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Come dimettersi da una cooperativa sociale

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Come dimettersi da una cooperativa sociale

Autore: Daniele Bonaddio | 22/12/2018

Alcuni semplici passaggi operativi su come dimettersi da una cooperativa sociale. Ecco tutto quello che devi sapere per non sbagliare Sei un socio lavoratore dii una cooperativa sociale e vorresti dare le tue dimissioni.

Non sai quali passaggi operativi devi seguire per cadere in errore e quindi essere

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passibile di sanzione? Le tue preoccupazioni sono assolutamente lecite, in quanto da qualche anno ormai per dimettersi da un rapporto lavorativo bisogna seguire una precisa prassi, che la normativa italiana [1] ha disciplina a decorrere dal 12 marzo 2016. Dunque, non è più possibile firmare una lettera nella quale viene indicato il termine dal quale il lavoratore intende dimettersi. Ciò anche per evitare il fenomeno delle c.d. “dimissioni in bianco”: ossia la pratica diffusa dai datori di lavoro di obbligare i lavoratori di apporre la propria firma su un foglio, appunto “in bianco”, affinché l’azienda possa poi avvalersene in futuro per mandare a casa il dipendente senza alcun problema. Ebbene, dalla predetta data ciò non è più ammesso. Infatti, il Jobs Act ha introdotto una particolare procedura alla quale i lavoratori devono attenersi scrupolosamente, causa la mancata convalida delle dimissioni. Ma come dimettersi da una cooperativa sociale? Cosa deve fare nella pratica il socio lavoratore che intende lasciare il lavoro e abbandonare i rapporto con la cooperativa sociale. Per sapere con esattezza come devi muoverti affinché le tue dimissioni siano ritenute valide ai fini della legge, ti basterà dedicare cinque minuti di tempo alla lettura delle seguenti righe. Ecco tutto quello che devi sapere per non sbagliare.

Che cosa sono le dimissioni online?

AL fine di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco, il Jobs Act ha ridisegnato le modalità per la cessazione del rapporto di lavoro derivante da dimissioni volontarie e risoluzione consensuale. Dunque, non solo se un lavoratore intende dimettersi volontariamente bisogna attenersi alle regole del Jobs Act, ma anche quando tra lavoratore e lavoratore vi è un accordo di risolvere pacificamente il rapporto di lavoro, ossia in caso di risoluzione consensuale.

La procedura, entrata in vigore dal 12 marzo 2016, obbliga ai lavoratori del settore privato di utilizzare specifiche procedure affinché possano essere considerate valide le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale.

Come fare per dimettersi da una cooperativa sociale?

Nel caso del socio lavoratore che intende dimettersi da una cooperativa sociale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (in breve Mlps) ha affermato che

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bisogna comunque seguire la procedura telematica recentemente introdotta.

Infatti, tra il socio lavoratore e la società cooperativa si instaurano due distinti rapporti giuridici, quello associativo e quello di lavoro. Dunque, alla luce dell’intima connessione dei due rapporti, la ratio della legge va intesa nel senso di estendere anche in questo caso l’obbligo di seguire la procedura telematica.

Dunque, affinché le dimissioni volontarie o la risoluzione consensuale possano essere ritenute valide, occorre esprime la propria volontà, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su apposita modulistica – resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e, successivamente, inviate:

all’Ispettorato territoriale del lavoro (in breve Itl) competente;

al datore di lavoro.

Il modulo, in particolare, è valido su tutto il territorio nazionale ed è dotato delle caratteristiche di non contraffabilità e non falsificabilità. Non a caso l’alterazione dei moduli ricevuti, eccezion fatta nei casi in cui si manifesti reato, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro irrogata dall’Ispettorato territoriale del lavoro nel caso di accertamento dell’infrazione.

La violazione, in tal caso, non è sanabile e pertanto non è applicabile l’istituto della diffida obbligatoria [2].

Dunque, soltanto con la ricezione del modello telematico il datore di lavoro potrà ritenere valide le dimissioni presentate dal lavoratore e considerare risolto il contratto di lavoro e, conseguentemente, presentare entro 5 giorni dalla data di cessazione la comunicazione obbligatoria telematica con il modello Unilav cessazione.

