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(1)

L IBERA U NIVERSITÀ I NTERNAZIONALE DEGLI S TUDI S OCIALI

G UIDO C ARLI

D OTTORATO DI RICERCA IN

D IRITTO DELL ’ ARBITRATO INTERNO ED INTERNAZIONALE

XXII CICLO

C OORDINATORE CHIARISSIMO P ROF . G IOVANNI V ERDE

“I rapporti tra la giustizia sportiva e la giustizia statale, con particolare riferimento all’istituto dell’arbitrato”

TUTOR

CHIARISSIMO PROF.GIOVANNI VERDE

CANDIDATO

DOTT.CHRISTIAN CORBI

ANNO ACCADEMICO 2009/2010

(2)

I RAPPORTI TRA LA GIUSTIZIA SPORTIVA E LA GIUSTIZIA STATALE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLISTITUTO DELLARBITRATO

INDICE Introduzione

CAPITOLO 1–L’ORDINAMENTO SPORTIVO ED IL VINCOLO DI GIUSTIZIA

1. La rilevanza giuridica dello sport

2. Il fenomeno sportivo come realtà ordinamentale

3. La sopravvenuta “costituzionalizzazione” dell’ordinamento sportivo

4. I diversi ambiti territoriali dell’ordinamento sportivo ed il principio di autonomia 5. La natura giuridica del C.O.N.I.

6. Le federazioni sportive nazionali tra pubblico e privato: la teoria della c.d.

“doppia natura”

7. Segue: un’altra ricostruzione possibile. Le federazioni sportive quali “soggetti privati in controllo pubblico”

8. Il vincolo di giustizia, le clausole compromissorie ed il “principio di rilevanza”

9. La giustizia sportiva “tecnica”, una giurisdizione speciale?

CAPITOLO 2–I RAPPORTI TRA ORDINAMENTO STATALE ED ORDINAMENTO SPORTIVO

1. I rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo prima della legge n.

280 del 2003

2. I limiti delle soluzioni adottate dalla giurisprudenza ed i presupposti

“straordinari” e “d’urgenza” che hanno portato all’emanazione del d.l. n. 220 del 19 agosto 2003

3. Il contenuto della legge n. 280 del 2003

4. Perplessità e dubbi all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 280 del 2003

5. La legittimità costituzionale della giurisdizione condizionata in materia sportiva 6. Le questioni di giustizia tecnica e disciplinare: difetto assoluto di giurisdizione

statale ovvero sindacabilità giurisdizionale esterna c.d. “di tipo debole”?

(3)

7. Le questioni sportive di natura patrimoniale ed il principio dell’alternatività della tutela

8. Le questioni di carattere c.d. amministrativo demandate alla giurisdizione esclusiva del TAR Lazio

9. Le ragioni di una nuova giurisdizione esclusiva ed i profili di carattere costituzionale

CAPITOLO 3–L’ARBITRATO NELLA GIUSTIZIA SPORTIVA

1. Le procedure di giustizia sportiva endofederali. Differenze con l’arbitrato in senso proprio

2. L’arbitrato nelle controversie economiche ed in particolare l’arbitrato di lavoro sportivo

3. Le istituzioni permanenti di arbitrato sportivo: il Tribunale Arbitrale dello Sport (T.A.S.) e la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (C.C.A.S.)

4. Le problematiche relative al giudizio arbitrale che si svolgeva dinanzi la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport istituita presso il C.O.N.I.:

l’impostazione del Consiglio di Stato

5. I corollari della dottrina a sostegno dell’impostazione del Consiglio di Stato: a) obbligatorietà dell’appartenenza all’ordinamento sportivo e conseguente obbligatorietà dell’arbitrato sportivo; b) mancanza di terzietà funzionale della C.C.A.S.; c) potestà della C.C.A.S. di annullare i provvedimenti resi dagli organi di giustizia sportiva

6. La giurisprudenza post legge n. 280 del 2003 del TAR Lazio: le diverse soluzioni offerte dai giudici amministrativi di primo grado

7. L’orientamento della Suprema Corte di Cassazione

8. I limiti delle diverse impostazioni dei giudici amministrativi

9. Le posizioni giuridiche di interesse legittimo sono sempre ed in ogni caso indisponibili?

10. La ricostruzione in termini privatistici dell’attività c.d. “amministrativa” delle federazioni sportive

(4)

11. L’alterità del sindacato della C.C.A.S. rispetto ai rimedi di giustizia sportiva endofederale

12. Segue: la tipologia del sindacato della C.C.A.S., con particolare riferimento alla decisione endofederale a contenuto tecnico discrezionale

CAPITOLO 4–LA RIFORMA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA ISTITUITI PRESSO IL C.O.N.I.

1. Il nuovo Statuto del C.O.N.I. e le modifiche apportate ai meccanismi di giustizia sportiva

2. Il ruolo prevalentemente amministrativo dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva 3. Il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e la funzione arbitrale c.d. a

modalità “rituale”

4. Considerazioni sul nuovo sistema: una soluzione di compromesso?

Conclusioni Bibliografia

(5)

INTRODUZIONE

La materia del diritto dello sport, a causa della scarna e molto spesso lacunosa normativa di riferimento, ripropone da sempre l’insoluto problema del rapporto tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale, con particolare riferimento alla

“autonomia” del primo ed alla “supremazia” del secondo1.

Ancor prima del malriuscito tentativo di regolamentazione posto in essere dal legislatore attraverso il decreto legge n. 220 del 2003 (successivamente convertito nella legge n. 280 del 2003), la dottrina e la giurisprudenza si confrontavano serratamente sull’argomento, arrivando a teorizzare opposti modelli di giustizia sportiva collegati in vario modo alla giurisdizione statale ed ai procedimenti arbitrali.

Le diverse soluzioni di volta in volta prospettate, in alcuni casi avallate dal parere di autorevoli studiosi, in altri confortate da discutibili decisioni giurisprudenziali, riposavano, talvolta, sulla natura giuridica dei soggetti coinvolti, sulla qualificazione dei relativi atti e, quindi, sulla natura delle posizioni giuridiche soggettive in gioco.

Talaltra, invece, sulla natura della giustizia sportiva e degli arbitrati ad essa collegati.

In ogni caso, il minimo comun denominatore del rapporto tra ordinamento statale ed ordinamento sportivo – mai messo in discussione anche prima della sua consacrazione normativa nell’art. 1 della legge n. 280 del 2003 – era ed è rappresentato dal “principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo”.

Anche alla luce dell’acceso dibattito a cui si è appena accennato, il presente contributo si pone l’ambizioso obiettivo di analizzare il ruolo che occupa l’arbitrato all’interno della giustizia sportiva.

A tal fine, appare opportuno prendere le mosse dal procedimento che si svolgeva dinanzi la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (di seguito C.C.A.S.) presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito C.O.N.I.) – oggi abolita – per comprendere se esso avesse natura di arbitrato e se il relativo atto finale potesse effettivamente essere qualificato come vero e proprio lodo a modalità irrituale.

La corretta soluzione del quesito prospettato richiede, però, la previa soluzione del seguente ed ulteriore problema: il procedimento che si svolgeva dinanzi la C.C.A.S.

