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PARLAMENTO EUROPEO. Commissione per i trasporti e il turismo. Protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili

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(1)

AM\708230IT.doc PE402.585v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO

2004 2009

Commissione per i trasporti e il turismo

2007/0201(COD) 6.3.2008

EMENDAMENTI 21 - 51

Progetto di relazione Francesco Ferrari (PE398.336v01-00)

Protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili Proposta di regolamento

(COM(2007)0560 – C6-0331/2007 – 2007/0201(COD))



(2)

PE402.585v01-00 2/21 AM\708230IT.doc

IT

AM_Com_LegReport

(3)

AM\708230IT.doc 3/21 PE402.585v01-00

IT

Emendamento 21 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 2003/102/EC è risultata inapplicabile nella parte riguardante le prescrizioni previste per l'attuazione della seconda fase. A questo riguardo, l'articolo 5 della direttiva fa richiesta alla

Commissione di avanzare le proposte necessarie a superare i problemi relativi all'applicabilità di dette prescrizioni e prevedere, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di sicurezza attiva, pur garantendo che non vi sia un abbassamento dei livelli di sicurezza degli utenti della strada vulnerabili.

(4) La direttiva 2003/102/EC è

tecnicamente problematica sotto tutti gli aspetti per quanto riguarda l'attuazione della seconda fase. Tuttavia, esistono attualmente tecnologie efficienti in

termini di costi che possono contribuire al soddisfacimento delle prescrizioni

contemplate dalla fase II della direttiva 2003/102/CE. L'articolo 5 della direttiva fa richiesta alla Commissione di avanzare le proposte necessarie a superare i problemi relativi all'applicabilità di dette prescrizioni e prevedere, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di sicurezza attiva, pur garantendo che non vi sia un abbassamento dei livelli di sicurezza degli utenti della strada vulnerabili.

Or. en

Motivazione

Esistono attualmente tecnologie efficienti in termini di costi che possono contribuire ad assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dalla fase II della direttiva 2003/102/CE, garantendo quindi che l'Unione europea compia effettivamente passi avanti rispetto ai propri obiettivi in materia di sicurezza stradale e protezione dei pedoni.

Emendamento 22 Margrete Auken

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 2003/102/EC è risultata (4) La direttiva 2003/102/EC è

(4)

PE402.585v01-00 4/21 AM\708230IT.doc

IT

inapplicabile nella parte riguardante le prescrizioni previste per l'attuazione della seconda fase. A questo riguardo, l'articolo 5 della direttiva fa richiesta alla

Commissione di avanzare le proposte necessarie a superare i problemi relativi all'applicabilità di dette prescrizioni e prevedere, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di sicurezza attiva, pur garantendo che non vi sia un abbassamento dei livelli di sicurezza degli utenti della strada vulnerabili.

tecnicamente problematica per quanto riguarda le prescrizioni previste per l'attuazione della seconda fase. A questo riguardo, l'articolo 5 della direttiva fa richiesta alla Commissione di avanzare le proposte necessarie a superare i problemi relativi all'applicabilità di dette prescrizioni e prevedere, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di sicurezza attiva, pur garantendo che non vi sia un abbassamento dei livelli di sicurezza degli utenti della strada

vulnerabili. Tuttavia, attualmente esistono tecnologie che possono contribuire al soddisfacimento delle prescrizioni contemplate dalla fase II della direttiva 2003/102/CE.

Or. en

Emendamento 23

Luis de Grandes Pascual Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) La direttiva 2003/102/EC è risultata inapplicabile nella parte riguardante le prescrizioni previste per l'attuazione della seconda fase. A questo riguardo, l'articolo 5 della direttiva fa richiesta alla

Commissione di avanzare le proposte necessarie a superare i problemi relativi all'applicabilità di dette prescrizioni e prevedere, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di sicurezza attiva, pur garantendo che non vi sia un abbassamento dei livelli di sicurezza degli utenti della strada vulnerabili.

(4) La direttiva 2003/102/EC è risultata inapplicabile nella parte riguardante le prescrizioni previste per l'attuazione della seconda fase. A questo riguardo, l'articolo 5 della direttiva fa richiesta alla

Commissione di avanzare le proposte necessarie a superare i problemi relativi all'applicabilità di dette prescrizioni e prevedere, ove possibile, l'utilizzo di sistemi di sicurezza attiva, pur garantendo che non vi sia un abbassamento dei livelli di sicurezza degli utenti della strada vulnerabili. Tuttavia, sono state messe a punto nuove tecnologie, per quanto riguarda le misure passive, che

potrebbero contribuire al soddisfacimento delle prescrizioni di cui alla fase II.

