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STATUTO TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

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Academic year: 2022

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STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 (d’ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l’Associazione denominata: “UFAIT - Associazione Nazionale Ufficiali delle Forze Armate Italiane”. La denominazione dell’Associazione sarà integrata con la locuzione “Associazione di promozione sociale (in sigla APS) successivamente all’iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o, nelle more dell’istituzione dello stesso, nel Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale. A seguito della predetta iscrizione l’Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: “UFAIT - Associazione Nazionale Ufficiali delle Forze Armate Italiane - Associazione di Promozione Sociale”, in sigla denominata. UFAIT - Associazione Nazionale Ufficiali delle Forze Armate Italiane APS”. La nuova denominazione, non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio Direttivo a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2 - SEDE LEGALE

L’Associazione ha sede legale a Roma Via ____________ N° _____ ed ha durata a tempo indeterminato.

Essa potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto.

ART. 3 - ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4 - FINALITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi anche dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. In particolare l’Associazione ha lo scopo di:

– Tutelare e promuovere gli interessi morali e il prestigio degli ufficiali delle Forze Armate Italiane di ogni ruolo e grado, che siano ancora in servizio o transitati nella riserva o in congedo.

– Mantenere viva la conoscenza, la cultura le tradizioni del servizio e della vita militare, attraverso iniziative di carattere ricreativo e culturale, organizzando manifestazioni, convegni, seminari, conferenze, dibattiti, pubblicazioni ed incontri di studio, con particolare attenzione ai principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale;

– Intraprendere iniziative presso gli Organi istituzionali, l’opinione pubblica e i mezzi di informazione per stimolare e per sollecitare ogni iniziativa utile al raggiungimento dei fini perseguiti dall’Associazione;

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Pag.2 – Promuovere i rapporti tra il personale delle Forze Armate, in servizio ed in congedo, al fine di

conservare ed incrementando la fraternità tra gli stessi;

– Promuovere ed incoraggiare i valori della difesa e sicurezza della Patria, la fedeltà alle istituzioni democratiche, rafforzando i vincoli di solidarietà tra il mondo militare e la società civile;

– Rappresentare, nel quadro stabilito dalle leggi, gli ufficiali soci dell’Associazione nelle manifestazioni, ai raduni e alle celebrazioni di carattere militare o civile.

– Concorrere nei limiti delle proprie possibilità ad operazioni di soccorso in caso di pubblica calamità in termini di Protezione Civile e di Difesa Civile, anche partecipando ad altre strutture di Protezione Civile e di Associazioni d’Arma;

– Promuovere attività assistenziali, formative, educative, culturali, ricreative e sportive a beneficio dei soci e delle loro famiglie;

– Svolgere attività formativa ed addestrativa nel campo della storia militare, della geopolitica, degli armamenti, dello sport militare e delle missioni militari, nei limiti previsti dalla legislazione vigente;

– Collaborare con i reparti in servizio di tutte le Forze Armate, e dei suoi Corpi, per eventuali iniziative di supporto alla formazione con i soci che vorranno mettersi a loro disposizione qualora venisse richiesto.

L’associazione esercita le proprie attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di organizzazione promozione, diffusione della cultura, gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività di beneficienza, o anche editoriali, organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche nell’ambito di quelle previste dall’art. 5, comma 1, del CTS, individuate nei punti d), f), i), t) e v).

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L’Associazione, conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del D. Lgs n. 117/2017, realizza le attività di interesse generale sopra individuate con modalità erogativa, mutualistica, economica, secondo le determinazioni del Consiglio Direttivo.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 - REGOLAMENTO INTERNO

Il regolamento interno disciplina gli aspetti interni ed organizzativi dell’Associazione nel dettaglio, ne stabilisce l’uniforme sociale, il logo associativo e quant’altro non dettagliato nel presente Statuto.Il Regolamento interno è proposto dal Consiglio Direttivo all’Assemblea ordinaria dei Soci.Il Regolamento Interno è un atto subordinato allo Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale, e non può, quindi, modificarne le disposizioni, bensì solo integrarle.

ART. 6 - ANNO SOCIALE

L’anno sociale ha inizio il 1° gennaio e ha termine il 31 dicembre di ogni anno.