      

1 LUBRANO E., Ordinamento sportivo e giustizia statale, in www.studiolubrano.it.

(6)

rappresentava un procedimento autonomo oppure costituiva l’ultimo grado di giustizia sportiva?

Rilievo non da poco, se si tiene conto che la legge n. 280 del 2003 subordina il ricorso all’Autorità Giudiziaria statale al previo esperimento della c.d. “pregiudiziale sportiva”.

D’altra parte, posto che sempre la citata legge individua nel TAR Lazio il giudice tendenzialmente2 deputato a conoscere delle eventuali impugnazioni dei provvedimenti endofederali, occorre ulteriormente stabilire: a) se oltre al provvedimento decisorio emesso dalla C.C.A.S. si potessero impugnare, dinanzi al TAR, anche i c.d.

atti presupposti adottati dalle federazioni sportive; b) quale fosse la tipologia di vizi da far valere in sede giudiziale e se l’Autorità amministrativa potesse, quindi, entrare nel merito della decisione resa dall’organo arbitrale permanente.

Inoltre, sempre nel tentativo di impostare correttamente la premessa del discorso, si dovrà dar conto della diversità di atteggiamento che l’argomento assume qualora le questioni portate all’attenzione del giudice sportivo abbiano o meno rilevanza anche per l’ordinamento statale.

In tale ambito, si colloca l’acceso dibattito sulla legittimità del c.d. “vincolo di giustizia”3 contenuto negli statuti federali, strettamente connesso al tema della

“autodichia” dell’ordinamento sportivo, da distinguere, come vedremo, dalla c.d.

“clausola compromissoria”.

Nel tentativo di delimitare definitivamente il confine tra giurisdizione statale e giurisdizione sportiva, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 5775 del 23 marzo 2004) hanno enucleato quattro categorie di controversie connesse con l’ordinamento sportivo: a) questioni tecnico – sportive; b) questioni disciplinari; c) attività provvedimentali delle federazioni; d) questioni economiche.

La predetta pronuncia non ha però risolto alcune questioni centrali del dibattito ed ha, pertanto, lasciato aperti una serie di interrogativi: la giustizia “tecnico-sportiva”

configura una giurisdizione speciale? Le questioni “tecniche” e “disciplinari” devono sempre e comunque essere inquadrate nell’ambito dell’ “irrilevante” giuridico?

      

2 Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 280 del 2003, la controversie di natura economica sono demandate alla competenza del giudice ordinario.

3 LUISO, La giustizia sportiva, Milano, 1975, 42.

(7)

A far da cornice ai problemi (peraltro non pochi e non di pronta soluzione) finora evidenziati, si contrappongono le diverse ricostruzioni, in chiave pubblicistica o privatistica, delle funzioni esercitate dalle federazioni sportive.

A detta di alcuni Autori4, quest’ultime, pur rivestendo formalmente la qualifica di soggetti dotati di personalità giuridica di diritto privato, sembrerebbero svolgere, seppure in determinati casi (es. ammissione di una squadra di calcio al Campionato di calcio), attività pubblicistiche, in qualità di organi del C.O.N.I. (Ente pubblico).

Nella materia del diritto dello sport, infatti, non è sempre agevole distinguere tra momenti associativi di rango privatistico e pubblicistico, nonostante da ciò possa dipendere la qualificazione degli atti delle autorità sportive e l’esatta individuazione della natura delle posizioni giuridiche soggettive azionate.

E’ pur vero, però, che la “meccanica catalogazione nelle categorie privatistiche e pubblicistiche mal si adatta ai fenomeni giuridici prodotti dai gruppi sociali”5.

Ad ogni buon conto, qualora si optasse per la ricostruzione in chiave pubblicistica dei poteri delle federazioni sportive, si porrebbe l’ulteriore quesito dell’arbitrabilità delle controversie aventi ad oggetto “interessi legittimi”.

Di qui la necessità di chiedersi se davvero la predetta situazione giuridica soggettiva sia sempre e comunque inarbitrabile ovvero se alla luce dell’evoluzione del diritto amministrativo, che sembra aver ormai abbandonato gli stringenti dettami pubblicistici per aprire la strada verso l’impiego di taluni strumenti negoziali, si possano attualmente configurare ipotesi di interessi legittimi compromettibili in arbitri.

Altra parte della dottrina è comunque incline a ritenere, indipendentemente dalla superabilità di tale ultima problematica, che la natura delle federazioni sportive rivesta il carattere privato e che l’intero settore della giustizia sportiva, quale espressione del più generale fenomeno associativo, non possa essere “tinta di pubblico”6.

Nel tentativo di uscire quindi dalla gravissima impasse in cui si trova(va) la giustizia sportiva7, il C.O.N.I., nello Statuto adottato in data 26 febbraio 2008 ed entrato       

4 Per tutti si veda, GOISIS, Giustizia sportiva tra funzione amministrativa e arbitrato, Milano, 2007, passim.

5 ROSSI, Enti pubblici associativi, Napoli, 1979, 123 e ss.

6 DE SILVESTRI,in AA. VV., Diritto dello sport, Firenze, 2008, 8.

7 DE SILVESTRI,in AA. VV., op. cit., Firenze, 2008, 4. Secondo l’Autore, lo stato di impasse in cui versa(va) la giustizia sportiva è ascrivibile al fatto che la medesima è stata ricondotta in un background pubblicistico del tutto incompatibile con il fondamento privatistico delle federazioni- associazioni e dei loro strumenti di tutela voluto dalla Costituzione.

(8)

in vigore sin dal 2009, ha riscritto le regole di un nuovo sistema di giustizia fondato sull’arbitrato.

Tra le novità, vi è l’abolizione della C.C.A.S., sostituita dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva, a cui sono affidati compiti di governo del sistema complessivo e, al tempo stesso, di terzo grado di giustizia sportiva.

Ad essa viene affiancato il c.d. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, organo esterno all’ordinamento sportivo con funzioni arbitrali in senso proprio.

Alla luce della menzionata riforma, occorre quindi chiedersi se le soluzioni giurisprudenziali e dottrinarie individuate con riferimento alla C.C.A.S. conservino ancora il carattere dell’attualità – potendo esse essere traslate, seppure con le dovute precisazioni, nel nuovo sistema descritto nel recente Statuto del C.O.N.I. – oppure se, essendo mutato il contesto normativo, è necessario pervenire a conclusioni diverse.

Sotto altro e diverso profilo, non deve meravigliare se l’ordinamento sportivo, completamente “destabilizzato” a causa del susseguirsi di interventi normativi8 quantomeno discutibili, sia stato costretto “ad interrogarsi sulla natura, sui gradi e sui limiti che [gli] competono”9 ed a pervenire a soluzioni “interpretative/correttive” della legge n. 280 del 2003 attraverso lo strumento statutario.

Il compito affidato all’interprete del diritto non consiste, quindi, nel confutare o avallare uno dei diversi orientamenti, quanto chiedersi se sia possibile individuare un modello di giustizia sportiva caratterizzato da una maggiore fedeltà e prossimità al dettato normativo ed alla volontà espressa dalle parti negli statuti federali10.

