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NORME TECNICHE di ATTUAZIONE

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Academic year: 2022

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Comune di Bondeno Provincia di Ferrara

P.A.E.

(2009-2018)

Piano comunale per le Attività Estrattive (Legge Regionale n. 17 del 18.7.1991)

NORME TECNICHE di

ATTUAZIONE

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SOMMARIO

TITOLO I ... 4

DISPOSIZIONI GENERALI ... 4

Art. 1 – Finalità del Piano ... 4

Art. 2 - Ambito di applicazione... 4

TITOLO II ... 5

ATTUAZIONE ... 5

Art. 3 – Aree da destinare ad attività estrattiva ... 5

Art. 4 - Progetti di riqualificazione ambientale e ricostruzione paesaggistica ... 5

Art. 5 – Modalità di attuazione ... 6

Art. 6 - Autorizzazione convenzionata ... 7

Art. 7 – Documentazione da allegare alla Domanda di autorizzazione ... 8

Art. 8 - Autorizzazione, denuncia di esercizio, Documento Salute e Sicurezza……….10

Art. 9 - Polizia mineraria e di igiene ambientale………...11

Art. 10 - Direttore di cava……….11

Art. 11 - Attività di verifica dei quantitativi estratti………12

Art. 12 - Rete di punti quotati………..12

Art. 13 - Intervento d'ufficio……….12

Art. 14 - Imprevisti……….12

TITOLO III ... 13

MODALITA’ DI INTERVENTO E RELATIVE PRESCRIZIONI ... 13

Art. 15 – Interventi consentiti ... 13

Art. 16 – Permesso di costruire ... 13

Art. 17 - Distanze ... 13

Art. 18 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua ... 14

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Art. 19 - Aree di salvaguardia dei punti di prelievo dell'acqua potabile. ... 14

Art. 20 - Delimitazione dell'area di cava e misure di sicurezza. ... 14

Art. 21 - Modalità di coltivazione ... 15

Art. 22 – Profondità di scavo ... 15

Art. 23 - Fossi di guardia ... 15

Art. 24 - Tutela degli acquiferi sotterranei ... 15

Art. 25 - Pendenza delle scarpate ed altezza del fronte di scavo ... 16

Art. 26 - Apertura di nuovi fronti di scavo………..17

Art. 27 - Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico ... 17

Art. 28 - Rinvenimento di ordigni bellici ... 17

Art. 29 - Rischi emergenti………17

Art. 30 - Strada di accesso - Polverosità ... 18

Art. 31 - Contenimento del rumore………18

Art. 32 - Lavori di recupero e garanzia fideiussoria. ... 19

TITOLO IV ... 20

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ... 20

Art. 33 - Attivita' estrattive in atto. ... 20

Art. 34 - Norme finali. ... 20

Allegato A – Regolamento per la commercializzazione dei materiali……….. 22

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TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità del Piano

Il presente Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.) disciplina le attività estrattive nel territorio del Comune di Bondeno, in coerenza con le previsioni contenute nel Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.), nell'obiettivo di contemperare le esigenze produttive del settore con le esigenze di salvaguardia ambientale, paesaggistica e di difesa del suolo in un quadro di corretto ed equilibrato utilizzo delle risorse.

Le presenti Norme sono parte integrante delle Norme di Attuazione del vigente strumento urbanistico generale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Le presenti norme disciplinano le attività estrattive, gli impianti di prima lavorazione e le attrezzature di servizio ad essi connesse.

Per attività estrattiva si intendono le modificazioni dello stato fisico del suolo tese a estrarre, commercializzare e/o utilizzare come materiali di cava i materiali di cui al terzo comma dell'art. 2 del R.D. 29.7.1927 n. 1443. Non rientrano nelle modificazioni di cui al comma precedente le operazioni tendenti al miglioramento fondiario delle aziende agricole purché non comportino commercializzazione e/o utilizzo del materiale estratto per fini non direttamente connessi all'attività' agricola.

Per impianti di prima lavorazione si intendono:

- gli impianti di trattamento costituiti da frantumazione, macinazione e insilaggio dei materiali litoidi;

- gli impianti di stagionatura e stoccaggio, accumulo e caricamento di materiali argillosi.

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TITOLO II ATTUAZIONE

Art. 3 – Aree da destinare ad attività estrattiva

La presente Variante prevede, in conformità a quanto previsto dal P.I.A.E., la conferma del Polo estrattivo di materiale sabbioso di Settepolesini, secondo quanto specificato nelle tavole di progetto.

Il quantitativo di materiale estraibile è fissato in mc. 1.703.648, di cui 953.648 potranno essere autorizzati a valere per il quinquennio 2009-2013 ed i rimanenti per il secondo quinquennio 2014-2018.

La individuazione del nuovo polo estrattivo per le argille, previsto dal PIAE nel comparto territoriale al confine con la Provincia di Modena, presso il canale Rusco a nord dell’abitato di Gavello, avrà una possibilità di estrazione non superiore a mc.

300.000 per il quinquennio 2009/2013 e di ulteriori 300.000 mc. per il successivo quinquennio 2014/2018.

I progetti di coltivazione in grado per il nuovo polo di Gavello dovranno essere in grado di ottenere, come sistemazione finale dell’area di cava, un areale umido coerente con le intenzioni di ricostruzione del paesaggio originario delle Vecchie Valli del Burana e con le possibilità di integrazione con le vicine zone umide delle Valli di San Martino Spino (Modena), ad attuazione dei contenuti del PTCP vigente per la Provincia di Ferrara.

Le modalità di allontanamento dei materiali dalle cave attivabili nel polo di Gavello dovranno privilegiare il maggior uso possibile di viabilità provinciale e/o statale già interessata da flussi di traffico di peso rilevante, nonché la connessione diretta con attività di trasformazione delle argille che occupino mano d’opera residente nel territorio interessato dalla estrazione. E’ comunque esclusa la utilizzazione del tratto di strada comunale che attraversa l’abitato di Gavello.

Art. 4 - Progetti di riqualificazione ambientale e ricostruzione paesaggistica

Il Comune di Bondeno ammette alla commercializzazione materiali inerti risultanti eccedenti da interventi di riqualificazione ambientale, di miglioramento paesaggistico e/o di ricostruzione del paesaggio storico di pianura, ferma restando la esclusione dalla commercializzazione di materiali provenienti da trasformazioni territoriali attuate per migliorare o modificare le attività di produzione dell'impresa agricola.

Prima della loro approvazione definitiva, i progetti di cui ai commi precedenti, dovranno obbligatoriamente ottenere da parte della Provincia di Ferrara esplicita dichiarazione di conformità al P.T.C.P. e - limitatamente alla parte di commercializzazione degli inerti - al P.I.A.E. della Provincia di Ferrara.