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TITOLOII - RAPPORTO ASSOCIATIVO E CARICHE SOCIALI

ART. 7 - SOCI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Si distinguono in:

A. Soci Fondatori:

Sono riconosciuti come Soci Fondatori coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo dell’associazione UFAIT. La loro qualità di soci ha carattere di perpetuità. Sono membri di diritto nel Consiglio Direttivo Nazionale; Sono altresì soci fondatori gli amministratori già iscritti all’omonimo Gruppo Nazionale UFAIT istituito nel 2018 sulla piattaforma social Facebook, all’atto di costituzione dell’Associazione e membri di diritto nel Consiglio Direttivo Nazionale, qualora accettino tale incarico.

Soci Ordinari:

Sono soci ordinari tutti gli uomini o donne che:

1) abbiano svolto il servizio militare nel grado di Ufficiale e provenienti da una delle Forze Armate italiane e della Guardia di Finanza in servizio attivo o in congedo, provenienti dai corsi AUC e dalle Accademie Militari italiane;

2) gli Ufficiali del Ruolo Speciale provenienti dai corsi Sottufficiali;

3) gli Ufficiali della Riserva Selezionata, qualora già iscritti all’omonimo Gruppo Nazionale UFAIT all’atto di costituzione dell’Associazione e in relazione al loro stato di servizio nelle FF.AA. italiane;

B. Soci Ausiliari:

In quanto corpo volontario speciale militare ausiliario delle Forze Armate ed ente di Diritto Privato sono Soci Ausiliari gli Ufficiali del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana (CMVCRI) e gli Ufficiali del corpo volontario speciale, ausiliario dell’Esercito Italiano gli Ufficiali del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) qualora già iscritti all’omonimo Gruppo Nazionale UFAIT istituito nel 2018 sulla piattaforma social Facebook, all’atto di costituzione dell’Associazione e in relazione al loro stato di servizio nelle FF.AA. italiane.

Il regolamento Interno ne definisce i criteri di nominaa cariche direttive, accettazione, rifiuto od esclusione dall’Associazione.

C. Soci Onorari e Simpatizzanti:

Sono Soci Onorari i cittadini italiani che con specifiche azioni si siano particolarmente distinti nell’ambito delle finalità perseguite dall’Associazione e che abbiano contribuito al maggior prestigio ed al potenziamento dell’Associazione o le personalità di rilievo della società civile, vengono nominati dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Nazionale. Sono Soci Simpatizzanti, senza diritto di voto nell’Assemblea dei Soci, le persone o i rappresentanti ufficialmente nominati di Enti e di Associazioni, che intendono dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi dell’Associazione. I Soci Simpatizzanti hanno pari diritti dei Soci Ordinari ed ausiliari, fatta eccezione per il diritto di voto e per la non possibilità di l’assumere cariche direttive nell’associazione.

ART. 8 - DIRITTI DEI SOCI Tutti i Soci hanno il diritto di:

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Pag.4 – essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento

– prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

– frequentare i locali sociali e godere dei benefici connessi alla loro qualità di soci;

– partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

ART. 9 - DOVERI DEI SOCI

È dovere di tutti i Soci rispettare e far rispettare lo Statuto e tutte le direttive emanate dai competenti organi sociali, mantenere riservatezza sui soci e a non divulgare notizie e dati sensibili degli altri membri, collaborare, nei limiti delle proprie possibilità e a titolo volontario, spontaneo e gratuito, al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, partecipare, salvo casi di materiale impedimento, alle assemblee ed alle manifestazioni o raduni indetti dalla Sezione di appartenenza, dal competente Consigliere Nazionale o dalla Presidenza Nazionale, versare puntualmente la quota associativa annuale, a concreta testimonianza della propria volontà di far parte del sodalizio.

ART. 10 - AMMISSIONE ALL'ASSOCIAZIONE

Per essere ammessi gli aspiranti soci devono inoltrare domanda alla Segreteria Nazionale utilizzando l'apposito modulo cartaceo e/o informatico previsto, contenente le proprie generalità, i propri recapiti di residenza, domicilio, telefono, posta elettronica, fax e quant’altro possa essere utile per permettere all’Associazione di effettuare le comunicazioni istituzionali ed esplicita adesione al presente Statuto e all’utilizzo dei propri dati nel rispetto delle norme previste dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, Sull’istanza di adesione si pronuncia il Consiglio Direttivo Nazionale entro 60 (sessanta) giorni.

