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I limiti alle spese di ristrutturazione valgono per ogni singola abitazione

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I limiti alle spese di ristrutturazione valgono per ogni singola abitazione

di Federico Gavioli

Pubblicato il 11 febbraio 2008

La legge 244/07 (Finanziaria 2008) prevede all’articolo 1, commi 18 e 19, una nuova proroga triennale, vale a dire fino al 2010, del 36% in materia di detrazioni Irpef e dell’iva al 10% sulle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie. Già con la Finanziaria dello scorso anno era stata disposta una proroga, per il 2007, del bonus 36%, che consiste, secondo i nuovi termini disposti dalla manovra per il 2008, nella possibilità di portare in detrazione dell’Irpef una quota delle spese sostenute (fino ad un massimo di 48 mila euro):

ü per interventi di recupero realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, da parte delle persone fisiche negli anni 2008, 2009, 2010; si tratta delle seguenti tipologie di interventi:

1) interventi di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali;

2) interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati sia su singole unità immobiliari, sia su parti comuni di edifici residenziali;

3) la realizzazione di autorimesse e di posti auto;

4) gli altri interventi elencati nell’art.1, co.1, della L. n.449/1997 (messa a norma degli edifici, eliminazione delle barriere architettoniche, prevenzione degli infortuni domestici, contenimento dell’inquinamento acustico, conseguimento del risparmio energetico, ect.) che interessano sia le singole unità immobiliari, sia le parti comuni di edifici residenziali;

ü per l’acquisto di unità abitative comprese in fabbricati, sui quali le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o le cooperative edilizie hanno eseguito interventi di recupero edilizio; in questo caso i lavori devono essere eseguiti dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2010,

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mentre la successiva vendita o assegnazione deve avvenire entro il 30 giugno 2011.

Si evidenzia brevemente che, a seguito delle modifiche apportate dal legislatore nel corso del 2006, prorogate al 31 dicembre del 2007 dal comma 387 dell’unico articolo della Finanziaria 2007, dal 1 ottobre 2006 la percentuale di detrazione per le spese di ristrutturazione edili è stata ridotta dal 41% al 36% in concomitanza alla riduzione dell’IVA agevolata dal 20% al 10%.

L’innovazione è stata introdotta per allineare le misure delle detrazioni IRPEF a quelle dell’IVA in materia di ristrutturazioni edilizie.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n.28/E del 2006 aveva precisato che la misura della detrazione IRPEF usufruibile è strettamente correlata a quella dell’iva in vigore in quel momento, poiché una detrazione IRPEF del 41% può essere utilizzata solo in corrispondenza a lavori fatturati al 20%. Coerentemente con i lavori fatturati con l’aliquota del 10% deve corrispondere una detrazione IRPEF del 36%.

In sintesi con riferimento ai redditi del 2006 la detrazione spetta nella misura del:

a) 36% per le spese sostenute nel 2006 a fatture emesse dal 1 ottobre 2006;

b) 41% per le spese sostenute nel 2006 relative a fatture emesse dal 1 gennaio al 30 settembre 2006.

Sempre a far data dal 2006 il limite di spesa di €.48.000,00 ammesso al beneficio, deve essere riferito globalmente (indipendentemente dal numero di persone che partecipano alla spesa) alla singola abitazione comprensiva di eventuali pertinenze. L’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia consiste nella possibilità di detrarsi dall’IRPEF relativa all’anno in cui sono state pagate le spese, il 36% (o il 41%) del costo sostenuto per l’intervento edilizio; il costo viene ripartito in un numero di rate che nel corso degli anni è stato ripetutamente variato (cinque o dieci anni).

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Non obbligatoria l’indicazione del costo della manodopera in fattura

Come anticipato la Finanziaria 2008, all’articolo 1, comma 18, ha prorogato per gli anni 2008, 2009 e 2010 anche l’applicazione dell’IVA agevolata al 10% sulle prestazioni aventi ad oggetto gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall’articolo 31, comma 1, lettera a), b) , c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa. Nel corso del 2007, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione , era obbligatoria l’indicazione nella fattura del costo della manodopera; la Finanziaria 2008 non ha previsto tale obbligo per le spese sostenute dal 2008 in poi.

