Nota: In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo dell'assegno previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di 53,71 per ogni componente oltre il settimo
6 – ISTITUZIONI COMPETENTI
U. S.L. TERRITORIALMENTE COMPETENTE ED E' VALIDA ANCHE SE ACCORDATA IN EPOCA POSTERIORE AL TRASFERIMENTO IN JUGOSLAVIA
PERTANTO, ACCERTATA LA SUSSISTENZA DELLA PREDETTA AUTORIZZAZIONE,
NONCHE' LA SUSSISTENZA DI TUTTE LE ALTRE CONDIZIONI DI LEGGE, SI POTRA' SENZ'ALTRO PROVVEDERE A RICONOSCERE IN FAVORE DELL'INTERESSATO LE PRESTAZIONI IN
QUESTIONE PER IL PERIODO RICHIESTO.
3 - PRESTAZIONI FAMILIARI.
CONVENZIONE ITALO-TUNISINA: PRESTAZIONI FAMILIARI RIGUARDANTI LAVORATORI POLIGAMI.
QUESITO
IN RELAZIONE ALL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ITALO-TUNISINA DEL 7.12.84 E' STATO SOLLEVATO IL PROBLEMA DELLE DECISIONI DA ASSUMERE IN MERITO ALLE RICHIESTE DI PRESTAZIONI FAMILIARI AVANZATE DA LAVORATORI, DI NAZIONALITA' TUNISINA, AVENTI PIU' DI UNA MOGLIE.
CHIARIMENTI
SI RAMMENTA INNANZITUTTO CHE, CON LE ISTRUZIONI FORNITE AL CAPITOLO IV, PUNTO 4, DELLA CIRCOLARE N.3200 C.I. DEL 1 SETTEMBRE 1987, ERA STATO PRECISATO CHE, NEL CASO DI LAVORATORI POLIGAMI, LE PRESTAZIONI FAMILIARI DOVEVANO ESSERE
EROGATE PER UNA SOLA MOGLIE. CIO' PREMESSO, QUALORA DALLA DOCUMENTAZIONE ANAGRAFICA (TUNISINA NELL'EVENTUALITA' IN CUI I FAMILIARI RISIEDANO IN TUNISIA, O ITALIANA NELL'IPOTESI, INVECE, CHE ABBIANO ASSUNTO LA RESIDENZA IN ITALIA)
EMERGA CHE DUE O PIU' MOGLI FACCIANO PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL LAVORATORE, DOVRA' ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE QUELLA CHE RISULTI LA PRIMA IN ORDINE DI TEMPO.
INFATTI, POICHE' IL RAPPORTO DI CONIUGIO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO E'
ESCLUSIVAMENTE MONOGAMICO, NON PUO' ASSUMERE RILEVANZA GIURIDICA RISPETTO AD ESSO CHE IL MATRIMONIO CELEBRATO PER PRIMO; I MATRIMONI SUCCESSIVI DOVRANNO INTENDERSI, NELLA PROSPETTIVA DELLA LEGISLAZIONE NAZIONALE, COME NON AVVENUTI E, QUINDI, INESISTENTI.
NE DISCENDE CHE, AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI FAMILIARI (SIA CHE SI TRATTI DI ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE CHE DI ASSEGNI
FAMILIARI), DOVRA' ESSERE COMPUTATA TRA I MEMBRI DELLA FAMIGLIA SOLTANTO LA PRIMA MOGLIE. CONSEGUENTEMENTE, FRA I REDDITI DEL NUCLEO FAMILIARE SARANNO
CONTEGGIATI UNICAMENTE QUELLI DELLA PRIMA MOGLIE: SARANNO, VICEVERSA, ESCLUSI GLI EVENTUALI REDDITI DELLE ALTRE.
Progetto per la Gestione, lo Sviluppo e il Coordinamento dell’Area Agricola
Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 10 Aprile 2003 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
Circolare n. 76 e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la
riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1 Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Elenco dei Comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche nell’anno 2002. Integrazione decreti di dichiarazione di calamità per l’anno 2001.
