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SCHEMA DI CONTRATTO TRA Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. (di seguito per brevità, Milano Serravalle, Stazione Appaltante o Società ),

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SCHEMA DI CONTRATTO TRA

Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. (di seguito per brevità, “Milano Serravalle”,

“Stazione Appaltante” o “Società”), Società soggetta a direzione e coordinamento di FNM S.p.A., con sede in Via del Bosco Rinnovato 4/A – 20057 Assago (MI), capitale sociale Euro 93.600.000,00 interamente versato, P.IVA – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Metropolitana di Milano Monza Brianza Lodi: 00772070157, n. REA MI- 412618, nel presente contratto rappresentata dal Dott. Pietro Boiardi, in qualità di Amministratore Delegato, in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 6 luglio 2021 e successivamente integrati dallo stesso Consiglio di Amministrazione con delibera del 30 novembre 2021

e

DENOMINAZIONE SOCIALE con sede legale in ___________________, con capitale sociale pari ad Euro ___________ interamente versato, P.IVA: ________ – Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di __________: __________, n. REA ________, in persona del sig.

____________ in qualità di ______________ (di seguito denominata per brevità “Impresa” o

“Appaltatore”).

Milano Serravalle e l’Impresa di seguito denominate congiuntamente “Parti”.

PREMESSO CHE

- Milano Serravalle è concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici, Direzione Generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali (di seguito per brevità

“Concedente”), per la costruzione e l’esercizio, fino al 31 ottobre 2028, dell’Autostrada A7 Milano-Serravalle e delle Tangenziali Est, Ovest e Nord di Milano, giusta Convenzione Unica sottoscritta in data 7 novembre 2007, approvata e resa esecutiva con legge n. 101 del 6 giugno 2008, pubblicata il 7 giugno 2008 e Atto Aggiuntivo sottoscritto il 15 giugno 2016, approvato con D.I. n. 422 del 02 dicembre 2016 e divenuto efficace il 10 marzo 2017;

- con delibera del ../../…., la Stazione Appaltante determinava di acquisire il servizio con formula di noleggio a lungo termine di n. 4 (quattro) autovetture in benefit e di n. 1 (una) autovettura di rappresentanza, comprensivo di preassegnazione, mediante procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e con l’applicazione dei termini ridotti di cui all’art. 60, commi 1 e 3 del d.lgs. 50/2016 e a.m.i. e all’art. 8 della legge n. 120/2020;

- la procedura aperta Gara Servizi n. 09/2022 indetta per l’affidamento del servizio con formula di noleggio a lungo termine di n. 4 (quattro) autovetture in benefit e di n. 1 (una) autovettura di rappresentanza, comprensivo di preassegnazione, (CIG _________ – CPV ____________), per un importo complessivo di Euro 312.000,00 (trecentododicimila), I.V.A. esclusa, veniva aggiudicata con provvedimento in data ../../…. Prot. ../….. – Rep. ../…., alla società __________________, avendo la medesima offerto un importo complessivo di Euro ________

(_________________), equivalente ad un ribasso percentuale pari al ____% (___________);

- dopo l’espletamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., l’aggiudicazione diveniva efficace;

- veniva acquisita la documentazione antimafia ai sensi dell’art. 83, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.;

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Pag. 2 a 14 - la richiesta di informazioni antimafia, ai sensi degli artt. 84 e seguenti del d.lgs. 159/2011 e s.m.i. veniva inoltrata da Milano Serravalle alla Banca Dati Nazionale Antimafia in data ../../….

con prot. ____________ e il relativo accertamento risulta _________________;

- in data ../../…. Milano Serravalle acquisiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del d.lgs.

50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva sotto forma di garanzia fideiussoria rilasciata all’Impresa da _______________________, del valore di Euro ___________ (_______________), pari al ____% (__________) del valore del contratto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno;

- le Parti hanno stabilito di addivenire alla stipulazione, in forma di scrittura privata, del presente contratto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE Articolo 1. Oggetto del contratto

Articolo 1.1 Milano Serravalle assegna all’impresa ________________, che accetta, l’esecuzione del servizio di noleggio a lungo termine di n. 4 (quattro) autovetture in benefit e di n. 1 (una) autovettura di rappresentanza (di seguito per brevità il “Servizio”), che dovranno possedere tutti i requisiti previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito per brevità “Capitolato”), accettato integralmente dall’Appaltatore in sede di gara.

Il Servizio si ritiene comprensivo di preassegnazione.

Articolo 1.2 Il Servizio prevede anche le seguenti prestazioni:

a) immatricolazione e messa in strada del veicolo;

b) tasse automobilistiche (bollo auto);

c) manutenzione ordinaria e straordinaria;

d) assistenza e sostituzione degli pneumatici;

e) soccorso stradale 24 ore su 24, comprensivo di servizio di traino;

f) pneumatici ordinari e invernali ad usura;

g) assicurazione RCA;

h) copertura danni al conducente;

i) copertura Kasko;

j) copertura incendio e furto;

k) copertura atti vandalici e cristalli;

l) copertura eventi atmosferici;

m) gestione sinistri.

Articolo 2. Durata

Articolo 2.1 La durata del noleggio sarà pari a 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla consegna del veicolo e la pre-consegna potrà avere una durata massima di 12 (dodici) mesi in aggiunta ai predetti mesi di noleggio, indi per una durata totale massima di 60 (sessanta) mesi comprensivi di noleggio e pre-consegna.