L’iva agevolata al 10% relativamente alla prestazioni di servizio aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, prescinde quindi dall’indicazione in fattura del costo della manodopera che, invece, si rende necessaria, anche in relazione agli interventi effettuati nel periodo 2008/2010, per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti le seguenti opere edili:

a) interventi di recupero del patrimonio edilizio, previsti dall’articolo 2, comma 5, della legge 289 del 27 dicembre 2002 e successive modificazioni;

b) interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia operati da imprese di costruzione o di ristrutturazione edilizia che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile di cui all’articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.448 nel testo vigente al 31 dicembre 2010. Per questi interventi l’obbligatorietà dell’indicazione in fattura del costo della manodopera è disposta espressamente dall’articolo 1, comma 19, della Finanziaria 2008.

Ultimi chiarimenti dell’amministrazione finanziaria in materia di limite di spesa

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Il recente chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.19/E del 25 gennaio 2008, ci fa comprendere come la materia delle ristrutturazioni edilizie e le relative detrazioni irpef, sia un argomento sui cui vi sono ancora molti dubbi applicativi. In particolare oggetto dell’istanza di interpello è stata la richiesta di un contribuente sull’esatta interpretazione dell’articolo 35, comma 35-quater del decreto legge 223 del 2006 (decreto Visco-Bersani). Il contribuente era comproprietario, in quote diverse, di appartamenti in un condominio che doveva effettuare lavori di manutenzione sulle parti comuni condominiali. Il dubbio era relativo all’applicazione del limite massimo di euro 48.000 su cui operare la detrazione; in sintesi il contribuente si chiedeva se tale limite era riferibile ad ogni singola unità immobiliare, da dividere tra i comproprietari sulla base delle quote millesimali, come da delibera assembleare.

Nella soluzione interpretativa prospettata il contribuente riteneva che era possibile detrarre il 36% delle spese sostenute in relazione alla quota di proprietà come da ripartizione deliberata in assemblea condominiale con il limite di euro 48.000 per ognuno dei 10 appartamenti da suddividere pro quota con gli altri comproprietari.

L’Agenzia delle Entrate nella risposta afferma che come ampiamente risaputo l’art.1 comma 1, della L. n. 449/1997 e sue successive proroghe e modifiche consente di poter godere del beneficio fiscale della detrazione, dall’imposta lorda, del 36% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico per la realizzazione di lavori di manutenzione, anche ordinaria, sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per la realizzazione di interventi di ristrutturazione di cui alle lettere b), c), d) dell’art.31 della Legge n. 457/78 sulle singole unità immobiliari.

L’art.35, comma 35-quater, del D.L. n. 223/2006 ha, tra l’altro, stabilito che, a decorrere dal 1/10/2006, il limite di 48.000 euro, che costituisce il tetto massimo di spesa su cui è consentito calcolare la detrazione del 36%, deve essere riferito alla singola abitazione.

L’Agenzia delle Entrate, a tal proposito, aveva già espresso il proprio orientamento con la circolare n.28 del 4 agosto 2006 , nella quale aveva chiarito che limite, che nella versione previgente riferito alla persona fisica e alla singola unità immobiliare “deve ora intendersi riferito esclusivamente all’immobile e va suddiviso tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione”.

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agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: a) agli interventi di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007“; spese prorogate al 2010, per effetto delle disposizioni della Finanziaria 2008.

Nella risoluzione in commento, richiamando un proprio precedente parere, per certi versi analogo, contenuto nella risoluzione del 3 agosto 2007, n.206, l’Agenzia delle Entrate afferma che “le spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, essendo oggetto di un’autonoma previsione agevolativa, debbano essere considerate in modo autonomo“.

Alla luce di queste considerazione l’Agenzia delle Entrate conferma il proprio orientamento affermando che in relazione ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, si potrà godere di un tetto massimo di spesa di 48.000 euro, su cui calcolare la detrazione del 36%, riferito ad ogni singola abitazione, fermo restando che il limite massimo per ogni appartamento, dovrà essere suddiviso con gli altri soggetti eventualmente contitolari di ogni unità immobiliare.

Federico Gavioli

11 Febbraio 2008

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