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Giuseppe FANFANI - Componente eletto dal Parlamento Dott.ssa Maria Rosaria SAN GIORGIO - Magistrato di legittimità Dott

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36/2015

Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano

La Sezione Disciplinare

del Consiglio Superiore della Magistratura

Composta dai Signori:

Avv. Antonio LEONE - Componente eletto dal Parlamento che presiede in sostituzione del

Vice Presidente del CSM Presidente

Avv. Giuseppe FANFANI - Componente eletto dal Parlamento Dott.ssa Maria Rosaria SAN GIORGIO - Magistrato di legittimità

Dott. Lorenzo PONTECORVO - Magistrato di merito Dott. Nicola CLIVIO - Magistrato di merito Dott. Luca PALAMARA - Magistrato di merito

Relatore

Componenti

con l’intervento del Sostituto Procuratore Generale dott. Eugenio Selvaggi, delegato dal Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione e con l’assistenza del magistrato addetto alla Segreteria della Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ha pronunciato la seguente

S e n t e n z a

nel procedimento disciplinare n. 152/2013 R.G. nei confronti del NOME 1

sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di UFF. 1,

(difeso dal dott. NOME 2)

(2)

i n c o l p a t o

dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1 e 2, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, nell’ambito del procedimento penale n. 10782/11 R.G.N.R. e n. 9981/11 R.G. GIP, iscritto nei confronti dell’imputato NOME 3, in violazione dei doveri di diligenza e con grave violazione di legge, ometteva di effettuare il doveroso controllo sulla scadenza del termine massimo di durata della misura cautelare applicata all’imputato, sottoposto l’8.7.11 a misura cautelare per i reati di cui agli artt. 610 e 624 bis c.p., limitandosi a sottoscrivere in data 6.9.11 un decreto di rinvio a giudizio privo della indicazione della data della udienza ed emettendo solo in data 13.12.11 il decreto di citazione diretta a giudizio completo in ogni sua parte, non rilevando l’intervenuta scadenza della misura coercitiva alla data del 7.10.11 e non richiedendo al Giudice competente la declaratoria di perdita di efficacia della misura, declaratoria poi pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari, su istanza dell’imputato, in data 17.3.12. Con tale condotta, ed in violazione dei doveri di cui all’art. l del d.lgs.vo n. 109 del 2006, violava gravemente, per negligenza inescusabile, la norma di cui all’art. 303 c.p.p., determinando una indebita, seppur solo formale, protrazione della carcerazione per complessivi giorni 162, rendendosi altresì immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato e compromettendo il prestigio dell’ordine giudiziario.

Fatto accertato nel dicembre 2012.

Conclusioni delle parti

Il Procuratore Generale conclude chiedendo il proscioglimento del magistrato incolpato, quanto meno con riferimento alla previsione, all'ipotesi di cui all'articolo 3 bis del decreto legislativo del 2006.

La Difesa conclude chiedendo l’assoluzione in conformità della richiesta del Procuratore Generale.

Svolgimento del procedimento

In esito all'attività ispettiva ordinaria condotta presso il Tribunale e la Procura della Repubblica di UFF. 1, il 2 dicembre 2013 il Ministro della Giustizia ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del dott. NOME 1 al quale ha contestato gli illeciti disciplinari sopra indicati.

(3)

Nel corso dell'istruttoria è stato espletato, in data 5 maggio 2014, l’interrogatorio del dott. NOME 1 che ha depositato una memoria difensiva.

Al termine dell'istruttoria, in data 7 ottobre 2014, il Procuratore Generale presso la Cassazione ha chiesto la fissazione dell'udienza di discussione.

Al dibattimento le parti hanno formulato le conclusioni e il procedimento è stato deciso come da dispositivo in atti, del quale è stata data lettura.

Motivi della decisione

I fatti che hanno dato origine all'incolpazione sono stati compiutamente ricostruiti nel corso dell'istruttoria e del dibattimento nei termini seguenti.

Il dott. NOME 1 è risultato essere titolare del procedimento penale n.

10782/11 R.G.N.R. e n. 9981/11 R.G. GIP, iscritto nei confronti dell’imputato NOME 3.

In data 8.7.11 NOME 3 veniva sottoposto a misura cautelare per i reati di cui agli artt. 610 e 624 bis c.p. reati ( il cui termine di fase ex art. 303, comma 1, lett. A n. 1 c.p.p. doveva stabilirsi nella misura di mesi tre con scadenza della misura alla data del 8 ottobre 2011).