SOMMARIO: richiamo della normativa e delle relative direttive amministrative di attuazione in materia di benefici previdenziali a favore degli operai agricoli a tempo determinato dei Comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche e trasmissione dell’elenco dei Comuni ricompresi, nel 2002, nei provvedimenti che hanno dichiarato il carattere eccezionale delle calamità o avversità atmosferiche.
1. CALAMITA’ 2002
Com’è noto, l’art.21, comma 6, della Legge n.223 del 23 luglio 1991, riconosce benefici previdenziali ed assistenziali, agli operai agricoli a tempo determinato, iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni
dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica, che siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi.
Con la circolare n° 42 del 26 febbraio 1997, sono state aggiornate le direttive amministrative di attuazione del predetto dettato legislativo, sulla base delle innovazioni normative disciplinate dalla Legge n°608 del 28 novembre 1996 in materia di accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo.
Tutto ciò premesso e considerato che anche per l’anno 2002 le direttive da seguire, per gli adempimenti necessari al riconoscimento dei benefici previdenziali in oggetto sono le stesse dell’anno precedente, si allega alla presente circolare l’elenco dei Comuni per i quali il Ministero per le Politiche agricole ha dichiarato l’esistenza del carattere di eccezionalità delle calamità naturali e degli eventi atmosferici verificatisi nell’anno 2002.
Per completezza di informazione si precisa che l’individuazione dei Comuni calamitati è riportata più volte nel caso in cui la calamità è stata dichiarata con diversi decreti ministeriali.
Si comunica che il monitoraggio dei decreti fa riferimento a quelli pubblicati alla data del 15 marzo 2003.
Si fa riserva con successiva circolare di aggiornare l’elenco degli eventuali altri Comuni interessati da calamità 2002 e per i quali sono in corso di pubblicazione i relativi decreti.
2. CALAMITA’ 2001
Ad integrazione delle circolari emanate con riferimento alle calamità decretate per l’anno 2001, di seguito vengono evidenziate le Regioni interessate e per le quali i relativi decreti hanno interessato il biennio 2001-2002.
LIGURIA decreto 15 aprile 2002 pubblicato nella G.U. n. 94 del 22 aprile 2002 UMBRIA decreto 6 maggio 2002 pubblicato nella G.U.n.118 del 22 maggio 2002 EMILIA ROMAGNA decreto 6 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n.119 del 23 maggio 2002 CAMPANIA decreto 6 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n.119 del 23 maggio 2002 SICILIA decreto 6 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n.119 del 23 maggio 2002
PIEMONTE decreto 16 maggio 2002 pubblicato nella G.U. n.123 del 28 maggio 2002 I comuni calamitati sono riportati nel prospetto allegato valevole ai fini istituzionali nel 2002.
IL DIRETTORE GENERALE FF.