Del resto, sebbene la materia in esame necessiti di una ricostruzione organica e di un intervento di semplificazione da parte del legislatore, non ci si può attualmente sottrarre al confronto con le diverse tesi elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche allo scopo di fornire, comunque, una risposta più snella e chiara possibile, in un ambito, quello dello sport, caratterizzato da notevoli e contrapposti interessi economici.

      

8 CONSOLO, Due Corti e la giustizia sportiva del calcio tra arbitrato e atto amministrativo e, più ancora, tra pubblico e privato, in Corriere giuridico, 2007, n. 8, 1114. L’Autore parla di una sorta di

“Babele” e di “premesse sistemologiche così divaricate e/o anfibie”.

9 DE SILVESTRI,in AA. VV., op. cit., Firenze, 2008, 13.

10 AULETTA, Un modello per la Camera di conciliazione e arbitrato per lo sport, in Rivista dell’arbitrato, 2007, 145 e ss.

(9)

       

Preliminare allo studio del rapporto tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale si pone la ricostruzione del “quadro di sistema” dell’ordinamento settoriale nella sua attuale configurazione11.

A tal fine, si rende necessario ripercorrere, seppure brevemente, l’evoluzione storica dello sport e le tappe che hanno portato all’istituzionalizzazione del fenomeno sportivo quale realtà ordinamentale, onde consentire l’individuazione di quei presupposti che conferiscono dignità scientifica12 alla materia in esame.

Ciò anche in risposta a quella parte della dottrina13 che sosteneva l’assoluta “a- giuridicità” dell’ordinamento sportivo e quindi la natura pattizia delle relative norme14.

La predetta analisi, quindi, oltre a costituire il punto di partenza della presente ricerca, si pone quale strumento di lettura per comprendere la settorialità dell’ordinamento sportivo ed il suo carattere autonomo.

 

11 LUBRANO E., I rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statale nella loro attuale configurazione, in www.studiolubrano.it.

12 RUSSO, L’ordinamento sportivo e la giustizia sportiva, in www.giustiziasportiva.it, 2006.

13 FURNO, Note critiche di giochi, scommesse e arbitraggi sportivi, in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, 1952, passim.

14 Amplius GUAZZALINI, Premesse storiche al diritto sportivo, Milano, 1965, passim.

(10)

CAPITOLO1

L’ORDINAMENTOSPORTIVOEDILVINCOLODIGIUSTIZIA

SOMMARIO: 1. La rilevanza giuridica dello sport. – 2. Il fenomeno sportivo come realtà ordinamentale. – 3. La sopravvenuta “costituzionalizzazione” dell’ordinamento sportivo. – 4. I diversi ambiti territoriali dell’ordinamento sportivo ed il principio di autonomia. – 5. La natura giuridica del C.O.N.I. – 6. Le federazioni sportive nazionali tra pubblico e privato: la teoria della c.d. “doppia natura”.

– 7. Segue: un’altra ricostruzione possibile. Le federazioni sportive quali “soggetti privati in controllo pubblico”. – 8. Il vincolo di giustizia, le clausole compromissorie ed il “principio di rilevanza”. – 9. La giustizia sportiva “tecnica”: una giurisdizione speciale?

1. LA RILEVANZA GIURIDICA DELLO SPORT

Preliminare alla riflessione sui rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale è l’indagine sulla rilevanza giuridica dello sport1.

Al riguardo, nell’analisi del fenomeno sportivo da un punto di vista giuridico ordinamentale, la dottrina si è spesso scontrata con una concezione statalistica e totalitaria del diritto2, che relegava lo sport ad un “complesso sistema di giochi”3 ovvero, nella migliore delle ipotesi, all’ambito dell’educazione fisica e delle attività motorie.

In particolare, si tentava di costruire una nozione fenomenologica o strutturale di sport quale sottocategoria del gioco4.

Il corollario di tale impostazione si precisava nell’escludere qualsiasi eventuale

“interferenza o collisione tra l’ordinamento statale e l’ordinamento tecnico sportivo, trattandosi di ordini eterogenei situati su piani differenti”5.

D’altra parte, la dottrina dominante inquadrava il fenomeno sportivo come vero e proprio ordinamento6, riconoscendone i tratti caratteristici7 e ponendo in rilievo l’esigenza di coordinarne i rapporti con l’ordinamento statale8.

      

1 GOISIS,op. cit., Milano, 2007, 33.

2 RUSSO, op. cit., in www.giustiziasportiva.it.

3 FURNO, op. cit., in Rivista trimestrale di diritto processuale civile, 1952, passim.

4 LOLLI, Sport e società tra realtà e immaginario, Roma, 1995, 54; DE SILVESTRI,in AA. VV., op. cit., Le Monnier Università, Firenze, 2008, 1 e ss.

5 FURNO, op. cit., 1952, passim; RUSSO, op. cit., in www.giustiziasportiva.it.

(11)

Per comprendere, quindi, le ragioni che hanno consentito di accogliere la predetta ultima impostazione e di confutare la prima9 – pervenendo, così in maniera pacifica, all’istituzionalizzazione del fenomeno sportivo quale realtà ordinamentale – si rende necessario ripercorrere, seppure brevemente, le tappe che hanno portato all’attuale valenza semantica del termine “sport”10, nonché l’evoluzione storica del concetto da essa espresso, onde consentire l’individuazione di quei presupposti che hanno conferito alla materia dignità scientifica11.

Con riferimento al primo aspetto, giova rilevare come il vocabolo “sport”, non indicando direttamente un bene della vita ed essendo, viceversa, la risultante di complesse elaborazioni concettuali, risulti “al tempo stesso tra i più generici e polisensi”12.

Nel risalire all’etimologia del predetto termine, occorre, quindi, riferirsi al termine latino “deportare”, il cui significato, tra gli altri, è quello di “uscire fuori porta”, cioè uscire al di fuori delle mura cittadine per dedicarsi ad attività sportive13.

Il lemma della parola “sport” si afferma, quindi, nella lingua provenzale14 come

“deportar” e, solo successivamente, approderà al ceppo linguistico francese come

“desporter” (svago, divertimento)15.

Nel XIV secolo, il termine verrà recepito dalla lingua inglese come “desport” e, nel XVI secolo, abbreviato e ricondotto all’attuale “sport”16.

Con riguardo al secondo aspetto, al di là della terminologia usata, sono tuttora vive le dispute sui confini con le altre attività motorie e sulla possibilità di ricomprendere nel concetto anche le pratiche non incentrate sull’agonismo17.

      

6 SATTA F., Introduzione ad un corso di diritto amministrativo, Padova, 1980, 7 e ss.; LAMBERTI, Gli ordinamenti giuridici: unità e pluralità, Salerno, 1980, 32 e ss.

7 MARANI TORO, Gli ordinamenti sportivi, Milano, 1977, 4 e ss.

8 DE SILVESTRI, Lo sport nella Costituzione italiana ed europea, in www.giustiziasportiva.it.

9 GUAZZALINI, op. cit., Milano, 1965, passim.

10 PERSEO, Analisi della nozione di sport, in Rivista di diritto sportivo, 1962, 134. L’Autore sottolinea come il significato giuridico del termine sport, se riferito ad un contesto internazionale, non coincide con quello fenomenico.

