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parere del Ministro di Grazia e Giustizia sul d.1. l?lO/S e sul d.1. n.

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12 NOTIZIARIO N. 27 DEL 31 DICEMBRE 1986

Richiesta

di

parere del Ministro di Grazia e Giustizia sul d.1. l?lO/S e sul d.1. n.

1960/86/S.

I1 Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 16 dicembre 1986, in relazione alla richiecta di parere del Ministro di Grazia e Giustizia sui d.1. 1710/S

e inclusione del Tribunale di Ancona tra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di Cassazione in funzione di Presidente e di Procuratore della Repubblica*, nonche in ordine al d.1. n. 1960/86/S recante: •á l[nclusione di alcuni Tribunali e Procure della Repubblica tra gli uffici cui sono addetti magistrati di Corte di Cassazione in funzione di Presidente e Procuratore dalla Ropubblica, ha approvato

il scguente parere:

i Tribunali che, attraverso successive modificazioni dall'art. 120 R.D. 30 gen- naio 1941 n. 12, sono stati inclusi nella speciale categoria sopra ricordata (Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, R m a , Torino, Trieste, Venezia) avevano ed hanno, per composizione e per carico di lavoro, dimensioni cd importanza non comparabili con quelle del Tribunale di Ancona e degli d t r i considerati nel disegno di legge n. 1960. I motivi addotti dagli onorevoli prapo- nenti per la inclusione di altri trentanove Tribunali nella tabella A annessa alla legge 22 dicembre 1973 n. 884 richiamano da un lato esigenze di prestigio, attra- verso il riferimento alla importanza delle sedi, coincidenti con qualle di capoluoghi di Provincia o di Regione; dali'altro esigenze di funzionalita, con riguardo alle dimensioni di uffici caratterizzati dalla presenza di almeno due presidenti di sezione oltre il titolare, ed esisenze di razionalizzazione dal sistema, nel quale , gia ai Tribunali ed alle Procure di maggiore importanza sono destinati presidenti e, rispettivamente, prccuratori con funzioni di (equiparate a) magistrati di Corte di Cassazione.

Nella situazione attuale la trasformazione di 78 •á posti di appello in altret- tanti a posti di cassazjme D non importa aumento di spesa, n6 ampliamento della generale dotazione dei ruolo organico della magistratura, ne ampliamento dell'or- gmico degli uffici giudiziari interessati; vi e infatti un rilevante divario tra il nurnero di posti di organico destinati ai magistrati di Corte di Cassazione od il numero di questi ultimi, in eccesso rispetto ai posti da coprire. Il disegno di legge sembra percio destinato, tra l'altro, a soddisfare la pur Iegittima aspettativa di numerosi magistrati, che gih hanno qualifica di magistrati di Corte di Cassazione, ad ottenere in tempi meno 1une;hi le funzioni corrispondenti a tale qualifica. I1 disegno di legge, tuttavia, siiscita sotto ogni altro profilo non poche perplessita. q

La presenza in un Tribunale di due presidenti di sezione oltre al titolare

e

la sua coliocazione in un capoluogo di Provincia o di Regione non sono infatti elementi da soli sufficienti a qualificarlo come ufficio di maggiore importanza;

ne ad evidenziare una esigenza di pii1 elcvato inquadramento del suo presidente

c del suo procuratore della Repubblica. A talii fini si dovrebbe piu utilmente avere rijuardo al carico di lavoro, che varia notevolmente da ufficio ad ufficio in ra- zione di molteplici fattori, come eventuali frazionamenti del territorio della Pro.

viricia in pii1 circondari, entith degli insediamenti industriali e degii scambi, il tipo d i crirninalith, le maggiori o minori difficolta nel controllo del territorio.

Sotto il profilo funzionale cd cfficitmtistico l'attribuzione delle funzioni di

~nr~gistrato di Corte di Cass,?zione ai prcsidenti ed ai procuratori della Repubblica d i Tribunali di dimensioni rclativamente modcste non sembra destinata a produrre iniglioramenti di rilievo; 6 , anzi, possibile che l'attribuzione di funzioni piii elevate o, comunque, piu differenziate rispetto a quelle dei presidenti di sezione, esaltan- do !,I diversith di rango e di ruolo, si risolva in occasione cii minore imipegno produttivo per i capi degli uffici, indotti a privilegiare le proprie funzioni diret-

tivc riducendo in pari tempo la propria partecipazione alle attivith pii1 spaifi- crimente giurisdizionali.

Quanto alla razionalizzazione del sistema, la inclusione in tabella A di un si clcvato numero di Tribunali di pur modeste dimensioni sembra aggravare la situa- zione attuale, non rioolvencfo il problema della revisione delle circosorizioni e dcgli organici degli uffici di merito, xccntuancio le disparita di qualifica tra m a -

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sistrati esercenti tutti la giurisdizione di merito, suscitando nuove e piu diffuse aspettative e stimolando le tendenze della corporazione ad ottenere vantaggi di cosiddetta carriera attraverso modificazioni dt;li'assetto degli uffici.

Oltre a cio la norma transitoria di cui all'art. 2 del disegno di legge

n.

1960, clcttata per la necessaria salvaguardia di coloro che attualmente ricoprano i posti direttivi in esame con funzioni di magistrato di appello, automaticamente confe- risce a tali magistrati #le funzioni di magistrato di Corte di Cassazione, cosi inva- dendo la sfera delle attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura e sottraendo i magistrati stessi alle ulteriori valutazioni imposte dalla nota seu- tema della Corte Costituzionale n. 86 del 1982; creando inoltre i presupposti pcr nuovi conflitti tra l e diversr categorie dei magistrati e promossi n con o senza Ic ulteriori valutazioni del Consiglio Superiore della Magistratura.

Nell'esprimere, percio, parere sfavorevole al disegno di legge in esame, sean- bra doveroso segnalare la opportunita di rinviare ogni prowedimento in ordine alla ulteriore modificazione della tabella A annessa alla legge 22 dicembre 1973 n. 884 aiia riforma dell'ordinamento giudiziario in relazione alla duplice neces- sita di evitare elusioni delle norme vigenti in materia di progressione in carriera, attraverso la previsione di norme transitorie in contrasto con il sistema, e di ri- vedere l'assetto globale delle circoscrizioni e degli organici dei Tribunali.

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