Occorre dunque tener conto di tali tecnologie.

(5)

AM\708230IT.doc 5/21 PE402.585v01-00

IT

Or. es

Motivazione

Attualmente esistono tecnologie economicamente interessanti che permetterebbero il soddisfacimento delle prescrizioni contemplate dalla seconda fase di applicazione della direttiva 2003/102/CE; tali tecnologie contribuirebbero a ridurre il numero di incidenti mortali e la gravità delle lesioni subite dai pedoni e da altri utenti della strada vulnerabili.

Emendamento 24 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Uno studio commissionato dalla Commissione dimostra che le prescrizioni per la protezione dei pedoni possono essere migliorate in maniera significativa grazie alla combinazione di misure di sicurezza attiva e passiva in grado di offrire un livello di protezione più elevato rispetto alle disposizioni precedentemente in vigore. In particolare, è stato individuato, come sistema di sicurezza attiva, il

dispositivo di assistenza alla frenata che, in combinazione con le modifiche ai requisiti di sicurezza passiva, andrà ad accrescere notevolmente il livello di protezione. Si ritiene, pertanto, opportuno rendere obbligatoria l'installazione dei dispositivi di assistenza alla frenata sui veicoli a motore di nuova produzione.

(5) Uno studio commissionato dalla Commissione dimostra che le prescrizioni per la protezione dei pedoni possono essere migliorate in maniera significativa grazie alla combinazione di misure di sicurezza attiva e passiva in grado di offrire un livello di protezione più elevato rispetto alle disposizioni precedentemente in vigore. In particolare, è stato individuato, come sistema di sicurezza attiva, il

dispositivo di assistenza alla frenata che, in combinazione con le modifiche ai requisiti di sicurezza passiva, andrà ad accrescere notevolmente il livello di protezione. È pertanto opportuno rendere obbligatoria l'installazione dei dispositivi di assistenza alla frenata sui veicoli a motore di nuova produzione. Tale misura non dovrebbe tuttavia sostituire i sistemi di sicurezza passiva di livello elevato, quanto piuttosto integrarli.

Or. en

Motivazione

Per assicurare un livello elevato di sicurezza in tutte le circostanze, quanto previsto dalla Commissione, e cioè l'installazione obbligatoria, a partire dal 2009, di dispositivi di

(6)

PE402.585v01-00 6/21 AM\708230IT.doc

IT

assistenza alla frenata su tutti i veicoli di nuova produzione, non dovrebbe sostituirsi ai sistemi di sicurezza passiva di livello elevato, quanto piuttosto integrarli.

Emendamento 25 Margrete Auken

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Uno studio commissionato dalla Commissione dimostra che le prescrizioni per la protezione dei pedoni possono essere migliorate in maniera significativa grazie alla combinazione di misure di sicurezza attiva e passiva in grado di offrire un livello di protezione più elevato rispetto alle disposizioni precedentemente in vigore. In particolare, è stato individuato, come sistema di sicurezza attiva, il

dispositivo di assistenza alla frenata che, in combinazione con le modifiche ai requisiti di sicurezza passiva, andrà ad accrescere notevolmente il livello di protezione. Si ritiene, pertanto, opportuno rendere obbligatoria l'installazione dei dispositivi di assistenza alla frenata sui veicoli a motore di nuova produzione.

(5) Uno studio commissionato dalla Commissione dimostra che le prescrizioni per la protezione dei pedoni possono essere migliorate in maniera significativa grazie alla combinazione di misure di sicurezza attiva e passiva in grado di offrire un livello di protezione più elevato rispetto alle disposizioni precedentemente in vigore. In particolare, è stato individuato, come sistema di sicurezza attiva, il

dispositivo di assistenza alla frenata che, in combinazione con le modifiche ai requisiti di sicurezza passiva, andrà ad accrescere notevolmente il livello di protezione. È pertanto opportuno rendere obbligatoria l'installazione dei dispositivi di assistenza alla frenata sui veicoli a motore di nuova produzione. Tale misura non dovrebbe tuttavia sostituire i sistemi di sicurezza passiva di livello elevato, quanto piuttosto integrarli.

