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DENOMINAZIONE DURATA, SCOPI SOCIALI, MARCHIO ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE SEDE DURATA ARTICOLO 2 - SCOPI SOCIALI

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STATUTO ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELLE GROTTE TITOLO I

DENOMINAZIONE DURATA, SCOPI SOCIALI, MARCHIO ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE SEDE DURATA

1) E‘ costituita una Associazione senza fini di lucro denominata "ASSOCIAZIONE NAZIONALE ClTTA‘ DELLE GROTTE " con sede legale in Taranta Peligna (CH) - Piazza Municipio n.5. L'Associazione potrà disporre anche di sedi decentrate, in relazione allo sviluppo dell'attività. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. Solo l'assemblea dei soci può determinarne il suo scioglimento.

ARTICOLO 2 - SCOPI SOCIALI

1) L’Associazione non ha fini di lucro ed opera per difendere e sviluppare la qualità dei territori delle Città delle Grotte, tramite iniziative e servizi nel campo della tutela, della promozione e dell’informazione.

2) In particolare, l’Associazione si propone di intraprendere progetti di valorizzazione dei territori in cui sono presenti cavità naturali sotterrane, marine o nei fianchi di un monte, di solito ma non necessariamente a sviluppo orizzontale, attraverso politiche di tutela e di sviluppo eco-compatibile dell’ambiente ed iniziative di difesa della tipicità territoriale, dell'autenticità e della qualità della vita. Si propone, ancora, di affrontare piani di marketing e di divulgazione delle conoscenze legate al territorio, alle produzioni, perché ciò costituisca una valorizzazione delle risorse naturali ed economiche delle aree interessate.

3) L'Associazione mira anche a diventare un'opportunità per la diffusione del turismo speleologico e naturalistico, laddove non esista ancora un sistema di offerta pronto a rispondere ad esigenze specifiche dei consumatori, dei visitatori e degli operatori. ln questa chiave di intenti, sostenere le emergenze ambientali costituite da grotte naturali, significa unire le comunità nella reciproca conoscenza delle tradizioni, innescando processi economici e opportunità di sviluppo con la crescita di un sistema di rete tra i comuni italiani, scoprire il costume e gli stili di vita e, non ultimo per importanza, favorire la ricerca scientifica. Il piano di azione che motiva l'Associazione trova conferme nell'attuale carattere transnazionale delle merci e dell’informazione, cavalcando le sovrastrutture globali ma rimanendo sempre ancorato alle identità locali.

4) L’Associazione aderisce all’Associazione Res Tipica dell'Anci.

5) Le finalità dell'Associazione Nazionale Città delle Grotte sono:

a) stimolare gli enti locali che appartengano alle zone di presenza di “grotte naturali",

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anche percorsi normativi e di rivisitazione dell'ordinamento europeo, nazionale e regionale in materia laddove si presenti assenza di disposizioni, lacune e/o carenze legislative;

b) approfondire la mappatura delle aree geografiche in cui è presente una grotta naturale, ampliando gli studi sulla conoscenza, diffusione e ricerca del prodotto “naturale” grotta in Europa e nel mondo, ricostruendo l'antica valenza storica della cavità naturale che porta con sé storie umane individuali ma anche racconti straordinari della trasformazione del costume e dell'economia nei secoli;

c) ideare, progettare e coordinare manifestazioni promozionali di valorizzazione dei territori con specifica presenza di cavità naturali appartenenti alle diverse tipologie, classificate per natura delle rocce, della morfologia, del tempo e del modo di costituzione;

d) organizzare accordi e tavoli di incontro con gli enti associati, istituzioni pubbliche e private, società, associazioni, organizzazioni, università locali, centri di ricerca e sperimentazione coinvolgendoli sulle problematiche relative al settore;

e) realizzare carte turistiche, guide, percorsi didattici (rivolti a scuole, gruppi di lavoro, escursionisti), percorsi speleologici e naturalistici, eventi fieristici nazionali e internazionali, attività editoriali (pubblicazioni, manuali, opuscoli illustrativi, video-documentari) e promuovere l’offerta turistica integrata basata sulla qualità del territorio, dei prodotti locali e tradizionali e dei servizi;

f) costruire il sito Internet www.cittadellegrotte.it con servizi informativi, interattivi, approfondimenti, reportage, ricerche, galleria fotografica;