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Pag. 3 a 14 Articolo 3. Modalità di esecuzione del Servizio ed obblighi generali dell’Appaltatore

Articolo 3.1 L’Impresa è obbligata a svolgere tutte le attività previste, secondo le modalità, le condizioni ed i termini di cui al presente contratto, al Capitolato e a tutti i documenti comunque facenti parte della lex specialis, nonché all’Offerta Economica presentata in sede di gara e a tutti i documenti richiamati nel presente contratto.

Articolo 3.2 L’Impresa è tenuta ad eseguire il Servizio oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, pena la risoluzione del contratto medesimo. In ogni caso l’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate e a manlevare e tenere indenne Milano Serravalle dalle conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’Appaltatore dovrà osservare leggi, regolamenti, disposizioni, circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra Autorità legalmente riconosciuta, relative al Servizio oggetto del presente contratto, siano esse in vigore all’atto dell’inizio delle prestazioni contrattuali, siano esse emanate in corso di esecuzione delle stesse.

Articolo 3.3 Per consentire all’Impresa di prestare correttamente il Servizio, Milano Serravalle renderà disponibile tutta la documentazione utile e necessaria.

Articolo 3.4 Le autovetture dovranno essere di nuova produzione, consegnate a Milano Serravalle pronte per l’utilizzo e recanti le specifiche richieste nell’art. 2 del Capitolato. L’Appaltatore avrà la facoltà di fornire un autoveicolo di marca e modello differente da quanto riportato in Capitolato purché sia equivalente per qualità e caratteristiche.

La percorrenza assistita dovrà essere, per il periodo contrattuale, così definita per ogni veicolo:

- 80.000 (ottantamila) km per la vettura definita all’articolo 1;

- 120.000 (centoventimila) km per la vettura definita all’articolo 2;

- 80.000 (ottantamila) km per la vettura definita all’articolo 3;

- 120.000 (centoventimila) km per la vettura definita all’articolo 4;

- 60.000 (sessantamila) km per la vettura definita all’articolo 5.

Dovrà essere disponibile il servizio di pre-consegna auto di pari categoria con cambio automatico e di pari canone aggiudicato in gara, dal momento dell’avvio del Servizio fino alla consegna delle auto richieste. In particolare le auto dovranno appartenere allo stesso segmento di mercato del modello richiesto o coincidente con quest’ultimo. L’importo del canone per il servizio di pre-consegna sarà pari al canone offerto in sede di gara per il servizio di noleggio.

Articolo 3.5 La consegna delle autovetture dovrà avvenire presso la concessionaria di acquisto, se nella zona di Milano, ovvero presso una concessionaria della casa costruttrice sempre nella zona di Milano. La consegna dovrà sempre avvenire il primo giorno del mese in cui sarà disponibile l’autovettura, salvo diverso accordo della Stazione Appaltante.

Articolo 3.6 L’Impresa, alla scadenza del contratto di noleggio, addebiterà o rimborserà alla Stazione Appaltante i chilometri superiori o inferiori il monte chilometrico previsto per ogni singolo contratto di noleggio, utilizzando la formula di cui all’art. 2.1 del Capitolato.

L’addebito o il rimborso dovuto a percorrenze superiori o inferiori a quelle contrattuali sarà applicato tenendo conto di una franchigia del 15% (quindici per cento) rispetto alla percorrenza contrattuale.

L’addebito per percorrenze superiori avverrà per il 100% (cento per cento) dell’importo unitario; il rimborso per le percorrenze inferiori avverrà per il 70% (settanta per cento) dell’importo unitario.

In caso di risoluzione o restituzione anticipata a qualsiasi titolo intervenuta, ai fini del calcolo dell’eccedenza chilometrica, la percorrenza contrattuale dovrà essere riproporzionata al periodo effettivo di detenzione dell’autoveicolo così come per le franchigie chilometriche.

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Pag. 4 a 14 Articolo 3.7 Per tutto il periodo di svolgimento del Servizio, l’Impresa si impegna a garantire gli autoveicoli dai seguenti rischi:

- Responsabilità Civile;

- incendio, furto e rapina;

- danni accidentali (Kasko).

Tali coperture dovranno essere valide su tutto il territorio italiano, a Città del Vaticano, a San Marino e in tutti gli Stati per i quali sia stata rilasciata la Carta Verde (certificato internazionale di assicurazione).

L’assicurazione per Responsabilità Civile dovrà comprendere la copertura conducente e terzi trasportati, fino a concorrenza per capitali, interessi e spese, ad un massimale non inferiore a Euro 6.070.000,00 (seimilionisettantamila) senza franchigia per danni alle persone e non inferiore a Euro 1.070.000,00 (unmilionesettantamila) per danni alle cose e al patrimonio (compresi danni ambientali).

La polizza Incendio e furto totale o parziale del veicolo dovrà comprendere il furto e/o danneggiamento di qualsiasi accessorio e/o dotazione, quali ad esempio i cristalli, anche non obbligatori per legge o montati di serie dalla casa costruttrice anche se non fornita dall’Appaltatore all’atto della consegna, ivi compreso lo scoppio del carburante, fulmini e atti vandalici, con la sola esclusione dei danni determinati da dolo o colpe gravi di Milano Serravalle, con franchigia 0 (zero).

La polizza per Danni accidentali denunciati (Kasko) dovrà comprendere danni materiali e diretti, subiti dal veicolo in conseguenza a collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, uscita di strada, atti vandalici, calamità naturali ed eventi improvvisi di qualsiasi tipo e natura (grandine, tempesta, alluvioni, trombe d’aria), con franchigia 0 (zero).

La polizza Infortuni Conducente dovrà garantire gli infortuni del conducente con le seguenti modalità:

- con franchigia del 3,00% (tre per cento) su invalidità permanente;

- rinuncia di rivalsa per guida con patente scaduta;

- morte e invalidità permanente.