Dette informazioni verranno inserite/aggiornate nel libro degli associati. Eventuali variazioni dei suddetti dati dovranno essere altresì tempestivamente comunicate alla segreteria nazionale.

ART. 11 - TESSERAMENTO E QUOTE

I soci, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all’osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

Le tessere associative, previo pagamento della quota annuale, verranno rilasciate esclusivamente dagli organismi nazionali preposti, i quali provvederanno all’invio al socio della tessera.

ART. 12 - RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di socio si intende a tempo indeterminato, ma lo stesso può recedere dall’Associazione in qualunque momento dandone comunicazione mediante lettera raccomandata indirizzata all’organo Amministrativo ed ha effetto immediato; non libera il recedente dall’obbligo del pagamento della quota associativa dell’anno in corso, salvo diversa delibera dell’organo Amministrativo.

Il socio venuto meno ai doveri sociali prescritti dal presente Statuto o dal regolamento, avendo, con il proprio comportamento arrecato danni morali e/o materiali all’Associazione, che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione o che ne comprometta il prestigio o il buon nome, è passibile dei

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provvedimenti disciplinari, ovvero, richiamo scritto; sospensione; radiazione; oltre al sostenimento delle spese qualora il suo comportamento ne abbia comportato danni materiali e/o morali.

L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale. I soci che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di far parte dell’Associazione non possono in nessun caso richiedere la restituzione delle quote ed i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

I soci receduti possono fare ricorso al Collegio dei Probiviri che valuterà l’oggetto del ricorso e delibererà in merito alla eventuale riammissione secondo principi di giustizia ed equanimità.

Qualora i motivi dell'esclusione venissero a cessare, gli interessati potranno essere riammessi.

Ugualmente in presenza di fatti o attività che possano configurare la inopportunità di accogliere la domanda di ammissione all'Associazione, il Consiglio Direttivo rigetta la richiesta e ne dà motivata comunicazione agli interessati. La decisione così assunta non è soggetta a gravame.

TITOLO III - ELEMENTI ISTITUZIONALI

ART. 13 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Gli organi statutari di UFAIT si articolano in Centrali e Territoriali.

Sono Organi centrali dell’Associazione:

– L’Assemblea Generale dei soci;

– Il Presidente;

– Il Vice Presidente o i Vice Presidenti fino ad un massimo di 5;

– L’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo Nazionale (CDN);

– Il Presidente Nazionale Onorario;

– Il Segretario;

– Il Tesoriere;

– L’Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n.

117/2017) o se facoltativamente istituito dal Consiglio Direttivo Nazionale;

– Il Collegio dei Probiviri.

Sono Organi Territoriali dell’Associazione:

– L’Assemblea di Sezione – Il Presidente di Sezione

– Il Consiglio Direttivo di Sezione;

Gli Organi territoriali hanno patrimonio proprio, distinto da quello degli Organi centrali e godono, rispetto a questi ultimi, di piena autonomia nei limiti del presente statuto. Sono responsabili verso i terzi degli effetti dell’attività svolta.

ART. 14 - ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI: COMPETENZA

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’Associazione.

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Pag.6 All’assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nei tre mesi precedenti a quello in cui si tiene l’Assemblea Generale dei Soci, risultante alla Presidenza Nazionale dal libro dei soci, e per i quali sia stato regolarmente comprovato il versamento della quota associativa annuale, conformemente a quanto stabilito dall’art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

L’Assemblea Generale dei Soci è il massimo organo deliberante dell’Associazione, esercita i poteri necessari per conseguire gli scopi dell’Associazione a mezzo degli Organi esecutivi. In particolare:

– definisce gli orientamenti generali e le direttive amministrative dell’Associazione;

– delibera sull’indirizzo programmatico;

– approva le eventuali modifiche allo Statuto;

– approva i regolamenti e le modifiche agli stessi;

– autorizza la costituzione di Sezioni, sentito il parere del Consiglio Direttivo Nazionale;

– elegge allo scadere dei mandati, il Presidente Nazionale, il Vice Presidente, Il Segretario ed il Tesoriere ed i membri del Consiglio Direttivo Nazionale, tra gli associati che abbiano i seguenti requisiti:

▪ appartenenza all’associazione da almeno tre anni, ridotta inizialmente ai tempi massimi di vita dell’associazione;

▪ che non siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;

▪ che non abbiano svolto attività in contrasto con quelle dell’Associazione.

