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PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO - APPROVAZIONE 111 L.R. 65/2014.

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OGGETTO: PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO - APPROVAZIONE ai sensi art. 111 L.R.

65/2014.

PROP. AZIENDA AGRICOLA LA SCOSCESA – LOC. LECCHI IN CHIANTI

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Premesso

- Che il Comune di Gaiole in Chianti è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n.

73 del 26/09/2000, e Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n.13 del 25/02/2004 successive varianti, al PS e RU, approvate con D.C.C n. 2 del 04/03/2015 e n. 37 del 14/07/2017;

- che il Titolo IV capo III della L.R. 65/2014, il DPGR 63/R/2016 ed il Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. N. 2 del 04/03/2015 stabiliscono che la costruzione di nuovi edifici rurali è consentita all’imprenditore agricolo soltanto se necessaria alla conduzione del fondo , all’esercizio delle atre attività agricole e di quelle ad esse connesse ed è soggetta all’approvazione da parte del comune di apposito Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.A.P.M.A.A.);

In data 4.7.2017 il Sig. Lorenzo Costa nato a Castellamonte (TO) il 27/05/1976 e residente in Gaiole in Chianti (SI) loc. Il Colle 41, nella sua qualità di Titolare del’AZIENDA AGRICOLA LA SCOSCESA DI LORENZO COSTA, sede legale in GAIOLE IN CHIANTI (SI), Loc. Il Colle, in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi della L.R. 45/2007 iscritto alla C.C.I.A.A. di Siena REA n. SI/145857 codice fiscale aziendale (CUAA) n. 01415300522 P.IVA n.

01415300522, e l’Azienda Agricola cui fa riferimento il Piano è localizzata nel Comune di Gaiole in Chianti in Località Lecchi in Chianti per un estensione complessiva di ha. 8.87.57 di cui 3.34.07 in proprietà e ha. 5.53.50 in comproprietà

- individuati al C.T. del Comune di Gaiole in Chianti al:

Fog. 76 p.lle 12,13,48,245;

Fog. 61 part.lle 105,108,110,123;

Il P.A.P.M.A.A. prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

1. Realizzazione di una abitazione per l’imprenditore agricolo per una Superficie Utile di mq.

110;

2. Realizzazione di un annesso agricolo per una Superficie Utile di mq. 66,63;

3. Realizzazione di nuova strada di accesso al centro aziendale;

4. Nuovo impianto orticole, frutteto, piante officinali, tartufaia e piccoli frutti;

5. Sistemazioni ambientali consistenti nel ripristino dei terrazzamenti e muretti a secco La documentazione allegata al P.A.P.M.A.A. in oggetto si compone dei seguenti elaborati:

- Modulistica di richiesta PAPMAA e relazione tecnica-agronomica - Allegato A - Visura catastale retrodatata

- Allegato B- Visura catastale attuale

- Allegato C - Contratti di compravendita e affitto

- Allegato D - Relazione di conformità con il PTCP, PIT e R.U.

- Allegato E - Norme Tecniche di Attuazione

- Allegato F - Relazione Tecnica degli interventi edilizi

- Allegato F1 - Calcolo abitanti equivalenti, relazione e schema scarichi - Allegato G - Relazione geologica

- Allegato H - Relazione Paesaggistica

- Allegato H1 - Scheda dimostrazione rispetto prescrizioni PIT

- Allegato I - Relazione per assoggettabilità a VAS e controllo ambientale preventivo - Allegato Ia – Verifica dell’allegato 8B del PIT Regione Toscana

- Allegato L - Relazione fotografica

- Allegato M - Autocertificazione su terre e rocce di scavo - TAV 1 CTR area di intervento 1:10000

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- TAV 2 Estratto di mappa catastale con individuazione dei confini aziendali in scala 1:2.000 - TAV 3 Vincoli

- TAV 4 Piano quotato

- TAV 5 Stato colturale di fatto

- TAV 6 Emergenze Paesaggistiche Ambientali - TAV 7 Interventi programmati

- TAV 8 Stato colturale programmato - TAV 9 Unità minime di intervento UMI

- TAV 10 Scavi e riporti Casa IAP - Pianta e sezioni nuova abitazione

- TAV 11 Architettonico abitazione IAP - Piante prospetti e sezioni nuova abitazione - TAV 12 Calcolo superfici e volumi nuova abitazione

