - Pensioni con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003 1.1 - Pensioni già liquidate

A norma dell'articolo 42, comma 1, della citata legge i trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già erogati dal soppresso Istituto, a partire dal 1° gennaio 2003 sono a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata.

Dal 1° giugno 2003, al pagamento dei trattamenti pensionistici in argomento provvede direttamente l’INPS con le modalità adottate per la generalità dei propri pensionati.

Con il messaggio n. 152 del 19 maggio 2003 (allegato 1) sono state comunicate le modalità utilizzate per l’assunzione in carico delle pensioni in essere.

1.2 - Pensioni da liquidare

Per le pensioni da liquidare con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003 si applica la disciplina vigente presso il soppresso INPDAI.

2 - Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003 2.1 - Pensioni dirette

Ai sensi dell'articolo 42, comma 3, della legge n. 289/2002, dal 1° gennaio 2003 il regime pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è uniformato a quello degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori

dipendenti. Le nuove disposizioni sono applicabili alle pensioni con decorrenza dal 1° febbraio 2003.

2.1.1 - Requisiti per il diritto alla pensione

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il diritto alla pensione nei confronti dei dirigenti di aziende industriali si applica la disciplina in vigore per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti contributivi e assicurativi, deve essere considerata l’intera posizione assicurativa esistente sia nell’INPDAI per i periodi anteriori al 1° gennaio 2003, sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, con evidenza contabile separata, dal 1° gennaio 2003 in poi.

2.1.2 - Misura

Nel rispetto del principio del pro-rata di cui al comma 3 del citato articolo 42, l'importo della pensione è determinato dalla somma di più quote:

• la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite presso il soppresso Istituto alla data del 31 dicembre 2002, comprese quelle oggetto di trasferimento in applicazione

dell'articolo 5 della legge n. 44/73 o di ricongiunzione, a seguito di domanda presentata entro il 31 dicembre 2002;

• la quota corrispondente all'anzianità contributiva maturata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestione contabile separata, dal 1° gennaio 2003.

Per le modalità di determinazione degli elementi di calcolo delle predette quote si rinvia al punto 8 della presente circolare.

2.2 - Pensioni ai superstiti

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per il diritto a pensione ai superstiti si applica la disciplina in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.

2.2.1 - Pensioni di reversibilità

Ai fini della determinazione dell'importo delle pensioni di reversibilità a favore dei superstiti di pensionati si applicano le aliquote di reversibilità, previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria, alle pensioni dirette in pagamento al momento del decesso.

2.2.2 - Pensioni indirette

Ai fini della determinazione dell'importo delle pensioni indirette spettanti ai superstiti di assicurati si applicano le aliquote di reversibilità previste dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria alle pensioni calcolate applicando i criteri illustrati al punto 8.

3 - Utilizzazione di periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 2003 nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, non trasferiti

3.1 - Pensioni con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003

I titolari di pensioni liquidate o da liquidare dall'INPDAI, con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003, poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con evidenza contabile separata dal 1°

gennaio 2003, che possono far valere, presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, periodi di contribuzione anteriori alla decorrenza della pensione non trasferiti possono utilizzare tali periodi per la liquidazione di una pensione autonoma o supplementare con le modalità previste nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3.2 - Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003

I periodi di contribuzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, anteriori al 1° gennaio 2003, non trasferiti all’INPDAI, possono essere utilizzati ai fini della liquidazione di un unico trattamento

pensionistico il cui diritto deve essere accertato tenendo conto della posizione assicurativa complessiva fatta valere dagli interessati sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sia presso il soppresso INPDAI, escludendo ai predetti fini eventuali periodi temporalmente sovrapposti.

La quota di pensione derivante dalla contribuzione accreditata nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti è da calcolare secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria ed è posta a carico del Fondo stesso.

4 - Utilizzazione dei periodi di contribuzione accreditati presso le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi

4.1- Pensioni con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003

I titolari di pensioni liquidate o da liquidare dall'INPDAI con decorrenza anteriore o pari al 1° gennaio 2003, poste a carico dell'assicurazione generale obbligatoria con evidenza contabile separata dal 1°

gennaio 2003, che possono far valere presso una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi periodi di contribuzione anteriori alla decorrenza della pensione, non utilizzati, possono utilizzare tali periodi per la liquidazione di una pensione autonoma o supplementare con le modalità previste nella gestione previdenziale dei lavoratori autonomi.

4.2 - Pensioni con decorrenza successiva al 1° gennaio 2003

I periodi di contribuzione non coincidenti con quelli esistenti presso l’INPDAI, accreditati nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi che non siano stati ricongiunti a norma dell'articolo 2 della legge 29/79, possono essere utilizzati per la liquidazione di un'unica pensione, il cui diritto deve essere accertato secondo la disciplina prevista per le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, escludendo ai predetti fini periodi temporali sovrapposti.

L'importo della pensione è determinato dalla somma delle quote calcolate in base alla contribuzione versata nelle diverse gestioni seguendo i criteri definiti dall’articolo 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

La quota relativa alle anzianità contributive acquisite presso il soppresso INPDAI sarà determinata a norma del comma 3, articolo 42 della legge n. 289/2002.

Gli oneri relativi alle quote di pensione di cui all'unico trattamento pensionistico sono a carico delle rispettive gestioni assicurative.

5 - Utilizzazione dei periodi di contribuzione accreditati successivamente alla decorrenza della pensione liquidata dall'INPDAI

I periodi di contribuzione successivi alla decorrenza della pensione a suo tempo liquidata dall'INPDAI, accreditati presso lo stesso INPDAI o nelle gestioni dei lavoratori autonomi o nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti possono essere utilizzati per la liquidazione di supplementi di pensione con la periodicità prevista dall’articolo 7 della legge n. 155/1981. Anche ai fini della determinazione

dell'importo del supplemento si applica il principio del pro-rata come enunciato dal comma 3, articolo 42

della legge n. 289/2002.

6 – Pensioni supplementari per contribuzione da dirigente di azienda industriale

I titolari di trattamento pensionistico a carico di forme previdenziali obbligatorie per i lavoratori dipendenti sostitutive o esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria diverse dall'INPDAI, che,

successivamente al conseguimento del diritto alla pensione abbiano versato contributi all'INPDAI fino al 31 dicembre 2002, e, a seguito della soppressione del suddetto Istituto, siano iscritti, con separata evidenza contabile, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003, hanno diritto ad una

successivamente al conseguimento del diritto alla pensione abbiano versato contributi all'INPDAI fino al 31 dicembre 2002, e, a seguito della soppressione del suddetto Istituto, siano iscritti, con separata evidenza contabile, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dal 1° gennaio 2003, hanno diritto ad una