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Parere sullo schema di disegno di legge concernente:

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Academic year: 2022

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Parere sullo schema di disegno di legge concernente:

•á

Aumento del con- tingente degli uditori giudiziari e nuove disposizioni sul concorso in Magistratura

m.

L'iniziativa legislativa ministeriale prevede modifiche al ruolo organico della Magistratura e al contingente degli uditori (art. 1 e tabella A), alla determinazione dei posti da mettere a concorso per la nomina a uditore (art. 1, comma 3), alla disciplina dell'ammissione al tirocinio e del conferimento delle funzioni giudiziarie (art. 2), all'ammontare dei gettoni di presenza e dei compensi da corrispondere al personale addetto ai concorsi (art. 3), nell'iritento di pervenire alla sollecita elimina- zione della elevata percentuale di vacanze che si rileva negli organici degli uffici giudiziari. Nel contempo si vuole introdurre un meccanismo organizzativo che con-

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senta, senza ripercussioni sui medesimi organici, l'applicazione della nuova disci- plina per il reclutamento degli uditori e per l'ammissione in Magistratura, conte- nuta nel disegno di legge approvato dal Senato nella VI1 legislatura e di recente riproposto dal Governo. Lo schema di disegno di legge ritocca, infine, la disciplina delle aspettative e delle indennita di trasferimento dei magistrati.

Le materie oggetto della riforma e le finalita dichiarate nella relazione illustra- tiva mettono in evidenza che l'iniziativa del Ministro di Grazia e Giustizia, voluta- mente circoscritta e percio stesso finalizzata a una rapida approvazione, intende alfrontare e risolvere uno dei problemi piu delicati e urgenti della odierna crisi della giustizia, il problema, cioe, del tempo di svolgimento dei concorsi e della sua incidenza sulla copertura degli organici, che anche il Consiglio ha piu volte richia- mato all'attenzione del legislatore. Altrettanto opportuni appaiono gli interventi in tema di aspettativa e indennita di trasferimento dei magistrati. Si esprime pertanto parere favorevole sulle llinee generali dello schema in esame, auspican- done una sollecita presentazione al Parlamento cd una rapida approvazione.

Per quanto concerne, in particolare, le modifiche al ruolo organico della Magi- stratura, si osserva che il proposto collocamento fuori ruolo del contingente di 74 magistrati di appello e tribunale, applicati in Cassazione ai sensi della lejge 29 n e v2mbre 1971, n. 1050, consente di destinare alla copertura presso i vari uffici giudi- ziclri posti di organico che, pur essendo attribuiti alla pianta organica dei medesimi urfici, vengono dichiarati •á indisponibili •â per gli altri magistrati dalla vigente normativa.

L'innovazione appare inolto opportuna in quanto costit~iisce un aumento nel ruolo organico degli uffici di merito, anche se modificn soltanto un aspetto margi- nale ctcll'istituto dell'applicazione all'UEficio massimario che richiederebbe, invece, una revisione organica (che potrebbe eventualmente prevedere una riduzione del numero dei magistrati di appello applicati in Cassazione ed un corric;pondentc aumento dell'organico dei magistrati di cassazionc).

De\-e, peraltro, essere chiarito nel testo normativo che il collocammto fuori ruolo consente di esercitare continuativainentc lc: funzioni di consigliere di cassa- rione e d i sostituto procuratore generale, previsto dalla Ieppe n. 1050 dcl 1971.

I n ordine al contingente degli uditori, si condivide la clistinzionc onerata nella tabella A fra uditori tirocinanti, in numero di trecento, e uditori con funzioni, j11~101~ati nel numero complessivo ddi magistrati di merito. Tale modifica consente,

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4 1.i I I W p ; ~ ( C , ( l i I L ' C C ~ ~ T C in questa sede la soppressione della qualifica di uditore

i ~ t l ~ l i / ~ , t t 1 1 ) i oil t rtii~ioni, progettata nel citato disegno di legge approvato dal Senato

I W L I . ~ V I I IvgiAttura, C , dali'altra, di evidenziare anche dal punto di vista contabile

i l I itklibrrc) i a w t [ O del contingente di uditori tirocinanti. I1 collocamento fuori del

I 1 ~ 1 0 ~ ~ : ; . t r ~ i t w dclla Magistratura di tale contingente (art. 1, comma 2) e il suo

8 t I I I t ~ i i t o ,L Wl unitir (tabella A) rispondono alla finalita organizzatona di preco-

$1 ititit-c I I I W massa sufficientemente ampia di uditori dai quali attingere per la per-tura cici posti di organico che man mano si rendono vacanti.

