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CITTA’DI GIAVENO

COPIA PER PUBBLICAZIONE Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N CC / 14 / 2015

Data 16-03- 2015

D.P.R. 06/06/2001 N. 380 E S.M.I – REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L’APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DELLE FASCE DI MONETIZZAZIONE – MODIFICA N. 5 – MODIFICA ALL’ART. 4 – CORRESPONSIONE: TEMI E MODALITA’ DI PAGAMENTO – PROROGA DEL TERMINE DI RIDUZIONE TEMPORANEA IMPORTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E FASCE DI MONETIZZAZIONE – APPROVAZIONE TEMPORANEA E SPERIMENTALE DI ULTERIORI FORME DI INCENTIVAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I COME MODIFICATO DALLA LEGGE 164/2014

L'anno Duemilaquindici il giorno Sedici del mese Marzo alle ore 19:30 nella sala delle adunanze Consiliari, convocato con avvisi scritti tramite posta elettronica certificata e recapitati a norma di Regolamento del Consiglio Comunale, si è riunito in SESSIONE STRAORDINARIA ed in seduta di PRIMA CONVOCAZIONE il Consiglio Comunale del quale sono membri i seguenti Signori:

RUFFINO DANIELA (Consigliere), FAVARON EDOARDO (Consigliere), GIACONE CARLO (Sindaco), MELLANO GARDA GIOVANNI (Consigliere), TIZZANI STEFANO (Consigliere), CARBONE MARCO (Consigliere), VERCELLI RAFFAELLA MARIA (Consigliere), GIOVALE ALET FEDERICO (Consigliere), SCALIA ANDREA (Consigliere), CATALDO ANNA (Assessore), BECCARIA VILMA (Consigliere), MARTINACCI AMEDEO MARIA (Consigliere), CAPPUCCIO ALESSANDRO (Consigliere), COLOMBO VLADIMIRO LORENZO (Assessore), SCALISE SAVERIO (Consigliere), NEIROTTI ERMANNO GIUSEPPE (Assessore), ALFONSO MARIA PAOLA (Consigliere), CALVO VINCENZA (Assessore), MARTINIELLO SALVATORE (Consigliere), BARONE MARILENA (Assessore), ZURZOLO CONCETTA (Consigliere), CARPIGNANO LUCA (Consigliere)

Sono assenti giustificati i Signori :

RUFFINO DANIELA, FAVARON EDOARDO, MELLANO GARDA GIOVANNI, ZURZOLO IMMACOLATA, CARPIGNANO LUCA

Sono assenti ingiustificati i Signori :

Assume la presidenza la Signora Vilma BECCARIA Presidente del Consiglio Comunale – Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sig. BIROLO GERARDO

La seduta è pubblica

Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’argomento sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE Visto il D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Visti i pareri espressi dai Funzionari interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00, allegati alla presente deliberazione:

A) IL RESPONSABILE DELL’AREA: EDILIZIA PRIVATA – Arch. PERINO DUCA TIZIANA Per quanto concerne la regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE

B) IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA: Rag. CALCAGNO Renato

Per quanto concerne la regolarità contabile: PARERE FAVOREVOLE

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Vista la proposta di deliberazione come segue.

Il Presidente del Consiglio Comunale Vilma Beccaria introduce l’argomento cedendo la parola all’Assessore all’Urbanistica Ermanno NEIROTTI per l’illustrazione dell’argomento.

Al termine chiede la parola, per chiarimenti sul presente argomento il Cons. Stefano TIZZANI (PER GIAVENO).

Risponde l’Assessore all’Urbanistica Ermanno Neirotti.

Gli interventi integrali sono riportati nel file digitale della seduta conservata agli atti dell’ufficio comuna

Successivamente vengono rese le dichiarazioni di voto da parte del Capigruppo Consiliare Stefano Tizzani (Per Giaveno) come riportato nell’elaborato allegato alla presente.

