• Non ci sono risultati.

Jobs Act: come cambia il diritto sanzionatorio del lavoro

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Condividi "Jobs Act: come cambia il diritto sanzionatorio del lavoro"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

www.bollettinoadapt.it 1 @bollettinoADAPT, 11 aprile 2014

Jobs Act:

come cambia il diritto sanzionatorio del lavoro

di Pierluigi Rausei

*

e Michele Tiraboschi

Tag: #jobact #lavoro #diritto sanzionatorio

Il disegno di legge che dovrebbe portare a compimento il Jobs Act contiene, tra le altre cose, una delega per la totale revisione e rimodulazione del complesso apparato di sanzioni che oggi governa la gestione dei rapporti di lavoro.

L’art. 3, comma 2, lett. e, del ddl AS 1428 prevede l’introduzione di un regime sanzionatorio moderno che valorizzi gli istituti di tipo premiale già esistenti, per favorire l’immediata

eliminazione degli effetti della condotta illecita, in un ambito di fattispecie sanzionatorie che devono tenere conto della natura sostanziale ovvero formale della violazione considerata. Una previsione che riprende letteralmente quanto già stabilito dall’art. 1, comma 2, lett. f, della Delega

al Governo per la predisposizione di uno Statuto dei lavori sottoposta alle parti sociali l’11

novembre 2010.

La previsione punta a estendere e universalizzare i principi contenuti nella diffida a regolarizzare, disciplinata già dieci anni fa dalla Riforma Biagi dei servizi ispettivi (art. 13,

d.lgs. n. 124/2004) e ribadita dal Collegato Lavoro (art. 33, legge n. 183/2010), in base al quale il datore di lavoro che si mette in regola dopo la visita ispettiva riceve un trattamento sanzionatorio fortemente ridotto: il minimo di legge o un quarto della sanzione prevista.

Con tale previsione appare evidente lo scopo di individuare un quadro regolatorio delle sanzioni che punti su quelle civili, razionalizzando quelle amministrative pecuniarie, secondo

coerenti graduazioni, basate sulla natura formale (sanzioni meno gravi o assenti) oppure sostanziale (sanzioni più gravi) dell’inadempimento. In questo contesto verrebbe ridotto grandemente anche il numero delle ipotesi di reato di natura solo formale.

La valorizzazione degli istituti premiali, inoltre, farebbe spazio a un opportuno rilancio del provvedimento di disposizione, anch’esso introdotto dalla Riforma dei servizi ispettivi (art. 14,

d.lgs. n. 124/2004) con il quale gli ispettori potrebbero agire per ordinare il ripristino immediato delle condizioni di regolarità, in tutti i casi in cui non sono previste reazioni sanzionatorie dirette. In questo modo i datori di lavoro che ricevono l’ordine di adeguarsi al sistema normativo violato non vengono incisi da nessuna sanzione se ottemperano completamente e regolarizzano tempestivamente le condizioni lavorative degli occupati.

* Si segnala che le considerazioni contenute nel presente intervento sono frutto esclusivo del pensiero dell’Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’amministrazione di appartenenza.

(2)

www.bollettinoadapt.it 2

Il ddl AS 1428 potrebbe dunque diventare l’occasione preziosa per completare, dieci anni più

tardi, quell’ambizioso disegno di riforma del sistema della vigilanza e della ispezione in

materia di lavoro e previdenza, avviato dalla riforma Biagi con il d.lgs. n. 124/2004, attraverso

un rinnovato e più efficace sistema sanzionatorio coerente a uno Statuto dei lavori declinato al plurale, il Jobs Act appunto.

Michele Tiraboschi Coordinatore scientifico ADAPT

@Michele_ADAPT

Pierluigi Rausei ADAPT Professional Fellow

Riferimenti

Documenti correlati

Ma ora, se il salario è nettamente superiore alla produttività del lavoratore (e non può essere ricontrattato), all’azienda può convenire pagare l’indennizzo monetario previsto per

108/1990 (che prevedeva appunto la non applicazione delle tutele contro il licenziamento a favore dei dipendenti delle suddette organizzazioni), al pari di quanto

9/2/2015 Jobs Act, questa non è una riforma per giovani http://www.linkiesta.it/print/181052 3/4 Parole chiave: jobs act  [16] Emmanuele Massagli  [17] adapt 

[r]

«1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di

Professore ordinario di Diritto del lavoro all’Università di Modena e Reggio Emilia.

 Pietro Raucci – Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Caserta  Stefano Scialdone – Presidente Ordine dei Consulenti del Lavoro di

Del resto, se l’efficacia delle politiche attive del mercato del lavoro dipende dallo standard di efficienza dei servizi (pubblici e privati) per l’impiego ( 196 ),