È possibile revocare le dimissioni online?

E se un lavoratore dopo aver rassegnato le dimissioni online si pente della scelta fatta e vorrebbe tornare sul posto di lavoro? È possibile revocare le dimissioni online in tal caso? La disposizione legislativa dice di sì.

Infatti, il lavoratore che rassegna le dimissioni volontarie ha a disposizione ben 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo per revocare la scelta con le medesime modalità. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, poiché laddove

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un’impresa avesse bisogno di immediata manodopera per non interrompere per esempio la catena produttiva, e non indichi nel contratto il periodo di prova, potrebbe trovarsi con un’unità produttiva in più nell’organico aziendale.

A chi si applicano le dimissioni online?

Ma quali sono i rapporti di lavoro soggetti alla procedura introdotta a partire dal 12 marzo 2016 per effetto del Jobs Act? Ebbene, i lavoratori che dovranno seguire la procedura telematica saranno esclusivamente i dipendenti privati, in quanto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali [3] ha ritenuto non applicabile la norma ai dipendenti pubblici, poiché, a suo dire, la pratica delle c.d. dimissioni in bianco non è presente nell’ambito dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.

La tesi ministeriale è stata confermata successivamente anche dal c.d. “Decreto correttivo al Jobs Act” [4], il quale conferma che la procedura per le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro non si applica ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni.

Chi è escluso dalle dimissioni online?

Per quanto concerne i casi di esclusione dalla nuova procedura telematica, la legge riconosce alcune casistiche che sono state in seguito allargate dal Ministero del Lavoro. Attualmente, dunque, la nuova disciplina delle dimissioni volontarie non si applica:

ai rapporti di lavoro domestico;

alle conciliazioni o procedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro presso le commissioni di certificazione (c.d. sedi protette);

al recesso durante il periodo di prova [5];

alle dimissioni e risoluzione consensuale prestate dalla lavoratrice nel periodo di gravidanza o dalla lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (in questo caso, è operativa la convalida da effettuare presso la Direzione del Lavoro);

ai lavoratori del settore marittimo (in quanto il contratto di arruolamento dei lavoratori marittimi è regolato da legge speciale del Codice della Navigazione);

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ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni[6].

Chi può presentare le dimissioni online?

I lavoratori, oltre a presentare direttamente le dimissioni telematiche, possono tranquillamente decidere di servirsi di un soggetto abilitato, con la conseguenza di poter fare anche almeno dell’utenza Cliclavoro e del Pin INPS, che serviranno per accedere alla piattaforma telematica per poi rendere nella pratica le dimissioni o la risoluzione consensuale.

Sul punto, la legge afferma che i soggetti abilitati in grado di accogliere e lavorare le pratiche dei lavoratori, sono:

i patronati;

le organizzazioni sindacali;

gli enti bilaterali;

le commissioni di certificazione [7];

i consulenti del lavoro;

Sul punto, il Ministero del Lavoro [8] ha specificato che il lavoratore può rivolgersi anche all’Ispettorato territoriale del lavoro che individuerà il personale per l’assistenza.

Inoltre, il Decreto correttivo al Jobs Act riguarda proprio ai soggetti in grado assistere il lavoratore che intende dimettersi dal lavoro, vi ha incluso anche i consulenti del lavoro. È stata accolta, quindi, la richiesta avanzata nei mesi scorsi dai consulenti del lavoro che, pur non condividendo l’impianto normativo delle nuove dimissioni online, chiedevano appunto di essere anche loro abilitati all’esercizio di tale pratiche. Questo inserimento rappresenta una scelta del legislatore che conferma il ruolo di terzietà rivestito dalla professione, da molto tempo chiamata ad affiancare le parti del rapporto di lavoro nel corso del suo svolgimento.

Quali procedure bisogna seguire per le dimissioni online?

