OGGETTO: La prova della cessione intracomunitaria dal 1° gennaio 2020
Gentile Cliente,
come già precisato nella nostra precedente circolare n. 27 del 17/12/2019, a partire dal 1° gennaio 2020 sono state introdotte nel nostro ordinamento interno alcune misure correttive in materia di cessioni intracomunitarie di beni.
In primo luogo, l’identificativo IVA del cessionario soggetto passivo diventa un requisito di natura sostanziale e pertanto occorre sempre verificare l’iscrizione al VIES del proprio cliente comunitario, pena la perdita della condizione di non imponibilità IVA dell’operazione.
In secondo luogo, occorre che l’operazione sia inserita nell’elenco riepilogativo INTRASTAT, fermo restando che tale requisito assume un carattere “supplementare”, ma non irrimediabilmente decadenziale per l’applicazione della condizione di non imponibilità IVA.
Infine, dal 1° gennaio 2020 la novità di maggior impatto deriva dalla lettura del nuovo art. 45-bis del Regolamento UE n. 282/2011, il quale introduce la presunzione che i beni siano stati spediti o trasportati da uno Stato comunitario all’altro se ricorrono specifiche condizioni di cui gli operatori devono fornire prova nei modi e nei termini previsti dalle nuove disposizioni.
Dette condizioni sono differenti a seconda che il trasporto dei beni in altro Stato membro sia effettuato dal soggetto cedente o dal soggetto cessionario. Si riassumono schematicamente le condizioni al verificarsi delle quali si presume dimostrato il trasferimento dei beni da uno Stato membro all’altro ai fini della qualifica dell’operazione quale scambio intracomunitario.
Trasporto o spedizione eseguiti dal cedente (o da terzi per suo conto)
Condizioni (possesso da parte del
cedente) Documentazione probatoria
Almeno 2 dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall’acquirente
DDT (documento di trasporto) o CRM (lettera di vettura internazionale) firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore
Polizza di carico
Fattura di trasporto aereo
Fattura emessa dallo spedizioniere
Uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, in combinazione con uno dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da parti diverse dal venditore e
Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni
Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni
Circolare nr. 4 del 07/02/2020
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PRASSI S.R.L. SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
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dall’acquirente Documenti ufficiali rilasciati da una
Pubblica Autorità (es. notaio), che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro
Trasporto o spedizione eseguiti dal cessionario (o da terzi per suo conto)
Condizioni (possesso da parte del
cedente) Documentazione probatoria
Stesse due situazioni previste per il caso di trasporto o spedizione eseguita a cura del cedente (o da terzi per suo conto)
Dichiarazione scritta rilasciata dall’acquirente entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente (o da terzi per suo conto) e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni (vedi facsimile)
Contenuto della dichiarazione:
Data di rilascio
Nome e indirizzo dell’acquirente
Quantità e natura dei beni
Data e luogo di arrivo dei beni
Numero di identificazione (nel caso di cessione di mezzi di trasporto)
Identificazione del soggetto che accetta i beni per conto dell’acquirente
Le principali criticità da osservare sono le seguenti:
non si riesce a raggiungere un numero minimo di 3 documenti (fra quelli codificati dal Regolamento) nel caso in cui sia il cedente o cessionario a curare in proprio il trasporto: la mancanza, in sostanza, di una lettera CMR, di una polizza di carico su una nave o aereo e conseguentemente anche di una fattura per il trasporto o la spedizione e/o del relativo pagamento non consente di arrivare al fatidico numero minimo di documenti richiesti;
in caso di cessione “franco fabbrica” in cui il cliente comunitario cura il trasporto o la spedizione dei beni, si richiede che il fornitore italiano disponga tempestivamente non solo della “dichiarazione
di arrivo”, ma anche di altri documenti di parti terze quali, ad esempio, la fattura o il pagamento del trasporto, che difficilmente si riuscirà ad ottenere dalla controparte;
più agevole invece il trasporto con resa a destino curato dal cedente attraverso il proprio spedizioniere giacché la presenza della relativa fattura per la spedizione, del DDT e di una CMR (o eventualmente polizza di carico o altri documenti per il caso dei trasporti combinati) consente di combinare con minor sforzo i tre documenti minimi chiesti dalla norma.
Come osservato da Assonime nella circolare n. 29 del 19 dicembre 2019, le presunzioni previste dalla nuova disposizione hanno tuttavia carattere di presunzioni “relative”, in quanto lo stesso specifica che l’Amministrazione Finanziaria può disconoscere la non imponibilità della cessione se in possesso di prove sufficienti che dimostrino che i beni non sono stati spediti o trasportati in altro Stato membro.