PRAUSCELLO
Allegato 1
REGIONE PROVINCIA COMUNE
Gazzetta Ufficiale - Data ABRUZZO
G.U. n.188 del 12.08.2002 CHIETI Cupello
San Salvo
G.U. n. 270 del 18.11.2002 CHIETI Castel Frentano
Lanciano Ortona a Mare
G.U. n. 58 del 11.03.2003 TERAMO Ancarano
Castellalto Morro d’Oro Notaresco
Roseto degli Abruzzi Sant’Omero
Teramo Torano Nuovo BASILICATA
G.U. n.224 del 24.09.2002 POTENZA Intero territorio provinciale G.U. n.239 del 11.10.2002 MATERA Intero territorio provinciale CALABRIA
G.U. n.240 del 12.10.2002 CATANZARO Conflenti
Cropani Falerna Gimigliano Lamezia Terme Nocera Tirinese Petrizzi
Platania Serrastretta Soverato
G.U. n. 279 del 28.11.2002 Catanzaro Intero territorio provinciale
Cosenza Intero territorio provinciale
Crotone Intero territorio provinciale
Reggio Calabria Africo
Agnana Calabra Antonimina Ardore Bagaladi
Bagnara Calabra Benestare Bianco Bivongi Bova
Bova Marina Bovalino Brancaleone Bruzzano Zeffirio Calanna
Camini
Campo Calabro
VIBO VALENTIA Intero territorio provinciale CAMPANIA
G.U. n.119 del 23.05.2002 SALERNO Albanella
Altavilla Silentina Capaccio
Roccadaspide Serre
G.U. n.185 del 08.08.2002 SALERNO Aquara
Bellosguardo
G.U. n.208 del 05.09.2002 NAPOLI Cicciano
G.U. n.239 del 11.10.2002 BENEVENTO Sant’Agata de’Goti
CASERTA Carinola
G.U. n.250 del 24.10.2002 BENEVENTO Amorosi
Paupisi
San Salvatore Telesino Telese
G.U. n.279 del 28.11.2002 AVELLINO Caposele
Fontanarosa
CASERTA Conca della Campania
Frignano
Alife
G.U. n.25 del 31.01.2003 BENEVENTO Calvi
G.U. n.59 del 12.03.2003 NAPOLI Napoli
Pozzuoli
G.U. n.61 del 14.03.2003 BENEVENTO Amorosi
Apice
Fragneto Monforte
Portomaggiore
FRIULI VENEZIA GIULIA
G.U. n.248 del 22.10.2002 PORDENONE Budoia
Porcia
G.U. n.279 del 28.11.2002 PORDENONE San Giorgio della Richinvelda San Martino al Tagliamento
G.U. n.300 del 23.12.2002 PORDENONE Azzano Decimo
Fiume Veneto
Pasiano di Pordenone
G.U. n. 24 del 30.01.2003 PORDENONE Zoppola
LAZIO
G.U. n.189 del 13.08.2002 LATINA Latina
G.U. n. 271 del 19.11.2002 VITERBO Canino
Montalto di Castro Monte Romano Tarquinia Tuscania
G.U. n.60 del 13.03.2003 VITERBO Soriano nel Cimino
Bagnoregio
LIGURIA
G.U. n.94 del 22.4.2002 SAVONA Finale Ligure
Giustenice Loano Magliolo
Tovo San Giacomo LOMBARDIA
G.U. n. 157 del 06.07.2002 BERGAMO Caprino Bergamasco
Paladina
Galbiate
MANTOVA Acquanegra sul Chiese
Asola
Zavattarello
G.U. n.198 del 24.08.2002 BRESCIA Bedizzole
Botticino
Puegnago sul Garda
G.U. n.241 del 14.10.2002 MANTOVA Goito
Guidizzolo
Sesto Calende
G.U. n.278 del 27.11.2002 CREMONA Acquanegra Cremonese
Casalmaggiore Crotta d’Adda Sesto ed Uniti Spinadesco Casteldidone
Rivarolo del Re ed Uniti Bonemerse
G.U. n.280 del 29.11.2002 BERGAMO Calcio
Cividate al Piano Fontanella
SONDRIO Piateda
Ponte in Valtellina Tresivio
G.U. n.24 del 30.01.2003 CREMONA Castelverde
Piadena
Torre de’ Picenardi
MARCHE
G.U. n. 277 del 26.11.2002 ANCONA Cupramontana
Staffolo
G.U. n.62 del 15.03.2003 ANCONA Genga
ASCOLI PICENO Monte Urano
MACERATA Castelsantangelo sul Nera
Serravalle di Chienti Visso
PIEMONTE
G.U. n.123 del 28.05.2002 BIELLA Biella
Candelo
Cantalupa
G.U. n.207 del 04.09.2002 ALESSANDRIA Alluvioni Cambiò
Altavilla Monferrato