ART. 15 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta a tutti i soci con qualunque mezzo ( lettera Raccomandata, PEC, fax o e-mail) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall’Organo di controllo.

L’Assemblea Generale dei Soci in seduta straordinaria è convocata altresì per modifiche statutarie, o per modifica dell’oggetto sociale o per scioglimento anticipato dell’Associazione o su richiesta del Comitato di Controllo.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell’Associazione stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 16 - VALIDITA’ E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA SOCI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all’art. 21 codice civile.

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Ciascun associato può farsi rappresentare nell’assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Nel caso in cui l’associazione sarà composta da meno di i 500 soci il voto per delega è possibile nel limite di 3 deleghe per ogni socio e qualora superi i 500 soci il numero sale fino ad un massimo di 5 deleghe per socio.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L’Assemblea Generale dei Soci, ordinaria o straordinaria, è valida quando vi sia rappresentato la metà più uno degli iscritti in prima convocazione, in seconda convocazione, trascorse 24 ore dalla prima, è validamente costituito con qualsiasi rappresentanza; L’Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi;

ART. 17 - ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 18 - PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all’articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 19 - CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) è l’Organo di Amministrazione e di direzione dell’Associazione. Esso è costituito da un numero dispari composto da tutti i Soci Fondatori, più dieci membri eletti fra i Soci dall’Assemblea. Qualora il numero totale del CDN fosse pari entra in Consiglio Direttivo Nazionale il primo dei non eletti.

Nel caso in cui l’Assemblea dei soci non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo Nazionale elegge fra i suoi membri il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere che è indicato su base fiduciaria dal Presidente Nazionale.

Nel Consiglio Direttivo Nazionale è auspicabile la rappresentanza di tutte le FF.AA. e della GdF; dura in carica tre anni, ad eccezione del primo Consiglio Direttivo, composto dai soli Soci Fondatori la cui durata è prevista in anni due a far tempo dalla data di costituzione dell’Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo Nazionale sono rieleggibili, ad esclusione dei soci fondatori che hanno durata illimitata. In caso di dimissioni\espulsione di un membro del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente viene cooptato un nuovo Consigliere scelto tra i soci secondo criteri di rappresentatività territoriale e di appartenenza; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

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Pag.8 Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina al suo interno il Presidente, il/i Vice/i Presidente/i nel numero massimo di cinque, un Segretario e un Tesoriere e le altre cariche previste nel presente Statuto. La convocazione del CDN è decisa dal Presidente che la presiede e le delibere devono avere il voto della maggioranza dei presenti, a parità di voto prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo Nazionale ammette i nuovi soci ed esclude i soci. Le riunioni del ConsiglioDirettivo Nazionale sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consigliere che non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo Nazionale, senza giustificato motivo, decade automaticamente dalla carica e dovrà essere sostituito.

Nel caso che un membro del Consiglio Direttivo Nazionale cessi dalla carica, prima del termine del mandato, subentra, per il restante periodo, il socio che, fra i non eletti, abbia ottenuto nell’ultima elezione il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, subentra il socio con maggiore anzianità d’iscrizione all’Associazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale, ed in sua assenza, dal Vice Presidente anziano.

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo Nazionale riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti all’insediamento.

Tutte le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale.