I progetti di cui al comma precedente possono essere attuati solo se ricadenti in ambiti di valorizzazione territoriale (naturalistica, ambientale, paesaggistica, turistica, ricreativa) così come riconosciuti e regolamentati dal PSC del Comune di Bondeno o da specifici strumenti settoriali quali i Piani territoriali dei Parchi o gli atti istitutivi delle

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Riserve naturali e quelli di perimetrazione e gestione delle Aree di Riequilibrio Ecologico, individuate ai sensi della L.R. 6/2005.

Avranno priorità nella relativa utilizzazione delle quote tabellari per la commercializzazione degli inerti di recupero, i progetti ricadenti nei territori costituenti il progetto di Rete Ecologica Provinciale, di cui alle tavole del gruppo 5.1 del PTCP vigente, nonché ai territori indicati come sistema strutturale, zone privilegiate e polarità per lo sviluppo dell’offerta turistica in ambito rurale e per l’incremento della qualità ambientale delle aree turistiche, indicati nella specifica sezione del medesimo PTCP.

Fino alla approvazione del PSC e per le finalità del presente PAE, i territori di cui al comma precedente costituiscono la individuazione degli ambiti idonei alla presentazione ed autorizzazione dei progetti di riqualificazione ambientale e ricostruzione paesaggistica.

Le modalità di commercializzazione dei materiali di cui al presente articolo, ferme restando le condizioni di legge vigenti, sono sottoposte alla disciplina dello specifico Regolamento, parte integrante delle presenti NTA, quale allegato A.

Art. 5 – Modalità di attuazione

La pianificazione comunale dell'Attività Estrattiva è attuata mediante autorizzazione convenzionata ai sensi dell'art. 11 della L.R. 17/1991, su parere della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive.

I progetti di coltivazione e sistemazione finale devono essere preventivamente sottoposti alle procedure individuate dalla L.R. 18 maggio 1999, n° 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale", come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35.

Il soggetto richiedente l'attivazione delle procedure di V.I.A. di cui agli artt. 11 e seg.

della L.R. 9/99 e s.m., dovrà allegare alla domanda i seguenti elaborati:

a. lo studio di impatto ambientale (SIA);

b. il progetto definitivo;

c. la documentazione richiesta dalla normativa vigente per il rilascio di intese, concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessari per l'effettuazione della conferenza di servizi.

I contenuti degli elaborati di cui sopra, in assenza di più specifiche direttive regionali o provinciali, dovranno risultare conformi alle "Linee guida per la redazione e la valutazione degli elaborati per la procedura di V.I.A." di cui all'Allegato B, punto 2 della Deliberazione di Giunta Regionale 15 luglio 2002, n° 1238. AI fine di sintetizzare la definizione degli impatti individuati e favorire l'attività istruttoria dell'autorità competente, il proponente dovrà altresì presentare le liste di controllo previste dalla sopra citata delibera regionale, debitamente compilate e sottoscritte.

Art. 6 - Autorizzazione convenzionata

AI Sindaco compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'Attività Estrattiva, sulla base della convenzione di cui all'art.12 della L.R. 17/91 come modificato dalla L.

R. 45/93.

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Il rilascio della autorizzazione all’esercizio è comunque subordinata alla stipula di uno specifico Accordo, ai sensi dell’art. 24 della LR 7/2004, che disciplini tra l’altro le modalità di sistemazione finale delle aree di cava ed il loro corretto inserimento nel sistema paesaggistico ed ambientale di riferimento.

Per quanto attiene al Polo di Settepolesini, l’Accordo dovrà garantire la prosecuzione delle attività di rinaturalizzazione dell’intero ambito territoriale interessato, secondo le modalità già applicate nei precedenti quinquenni di gestione, ponendo particolare attenzione al collegamento con le vicine aree SIC/ZPS del Cavo Napoleonico e con il corridoio ecologico principale provinciale costituito dal Canale di Burana e dalle limitrofe aree agricole già occupate dall’antico corso maestro del Po.

Per il nuovo Polo di argille di Gavello, l’Accordo dovrà prioritariamente riportare le modalità di attuazione del progetto risultato selezionato, ovvero i contenuti attuativi coerenti con le priorità da inserire nel bando di selezione secondo quanto indicato dal precedente art.3 di queste Norme.

L'autorizzazione, rilasciata esclusivamente nelle aree previste dal P.A.E., su parere della Commissione Tecnica Infraregionale, è subordinata al possesso dei requisiti imprenditoriali, tecnici e organizzativi necessari.

La domanda, corredata della documentazione descritta nel successivo art. 7, deve essere presentata al Sindaco il quale la trasmette entro 15 gg. alla Commissione Infraregionale che deve esprimere parere entro 60 gg..

Il Sindaco si pronuncia entro 60 gg. dal ricevimento del parere o dall'inutile scadenza del termine assegnato alla Commissione. In mancanza di tale pronuncia viene nominato dalla Regione un Commissario ai sensi della L. 127/97 (art.17, comma 45).

La durata dell'autorizzazione e della relativa convenzione non può essere superiore a cinque anni e il Sindaco può concedere una proroga, non superiore ad un anno, solo se motivata dalla mancata estrazione di tutte le quantità autorizzate.

Le autorizzazioni relative al di sabbie di Settepolesini, riguardando la estrazione e commercializzazione di materiali di pregio elevato, destinati alla trasformazione industriale direttamente connessa al sito di estrazione, potranno essere rinnovate per ulteriori cinque anni dalla scadenza della autorizzazione iniziale. Il rinnovo non potrà comunque consentire la estrazione di quantità eccedenti quanto pianificato dal PIAE per il periodo di validità della autorizzazione rinnovata e dovrà comunque essere preceduto dall’aggiornamento dell’Accordo di cui al secondo comma del precedente art.5 di queste Norme

.

L'autorizzazione può comunque essere dichiarata decaduta dal Sindaco, revocata o sospesa per i motivi di cui agli artt. 16 e 18 della L.R. 17/91.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco previa stipulazione della convenzione di cui all'art.12 della L.R., stilata secondo lo schema di convenzione tipo deliberato dalla G.R. con atto n. 70 del 21.01.1992.

Con la convenzione il titolare dell'autorizzazione si assume l'impegno di versare annualmente al Comune in un'unica soluzione entro il 31 dicembre, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno, somma che ai sensi della L.R. 42/92, deve essere versata nella misura del 20% alla Provincia e del 5%

alla Regione.

Le somme introitate dal Comune devono essere utilizzate per interventi di ripristino, risanamento, valorizzazione, rinaturalizzazione ambientale e paesistica

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prioritariamente nelle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione in materia di Attività Estrattiva.

La convenzione, approvata dalla Giunta comunale e sottoscritta dalle parti, è efficace e impegnativa solo dopo il rilascio dell'autorizzazione.

Art. 7 – Documentazione da allegare alla Domanda di autorizzazione

La domanda di autorizzazione, in carta legale, va indirizzata al Sindaco, e deve essere sottoscritta dal Titolare dell'Attività Estrattiva (che può essere soggetto distinto dal proprietario dell'area in base a contratto di locazione, concessione, o altro titolo giuridico).