- TAV 13 Scavi e riporti Annesso agricolo

- TAV 14 Architettonico annesso agricolo- Piante prospetti e sezioni - TAV 15 Calcolo superfici e volumi annesso agricolo

- TAV 16 A Piante e sezioni territoriali nuova strada - TAV 16 B Piante e sezioni territoriali nuova strada - TAV 16 C Dettagli Strada

- TAV 17 Indicazione del sistema scolante dell’area oggetto d’intervento -TAV 18 Foto inserimenti

- TAV 19 Interventi di tutela recupero muri a secco

- TAV 20 Opere infrastrutturali a rete e sistema di viabilità esclusiva, degli spazi di manovra e degli accessi

- TAV 21 Insieme degli interventi edilizi e di sistemazione ambientale e Paesaggistica - TAV 22 Coni Visivi

- Schema Atto d’obbligo

ATTESTA Quanto segue:

- Ai fini della conformità con gli strumenti della pianificazione comunale l’area ricade nel Sistema Mesocollinare nell’UTOE Mesocollina coltivata del vigente P.S. dove le dimensioni massime degli edifici e delle attrezzature necessarie all’agricoltura sono determinate in funzione dell’estensione delle superfici coltivate…. .

- Nel R.U. vigente, gli interventi edilizi previsti dal PAPMAA ricadono in zona “E” Rurale Sottozona "E3" — "Zona collina e montagna coltivata", disciplinata dall’ art. 18 all’art.

19terdecies delle NTA del Regolamento Urbanistico dove la nuova edificazione è consentita all’imprenditore agricolo previa approvazione di PAPMAA

- Ai sensi dell’art. 19 quater delle NTA del vigente Regolamento Urbanistico il Piano suddetto assume il valore e l’efficacia di Piano Attuativo

- Il PAPMAA in oggetto non rientra nei casi di cui all’art. 64 comma 8 della L.R. 65/2014

- Ai fini del Vincolo Paesaggistico la zona ricade nelle aree tutelate per legge ai sensi dell’art.

142 del D.Lgs. n.42/2004 lett. lett. c) fiumi torrenti e corsi d’acqua, lett. g) territori coperti da foreste e da boschi, dove comunque non sono previste edificazioni, ed ai sensi dell’art.

136 del D.Igs. 42/2004, è individuata con D.M. 05/04/1970 G.U. 114 del 1973 "Zona delle località Meleto e Castagnoli site in Comune di Gaiole in Chianti“.

- l’azienda ricade internamente alle aree di interesse regionale e comunitario SIR-SIC

- che ai sensi dell’art. 74 della L.R. 65/2015 ed in particolare il comma 4 il comune verifica la conformità urbanistica degli interventi proposti e, in caso di esito positivo, convoca una conferenza dei servizi, da svolgersi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla sua trasmissione o dal ricevimento dei documenti integrativi, al fine di: a) acquisire tutti i pareri, nulla osta o assensi, comunque denominati, di altre amministrazioni pubbliche, compreso il parere della provincia di conformità al PTC o il parere della città metropolitana di conformità al PTCM; b) valutare la coerenza tra i contenuti agronomici del programma e gli interventi edilizi proposti”;

- che la Regione Toscana – Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale ha emesso il proprio parere in data 28/09/2017 con n. di prot. 460257 acquisito al protocollo generale del comune

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al n. 8612 in data 30/09/2017, di seguito riportato: Parere: Favorevole con prescrizioni –

“Gli interventi previsti dal programma risultano ammissibili, alla data della valutazione agronomica solo in parte, dal momento che per la realizzazione dell’abitazione il titolare non è in possesso della qualifica di IAP definitivo, requisito fondamentale come previsto all’art. 4 del DPGR n.63/R.

La realizzazione dell’annesso è legata alla effettiva messa in produzione di ortaggi e piante aromatiche per ha. 1.10.50 circa, frutteto specializzato per ha. 0.29.50 circa, tartufaia coltivata per ha. 0.60.00 circa, al mantenimento delle attuali colture in attoquali oliveto, seminativo semplice in moda da rispettare i requisiti previsti all’art. 5 del DPGR n.63/R.