ART. 20 - COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE I compiti del Consiglio Nazionale sono i seguenti:

– predisporre ed approvare i bilanci di esercizio da proporre all’Assemblea Generale dei Soci;

– deliberare circa l’ammissione dei nuovi soci;

– deliberare circa l’espulsione di soci;

– determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

– proporre all’Assemblea generale dei soci il Regolamento Interno ;

– assicurare la direzione quotidiana dell’attività e deliberare su tutte le questioni di ordinaria amministrazione;

– mantenere i contatti con le strutture territoriali;

– provvedere al funzionamento di tutti i servizi e le attività dell’Associazione, conferire incarichi esterni ovunque sia prevista la presenza dell’Associazione;

– nominare i membri delle eventuali commissioni o gruppi di lavoro;

– attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

– promuovere e tenere contatti con le strutture militari, civili e con le Associazioni d’Arma e di Categoria affini;

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– curare la stipula delle convenzioni che coinvolgano l’Associazione;

– invitare alle proprie riunioni, qualora se ne riveli la necessità, associati o esperti con il solo diritto di parola;

– nominare, ove realizzato, il direttore ed il responsabile Comitato di Redazione dell’Organo di Stampa scegliendo di preferenza tra gli iscritti all’Associazione; Questa carica non dà diritto di voto se non espressamente richiesto dal Presidente Nazionale.

– nominare il/la segretario/a della presidenza. Tale figura non ha diritto di voto se non espressamente richiesto dal Presidente Nazionale.

– convocare su proposta del Presidente Nazionale l’Assemblea Generale dei Soci ordinario, fissandone le modalità di svolgimento;

– vigilare sull’attività delle strutture periferiche e approvare i loro Statuti;

– amministrare il patrimonio sociale Nazionale;

– emettere i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all’Associazione; giudicare sulle controversie tra associati;

– giudicare sui ricorsi avverso i provvedimenti di negata iscrizione emessi dalle Sedi di Sezione;

ART. 21 - PRESIDENZA NAZIONALE La Presidenza Nazionale è costituita da:

▪ Presidente Nazionale;

▪ Presidente Nazionale Onorario;

▪ Vice Presidente Nazionale (nel numero massimo di cinque);

▪ Segretario Generale;

▪ eventuale Vice Segretario generale;

▪ Tesoriere.

ART. 22 - PRESIDENTE NAZIONALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell’Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell’Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo Nazionale per la ratifica del suo operato. Per tali obiettivi potrà aprire conti correnti bancari di deposito.

Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo Nazionale, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Coadiuvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, dal Presidente Nazionale Onorario, dirige l’attività dell’Associazione per il raggiungimento degli scopi statutari nel rispetto delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea Generale dei Soci.

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Pag.10 Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere, previa delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente anziano.

Compie tutte le formalità inerenti alla legale esistenza dell’Associazione ed alla sua rappresentatività. Ha la facoltà di incaricare membri dell’Assemblea Nazionale a svolgere funzioni particolari. In assenza del presidente Nazionale, del vice Presidente o del Segretario Nazionale ogni membro del Consiglio Direttivo Nazionale rappresenta la Presidenza Nazionale quando invitato ad eventi locali o nazionali.

ART. 23 - PRESIDENTE NAZIONALE ONORARIO

Il Presidente Onorario Nazionale viene scelta dai soci fondatori del Consiglio Direttivo Nazionale tra le figure più rappresentative nelle Forze Armate e che si sono particolarmente distinti per l’opera svolta nel perseguimento delle finalità dell’associazione. Il Presidente Onorario viene nominato dai soci fondatori all’atto della costituzione dell’associazione scelto tra i soci.

Il Presidente Onorario rappresenta l’associazione nelle manifestazioni ufficiali e ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

Il Presidente onorario dura in carica a tempo indeterminato.

ART. 24 - VICE PRESIDENTE NAZIONALE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di vacanza o impossibilità temporanea di esercizio di quest’ultimo. Qualora esistano più di una figura in tale veste, sarà il più anziano iscritto in UFAIT tra di loro a ricoprire il ruolo temporaneo. Vengono nominati dal Presidente Nazionale tra i componenti il Consiglio Nazionale in un numero massimo di cinque, possibilmente rappresentanti le quattro Forze Armate italiane più la Guardia di Finanza e con criteri di rappresentatività territoriale.