Il capitale assicurato, per il singolo veicolo, sarà di Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila) in caso di morte e di Euro 155.000,00 (centocinquantacinquemila) in caso di invalidità permanente.

Le garanzie dovranno valere anche per gli incidenti sofferti in occasione della circolazione all’estero dell’autoveicolo assicurato.

L’Appaltatore provvederà al rinnovo della polizza assicurativa alla scadenza e metterà a disposizione della Stazione Appaltante il tagliando relativo al rinnovo.

Articolo 3.8 In caso di furto, incendio, sinistro o qualsiasi evento grave che si dovesse verificare e che rendesse inutilizzabile permanentemente il veicolo, lo stesso dovrà essere sostituito immediatamente con vettura sostitutiva per un massimo di 60 (sessanta) giorni e, successivamente, con un automezzo di nuova produzione, di pari qualità dell’originario e alle medesime condizioni economiche. Il noleggio del nuovo veicolo avrà durata pari ai mesi contrattuali residui del veicolo originale.

L’Impresa provvederà, inoltre, a proprie spese, a tutte le operazioni inerenti la perdita di possesso.

In ogni caso dovrà essere messo a disposizione un veicolo sostitutivo, di pari categoria, fino alla risoluzione del guasto meccanico o dell’incidente o in caso di furto.

Articolo 3.9 L’Appaltatore dovrà assicurare, in caso di fermo dei veicoli per avaria, sia in ambito urbano che extraurbano, il recupero dello stesso in un tempo non superiore a 3 h. e 35 min. (tre ore e trentacinque minuti) dall’avvenuta segnalazione del fermo, salvo causa o forza maggiore (traffico, maltempo, incidenti). I costi, eventualmente sostenuti dalla Stazione Appaltante per il recupero del veicolo fermo per avaria dovranno essere rimborsati dall’Impresa, dietro semplice presentazione da parte della Stazione Appaltante dei relativi documenti giustificativi.

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Pag. 5 a 14 L’Appaltatore dovrà assicurare, in caso di fermo del veicolo per più di 24 (ventiquattro) ore, ed entro 3 h. e 35 min. (tre ore e trentacinque minuti) dalla chiamata, la fornitura di un’autovettura di pari qualità e categoria del veicolo ordinato, con cambio automatico e navigatore satellitare ove possibile, fino alla riconsegna dell’autovettura riparata.

Articolo 3.10 In deroga a quanto stabilito nell’art. 6 del Capitolato, in caso di necessità, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente ad eventuali piccole riparazioni, in località ove sia possibile usufruire della rete di officine convenzionate dell’Appaltatore, fino ad un ammontare di Euro 125,00 (centoventicinque), I.V.A. esclusa, per ogni singola riparazione effettuata durante il periodo di noleggio. La spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante sarà rimborsata dall’Impresa a fronte di presentazione di regolare fattura quietanzata, da inviarsi entro 30 (trenta) giorni data fattura.

Articolo 3.11 Milano Serravalle si impegna in ogni caso a:

1. effettuare la manutenzione programmata alle percorrenze indicate nel libretto “Garanzie e assistenza” della casa costruttrice, presso i centri di assistenza convenzionati;

2. curare diligentemente la manutenzione quotidiana (livelli, pressione, ecc.);

3. controllare gli pneumatici del veicolo in modo da mantenerlo sempre conforme alle norme di legge in materia.

Articolo 3.12 Il canone di noleggio è comprensivo di:

i. manutenzione preventiva e ordinaria: l’Appaltatore dovrà eseguire, presso le proprie officine, o presso officina convenzionata individuata dalla Stazione Appaltante, tutti i tagliandi, nonché eventuali sostituzioni di parti soggette ad usura, come previsto dal libretto d’uso e manutenzione della casa costruttrice, ivi compresi la sostituzione ed i rabbocchi dei lubrificanti, escluso AD Blue;

ii. manutenzione straordinaria: l’Appaltatore dovrà eseguire la manutenzione straordinaria di parti meccaniche e/o di carrozzeria, ivi compresi liquidi e lubrificanti di ogni genere, che dovessero rendersi necessari in seguito a guasti o incidenti;

iii. pneumatici: gli pneumatici dovranno essere sostituiti ogni qualvolta il battistrada sia ridotto a 3 (tre) millimetri, a cura e spese dell’Appaltatore. Nel canone di noleggio si intendono, inoltre, compresi tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari per equilibratura, forature, danneggiamento dello pneumatico, assetto geometrico e controllo della pressione. Inoltre, l’Appaltatore dovrà provvedere, a sue spese, alla fornitura di pneumatici termici (gomme da neve) e dovrà sostituire questi ultimi ogni qualvolta il battistrada sia ridotto a 3 (tre) millimetri.

Articolo 3.13 L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della Stazione Appaltante un numero telefonico, attivo 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, per la manutenzione, l’assistenza ed ogni altra esigenza di comunicazione che si rendesse necessaria per gli adempimenti relativi al Servizio.

Articolo 3.14 La restituzione del veicolo alla scadenza del Servizio dovrà essere effettuata a cura e spese dell’Appaltatore, presso la Sede della Stazione Appaltante, sita in Via del Bosco Rinnovato 4/A Palazzo U9 – Assago. Il veicolo sarà reso nelle condizioni di fornitura, salvo il normale stato di usura, corredato di tutte le chiavi del veicolo in dotazione, comprese le “chiavi master” e/o eventuali duplicati, delle dotazioni di sicurezza, degli accessori richiesti nell’affidamento e dei documenti di circolazione.