Si ricorda che il fabbricato rurale Annesso oggetto di intervento, dovrà mantenere secondo quanto disposto dalla L.R. n.65/2014 la destinazione d’uso agricola” perenne”.

- Che il Sig. Costa Lorenza ha superato con esito positivo l’esame per l’acquisizione delle capacità professionale in data 20/12/2016;

- che alla data del 17/10/2017 il Sig. Costa Lorenza C.F. CSTLNZ76E27C133A risulta iscritto presso l’Albo IAP tenuto presso l’anagrafe regionale delle aziende agricole e che pertanto ad oggi possiede i requisiti di cui all’art. 4 del DPGR n.63/R per la realizzazione dell’abitazione dell’imprenditore;

- che con nota prot. n. 11160 del 23/12/2017 veniva richiesta la convocazione della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell’art. 23 del PIT con valenza di Piano Paesaggistico e contestuale richiesta di parere ai sensi dell’art. 74 c. 4 della L.R. 65/2014 di conformità al PTCP;

- con nota n. 7048 del 13/03/2018 la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Siena Arezzo e Grosseto formulava il proprio parere/contributo:

1) i due fabbricati previsti dovranno essere collocati senza interferire con i muri a secco, senza comportare l’abbattimento di piante adulte, inserirsi in modo armonico nel rispetto dell’andamento e delle caratteristiche di naturalità del terreno;

2) i pannelli fotovoltaici dovranno essere completamente integrati nelle coperture, di colore rosso tegola e posizionati lasciando libero un fronte di almeno un metro dal colmo, dai lati e dalla gronda;

3) le sistemazioni esterne dovranno garantire il rispetto dell’andamento e delle caratteristiche di naturalità del terreno, dove la nuova viabilità non dovrà interferire con le alberature adulte presenti e dovrà essere completamente del tipo “bianco”;

4) in base a quanto dichiarato e riportato negli atti, dovrà essere prodotta con congruo anticipo preventivamente alla data di convocazione della conferenza dei servizi ex art.

23 del PIT, a questa Soprintendenza la verifica puntuale e dimostrata delle prescrizioni di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. con particolare riferimento alla schedaIV del D.M. 05.04.70 (G.U. 114 del 1973) del PIT con valenza di piano paesaggistico ……

omissis;

- con nota del 16/03/2018 prot. n. 2652 questo Ufficio provvedeva a ritrasmettere a tutti i soggetti interessati le documentazioni richieste dalla Soprintendenza al fine del corretto svolgimento della conferenza ex art 23 del PIT;

- che con propria nota n. 6735 del 29/03/2018, la Provincia di Siena Servizio Assetto del Territorio faceva pervenire al protocollo del comune n. 3087 in data 29/03/2018, il proprio parere ai sensi dell’art. 74 c. 4 della L.R. 65/2014 nonché contributo ai fini della conferenza art. 23 del PIT-PPR che evidenzia quanto segue: “omissis….. per la costruzione dell’annesso agricolo si esprime parere favorevole, per la costruzione

(4)

dell’abitazione rurale dello IAP, in attesa di chiarire sul punto dirimente del possesso dei requisiti da parte del proprietario, si ritiene di sospendere il parere, per la realizzazione del nuovo tracciato stradale di servizio alla proprietà, si esprime parere favorevole prescrivendo l’utilizzo di tracciati esistenti salvo dimostrati motivi oggettivi di impedimento. Si rimette alla decisione della Conferenza dei Servizi di valutare a tutela della tessitura agraria a maglia fitta e dei terrazzamenti storici una diversa localizzazione della edificazione dell’annesso agricolo e dell’eventuale abitazione rurale qualora venga riconosciuto il diritto al richiedente.”

- che sulla valutazione di conformità paesaggistica degli interventi con il PIT-PPR si è espressa la Conferenza dei Servizi ex art. 23 della disciplina del PIT stesso nella seduta del 30/03/2018 che preliminarmente all’espressione del parere prende atto della dichiarazione del rappresentante del comune in merito al riconoscimento del diritto del richiedente alla realizzazione dell’abitazione in quanto alla data dell’espressione del parere agronomico della Regione Toscana, 28/09/2017, il richiedente era in possesso di qualifica di IAP provvisorio successivamente, alla data del 17/10/2017, ha assunto al qualifica IAP definitiva, esaminati gli elaborati presentati, alla luce dell’istruttoria condotta, prende atto che, dal punto di vista dell’inserimento paesaggistico, gli interventi prospettati non alterano i caratteri morfologici del paesaggio agrario di riferimento.