11 LUBRANO E.,op. ult. cit., in www.studiolubrano.it.

12 DE SILVESTRI,in AA. VV., Diritto cit., Firenze, 2008, 1.

13 RUSSI, La democrazia dell’agonismo – Lo sport dalla secolarizzazione alla globalizzazione, Pescara, 2003, 16. Secondo l’Autore, originariamente il vocabolo si riferiva ad ogni esercizio fisico svolto per mero diletto senza alcuna utilità.

14 MANDELL, Storia culturale dello sport, Roma – Bari, 1989, 250. L’Autore rileva che sussistono dispute in ordine alla primogenitura etimologica tra inglesi e francesi. Sul punto si veda anche LOLLI, op. cit., Roma, 1995, 3.

15 ZAULI, Appunti di storia dell'Educazione Fisica, Roma, 1951, 21 e ss.

16 HARRIS, Sport in Greece and Rome, Londra, 1972, 78 e ss.

(12)

Del resto, mutevoli sono le filosofie che nel corso del tempo hanno informato il significato della parola in esame.

Se le primitive attività sportive venivano concepite in termini utilitaristici (ad esempio la caccia o la lotta)18, è l’interruzione con il legame al fine pratico dell’alimentazione o della sopravvivenza che le ricondurrà nell’alveo proprio dell’ambito sportivo19.

Ma il concetto di sport inteso in senso moderno20 trova la sua piena attuazione già nella cultura ellenica, con i giochi che si tenevano in favore di Zeus, le Olimpiadi21.

Per la civiltà greca classica, infatti, nonostante fossero comunque numerose le feste in cui le gare sportive si intrecciavano con cerimonie religiose (es. giochi Pitici, i giochi Nemei, i giochi Istimici, ecc.), nessuna raggiungeva il prestigio e l’importanza dei Giochi che ogni quattro anni riunivano ad Olimpia, nell’Elide, regione del Peloponneso, i migliori atleti provenienti da tutte le città greche, comprese le lontane colonie dell’Italia meridionale, dell’Asia Minore e della Crimea22.

I vincitori venivano visti come degli eroi e le loro vittorie erano nobilitate da poeti, cantori, scultori e finivano per essere cristallizzate nelle espressioni dell’arte dell’epoca23.

Ma già nell’antichità il dilettantismo ebbe vita breve e, con il trascorrere del tempo, divenne prassi comune, per città e mecenati privati, contendersi gli atleti migliori ingaggiandoli a gran prezzo e finanziandoli per tutto il periodo della preparazione.

Già durante il I secolo a.C., gli atleti, al fine di curare i propri interessi di categoria, erano, infatti, riuniti in associazioni24.

D’altra parte, a tale visione dello sport si contrapponeva, nettamente, quella espressa dai Romani, per i quali lo sforzo fisico non poteva essere inteso secondo lo spirito ellenico, in quanto inutile perché privo di finalità pratiche. Tuttavia, anche per i       

17 LOLLI, op. cit., Roma, 1995, 54.

18 ULMANN, Ginnastica, educazione fisica e sport dall’antichità ad oggi, Roma, 1973, 281.

19 FRANZONI, Storia degli sports, Milano, 1933, 39 e ss.

20 MARANI TORO, op. cit., Milano, 1977, 72 e ss. L’Autore utilizza la seguente locuzione “fine inutilitaristico e astratto” diretto a perseguire “il miglioramento continuo del risultato”.

21 LE FLOCMAN, La genèse des sports, Parigi, 1962, 5. L’Autore evidenzia che le attuali discipline sportive sono la diretta continuazione delle preesistenti attività motorie, praticate nell’epoca ellenica.

22 WEBER, Olimpia e i suoi sponsor, Milano, 1992, 43 e ss.

23 HARRIS, op. cit., Londra, 1972, 78 e ss.

24 JACOMUZZI, Gli sports, Torino, 1965, 45 e ss.

(13)

Romani l’interesse ai Giochi era fortissimo, ma doveva essere letto in chiave cruenta e spettacolare per soddisfare i bassi istinti del popolo, di cui l’antico brocardo latino,

“panem et circenses”, ne sintetizza il rilievo25.

Durante l’epoca medioevale, lo sport rimase invece legato a finalità strettamente utilitaristiche e rivolte alla sopravvivenza del singolo: risultava utile, ad esempio, quando veniva impiegato per imparare ad usare le armi26.

Intorno al XI secolo, lo sport ebbe un sussulto, almeno nelle classi nobiliari, con l’affermarsi della pratica dei tornei cavallereschi27.

Solo nell’epoca rinascimentale, si ebbe però una straordinaria fioritura delle attività sportive, tra cui la scherma e l’equitazione, grazie al diffondersi della filosofia secondo cui lo sport rappresenta svago, momento di evasione dal quotidiano e si fonda sul rispetto di regole e valori diretti alla formazione ed allo sviluppo armonico del corpo e della mente28.

La nascita dell’ordinamento sportivo, da un punto di vista squisitamente giuridico, può essere invece ricondotta alla seconda metà del 180029 con la crescita della comunità sportiva, il moltiplicarsi delle competizioni internazionali ed il ripristino dei Giochi Olimpici dell’antica Grecia30.

       

Un contributo fondamentale infatti è stato apportato da Pierre De Fredi, meglio noto come barone De Coubertin, grazie al quale veniva approvata l’organizzazione dei primi Giochi Olimpici dell’era moderna31.

Il 16 giugno 1894 veniva costituito il Comitato Ministeriale dei Giochi Olimpici32, poi divenuto Comitato Internazionale Olimpico (organizzazione permanente, non governativa, priva di soggettività internazionale), dotato del potere di organizzare e decidere in ordine all’ammissione ai Giochi Olimpici, regolata dai

 

25 FUGARDI, Storia delle Olimpiadi, Bologna, 1972, 9 e ss; WEBER, op. cit., Milano, 1992, 43 e ss.; HARRIS, op. cit., Londra, 1972, 78 e ss.; FRANZONI, op. cit., Milano, 1933, 39 e ss.; ZAULI, op. cit., Roma, 1951, 37 e ss.; JACOMUZZI, op. cit., Torino, 1965, 45 e ss.

26 JACOMUZZI, op. cit., Torino, 1965, 45 e ss.

27 FRANZONI, op. cit., Milano, 1933, 39 e ss.

28 FRANZONI, op. cit., Milano, 1933, 43 e ss.

29 MANDELL, op. cit., Roma – Bari, 1989, 307.

30 FUGARDI, op. cit., Bologna, 1972, 12; WEBER, op. cit., Milano, 1992, 43 e ss.; HARRIS, op. cit., Londra, 1972, 89.

31 FRANZONI, op. cit., Milano, 1933, 34 e ss.

32 MANDELL, op. cit., Roma – Bari, 1989, 307.

(14)

principi contenuti nella Carta Olimpica (vero e proprio statuto dell’ordinamento sportivo internazionale)33.