Poiché più nessun Consigliere Comunale chiede la parola IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita l’introduzione dell’Assessore All’Urbanistica Ermanno NEIROTTI.

Sentito e preso atto degli interventi del Consigliere Comunale Stefano Tizzani Sentito e preso atto della dichiarazioni di voto allegata alla presente.

Visti i pareri espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/2000 Con votazione palese espressa per alzata di mano:

-Presenti : n. 12 -Votanti : n. 12 -Astenuti : / -Favorevoli : n. 12 -Contrari: /

DELIBERA

-Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: D.R. 06/06/2001 N. 380 E

S.M.I – REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE E L’APPLICAZIONE DEL

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE E DELLE FASCE DI MONETIZZAZIONE – MODIFICA N. 5 –

MODIFICA ALL’ART. 4 – CORRESPONSIONE: TEMI E MODALITA’ DI PAGAMENTO – PROROGA

DEL TERMINE DI RIDUZIONE TEMPORANEA IMPORTI ONERI DI URBANIZZAZIONE E FASCE

DI MONETIZZAZIONE – APPROVAZIONE TEMPORANEA E SPERIMENTALE DI ULTERIORI

FORME DI INCENTIVAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I COME MODIFICATO DALLA

LEGGE 164/2014

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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Giaveno ha approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°48 in data 27.09.2009 il Regolamento Comunale per la determinazione e l’applicazione del contributo di costruzione e delle fasce di monetizzazione, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n°48 del 29.07.2010, con deliberazione del Consiglio Comunale n°6 del 26.01.2012 e con deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 17.05.2012;

- nel suddetto regolamento sono stati fissati gli importi unitari relativi agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed alle fasce di monetizzazione vigenti;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 27.03.2014 è stata approvata una percentuale di riduzione pari al 15% rispetto all’importo vigente degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e delle fasce di monetizzazione per la durata di anni uno cioè fino al 26.03.2015.

RITENUTO CHE il protrarsi della grave crisi economica, particolarmente affliggente il settore delle costruzioni ed il suo indotto, determini, per l’Amministrazione Comunale, la necessità di continuare, per quanto possibile, ad agevolare ed incentivare il decollo degli interventi edilizi previsti dalla pianificazione urbanistica locale vigente, prorogando il termine di scadenza della riduzione degli importi relativi agli oneri di urbanizzazione stabilita con la deliberazione di Consiglio Comunale n°17 del 27.03.2014 per un ulteriore periodo e cioè sino al 31.12.2015.

DATO ATTO che la suddetta agevolazione / riduzione, esaminata in relazione alle previsioni in materia di finanza pubblica e, in particolare, dei previsti tagli sui trasferimenti dallo Stato agli Enti Locali, difficilmente potrà essere confermata per gli anni successivi, motivo per il quale è stata limitata all’anno 2015.

INOLTRE,

DATO ATTO CHE:

- la legge 164/2014 ha apportato correttivi al testo previgente della Sezione II del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., con particolare riferimento ai seguenti temi:

- differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del D.P.R. stesso, anziché quelli di nuova costruzione; (Art.16 c.4. lett. d-bis:  differenziazione tra gli interventi al fine di incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), anziché quelli di nuova costruzione; (lettera aggiunta dall'art. 17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014);

- incentivazione del recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), con facoltà per i comuni di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni; (Art.16 c.10.:

Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.(comma così modificato dall'art.17, comma 1, lettera g), legge n. 164 del 2014);

- agevolazione degli interventi di densificazione edilizia, di ristrutturazione, di recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, attraverso la riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior

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valore rispetto alla destinazione originaria, attraverso la definizione da parte dei comuni dei criteri e le modalità per l'applicazione della relativa riduzione; (Art.17 c.4bis: Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, il contributo di costruzione è ridotto in misura non inferiore al venti per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I comuni definiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, i criteri e le modalità applicative per l'applicazione della relativa riduzione.(comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lettera h), legge n. 164 del 2014);