Al momento della restituzione verrà effettuata una verifica congiunta sullo stato dei veicoli che sarà formalizzata in un “Verbale di restituzione” da sottoscrivere in contraddittorio tra le Parti; nel predetto verbale saranno riportate le condizioni di usura dei mezzi ed il chilometraggio finale.

Con la sottoscrizione del predetto verbale, la Stazione Appaltante sarà libera da qualsiasi onere, obbligo o responsabilità inerente l’utilizzo e la custodia dei veicoli e non accetterà alcuna contestazione relativa allo stato del veicolo che non trovi riscontro nel predetto verbale. Rimane inteso che non saranno a carico della Stazione Appaltante le riparazioni derivanti dalla normale usura, in rapporto al periodo trascorso ed al chilometraggio effettuato, o dai sinistri regolarmente denunciati. I

“Verbali di restituzione” non sottoscritti da entrambe le Parti non avranno nessun valore ai fini di eventuali successive contestazioni.

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Pag. 6 a 14 Articolo 4. Penali

Articolo 4.1 L’Impresa dovrà adempiere a tutte le obbligazioni di cui al presente contratto e rispettare gli standard qualitativi ivi richiesti.

Le penali verranno applicate ai sensi dell’art. 113-bis, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 4.2 Nel caso di inosservanza delle prescrizioni di seguito riportate, Milano Serravalle potrà applicare le seguenti penalità:

Descrizione Penale

Ritardo nella fornitura di ciascun veicolo

Euro 150,00 (centocinquanta) per ogni giorno naturale di ritardo a partire dal 180° (centottantesimo) giorno successivo alla sottoscrizione del contratto/avvio del Servizio

Laddove ricorresse una delle ipotesi di penale sopra individuata, il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito per brevità “RUP”) procederà ad avviare la procedura di contestazione, trasmettendo apposita comunicazione via posta elettronica certificata (PEC) all’Appaltatore, il quale avrà 5 (cinque) giorni lavorativi per inviare le proprie giustificazioni. Il RUP entro 10 (dieci) giorni lavorativi comunicherà all’Appaltatore l’esito della verifica. Nel caso in cui tali giustificazioni non venissero considerate idonee, si procederà mediante addebito delle penali che saranno contabilizzate al primo pagamento utile ovvero saranno trattenute sulla cauzione definitiva. L’Appaltatore dovrà emettere la nota di addebito secondo le normative vigenti.

Articolo 4.3 L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora le penali siano tali da comportare un importo superiore alla predetta percentuale, trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto.

Qualunque controversia insorgesse sull’interpretazione e sull’esecuzione del presente contratto, del Capitolato e/o delle Norme applicabili al rapporto, nessuna esclusa ed eccettuata, sarà regolata dalle norme di cui al d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

In caso di accertamento, nel corso del rapporto contrattuale, del difetto del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all’Appaltatore, il contratto si intenderà risolto di diritto. In tale ipotesi, all’Appaltatore spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) del valore contrattuale.

Articolo 4.4 L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi o delle mancanze causate dall’Appaltatore.

Si fa altresì presente che sanzioni o penali comminati dal Concedente alla Stazione Appaltante per fatto e colpa dell’Appaltatore saranno addebitati allo stesso, previa procedura di contestazione.

Articolo 5. Verifiche, controlli ed accettazione

Articolo 5.1 Il Servizio prestato dall’Impresa sarà sottoposto a verifica e controllo da parte del RUP e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (di seguito per brevità “DEC”). Le verifiche ed i controlli sono finalizzati a valutare il rispetto di condizioni, modalità e termini, prescritti per l’esecuzione del Servizio nel presente contratto e in tutti i documenti richiamati nello stesso, giusta quanto previsto dal D.M. 49/2018.

Articolo 5.2 In merito al certificato di verifica di conformità, si applica l’art. 102 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 6. Corrispettivo e modalità di pagamento

Articolo 6.1 Per l’espletamento di tutto quanto richiesto sarà corrisposto all’Impresa un corrispettivo (I.V.A. esclusa) pari ad Euro ___________ (_______________), per tutti i veicoli e per l’intera durata del Servizio.

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Pag. 7 a 14 Articolo 6.2 L’importo di cui sopra verrà corrisposto mediante un canone mensile, suddiviso tra canone per il noleggio e canone per i servizi, che la Stazione Appaltante dovrà corrispondere all’Impresa dietro presentazione di fattura, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della stessa. Il canone sarà fatturato in forma mensile anticipata. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico su c/c bancario a ciò dedicato.

La fattura dovrà riportare i canoni separati per ogni autoveicolo, dividendo ognuna delle voci tra canone di noleggio e canone di servizi, le coordinate bancarie, la targa del veicolo e il n. di CIG.

La fattura contenente il canone non potrà essere addizionata di altre voci quali prestazioni aggiuntive o materiali extra canone. L’Impresa, prima di emettere fattura per prestazioni extra canone, dovrà inviare un preventivo a Milano Serravalle, la quale, dopo le opportune verifiche, emetterà regolare ordine nel termine massimo di 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento del preventivo. L’Appaltatore emetterà fattura riportando il n. dell’ordine, la targa dell’autoveicolo e il CIG indicato sull’ordine.

La Stazione Appaltante respingerà le fatture emesse in difformità a quanto prescritto.

Articolo 6.3 Il corrispettivo contrattuale, in base al quale è remunerato il Servizio, comprenderà le spese generali, gli utili, le imposte, le tasse, le alee contrattuali e ogni altro onere comunque inerente al noleggio a lungo termine a carico dell’Impresa per legge o per contratto.