g) favorire l'attività commerciale delle Grotte Turistiche e delle specifiche modalità gestionali, quali Consorzi, Società Miste e Fondazioni, anche attraverso attività di consulenza, promozione e divulgazione;

h) promuovere lo sviluppo economico locale e lo sviluppo sostenibile, favorendo la permanenza della popolazione nelle zone rurali e nei piccoli comuni, l’integrazione di nuove imprese e servizi e la concertazione tra i diversi interessi;

i) proporre l’adozione di strumenti di pianificazione territoriale coerenti alle caratteristiche dei territori delle Città delle Grotte;

l) promuovere la formazione di professionalità rispondenti alle specifiche realtà delle Grotte, con iniziative a carattere didattico e divulgativo, anche attraverso il ricorso a Fondi Strutturali Europei destinati alla formazione professionale;

m) instaurare il rapporto con le associazioni delle autonomie locali e con le altre associazioni che, sul territorio nazionale, operano in favore della qualità e delle identità delle comunità e dei territori;

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n) organizzare manifestazioni ed iniziative, d’intesa con i Comuni soci, volte ad esaltare il valore dei territori e a migliorare la comunicazione tra operatori economici, istituzioni e turisti delle Città delle Grotte;

o) stringere patti o gemellaggi con enti ed organizzazioni di carattere internazionale, nazionale, regionale e provinciale, che non abbiano scopi o motivazioni discordanti o avverse a quelle elencate nel proprio statuto;

p) promuovere la costituzione di reti europee di Città delle Grotte, anche al fine di stabilire partnerariati per l’accesso a specifiche linee agevolative riguardanti progetti transnazionali;

q) ideare, progettare e realizzare, in collaborazione con Università, Enti di Ricerca, Sperimentazione ed Associazioni di Speleologia musei tematici e centri visita a carattere territoriale.

6) L’Associazione Città delle Grotte per il raggiungimento dei propri scopi potrà avere interessenze e partecipazioni in società costituite o costituende aventi oggetto analogo o connesso al proprio.

ARTICOLO 3- IL MARCHIO

1) L’Associazione adotta un marchio che potrà essere utilizzato dai soci. L‘uso e la riproduzione del marchio saranno sottoposti a controllo di legittimità da parte dell'Associazione stessa.

L‘uso non autorizzato o improprio del marchio sarà perseguito dall'Associazione a termine di legge.

TITOLO II

SOCI, ORGANI, STRUTTURE E CARICHE ASSOCIATIVE

ARTICOLO 4 - I SOCI

1) Possono far parte dell'Associazione i Comuni che ne faranno richiesta purché siano caratterizzati dalla:

a) presenza nel territorio comunale, per parte o per l’intero suo sviluppo, di una grotta naturale, della più variegata tipologia, intesa quale la natura delle roccia che l’ha originata, la modalità con cui essa si è formata, l’era in cui ha avuto origine.

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2) Possono altresì aderire le Province, le Camere di Commercio, le Unioni di Comuni, i Consorzi di Enti Locali e le Comunità Montane che comprendono i Comuni con le caratteristiche sopra descritte, nonché le Fondazioni, i Consorzi e le Società miste che hanno in concessione o curano la gestione del relativo flusso turistico.

3) L’iscrizione all’Associazione è soggetta alla presentazione di una richiesta scritta, accompagnata dalla deliberazione di adesione del Consiglio Direttivo o dell’organo legale rappresentante; il Consiglio Direttivo, entro 120 (centoventi) giorni dal ricevimento della richiesta, provvederà all’accettazione della stessa, previo esame della ricorrenza nell’aspirante dei requisiti di cui ai commi 1) e 2). 4) I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) “Soci Fondatori”, cioè i Comuni che partecipano all’atto costitutivo;

b) “Soci Ordinari”, cioè i Comuni che aderiranno nel tempo all’Associazione;

c) “Soci Sostenitori” quelli di cui al precedente comma 2) del presente articolo.

ARTICOLO 5 - RISORSE DELL’ASSOCIAZIONE, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI 1) L'Associazione opera in base ad un programma operativo concordato tra i Soci, nel quale

sono individuate e definite le iniziative da svolgersi e le modalità di partecipazione degli associati. I Soci devono osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni degli organi, nonché gli eventuali rapporti contrattuali posti in essere dall’Associazione e sostenerne attivamente i programmi.