Con l’affermarsi delle federazioni sportive internazionali, si diede successivamente inizio ad un non facile periodo di definizione delle rispettive sfere di attribuzione tra le prime ed il C.I.O.34

Nasceva, così, il primo apparato organizzativo mondiale.

Il riflesso di tale evento su scala nazionale si registrava in Italia nel 1942 con la legge n. 426 istitutiva del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), la quale mirava a creare strumenti di intermediazione e di raccordo tra i vari livelli sportivi territoriali35.

A tale ente dotato di personalità giuridica pubblica, veniva affidato il compito di curare lo sviluppo e la promozione dello sport in Italia, di vigilare sul corretto funzionamento e svolgimento dell’attività sportiva e di conformarsi agli indirizzi emanati dal C.I.O.36

La genesi dell’ordinamento sportivo nazionale veniva, quindi, perfezionata con l’affiliazione al C.O.N.I. delle federazioni sportive nazionali.

Tuttavia, se, da un lato, la creazione di una struttura ordinamentale di tal fatta rinviava ad un concetto di sport da intendersi quale mera attività agonistica, dall’altra, iniziava a farsi largo l’idea di “sport per tutti”.

Tale ultima categoria nasceva, in Italia, nella seconda metà del novecento, in seguito al superamento della depressione socio economica del dopoguerra ed al conseguente sviluppo del Welfare State37 e trovava definitiva consacrazione attraverso il suo riconoscimento in ambito comunitario.

       

Nella prima Carta europea dello sport per tutti del 1976 si è, infatti, riconosciuto a ciascun individuo l’indiscriminato diritto a praticare qualsivoglia forma di attività sportiva38.

 

33 FRANZONI, op. cit., Milano,1933, 45.

34 DE SILVESTRI,in AA. VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 3.

35 MARANI TORO, op. cit., Milano, 1977, 213 e ss.

36 L’art. 2 del D. Lgs. n. 242 del 1999, dopo aver definito il C.O.N.I. recita che l’ente “si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal C.I.O.”.

37 DE SILVESTRI, in AA.VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 3; DE SILVESTRI, Lo sport cit., in www.giustiziasportiva.it.;

38 DE SILVESTRI, op. ult. cit., in www.giustiziasportiva.it.

(15)

Sempre nell’ambito comunitario, i principi informatori dello sport e le funzioni che esso svolge nel settore sociale, culturale, sanitario ed educativo39, hanno trovato affermazione ed esplicito riconoscimento nel Trattato di Roma del 2004 (istitutivo della Costituzione Europea, seppure non entrata in vigore).

Alla luce del breve excursus storico appena condotto, è agevole quindi ritenere che lo sport ha assunto nel corso degli anni una rilevante dimensione di massa40, imponendo, per tal via, al legislatore, una ferrea regolamentazione di ogni suo aspetto41. La descritta caratteristica, unita all’affermarsi della “teoria della pluralità di ordinamenti giuridici” all’interno dello Stato inteso quale istituzione, ha indubbiamente favorito l’inquadramento dello sport come “fenomeno ordinamentale”, arrivando, così, a sostenerne il sospirato e doveroso rilievo giuridico42.

Sotto altro e diverso profilo, però, il concetto di sport non è perfettamente sovrapponibile a quello comune43, in quanto esso non esiste solo nell’ambito delle federazioni sportive, e quindi dell’ordinamento sportivo, ma opera anche a livello diffuso, perché diretto a soddisfare i bisogni esistenziali dell’uomo44.

In altri termini, il fenomeno ludico si presenta, sia a livello nazionale, sia a livello internazionale, sotto due aspetti, tra loro distinti: da un lato, vi è lo sport c.d.

“istituzionalizzato”; dall’altro, lo sport definito “amatoriale”, “per tutti”, “sociale”45. Il primo consiste nell’insieme di gare ufficializzate in ragione del loro inserimento nel più ampio contesto istituzionalizzato destinato ad attuare l’agonismo programmatico e, quindi, a ricercare il miglioramento del risultato46.

Il secondo, invece, raggruppa le restanti attività, tutte accumunate dalla caratteristica di svolgersi al di fuori dei circuiti federali ed olimpici47.

      

39 DI NELLA, Le federazioni sportive nazionali dopo la riforma, in Riv. dir. sportivo, 2000, 57.

40 Alcuni Autori con rammarico ritengono che un certo sport abbia ormai trasceso l’aspetto legato ai valori olimpionici ed abbia ceduto il passo agli aspetti prettamente economici e commerciali. Sul punto, si veda MARANI TORO, op. cit., Milano, 1977, 46; BAGHERO,PERFUMO,RAVANO, Per sport e per business: è tutto parte del gioco, Milano, 1999, 33 e ss.

41 CAFFERATA, Introduzione, in CHERUBINI CANIGIANI, Esperienze internazionali di marketing sportivo, Torino, 1998, passim. L’Autore afferma che lo sport rappresenta il più chiaro esempio della rivincita, sul piano economico e sociale, delle attività reputate per lungo tempo minori o improduttive, che si è tradotta in crescenti investimenti di capitale, nascita e sviluppo di nuove iniziative, di maggiori occasioni di lavoro.

42 LUBRANO E.,op. ult. cit., in www.studiolubrano.it.

43 PERSEO, op. cit., in Rivista di diritto sportivo, 1962, 134.

44 DE SILVESTRI,op. ult. cit., in www.giustiziasportiva.it.

45 DE SILVESTRI,in AA. VV., Diritto cit., Firenze, 2008, 3.

46 DE SILVESTRI,in AA. VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 3.

(16)

La predetta distinzione è stata quindi accolta dal legislatore nazionale e consacrata negli artt. 2, 10 e 15 del d. lgs. 242/1999, dal cui combinato disposto si ricava la contrapposizione tra “sport nazionale” – da intendersi nel senso sopra menzionato – e “pratica sportiva”, considerata invece quale espressione di “sport per tutti”48.

Tanto premesso, appare comunque indiscutibile che i problemi di coordinamento dei rapporti tra giustizia sportiva e giustizia statale, che in questa sede interessano, riguardano esclusivamente lo sport istituzionalizzato49, a cui è dedicato il presente contributo.

2. IL FENOMENO SPORTIVO COME REALTÀ ORDINAMENTALE

Una volta affermata l’esistenza dal punto di vista fattuale prima che giuridico del diritto allo sport, occorre chiarire le ragioni per le quali il fenomeno sportivo si collochi all’interno dell’ordinamento nazionale come vero e proprio ordinamento, seppure di settore50.

Un inquadramento di tal fatta si è reso ontologicamente possibile in seguito al superamento della c.d. “teoria normativista” di Kelsen51, secondo la quale lo Stato è il

“Dio del diritto” e, in quanto tale, coincide necessariamente con l’ordinamento giuridico52. Quest’ultimo è, quindi, costituito dall’insieme di norme positive che regolano l’agire della collettività in un determinato momento storico. Ordinamento e Stato sono, pertanto, la faccia della stessa medaglia53.