Il corrispettivo comprende tutto quanto necessario per la completa e corretta effettuazione del Servizio oggetto dell’appalto.

Articolo 6.4 Con riferimento a quanto disposto dall’art. 29, comma 1, lettera a) del D.L. n. 04/2022 è prevista, per il presente contratto, la revisione dei prezzi, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., come di seguito descritto. I prezzi applicati in sede di aggiudicazione resteranno fissi e invariabili per i primi dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

A partire dal tredicesimo mese, l’Appaltatore avrà facoltà di richiedere, senza effetto retroattivo, la revisione dei prezzi presentandone istanza al Responsabile del Procedimento con riferimento alle specifiche voci di prezzo per la quali si richiede la revisione. Non potranno essere oggetto di revisione i prezzi il cui incremento sia determinato dalla variazione in aumento dei “materiali da costruzione”.

L’istanza di revisione dei prezzi dell’Appaltatore dovrà, pena inammissibilità, contenere:

- le motivazioni delle circostanze, impreviste ed imprevedibili, che hanno determinato la richiesta di revisione dei prezzi;

- i documenti giustificativi a supporto della richiesta.

Saranno considerate unicamente richieste di revisione per prezzi, accertata da parte della Sezione Appaltante, sulla base della documentazione fornita dall’Appaltatore.

Per l’anno successivo alla concessione della revisione dei prezzi, gli stessi saranno ritenuti fissi ed invariabili ed ulteriore istanza di revisione degli stessi non potrà essere presentata prima che sia decorso un anno dalla precedente revisione. In ogni caso, le eventuali revisioni non potranno determinare un incremento del complessivo corrispettivo di appalto superiore al 5% dell’importo originario posto a base gara.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Articolo 6.5 Milano Serravalle procederà al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti mediante la richiesta del DURC.

In caso di DURC irregolare trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del d.lgs.

50/2016 e s.m.i.

Le Parti convengono che costituisce clausola risolutiva espressa del contratto l’ottenimento da parte della Stazione Appaltante nel corso dell’esecuzione del contratto di 2 (due) DURC irregolari relativi all’Appaltatore.

Milano Serravalle declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;

- DURC irregolare.

(8)

Pag. 8 a 14 Articolo 6.6 I pagamenti, a qualsiasi titolo attinenti le prestazioni oggetto del presente contratto, verranno effettuati in favore dell’Impresa medesima mediante bonifico sul seguente c/c bancario, intrattenuto con:

 BANCA _____________________________

Codice IBAN: _____________________________

Le persone delegate ad operare sul suddetto c/c sono:

• Cognome Nome C.F.: __________________

• Cognome Nome C.F.: __________________

Resta inteso che il c/c sopra identificato è dedicato a tutti i flussi finanziari connessi al presente contratto.

Articolo 6.7 La Stazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni o condizioni dettate per la conduzione dell’appalto, ha facoltà di sospendere i pagamenti all’Appaltatore cui siano state contestate inadempienze, fino a quando non si sia adeguato agli obblighi assunti, fermo restando l’applicazione di eventuali penali e delle più gravi sanzioni previste dalla legge, dal Capitolato e dal presente contratto.

Articolo 6.8 Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato dietro emissione di fattura in formato elettronico utilizzando il Codice SDI: A4707H7.

Articolo 7. Tracciabilità finanziaria

Articolo 7.1 L’Impresa prende atto che al presente contratto è stato attribuito il Codice Identificativo di Gara – CIG n. ___________ nel rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente.

Articolo 7.2 L’Impresa con la sottoscrizione del presente contratto s’impegna, a pena di nullità assoluta del contratto medesimo, ad osservare e far osservare a tutti i propri subappaltatori, fornitori e, Parti contraenti a qualsiasi titolo interessati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, gli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dall’art. 3 della legge n. 136/2010.

Articolo 7.3 I crediti maturati dall’Impresa, in virtù dell’esecuzione del contratto, non sono cedibili a terzi salvo autorizzazione scritta di Milano Serravalle, la cui violazione comporterà la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, come previsto dall’art. 106, comma 13 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. In particolare, nel caso di richiesta di cessione del credito derivante dal presente contratto nei confronti di qualsiasi terzo, l’atto dovrà indicare tutte le informazioni richieste dalla normativa (Banca – codice IBAN – persona delegata e attestazione di conto dedicato).

Articolo 7.4 In caso di modifica da parte dell’Impresa del conto corrente dedicato di cui al precedente art. 6.6, la stessa sarà obbligata ad informare tempestivamente Milano Serravalle – via raccomandata A.R. – del nuovo IBAN da utilizzare, in modo da garantire sia la correttezza dei pagamenti sia il rispetto puntuale della normativa vigente in materia.

Articolo 7.5 È riservata a Milano Serravalle la facoltà di verificare in qualsiasi momento che nei contratti sottoscritti tra l’Impresa e i subappaltatori, nonché in tutti i contratti stipulati tra i subcontraenti e le imprese a qualsiasi titolo interessate alle prestazioni oggetto del presente contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Articolo 7.6 Si evidenzia altresì che il comma 8 art. 3 della legge n. 136/2010 prescrive che l’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura – Ufficio Territorialmente competente.

Articolo 8. Subappalto

Articolo 8.1 Il subappalto è ammesso per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.

(9)

Pag. 9 a 14 Resta fermo quanto previsto dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ove applicabile.

Articolo 8.2 L’Impresa ha dichiarato in sede di offerta di gara che intende subappaltare, nei limiti di legge vigenti, le seguenti attività: _________________. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare, il subappalto sarà vietato.