2) I Soci, ad esclusione dei Soci Fondatori e senza distinzione di categoria, sono tenuti al versamento

a) di una quota iniziale di iscrizione una tantum e

b) di una quota annuale associativa, finalizzate a consentire l’amministrazione, il funzionamento e l’attuazione dei programmi dell’Associazione.

3) Le quote sono determinate dall’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

4) Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'Associazione ed alle sue attività, con pari diritto.

5) Ogni associato ha diritto ad un voto.

7) Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) quote di iscrizione iniziali una tantum e quote annuali a carico dei Comuni associati;

b) eventuali contributi straordinari, richiesti in relazione a particolari iniziative che necessitassero di disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario, da deliberare da

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c) versamenti volontari degli associati, contributi da Enti pubblici, istituti di credito ed Enti in genere; sovvenzioni, donazioni, o lasciti di terzi o di associati;

d) proventi connessi allo svolgimento di attività economiche strumentali ai fini istituzionali.

8) Per il primo anno d’attività, le quote sono fissate come segue:

a) Quota di iscrizione una tantum € 300,00, (con esclusione dei Soci Fondatori).

b) Quota associativa annuale, determinata in funzione della classe di popolazione:

fino a 500 abitanti € 100,00

da 501 a 1.000 abitanti € 150,00

da 1.001 a 3.000 abitanti € 300,00

da 3.001 a 5.000 abitanti € 500,00

da 5.001 a 10.000 abitanti € 700,00

da 10.001 ad oltre 50.000 abitanti € 1.000,00 c) Quote Associative per soci straordinari:

Province: quota annua € 2.000,00

Fondazioni, Consorzi e Società di gestione: quota annua € 1.000,00

C.M. e Unioni di Comuni: quota annua € 500,00

9) I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) settembre di ciascun anno saranno considerati Soci anche per l’anno successivo e dovranno versare la quota annuale di associazione.

10) È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'eventuale patrimonio dell'associazione sarà devoluto obbligatoriamente ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

11) L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale decorre dalla data di stipulazione dell’atto costitutivo e termina comunque il 31 dicembre 2009.

ARTICOLO 6 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

(6)

a) L’Assemblea dei soci.

b) Il Presidente.

c) Il Consiglio direttivo.

ARTICOLO 7 - L’ASSEMBLEA DEI SOCI

1) L’Assemblea dei Soci è sovrana; essa viene convocata in sedute straordinaria e ordinaria. La convocazione é fatta dal Presidente e/o dal Consiglio Direttivo, con avviso affisso nella sede sociale e pubblicato sul sito internet dell’Associazione almeno cinque giorni prima della riunione.

2) L‘Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta all'anno. Le riunioni si terranno, a rotazione, nelle sedi degli Enti associati, come stabilite nell’ultima riunione dell'anno solare.

3) Le funzioni dell'Assemblea sono:

a) elezione del Presidente;

b) elezione e rinnovo, anche parziale, del Consiglio Direttivo;

c) approvazione programma operativo annuale e pluriennale e loro periodica verifica;

d) approvazione e revisione del Regolamento per il funzionamento dell'Associazione;

e) approvazione delle quote associative e di eventuali modifiche;

f) dichiarazione di decadenza dei soci;

g) deliberazione sulle proposte del Consiglio Direttivo e dei singoli soci;

h) istituzione di commissioni permanenti fissandone incarichi e compiti;

i) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

j) adozione modifiche statutarie.

4) L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione, se sono presenti i rappresentanti della maggioranza dei soci, in seconda convocazione (che può avere luogo nella stessa giornata, purché inserita nell'avviso di convocazione) con la presenza di almeno un terzo dei soci (salvo che per l'adesione di nuovi soci); i soci possono delegare altri soci a rappresentarli in Assemblea, ogni socio può avere un massimo di una delega. All'Assemblea partecipa il legale rappresentante dell'Ente associato o un suo delegato. Le deliberazioni sono valide quando ottengono i voti della maggioranza dei soci presenti, in caso di parità

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ARTICOLO 8 - L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1) L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente su deliberazione conforme del Consiglio Direttivo, ogni volta che questi ne riconosca la necessità e ogni volta che ne facciano richiesta, per iscritto, almeno un terzo dei soci.

2) Le funzioni dell’Assemblea straordinaria sono:

a) deliberazioni su eventuali modifiche allo statuto;

b) deliberazioni su argomenti che vengano ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo;

c) deliberazioni su argomenti per i quali un terzo dei soci ne abbia chiesta la convocazione;

d) deliberazione sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1) Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea tra i propri componenti, é composto da un minimo di 7 ad un massimo di 15 membri, compresi il Presidente e i Vice Presidenti e dura in carica 3 anni salvo proroghe da parte dell’Assemblea. I Consiglieri sono rieleggibili.