In data 6 settembre 2011 il dott. NOME 1 sottoscriveva un decreto di citazione diretta privo della indicazione della data della udienza.

In data 17 novembre 2011 il decreto di citazione diretta a giudizio veniva completato in ogni sua parte (data della richiesta al Presidente del Tribunale di fissazione della data e dell’ora di udienza sulla quale in data 5 dicembre 2011 provvedeva il giudice fissando la data di udienza al 10 maggio 2012).

In data 16 marzo 2012 il difensore dell’imputato presentava istanza di scarcerazione per intervenuta decorrenza, alla data del 6 marzo 2012 del termine semestrale di custodia cautelare di cui all’art.303,comma 1 lett.b n.1 termine decorrente ad avviso del difensore dalla data di sottoscrizione del provvedimento da parte del PM.

In data 17 marzo 2012 il dott. NOME 1 esprimeva parere favorevole alla scarcerazione.

In data 17 marzo 2012 il Gip emetteva ordinanza dichiarativa dell’inefficacia della misura emessa per intervenut a decorrenza dei termini di custodia cautelare.

Nella memoria difensiva in atti il dott. NOME 1 a sua discolpa sosteneva:

di aver sottoscritto il decreto di citazione a giudizio in data 6 settembre 2011;

che successivamente alla sottoscrizione, secondo quanto stabilito dalle norme

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diverso ufficio denominato segreteria predibattimentale, avente la precipua funzione di curare il completamento del DCG già sottoscritto ed evaso con l’apposizione della data di udienza da richiedere al Tribunale;

che l’ufficio della segreteria predibatimentale aveva trattenuto il procedimento fino alla data del 17 novembre 2011 prima di richiedere la data di udienza, che successivamente veniva ricevuta il 12 dicembre 2011 potendo così provvedere la segreteria predibattimentale all’emissione del DCG il giorno dopo e cioè il 13 dicembre 2011 .

Sul punto ritiene questa Sezione, conformemente all'insegnamento delle sezioni unite espresso nella sentenza del 2012 n. 21, che incombe sul magistrato inquirente un dovere di diuturno controllo sulla scadenza dei termini di efficacia della misura in atto, che non può essere eliso da comportamenti o errori dei collaboratori, poiché il magistrato ha l'obbligo di diuturnamente vigilare circa la persistenza delle condizioni anche temporali cui la legge subordina la privazione della libertà personale di chi è sottoposto ad indagini.

Ne discende che il mero fatto che il magistrato del pubblico ministero abbia trasmesso il fascicolo alla segreteria predibattimentale, non lo esonera dalla responsabilità , persistento in capo allo stesso l’onere di vigilanza.

Inoltre anche a voler considerare valida l’argomentazione difensiva secondo la quale il termine di decorrenza della misura dovrebbe corrispondere alla data del 6 settembre del 2011, giorno nel quale il provvedimento è stato firmato senza data di udienza da parte del PM, non può non osservarsi residuerebbe comunque un ritardo di undici giorni, imputabile al magistrato.

Pur risultando la fattispecie di responsabilità disciplinare astrattamente integrata, è opportuno evidenziare che l’imputato è rimasto detenuto - nel lasso temporale nel quale la misura sarebbe stata inefficace - in forza di ulteriori, concorrenti , validi e diversi titoli restrittivi.

Pertanto, anche laddove la misura fosse stata tempestivamente dichiarata inefficace, l’imputato avrebbe comunque, sofferto la restrizione della propria libertà personale, sulla base di un titolo valido.

Posto che la scadenza del termine massimo di custodia cautelare non determina, in tale evenienza, alcun effetto negativo, né in relazione allo status libertatis del condannato, né in relazione alle possibili differenze di trattamento tra l’ipotesi della detenzione in custodia cautelare e della detenzione in espiazione della pena, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale deve ritenersi la scarsa rilevanza del fatto (per tutte Sez.

Disc. n. 101 del 2012) atteso che la lesione e la compromissione del prestigio dell’ordine giudiziario risulta, nel contesto sopra descritto, del tutto esclusa.

(5)

P.Q.M.

La Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura,

Visti gli artt. 18 19 e 3 bis del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.

109,

assolve

il dottor NOME 1 dalla incolpazione a lui ascritta perché l’illecito disciplinare non è configurabile, essendo il fatto di scarsa rilevanza.

Roma, 6 marzo 2015

Il Relatore Il Presidente

(Luca Palamara) (Antonio Leone)

Il Magistrato Segretario Depositato in Segreteria

(Liborio Fazzi) Roma,

Il Direttore della Segreteria (Vincenzo Palumbo)

Riferimenti

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