È vietato, pena la risoluzione del contratto, subappaltare attività per una quota superiore a quella consentita dalla normativa vigente; in ogni caso, il subappalto dovrà sempre essere subordinato al rilascio dell’autorizzazione da parte di Milano Serravalle.

Articolo 8.3 La Stazione Appaltante pagherà direttamente al subappaltatore le prestazioni effettuate, a seguito delle opportune verifiche del DEC e concordemente con la gestione separata della contabilità, solo nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore è una piccola o micro impresa, secondo la definizione di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 della Commissione Europea;

b) in caso di inadempimento dell’Appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore, se la natura del contratto lo consente.

Articolo 8.4 La Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto qualora siano rispettate dall’Appaltatore tutte le prescrizioni dettate dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e potrà revocarlo qualora vengano meno, in capo al subappaltatore, i requisiti di qualificazione richiesti o sorga uno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 8.5 L’autorizzazione eventualmente concessa da Milano Serravalle per le attività in subappalto non esonererà l’Appaltatore dagli obblighi assunti con il presente contratto, in quanto resterà il solo e completo responsabile del Servizio in oggetto; pertanto, sarà tenuto, a sua cura e spese, al rispetto di quanto previsto dalle leggi, dal contratto e dal Capitolato, anche nei confronti del personale dipendente dei suoi subappaltatori, nel caso i medesimi risultino inadempienti.

Articolo 8.6 La Società resterà esclusa da ogni rapporto diretto con i subappaltatori.

Articolo 8.7 L’Appaltatore si obbliga a tenere indenne Milano Serravalle per tutti i danni contrattuali diretti e/o indiretti ed extracontrattuali subiti, dipendenti e/o connessi con le obbligazioni contrattuali da parte dei subappaltatori, manlevandola altresì da ogni pretesa avanzata da terzi per fatto dei subappaltatori, fatto salvo quanto previsto dall’art. 30, commi 5 e 6 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Se durante l’esecuzione del Servizio, la Stazione Appaltante stabilisse che il subappaltatore risulti incompetente o indesiderabile, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà prendere immediate misure per l’allontanamento del subappaltatore stesso. La revoca di autorizzazione al subappalto non darà alcun diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite per ritardi nell’esecuzione del Servizio.

Articolo 9. Avvalimento

Articolo 9.1 L’istituto dell’avvalimento è regolato dall’art. 89 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 9.2 Nello specifico, si formalizza quanto segue:

1. l’Appaltatore e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni per le quali viene prestato l’avvalimento;

2. il contratto deve essere comunque eseguito dall’Appaltatore, al quale verrà rilasciato il certificato di verifica di conformità;

3. nei limiti dei requisiti prestati, l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore, per il quale si rimanda all’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4. l’Appaltatore ha prodotto il contratto in originale/copia autenticata che regola in concreto le modalità di svolgimento delle prestazioni, coerenti con i requisiti oggetto di avvalimento;

ovvero, nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, la dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto giuridico ed economico esistente nel

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Pag. 10 a 14 gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi di responsabilità in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto di avvalimento.

Articolo 10. Danni a cose e persone

Articolo 10.1 L’Impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o a cose dal proprio personale e in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Articolo 11. Direttore dell’Esecuzione del Contratto

Articolo 11.1 Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto coadiuva il Responsabile Unico del Procedimento nel controllo dell’esecuzione del contratto.

Articolo 11.2 Milano Serravalle indica, su proposta del RUP, quale DEC del presente contratto il sig. ___________, il quale manterrà, ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati, il rapporto con l’Impresa.

L’Impresa indica quale Responsabile del Servizio il sig. ______________ per tutti gli aspetti attinenti la gestione, l’esecuzione e le comunicazioni inerenti il contratto.

Articolo 11.3 Ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera d-quater del D.L. n. 146/2021, convertito in legge n. 215/2021, l’Appaltatore, prima dell’inizio del Servizio, dovrà fornire alla Stazione Appaltante i nominativi di tutto il personale facente funzione di preposto, relativo sia all’Impresa che ai subappaltatori.

Articolo 12. Forza maggiore

Articolo 12.1 Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione del Servizio, il DEC ne ordinerà la sospensione, indicando la motivazione e l’imputabilità delle medesime.

Articolo 12.2 Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado interventi di prevenzione e contenimento, le Parti non abbiano potuto arrestare, evitare e/o controllare e che abbiano impedito in tutto o in parte l’esecuzione del contratto.

Articolo 12.3 Sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti fattispecie: guerre, sommosse, incendi, alluvioni, terremoti ed altri eventi naturali di carattere eccezionale, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi, ovvero provvedimenti di pubblica autorità, altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle Parti ed aventi carattere di imprevedibilità. L’evento di forza maggiore non inciderà sulla validità del contratto.

Articolo 12.4 Tutti i danni subiti dall’Appaltatore derivanti da eventi di forza maggiore saranno a carico dello stesso, il quale non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo a Milano Serravalle.

Articolo 12.5 Gli eventi di forza maggiore dovranno immediatamente essere comunicati per iscritto al verificarsi dell’evento e l’Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare ogni ragionevole sforzo per contenere e ridurre gli effetti dannosi derivanti alla Stazione Appaltante.

Articolo 12.6 Non saranno considerati cause di forza maggiore e, quindi, saranno considerati inadempimenti, i ritardi dovuti a fermate imposte da Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell’Appaltatore, i ritardi da parte dell’Appaltatore nell’approvvigionamento di materiali e/o lavori e/o servizi, i ritardi di consegna dei subappaltatori, gli scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dei subappaltatori, gli scioperi limitati ai dipendenti dell’Appaltatore inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione, da parte dei dipendenti dell’Appaltatore, a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria.