La conferenza ritiene verificato il rispetto delle specifiche prescrizioni d’uso ai sensi dell’art. 23 della disciplina del PIT-PPR a condizione che:

- al fine di ottenere quanto richiesto dalla Soprintendenza, i nuovi edifici siano

“traslati” nella posizione di terreno sottostante, identificata nella Tav. 21 con il colore giallo ocra, così da inserirsi in modo più armonico nel rispetto dell’andamento delle caratteristiche di naturalità del terreno e risultando di minor impatto visivo;

- la nuova viabilità non dovrà interferire con le alberature adulte presenti e dovrà essere completamente del tipo bianco;

- i pannelli fotovoltaici dovranno essere completamente integrati nelle coperture, di colore rosso tegola,;

- vengano modificate le NTA per quanto concerne le altezze (art. 14 delle NTA) riportando la misura di altezza massima in gronda a 3,80 per l’abitazione e 3,00 per l’annesso;

- vengano modificate le NTA con riferimento alle modalità di illuminazione degli edifici e degli spazi aperti e siano inserite nelle NTA norme specifiche volte a garantire il contenimento dell’illuminazione notturna senza creare inutili effetti scenografici.

La Conferenza raccomanda che il nuovo posizionamento degli edifici garantisca il medesimo inserimento del progetto attuale che si andava ad integrare con la pendenza del terreno e che, alla luce anche delle richieste espresse dalla Provincia, venga presa in considerazione la possibilità di recupero, per utilizzo carrabile, del percorso viario esistente tra Ricavo e Le Pozze di Lecchi.

- che l’Autorità Competente in materia di V.I.A – V.A.S - Nucleo di Valutazione, costituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 18.07.2012, nominata con delibera della Giunta Comunale n. 14 del 10.02.2015 e composta da due membri esterni ed il Responsabile del Servizio Urbanistica del comune di Castelnuovo Berardenga ha individuato, nella seduta del 28.07.2017 - verbale n. 9, i soggetti competenti in materia

(5)

ambientale (SCA) ed avviato le consultazioni ai sensi dell’art.22 comma 3 e art. 23 della L.R. 10/2010:

- che con nota del 28/07/2017 prot. 6943 il Comune di Gaiole in Chianti ha trasmesso il documento preliminare ai sensi dell’art. 22 della L.R. 10/2010 ai Soggetti Competenti richiedendo loro un parere e/o contributo da inoltrare entro 30 giorni;

- che a seguito della trasmissione di cui al punto precedente sono pervenuti i contributi di:

TOSCANA ENERGIA (prot. n. 6990 del 01/08/2017) esprime il seguente parere:

“Comunicano che attualmente la rete di distribuzione di gas metano in servizio più vicina e di nostra competenza si trova sulla SP di Molinlungo. Data la notevole lontananza della stessa rete dalle aree soggette al processo di valutazione ambientale strategica, si ritiene di non poter esprimere un parere in merito alla richiesta in oggetto”

ARPAT – Area vasta sud – Dipartimento di Siena Settore Supporto Tecnico (prot. n. 7323 del 19/08/2017) esprime il seguente parere:

“…si ritiene che possa essere espresso parere favorevole all’esclusione da assoggettabilità a VAS della Variante al Programma aziendale p

1. dell’impatto acustico, sui recettori sensibili, connesso al cantiere,

2. della tutela della risorsa idrica (trattamento e recapito scarichi, regimazione delle acque meteoriche e limitazione del trasporto solido),

3. interventi di mitigazione della diffusione di polveri.