Infine, utili indicazioni per la corretta “gestione” delle citate presunzioni, arrivano dalle cosiddette “explanatory notes” ovvero le note esplicative predisposte dalla Commissione Europea in relazione alle citate “quick fixes”, che dovrebbero a breve essere accompagnate da linee guida diramate dal nostro Dipartimento delle Finanze.
Nelle stesse note si osserva che, per gli operatori che non dovessero riuscire ad acquisire i documenti tassativamente elencati nel Regolamento, tale fatto non dovrebbe comportare l’automatica inapplicabilità del trattamento di non imponibilità previsto ai fini Iva per le cessioni intracomunitarie.
In pratica, dovrebbe essere confermata per gli operatori nazionali la possibilità di provare la cessione intracomunitaria con modalità (e documentazione) già riconosciute fino al 31 dicembre 2019 dalla stessa Amministrazione Finanziaria, riepilogate nella tabella sottostante, e che rappresentano elementi utili all’acquisizione della prova in analisi.
Documenti utili alla prova della cessione intracomunitaria
❑ fattura di vendita dei beni;
❑ documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione all’operazione effettuata;
❑ contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti che hanno dato origine alla cessione intracomunitaria (preferibilmente, per chi dispone di sufficiente forza contrattuale, è opportuno che i contratti riportino clausole contrattuali che impongano al cliente o trasportatore di segnalare eventuali variazioni di destinazione nonché l’assunzione dell’obbligo di risarcimento per eventuali conseguenze - imposta, sanzioni e interessi – che dovessero derivare da tale inadempimento);
❑ documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà tra cedente e cessionario;
❑ documento di trasporto (DDT);
❑ CMR (o altra lettera di vettura) firmato anche dal vettore e dal destinatario per il ricevimento della merce o qualora il CMR non sia disponibile o comunque non sia disponibile anche con la firma del destinatario acquisire una dichiarazione firmata dal cliente attestante il ricevimento della merce a destino;
Circolare nr. 4 del 07/02/2020
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❑ elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie (Intrastat);
❑ altra eventuale documentazione a seconda della natura del bene (ad esempio contratto di ormeggio per i natanti; verbali di collaudo; certificazioni rilasciate da terzi relativamente ai beni installati, etc.).
Potrebbero altresì tornare (e non solo ai fini fiscali) utili:
❑ nel caso di trasporto eseguito da terzi, copia fattura del proprio trasportatore o di quello incaricato dal cessionario nonché fotocopia documento identità autista e libretto circolazione veicolo acquisti al momento del ritiro;
❑ nel caso di trasporto eseguito con mezzi propri, pedaggi autostradali, scontrini dei rifornimenti, ricevute trattorie/ristoranti, etc.;
❑ per il particolare caso di trasferimento fra due Stati UE con passaggio per un Paese extra UE, documentazione doganale del transito.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento al riguardo.
Cordiali Saluti Studio Prassi
Articolo 45-bis del Regolamento (UE) 282/2011 (introdotto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1912) Articolo 45-bis Regulation (UE) 282/2011 (amended by Council implementing regulation (EU) 2018/1912)
_________________________ (nome e indirizzo dell’acquirente UE / name and address of the EU acquirer)
dichiara che/ declares that
1. i seguenti beni / the following goods _________________________________________________
(quantità e natura dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto indicare il numero di identificazione del mezzo di trasporto / quantity and nature of the goods; in the case of the supply of means of transport, the identification number of the means of transport)
2. sono stati trasportati o spediti da noi o da un terzo per nostro conto / have been dispatched or transported by us/by a third party on our behalf (indicare preferibilmente il caso / please state the case)
3. e sono stati ricevuti / and have been received in ________________________ (indicare lo Stato membro di destinazione e il luogo di arrivo dei beni / state the Member state of destination and the place of the arrival of the goods) in data / on ……/…../…….. (giorno-mese-anno / day-month-year) da /by ____________________________ (identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente / (identification of the individual accepting the goods on behalf of the acquirer)
……../ ……/ ……… (data di rilascio / date of issue)
_____________________________________
(firma dell’acquirente o suo rappresentante autorizzato, con indicazione del nome e del cognome leggibili / signature of the acquirer or of its authorized representative, complete with legible name and surname)