Articolo 13. Cessione del contratto

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Pag. 11 a 14 Articolo 13.1 In nessun caso l’Impresa potrà cedere in tutto o in parte il contratto e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti, pena la nullità della cessione medesima.

Il mancato rispetto di tale divieto comporterà la risoluzione del contratto, salvo il diritto di Milano Serravalle al risarcimento di tutti i danni e la rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

Articolo 14. Modifiche

Articolo 14.1 Tutte le modifiche ai termini e alle condizioni del contratto dovranno essere formulate per iscritto e dovranno essere assunte da Milano Serravalle e dall’Impresa con atto sottoscritto a firma di persone dotate dei necessari poteri di rappresentanza.

Pertanto qualunque eventuale tolleranza, anche reiterata, di inadempimenti o di ritardati adempimenti degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, non potrà essere in alcun modo interpretata come tacita abrogazione delle clausole contrattuali.

Articolo 15. Invalidità parziale

Articolo 15.1 Il fatto che in qualsiasi momento una o più delle disposizioni del contratto risulti o divenga illecita, invalida o non azionabile, non pregiudicherà la liceità, validità ed azionabilità delle altre disposizioni del contratto.

Articolo 16. Risoluzione del contratto

Articolo 16.1 A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, degli obblighi previsti, derivante da violazioni di norme di legge, di previsioni previste dal presente contratto o dal Capitolato, da cui derivi l’interruzione del Servizio ovvero il pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento dello stesso, Milano Serravalle provvederà ad emettere diffida ad adempiere mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni solari. Nel caso in cui l’inadempimento da parte dell’Impresa si protragga oltre tale termine, Milano Serravalle ha facoltà di risolvere il presente contratto, nonché di procedere nei confronti dell’Impresa per il risarcimento del danno.

Articolo 16.2 Il presente contratto si risolverà altresì nei casi di cui all’art. 108, ai commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché nelle ipotesi di cui agli artt. 7, 13 e 19 del presente contratto.

Articolo 16.3 In caso di risoluzione del contratto, all’Impresa spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento dello stesso, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Articolo 16.4 La Società si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., a tutto danno e rischio dell’Appaltatore, qualora avvengano ritardi nella consegna del veicolo superiori a 30 (trenta) giorni rispetto al termine convenuto tra le Parti o qualora il veicolo sia stato rifiutato dalla Stazione Appaltante per ben 2 (due) volte per evidenti difetti. In ogni caso, resta salvo il diritto al risarcimento dei danni conseguenti.

Articolo 17. Recesso

Articolo 17.1 È facoltà di Milano Serravalle recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Impresa a mezzo posta elettronica certificata. In questo caso, l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni effettivamente rese fino alla data di efficacia del recesso, nonché al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti giusta il criterio di calcolo dell’art. 109 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Articolo 18. Obblighi inerenti al d.lgs. 231/01 e ss.mm.ii.

Articolo 18.1 L’Impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente di conoscere i principi contenuti nel Codice Etico e di Comportamento del Gruppo FNM e nel Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottati da Milano Serravalle e pubblicati sul sito della stessa, e

(12)

Pag. 12 a 14 dichiara altresì di ottemperarvi, astenendosi dall’assumere comportamenti ad essi contrari nello svolgimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto.

Articolo 18.2 L’Impresa dichiara in particolare di non trovarsi e/o di non aver concorso in alcun modo a determinare – per il rapporto contrattuale in questione – situazioni che possano rilevare in ambito di conflitto di interessi ai sensi dei punti 2.7 “Conflitti di interesse”, 2.10 “Trasparenza nelle transazioni commerciali e tracciabilità” e 4.4 “Fornitori” del Codice Etico e di Comportamento del Gruppo FNM.

Articolo 18.3 L’eventuale inosservanza di tali principi potrà costituire inadempimento contrattuale.

Articolo 18.4 L’Impresa dichiara, altresì, di non aver subito condanne in relazione alle fattispecie di reato oggetto del d.lgs. 231/01 e ss.mm.ii.

Articolo 18.5 Il contratto si intenderà risolto di diritto anche in caso di omesse e/o incomplete dichiarazioni, come pure in caso di applicazione di pena su richiesta.

Articolo 19. Trattamento dei dati personali

Articolo 19.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati personali trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all’oggetto contrattuale; i dati personali saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell’oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.

Articolo 19.2 Le Parti si impegnano altresì a comunicare, all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale, se designati.

Articolo 19.3 Qualora ciascuna Parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l’altra, conferma l’adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento UE n. 2016/679.

Articolo 20. Riservatezza informazioni

Articolo 20.1 L’Impresa dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia, informazione, dato o documento di cui la stessa verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell’esecuzione del contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Articolo 20.2 Ai fini del contratto sono “Informazioni Riservate” tutti i dati e le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- relativi ad attività passate, presenti o future della Società e riguardanti l’impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al contratto, la cui divulgazione non autorizzata all’esterno dell’ambito di distribuzione consentito, ovvero la perdita, la manomissione o l’uso indebito comportino e/o potrebbero comportare un grave rischio e/o danno per la Società;

- identificati per iscritto come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti” che si possano ragionevolmente identificare o considerare come “riservati”, “confidenziali” e/o “segreti”.

Articolo 20.3 Non sono considerati riservati, indipendentemente dalla loro classificazione, i dati e le informazioni che siano, o siano diventati in corso d’opera, di dominio pubblico per causa non imputabile all’Impresa.