Cuccaro Monferrato
Envie
G.U. n.208 del 05.09.2002 ALESSANDRIA Bistagno
Molare
Perletto
Carisio
G.U. n. 225 del 25.09.2002 ALESSANDRIA Alfiano Natta
Casalnoceto
G.U. n. 277 del 26.11.2002 ALESSANDRIA Felizzano
Montaldeo
Mongrando
Bastia Mondovì
Quincinetto
VERBANO C. OSSOLA Pieve Vergonte
Bannio Anzino
G.U. n.58 del 11.03.2003 ASTI Bubbio
Monastero Bormida
G.U. n.240 del 12.10.2002 FOGGIA Casalvecchio di Puglia
Castelnuovo della Daunia Cerignola
Torremaggiore
G.U. n. 278 del 27.11.2002 BARI Ruvo di Puglia
G.U. n.280 del 29.11.2002 BARI Terlizzi
Adelfia Valenzano
G.U. n.57 del 10.03.2003 BARI Castellana Grotte
Corato SARDEGNA
G.U. n.156 del 05.07.2002 CAGLIARI Intero territorio provinciale
NUORO Intero territorio provinciale
ORISTANO Intero territorio provinciale
SASSARI Intero territorio provinciale
G.U. n.57 del 10.03.2003 CAGLIARI Uta
Mandas
SASSARI Aglientu
G.U. n.59 del 12.03.2003 CAGLIARI Intero territorio provinciale
NUORO Intero territorio provinciale
ORISTANO Intero territorio provinciale
SASSARI Intero territorio provinciale
SICILIA
G.U. n.119 del 23.5.2002 CALTANISSETTA Butera
Gela
ENNA Agira
G.U. n.156 del 05.07.2002 RAGUSA Acate
Chiaramonte Gulfi
G.U. n.157 del 06.07.2002 AGRIGENTO Agrigento
Campobello di Licata
G.U. n. 225 del 25.09.2002 CATANIA Adrano
Biancavilla
G.U. n. 240 del 12.10.2002 CATANIA Adrano
Belpasso Biancavilla Bronte
Calatabiano
Militello in Val di Catania Mineo
G.U. n. 248 del 22.10.2002 CALTANISSETTA Acquaviva Platani Bompensiere
Campofelice di Fitalia
Chiaramonte Gulfi
SIRACUSA Intero territorio provinciale
G.U. n.280 del 29.11.2002 TRAPANI Intero territorio provinciale G.U. n.300 del 23.12.2002 AGRIGENTO Intero territorio provinciale
MESSINA Messina
RAGUSA Chiaramonte Gulfi
Ispica Modica Ragusa
SIRACUSA Intero territorio provinciale
G.U. n.301 del 24.12.2002 CALTANISSETTA Caltanissetta
Mussomeli San Cataldo
G.U. n.60 del 13.03.2003 CATANIA Aci Bonaccorsi
Aci Castello
Militello in Val di Catania Mineo
Viagrande
Militello in Val di Catania
Mineo
ENNA Intero territorio provinciale
PALERMO Altavilla Milicia
Trabia TOSCANA
G.U. n. 225 del 25.09.2002 PISTOIA Pescia
Pistoia
G.U. n.277 del 26.11.2002 LUCCA Camaiore
Massarosa Pietrasanta Viareggio
G.U. n.281 del 30.11.2002 FIRENZE Scarperia
LIVORNO Campo nell’Elba
G.U. n. 24 del 30.01.2003 AREZZO Arezzo
Castiglion Fibocchi Civitella in Val di Chiana Anghiari
G.U. n.224 del 24.09.2002 TRENTO Dro
Nanno Tassullo Terlago Trento Tuenno
G.U. n. 248 del 22.10.2002 TRENTO Livo
G.U. n. 118 del 22.05.2002 PERUGIA Gualdo Tadino
Trevi
G.U. n.250 del 24.10.2002 TERNI Lugnano in Teverina
Narni Stroncone
G.U. n. 271 del 19.11.2002 PERUGIA Valfabbrica
G.U. n.278 del 27.11.2002 PERUGIA Assisi
Bettona Bevagna Cannara Trevi Spello
G.U. n.281 del 30.11.2002 PERUGIA Citerna
Città di Castello San Giustino
Campello sul Clitunno Spoleto
TERNI Montecchio
G.U. n.301 del 24.12.2002 PERUGIA Assisi
Bastia
G.U. n.209 del 06.09.2002 PADOVA Arzergrande
Candiana
Trecenta
TREVISO Casale sul Sile
Mogliano Veneto
G.U. n. 239 del 11.10.2002 VICENZA Montecchio Maggiore
G.U. n.281 del 30.11.2002 PADOVA Abano Terme
Agna
Megliadino San Fidenzio
ROVIGO Ariano nel Polesine