La domanda di autorizzazione è corredata da:

a) Titolo conferente la disponibilità dei terreni;

a.1) il titolo di disponibilità può essere rappresentato dal titolo di proprietà dell'area;

a.2) nel caso la richiesta sia presentata dal titolare dell'Attività Estrattiva non proprietario del terreno, occorre sia presentata copia, con attestazione di conformità all'originale, del titolo, regolarmente registrato ai sensi di legge, in cui sia evidenziato il tipo di rapporto giuridico con la proprietà (contratto d'affitto, concessione o altro).

b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le Società, Certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risulti la ragione sociale, la sede, l'indicazione del Legale rappresentante.

c) Estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'Attività Estrattiva.

d) Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica;

d.1) la cartografia tematica, in scala adeguata (1:5.000 1:10.000), va estesa indicativamente a tutta l'area di influenza della cava; nel caso si tratti di cartografia non elaborata originalmente dai progettisti, ma ricavata per stralcio da cartografia tematica preesistente, pubblicata o no, è importante citarne per esteso la fonte bibliografica;

d.2) nella cartografia idrogeologica, la rappresentazione delle curve isopieze e di soggiacenza va riferita ad un numero di pozzi adeguato alla descrizione piezometrica dell'intorno della cava ed alla scala di restituzione del lavoro; la misurazione dei livelli piezometrici è opportuno sia stata effettuata non oltre un anno antecedentemente alla data di presentazione della relazione;

d.3) nel caso di aree estrattive interessate o prossime a fasce di tutela dei campi acquiferi (anche in fase di studio o in progetto) ai sensi del DPR 236/88, nella relazione, nella progettazione e nella bozza di convenzione, è necessario tener conto delle loro perimetrazioni;

d.4) la individuazione giacimentologica è comprensiva dei risultati delle indagini in sito ed in laboratorio, delle appropriate sezioni geologiche di dettaglio e delle colonne stratigrafiche e litologiche, chiaramente ubicate nelle tavole grafiche.

e) Piano di coltivazione della cava che dovrà comprendere i seguenti elaborati:

e.1) estratto del P.A.E. comunale con eventuale indicazione della ridestinazione urbanistica da P.R.G/P.O.C. dell'area di cava ad Attività Estrattiva terminata;

e.2) planimetria corografica su base C.T.R. (1 :5.000), sulla quale riportare il perimetro dell'area di cava;

e.3) stato di fatto plano-altimetrico quotato, e riferito alla data del rilievo, in scala non inferiore a 1 :2.000, con adeguato numero di sezioni longitudinali e trasversali, esteso ad un congruo intorno dell'area di cava; le quote

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altimetriche andranno riferite ad un sistema di capisaldi visibili ed inamovibili, corredato di schede monografiche; nel rilievo dovranno essere adeguatamente rappresentati viabilità, impianti, manufatti, elettrodotti, metanodotti, ecc., oltre che l'uso reale del suolo;

e.4) carta delle opere preliminari, in scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione dei lotti annuali di scavo, recinzione dell'area di cava, tratto di strada da asfaltare, opere di protezione del suolo, fossi perimetrali per la raccolta e lo smaltimento delle acque provenienti dai fondi limitrofi;

e.5) progetto di escavazione in scala non inferiore a 1:2.000, opportunamente quotato e riferito ai diversi anni di attività, con adeguato numero di sezioni longitudinali e trasversali, chiaramente ubicate nelle tavole di cartografia; la rappresentazione grafica dovrà contenere l'indicazione:

delle profondità massime di scavo, dell'inclinazione delle scarpate di escavazione in relazione alle caratteristiche tecniche dei materiali;

delle opere eventualmente da costruire per la difesa del suolo e dell'ambiente;

del sistema di raccolta e allontanamento delle acque di sgrondo;

del progredire degli eventuali ritombamenti o delle opere di risistemazione correlate alle fasi di escavazione;

della viabilità pubblica e di cantiere;

e.6) relazione tecnica riferita al progetto di escavazione contenente i seguenti elementi:

individuazione delle caratteristiche agro-vegetazionali e degli ordinamenti colturali delle aree limitrofe, con la valutazione di eventuali pericoli di compromissione delle capacità produttive del territorio agricolo per effetti diretti o indiretti della coltivazione della cava;

dati catastali, superficie totale, superficie destinata all'escavazione (con eventuale ipotesi di escavazione nelle aree di rispetto), superficie delle aree di rispetto, di manovra ed altro.

viabilità pubblica e di cantiere;

descrizione delle opere preliminari;

richiami alle caratteristiche del giacimento, profondità massime di scavo, volume totale, volume utile asportabile, volume materiali da accantonare per le opere di risistemazione, fasi temporali di sfruttamento e relativi quantitativi annui estraibili;

tipologia di uso del materiale estratto, modalità di accumulo del cappellaccio e dei materiali di scarto;

verifica di stabilità per le scarpate di scavo prossime all'altezza critica (ai sensi del DM LL.PP. 11.3.88 e s.m.i.), nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava durante la coltivazione;

eventuali opere per la difesa del suolo e dell'ambiente.

f) Progetto di risistemazione della zona, durante e al termine dell'attività di coltivazione. Il Progetto di risistemazione comprende i seguenti elaborati:

f.1) elaborato grafico in scala non inferiore a 1:2.000 opportunamente quotato, con adeguato numero di sezioni longitudinali e trasversali; la rappresentazione grafica dovrà contenere l'indicazione:

delle quote di risistemazione delle scarpate di finitura;

delle destinazioni d'uso di progetto;

del sistema di sgrondo definitivo delle acque interne all'area di cava e del sistema definitivo di raccolta ed allontanamento delle acque provenienti dal dilavamento dei fondi circostanti;

degli impianti vegetazionali in previsione, e delle eventuali attrezzature, sentieri, con i relativi particolari costruttivi;

delle aree od opere di cui è prevista in Convenzione la cessione al Comune;

f.2) relazione tecnica riferita al progetto di risistemazione, contenente i

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seguenti elementi:

modalità e fasi temporali di risistemazione correlate alle fasi di escavazione;

verifica del materiale necessario per i lavori ririsistemazione suddiviso per i singoli lotti, suddiviso fra quello da accantonare in cantiere e quello da importare, indicando caratteristiche e provenienza del materiale da importare, oltre alle eventuali autorizzazioni ai sensi del DPR 915/82 e s.m.i.;

quote alti metriche di risistemazione, pendenza delle scarpate e verifica di stabilità per le scarpate di abbandono nelle condizioni geotecniche più sfavorevoli che si possano presentare in cava al termine della coltivazione;

riuso delle aree;

impianti vegetazionali in previsione, con indicazione delle essenze da impegnare, dimensioni, modalità di messa a dimora.