Articolo 20.4 L’Impresa si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel contratto le Informazioni Riservate fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità strettamente legate all’esecuzione del contratto.

Articolo 20.5 L’Impresa potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell’autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di

(13)

Pag. 13 a 14 un’autorità pubblica avente forza di legge. Qualora l’Impresa riceva tale richiesta di “rilevazione per obbligo di legge” deve dare comunicazione scritta e tempestiva alla Società al fine di concedere a quest’ultima una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Articolo 20.6 Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà della Società.

Articolo 20.7 L’Impresa si obbliga a custodire con la massima diligenza, per sé e per i propri aventi causa, ogni Informazione Riservata, sia essa su supporto informatico o cartaceo, in qualsivoglia modo acquisita o prodotta, per tutto il periodo di durata del contratto e a distruggere irreversibilmente da qualsiasi supporto (cartaceo e/o digitale) delle Informazioni Riservate entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione, per qualsivoglia motivo, degli effetti del contratto o, se precedente, su richiesta della Società, dando alla stessa contestuale prova scritta dell’avvenuta eliminazione. L’Impresa, inoltre, dovrà assicurare che analogamente procedano gli eventuali subfornitori (ove autorizzati) e/o terzi che per suo tramite siano venuti in possesso di uno o più dei predetti dati e/o delle informazioni e/o dei documenti, dandone ugualmente prova scritta alla Società.

Articolo 20.8 È altresì vietata sia all’Impresa sia ai suoi dipendenti e/o ai suoi consulenti e/o agli eventuali subfornitori, ovvero a qualunque soggetto terzo che con l’Impresa abbia un rapporto contrattuale o di fatto, la copia, la duplicazione, la riproduzione e/o l’asportazione non autorizzata di qualsiasi Informazione Riservata, sia in formato elettronico che cartaceo, fatta eccezione esclusivamente per quelli che sono ai suddetti oggettivamente necessari per la realizzazione delle attività di cui al contratto.

Articolo 20.9 L’Impresa risponde, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

Articolo 20.10 In particolare, l’Impresa si impegna, senza che ciò comporti oneri ulteriori, a manlevare e tenere indenne la Società da qualsiasi perdita, costo e passività o danno da quest’ultima sostenuto, quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, qualsiasi perdita, costo e passività sostenuto a seguito dell’esame preliminare, discussione o transazione di una pretesa (effettiva o potenziale) asserente tale passività, nonché qualsiasi costo sostenuto dalla Società per far valere i propri diritti derivanti dal presente articolo con riferimento, diretto o indiretto, ad una violazione o presunta violazione da parte dell’Impresa, del personale in servizio presso l’Impresa o da eventuali terzi dalla stessa incaricati, delle obbligazioni derivanti dal presente articolo.

Articolo 20.11 Le Parti espressamente riconoscono ed accettano che il risarcimento dei danni non costituisce un adeguato rimedio per la violazione dei presenti obblighi di riservatezza. In caso di potenziale o attuale violazione del presente articolo, la Società si riserva ogni e più ampio diritto a tutela dei propri interessi.

Articolo 20.12 Le Parti convengono espressamente che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

Articolo 21. Disposizioni regolatrici e documenti facenti parte del contratto

Articolo 21.1 Il Servizio viene affidato da Milano Serravalle ed accettato dall’Impresa sotto l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente:

Allegato 1. Capitolato Speciale d’Appalto;

Allegato 2. Offerta Economica;

Allegato 3. Informativa privacy ex art. 13 Regolamento UE 2016/679.

I suddetti documenti formano parte integrante e sostanziale del presente atto e si considerano integralmente richiamati in quanto già recepiti dall’Appaltatore in sede di gara.

(14)

Pag. 14 a 14 Articolo 22. Comunicazioni

Articolo 22.1 Ai fini delle comunicazioni tra le Parti, l’impresa _____________ indica quale indirizzo di Posta Elettronica Certificata _________________.

Articolo 22.2 Milano Serravalle indica quale indirizzo di Posta Elettronica Certificata serravalle@pec.serravalle.it.

Articolo 23. Regime fiscale

Articolo 23.1 Il presente contratto è soggetto al regime fiscale dell’I.V.A.

Articolo 23.2 Milano Serravalle è soggetta al regime dello Split Payment (D.L. 50 del 24 aprile 2017, convertito in legge in data 15 giugno 2017). Tutte le fatture emesse, pertanto, dovranno riportare la dicitura: “Operazione con scissione dei pagamenti – art. 17 ter D.P.R. 633/72” e i riferimenti del CIG.

Articolo 24. Spese ed oneri a carico dell’Impresa

Articolo 24.1 Sono a carico esclusivo dell’Impresa tutti gli oneri e le spese citate nel Capitolato.

Articolo 24.2 L’Impresa, inoltre, dovrà partecipare nella misura del 50% (cinquanta per cento) al pagamento di tutte le spese di bollo relative al presente contratto e relativi allegati.

Articolo 25. Legge applicabile e foro competente

Articolo 25.1 Il contratto è regolato dalla legge italiana. Qualunque controversia dovesse insorgere sulla stipulazione, sull’interpretazione, sull’esecuzione e/o cessazione del presente contratto, nonché sulle norme ad esso applicabili, nessuna esclusa ed eccettuata, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 26. Condizione risolutiva espressa

Articolo 26.1 Resta inteso tra le Parti che il presente contratto verrà risolto di diritto qualora pervenisse l’informativa prefettizia prevista dall’art. 92, comma 3 del d.lgs. 159/2011 e s.m.i.

l’Impresa la Stazione Appaltante

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del d.lgs.

7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.0

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