      

47 ALVISI, Autonomia privata e autodisciplina sportiva – Il C.O.N.I. e la regolamentazione dello sport, Milano, 2000, 94.

48 A tale riguardo, il D.P.R. n. 616 del 1977 attribuisce alla competenza delle Regioni la materia dello sport amatoriale.

49 DE SILVESTRI,in AA. VV., op. ult. cit., Firenze, 2008, 4.

50 Spunti in DI NELLA, Il fenomeno sportivo nell’unitarietà e sistematicità dell’ordinamento giuridico, in Riv. dir. sport., 1999, 89 e ss.

51 Amplius, KELSEN, “Lineamenti di dottrina pura del diritto” (1934), Tr. it., a cura di TREVES, Torino, 1970, passim. L’Autore rileva nella sua opera che il diritto è l’ordinamento giuridico inteso quale insieme di norme positive. Tale sistema è a sua volta garantito dalla “norma fondamentale” (Grundnorm).

In tal modo, la validità delle norme è riconducibile ad un’unica norma fondamentale che conferisce unità alla pluralità delle stesse.

52 MARTINES, Lezioni di diritto costituzionale, Milano, 2005, 14.

53 KELSEN, Teoria generale delle norme, opera postuma, Torino, 1979, passim.

(17)

Di parere opposto54, la diversa speculazione portata avanti dal Santi Romano, fautore dell’esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici55 all’interno dell’originario ordinamento statale56.

Secondo la “c.d. teoria istituzionalista”57, infatti, lo Stato è soltanto “una specie del genere diritto”58, in quanto precede il momento normativo di cui è presupposto e condizione necessaria59.

L’Istituzione (ossia l’Ordinamento) è, per questa teoria, organizzazione, posizione della società ed il “momento istitutivo” precede e produce quello normativo60.

L’esistenza di un ordinamento giuridico è, quindi, subordinata al rispetto di tre condizioni: a) plurisoggettività (presenza di più soggetti); b) normazione propria (esistenza di un complesso di norme volte a disciplinare l’agire dei soggetti); c) organizzazione (struttura con il compito di porre in essere le norme e garantirne l’efficacia)61.

Alla luce di ciò, rappresenta solo un’evidente “petizione di principio” voler sostenere che i tre fattori indefettibili dell’ordinamento (pluralità di soggetti,

      

54 Per la critica alla norma fondamentale ipotetica a cui conduce la costruzione a gradi dell’ordinamento si veda MORTATI, Costituzione (Dottrine Generali), in Enc. dir., XI, 152. Sulle aporie del pensiero di Kelsen, si veda: SPADARO, Contributo per un una teoria della Costituzione, Milano, 1994, 108 e ss.; CELANO, La teoria del diritto in Hans Kelsen. Una introduzione critica, Bologna, 1999, passim.

55 RUSSO,op. cit., in www.giustiziasportiva.it. L’Autore rileva che “il processo di pluralizzazione degli ordinamenti sociali non rappresenta una novità assoluta della società contemporanea, in quanto i gruppi con finalità più generali e con pretese di originarietà ed esclusività affondano le loro origini storiche oltre l’affermarsi dello stesso Stato moderno”.

56 Sulla teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici, si veda: SATTA F., op. cit., Padova, 1980, 321; LAMBERTI, op. cit., Salerno, 1980, 127; ALLORIO, La pluralità degli ordinamenti giuridici e l’accertamento giudiziale, in Riv. dir. civile, 1955, 247; CESARINI SFORZA, Il diritto dei privati, in Coll.

Civiltà del diritto, Milano, 1963, 32 e ss; CESARINI SFORZA, La teoria degli ordinamenti giuridici ed il diritto sportivo (vecchie e nuove pagine di filosofia, storia e diritto), vol. I, Milano, 1933, 1381 e ss.;

FOLLIERI, Appunti dalle lezioni, Primo corso di perfezionamento in “Diritto ed economia dello sport”, Atri, 1995, 224; RUSSO,op. cit., in www.giustiziasportiva.it. Fondamentale sul punto è la sentenza n. 625 del 11 febbraio 1978 della Suprema Corte di Cassazione, Sezione III, in Foro Italiano, 1978 I, 862.

57 SANTI ROMANO, “L’ordinamento giuridico”, Pisa, 1918, passim, nuova edizione, Firenze, 1946, passim. Secondo l’Autore, “Il diritto, prima di essere norma e prima di concernere un semplice rapporto o una serie di rapporti sociali, è organizzazione, struttura e posizione della stessa società in cui si svolge e che esso costituisce come unità, come ente per sé stante”. In altre parole, il diritto è istituzione e, pertanto, scaturendo il diritto dalla struttura della società, nulla vieta che di ordinamenti giuridici ve ne siano una pluralità. Il Santi Romano affermava: “un ordinamento non si risolve solo in norme. Il diritto è anche norma, ma oltre che norma, e spesso prima di essere norma, è organizzazione e corpo sociale”.

58 RUSSO,op. cit., in www.giustiziasportiva.it. L’Autore utilizza la stessa espressione: “rapporto di genus ad speciem”.

59 MARTINES, op. cit., Milano, 2005, 22 e ss.

60 LUBRANO E., Ordinamento sportivo cit., in www.studiolubrano.it.

61 MARTINES, op. cit., Milano, 2005, 15 e ss.

(18)

normazione ed organizzazione) coincidano necessariamente ed esclusivamente con l’ordinamento statale62.

All’interno dello Stato, infatti, vi sono molteplici fenomeni a carattere associazionistico che contengono in sé i predetti requisiti, anche in omaggio a quel pluralismo tanto caro alla nostra Carta costituzionale63.

Conseguentemente, non potendosi disconoscere l’esistenza di una pluralità di

“istituzioni”, deve necessariamente ammettersi il corollario dell’esistenza di una pluralità di ordinamenti giuridici anche nell’ambito di un unico ordinamento giuridico statale64.

La molteplicità e la varietà dei gruppi sociali, e la conseguente pluralità degli ordinamenti giuridici, deve pur sempre garantire, però, l’ordinato svolgimento della vita sociale65.

Ecco perché si è reso necessario assegnare ad uno dei possibili gruppi sociali (e dei possibili ordinamenti), appunto lo Stato, una posizione di preminenza sugli altri66, al fine di consentirgli di regolare, secondo le leggi da esso dettate, sia i rapporti interindividuali, sia i rapporti con le collettività minori comprese nel suo ambito67.

Se, quindi, da un lato lo Stato è l’unica istituzione che persegue interessi di carattere generale, dall’altro, i vari ordinamenti settoriali (militare, ecclesiastico, sportivo, ecc.)68 perseguono interessi di carattere collettivo, comuni alla collettività dei

      

62 PALADIN, Diritto Costituzionale, Padova, 1998, 5 e 6. L’Autore esprime tale concetto in maniera ampia all’interno della opera citata, confutando ed evidenziando i limiti della teoria di Kelsen.

63 L’art. 2 della Costituzione richiama il principio del pluralismo in relazione alle “formazioni sociali”. In particolare, l’art. 18 Cost. richiama il diritto ad associarsi, specificato poi nelle diverse forme associative a seconda dello scopo da esse perseguito: religioso (art. 19), sindacale (art. 39) e politico (art.