g) Proposta di convenzione;

g.1) la convenzione può essere formulata in conformità allo schema di convenzione-tipo predisposto dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione G.R. n. 70 del 21.1.92 (o da sue modifiche e varianti elaborate a cura del l'Amministrazione comunale, o della stessa C.T.I.A.E.) che deve essere adottato con atto amministrativo dal Comune stesso.

h) Descrizione tecnica e localizzazione degli impianti di lavorazione e trasformazione.

i) Programma economico-finanziario;

i.1) il programma esamina utilizzazione e destinazione del materiale scavato, sistemi e fasi di lavorazione in relazione alle macchine utilizzate e alle unità lavorative impiegate, modalità di trasporto del materiale, programmi di investimento, ed oneri assunti;

i.2) calcolo del Computo Metrico Estimativo per l'esecuzione delle opere di risistemazione della cava, secondo quanto previsto nel progetto, per l'importo da garantire tramite fideiussione bancaria o assicurativa, secondo quanto stabilito in convenzione;

i.3) il costo del recupero deve derivare da valutazioni di mercato, relativamente ad una eventuale assegnazione dei lavori per appalto, nel Caso la ditta non potesse garantire il ripristino secondo le modalità stabilite in convenzione.

I) Documentazione fotografica;

m) Designazione del direttore dei lavori ai sensi del DPR 9 aprile 1959, n. 128.

n) Ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale;

Art. 8 - Autorizzazione, denuncia di esercizio, Documento Salute e Sicurezza

Il Comune informa tempestivamente il Settore Pianificazione Territoriale e Ambiente della Provincia e l'A.U.S.L. competente per territorio dell'avvenuto rilascio di ogni autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva, precisando in particolare:

- l'intestatario della stessa,

- la denominazione e l’ubicazione della cava, - la data di decorrenza e di scadenza,

- superficie (m2) e volumi (m3) previsti, - estremi dell'atto di autorizzazione.

Ai sensi dell’art.24 del D.Lgs 624/96, i lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati all’Autorità di vigilanza competente almeno otto giorni prima dell’inizio o della ripresa.

La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro:

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a) gli estremi dell’autorizzazione di cava;

b) l’ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo;

c) il nome, il cognome e domicilio del direttore responsabile;

d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.

Nel caso di società regolarmente costituite ne deve essere indicato il legale rappresentante. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale.

La denuncia di esercizio deve essere trasmessa anche al Comune ove i lavori si svolgono, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi del 1° comma dell’art.18 del D.Lgs 624/96, all’atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il Documento Salute e Sicurezza (DSS) relativo all’attività denunciata. Il DSS deve essere coerente con il piano e con il programma di coltivazione, ai sensi dell’art. 18, primo comma, del DLgs 624/1996, deve essere trasmesso all’Autorità di vigilanza e conservato sul luogo di lavoro. Altrettanto deve essere fatto con gli aggiornamento del documento.

Il DSS contiene la valutazione dei rischi a cui possono essere esposti i lavoratori e deve descrivere le misure idonee di tutela, dimostrando che i luoghi di lavoro sono stati adeguatamente progettati, sono mantenuti in sicurezza e che le attrezzature sono dotate dei sistemi di sicurezza tenuti in perfetta efficienza.

Il DSS deve essere aggiornato a seguito di modifiche di qualunque tipo dei luoghi di lavoro che siano rilevanti per la sicurezza, di eventi (infortuni, incidenti e altro) che abbiano evidenziato la presenza di rischi non previsti o l’inadeguatezza delle misure di prevenzione, di possibilità fornite dal progresso tecnico di ridurre o eliminare alcuni rischi, ad osservazioni ricevute nelle riunioni di prevenzione e protezione dai rischi.

Al Direttore responsabile, nominato dal titolare dell’autorizzazione estrattiva, spetta l’obbligo di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel DSS. A tal fine, il Direttore deve preventivamente sottoscrivere il DSS e tenerne conto nella pianificazione della attività.L'attività di cava non potrà iniziare se non previo inoltro della denuncia di esercizio ai sensi di legge.

Art. 9 - Polizia mineraria e di igiene ambientale

Per la vigilanza in materia di polizia mineraria, igiene ambientale o sicurezza del lavoro vale quanto previsto all'art. 21 della L.R. 17/91 e all’art. 147, 1° comma, punto b), della L.R. 3/99; ovvero, le funzioni di vigilanza in materia di Polizia mineraria sono delegate alle Province.

All’atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare dovrà trasmettere alle competenti autorità di vigilanza (Provincia e A.U.S.L.) il Documento di Sicurezza e Salute previsto all’art.6 del D.Lgs. 624/96, contenente una Relazione sulla Stabilità dei Fronti di Scavo ai sensi dell’art.52 del medesimo decreto.

Art. 10 - Direttore di cava.

Fatte salve le responsabilità del titolare dell'autorizzazione e del proprietario del terreno, spetta al direttore responsabile di cava di cui all'art. 6 del D.P.R. 128 del 9.4.1959 rispettare e far rispettare le norme del P.A.E. e le prescrizioni del Piano di coltivazione e del progetto di sistemazione.

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Art. 11 - Attività di verifica dei quantitativi estratti.

Il Comune vigila sul rispetto della attuazione del P.A.E., avvalendosi di propri Uffici, per la verifica dei quantitativi estratti. Al fine di svolgere tale attività con impiego di personale e mezzi idonei, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, rimanendo comunque responsabile unico della certificazione periodica dei quantitativi estratti

Entro il 30 novembre di ogni anno la ditta autorizzata dovrà presentare al Comune un rapporto annuale con riportate le quantità di materiale scavato, commercializzato o trasformato.

Art. 12 - Rete di punti quotati.

AI fine del controllo la cava sarà dotata di una serie di punti quotati e fissati in modo inamovibile.

L'area di coltivazione dovrà essere chiaramente individuata sul terreno, nel rispetto delle distanze di cui al successivo Art. 14, attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione.

Tali punti devono essere collocati in posizione tale da essere facilmente individuati sulla carta topografica della zona e sul terreno.

Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Ditta dovrà porre sul fondo scavo caposaldi inamovibili di controllo da mantenersi fino all’inizio delle opere di risistemazione.

Il piano quotato di tali punti e dei relativi caposaldi di riferimento saranno riportati nella documentazione di richiesta di coltivazione.

Art. 13 - Intervento d'ufficio

In caso di abbandono della cava o mutamento rispetto al progetto di coltivazione e sistemazione approvato, nel caso che questi ultimi vengano eseguiti d'ufficio dal Comune, la cauzione versata dalla Ditta al momento del rilascio dell'autorizzazione deve garantire una sistemazione definitiva.

Art. 14 - Imprevisti

Nel caso si verifichino in fase di coltivazione condizioni differenti e non previste dai progetti presentati, la Ditta titolare della concessione è tenuta a darne immediata comunicazione al Comune. Eventuali inadempienze potranno portare alla sospensione dell'autorizzazione.