Arquà Polesine
G.U. n.300 del 23.12.2002 VERONA Marano di Valpolicella
Sant’Anna D’Alfaedo
G.U. n.301 del 24.12.2002 VENEZIA Cinto Caomaggiore
San Michele al Tagliamento Musile di Piave
San Donà di Piave Venezia
VERONA Dolcè
Pescantina
VICENZA Bolzano Vicentino
Thiene Villaverla Longare
G.U. n. 25 del 31.01.2003 VERONA Verona
Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale
Vigilanza sulle Entrate ed Economia Sommersa
Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 10 Aprile 2003 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
Circolare n. 74 e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la
riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTO: Qualificazione dei rapporti di lavoro - Regime sanzionatorio - Nuove linee
interpretative.
SOMMARIO: Applicazione, ai fini sanzionatori, dell’art.116, comma 8, lett.a) ai casi di diversa qualificazione del rapporto di lavoro, Decorrenza delle nuove linee interpretative. Modalità operative.
Con circolare n.110 del 23.5.2001, uniformandosi alle linee indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n.12 del 22 gennaio 2001, si è disposto, al p.1.2, che la simulazione del rapporto di lavoro subordinato rientrava, ai fini dell’applicazione del regime sanzionatorio, nell’ambito dell’evasione contributiva, con conseguente applicazione dell’art.116, comma 8, lett.b) della legge 388/2000.
Su tali indirizzi, peraltro, sono sorte numerose problematiche, sia da parte delle Sedi sulla concreta applicazione della norma, sia da parte delle aziende che hanno contestato la configurazione di evasione contributiva in sede amministrativa e giudiziaria.
Tale situazione, che sta incidendo sull’operatività delle strutture periferiche e sui livelli del contenzioso, con negativi riflessi sui tempi di recupero dei contributi accertati, ha indotto questo Istituto a una riconsiderazione delle disposizioni date, che tenesse conto dell’impianto complessivo del sistema sanzionatorio, fornendo una interpretazione ritenuta più aderente allo spirito e alla lettera della normativa introdotta dal citato art.116.
E’ da notare, infatti, che lo spirito che ha indotto il legislatore a modificare l’intero sistema sanzionatorio sia stato quello di accentuare l’effetto punitivo a fenomeni a maggiore pericolosità sociale, avendo a riferimento la classica evasione contributiva, quale l’utilizzo di lavoratori in nero o l’erogazione di emolumenti non assoggettati a prelievo.
Tale finalità si riscontra anche da un esame letterale della norma che, nel definire gli ambiti entro i quali può configurarsi il concetto di evasione, introduce, quale elemento di novità rispetto alla normativa precedente, il concetto di intenzionalità.
In tale quadro è fuor di dubbio che nella simulazione del rapporto, venendo effettuate una serie di denunce e registrazioni obbligatorie delle quali l’Istituto, non solo ne è a conoscenza, o può venirvi a conoscenza in sede di accertamento ispettivo, ma è l’Organo che autorizza l’iscrizione e
conseguentemente chiede il pagamento dei contributi, può mancare del tutto l’intenzionalità, né questa può essere provata in modo certo e inequivocabile.