Or. en

Emendamento 26

Luis de Grandes Pascual Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Uno studio commissionato dalla Commissione dimostra che le prescrizioni

(5) Uno studio commissionato dalla Commissione dimostra che le prescrizioni

(7)

AM\708230IT.doc 7/21 PE402.585v01-00

IT

per la protezione dei pedoni possono essere migliorate in maniera significativa grazie alla combinazione di misure di sicurezza attiva e passiva in grado di offrire un livello di protezione più elevato rispetto alle disposizioni precedentemente in vigore. In particolare, è stato individuato, come sistema di sicurezza attiva, il

dispositivo di assistenza alla frenata che, in combinazione con le modifiche ai requisiti di sicurezza passiva, andrà ad accrescere notevolmente il livello di protezione. Si ritiene, pertanto, opportuno rendere obbligatoria l'installazione dei dispositivi di assistenza alla frenata sui veicoli a motore di nuova produzione.

per la protezione dei pedoni possono essere migliorate in maniera significativa grazie alla combinazione di misure di sicurezza attiva e passiva in grado di offrire un livello di protezione più elevato rispetto alle disposizioni precedentemente in vigore. In particolare, è stato individuato, come sistema di sicurezza attiva, il

dispositivo di assistenza alla frenata che, in combinazione con le modifiche ai requisiti di sicurezza passiva, andrà ad accrescere notevolmente il livello di protezione. Si ritiene, pertanto, opportuno rendere obbligatoria l'installazione dei dispositivi di assistenza alla frenata sui veicoli a motore di nuova produzione.

L'installazione di sistemi di sicurezza attiva sui veicoli di nuova produzione non dovrebbe andare a discapito dei sistemi di sicurezza passiva. I due sistemi

dovrebbero essere complementari.

Or. es

Motivazione

L'installazione obbligatoria del dispositivo di assistenza alla frenata su tutti i veicoli di nuova produzione, una volta entrata in vigore la presente proposta, non deve portare a ignorare o trascurare altri sistemi di sicurezza passiva, poiché tanto la sicurezza attiva quanto la sicurezza passiva possono contribuire ad accrescere la protezione dei pedoni e di altri utenti della strada vulnerabili riducendo il numero delle collisioni che causano la morte o lesioni irreversibili.

Emendamento 27 Margrete Auken

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) La Commissione intensifica gli sforzi volti a ridurre gli eccessi di velocità, la guida sotto l'influsso dell'alcol e l'uso di autoveicoli più leggeri attraverso

(8)

PE402.585v01-00 8/21 AM\708230IT.doc

IT

campagne d'informazione e la

presentazione di proposte legislative più rigorose, onde conferire maggiore efficacia al presente regolamento.

Or. en

Emendamento 28 Dieter-Lebrecht Koch Proposta di regolamento

Capitolo I – articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I punti 2 e 3 dell'allegato I non si

applicano ai veicoli di categoria N1 in cui il punto R della posizione del conducente è avanzato rispetto all'asse anteriore o

arretrato in senso longitudinale rispetto alla linea mediana trasversale dell'asse

anteriore di meno di 1000 mm.

2. I punti 2 e 3 dell'allegato I non si applicano ai veicoli di categoria N1 e ai veicoli di categoria M1 di peso superiore a 2.500 kg in cui il punto R della posizione del conducente è avanzato rispetto all'asse anteriore o arretrato in senso longitudinale rispetto alla linea mediana trasversale dell'asse anteriore di meno di 1100 mm.

Or. de

Motivazione

La distanza di 1000 mm è stata inserita arbitrariamente nel testo GRT (Global Technical Regulation) ed è stata poi ripresa nella proposta della Commissione. La conseguenza è che veicoli simili con frontale piatto dovranno essere trattati in modo diverso, il che determinerà distorsioni di mercato senza migliorare la protezione dei pedoni. I veicoli M1 di peso

superiore a 2.500 kg con frontale piatto sono assimilabili ai veicoli N1 e dovrebbero essere trattati allo stesso modo. Inoltre, una minore distanza tra il sedile del conducente e l'asse anteriore significa un minor confort per il conducente.

(9)

AM\708230IT.doc 9/21 PE402.585v01-00

IT

Emendamento 29 Francesco Ferrari Proposta di regolamento

Capitolo I – articolo 3 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis) Gli autocaravan ai sensi della direttiva 2007/46/CE sono veicoli di categoria M1derivata da N1.