ART. 25 - SEGRETARIO NAZIONALE

Il Segretario Nazionale coopera con il Presidente; dà esecuzioni alle delibere dell’Assemblea Nazionale e del Consiglio Direttivo Nazionale e cura l’attività amministrativa dell’associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.

ART. 26 - TESORIERE

Il Tesoriere sovrintende alla gestione finanziaria dell’Associazione seguendo le indicazioni del Presidente Nazionale. Rientrano nei compiti del Tesoriere:

- predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo da presentare al CDN; predisporre le aperture e le chiusure dei conti correnti in generale; predisporre i pagamenti; predisporre la contabilità istituzionale;

- provvedere, oltre alle normali operazioni amministrative relative ad entrate ed uscite dell’Associazione, al recupero delle quote associative pregresse con i mezzi che congiuntamente al CDN si riterranno più opportune; incassare le quote con le modalità fissate dal CDN; predisporre l’aggiornamento delle quote associative il cui rendiconto deve essere inviato alle Delegazioni/Sezioni con cadenza almeno quadrimestrale; Viene nominato dal Presidente Nazionale tra i componenti il Consiglio Direttivo Nazionale sulla base di un rapporto fiduciario.

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ART. 27 - L’ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall’assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea anche tra persone non socie.

L’Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L’Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall’art. 30, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di Controllo:

- vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n 231/2001, qualora applicabili, nonché sull’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;

- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Organo di Controllo può, nell’ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L’Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

ART. 28 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea dei Soci. Qualsiasi Socio con una anzianità di associazione di almeno tre anni consecutivi può candidarsi all’elezione per la carica di Probiviro, purché non ricopra altre cariche sociali o intenda candidarsi ad esse, sia in regola con tutti gli articoli statutari e non sia mai stato soccombente in un giudizio di violazione del Codice Deontologico.

Il Collegio dei Probiviri, in carica per tre anni, si compone di tre membri che sceglieranno tra loro il

Presidente del Collegio con potere di rappresentanza.

La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di controllare il rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche da parte dei Soci e degli altri organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra Soci ovvero tra Soci e organi sociali ovvero tra Soci e terzi, escluse quelle che per

legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.

Il Collegio dei Probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti,

esclusivamente all’Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri agisce per propria iniziativa o su segnalazione, esamina e giudica secondo equità, in via arbitraria irrituale e senza formalità di procedura, trasmettendo quindi il proprio insindacabile giudizio al Consiglio Direttivo che adotterà gli opportuni provvedimenti attuativi.

(12)

Pag.12 ART. 28 - ART. 29 - DELEGAZIONI

Le Delegazioni sono strutture di coordinamento delle Sezioni che:

– assicurano il coordinamento all’interno del proprio territorio regionale, intervenendo in manifestazioni che coinvolgano due o più Sezioni;

– curano i rapporti con le autorità militari e civili presenti all’interno del proprio territorio ovvero che abbiano competenza su di essa;

– assistono le Sezioni nella redazione di convenzioni, nella stipula di polizze assicurative, nel reperimento di mezzi ed attrezzature;

– curano i rapporti con la Presidenza Nazionale e le altre Delegazioni.

Le Delegazioni hanno il medesimo territorio delle Regioni previste dalla Costituzione dell’Associazione alla data di redazione del presente statuto.

Laddove in una medesima Regione sia presente una unica Sezione, questa svolgerà altresì le funzioni di Delegazione.

Ciascuna Delegazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto dai rappresentanti eletti da ciascuna delle Sezioni del suo territorio, al cui interno vengono eletti il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Sono regolamentate da uno Statuto conforme allo Statuto Nazionale, uguale per tutte le delegazioni ed allo scopo predisposto dalla presidenza Nazionale.

ART. 29 - ART.30 - COSTITUZIONE DI UNA DELEGAZIONE

La costituzione di una Delegazione è decisa dal Consiglio Nazionale in presenza di almeno due Sezioni nel medesimo distretto, in assenza le funzioni saranno esercitate dall’unica Sezione, che assumerà la funzione di Delegazione.

Con la medesima delibera il Consiglio Nazionale può attribuire alla Delegazione un nome ed uno stemma da giustapporre a quelli nazionali.

La delibera di cui ai commi precedenti può anche essere assunta dal Consiglio Nazionale di propria iniziativa.

