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Controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti: Cassazione

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Controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti:

Cassazione

18 Marzo 2021Redazione

Danni da linea telefonica non funzionante, tentativo di conciliazione e altre controversie tra compagnia del telefono e consumatore.

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Utenza telefonica e malfunzionamento connessione: risarcimento

Nel contratto di utenza telefonica, in caso di malfunzionamento del servizio di connessione analogica, il riconoscimento dell’indennizzo previsto dalla carta dei servizi non solleva l’utente che abbia proposto domanda risarcitoria dall’onere di provare il danno, giacché dall’esistenza e dall’entità del disservizio, rilevanti ai fini dell’ottenimento dell’indennizzo, non può trarsi in via presuntiva la dimostrazione dell’effettivo verificarsi di un pregiudizio risarcibile.

Cassazione civile sez. III, 29/10/2019, n.27609

In assenza di contestazioni da parte dell’utente, le risultanze dei sistemi di rilevazione del traffico telefonico fanno piena prova del traffico addebitato e sull’utente grava altresì l’onere della prova del malfunzionamento dei dispositivi telefonici forniti per contratto dalla società telefonica.

In tema di contratto di abbonamento telefonico, deve presumersi, in difetto di contestazione da parte dell’utente, il buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico mediante i contatori centrali delle società telefoniche, le cui risultanze fanno piena prova dei relativi addebiti, mentre, in caso di contestazione, costituisce onere della società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell’affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti; in ogni caso, l’utente è ammesso a provare che non gli sono addebitabili gli scatti risultanti dalla corretta lettura del contatore funzionante, ma a tale scopo dovrà allegare circostanze che univocamente autorizzino a presumere una utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono, consentendo di escludere che soggetti diversi dal titolare dell’utenza, ma in grado di accedere ad essa, ne abbiano fatto uso per ragioni ricollegabili ad un difetto di vigilanza da parte dell’intestatario, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele da parte del medesimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto del tutto irrilevante che all’utente – in assenza di contestazione dei dati del traffico telefonico o del malfunzionamento del contatore centrale o dell’illecito utilizzo da parte di terzi – non fosse stato consentito di provare il mancato funzionamento del telefono cellulare nel periodo degli addebiti).

Cassazione civile sez. VI, 15/12/2017, n.30290

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La linea telefonica aziendale non funziona

Il gestore telefonico che si renda inadempiente al contratto di somministrazione con l’utente, impedendogli di fruire del servizio, è tenuto a risarcire il danno patrimoniale, inclusa la perdita di chance, quest’ultima liquidabile anche in via equitativa.

Cassazione civile sez. III, 29/01/2019, n.2358

Tentativo obbligatorio di conciliazione

In tema di controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 1 della l. n. 249 del 1997 per poter introdurre una controversia in materia di telecomunicazioni, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda; ne consegue che, ove difetti tale adempimento, il giudizio debba essere sospeso con concessione di un termine per svolgere il tentativo di conciliazione e prosegua all’esito di esso, non potendosi definire, come nell’ipotesi dell’improponibilità, con una pronuncia in rito. (Principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Cassazione civile sez. un., 28/04/2020, n.8241

In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione colui che intenda richiedere un provvedimento monitorio, “essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito”. Ad affermarlo sono le sezioni Unite che si sono espresse dopo le pronunce del Tribunale e della Corte di appello di Roma che già avevano revocato il decreto ingiuntivo reso in favore di un operatore nei confronti di un cliente con la declaratoria di improcedibilità della domanda di pagamento per il mancato espletamento prima del deposito del ricorso, del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Cassazione civile sez. un., 28/04/2020, n.8240

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In tema di controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche, nel regime introdotto dalla delibera 182102/Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l’art. 1, comma 3, della delibera (laddove prevedeva che l’art. 12 dell’annesso all. A, recante il regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti, entrasse in vigore immediatamente ancorché non fossero funzionanti i comitati regionali per le comunicazioni, Corecom, e, di conseguenza, non potesse essere esperito dinanzi a questi il tentativo di conciliazione obbligatorio previsto dall’art. 3 dello stesso regolamento) doveva essere interpretato nel senso che il tentativo di conciliazione dinanzi agli organismi alternativi di cui all’art. 12, previsto a regime come facoltà alternativa di adempimento dell’obbligo principale di esperire il tentativo di conciliazione di cui all’art. 3 dinanzi ai Corecom, era, fino al funzionamento effettivo di questi ultimi, meramente facoltativo e non già obbligatorio.