- è volontà dell’Amministrazione porre in atto misure concrete per il sostegno alle azioni che contribuiscano alla riduzione del consumo di suolo, quale presupposto della strategia urbanistica locale scegliendo di introdurre, in forma sperimentale e per un periodo limitato, forme di incentivazione che, in sintonia con quanto previsto dal D.P.R. 380/01 e s.m.i., come modificato dalla Legge 164/2014, sostengano gli interventi nelle aree a maggiore densità del costruito e quelli di ristrutturazione edilizia;

- per le finalità di cui sopra, è intenzione della Amministrazione incentivare gli interventi urbanistici che portino alla rigenerazione urbana di tasselli della città, considerati detrattori ambientali (cioè elementi di degrado e compromissione che qualificano negativamente il territorio), e al riutilizzo di siti dismessi, dove per rigenerazione urbana si intende interventi su aree con fabbricati che abbiano perso l’originaria destinazione d’uso o funzione, la cui trasformazione comporti la creazione di un nuovo tessuto urbano.

RAVVISATA, inoltre, la necessità di permettere, quale ulteriore forma di incentivazione, una diversa e più agevole rateizzazione dell’importo dovuto per il contributo di costruzione, al fine di agevolare gli interventi edilizi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, si propone una modifica all’articolo 4 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la determinazione e l’applicazione del contributo di costruzione e delle fasce di monetizzazione, nel modo seguente:

Testo vigente (Modifica 4) Testo in variante (Modifica 5) in grassetto Articolo 4 – Corresponsione: Tempi e modalità di

pagamento

1. Il pagamento della quota del contributo di costruzione, ove sia determinato in misura non superiore a 5000,00 Euro, deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta di pagamento.

2. Qualora l'importo della quota del contributo di costruzione superi il valore di Euro 5000,00, l'interessato può chiedere che lo stesso venga corrisposto in quattro rate eguali; la prima rata da versare entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento, la seconda entro sei mesi dal rilascio o dalla presentazione della Denuncia di Inizio Attività, la terza entro dodici mesi, la quarta non oltre diciotto mesi, e comunque, entro sessanta giorni dalla comunicazione di fine lavori se antecedente ai diciotto mesi dalla data del rilascio e di presentazione della Denuncia di Inizio Attività.

3. La rateizzazione di cui ai precedenti commi dà luogo alla corresponsione degli interessi nella misura del tasso legale.

4. Nel caso di rateizzazione, il pagamento del contributo deve essere garantito da apposita fidejussione bancaria o mediante polizza cauzionale assicurativa rilasciata da un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle vigenti leggi in materia. La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezione

Articolo 4 – Corresponsione: Tempi e modalità di pagamento

1. Il pagamento della quota del contributo di costruzione, ove sia determinato in misura non superiore a 5000,00 Euro, deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta di pagamento.

2. Qualora l'importo della quota del contributo di costruzione superi il valore di Euro 5000,00, l'interessato può chiedere che lo stesso venga corrisposto in quattro rate con i seguenti importi: la prima rata pari al 15% del totale da versare entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento, la seconda pari al 20% entro sei mesi dal rilascio o dalla presentazione della Denuncia di Inizio Attività, la terza pari al 25% entro dodici mesi, la quarta pari al 40% non oltre diciotto mesi, e comunque, entro sessanta giorni dalla comunicazione di fine lavori se antecedente ai diciotto mesi dalla data del rilascio e di presentazione della Denuncia di Inizio Attività.

3. La rateizzazione di cui ai precedenti commi dà luogo alla corresponsione degli interessi nella misura del tasso legale.

4. Nel caso di rateizzazione, il pagamento del contributo deve essere garantito da apposita fidejussione bancaria o mediante polizza cauzionale assicurativa rilasciata da un'impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi delle vigenti leggi in materia. La garanzia fidejussoria deve essere rilasciata con la previsione del pagamento a

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alcuna, compresi il beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 C.c. e l'eccezione di cui all'articolo 1952 C.C., nonché con validità fino alla dichiarazione liberatoria da parte del Comune.