Esaminata la domanda l’Organo di Amministrazione, se ritiene che ne sussistano i presupposti, assume la delibera di cui al primo comma.

Ciascuna Delegazione ha competenza coincidente con le Regioni indicate nella Costituzione alla data di redazione del presente statuto.

ART. 30 - SEZIONI

Elemento fondamentale dell’associazione è la Sezione locale, il cui territorio, determinato dalla relativa Delegazione o, in assenza, dal Consiglio Direttivo Nazionale, è compreso tra un Comune ed una Regione.

Ciascuna Sezione deve essere composta da almeno sei soci, di qualsiasi categoria, con prevalenza dei soci ordinari.

La Presidenza di ciascuna Sezione è affidata a persona eletta dal Consiglio Direttivo, tra Ordinari, che ne dirige l’attività.

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Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci a maggioranza dei votivalidamente espressi, tra tutti i soci.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre soci per le Sezioni composte da un massimo di dieci soci e da un ulteriore componente ogni dieci soci.

Il Consiglio nomina al suo interno, oltre al Presidente, anche un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Sono regolamentate da uno Statuto conforme allo Statuto Nazionale e approvato dal CDN.

ART. 31 - COSTITUZIONE DI UNA SEZIONE

La costituzione di una Sezione è decisa dal Consiglio della Delegazione, se costituito, altrimenti dal Consiglio Nazionale in presenza dei requisiti di cui all’ Art. 10 – Recesso ed esclusione.

Con la medesima delibera il Consiglio di Delegazione può attribuire alla Sezione un nome ed uno stemma da giustapporre a quelli nazionali. La delibera di cui ai commi precedenti può anche essere assunta dal Consiglio di Delegazione di propria iniziativa.

Esaminata la domanda l’Organo di Amministrazione, se ritiene che ne sussistano i presupposti, assume la delibera di cui al primo comma.

ART. 32 - INCOMPATIBILITÀ DELLE CARICHE SOCIALI

Sono incompatibili tra loro le cariche di Presidente, di Segretario e di Tesoriere in ambito Nazionale. Sono altresì incompatibili tra loro le cariche di membro del Consiglio Nazionale e membro del Comitato di Sorveglianza. A deroga di quanto sopra nella fase costitutiva dell’Associazione non sussisterà incompatibilità tra le cariche

ART. 33 - DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

I membri degli organi dell’Associazione di nomina elettiva durano in carica per tre anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi, salvo diversa autorizzazione dell’Assemblea Generale dei Soci;

ART. 34 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutti gli iscritti sono tenuti a demandare agli Organi Associativi specificatamente preposti, ogni controversia che dovesse insorgere tra loro.

Il Consiglio Nazionale, su richiesta dell’interessato, potrà, di volta in volta, decidere insindacabilmente se autorizzare l’iscritto ad adire l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, con esonero dell’osservanza della presente clausola compromissoria.

TITOLO IV – PATRIMONIO DELLL’ASSOCIAZIONE

ART. 35 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 36 - PATRIMONIO

Il fondo patrimoniale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:

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Pag.14 - dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

- eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

- dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;

- dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;

- dai contributi dell’Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

- dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;

- da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;

- contributi, rimborsi, proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, nello svolgimento di attività di interesse generale, accessorie e diverse che siano conformi a quanto previsto dal Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

- entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo sociale;

- proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 37 - INTRASMISSIBLITA’ QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le eventuali quote volontarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

TITOLO V – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 38 - LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DEI SOCI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del Codice del Terzo Settore, l’Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale

- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo Nazionale sulle questioni riguardanti l’Associazione.

I libri dell’Associazione sono consultabili al socio che ne faccia motivata istanza da presentare all’organo che ne cura la tenuta. La richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni. Copia degli atti sarà fornita a spese del richiedente.

ART. 39 - IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE

Il bilancio dell’Associazione, comprendente l’esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell’anno successivo, e approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

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Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 40 - IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO

ART. 41 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

ART. 42 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art 45, comma 1, del citato D.lgs. 117/2017.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 43 - RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

FIRMA (di tutti i soci Fondatori in caso di costituzione)

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