2) La decadenza avviene per dimissioni o quando viene meno lo status di amministratore (Sindaco, Assessore, Consigliere), ovvero quando il Comune o l’ente recede dall’Associazione, ovvero dopo tre assenze ingiustificate. Il Consiglio nella prima riunione successiva all’elezione elegge tra i suoi componenti il Presidente ed i due Vice Presidenti Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione ad esclusione di quegli atti che sono di specifica competenza dell’Assemblea.

3) Le funzioni del Consiglio Direttivo sono:

a) elezione del Presidente e dei Vice-Presidenti in numero massimo di 2 (due);

b) deliberazioni sulla gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione entro i limiti approvati dall'Assemblea;

c) approvazione delle richieste di adesione all’Associazione e proposta di all’Assemblea di dichiarare la decadenza di soci inadempienti o che realizzino iniziative in contrasto con gli scopi associativi;

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f) ogni altro atto utile al raggiungimento dei fini sociali, anche mediante accordi con terzi;

g) verifica semestrale circa lo svolgimento del programma approvato dall'Assemblea;

h) costituzione di eventuali Comitati tecnico scientifici per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione,

i) l’assunzione e il licenziamento del personale;

j) i contratti, le convenzioni e gli incarichi professionali necessari all’attuazione del programma, compresa la fissazione delle modalità e degli onorari;

k) la proposta di regolamento interno e le eventuali modifiche.

4) Il Consiglio Direttivo si riunisce, con preavviso di dieci giorni, almeno tre volte all’anno, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di 1/3 dei suoi membri.

5) Il luogo della riunione può essere diverso dalla sede dell’Associazione.

6) Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti e le relative deliberazioni sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei componenti in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

1) Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione anche nei confronti di terzi. Egli convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni e firma tutti gli atti dell’Associazione.

2) Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e può ricevere dal Presidente delega di firma e di rappresentanza. Il Presidente e i Vice Presidenti durano in carica 3 anni, sono eletti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 - LE COMMISSIONI

1) L'Assemblea, al fine di raggiungere i compiti statutari, può costituire commissioni permanenti fissandone il numero e le competenze. Tutti i soci possono far parte di una o più commissioni; la Presidenza è affidata, di norma, ad associati che non facciano parte del Consiglio Direttivo. Ogni commissione elegge al proprio interno un Presidente ed un segretario. Il Presidente svolge relazioni al Consiglio Direttivo e all’Assemblea, propone iniziative e attività. Le commissioni durano in carica per la durata del mandato dell’Assemblea che le ha elette.

ARTICOLO 12 - DURATA DELLE CARICHE

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1) I rappresentanti, persona fisica, degli Enti facenti parte dell'Assemblea dei soci restano in carica sino a scadenza naturale del mandato ricoperto in seno all'Associazione, anche quando non ricoprono più la carica con la quale hanno preso parte all'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Il Presidente dura in carica tre anni. Il Vice presidente dura in carica tre anni. I componenti degli Organi Elettivi sono rieleggibili.

2) La decadenza di un componente é deliberata dall'Assemblea e richiede la presenza della maggioranza dei soci. I componenti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica sono sostituiti con deliberazione dell'Assemblea e rimangono in carica fino alla scadenza degli organi relativi.

ARTICOLO 14 - LIQUIDAZIONE

1) Qualora l’Associazione sia posta in liquidazione, l’Assemblea straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed alla determinazione dei relativi poteri e compensi. Il patrimonio sociale rimanente, una volta effettuato il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 15 - RINVIO

1) Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni in materia di associazioni senza fini di lucro.

ARTICOLO 16- GRATUITÀ DEGLI INCARICHI ELETTIVI

1) Tutti gli incarichi degli organi elettivi sono di norma gratuiti; al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri del Consiglio Direttivo, ai Componenti delle Commissioni Permanenti possono essere solo rimborsate le spese per il decoroso espletamento dell’incarico, previo deposito dei giustificativi, nella misura determinata annualmente dalla Consiglio Direttivo.

2) L’Assemblea potrà deliberare eventuali compensi a favore dei soggetti titolari di cariche sociali, in relazione ad attività svolte di particolare impegno.

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