.Il 1i11c di determinare i posti vacanti da mettere a concorso per la nomina

. t iirlitorc giudiziario, lo schema riprende una direttiva, gia sperimentata nell'art. 1

tlcllri Icggc: 17 ncvembre 1978, n. 746, e prevede di utilizzare, oltre i posti disponibili A iiiomcnto dcl bando, anche quelli che si renderano vacanti •áentro i'anno in cui i: indetto il concorso e nei quattro successivi n (art. 1, comma 3). Presupposto dell'innovazione t: la necessita di far corrispondere il numero dei posti a concorso sia col numero delle vacanze gia verificate sia col numero delle vacanze che si verificheranno durante il tempo necessario per I'espletamento del concorso e del tirocinio, che si stima, appunto, essere di quattro anni. Rileva, peraltro, il Consiglio che tale scopo non puo dirsi pienamente raggiunto ove si consideri che le vacanze prevedibili in un numero determinato, considerate nello schema, sono soltanto quelle che derivano dai pensionamenti. Restano, invece, fuori dalla disposizione dell'art. 1, comma 3, le vacanze dovute a dimissioni, decesso o cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa che, pur non essendo prevedibili con certezza nel loro numero, incidono, tuttavia, nella cifra complessiva delle vacanze annuali.

Percio al fine di ridurre al minimo il divano fra il numero dei posti vacanti al momento del conferimento delle funzioni e il numero degli uditori disponibili, e necessario che nella determinazione dei posti da mettere a concorso siano consi- derate anche le vacanze che si verificheranno nel quadriennio per titolo di dimis- sioni, decessi o cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa. Trattandosi come si e detto di numero indeterminato, occorrera fare riferimento ad una media che esemplificativamente potrebbe essere quolla del qusdriennio precedente l'anno del bando.

L'art. 2 dello schema stabilisce che non tutti i vincitori di un concorso siano nominati e ammessi al tirocinio, ma soltanto •áogni semestre D e in numero corri- spondente alle vacanze esistenti nel ruolo organico della Magistratura e nei con- tingenti di cui all'art. 1, comma 2, e •á a quelle che si possono prevedere nel biennio

S U C C ~ S S ~ V O n.

Dato il numero delle vacanze esistenti, tale disposizione potra trovare applica- ion ne,

e

da ritenere, in un futuro non prossimo, cioe quando

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ridottesi conside- iwolmente tali vacanze

-

si verifichi egualmente un eccesso nel numero dei vincitori cli concorso rispetto alle vacanze prevedibili nel biennio successivo. Nel- l'iniincdiato, invcce. la norma e destinata a scoraggiare la partecipazione al concorso tlci giovani laureali, riclla misura in cui

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sommando il semestre di attesa ai tempi

::ih I~inglii dcl concorso

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essa prospetta la possibilith di allontanare ulteriormente

iicl tcrnpo la nomina e lo stipmdio. I1 Consiglio propone, pertanto, di abolire ogni liinitc all'ammissione al tirocinio e di introdurre, per il caso di momentanea com- pletena del ruolo organico della Magistratura, l'istituto della nomina in sopran- liliinero, gih iitilmentc introdotto nel secondo comma con riguardo al conferimento th-l1e funzioni.

In via s~xbordinata e nell'ipotesi che il limite dell'art. 2, comma 1, venga man- :cniito, si ritiene opportuno chiarire testualmente che la nomina e l'ammissione .i1 tirocinio differite debbano seguire secondo l'ordii~e di graduatoria dei vincitori

&l concorso.

Con la disposizione deli'cirt. 4 lo schema completa opportunamente la disciplina

f 1 t . I rientro clrtll'aspettativa, quale e contenuta nell'art. 203 dell'Ordinamento giudi-

ri.ti.io. .Ittiialmentc, infatti, durante il tempo necessario al Consiglio Superiore

t l c * l ! . i hlagistratura per deliberare la nuova sede dopo il termine dell'aspettativa,

1 I iii.i~~i\tr.ito resta inutilizzato, senza sede e funzioni da espletare.

I.'.ii-t. 7 c*stcnrle n tutti i trasferimenti di magistrati l'indennita di prima siste-

, , l . i / r o i i ( . t: 1 1 rimborso delle spzse di trasfei-iinentc, facendo propria una proposta

i o i i t i ~ i l . i t , i < ! , i l Consiglio nella sua i-isoluzione del 19 luglio, 2 1 e 25 ottobre 1979

I l i - ' ~ ~ t ~ / i , i i io 11. 17 c 1 d 31 ottobre 1979, pagg. 9-10). Occorre peraltro precisare

1 i ' . \ t 1111 1 l . i liyisl,itiv,i che l'cstznsione d?ll'intlennith di prima sistemazione 2

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del rimborso spese si riferisce al trasferiniento su domanda dei magistrati. Resta aperto il problema degli incentivi di carattere economico per favorire la mobilita dei magistrati per uffici giudiziari di difficile copertura. Per tale incentivazione si potrebbe estendere ai magistrati che siano trasferiti

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d'ufficio o a domanda

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presso sedi di difficile copertura la stessa indennita di missione che l'art. 13 della kgpe 2 aprile 1979, n. 97, riconosce agli uditori destinati ad esercitare le funzioni giudiziarie. La concreta individuazione degli uffici dovra avvenire periodicamente da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, sulla base dei dati statistici in suo possesso, salva la possibilita che la legge preveda una percentuale numerica dei posti vacanti da considerare di difficile copertura.

(Parere espresso dai Consiglio nella seduta del 23 geizktuio).

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