5. L'importo oggetto della garanzia deve essere pari all'importo non versato al Comune per il pagamento del contributo di costruzione e comprensivo degli interessi nella misura del tasso legale e maggiorata del 40% a copertura delle spese di riscossione destinate a gravare sul Comune.

6. Le garanzie fidejussorie dovranno essere valide sino al momento della restituzione della polizza originale da parte del Comune, che avverrà successivamente al pagamento dell'intero importo dovuto.

7. L'eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti presuppone l’assunzione delle fidejussioni a carico del nuovo obbligato principale; detta operazione spetta al vecchio titolare che rimane, in caso contrario, responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

8. Per importi inferiori a €.12.00 non è dovuto alcun versamento.

9. Il contributo di costruzione si prescrive in dieci anni dalla data del rilascio del permesso di costruire o dalla presentazione della Denuncia di Inizio Attività.

semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezione alcuna, compresi il beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 C.c. e l'eccezione di cui all'articolo 1952 C.C., nonché con validità fino alla dichiarazione liberatoria da parte del Comune.

5. L'importo oggetto della garanzia deve essere pari all'importo non versato al Comune per il pagamento del contributo di costruzione e comprensivo degli interessi nella misura del tasso legale e maggiorata del 40% a copertura delle spese di riscossione destinate a gravare sul Comune.

6. Le garanzie fidejussorie dovranno essere valide sino al momento della restituzione della polizza originale da parte del Comune, che avverrà successivamente al pagamento dell'intero importo dovuto.

7. L'eventuale trasferimento del titolo ad altri soggetti presuppone l’assunzione delle fidejussioni a carico del nuovo obbligato principale; detta operazione spetta al vecchio titolare che rimane, in caso contrario, responsabile nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

8. Per importi inferiori a €.12.00 non è dovuto alcun versamento.

9. Il contributo di costruzione si prescrive in dieci anni dalla data del rilascio del permesso di costruire o dalla presentazione della Denuncia di Inizio Attività.

CONSIDERATO CHE con il presente atto si vogliono neutralizzare, per quanto possibile, gli effetti negativi che produrrebbe sul bilancio pluriennale dell’Ente il mancato ritiro dei titoli abilitativi onerosi dovuto all’elevata incidenza del contributo di costruzione sugli interventi edilizi.

CONFERMATA, inoltre, la necessità di permettere, senza limiti temporali, la rateizzazione anche per gli importi relativi alle monetizzazioni di aree per standard di servizi, superiori a 5.000,00 €. (articolo 23 del Regolamento), applicando gli stessi criteri stabiliti all’articolo 4 per il contributo di costruzione;

PRESO ATTO di quanto sopra esposto;

VISTO che ai sensi dell’art.48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.

18 agosto 2000 n°267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art.107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

DATO ATTO che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

VISTO l’art.7 del D.Lgs. 267/00 ai sensi del quale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune adotta regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

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VISTO l’art.42 del D.Lgs. 267/00 circa le competenze del consiglio e, in particolare, il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi.

ATTESA al competenza del consiglio comunale all’adozione del presente atto.

VISTO l’art.7 comma 2, lett. b) del regolamento per il consiglio comunale, circa la redazione dell’ordine del giorno e la priorità dell’iscrizione degli argomenti, in particolare per le proposte di deliberazione presentate dal sindaco o dalla giunta comunale.

VISTE le disposizioni normative di settore.

VISTA, in particolare, la sezione II del D.P.R. del 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

Proposta l’immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell’art. 134 comma 4 del T.U.E.L.