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TITOLO III

MODALITA’ DI INTERVENTO E RELATIVE PRESCRIZIONI

Art. 15 – Interventi consentiti

Nelle aree di intervento individuate dal presente Piano, è consentita l’installazione di cave per l’estrazione di materiali sabbiosi e/o argillosi e dei relativi impianti fissi o mobili indispensabili alle operazioni di cava.

E’ altresì consentita la costruzione di fabbricati per il personale di sorveglianza e per la custodia di automezzi o di eventuali altre apparecchiature.

Tali fabbricati sono soggetti ai seguenti indici:

Indice di utilizzazione fondiaria U = 0,05 mq/mq Altezza massima H = 8,50 m.

(fatte salve maggiori altezze richieste da particolari attrezzature) Distanza dai confini Dc= 10 m.

Art. 16 – Permesso di costruire

Non necessitano del permesso di costruire le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione dei piazzali, le opere necessarie per la recinzione della cava, gli scavi relativi alla coltivazione della cava, i successivi interventi di recupero e sistemazione naturalistica, l'installazione di impianti di lavorazione all'aperto.

Ogni altro manufatto connesso con l'attività estrattiva, a carattere temporaneo o permanente, dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Art. 17 - Distanze

La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere è regolata dall'art. 104 del D.P.R. n. 128 del 9.4.1959, "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave" e s.m.i. di seguito riportate.

Senza autorizzazione in deroga rilasciata dal competente ufficio della Provincia non sono consentite distanze del ciglio superiore di escavazione minori di:

a) 10 metri:

 da strade di uso pubblico non carrozzabili;

 da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico;

b) 20 metri:

 da strade di uso pubblico carrozzabili;

 da corsi d'acqua senza opere di difesa;

 da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti di linee telefoniche o telegrafiche o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle escavazioni predette;

 da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati;

c) 50 metri:

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 da ferrovie;

 da opere di difesa dei corsi d'acqua;

 da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi;

 da oleodotti e gasdotti;

 da costruzioni dichiarate "monumenti nazionali."

Le misure vanno prese dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell'opera tutelata.

Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di ogni rete tecnologica lineare secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione.

La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti alle aree estrattive di Piano sarà stabilita in sede di autorizzazione a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non sarà inferiore a 5 m oppure, nel caso la profondità di scavo sia superiore ai 5 m, ad una distanza non inferiore alla profondità di scavo, salvo diversi accordi fra le parti proprietarie e comunque nel rispetto dell'art. 891 C.C..

In sede di progettazione attuativa eventuali costruzioni particolari ed alberature di pregio botanico, nonché le loro aree di contorno, debbono essere protette sia dalla attività di escavazione vera e propria che dalle sue influenze. Nell'autorizzazione andranno specificate dettagliatamente tutte le prescrizioni in merito.

Art. 18 - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

Fatto salvo quanto riportato nell'articolo precedente, le Attività Estrattive nelle fasce contermini ai corsi d'acqua sono regolamentate nel rispetto del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, secondo quanto specificato agli artt. 17 e 18 delle Norme di attuazione approvate con delibera della Giunta Regionale n. 28 del 12.3.97 e del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali elaborato dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ai sensi della L. 183/89.

Art. 19 - Aree di salvaguardia dei punti di prelievo dell'acqua potabile.

Vanno mantenute le fasce di rispetto intorno ai punti di prelievo di acqua destinata al consumo umano secondo le prescrizioni del D.P.R. n. 236 del 24.5.1988, se non altrimenti previsto nel P.R.G./P.O.C. o in studi idrogeologici specifici in senso maggiormente estensivo.

Art. 20 - Delimitazione dell'area di cava e misure di sicurezza.

L'area della cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a m 200 e protetta con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 1.50 metri o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate e la discarica indiscriminata di rifiuti.

L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno, nel rispetto delle distanze di cui al precedente Art. 14, attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione di cui al precedente articolo 9.

La posizione e la numerazione dei punti sul terreno devono avere riscontro nell'apposita cartografia allegata all'autorizzazione.

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L'area di cava e le modalità di coltivazione devono essere concepite in modo tale che gli addetti possano operarvi senza compromettere la propria sicurezza e salute.

Dovranno sempre essere prese misure adeguate per raggiungere i massimi livelli di sicurezza in conformità alle prescrizioni delle Autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione ed al controllo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro.

Gli accessi alla cava saranno custoditi da apposite cancellate o sbarre che dovranno essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita Attività Estrattiva e comunque quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione.

Si dovranno inoltre adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti Leggi di polizia mineraria (D.P.R. n. 128 del 9.4.1959 e successive modificazioni e integrazioni) sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la segnaletica nei confronti di terzi.

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili.

Art. 21 - Modalità di coltivazione

L'Attività Estrattiva dovrà essere attuata utilizzando le migliori soluzioni e tecnologie possibili.

Il ciglio superiore dello scavo deve essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di recupero ambientale;

Art. 22 – Profondità di scavo

La profondità massima di scavo è fissata in m. 30,00 per le cave di sabbia e in m.

8,00 per le cave di argilla.

Il Piano di coltivazione dovrà prevedere approfonditi studi, estesi ad un adeguato intorno, eseguiti da tecnici esperti del settore, tesi a dimostrare l'assenza di interferenze negative tra l'attività di cava in profondità, la stabilità delle scarpate ed i corpi idrici presente, oltre a qualsiasi altra possibile interferenza con il regime delle acque profonde.

Art. 23 - Fossi di guardia

L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ciglio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificiale esistente.

I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione, con indicazione delle pendenze.

Art. 24 - Tutela degli acquiferi sotterranei

Nei casi di recupero di tipo naturalistico con creazione di zone umide o tecnico- funzionale per la realizzazione di laghi per uso ricreativo collettivo, gli scavi dovranno essere mantenuti 1 m sopra la quota di minima soggiacenza della falda freatica o del tetto dell'acquifero per la falda in pressione e qualora dovesse essere

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erroneamente raggiunta, dovrà essere immediatamente avvisato l'Ufficio Tecnico Comunale e il Servizio Difesa del Suolo che individuerà le modalità e gli idonei materiali per l'immediato ripristino.

Qualora il recupero ambientale preveda la realizzazione di zone umide o laghi, e questi siano alimentati da acque di falda, dovranno necessariamente essere il risultato di una progettazione che preveda l'asportazione del solo materiale necessario per la realizzazione degli stessi e per la sistemazione delle loro sponde e non possono essere invece il risultato di parziali tombamenti sia in termini di superficie che di profondità, di invasi di cava, anche preesistenti.

I laghi sopra falda, alimentati da acque superficiali (canali, falde superficiali non significative, ecc.), devono risultare opportunamente impermeabilizzati a tutela degli acquiferi sotterranei. Se necessario possono quindi essere previsti apporti di terreno (o altro materiale ritenuto idoneo) per la sistemazione del fondo o la risagomatura delle sponde.