Or. en

Motivazione

Dal momento che gli autocaravan sono veicoli costruiti in più fasi di categoria M1 derivata da N1, è necessario che essi beneficino della modifica apportata all'articolo 2, paragrafo 2.

Emendamento 30 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento

Capitolo III – articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal [DATA trentatré mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], nel caso di veicoli nuovi di categoria M1, o N1 derivata da M1, e con massa massima non superiore a 2.500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 4 dell'allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla sicurezza dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo [26] della direttiva

[…/…/CE], rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in

circolazione di tali veicoli.

A decorrere dal ...*, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla sicurezza dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini

dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei seguenti veicoli di nuova produzione:

(a) veicoli di categoria M1;

(b) veicoli di categoria N1 derivata da M1, e con massa massima non superiore a 2.500 kg, non conformi alle prescrizioni

(10)

PE402.585v01-00 10/21 AM\708230IT.doc

IT

tecniche di cui al punto 4 dell'allegato I.

______________________________________

* 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 31 Francesco Ferrari Proposta di regolamento

Capitolo III – articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal [DATA trentatré mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], nel caso di veicoli nuovi di categoria M1, o N1 derivata da M1, e con massa massima non superiore a 2.500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 4 dell'allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla sicurezza dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo [26] della direttiva

[…/…/CE], rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in

circolazione di tali veicoli.

A decorrere dal ...*, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla sicurezza dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini

dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei seguenti veicoli di nuova produzione:

(a) veicoli di categoria M1;

(b) veicoli di categoria N1 derivata da M1, e con massa massima non superiore a 2.500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 4 dell'allegato I.

______________________________________

* 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

(11)

AM\708230IT.doc 11/21 PE402.585v01-00

IT

Emendamento 32 Margrete Auken

Proposta di regolamento

Capitolo III – articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

A decorrere dal [DATA trentatré mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], nel caso di veicoli nuovi di categoria M1, o N1 derivata da M1, e con massa massima non superiore a 2.500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 4 dell'allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla sicurezza dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini

dell'articolo [26] della direttiva […/…/CE], rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione di tali veicoli.

A decorrere dal ...*, nel caso di veicoli nuovi di categoria M1, o N1 derivata da M1, e con massa massima non superiore a 2.500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 4 dell'allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla sicurezza dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo [26] della direttiva […/…/CE], rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in

circolazione di tali veicoli.

______________________________________

* 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 33 Margrete Auken

Proposta di regolamento

Capitolo III – articolo 9 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal [DATA cinquantasei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, rifiutano l'omologazione CE o

l'omologazione nazionale per ciascuno dei seguenti nuovi tipi di veicoli:

3. A decorrere dal ...*, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, rifiutano l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per ciascuno dei seguenti nuovi tipi di veicoli:

______________________________________

* 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente

(12)

PE402.585v01-00 12/21 AM\708230IT.doc

IT

regolamento.

Or. en

Emendamento 34 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento

Capitolo III – articolo 9 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal [DATA cinquantasei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, rifiutano l'omologazione CE o

l'omologazione nazionale per ciascuno dei seguenti nuovi tipi di veicoli:

3. A decorrere dal ...*, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, rifiutano l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per ciascuno dei seguenti nuovi tipi di veicoli:

______________________________________

* 48 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 35 Francesco Ferrari Proposta di regolamento

Capitolo III – articolo 9 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. A decorrere dal [DATA cinquantasei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, rifiutano l'omologazione CE o

l'omologazione nazionale per ciascuno dei seguenti nuovi tipi di veicoli:

3. A decorrere dal ...*, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, rifiutano l'omologazione CE o l'omologazione nazionale per ciascuno dei seguenti nuovi tipi di veicoli:

______________________________________

* 48 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(13)

AM\708230IT.doc 13/21 PE402.585v01-00

IT

Or. en

Emendamento 36 Francesco Ferrari Proposta di regolamento

Capitolo III – articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. A decorrere dal [DATA settantotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], nel caso di un nuovo tipo di veicolo non conforme alle prescrizioni tecniche di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, rifiutano l'omologazione CE o l'omologazione nazionale.

5. A decorrere dal ...*, nel caso di un nuovo tipo di veicolo non conforme alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell'allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, rifiutano l'omologazione CE o

l'omologazione nazionale.