LA GIUNTA COMUNALE

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

l’adozione della seguente deliberazione:

1. DI APPROVARE la modifica n°5 al Regolamento Comunale per la determinazione e l’applicazione del contributo di costruzione e delle fasce di monetizzazione del Comune di Giaveno, comportante la seguente modifica all’articolo 4 comma 2, senza limiti temporali:

Articolo 4 – Corresponsione: Tempi e modalità di pagamento

c.2: Qualora l'importo della quota del contributo di costruzione superi il valore di Euro 5000,00, l'interessato può chiedere che lo stesso venga corrisposto in quattro rate con i seguenti importi: la prima rata pari al 15% del totale da versare entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento, la seconda pari al 20% entro sei mesi dal rilascio o dalla presentazione della Denuncia di Inizio Attività, la terza pari al 25% entro dodici mesi, la quarta pari al 40% non oltre diciotto mesi, e comunque, entro sessanta giorni dalla comunicazione di fine lavori se antecedente ai diciotto mesi dalla data del rilascio e di presentazione della Denuncia di Inizio Attività.

2. DI PROROGARE il termine stabilito con la deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 27.03.2014, con la quale è stata approvata una percentuale di riduzione pari al 15% rispetto all’importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e delle fasce di monetizzazione per la durata di anni uno cioè fino al 26.03.2015, per un ulteriore periodo, cioè sino al 31.12.2015;

3. DI RIBADIRE che venga consentito, senza limiti temporali, il pagamento rateizzato degli importi relativi alle monetizzazioni di aree per standard di servizi (qualora superiori a 5.000,00 €.) applicando gli stessi criteri

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stabiliti per il contributo di costruzione all’articolo 4 del medesimo Regolamento Comunale per la determinazione e l’applicazione del contributo di costruzione e delle fasce di monetizzazione;

4. DI APPROVARE in via sperimentale, fino al 31.12.2015, le seguenti forme di incentivazione:

4.1. Primo livello di incentivazione: Mantenimento della riduzione dell’importo degli oneri di urbanizzazione tabellari già approvato in via sperimentale con D.C.C. n°17 del 27.03.2014;

4.2. Secondo livello di incentivazione: Al valore dell’onere di urbanizzazione, calcolato applicando i suddetti incentivi, per gli interventi di Rigenerazione Urbana, ossia interventi su aree con fabbricati che abbiano perso l’originaria destinazione d’uso o funzione, la cui trasformazione comporti la creazione di un nuovo tessuto urbano, si applicano i seguenti ulteriori incentivi:

4.2.1. Rigenerazione Urbana senza attività di bonifica: sconto del 20% sull’ammontare degli oneri già ricalcolati a seguito dell’applicazione del primo livello di incentivi

4.2.2. Rigenerazione Urbana con attività di bonifica di costo fino a 250.000 Euro: sconto del 22% rispetto l’ammontare degli oneri già ricalcolati a seguito dell’applicazione del primo livello di incentivo 4.2.3. Rigenerazione Urbana con attività di bonifica di costo oltre 250.001 Euro: sconto del 25%

rispetto l’ammontare degli oneri già ricalcolati a seguito dell’applicazione del primo livello di incentivo.

5. DI STABILIRE che la sommatoria degli sconti cumulati relativamente al complesso degli oneri di urbanizzazione, non può comunque superare il 35% del valore tabellare iniziale;

6. DI APPROVARE IN VIA SPERIMENTALE, al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. 380/01 come modificato dalla Legge 164/2014, per gli interventi previsti all'articolo 3, comma 1, lettera d) (interventi di ristrutturazione edilizia) del D.P.R. stesso, una riduzione del 15% del costo di costruzione, calcolato ai sensi del suddetto DPR 380/01 e s.m.i.;

7. DI DARE MANDATO agli uffici preposti di effettuare il monitoraggio dell’efficacia del presente atto rispetto al raggiungimento degli obiettivi definiti nella premessa, affinché possano riferire alla Amministrazione Comunale;

8. DI STABILIRE che le misure suindicate si applicheranno ai titoli abilitativi non ancora determinati ed a tutti i procedimenti in corso di definizione a partire dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che approva le suddette forme di incentivazione;

9. DI STABILIRE che le disposizioni suddette abbiano efficacia sino al 31.12.2015, salvo diversamente stabilito nelle singole disposizioni sopraprecisate;

10. DI DARE ATTO che, per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente variazione, restano in vigore i disposti dettati dal Regolamento Comunale di disciplina del contributo di costruzione e nei suoi allegati;

11. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Urbanistica e Gestione del Territorio dell'attuazione delle incombenze attuative della presente deliberazione.