Apporti di terreno (o di altro materiale ritenuto idoneo) possono essere previsti per la realizzazione di opere finalizzate alla funzionalità del recupero naturalistico (es. isole per la nidificazione, movimentazione morfologica del fondo degli invasi, ecc.).

Nelle aree di cava dovranno essere realizzati due pozzi piezometrici per il controllo della qualità delle acque sotterranee durante la coltivazione, a monte e a valle dell'area di scavo nel senso della direzione di flusso delle falde, nella quantità e secondo le localizzazioni determinate dall’ARPA in sede di autorizzazione. I pozzi devono essere perforati ad una profondità superiore alla massima soggiacenza del livello di falda determinata sulla base di apposito studio idrogeologico; allo scopo possono essere utilizzati anche pozzi esistenti purché dotati delle caratteristiche di cui sopra.

I pozzi devono essere rivestiti ed attrezzati per le misure di livello e per i campionamenti periodici delle acque prima dell'inizio delle operazioni di cava; il diametro minimo del tubo piezometrico installato dovrà essere di 4".

Per le cave interessanti la falda freatica si richiedono durante la coltivazione, campionamenti ed analisi stagionali delle acque del lago di cava.

Dovranno essere effettuati almeno due campionamenti annuali; sui quali effettuare, nei laboratori ufficialmente riconosciuti, le necessarie analisi chimiche. La Commissione Tecnica Infraregionale potrà prevedere ulteriori campionamenti ed analisi chimiche e definire il periodo per il quale dovranno essere continuati i prelievi e le analisi in seguito all'avvenuta coltivazione e ripristino della cava.

Gli impianti di trasformazione che utilizzano acqua sotterranea nel proprio ciclo di lavorazione dovranno operare conformemente a quanto disposto dal 1° comma, lett.

d), dell’art. 29 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n°152, in base al quale è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

Lo smaltimento di liquami zootecnici o di fanghi di depurazione è vietato in tutte le aree di cava attive o non ripristinate.

Art. 25 - Pendenza delle scarpate ed altezza del fronte di scavo

La pendenza delle scarpate e l'altezza del fronte di scavo durante la fase di

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coltivazione ed in seguito al recupero finale deve essere tale da garantire le condizioni di massima sicurezza, in rapporto ai metodi di scavo adottati.

La pendenza delle scarpate e l'altezza del fronte di scavo dovranno essere stabilite in fase progettuale in relazione ai risultati di specifiche analisi di stabilità, eseguite sulla base di prove in sito e di laboratorio.

Art. 26 - Apertura di nuovi fronti di scavo

Il piano di coltivazione della cava dovrà essere redatto prevedendo, ove possibile, che i nuovi fronti di cava siano aperti in posizione defilata e/o nascosta alla vista rispetto alle principali vie di comunicazione, ai centri urbani, a località di interesse turistico, paesaggistico e monumentale.

Quando ciò non sia possibile, si dovrà intervenire con opere di mascheramento artificiali (riporti di terreno, barriere, alberature, ecc.) lungo le strade ed i piazzali delle cave.

Art. 27 - Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico, e paleontologico dovranno essere sospesi immediatamente i lavori e comunicato entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento alla Autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare della competente autorità. In tale ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga ai tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione fermo restando il limite di anni uno ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/1991.

Art. 28 - Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta titolare della autorizzazione estrattiva deve comunicarlo direttamente e tempestivamente alla competente Autorità Militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'Autorità Militare

Art. 29 - Rischi emergenti

In presenza di condizioni di emergenza, il Sindaco deve assunere immediatamente provvedimenti contingibili ed urgenti ai sensi dell’art.54, comma 2, del DLgs 267/2000.

Le procedure d’urgenza non necessitano della previa comunicazione di avvio del procedimento prevista dall’art. 7 della Legge 241/1990.

Il Gestore deve adottare immediatamente, anche nelle more dell’assunzione della successiva ordinanza contingibile ed urgente, le disposizioni utili volte ad eliminare la situazione di rischio evidenziata dai funzionari addetti ai controlli al titolare, al Direttore o sorvegliante di cava o comunque al responsabile del cantiere. L’obbligo si configura

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in ogni situazione di rischio: per la pubblica incolumità; in relazione alla gestione della cava; in condizioni di emergenza per l’ambiente; in condizioni di rischio per la salute.

Il Comune deve avviare le procedure per la revoca dell’autorizzazione qualora venga accertata la sussistenza di sopravvenute condizioni di pericolo per incolumità e la salute pubblica o per altri motivi di interesse pubblico, quali condizioni ostative alla prosecuzione della attività ai sensi dell’art.18 della L.R. 17/1991.

Il Comune deve previamente valutare se sia possibile modificare le modalità di coltivazione, impartendo istruzioni in variante ai progetti di coltivazione. In tal caso, nell’ambito della procedura amministrativa, ai sensi della Legge 241/1990, il privato può presentare elaborati tecnci e documenti volti a dimostrare l’insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto che hanno dato l’avvio al procedimento o proposte per modificare il progetto di coltivazione e sistemazione finale.

La documentazione prodotta deve essere opportunamente valutata dall’Ente procedente, ai fini dell’assunzione del provvedimento definitivo.

Art. 30 - Strada di accesso - Polverosità

La Ditta dovrà provvedere all'esecuzione, in sede di progettazione estrattiva di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento dei polveri e la rimozione dei fanghi prodotti dal trasporto dei materiali lungo la pista di accesso alla cava dalla viabilità pubblica.

La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non potrà in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente;

in ogni caso dovranno essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità

"bianca" e dovrà essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità pubblica di accesso.

Art. 31 - Contenimento del rumore.

Le attività di estrazione devono rispettare la disciplina in materia di tutela dall’inquinamento acustico vigente al momento dell’esercizio della cava. In particolare il livello sonoro equivalente, misurato al perimetro esterno dell’area, deve rispettare i limiti assoluti di immissione vigenti a seguito dell’adpzione del Piano di Classificazione Acustica Comunale di cui alla Legge 447/1995 e successiva L.R. 15/2001.

L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in corrispondenza degli edifici residenziali limitrofi non dovrà superare i limiti assoluti e differenziali previsti dal DPCM 14 novembre 1997.

In sede di esame dei progetti di coltivazione deve essere posta attenzione al percorso degli automezzi pesanti da e per l’area di cava.

Al fine di valutare gli effetti della cava e del trasporto degli inerti in termini di inquinamento acustico in sede di Verifica (Screening) o di Valutazione di Impatto Ambientale, al progetto di coltivazione deve essere allegata la Documentazione di Impatto Acustico (DIA), redatta in conformità alle prescrizioni tecniche contenute nella DGR 673/2004.

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Art. 32 - Lavori di recupero e garanzia fideiussoria.