Le forme contrattuali oggi esistenti, e quelle che a breve saranno regolamentate a seguito della recente riforma del mercato del lavoro, consentono l’instaurarsi, nel rispetto delle forme e con i vincoli previsti, o
che saranno previsti, di rapporti di lavoro che, sulla base della volontà delle parti e delle modalità di effettuazione della prestazione lavorativa, entrambe esplicitate nel contratto, possono assumere caratteristiche diverse da quelle proprie del rapporto di lavoro subordinato.
E’ solo il concreto atteggiarsi della prestazione, spesso indipendente dalla volontà delle parti, o quanto meno da quella espressa all’origine, che può far propendere per una accentuazione del vincolo della subordinazione e quindi indurre gli organi di vigilanza alla trasformazione del rapporto.
Da quanto esposto si ritiene che in tutti i casi si proceda, anche a seguito di accertamento ispettivo, alla trasformazione del rapporto di lavoro, non possa configurarsi la fattispecie dell’evasione, e,
conseguentemente, per la determinazione delle sanzioni, deve farsi riferimento alla lett.a) del comma 8 del già citato art.116, secondo le misure e nei limiti indicati nella parte prima, p.1.1 della circolare n.110/2001.
Quanto alla decorrenza delle nuove linee interpretative, queste vanno applicate, secondo quanto previsto al p.1.8 della circolare sopra citata, a tutti i crediti accertati a far tempo dal 1° ottobre 2000,
indipendentemente dal periodo cui si riferisce l’inadempienza, mentre le situazioni accertate in epoca anteriore, e che risultavano ancora in essere al 30 settembre 2000, rientrano nella legge 662/1996, con la relativa maturazione, da parte delle aziende, del particolare credito contributivo usufruibile secondo le modalità indicate al p.1.9 della stessa circolare n.110.
Per quanto riguarda invece le situazioni accertate dal 1° ottobre 2000 e fino alla data di emanazione della presente circolare, le Sedi provvederanno al ricalcalo delle sanzioni, procedendo anche, nei casi di chiusura della pratica per avvenuto integrale pagamento, al rimborso delle maggiori somme versate.
Relativamente, infine, agli aspetti operativi , l’attuazione del nuovo indirizzo richiede la modifica dei modelli utilizzati per produrre il calcolo automatizzato delle somme accessorie.
Di conseguenza, qualora il disconoscimento del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa dipenda dalla conclusione delle indagini ispettive, dalla decisione di un ricorso amministrato o da una sentenza, dovrà essere redatto un apposito modello DM10-2-89-V contenente le retribuzioni ed i relativi contributi dei lavoratori interessati al disconoscimento del suddetto rapporto.
Tale modello, per la cui compilazione dovranno essere seguite le modalità finora in uso, dovrà recare nella casella “cod.prov.” il valore “4”, se derivante da indagine ispettiva, ed il valore “5”, se redatto in fase amministrativa.
I programmi di calcolo saranno opportunamente modificati per consentire l’addebito delle somme aggiuntive nella misura prevista dall’art.116 C.8 lett.a) della legge 388/2000.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
PRAUSCELLO
Direzione Centrale delle Prestazioni Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Roma, 10 aprile 2003
Messaggio n. 121
OGGETTO: Procedura recupero crediti da prestazioni.Ripartizione in 24 rate del recupero degli indebiti relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 2001.|||
Con il comunicato stampa diffuso in data 13 marzo 2003, trasmesso con messaggio n. 16 del 14 marzo 2003, le Sedi sono state informate che il Commissario Straordinario dell’INPS, di intesa con il Ministro del Welfare, on. Maroni, in accordo con quanto deliberato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, ha dato disposizioni di rendere più flessibili le modalità di recupero degli indebiti, ripartendo le somme dovute in 24 rate anche per gli importi inferiori al limite massimo recuperabile.