Cassazione civile sez. VI, 28/02/2020, n.5464

Ai fini dell’integrazione della condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a controversie tra gli organismi di telecomunicazione e gli utenti, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 3 dell’Allegato A della Delibera 182/02/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non deve svolgersi necessariamente dinanzi ai Co.Re.Com., potendo le parti rivolgersi, alternativamente, alle camere di conciliazione istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, ovvero ad altri organismi che risultino muniti dei requisiti di imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità auspicati dalla raccomandazione della Commissione europea 2001-310-CE.

Cassazione civile sez. III, 24/10/2018, n.26913

L’art. 1, comma 11, legge n. 249/1997 nel prevedere il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie insorte tra utenti e soggetti autorizzati o destinatari di licenze, deve trovare applicazione anche in riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni subiti per il ritardo nell’attivazione del servizio.

Cassazione civile sez. III, 28/02/2018, n.4575

La qualificazione dei contraenti è attività

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necessaria per la valutazione delle clausole dei contratti di telefonia mobile

Nell’ambito dei contratti di telefonia mobile, per valutare le pattuizioni contenute nelle condizioni generali di contratto e nelle opzioni prescelte dall’utente, il giudice deve prima, anche d’ufficio, individuare la qualità dei contraenti per valutare l’eventuale squilibrio di obblighi e diritti derivanti dalle clausole stipulate e la loro vessatorietà con le conseguenze derivanti, lo precisa la Cassazione pronunciandosi su un caso risalente a prima dell’entrata in vigore del Codice del consumo di un privato cittadino che aveva sottoscritto con H3G una proposta di abbonamento telefonico con l’opzione della portabilità del numero, servizio quest’ultimo mai attivato. La Corte ha accolto le ragioni del privato che chiedeva la risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale, svolgendo importanti considerazioni sulla distinzione tra le nozioni di “professionista” e “consumatore”, valutazione che il giudice di merito è tenuto a fare prima di applicare la relativa disciplina.

Cassazione civile sez. III, 05/07/2018, n.17586

Contratti di telefonia mobile: clausole vessatorie

Nell’ambito dei contratti di telefonia mobile, per valutare la reale natura vessatoria delle clausole contenute nelle condizioni generali di contratto e nelle opzioni prescelte dall’utente, il giudice di merito, anche d’ufficio, deve preliminarmente individuare la qualità di consumatori dei contraenti, per poi poter stabilire, alla luce del principio sinallagmatico, se vi sia effettivamente uno squilibrio fra i diritti e gli obblighi derivanti dalle clausole contrattuali, con tutte le conseguenze da ciò derivanti.

Cassazione civile sez. III, 05/07/2018, n.17586

Tassa concessione governativa sul

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telefono cellulare

In tema di radiofonia mobile, in caso di ritardo nel pagamento della tassa relativa all’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione (cd. tassa sui telefonini), sussiste in capo all’utente – e non al concessionario del servizio – l’obbligo di pagare la sanzione, essendo egli l’unico soggetto passivo del tributo ai sensi dell’art. 21 della tariffa allegata al d.P.R. n. 641 del 1972.

Cassazione civile sez. VI, 12/09/2017, n.21168

Il pagamento del canone di concessione previsto dalla legislazione italiana per l’esercizio dell’attività di telecomunicazione in relazione all’anno 1998, come deciso dalla Corte di giustizia UE (cause c-296/06 e c-34/19), è illegittimo perché in contrasto con l’ordinamento comunitario con la conseguenza che il concessionario ha diritto alla ripetizione di quanto versato allo Stato secondo i principi generali di cui agli artt. 2033 e 2041 c.c. Tale diritto non viene meno per il sol fatto che il concessionario abbia provveduto alla cd. traslazione dell’onere concessorio sugli utenti finali, mediante maggiorazione del prezzo dei servizi prestati, non potendo attribuirsi valenza generale al diverso principio dettato dall’art. 29 della legge n.