Con la convenzione, di cui all'art. 12 della L. R. 17/91, il soggetto richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'Attività Estrattiva si impegna anche all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava secondo le prescrizioni tecniche e nei termini indicati nell'atto di autorizzazione.

Nella stessa convenzione si devono prevedere le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

A garanzia della fattibilità del recupero, il Piano di sistemazione finale presentato dalla ditta interessata dovrà essere corredato da computo metrico estimativo del costo globale dell'intervento. Tale valore una volta valutato congruo rispetto ai prezzi di mercato riportati nei tariffari della Camera di Commercio e scorporato per lotti funzionali, dovrà equivalere al valore della cauzione o della fideiussione versata dalla ditta al momento della firma della convenzione e sarà eventualmente utilizzato in tutto o in parte dal Comune per assicurare il recupero in caso di inadempienza.

Le opere di recupero, per aree non soggette ad interventi estrattivi, devono essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione.

Il collaudo da parte del Comune dovrà avvenire dopo almeno un ciclo vegetativo, a garanzia del risultato del recupero.

Oltre il termine previsto dall'autorizzazione il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e, avvalendosi dei depositi cauzionali di cui sopra, provvederà alla sistemazione dell'area.

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TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33 - Attivita' estrattive in atto.

La prosecuzione di attività estrattive in atto, già' autorizzate dal Comune, è consentita se non in contrasto con le previsioni contenute nella presente Variante.

Art. 34 - Norme finali.

Per quanto non contemplato nelle presenti Norme, si fa riferimento alle norme di attuazione del PIAE vigente, del Piano Regolatore Generale Comunale , al Regolamento Edilizio del Comune di Bondeno, alle leggi dello Stato e della Regione in materia di attività estrattive, edilizia e territorio.

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Comune di Bondeno Provincia di Ferrara

P.A.E.

(2009-2018)

Piano comunale per le Attività Estrattive (Legge Regionale n. 17 del 18.7.1991)

REGOLAMENTO PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DI

MATERIALI INERTI DERIVANTI DA ATTIVITA’ NON ESTRATTIVE

(Allegato alle NTA del Piano)

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INDICE

Art .

1 Oggetto del regolamento 2 Scopo

3 Strumenti di pianificazione 4 Strumenti di gestione 5 Ambiti di intervento

6 Tipologia di interventi il cui materiale di risulta è ammesso alla commercializzazione

7 Tipologia di interventi il cui materiale di risulta non è ammesso alla commercializzazione

8 Destino finale del materiale non commerciabile 9 Esclusioni

10 Tariffe

11 Rilascio autorizzazione

12 Tenuta del registro delle autorizzazioni con i quantitativi 13 Misurazioni e controlli

14 Sanzioni

15 Entrata in vigore

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TITOLO I GENERALITA’

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina la commercializzazione di materiali inerti di recupero (litotipi argillosi e sabbiosi) derivanti come risultato secondario dalla realizzazione di opere ed interventi non classificabili come attività estrattiva ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 17/91 e sue modificazioni.

Art. 2 - Scopo

In linea generale i materiali inerti di recupero devono essere reimpiegati/riutilizzati nell’ambito del sito oggetto dell’opera/intervento e destinati al ripristino dei luoghi qualora l’intervento riguardi modifiche temporanee del sito ovvero interventi destinati alla temporanea conduzione dei fondi agricoli.

In particolare, quando da specifica relazione tecnica allegata al progetto si dimostri che l’opera/intervento produce un eccedenza di materiali inerti non reimpiegabili, ovvero non collocabili in riserva in loco senza danno per la conduzione dell’opera o intervento- solo in questo caso - detti materiali possono essere commercializzati alle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 3 - Strumenti di pianificazione

La pianificazione in materia di attività estrattiva è attuata mediante:

a) il Piano territoriale regionale (PTR);

b) il Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE);

c) il Piano comunale delle attività estrattive (PAE);

Il PAE è stato redatto sulla base delle previsioni contenute nel PIAE e congiuntamente ad esso, in base allo specifico Accordo sottoscritto tra Comune e Provincia. Esso costituisce variante specifica del Piano regolatore generale.

Il PIAE ha individuato come obbiettivo di quantità il raggiungimento del 20% del fabbisogno provinciale complessivo tramite l’utilizzo di inerti provenienti da attività di trasformazione del territorio diverse da quelle di cava, assegnando, in particolare ed in via indicativa, al Comune di Bondeno un quantitativo di materiale di recupero da attività non estrattive pari a 300.000 mc (prevalentemente argilla).

Tali quantità, ai sensi dell’art.4 delle NTA del PIAE, vanno intese come indicative.

Il Comune, con delibera di Consiglio, potrà determinare incrementi della quantità di

materiali di recupero ammessi alla commercializzazione indicata al comma

precedente, sulla base dei dati di monitoraggio annuale sul PAE, senza che ciò

comporti variante al presente PAE..

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Art. 4 - Strumenti di gestione

Ai fini di dare applicazione a quanto previsto dal PAE approvato (Norme tecniche di attuazione, Titolo II - art. 4, progetti di riqualificazione ambientale e ricostruzione paesaggistica);si definisce che, dall’intero comprensorio comunale, in difetto di specifica individuazione puntuale (zonizzazione) potranno derivare i materiali inerti di recupero, alle condizioni disciplinate, tutte, con il presente regolamento.

Art. 5 - Ambiti di intervento

Gli ambiti di intervento da dove potranno derivare i materiali inerti sono così individuati:

1. Zone omogenee agricole definite dal PSC\PRG, purchè non soggette a vincoli ai sensi degli strumenti di pianificazione paesistica (PTCP) o delle vigenti normative in materia ambientale, salvo nulla osta dei competenti Enti (Soprintendenza, Provincia ect.).

2. Zone di Riqualificazione Ambientale e Paesistica, definite negli strumenti di pianificazione generale comunale vigenti alla data di adozione del presente Regolamento, ovvero previste da strumenti di pianificazione generale di ambito sovracomunale. Tali ambiti sono individuati come da privilegiare per il rilascio delle autorizzazioni alla commercializzazione nel periodo di validità del PAE;

3. Zone urbanizzate residenziali e/o produttive; zone urbanizzabili nel rispetto del PRG vigente, previa approvazione del piano particolareggiato e sottoscrizione della relativa convenzione urbanistica;

4. Zone non rientranti nei suindicati punti 1 e 2, ma riconducibili ad interventi relativi ad Opere pubbliche in generale.

