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Disegno di legge n. 1369/S concernente 'Delega al Governo per l'emana- zione di norme relative alla revisione delle circoscrizioni territorial' degli uffici

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Disegno di legge n. 1369/S concernente 'Delega al Governo per l'emana- zione di norme relative alla revisione delle circoscrizioni territorial' degli uffici

(Parere espresso dalla Commissione Speciale Referente per la Riforma Giucliziaria e l'Amministrazione della Giustizia, approvato dal Consiglio nella seduta del 20 dicembre 1978).

1. — Se si considera che le circoscrizioni giudiziarie attualmente esistenti ri- salgono, nella loro organizzazione, a quasi quaranta anni or sono (1941) e che quell'assetto non era granche difforme dal precedente, si puO comprendere come l'iniziativa del Governo, di procedere ad una generale revisione delle circoscrizio- ni, meriti approvazione per la concreta dimostrazione di volere finalmente attuare una esigenza estremamente sentita e ormai indilazionabile al fine di dare inizio alla razionalizzazione dell'apparato giudiziario e di migliorarne la funzionalitA.

2. — II disegno di legge sceglie la via della delega legislativa (art. 1) e prevede la revisione delle circoscrizioni con riferimento alle corti di appello, ai tribunali, alle preture.

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Per quanto riguarda le preture (art. 2), i decreti delegati dovranno essere emanati dal Governo entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge-delega e con- cerneranno la soppressione delle preture (diverse da quelle aventi sede nei capo- luoghi di circondario) nelle quali ii flusso dei procedimenti, nel quadriennio 1974-1977, non avra superato it numero di 1500 procedimenti civili contenziosi e, complessivamente, it numero di 11.000 fra procedimenti civili contenziosi e pro- cedimenti penali.

E previsto poi che it territorio delle preture soppresse sia accorpato in modo da creare nuovi uffici, ovvero sia aggregato a preture contigue; si prevede anche la possibility di procedere a variazioni del territorio degli uffici non soppressi nonche allo spostamento di sede delle preture attualmente esistenti. Per le opera- zioni di accorpamento o di aggregazione valgono gli stessi criteri indicati per la soppressione degli uffici: gli indici sopra indicati del flusso dei procedimenti co- stituiranno it minimo per la costituzione dei nuovi uffici; criteri di massima sono anche previsti per la fissazione delle nuove sedi.

Quanto ai tribunali (art. 3), entro tin anno dalVentrata in vigore della legge si dovra procedere alla soppressione di quelli in cui, nel quadriennio 1974-1977, it flusso complessivo dei procedimenti (civili contenziosi e penali relativi a imputa- ti rinviati a giudizio) sia inferiore al numero di 2400. E tuttavia previsto che la soppressione non avvenga qualora i tribunali risultino gutili• per la Toro ubicazio- ne, per la importanza delle strutture carcerarie esistenti nella sede, per la quality degli affari trattati, per le esigenze della popolazione. Anche per it territorio dei tribunali soppressi si provvedera con successivi accorpamenti (costituzione di nuovi uffici) o aggregazioni (a tribunali contigui), ma a tal fine valgono criteri di- versi da quelli indicati per le soppressioni, perche e previsto che it numero com- plessivo da considerare ai fini della valutazione del flusso dei procedimenti nel quadriennio 1974-1977 e di almeno 4000 unity.

L'art. 4 prevede la possibility di modificare (in aumento o in diminuzione) territorio delle corti di appello e dei tribunali diversi da quelli soppressi, e di spo- stare la sede degli uffici esistenti.

Per tutti gli uffici sono poi fissati criteri generali (art. 5) onde ottenere — per quanto possibile — che gli stessi (corti, tribunali, preture) assumano dimen- sioni omogenee, tenendosi conto, per le variazioni territoriali, dei flussi di lavoro anche potenziali, delle esigenze delle popolazioni, delle condizioni di funzionalita dell'edilizia giudiziaria esistente, dello stato delle comunicazioni e delle condizio- ni di accessibility ai singoli uffici.

Altre norme (ant. 6, 7) si occupano dei criteri per la valutazione dei flussi dei procedimenti, della fissazione di un termine (6 mesi) entro it quale debbano avere attuazione i provvedimenti al fine di organizzare praticamente it trasferimento degli atti e l'assegnazione del personale ai nuovi uffici, della devoluzione a questi ultimi degli affari degli uffici soppressi o modificati.

L'art. 8 prevede che i decreti delegati siano emanati previo parere (obbligato- rio ma non vincolante) di una commissione composta di parlamentari, magistra- ti, avvocati, rappresentanti del personale della amministrazione giudiziaria, corn- ponenti di nomina ministeriale. L'onere della spesa per it funzionamento di tale commissione a regolato dall'art. 10. L'art. 9 esclude Yi.pp!icab:lita tidla riorinati- va agli uffici della provincia autonoma di Bolzano.

3. — Nel dare parere favorevole al disegno di legge del Governo, it Consiglio Superiore della Magistratura rileva che nell'articolato e nella relazione illustrati- va sono recepiti orientamenti che it Consiglio aveva gia espresso, con la delibera- zione del 14 giugno 1978, dando it parere sul disegno di legge concernente le mi- sure atte al soddisfacimento urgente delle esigenze dell'amministrazione giudizia- ria. In tale deliberazione, infatti, si indicavano — ai fini della revisione delle cir- coscrizioni — i principi della dimensione minima ottimale per la funzionalitã degli uffici giudiziari e del suo rapporto con it flusso dei procedimenti sopravve-

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2 — Notiziario n. 21/1978

nuti negli ultimi anni, dal quale rapporto si sarebbe dovuta desumere la previsio- ne per it futuro e it conseguente mantenimento dei soli uffici per i quali la do- manda di giustizia avesse giustificato una presenza minima di magistrati, indi- spensabile per it buon funzionamento dell'ufficio stesso.