Inoltre, vista la presenza nelle immediate vicinanze dei confini aziendali del Torrente denominato Del Mulinaccio dovranno essere intraprese attenzioni e tutele per quello che riguarda le varie pratiche agronomiche e specificatamente per le concimazioni e per l’eventuale uso di prodotti fitosanitari in fase di esercizio delle attività agricole”

REGIONE TOSCANA Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Toscana sud Sede Siena ( prot. n. 7485 del 26/08/2017) esprime il seguente parere:

“Per gli aspetti urbanistici è necessario che per il Piano Attuativo sia effettuato il deposito delle indagini geologiche presso lo scrivente ufficio, secondo quanto indicato nel regolamento DPGR53r/11.

Per gli aspetti riferiti al reticolo idrografico, si dovrà rispettare quanto definito dal RD 523/1904 e dalla LR21/12 “disposizioni urgenti in materia di difesa del rischio idraulico e tutela dei corsi d’acqua”

AZIENDA USL TOSCANA SUD EST DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (prot. n. 7506 del 28/08/2017) esprime un giudizio favorevole, relativamente agli aspetti igienico sanitari, ritenendo di poter escludere il Piano dal procedimento di valutazione ambientale strategica condizione che :

“-gli eventuali effetti ambientali siano conosciuti, valutati in modo esaustivo, compreso l’individuazione di eventuali specifiche misure di mitigazione;

-in fase di cantiere siano adottati tutti gli accorgimenti strutturali, tecnologici ed organizzativi finalizzai ad impedire o ridurre a livelli accettabili eventualmente molestie e/o inconvenienti per l’igiene ambientali;

-sia valutata la componente ambientale rumore, supportata da apposita valutazione di previsione di impatto acustico effettuata con i criteri stabili dall’attuatale normativa vigente in materia e comprensiva delle eventuali forme di mitigazione da adottare”.

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ACQUEDOTTO DEL FIORA SPA ( prot. n. 7573 del 31/08/2017) esprime il seguente parere:

“Con la presente si comunica che nel caso di aumento di fabbisogno idrico rispetto alle condizioni attuali sarà necessario da parte del proponente l’apposita richiesta di PARERE PER INTERVENTI EDILIZI IDROESIGENTI affinché possono essere indicate eventuali prescrizioni”

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI SIENA, GROSSETO ED AREZZO (prot. n. 7825 del 07/09/2017) esprime il seguente parere:

“…Si ritiene che lo stesso non necessiti la verifica di assoggettabilità a VAS. Tuttavia si osserva che non si evince la verifica di quanto previsto dall’allegato 8B del P.I.T. e che in rispetto di quanto è previsto dal’art. 12si ritiene:

I due fabbricati previsti dovranno essere collocati nei terrazzamenti senza interferire con i muri a secco presenti e senza comportare l’abbattimento di piante adulte, in modo da inserirsi armonicamente con la vegetazione esistente;

I pannelli fotovoltaici dovranno essere integrati con la copertura e di colore rosso tegola lasciando un franco libero di non meno di 1 mt dal colmo e dalla gronda

La soprintendenza si riserva di valutare le sistemazioni esterne in sede di progetto definitivo

Il tracciato della strada prevista non dovrà interferire con le alberature adulte esistenti e dovrà essere completamente del tipo “bianca””:

AUTORITA’ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENINO SETTENTRIONALE (prot. n. 7925 del 11/09/2017) esprime il seguente parere:

“Considerato che riguardo alle problematiche connesse con gli aspetti gestionali della risorsa, inerenti il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016 (di seguito PdG), gli interventi previsti ricadono nei bacini dei corpi idrici superficiali “torrente Massellone” che risulta classificato in stato ecologico “sufficiente” e in stato chimico

“buono”, ha come obiettivi il raggiungimento di uno stato ecologico “buono” al 2021 e il mantenimento dello stato chimico “buono”;

Tutto ciò premesso e considerato:

- Relativamente al PAI e al PGRA non si rilevano elementi di incoerenza con tali Piani dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale. Si ricorda comunque che nelle successive fasi di VAS o in fase attuativa qualora le indagini geologiche rilevassero elementi per la definizione di aree ai sensi dell’art. 16 del PAI, sarà necessario sottoporle al Distretto Appennino Settentrionale per procedere all’eventuale aggiornamento di quadro conoscitivo del PAI (art.24, 25);

- Relativamente al PdG le nuove previsioni non dovranno produrre deterioramento dei corpi idrici interessati né essere causa del non raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano.”