Art. 6 - Tipologia di interventi il cui materiale di risulta è ammesso alla commercializzazione

Sono da considerare materiali ammessi alla commercializzazione, quelli eccedenti il quantitativo superiore a 100 mc derivanti come risultato secondario a seguito della realizzazione di opere ed interventi non classificabili come attività estrattive, e più precisamente:

a) Materiali inerti derivanti da:

1. scavi di sbancamento a sezione ampia o a sezione obbligata, in terreni di qualsiasi natura, per l’esecuzione di opere edili private negli ambiti urbanizzati od urbanizzabili previsti dal vigente PRG;

2. scavi provenienti da opere di urbanizzazione in genere, eseguite dai privati in attuazione di Piani particolareggiati e Progetti esecutivi;

3. realizzazione di Opere Pubbliche previste nei Piani triennali delle Amministrazioni procedenti;

b) Materiali inerti derivanti da:

1. scavi provenienti da interventi che trasformano in modo permanente il territorio

finalizzati a:

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- riqualificazione ambientale (aree di riequilibrio ecologico, corridoi ecologici, ecc);

- miglioramento paesaggistico e/o di ricostruzione del paesaggio storico di pianura (es:

maceri nelle forme, dimensioni e caratteristiche tipiche del nostro paesaggio rurale, ecc).

I progetti di cui al comma b) possono essere attuati solo se ricadenti in zone dove gli strumenti di pianificazione prevedano interventi di valorizzazione territoriale (naturalistica, ambientale, paesaggistica, turistica, ricreativa) riconosciuti e regolamentati dalla pianificazione comunale generale, oltre che nelle specifiche prescrizioni derivanti dalle Norme per la Tutela Paesaggistica del P.T.C.P. vigente per la Provincia di Ferrara.

Il materiale di risulta ammesso a commercializzazione sarà sottoposto al pagamento della tariffa stabilita dalla D.G.R. n. 70/1992 e successive modificazioni (art. 20 lettera m. della L.R. n. 7/2004).

Qualora la quantità di materiale di risulta proveniente dai suddetti interventi sia inferiore a 100 mc, ad esso si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 8 del presente Regolamento.

Art. 7 - Tipologia di interventi il cui materiale di risulta non può essere ammesso alla commercializzazione

Sono esclusi dalla possibilità di commercializzazione i materiali inerti secondari provenienti da trasformazioni territoriali attuate per migliorare o modificare le attività di produzione dell’impresa agricola.

Il presupposto di esclusione deriva dal fatto che la tipologia degli interventi attuati sul fondo si identifica come attività di trasformazione agricola temporanea, per cui in via prioritaria il materiale di risulta, anche se eccedente, dovrà essere trattenuto all’interno del sito e ciò allo scopo di riutilizzarlo per il ripristino dello stato dei luoghi una volta cessata l’attività.

Oltre alla ordinaria gestione delle aree agricole, ricadono in tali interventi:

 vasche per allevamento ittico;

 risaie;

 vasca di accumulo liquami zootecnici;

 vasca di stoccaggio provvisorio delle acque di accumulo per uso irriguo;

 gioco di caccia;

 altre attività assimilabili per analogia.

Art. 8 - Destino finale del materiale non commercializzabile

Il materiale di cui all’art. 7, che non può essere commercializzato, né smaltito come rifiuto in discarica, né trattenuto in sito, potrà avere la seguente destinazione:

1. riutilizzato nell’ambito di progetti di opere pubbliche in corso di realizzazione o previsti nelle programmazioni degli Enti pubblici.

2. riutilizzato come copertura giornaliera dei rifiuti depositati nella discarica al servizio del comune;

3. riutilizzato per interventi pubblici di recuperi ambientali;

4. messa in riserva temporanea, presso un area appositamente individuata dal

Comune, ove disponibile, per un periodo non superiore ad anni cinque,

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trascorsi i quali il Comune si riserva il diritto di uso del materiale depositato per finalità pubbliche.

Il materiale di risulta di cui al comma precedente, sarà esonerato dal pagamento delle tariffe di cui alla D.G.R. n. 70/1992.

L’onere del trasporto per il recapito finale ai punti 1-2-3-4, salvo diverso accordo fra le parti, resta a totale carico del richiedente dispensando il Comune da ogni onere.

Art. 9 - Esclusioni

Non è oggetto del presente regolamento la commercializzazione di

materiale inerte risultante da attività di scavo effettuato dagli Enti competenti (AIPO – Consorzi di Bonifica - Autorita’ di Bacino - ecc) e destinato alle opere di difesa idraulica, nonché interventi di protezione civile.

Art. 10 - Tariffe

I materiali ammessi alla commercializzazione dovranno essere autorizzati.

A fronte della commercializzazione il Comune applicherà le tariffe stabilite dalla L.R. n. 17/91 così come modificate dalla L.R. n. 7/2004.

Le somme versate al Comune sono devolute nella misura del 20% alla Provincia territorialmente competente e nella misura del 5% alla Regione. Tali somme sono utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione, e rinaturalizzazione ambientale e paesistica Gli oneri derivanti da detta tariffazione saranno introitati sui capitoli di bilancio in entrata e saranno utilizzate per interventi di risanamento, ripristino, valorizzazione, e rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente delle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e sperimentazione, secondo le modalità ed i fini di cui all’art 27 della L.R. n. 17/91, in materia di attività estrattive nonché in materia di difesa del suolo e delle attività di costa, per quanto in connessione con attività estrattive

Art. 11 - Rilascio autorizzazione

La ditta che rientra nei requisiti elencati dall’art. 6, contestualmente alla richiesta

dei titoli abilitativi relativi all’opera che intende realizzare dovrà richiedere

autorizzazione esplicita per la commercializzazione dei materiali; la domanda dovrà

essere presentata su apposita modulistica e sarà cura del Settore Tecnico

effettuare l’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione comunale.

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Art. 12 - Tenuta del registro delle autorizzazioni con i quantitativi

L’ufficio preposto del Comune provvederà alla tenuta del registro delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art 11 del presente regolamento, nonché all’aggiornamento dei quantitativi destinati alla commercializzazione fino alla concorrenza dei quantitativi previsti a favore del Comune negli strumenti di pianificazione vigenti.

Art. 13 - Misurazioni e controlli

In corso di commercializzazione potranno essere effettuati controlli campione sulle autorizzazioni rilasciate dal comune per accertare il destino finale del materiale di risulta.

Art. 14 - Sanzioni

L’inosservanza delle norme di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del presente regolamento saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del decuplo del valore commerciale del materiale abusivamente scavato e comunque non inferiore a €. 2.582,00=.

La violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione comunale di cui all’art.

11 del presente regolamento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima del doppio e massima del quintuplo del valore commerciale del materiale scavato in difformità e comunque non inferiore ad €. 1.549,00.

Il valore commerciale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è determinato anche con riferimento ai listini della locale Camera di Commercio, vigenti all’atto dell’accertamento della infrazione.

Coloro che trasgrediscono all’obbligo di consentire l’accesso per ispezioni e controlli, o che non forniscono i dati, le notizie e i chiarimenti richiesti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a €. 516,00 e non superiore a €. 1.549,00.

Art. 15 Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

Da tale data sono abrogate tutte le norme regolamentari disciplinanti la medesima

materia.

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