49).

64 LUBRANO E., op. ult. cit., in www.studiolubrano.it.

65 GUELI, La pluralità degli ordinamenti giuridici e condizioni della loro consistenza, Milano 1949, 138 e ss.; CAPOGROSSI, Note sulla molteplicità degli ordinamenti giuridici, in Opere, IV, Milano, 1959, 76 e ss.; CAMMAROTA, Il concetto di diritto e la pluralità degli ordinamenti giuridici, Catania, 1926, 98 e ss.

66 RUSSO, op. cit., in www.giustiziasportiva.it. L’Autore precisa che: “per definire un ordinamento giuridico derivato o originario è necessario porlo in relazione con l’ordinamento statale”.

Sarà quindi derivato, se troverà il proprio titolo di validità nell’ordinamento statale anzichè in sé stesso.

Dello stesso avviso, MARTINES, op. cit., Milano, 1998, 40.

67 MARTINES, op. cit., Milano, 2005, 26. Amplius si veda OLIVIERO, I limiti all’autonomia dell’ordinamento sportivo. Lo svincolo dell’atleta, in Riv. dir. econ. sport, 2007, 45 e ss.

68 LUBRANO E., op. ult. cit., in www.studiolubrano.it.

(19)

soggetti che fanno parte di quel singolo ordinamento, e che sono riconosciuti e tutelati in quanto non si pongano in contrasto con l’interesse generale69.

Spostando il discorso dal generale al particolare, occorre quindi verificare se l’ordinamento sportivo possegga i tre requisiti tipici di un ordinamento settoriale e se, pertanto, possa essere considerato tale.

In primo luogo, avendo riguardo a quello della “plurisoggettività”, è evidente come intorno all’atleta, soggetto dell’ordinamento sportivo per eccellenza, ruotino numerose altre figure: prima tra tutte, quella dello spettatore, poi quella degli addetti all’amministrazione dell’attività sportiva e così via 70.

Accanto alle persone fisiche, si collocano, inoltre, quelle giuridiche, ossia le federazioni e le società sportive, la cui peculiarità consiste nel duplice riconoscimento giuridico di tali soggetti, sia nell’ambito statale, sia in quello settoriale71.

In secondo luogo, nulla quaestio per quanto concerne il requisito della

“organizzazione”. E’ sotto gli occhi di tutti come l’ordinamento sportivo nazionale rappresenti una mera articolazione territoriale del più generale contesto internazionale72.

In terzo ed ultimo luogo, resta da analizzare il requisito della “normazione”, in ordine alla cui esistenza nessun dubbio sussiste.

Meno pacifica, tuttavia, appare la giuridicità delle prescrizioni attraverso cui l’ordinamento sportivo estrinseca la propria potestà normativa73.

Al riguardo, la normazione si divide in tre parti: la prima, costituita esclusivamente da norme statali; la seconda, retta da norme esclusivamente sportive; la

      

69 MARTINES, op. cit., Milano, 2005, 27. L’Autore rileva che la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici sin qui descritta risulta attualmente confermata dal c.d. “principio di sussidiarietà orizzontale”, inteso quale pilastro del costituzionalismo moderno. Ai sensi dell’art. 118 Cost., infatti, tutti gli enti pubblici, ivi compreso lo Stato, unitamente al proliferare dei soggetti privati, singoli o associati, possono favorire lo svolgimento di attività di “interesse generale”.

70 GIANNINI, Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi, in Rivista di Diritto Sportivo, 1949, nn. 1 e 2, 10 e ss. L’Autore utilizza il termine: “Ministri dello sport”. Sul punto, amplius, si veda: RUSSO,op. cit., in www.giustiziasportiva.it.

71 RUSSO,op. cit., in www.giustiziasportiva.it.

72 AULETTA,op. cit., in Rivista dell’arbitrato, 2007, 145 e ss.

73 La dottrina, quasi unanimemente, appare orientata a riconoscere la natura giuridica dei precetti sportivi. Sul punto, amplius, MODUGNO, Legge-Ordinamento giuridico, Pluralità degli ordinamenti.

Saggi di teoria generale del diritto, Milano, 1985, 125.

(20)

terza, a valenza intermedia, risulta dal combinato disposto di entrambe le (riferite) normative74, le quali coesistono, ma possono anche configgere75.

Alla luce di quanto sinora esposto, si può quindi con ragionevole certezza asserire che, da un punto di vista “domestico”, anche l’ordinamento sportivo si pone, all’interno di quello statale, quale ordinamento settoriale76, di cui condivide il territorio e le leggi, seppure nel pieno rispetto del principio di autonomia77, definitivamente sancito dall’art. 1 della legge n. 280 del 200378.

L’affermazione del richiamato principio non postula, però, una completa separazione tra i due ordinamenti, in quanto i soggetti dell’ordinamento sportivo, prima di essere considerati tali, appartengono all’ordinamento statale, il quale ne regola il vivere civile per tramite delle sue leggi79.

La teoria pluralista osserva, infatti, che il rapporto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, sia retto dal principio del “mutuo non disconoscimento”80.

Consegue, che l’operatività dell’ordinamento settoriale non può mai porsi in contrasto con le finalità perseguite dallo Stato, ancorché dirette a soddisfare esigenze di tutela di interessi generali ed a garantire, nel contempo, la pacifica convivenza dei cittadini che ne fanno parte81.

      

74 Esempi riconducibili alla terza specie sono le norme dell’ordinamento statale e dell’ordinamento sportivo miranti alla repressione della violenza nello svolgimento delle gare ed alla lotta del fenomeno sul doping.

75RUSSO,op. cit., in www.giustiziasportiva.it.

76 Sull’ordinamento sportivo come ordinamento settoriale: ALBANESI, Natura e finalità del diritto sportivo, in Nuova giur. civ. comm., 1986, II, 321; DE SILVESTRI,Il diritto sportivo oggi, in Riv.

dir. sportivo, 1988, 189 e ss.; FRASCAROLI,Sport, in Enc. Dir. Vol. XLIII, 513; GRASSELLI,Profili di diritto sportivo, Roma, 1990, 213 e ss.; LANDOLFI,L’emersione dell’ordinamento sportivo, in Riv. dir.

sportivo, 1982, 36 e ss.; MIRTO,Autonomia e specialità del diritto sportivo, in Riv. dir. sportivo, 1959, I, 8 e ss.; NUOVO,L’ordinamento giuridico sportivo in rapporto al suo assetto economico-sociale, in Riv.

dir. sportivo, 1958, 3 e ss.; RENIS,Diritto e sport, in Riv. dir. sportivo, 1962, 119 e ss.; SIMONETTA,Etica e diritto dello sport, in Riv. dir. sportivo, 1956, 25 e ss. Sulla configurabilità di un ordinamento sportivo soggettivamente costituito dal C.O.N.I. e dalle federazioni e perciò unitariamente operante si veda Cass., SS.UU., 12 maggio 1979, n. 2725, in Giust. civ., 1979, I, 1380.