REGIONE TOSCANA Direzione Urbanistica e Politiche Abitative - Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio (prot. n. 7960 del 12/09/2017) esprime il seguente parere :

“.. Per quanto sopra, data la modesta entità e la natura degli interventi e la scarsa o nulla incidenza di questi sulla tutela degli elementi delle Invarianti Strutturali del PIT- PPR, questo Settore, alla luce dell’istruttoria condotta sugli atti trasmessi dal Comune, ritiene che il P.A.P.M.A.A. in esame non debba essere assoggettato a procedura di Valutazione Ambientale Strategica.”

REGIONE TOSCANA Direzione Ambiente ed Energia – Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 9062 del 14/10/2017) esprime il seguente parere:

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“…alla luce di quanto sopra, si ritiene di poter escludere effetti sulla ZSC Monti del Chianti se vengono applicate le seguenti misure di conservazione e di mitigazione, da attuarsi su tutta la superficie aziendale:

• gli interventi di eliminazione della vegetazione necessari per la costruzione della strada bianca dovranno essere effettuati al di fuori del periodo più critico per la fauna in riproduzione, escludendo quindi l’intervallo cautelativamente compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto, in modo da minimizzare l’impatto su eventuali nidi e nidiacei;

• i cantieri necessari per la costruzione dell’annesso e dell’abitazione dovranno iniziare fuori dal periodo riproduttivo, preferibilmente in periodo tardo estivo-autunnale; in ogni caso, come dichiarato dal proponente, i primi due mesi di cantiere per l’annesso e i primi tre mesi di cantiere per l’abitazione non dovranno sovrapporsi al periodo più critico per la riproduzione della fauna, cautelativamente compreso nell’intervallo 15 marzo-15 agosto;

• l’impianto di illuminazione degli edifici e del resede dovrà essere realizzato con punti luce a bassa potenza e rivolti verso il basso per non costituire fonte di inquinamento luminoso e di disturbo per la fauna, secondo le “Linee guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna” (D.G.R.

962/2004);

• per gli interventi colturali e di miglioramento previsti (in particolare il recupero degli oliveti abbandonati e dei muretti a secco), le operazioni di sfalcio e trinciatura della vegetazione arbustiva dovranno essere eseguiti nel periodo compreso tra metà agosto e metà marzo, e la gestione agricola dovrà prevedere l’inerbimento degli oliveti, in modo da massimizzarne la funzionalità ecologica;

• le lavorazioni sui terrazzi dovranno essere eseguite con modalità e mezzi tali da escludere danneggiamenti alla stabilità dei terrazzi stessi e dei muretti;

• sia inserito tra gli impegni del PAPMAA il rispetto delle misure di conservazione generali per le ZSC di cui all'art. 2 del D.M. del 17/10/2007;

• siano inseriti tra gli impegni del PAPMAA le seguenti prescrizioni derivanti dall’applicazione degli indirizzi e delle regolamentazioni di cui alla D.G.R. 1223/2015, da adottare in tutti i terreni agricoli aziendali:

- in applicazione della misura di conservazione GEN_01 di cui alla D.G.R. 1223/2015, impegno alla tutela e conservazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica presenti (es. stagni, laghetti, acquitrini, prati umidi, maceri, torbiere, sfagneti, pozze di abbeverata, sistemazioni idraulico – agrarie tradizionali di pianura e di collina come muretti a secco, terrazzamenti, acquidocci, canalette, fossi, siepi, filari alberati, alberi camporili, canneti, risorgive e fontanili, vasche in pietra, lavatoi, abbeveratoi, pietraie), con particolare riferimento nel caso in esame ai muretti a secco e ai terrazzamenti;

- in applicazione della misura RE_H_01, impegno al mantenimento di una fascia di rispetto, da corsi d'acqua e ambienti umidi (in particolare Fosso del Mulinaccio), non trattata con prodotti fitosanitari e/o fertilizzanti (di ampiezza pari a 5 m), tenendo anche conto di quanto previsto dal D.P.G.R. 46/2008 e successive modifiche;

- in applicazione della misura RE_H_02, impegno alla tutela della vegetazione naturale entro una fascia di rispetto (di ampiezza pari a 5 m), lungo i corsi d'acqua e intorno agli ambienti umidi (in particolare Fosso del Mulinaccio) laddove non ostacoli l’attività di ordinaria manutenzione finalizzata alla mitigazione del rischio idraulico;”