Ma come bisogna fare nella pratica per rendere le dimissioni online? Ebbene, i

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soggetti abilitati sono tenuti ad utilizzare la propria utenza Cliclavoro per accedere alle funzionalità e quindi assumersi la responsabilità dell’accertamento dell’identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo attraverso la firma digitale del file PDF prodotto con i dati comunicati per le dimissioni/risoluzione consensuale e per la loro revoca e il salvataggio di questo nel sistema informatico SMV.

Contestualmente alla registrazione del professionista sul portale telematico, il Ministero del Lavoro farà una verifica sull’iscritto incrociando i dati dell’albo unico, che il Consiglio Nazionale ha messo a disposizione dello stesso. Superata tale verifica, saranno attribuite le credenziali per l’accesso.

Una volta ottenute le credenziali, alla pagina dedicata alle dimissioni online è possibile compilare telematicamente il modulo, che si compone di 5 sezioni:

una relativa ai dati identificativi del lavoratore;

1.

una relativa ai dati identificativi del datore di lavoro;

2.

una relativa ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende 3.

recedere;

una relativa ai dati identificativi della comunicazione, indicando – nel caso 4.

di dimissioni o risoluzione consensuale – la data di decorrenza delle stesse;

una relativa ai dati identificativi del soggetto abilitato nonché ai dati dal 5.

sistema al fine di identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo, e cioè:

il codice identificativo del modulo;

6.

la data certa di trasmissione.

7.

1° FASE (Informazioni

preliminari)

Il portale, come primo passo nella compilazione di un modulo di recesso/revoca, chiederà all’utente di fornire le

informazioni necessarie a risalire al rapporto di lavoro e quindi alla comunicazione obbligatoria di

avvio/proroga/trasformazione/rettifica più recente.

2° FASE (Compilazione sezione 1, 2 e 3)

Il recupero della comunicazione obbligatoria permette al sistema di popolare in automatico le sezioni 1, 2 e 3,

con la sola eccezione dell’indirizzo e-mail, e quindi di inibire il loro aggiornamento all’utente (*).

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3° FASE (Compilazione

sezione 4)

Tale sezione deve sempre essere compilata dal lavoratore.

4° FASE (Compilazione

sezione 5)

Tale sezione sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema

informatico SMV del Ministero.

(*) Il lavoratore avrà la possibilità di scegliere se il rapporto di lavoro è iniziato prima del 2008 o dopo il 2008 (anno di entrata in vigore del sistema delle

comunicazioni obbligatorie):

• nel primo caso bisogna compilare interamente le sezioni 2 e 3;

• nel secondo caso occorre inserire solo il codice fiscale del datore di lavoro e il sistema gli prospetterà tutti i rapporti di lavoro attivi in modo che il lavoratore

possa scegliere quello dal quale intende recedere.

Una volta salvato il modulo, saranno attribuite due informazioni identificative:

la data di trasmissione (marca temporale): corrispondente alla data di 1.

sistema rilevata all’atto del salvataggio delle dimissioni/risoluzione consensuale;

un codice identificativo, con formato: “aaaammgghh24missms”

2.

coerente con la data di trasmissione, dove:

“aaaa”: sta per anno (4 digit);

“mm”: sta per mese (2 digit);

“gg”: sta per giorno (2 digit);

“hh24: sta per ore, nel formato “24 ore” (2 digit);

“mi”: sta per minuti (2 digit);

“ss”: sta per secondi (2 digit);

“ms”: sta per millisecondi (3 digit).

Al termine della compilazione, il modulo può essere salvato in formato pdf e sarà inviato automaticamente (dal seguente indirizzo di sistema):

all’indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro implementato nell’apposita sezione 2;

e all’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, ovvero alle Province Autonome di Trento e Bolzano e alla Regione Sicilia.

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Note

[1] Art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015. [2] Art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004. [3] Ministero del Lavoro, Circolare n. 12 del 4 marzo 2016. [4] D.Lgs. 24 settembre 2016, n.

185. [5] Art. 2096 c.c. [6] Art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001. [7] Art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003. [8] Ministero del Lavoro, Nota n. 1765/2016.

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