______________________________________

* 72 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Motivazione

La riduzione del lead time per i nuovi tipi di veicoli di categoria M1 di peso superiore a 2.500 kg e dei veicoli di categoria N1 è collegata alla riduzione proposta per gli altri veicoli nuovi della stessa categoria. È opportuno prevedere un intervallo di 5 anni tra le due scadenze

Emendamento 37 Margrete Auken

Proposta di regolamento

Capitolo III – articolo 9 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. A decorrere dal [DATA centosedici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, considerano i certificati di conformità non

7. A decorrere dal ...*, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini

dell'articolo [26] della direttiva […/…/CE],

(14)

PE402.585v01-00 14/21 AM\708230IT.doc

IT

più validi ai fini dell'articolo [26] della direttiva […/…/CE], rifiutano

l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei seguenti veicoli nuovi:

rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei seguenti veicoli nuovi:

______________________________________

* 72 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 38 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento

Capitolo III – articolo 9 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. A decorrere dal [DATA centosedici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo [26] della direttiva […/…/CE], rifiutano

l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei seguenti veicoli nuovi:

7. A decorrere dal ...*, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini

dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione di tutti i veicoli nuovi di categoria M1, e di

categoria N1 derivata da M1, con massa massima non superiore a 2.500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.

_______________________________________

* 108 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

(15)

AM\708230IT.doc 15/21 PE402.585v01-00

IT

Emendamento 39 Francesco Ferrari Proposta di regolamento

Capitolo III – articolo 9 – paragrafo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

7. A decorrere dal [DATA centosedici mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo [26] della direttiva […/…/CE], rifiutano

l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione dei seguenti veicoli nuovi:

7. A decorrere dal ...*, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini

dell'articolo 26 della direttiva 2007/46/CE, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in circolazione di tutti i veicoli nuovi di categoria M1, e di

categoria N1 derivata da M1, con massa massima non superiore a 2.500 kg, non conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'allegato I, punto 3.

_______________________________________

* 108 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 40 Margrete Auken

Proposta di regolamento

Capitolo III – articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. A decorrere dal [DATA centotrentotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], nel caso di veicoli nuovi non conformi alle prescrizioni tecniche di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla

protezione dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo [26] della direttiva […/…/CE], rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in

8. A decorrere dal ...*, nel caso di veicoli nuovi non conformi alle prescrizioni tecniche di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo [26] della direttiva […/…/CE], rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in

circolazione di tali veicoli.

(16)

PE402.585v01-00 16/21 AM\708230IT.doc

IT

circolazione di tali veicoli.

_______________________________________

* 108 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 41 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento

Capitolo III – articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. A decorrere dal [DATA centotrentotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], nel caso di veicoli nuovi non conformi alle prescrizioni tecniche di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla

protezione dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo [26] della direttiva […/…/CE], rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in

circolazione di tali veicoli.

8. A decorrere dal ...*, nel caso di veicoli nuovi non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell'allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva

2007/46/CE, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in

circolazione di tali veicoli.

_______________________________________

* 126 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 42 Francesco Ferrari Proposta di regolamento

Capitolo III – articolo 9 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. A decorrere dal [DATA centotrentotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], nel caso di veicoli nuovi

8. A decorrere dal ...*, nel caso di veicoli nuovi non conformi alle prescrizioni tecniche di cui al punto 3 dell'allegato I, le

(17)

AM\708230IT.doc 17/21 PE402.585v01-00

IT

non conformi alle prescrizioni tecniche di cui ai punti 3 e 4 dell'allegato I, le autorità nazionali, per motivi inerenti alla

protezione dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo [26] della direttiva […/…/CE], rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in

circolazione di tali veicoli.

autorità nazionali, per motivi inerenti alla protezione dei pedoni, considerano i certificati di conformità non più validi ai fini dell'articolo 26 della direttiva

2007/46/CE, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita e la messa in

circolazione di tali veicoli.

_______________________________________

* 126 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 43 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La prova è portata a termine

esclusivamente a scopo di monitoraggio e tutti i risultati vengono registrati.

La prova è obbligatoria e tutti i risultati vengono registrati.

Or. es

Motivazione

Data la gravità di questo tipo di lesioni, è essenziale che la prova sia obbligatoria e non risponda semplicemente a finalità di monitoraggio.