Ed appunto la valutazione del flusso dei procedimenti in un arco di tempo ben definito e sufficientemente orientativo 6 stata posta a fondamento dei criteri per it mantenimento o la soppressione delle preture e dei tribunali; tenendosi al- tresi presente, per la ricostituzione degli uffici a seguito delle soppressioni, la di- mensione minima ottimale che, per le preture, a stata identificata nell'ufficio con un organico di due magistrati e, per i tribunali, nell'ufficio con un organico di otto magistrati. Il Consiglio condivide tali indicazioni segnalando fin d'ora la necessity che la revisione delle circoscrizioni giudiziarie debba essere strettamen- te collegata con una coeva revisione delle piante organiche degli uffici, dandOsi in concreto attuazione at principio della .dimension minima ottimalei sia per le ri- novate preture che per i tribunali.

Non sembra inutile rilevare che dalla revisione delle circoscrizioni e dalla prevedibile conseguente soppressione di tanti uffici si ricaveranno — inoltre

altri benefici; fra i quali non irrilevante appare it recupero di personale di cancel- leria, di segreteria e d'ordine, di cui tanta necessity hanno gli uffici piit gravati di lavoro.

4. — Per quanto riguarda la norma relativa ai tribunali (art. 3), it Consiglio rileva peraltro che, agli indici del flusso dei procedimenti da valutare per la sop- pressione, sono stati aggiunti altri criteri, correttivi della rigidity del dato nume- rico, concorrenti a formare un giudizio di autiliti. nel mantenimento di uffici che, per it solo flusso dei procedimenti, sarebbero destinati alla soppressio- ne. Pur riconoscendo l'opportuniti di prevedere un sistema non esclusivamente meccanico, it Consiglio osserva che it margine di discrezionaliti (che deriva al Governo dagli elementi indicati per la formulazione del giudizio di •utiliti, di certi tribunali) 6 ampio e suscettibile di eccessiva elasticity. Si suggerisce pertan- to che, tra tali elementi, siano mantenuti quelli che consentono it giudizio di tuti- litä* con riferimento alla ubicazione degli uffici e con riferimento all'importanza delle strutture carcerarie esistenti nelle relative sedi; si ritiene, invece, che non sia sufficientemente oggettivo it criterio che fa richiamo alle esigenze della popo- lazione; mentre, per quanto attiene alla quality degli affari (che dovrebbe giustifi- care la permanenza di un tribunale di dimensioni inferiori a quelle minime otti- mali) si pud convenire che essa venga presa in considerazione purche si tratti di dati storicamente certi, nel senso che tale .qualita, risalga ad un periodo di tem- po che consenta di valutarla come fenomeno costante e non transeunte.

Per le operazioni di accorpamento o di aggregazione ai fini della costituzione dei nuovi uffici di pretura, it Consiglio ha ritenuto, a maggioranza, che si dovreb- be tenere anche presente, nella scelta della sede, l'esistenza di una casa man- damentale funzionante.

5. — La norma dell'art. 4 dovrebbe, a parere del Consiglio, essere rivista sia con riferimento al termine per la attuazione, sia per it meccanismo del relativo procedimento, sia per it suo contenuto. Quanto a quest'ultimo punto va detto che esso e limitato al solo parere che debbano essere evitati gli spostamenti di sede degli uffici esistenti e non destinati alla soppressione. In merito al procedimento per pervenire all'aumento o alla diminuzione del territorio compreso nelle circo- scrizioni delle corti di appello e dei tribunali diversi da quelli soppressi, it Consi- glio rileva innanzitutto che tale previsione normativa dovrebbe essere occasione per far coincidere circoscrizioni giudiziarie e valide

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territoriali ammini- strative, poiche anche in do consiste la razionalizzazione del sistema (si veda, ad es., it caso del circondario di Massa, ricompreso nel distretto della Corte ligure mentre it suo territorio fa amministrativamente parte della regione toscana); in

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‘,econdo luogo, ed anche per it fine teste indicato, non sembra inopportuna la previa consultazione dei consigli giudiziari e degli organi rappresentativi locali territorialmente interessati. In relazione a tale consultazione, dovrebbe essere ampliato ii termine (un anno) per l'attuazione delle modificazioni da adottarsi.

6. — Cart. 8 prevede la consultazione di un commissione, variamente compo- sta, prima della emanazione dei decreti delegati. II Consiglio deve rilevare, a tal proposito, che nell'articolato del disegno di legge non e stato invece previsto it parere del Consiglio stesso in merito alle concrete modificazioni delle circo- scrizioni giudiziarie. Cie sembra non essere in aderenza al principio contenuto nell'art. 10 della legge 24 marzo 1958 n. 195 che al Consiglio Superiore devolve la formulazione di pareri su ogni oggetto attinente l'amministrazione della giustizia e che, nella specifica materia delle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie, conferisce anche la facoltã di fare proposte al Ministro Guardasigilli.

Nell'esprimere, percie, it proprio favorevole parere sul disegno di legge, Consiglio ritiene che, oltre le osservazioni e i sug,gerimenti formulati, si debba prevedere una modificazione dell'articolato secondo ii disposto del citato art. 10 della legge n. 195 del 1958, prevedendosi it parere del Consiglio Superiore sulle singole variazioni degli assetti territoriali.

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