- che, nella seduta del 12.12.2017 (verbale n.15/2017) il Nucleo di Valutazione V.I.A. – V.A.S ha espresso il seguente parere:

(8)

“esaminati i contributi pervenuti, facenti parte integrante e sostanziale del presente verbale”:

Il Nucleo decide ai sensi dell’art. 22 c. 4 L.R.T. n. 10/2010 data la modesta entità degli interventi edilizi previsti di scarsa incidenza sulle risorse ambientali presenti a la natura degli interventi ambientali programmati, di escludere l’intervento dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto non implicano impatti significativi sulle matrici ambientali;

- che con nota n. 11070 del 20/12/2017 si è provveduto all’inoltro del verbale del Nucleo VAS, corredato dei contributi pervenuti, al richiedente ed ai progettisti;

- che in data 26/06/2018 con note prot. nn. 6148,6149 e 6150 e successivamente in data 14/07/2018 prot. n. 6767 gli elaborati del piano sono stati conformati alle prescrizioni della Conferenza dei Servizi ex art. 23 del PIT;

- che in data 29.01.2018, con nota prot. n. 915, veniva effettuato un primo deposito delle indagini geologiche ai sensi del regolamento D.P.G.R. 25/10/2011 presso l’Ufficio Regionale Genio Civile di Siena;

- che con la nota. N. 60473 del 02/02/2018 la Regione Toscana, Genio Civile Toscana Sud, sede di Siena, comunicava il numero di deposito n. 1.176 acquisita al protocollo generale n. 1143 in data 03/02/2018;

- che a seguito dell’adeguamento della soluzione progettuale alla prescrizioni della Conferenza si è reso necessario procedere ad un nuovo deposito delle indagini geologiche, deposito che è stato effettuato a mezzo pec con nota n. 6997 del 20/07/2018

- che l’atto d’obbligo dovrà essere integrato con la valutazione economica degli interventi ambientali che dovranno essere garantiti da apposita polizza fidejussoria;

- che lo stesso atto d’obbligo dovrà recepire tutte le prescrizioni impartite dai soggetti competenti come sopra riportate;

Attività post adozione

Con D.C.C. n. 61 del 31/07/2018 è stata adottato il Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di Piano Attuativo ai sensi dell’art. 111 della L.R. n.65/2014 dell’Az. Agr. La Scoscesa;

A seguito dell’adozione si è provveduto in data 03/09/2018 prot. n. 8022 a trasmettere la suddetta delibera ed i relativi allegati oltre alla Relazione del Responsabile del Procedimento, al Rapporto del Garante della Comunicazione, alla Provincia di Siena ai sensi del comma 3 dell’art. 111 della L.R. n.65/2014;

L’avviso di adozione del Piano, è stato pubblicato sul B.U.R.T. n. 37 del 12/09/2018 e contestualmente alla suddetta pubblicazione, la documentazione di cui si compone il piano è stata depositata per 30 gg. consecutivi presso l’Ufficio tecnico Settore Urbanistica Edilizia Privata entro i quali potevano essere presentate osservazioni.

Alla scadenza dei termini di pubblicazione ed alla data odierna non sono pervenute osservazioni in merito al Piano Attuativo ai sensi del comma 3 dell’art.111.

In ottemperanza all’art. 74 della L.R.T. 65/2014, in luogo della polizza fideiussoria a garanzia degli interventi ambientali, l’Atto d’obbligo dovrà contenere il cronoprogramma degli

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interventi agronomici, di miglioramento ambientale e degli interventi edilizi e l’impegno ad assoggettarsi alle penali nello stesso atto determinate nel caso di inadempimento.

Verificato che il procedimento di formazione del P.A.P.M.A.A. con valore di Piano Attuativo in oggetto si è svolto nel rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti e che lo stesso si è formato in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale vigenti;

ALLEGA

Alla proposta di approvazione del P.A.P.M.A.A. con valore di piano attuativo in oggetto, ai sensi dell’art. 17 della Legge Regionale n. 65/2014 la presente relazione.

Il Responsabile del Procedimento Geom. Mario Nepi

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