SUCCESSIVAMENTE,

VISTA la proposta della Giunta Comunale;

TUTTO CIÒ PREMESSO,

SENTITO E PRESO ATTO delle dichiarazioni di voto espresse dai Consiglieri intervenuti nel dibattito e risultanti dal resoconto dattiloscritto della seduta allegato alla presente;

SENTITA la III COMMISSIONE CONSIGLIARE nella seduta del 2/3/2015

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VISTO il D.Lgs. 267/00 in ordine alla competenza degli organi comunali;

ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile che, allegati alla presente deliberazione, ne fanno parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE con il presente atto si vogliono neutralizzare, per quanto possibile, gli effetti negativi che produrrebbe sul bilancio pluriennale dell’Ente il mancato ritiro dei titoli abilitativi onerosi dovuto all’elevata incidenza del contributo di costruzione sugli interventi edilizi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n°267 e s.m.i.;

Con voti favorevoli unanimi espressi mediante votazione palese;

DELIBERA

1. DI APPROVARE il provvedimento nel testo quale sopra emendato;

2. DI RICHIAMARE quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente atto;

3. DI APPROVARE la modifica n°5 al Regolamento Comunale per la determinazione e l’applicazione del contributo di costruzione e delle fasce di monetizzazione del Comune di Giaveno, comportante la seguente modifica all’articolo 4 comma 2, senza limiti temporali:

Articolo 4 – Corresponsione: Tempi e modalità di pagamento

c.2: Qualora l'importo della quota del contributo di costruzione superi il valore di Euro 5000,00, l'interessato può chiedere che lo stesso venga corrisposto in quattro rate con i seguenti importi: la prima rata pari al 15% del totale da versare entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento, la seconda pari al 20% entro sei mesi dal rilascio o dalla presentazione della Denuncia di Inizio Attività, la terza pari al 25% entro dodici mesi, la quarta pari al 40% non oltre diciotto mesi, e comunque, entro sessanta giorni dalla comunicazione di fine lavori se antecedente ai diciotto mesi dalla data del rilascio e di presentazione della Denuncia di Inizio Attività.

4. DI PROROGARE il termine stabilito con la deliberazione del Consiglio Comunale n°17 del 27.03.2014, con la quale è stata approvata una percentuale di riduzione pari al 15% rispetto all’importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e delle fasce di monetizzazione per la durata di anni uno cioè fino al 26.03.2015, per un ulteriore periodo, cioè sino al 31.12.2015;

5. DI RIBADIRE che venga consentito, senza limiti temporali, il pagamento rateizzato degli importi relativi alle monetizzazioni di aree per standard di servizi (qualora superiori a 5.000,00 €) applicando gli stessi criteri stabiliti per il contributo di costruzione all’articolo 4 del medesimo Regolamento Comunale per la determinazione e l’applicazione del contributo di costruzione e delle fasce di monetizzazione;

6. DI APPROVARE in via sperimentale, fino al 31.12.2015, le seguenti forme di incentivazione:

6.1. Primo livello di incentivazione: Mantenimento della riduzione dell’importo degli oneri di urbanizzazione tabellari già approvato in via sperimentale con D.C.C. n°17 del 27.03.2014;

6.2. Secondo livello di incentivazione: Al valore dell’onere di urbanizzazione, calcolato applicando i suddetti incentivi, per gli interventi di Rigenerazione Urbana, ossia interventi su aree con fabbricati che abbiano perso l’originaria destinazione d’uso o funzione, la cui trasformazione comporti la creazione di un nuovo tessuto urbano, si applicano i seguenti ulteriori incentivi:

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6.2.1. Rigenerazione Urbana senza attività di bonifica: sconto del 20% sull’ammontare degli oneri già ricalcolati a seguito dell’applicazione del primo livello di incentivi

6.2.2. Rigenerazione Urbana con attività di bonifica di costo fino a 250.000 Euro: sconto del 22% rispetto l’ammontare degli oneri già ricalcolati a seguito dell’applicazione del primo livello di incentivo

6.2.3. Rigenerazione Urbana con attività di bonifica di costo oltre 250.001 Euro: sconto del 25%

rispetto l’ammontare degli oneri già ricalcolati a seguito dell’applicazione del primo livello di incentivo.

7. DI STABILIRE che la sommatoria degli sconti cumulati relativamente al complesso degli oneri di urbanizzazione, non può comunque superare il 35% del valore tabellare iniziale;

8. DI APPROVARE IN VIA SPERIMENTALE, al fine di ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. 380/01 come modificato dalla Legge 164/2014, per gli interventi previsti all'articolo 3, comma 1, lettera d) (interventi di ristrutturazione edilizia) del D.P.R. stesso, una riduzione del 15% del costo di costruzione, calcolato ai sensi del suddetto DPR 380/01 e s.m.i.;

9. DI DARE ATTO che le riduzioni di cui ai precedenti punti 6.2 e 8 non sono applicabili per gli interventi in aree soggette a variante urbanistica, a permesso di costruire in deroga o all’interno di Piani Urbanistici Attuativi comunque denominati, per i quali vale la regola generale che subordina il calcolo del contributo commisurato al costo di costruzione all’effettivo costo di costruzione (documentato);

10. DI DARE MANDATO agli uffici preposti di effettuare il monitoraggio dell’efficacia del presente atto rispetto al raggiungimento degli obiettivi definiti nella premessa, affinché possano riferire alla Amministrazione Comunale;

11. DI STABILIRE che le misure suindicate si applicheranno ai titoli abilitativi non ancora determinati ed a tutti i procedimenti in corso di definizione a partire dalla data di esecutività della deliberazione di Consiglio Comunale che approva le suddette forme di incentivazione;

12. DI STABILIRE che le disposizioni suddette abbiano efficacia sino al 31.12.2015, salvo diversamente stabilito nelle singole disposizioni sopraprecisate;

13. DI DARE ATTO che, per tutto quanto non espressamente stabilito nella presente variazione, restano in vigore i disposti dettati dal Regolamento Comunale di disciplina del contributo di costruzione e nei suoi allegati;

14. DI INCARICARE il Responsabile dell’Area Urbanistica e Gestione del Territorio dell'attuazione delle incombenze attuative della presente deliberazione;

15. DI TRASMETTERE per conoscenza la presente alla Regione Piemonte.

SUCCESSIVAMENTE

Con voto unanime, considerata l’urgenza di provvedere a tale adempimento, IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

(10)

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

F.to (Vilma BECCARIA) F.to (Dott.BIROLO GERARDO)

__________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REG. N.

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, ATTESTA

che la presente deliberazione n. CC / 14 / 2015 del 16-03-2015 viene affissa all’Albo Pretorio informatico del comune, raggiungibile dal sito internet www.giaveno.it, dal 24-03-2015 e vi rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi fino al 07-04-2015 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

IL SEGRETARIO GENERALE Dalla Residenza comunale, lì ……….…… (dott. BIROLO GERARDO )

Che la presente deliberazione è copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo . Dalla Residenza Comunale ………

IL SEGRETARIO GENERALE ( Dott. Gerardo BIROLO )

CERTIFICATO ESECUTIVITA’

- Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 24-03-2015

- Perché dichiara immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, D.Lgs n.267/2000) - Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs n. 267/2000) Dalla Residenza Comunale ………

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ( Dott. Gerardo BIROLO )

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