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La libertà d insegnamento e il diritto all istruzione. Prof. A. Bivona

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(1)

La libertà d’insegnamento La libertà d’insegnamento

e il diritto all’istruzione

e il diritto all’istruzione

(2)

Art. 33 Cost.

La libertà d’insegnamento

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

(3)

L'arte e la scienza sono libere e

libero ne è l'insegnamento. Art. 1 Decreto legislativo 297/94( Testo Unico della scuola)

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.

2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

Arte : ogni forma di manifestazione in grado di rappresentare il genere umano.

Scienza: conoscenze sulla manifestazione dei fenomeni ottenute attraverso la ricerca.

Divieto di censura

«non esistono né arte né scienza ufficiale o di Stato» ( Corte

Costituzionale sentenza n. 77 del 1964)

Libertà d’insegnamento: scelta delle metodologie e strategie ritenute idonee;

manifestazione del pensiero.

Finalità: formazione della personalità dei discenti. (didattica deve tenere conto dell’individualità dell’alunno)

(4)

d.p.r. 8/3/1999, n. 275, regolamento “autonomia delle istituzioni scolastiche”

Art. 1 comma 2:

Art. 4 comma 1

L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella

progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione,

formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle

caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con

l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di

apprendimento.

Le istituzioni scolastiche, nel rispetto della libertà di

insegnamento, della libertà di scelta educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, concretizzano gli obiettivi

nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla

crescita educativa di tutti gli

alunni, riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le

potenzialità di ciascuno

adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

(5)

La libertà d’insegnamento

Art. 33 Cost.

“La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.”

 Obbligo dello Stato di predisporre i mezzi di

istruzione e la creazione delle norme generali in materia.

 Per assicurare il pluralismo e la libertà d’insegnamento,

l’istruzione non è riservata, soltanto allo Stato ma anche ai privati.

 Le famiglie hanno diritto di scelta tra scuola pubblica e privata.

(6)

Limiti giuridici alla libertà d’insegnamento

- Il buon costume (art. 21 Cost. manifestazione del pensiero): violazione del comune senso del pudore o della coscienza collettiva.

- Limiti a tesi o teorie che non ricevono alcuna garanzia costituzionale.

(Art. 1 T.U istruzione “Nel rispetto delle norme costituzionali … ai docenti è garantita la libertà di insegnamento… )

- Rispetto della coscienza morale e civile degli alunni (art.2 T.U istruzione) e rispetto dei diritti inviolabili dell’art. 2 Cost. ("La Repubblica riconosce e

garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…").

(7)

Limiti tecnici alla libertà d’insegnamento

Limiti propri della disciplina: l’insegnamento deve essere impartito tenuto conto del contenuto normalmente

riconosciuto .

l’obbligo di informare gli studenti sulle tesi diverse da quelle che egli sostiene per garantire l’obiettività

dell’apprendimento.

(8)

Un caso di teoria negazionista

Da “Ilmessaggero.it” di Michela Allegri (23/12/13)

Era il 31 ottobre 2008, e la maggior parte degli alunni del liceo aveva aderito a uno sciopero. Tre ragazzi che frequentavano la IV C, però, avevano partecipato alle lezioni. In cattedra c’era Valvo che, come in un normale giorno scolastico, aveva fatto l'appello.

Pronunciando il cognome di Sofia, era rimasto incuriosito e le aveva chiesto quali fossero le sue origini. Lei aveva risposto che la sua famiglia era ebrea. «Ah, gli ebrei sono furbetti, bisogna stare attenti!», aveva replicato il docente. A quel punto, in privato, Sofia aveva chiesto a Valvo cosa ne pensasse della Shoah. E lui aveva risposto: i numeri dell'Olocausto (sei milioni di ebrei morti) non sono autentici e la tragedia della Shoah dovrebbe essere ridimensionata. Ma non è tutto: per il professore, i video dei campi di concentramento sarebbero stati girati da una sfilza di registi. Le stesse tesi, il professore le aveva ribadite due

settimane dopo, durante un consiglio d'istituto: «Quel campo di concentramento è una scenografia costruita dagli americani”…

(9)

Da “Ilmessaggero.it” di Michela Allegri (23/12/13)

…per il giudice, «nel riportare le teorie negazioniste certamente aberranti e risibili sotto il profilo storico culturale, Valvo lo ha fatto però con modalità del tutto asettiche», senza

manifestare sentimenti di odio o superiorità razziale. In

sostanza - conclude il magistrato - «l'ipotesi di reato non

sussiste», perché l'imputato ha semplicemente espresso

un’opinione personale. E, nonostante «l'adesione a dette

teorie in altri paesi europei, quali l'Austria e la Francia

costituisca di per sé reato, in Italia non è punita».

(10)

Il diritto-dovere all’istruzione

Art. 34 Cost.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è

obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di

raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo

questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre

provvidenze, che devono essere attribuite per concorso

.

libero accesso all’istruzione scolastica, senza alcuna

discriminazione. (rif. art. 3)

l’obbligatorietà (16 anni)per contribuire al progresso della società e gratuità dell’istruzione dell’obbligo.

il riconoscimento del diritto allo studio anche a coloro che sono privi di mezzi, purché capaci e meritevoli mediante borse di studio, assegni ed altre

provvidenze. (rif. art. 3)

(11)

Art. 26 Dichiarazione universale diritti dell’uomo

(Assemblea Generale delle Nazioni Unite 10/12/1948)

“1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e

fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.

L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.”

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