428 del 1990, che trova applicazione nello specifico settore dei dazi doganali all’importazione.

Cassazione civile sez. I, 07/09/2020, n.18603

L’utente i cui dati non sono inseriti dal gestore del servizio negli elenchi telefonici pubblici ha diritto al risarcimento del danno

Nel contratto di somministrazione del servizio di telefonia fissa, sussiste l’obbligo per il gestore del servizio di inserire (salva diversa richiesta dell’utente) negli elenchi telefonici pubblici i dati identificativi del fruitore del servizio, incluso l’indirizzo di allocazione dell’utenza. Ne consegue che, in caso di inadempimento o inesatto adempimento di tale obbligazione accessoria, il somministrante può essere tenuto, oltre alla prestazione di natura indennitaria prevista dall’art. 41,

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comma 1, del d.m. n. 197 del 1997, anche al risarcimento dei danni subiti dal somministrato per la lesione del suo diritto ad essere individuato e riconosciuto dagli altri utenti, diritto che, peraltro, assume particolare pregnanza se trattasi di utenza telefonica afferente ad una attività professionale o commerciale.

Il gestore del servizio telefonico è tenuto a indicare negli elenchi telefonici l’indirizzo dell’utenza nella titolarità del cliente, configurandosi, in caso di violazione, l’obbligo di risarcire i danni derivanti dalla lesione del diritto a essere individuato e riconosciuto dagli altri utenti.

Cassazione civile sez. III, 03/08/2017, n.19342

Nel contratto di abbonamento telefonico, si presume il corretto funzionamento delle centrali che rilevano il traffico telefonico

In tema di contratto di abbonamento telefonico, deve presumersi, in difetto di contestazione da parte dell’utente, il buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico mediante i contatori centrali delle società telefoniche, le cui risultanze fanno piena prova dei relativi addebiti, mentre, in caso di contestazione, costituisce onere della società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell’affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti; in ogni caso, l’utente è ammesso a provare che non gli sono addebitabili gli scatti risultanti dalla corretta lettura del contatore funzionante, ma a tale scopo dovrà allegare circostanze che univocamente autorizzino a presumere una utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono, consentendo di escludere che soggetti diversi dal titolare dell’utenza, ma in grado di accedere ad essa, ne abbiano fatto uso per ragioni ricollegabili ad un difetto di vigilanza da parte dell’intestatario, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele da parte del medesimo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto del tutto irrilevante la circostanza che, nel periodo cui si riferivano gli addebiti contestati, l’utente non svolgesse più la sua attività professionale nell’immobile servito dalla relativa linea telefonica).

Cassazione civile sez. III, 16/05/2017, n.12003

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In caso di contestazione del buon funzionamento del sistema di rilevazione del traffico telefonico per telefonia fissa, mediante i contatori centrali delle società telefoniche, costituisce onere della società esercente il servizio di telefonia offrire la prova dell’affidabilità dei valori registrati da contatori funzionanti. In ogni caso, l’utente è ammesso a provare che non gli sono addebitabili gli scatti risultanti dalla corretta lettura del contatore funzionante, ma dovrà allegare circostanze che univocamente autorizzino a presumere che sia avvenuta un’utilizzazione esterna della linea nel periodo al quale gli addebiti si riferiscono. Non è sufficiente a tale scopo dimostrare che il traffico telefonico appaia di entità straordinaria rispetto ai livelli normali, né che sia diretto verso destinazioni inusuali, ma è necessario anche che possa escludersi che soggetti diversi dal titolare dell’utenza ma in grado di accedere a essa ne abbiano fatto uso per ragioni ricollegabili a un difetto di vigilanza da parte dell’intestatario, ovvero alla mancata adozione di possibili cautele da parte del medesimo.

Cassazione civile sez. III, 03/12/2015, n.24620

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