In applicazione di tali indicazioni, con procedura centrale, per gli indebiti che dopo il recupero effettuato sulle rate di marzo e aprile 2003 non risultavano completamente estinti, il residuo è stato ripartito in altre 22 rate.
Le procedure centrali hanno memorizzato le nuove modalità di recupero sull’ARCHIVIO CONGUAGLI.
Le variazioni sono operative con la rata di pensione in pagamento a maggio 2003.
Sono rimaste invariate le modalità di recupero degli indebiti nei casi in cui, per il rispetto del limite del quinto della pensione, era stato già memorizzato un numero di rate superiore a 24.
IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Prauscello
Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Telecomunicazioni
Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 2 Aprile 2003 periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici
Circolare n. 71 e, per conoscenza,
Al Commissario Straordinario Al Vice Commissario Straordinario Al Presidente e ai Membri del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato all’esercizio del controllo Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale per l’accertamento e la
riscossione dei contributi agricoli unificati Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 1 Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTO: Articolo 118 della legge 19.12.2000, n. 388. Istituzione e attivazione dei Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua. Modalità di adesione.
SOMMARIO: Natura, caratteristiche e modalità di adesione ai Fondi istituiti ai sensi della legge n.
388/2000.
Premessa.
L’art. 118 della legge n. 388/2000, nel testo novellato dall’articolo 48 della legge Finanziaria per l’anno 2003 (allegato 1), prevede la possibilità che, per ciascuno dei settori economici dell’industria,
dell’agricoltura, del terziario e dell’artigianato, possano essere istituiti Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.
1. Ambito e contenuto della norma.
L’intervento legislativo si inserisce tra le politiche volte a promuovere lo sviluppo della formazione professionale continua che, attraverso il progressivo miglioramento della competitività delle imprese sul mercato, consenta di assicurare maggiori garanzie occupazionali ai lavoratori.
La norma recepisce e completa quanto già contenuto nel Patto per il lavoro del settembre 1996 e nella legge n. 196/1997 (1) che ha avviato la riforma del sistema formativo.
Ai Fondi, che possono finanziare in tutto o in parte piani formativi, afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, fermo
restando quanto disposto dall’art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
La legge demanda all’Istituto il compito di disciplinare le modalità di adesione, la riscossione della relativa contribuzione ed il successivo trasferimento delle risorse ai singoli Fondi indicati dai datori di lavoro.
Per i datori di lavoro che non aderiscono ai Fondi, resta fermo l’obbligo di versare all’INPS il contributo integrativo di cui all’art. 25, comma 4 della citata legge n. 845/1978, secondo le consuete modalità (2).
Con la presente circolare si illustrano le modalità di adesione ai Fondi.
2. Istituzione e attivazione dei Fondi.
I Fondi sono costituiti sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle OOSS dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle due forme alternative previste dalle lettere a) e b) del comma 6 dell’articolo 118, e cioè:
- come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell’art. 36 c.c. ovvero
- come soggetto dotato di personalità giuridica, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Per il personale dirigente (di qualsiasi settore) è previsto che i Fondi possono essere istituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni datoriali e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, ovvero con apposita sezione all’interno dei Fondi nazionali.
La composizione degli organi di tutti i Fondi è paritetica fra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali.
L’attivazione dei Fondi è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, previa verifica della sussistenza e conformità ai requisiti previsti dalla norma.
Anche l’attività di vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei Fondi sono demandati al medesimo dicastero il quale, in caso di irregolarità o di inadempimenti, può disporne la sospensione dell’operatività o il commissariamento.
Alla data odierna sono istituiti ed autorizzati i seguenti Fondi:
Natura Denominazione Autorizzazione
Associazione FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE D.M. 31/10/2001
Associazione FONCOOP D.M. 10/05/2002
Associazione FOR. TE D.M. 31/10/2002
Associazione FONDIMPRESA D.M. 28/11/2002
Associazione FONDIMPRESA D.M. 28/11/2002