77 Sugli specifici problemi di metodo collegati all’adozione della teoria ordinamentale in materia sportiva, si veda LUISO, op. cit., Milano, 1975, specie 391 ss.

78 L’art. 1 della legge citata così recita: “i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l’ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”. La norma, pertanto, ha definitivamente realizzato la consacrazione normativa del principio dell’autonomia dell’ordinamento sportivo all’interno di quello statale.

79 Sugli specifici problemi di metodo collegati all’adozione della teoria ordinamentale in materia sportiva, si veda LUISO, op. cit., Milano, 1975, specie 391 ss.

80RUSSO,op. cit., in www.giustiziasportiva.it.

81 LUBRANO E.,Diritto dello sport e “giustizia sportiva”, in Dir. sport, 2007, 143 e ss.

(21)

Consegue che l’ “originarietà” dell’ordinamento sportivo dovrà cedere il passo di fronte alla “sovranità” dello Stato “nella misura in cui quest’ultimo intende esercitarla”82.

Da un punto di vista di sistema, invece, l’ordinamento sportivo nazionale rappresenta una mera articolazione83 particolare e territoriale del più generale e complessivo ordinamento sportivo internazionale84.

Sul punto, la giurisprudenza si è così espressa: l’ordinamento sportivo “attinge la sua origine ad un ordinamento superstatuale, anche se diverso da quello internazionale, ordinamento originario anche se non sovrano, che è caratterizzato dalla plurisoggettività, dalla organizzazione e dalla potestà normativa85”.

D’altra parte, bisogna prendere atto che l’ordinamento sportivo ha comunque al suo interno una serie di differenti categorie o, ancor meglio, di ordinamenti giuridici particolari86.

Ogni disciplina sportiva, infatti, racchiude in sé un complesso di regole, rapporti, istituti, e posizioni soggettive “che formano un sistema autonomo e soggettivo di valutazione normativa”87.

Tirando le fila del ragionamento, l’ordinamento sportivo può, quindi, definirsi come ordinamento di settore “originario” e, anche se non dotato di “sovranità”, è comunque caratterizzato da un’ampia sfera di autonomia88.

Ed è proprio in forza della considerazione del mondo sportivo come autonomo produttore di diritto che si è posto il problema del conflitto tra norme.

      

82 PEREZ, Disciplina statale e disciplina sportiva, in Scritti in memoria di M. S. Giannini, Milano 1988, I, 551.

83 BLANDO, Titolo V della Costituzione e l’ordinamento sportivo, in www.giustiziasportiva.it. A parere dell’Autore, “basta la lettura del secondo articolo della legge di riforma del C.O.N.I. per rendersi conto di come sia forte la dipendenza di quest’ultimo, ente spiccatamente nazionale, dall’ordinamento sportivo mondiale”.

84 AULETTA, op. cit., in Rivista dell’arbitrato, 2007, 145 e ss.; RUSSO, op. cit., in www.giustiziasportiva.it. Entrambi gli Autori rilevano che l’ordinamento sportivo internazionale abbia carattere “a-statuale”.

85 Cass. civ., 2 aprile 1963, n. 811, in Foro it., 1963, I, 894, nonché in Riv. sport, 1963, 100;

Cass. civ., 11 febbraio 1978, n. 625, in Foro it., I, 862. In dottrina: FRATTAROLO, L’ordinamento sportivo nella giurisprudenza, Milano, 1995, 32.

86 RUSSO, op. cit., in www.giustiziasportiva.it. L’Autore precisa che ciascun ordinamento sportivo nazionale risente di un duplice condizionamento: “da parte dell’ordinamento generale, cui deve conformarsi, e da parte dell’ordinamento sportivo sovranazionale, il quale impone a ciascun ordinamento sportivo nazionale, il rispetto di norme e principi regolatori”. Dello stesso avviso, AULETTA,op. cit., in Rivista dell’arbitrato, 2007, 145 e ss.

87 AULETTA, op. cit., in Rivista dell’arbitrato, 2007, 145 e ss.; RUSSO, op. cit., in www.giustiziasportiva.it.

88 LUBRANO E.,I rapporti tra ordinamento cit., in www.studiolubrano.it.

(22)

Del resto, esclusa la possibilità di individuare un ipotetico ed infondato “diritto internazionale sportivo”, sembrerebbe più opportuno parlare di “transnational sport law”, quale prodotto di ordinamenti giuridici separati ed autonomi, sia rispetto al diritto internazionale, sia rispetto ai diritti interni dei singoli Stati89.

3. LA SOPRAVVENUTA “COSTITUZIONALIZZAZIONE”

DELL’ORDINAMENTO SPORTIVO

La natura trasversale dello sport, il cui substrato è costituito dalla molteplicità e intensità dei valori di cui il medesimo è portatore90, legittima la sua indiscutibile affermazione e rilevanza, talvolta pur in assenza di espliciti riferimenti (es. Italia), in ciascuna Carta costituzionale degli Stati membri dell’Unione Europea91.

Per questo motivo, non deve destare meraviglia l’espressa collocazione del diritto allo sport, oltre che in vari trattati internazionali e comunitari, anche nella Costituzione europea, ratificata in Italia con legge n. 57 del 7 aprile 200592.

Le disposizioni che la predetta Carta dedica alla materia in esame manifestano l’intendimento del legislatore comunitario di voler riconoscere ampio respiro al fenomeno sportivo, sposando integralmente il trend che caratterizza da tempo la politica dell’U.E.93

Con riferimento al nostro ordinamento nazionale, occorre osservare che, se da un lato, non era mancato chi, tra i Costituenti, aveva proposto il riconoscimento esplicito

      

89 SANINO, Diritto sportivo, Padova, 2002, 35 e 36; SAPIENZA, Sullo status internazionale del Comitato Internazionale Olimpico, in Riv. dir. sportivo, 1997, 414.

90 Spunti in AA.VV., Lineamenti di diritto sportivo, a cura di CANTAMESSA, RICCIO, SCIANCALEPORE, Milano, 2008, 9 e ss.

91 DE SILVESTRI, Lo sport cit., in www.giustiziasportiva.it.

92 Le norme contenute nella parte I, Titolo III, art. 16 nn. 1, 2 e 3, stabiliscono che “l’Unione può condurre azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento” e, nell’individuare in concreto i relativi settori di tali azioni, “nella loro finalità europea”, menziona espressamente “istruzione, formazione professionale, gioventù e sport”. Nella Parte III, Titolo II, Cap. V, Sez. 4, art. III – 282, nn. 1 e 2 lett. g., la Carta prevede, altresì, che “l’Unione contribuisce alla promozione delle sfide europee dello sport, tenuto conto delle sue superficialità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e istruttiva” e che la sua azione è intesa, in particolare, “a sviluppare la dimensione europea dello sport promuovendo l’imparzialità e l’apertura nelle competizioni sportive e la cooperazione tra gli organismi responsabili dello sport e proteggendo l’integrità fisica e morale degli sportivi, in particolare dei giovani sportivi”.

93 SELLI, in AA.VV., Diritto dello sport, Firenze, 2004, 12-13.

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