Emendamento 44 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La prova è effettuata ad una velocità d'urto La prova è effettuata ad una velocità d'urto

(18)

PE402.585v01-00 18/21 AM\708230IT.doc

IT

di 35 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 3,5 kg. L'HPC non è superiore a 1000 sui 2/3 della superficie di prova del cofano e a 2000 per il restante terzo della superficie di prova del cofano.

di 40 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 3,5 kg. L'HPC non è superiore a 1000 sui 2/3 della superficie di prova del cofano e a 2000 per il restante terzo della superficie di prova del cofano.

Or. es

Motivazione

Ridurre la velocità della prova d'urto della testa da 40km/h a 35km/h non è coerente con la richiesta di maggior sicurezza.

Emendamento 45 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento

Allegato I – punto 2.4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 4,8 kg. L'HPC è registrato e comparato al valore di riferimento di 1000.

La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 4,8 kg. L'HPC è registrato e comparato al valore di riferimento di 1000.

Or. es

Motivazione

Ridurre la velocità della prova d'urto della testa da 40km/h a 35km/h non è coerente con la richiesta di maggior sicurezza.

Emendamento 46 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3.1 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(a) Urto della gamba contro il paraurti. La (a) Urto della gamba contro il paraurti. La

(19)

AM\708230IT.doc 19/21 PE402.585v01-00

IT

prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 19,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 170 g.

prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 15,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 150 g.

Or. en

Motivazione

Con la modifica proposta, il rischio di lesioni gravi quando un'auto urta l'arto inferiore di un pedone (64% di lesioni gravi) si attesta al 20%, contro un rischio del 40% in caso di un abbassamento dei parametri di sicurezza passiva, come previsto nella proposta della Commissione.

Emendamento 47 Margrete Auken

Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3.1 – lettera a – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

(a) Urto della gamba contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 19,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 170 g.

(a) Urto della gamba contro il paraurti. La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h. L'angolo massimo di flessione dinamica del ginocchio è di 15,0°, la deformazione massima di rottura dinamica del ginocchio è di 6,0 mm e l'accelerazione misurata in corrispondenza della testa della tibia non è superiore a 150 g.

Or. en

(20)

PE402.585v01-00 20/21 AM\708230IT.doc

IT

Emendamento 48 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3.2 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

La prova è portata a termine

esclusivamente a scopo di monitoraggio e tutti i risultati vengono registrati.

La prova è obbligatoria e tutti i risultati vengono registrati.

Or. es

Motivazione

Data la gravità di questo tipo di lesioni, è essenziale che la prova sia obbligatoria e non risponda semplicemente a finalità di monitoraggio.

Emendamento 49 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3.3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 3,5 kg. L'HPC è conforme ai requisiti di cui al punto 3.5.

La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 3,5 kg. L'HPC è conforme ai requisiti di cui al punto 3.5.

Or. es

Motivazione

Ridurre la velocità della prova d'urto della testa da 40km/h a 35km/h non è coerente con la richiesta di maggior sicurezza.

(21)

AM\708230IT.doc 21/21 PE402.585v01-00

IT

Emendamento 50 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento

Allegato I – punto 3.4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 35 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 4,5 kg. . L'HPC è conforme ai requisiti di cui al punto 3.5.

La prova è effettuata ad una velocità d'urto di 40 km/h utilizzando un dispositivo di simulazione del peso di 4,5 kg. . L'HPC è conforme ai requisiti di cui al punto 3.5.

Or. es

Motivazione

Ridurre la velocità della prova d'urto della testa da 40km/h a 35km/h non è coerente con la richiesta di maggior sicurezza.

Emendamento 51 Inés Ayala Sender Proposta di regolamento Allegato I – punto 3.5

Testo della Commissione Emendamento

3.5. L'HPC registrato non è superiore a 1000 su metà della superficie di prova per l'urto della testa di bambino; inoltre, non è superiore a 1000 su 2/3 della superficie di prova per l'urto della testa di bambino e della testa di adulto considerati nel

complesso. L'HPC per le restanti superfici non è superiore a 1700 per entrambi i tipi di testa.

3.5. L'HPC registrato non è superiore a 1000 su metà della superficie di prova per l'urto della testa di bambino; inoltre, non è superiore a 1000 su 2/3 della superficie di prova per l'urto della testa di bambino e della testa di adulto considerati nel

complesso. L'HPC per le restanti superfici non è superiore a 1500 per entrambi i tipi di testa.

Or. es

Motivazione

La riduzione dell'HPC migliora la protezione dei giovani, la cui statura cresce costantemente.

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